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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/05/2025, n. 1273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1273 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile – specializzata in materia di impresa
La Corte d'Appello di Milano, in persona dei magistrati:
Marianna Galioto Presidente relatore
Cristina Ravera Consigliere
Ernesta Occhiuto Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 935/2024 R.G. tra
(C.F. ), assistita e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato CINZIA NUNZIATA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, appellante e
(C.F. ), assistita e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avvocato ANDREA ZEROLI ed elettivamente domiciliata presso il difensore, appellato
OGGETTO: mutuo
CONCLUSIONI per parte appellante:
“Voglia l'adita Corte di Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare: Accogliere l'appello come proposto e, in riforma totale dell'impugnata sentenza:
a) accertare e dichiarare, la nullità della clausola contrattuale relativa alla pattuizione degli interessi stante il superamento della soglia di usura fissata per il trimestre di riferimento, con la conseguente applicazione della sanzione prevista dall'art.1815 c.c. secondo comma;
b) per l'effetto, accertare il diritto dell'istante ad ottenere il rimborso degli interessi corrisposti in sede di esecuzione del contratto, quantificati nella misura di € 2.859,95;
c) accertare altresì il diritto dell'istante ad ottenere il rimborso dei costi del credito, commissioni, polizza assicurativa escluse le somme inerenti imposte e tasse corrisposti in sede di esecuzione del contratto, quantificati nella misura di € 4.545,76;
d) per l'effetto, condannare la convenuta società in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma complessivamente quantificata in € 7.474,94;
e) condannare la convenuta, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, il tutto con attribuzione diretta al procuratore antistatario.” per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disatteso ogni contrario assunto:
Nel merito ed in via definitiva respingere l'impugnazione proposta dalla
Signora in quanto infondata per i motivi di cui in Parte_1 narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 848/2024 del Tribunale di Milano.
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello promosso dalla Signora accertare e dichiarare, per tutte Pt_1 le ragioni esposte, l'intervenuta prescrizione del diritto della Signora
[...]
ad ottenere la restituzione delle somme versate al momento Parte_1 della stipula del contratto di finanziamento, per € 4.545,76.-, e della quota interessi delle rate corrisposte sino alla data del 16 luglio 2010, per €
pag. 2/12 1.309,98.-, e così per complessivi Euro 5.855,74.-,e conseguentemente limitare
l'onore di pagamento di alla diversa e minore somma Controparte_1 di € 1.619,20.-, (pari alla differenza tra quanto preteso - € 7.474,94 - e
l'ammontare degli oneri e interessi il cui diritto alla ripetizione risulta prescritto
- € 5.855,74).
Con vittoria di spese e compensi del giudizio di appello.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Milano n. 848/2024, dolendosi del mancato accertamento dell'usurarietà del T.A.E.G. applicato al contratto di mutuo stipulato con la controparte.
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra Parte_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano la
[...] [...]
(di seguito anche solo “ ) al fine di accertare CP_1 CP_1
l'usurarietà del T.A.E.G. del contratto di mutuo stipulato tra le parti e di ottenere la condanna della convenuta al pagamento in suo favore della somma complessiva di € 7.474,94, corrispondente agli interessi (nella misura di € 2.859,95) e agli oneri (nella misura di € 4.545,76) indebitamente addebitati all'attrice.
