CASS
Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/08/2025, n. 28556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28556 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AM CA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/02/2025 del GIP TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
lette le conclusioni del PG dottor NICOLA LETTIERI che .ha chiesto l'annullamento senza rinvio Penale Sent. Sez. 3 Num. 28556 Anno 2025 Presidente: RAMACCI CA Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 06/06/2025 RITENUTO IN FATTO 1.MO UC ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Roma del 17/02/2025, con la quale è stata disposta la convalida del provvedimento emesso in data 29/01/2025 e notificato il 13/02/2025 alle ore 17,20 con cui il Questore di Roma, nel prescrivere al ricorrente il Daspo, imponeva al medesimo di comparire presso gli uffici del Questore di Roma per la durata di anni nove. 2.1.11 ricorrente deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge all'omessa valutazione della memoria difensiva che il difensore ha depositato ritualmente alle ore 16,00 del 15/02/2025 a mezzo PEC presso la cancelleria centrale GIP. Il giudice ha omesso di valutare la suddetta memoria, di cui non ha fatto alcun cenno, limitandosi a recepire il provvedimento del Questore e a convalidarlo senza confrontarsi con le deduzioni difensive formulate dal difensore. Rappresenta in particolare che erano state dedotte specifiche censure in ordine all'attribuibilità della condotta, ai presupposti della necessità ed urgenza del provvedimento del Questore e in ordine alla valutazione di pericolosità. Il giudice a quo si è invece limitato a convalidare il provvedimento del Questore in modo acritico, utilizzando un modulo prestampato, senza in alcun modo motivare e lasciando persino in bianco le parti del modulo destinate alla motivazione. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che il termine concesso all'interessato per depositare memorie e deduzioni al G.i.p. competente per la convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, non può essere inferiore a quello di 48 ore, previsto dalla legge, entro cui il P.M. deve richiedere la convalida di detto provvedimento (ex nnultis, Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Michelotto, Rv. 266223 - 01). Inoltre, qualora il diffidato si avvalga della facoltà di produrre memorie o deduzioni difensive nel termine predetto di 48 ore decorrente dalla notifica del provvedimento del Questore, in tal caso, è nulla, per violazione del diritto di difesa, l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, che non contenga alcun riferimento non solo formale, ma anche sostanziale, alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata ritualmente (Sez. 3, n. 20143 del 27/05/2010, LI e altri, Rv. 247174; Sez.3, n. 3740 del 10/12/2021, Rv. 281321). 1 Il Consigliere estensore Sicchè, è . nulla, per violazione del diritto di difesa, l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, che non contenga alcun riferimento alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata entro il termine di quarantotto ore dalla notifica al diffidato (Sez.3, n. 3740 del 10/12/2020, Rv. 281321). 1.2. Nel caso in disamina sussiste la denunciata violazione. Al riguardo, si osserva che il provvedimento questorile è stato notificato al ricorrente alle ore 17,20 del 13/02/2025, che in data 15/02/2025 il PM ha trasmesso gli atti e richiesto la convalida e che il provvedimento di convalida è stato depositato in data 17/02/2025 alle ore 9,45. Risulta dagli atti allegati al ricorso che il difensore del ricorrente, avv. Bottaro, ha depositato tempestivamente, entro il termine a difesa di 48 ore, in data 15/02/2025 alle ore 16,00, a mezzo PEC (allega ricevuta di accettazione e ricevuta di consegna) presso la cancelleria del GIP una memoria difensiva che il giudice non ha valutato neppure in modo implicito e di cui non ha fatto alcun cenno. Si è quindi verificata una violazione del diritto al contraddittorio, non avendo il Giudice di merito in alcun modo analizzato e vagliato le deduzioni difensive formulate dal ricorrente tempestivamente con la memoria depositata mediante pec entro il termine di 48 ore decorrenti dalla notifica del provvedimento del Questore. Peraltro, si evidenzia che il provvedimento di convalida consiste in un foglio prestampato compilato solo nella intestazione e nella data e lasciato in bianco nella parte della motivazione. 1.2. Da qui la nullità dell'atto ex art. 178 lett. c), cod. proc. pen., con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata senza rinvio limitatamente all'obbligo di presentazione.
PQM
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Roma del 29/01/2025, limitatamente ha l'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Roma. Così deciso all'udienza del 06/06/2025
lette le conclusioni del PG dottor NICOLA LETTIERI che .ha chiesto l'annullamento senza rinvio Penale Sent. Sez. 3 Num. 28556 Anno 2025 Presidente: RAMACCI CA Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 06/06/2025 RITENUTO IN FATTO 1.MO UC ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Roma del 17/02/2