In particolare, la eccepiva e sosteneva: Pt_1
- di aver stipulato, in data 15.06.2008, con - quale CP_2 mandataria di successivamente - il Parte_2 Controparte_1 contratto di finanziamento n. 204859, mediante cessione del quinto della pensione, per un capitale lordo di € 16.200,00 da rimborsare in 120 rate mensili di € 135,00;
- che la quota di interessi pattuita era pari ad € 3.901,49, in ragione del
T.A.N. contrattuale fissato nella misura del 5,750%, e che al momento della liquidazione del capitale erano stati detratti, anticipatamente, i costi del credito pari ad € 4.792,86;
pag. 3/12 - che, dunque, il netto erogato a suo favore era pari ad € 7.505,65;
- che il T.A.E.G. indicato nel contratto era del 19,503%, mentre, nel periodo della stipula dello stesso, il tasso soglia (ai sensi della legge n. 108/1996) era fissato al 15,39%;
- che, pertanto, la pattuizione contrattuale degli interessi eccedeva la soglia usura, configurandosi la fattispecie di cui all'art. 644 c.p. con la conseguente sanzione civile di cui all'art. 1815, comma 2, c.c.;
- di aver estinto il contratto anticipatamente alla 61° rata con il pagamento della complessiva somma di € 7.825,59;
- di voler ottenere dalla controparte la restituzione integrale della quota degli interessi corrisposti in sede di esecuzione del contratto, oltre ai costi sostenuti all'atto di erogazione del finanziamento.
Si costituiva la quale contestava la fondatezza di quanto dedotto CP_1 ed eccepito dall'attrice, concludendo, previo accertamento dell'intervenuta prescrizione del diritto della ad ottenere la restituzione di una parte Pt_1 delle somme versate e del proprio difetto di legittimazione passiva, per il rigetto integrale delle domande avversarie.
In particolare, la convenuta eccepiva e sosteneva:
- l'intervenuta prescrizione della domanda di ripetizione formulata dall'attrice, che sarebbe soggetta al termine di prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 c.c. avente decorrenza dal giorno del pagamento dell'assunto indebito;
- l'intervenuta parziale prescrizione della domanda di ripetizione attorea per complessivi € 5.855,74 con riferimento al diritto ad ottenere la restituzione:
i) dell'importo di € 4.545,76, pari al totale delle spese sostenute al momento dell'erogazione del finanziamento detratto quanto già scomputato al momento dell'anticipata estinzione;
ii) dell'importo di € 1.309,98, pari alla quota interessi delle prime 24 rate del finanziamento in scadenza dal 31.07.2008 al 30.06.2010, tutte corrisposte tra il 05.09.2008 ed il 16.07.2010;
pag. 4/12 - la propria carenza di legittimazione passiva, con specifico riferimento alla domanda di ripetizione degli importi corrisposti al momento della stipula del contratto a titolo di “Commissioni intermediario incaricato” (per € 2.268,00)
e “Polizza vita e rischio impiego” (per € 1.324,39), dovendosi considerare quale destinataria di tali pagamenti la contraente originaria (ovvero CP_2 nella sua qualità di intermediario);
[...]
- l'infondatezza dell'eccezione di usurarietà del tasso applicato, in quanto, ai fini del calcolo del tasso soglia usurario, l'attrice aveva inserito anche il costo della polizza assicurativa, laddove, invece, le Istruzioni di Banca d'Italia pro tempore vigenti prevedevano espressamente che la rilevazione del T.E.G.M. doveva essere effettuata senza tener conto dei costi connessi alla stipula della polizza assicurativa;
- la carenza di ogni supporto probatorio in ordine al superamento del tasso soglia usura.
Istruita la causa, il Tribunale di Milano, con sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c. n. 848/2024 pubblicata il 23.01.2024, ha rigettato integralmente la domanda di parte attrice, condannando quest'ultima al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite, liquidate in € 3.000,00 per onorario, oltre iva, cpa e rf come per legge.
In particolare, il primo Giudice ha osservato:
- che l'azione di ripetizione soggiace al termine di prescrizione ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c., decorrente, ai sensi dell'art. 2935 c.c., dal giorno dell'intervenuto pagamento dell'indebito. Nel caso de quo, i pagamenti
(oggetto di domanda di ripetizione) erano stati effettuati per ottenere il finanziamento: la prescrizione per tali importi cominciava a decorrere dalla data del pagamento stesso. Risultava pertanto prescritto il diritto dell'attrice a ottenere la restituzione della somma complessiva di € 5.855,74 (sul totale di € 7.474,94), relativa:
i) all'importo di € 4.545,76, pari al totale delle spese sostenute al momento dell'erogazione del finanziamento in data 05.06.2008, dato che la ripetizione pag. 5/12 doveva essere richiesta entro la data del 05.06.2018, mentre il primo atto interruttivo era del 04.08.2020;
ii) all'importo di € 1.309,98, pari alla quota interessi delle prime 24 rate del finanziamento, in scadenza dal 31.07.2008 al 30.06.2010, in quanto la ripetizione doveva essere richiesta dal settembre 2018 al luglio 2020, ma, anche in questo caso, il primo atto interruttivo era del 04.08.2020;
- la carenza di legittimazione passiva di riguardo la domanda di CP_1 ripetizione degli importi corrisposti a titolo di “Commissioni intermediario incaricato” e “Polizza vita e rischio impiego”, dato che tali somme non erano state incassate dalla convenuta al momento della stipula del contratto.
Invero, dalla documentazione prodotta in atti, emergeva che l'importo di €
2.268,00, corrisposto a titolo di “Commissioni intermediario incaricato”, era stato incassato dalla società (nella sua qualità di CP_2 intermediario nella conclusione del finanziamento), mentre l'importo di €
1.324,39, corrisposto a titolo “Polizza vita e rischio impiego”, era stato incassato dalla compagnia assicurativa HDI Assicurazioni s.p.a. Tali circostanze, oltre ad essere documentate, risultavano anche non contestate;
- che, al momento della stipula del contratto di finanziamento (05.06.2008), erano in vigore le istruzioni della Banca di Italia del febbraio 2006
(applicabili a tutti i rapporti sorti sino al 31.12.2009) a cui doveva riconoscersi valore cogente, le quali prevedevano che la rilevazione del Tasso
Effettivo Globale Medio doveva avvenire senza tener conto dei costi connessi alla stipula della polizza assicurativa. Nel caso di specie, escludendo dal
T.E.G.M. il costo della polizza assicurativa, non si verificava il superamento del tasso soglia usurario;
- che l'unico indice cui fare riferimento per verificare il rispetto della normativa antiusura era il T.E.G., espressamente pattuito nel contratto nel
14,484%, e non il T.A.E.G., quest'ultimo rappresentante un mero indice informativo del costo del finanziamento stesso;
pag. 6/12 - che, in ogni caso, un eventuale accertamento di applicazione di interessi usurari non determinava la gratuità dell'intero contratto.
L'appello
Avverso la predetta sentenza, ha interposto appello la sig.ra Parte_1
la quale ha chiesto, in totale riforma della pronuncia impugnata,
[...] di accogliere le conclusioni già rassegnate in primo grado. L'appellante ha affidato il proprio gravame a sei motivi di impugnazione, titolati come segue:
I. “Sulla prescrizione della domanda proposta dalla sig.ra Parte_1
”;
[...]
II. “Sulla legittimazione passiva della in ordine alla Controparte_1 domanda di restituzione delle somme versate per commissioni di intermediazione e premio assicurativo”;
III. “Errata motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto la non usurarietà del contratto di finanziamento -
Violazione dell'art. 644 c.p. così come modificato dalla L. 108/1996 e dell'art.
1815, 2° comma, c.c. – Erronea applicazione dei decreti del Ministro del Tesoro
e delle Istruzioni della Banca di Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale ai sensi dell'usura”;
IV. “Sul mancato assolvimento dell'onere probatorio circa l'accertamento dell'applicazione degli interessi usurai. Violazione dell'art. 115 c.p.c. e 111
Cost. – Omessa e/o errata valutazione di fatti decisivi per il giudizio”;
V. “L'art. 1815 ed il diritto da parte del consumatore alla restituzione non solo degli interessi, ma di qualsiasi spesa-costo connesse all'erogazione del credito”;
VI. “Le spese del doppio grado di giudizio”.
Si è costituita la quale, sostenendo l'inconferenza e l'infondatezza CP_1 dei motivi articolati dalla controparte, ha concluso per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
pag. 7/12 All'udienza ex art. 352 c.p.c. del 9 aprile 2025, depositati dalle parti nei termini gli scritti difensivi conclusionali, il Presidente istruttore ha riservato la decisione della causa al Collegio in epigrafe indicato.
***
La Corte ritiene che l'appello sia meritevole di parziale accoglimento.
Col primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla controparte, sostenendo la decorrenza del dies a quo dalla data di effettivo pagamento delle somme. Tale assunto, nella tesi della appare errato, stante il principio generale per cui nel contratto di Pt_1 mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, configurandosi come un'unica obbligazione restitutoria. Nel caso di specie, secondo la ricostruzione offerta da parte appellante, il contratto per cui è causa è stato estinto nel mese di febbraio 2013; successivamente, con PEC del 03.08.2020, la sig.ra Pt_1 invitava la alla restituzione dell'importo di € 7.405,71; infine, in data CP_1
09.02.2021, la medesima notificava l'atto di citazione all'appellata.
Reputa la Corte che tale motivo di appello non merita accoglimento.
Vero è che nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, configurando il pagamento dei ratei un'obbligazione unica e non potendosi considerare il relativo debito scaduto prima di tale momento. Infatti, secondo la giurisprudenza della Cassazione e della Corte milanese, la rateizzazione non implica l'esistenza di obbligazioni autonome e distinte, ma le diverse rate costituiscono l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione restitutoria. Tuttavia, dalle sentenze di legittimità si evince che un simile principio è applicabile per la domanda del mutuante che chiede il pagamento al beneficiario della somma concessa in mutuo. Diversamente, nel caso che ci occupa, si verte nell'ambito di un'azione di ripetizione dell'indebito, la quale soggiace al termine di prescrizione decennale ordinario di cui all'art.
pag. 8/12 2946 c.c. decorrente, ai sensi dell'art. 2935 c.c., dal giorno dell'intervenuto pagamento dell'indebito. Va osservato che i costi sostenuti dall'appellante, oggetto della domanda di ripetizione, sono stati effettuati per ottenere il finanziamento - circostanza peraltro non contestata da alcuna delle parti in causa -, dovendosi dunque ritenere che la prescrizione nei loro confronti è iniziata a decorrere dalla data del loro effettivo pagamento e non dalla scadenza dell'ultimo rateo. Pertanto, come correttamente rilevato dal primo
Giudice, risulta prescritto il diritto dell'attrice ad ottenere la restituzione:
i) dell'importo di € 4.545,76, pari al totale delle spese sostenute in data
05.06.2008 al momento dell'erogazione del finanziamento, dato che la ripetizione di tale importo avrebbe dovuto essere richiesta entro il
05.06.2018; il primo atto interruttivo è invece intervenuto solo in data
04.08.2020;
ii) dell'importo di € 1.309,98, pari alla quota interessi delle prime 24 rate del finanziamento, in scadenza dal 31.07.2008 al 30.06.2010, la cui ripetizione avrebbe dovuto essere richiesta entro dieci anni dai rispettivi pagamenti;
il primo atto interruttivo è intervenuto invece solo in data 04.08.2020.
Da ciò discende che parte della domanda attorea di ripetizione, corrispondente alla somma di € 5.855,74 (sul totale di € 7.474,94 richiesti dall'appellante), deve ritenersi prescritta. Tale rilievo vale a superare ogni altra questione riguardante la sussistenza della legittimazione passiva in capo all'appellata, eccepita dall'appellante con il secondo motivo di gravame, stante l'accertamento dell'intervenuta prescrizione del debito.
Venendo al terzo e quarto motivo di impugnazione, che possono essere trattati congiuntamente per l'evidente connessione, l'appellante censura la decisione del primo Giudice nella parte in cui questo ha negato la natura usuraria del contratto di finanziamento, ritenendo non assolto l'onere probatorio gravante sulla circa l'accertamento dell'applicazione Pt_1 degli interessi usurari.
Ebbene, reputa la Corte che tali motivi di appello meritano accoglimento.
pag. 9/12 Va anzitutto premesso che l'appellante ha pienamente assolto il proprio onere probatorio, avendo depositato e prodotto in primo grado il contratto di finanziamento stipulato tra le parti, la polizza assicurativa, il conto estintivo, la liberatoria e la copia della Gazzetta Ufficiale ove è indicato il D.M. di riferimento per la verifica del tasso soglia, nonché la consulenza tecnica di parte da tenere presente ai fini della determinazione di quanto dovuto a titolo di interessi usurari.
Venendo alla questione inerente al superamento del tasso soglia, questa
Corte segue l'orientamento indicato dalla giurisprudenza di Cassazione, che ha evidenziato la centralità della fattispecie usuraria come definita dall'art. 644 c.p., ai sensi del quale “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”, non assumendo rilievo che la Banca d'Italia, ai fini del calcolo del
T.E.G. del singolo rapporto di credito, non abbia inserito i costi assicurativi nelle Istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M. del 2006. Ai fini della valutazione della natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, essendo sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo.
Applicando tali principi al caso di specie, sulla base della documentazione versata in atti, e in mancanza di elementi di segno contrario alla presunzione di collegamento funzionale, deve ritenersi accertato che:
i) il T.A.E.G. indicato nel contratto di finanziamento è del 19,503%, mentre, nel periodo di stipula dello stesso, il tasso soglia (ai sensi della legge n.
108/1996) era fissato al 15,39%;
pag. 10/12 ii) alla data di estinzione anticipata del contratto, è pacifico che sono state versate complessivamente sessanta rate e risulta pagata la quota di interessi pari ad € 2.860,00;
iii) da tale importo vanno detratti gli interessi relativi alle ventiquattro rate prescritte per complessivi € 1.144,00; iv) residua da restituire, dunque, l'importo di € 1.726,00 ai sensi dell'art. 1815, secondo comma, c.c.1
Col quinto motivo di gravame, l'appellante contesta la decisione del primo
Giudice nella parte in cui non ha riconosciuto nella sentenza impugnata il diritto, in capo al consumatore, alla restituzione non solo degli interessi, ma anche di qualsiasi ulteriore spesa o costo connessi all'erogazione del credito.
Il motivo di censura non può essere condiviso.
La Corte ritiene superfluo stabilire se ulteriori spese sostenute all'atto di costituzione del rapporto debbano essere restituite all'appellante, stante l'intervenuta maturata prescrizione di tali costi, come sopra meglio argomentato.
***
Alla luce dei rilievi che precedono, l'appello va parzialmente accolto e, per l'effetto, va parzialmente riformata la sentenza di primo grado, con conseguente condanna della parte appellata al Controparte_1 pagamento in favore della parte appellante di € 1.726,00, oltre interessi che, in mancanza di precisazione di parte, vanno riconosciuti ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio vanno compensate nella misura della metà, ponendo l'altra metà a carico di parte appellata, e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, determinata con applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento2, dato dal valore della controversia introdotta in appello (valore indicato € 7.474,94), come previsti dal D.M. n. 147 del 13.08.2022.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione ritualmente notificato nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Milano n. 848/2024, emessa in data 23.01.2024, così decide:
1. in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento in favore di Controparte_1 della somma pari ad € 1.726,00, oltre interessi Parte_1 dalla data della sentenza sino al saldo effettivo ai sensi dell'art. 1284, comma
1, c.c.;
2. compensa per la metà le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e condanna l'appellata alla rifusione in favore dell'avv. Controparte_1
Cinzia Nunziata, quale procuratore di che si è Parte_1 dichiarata antistataria, della residua metà liquidata in complessivi €
3.484,00 (di cui € 1.500,00 per il primo grado ed € 1.983,00 per l'appello), oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge.
Così deciso a Milano, nella camera di consiglio dell'11 aprile 2025.
Il presidente estensore
- Marianna Galioto -
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Detta soluzione è conforme all'orientamento condiviso: cfr. Corte d'Appello di Milano, Sezione Prima Civile, sentenza n. 3323/2024.
pag. 11/12 2 Tra 5.201,00 e 26.000,00 euro.
pag. 12/12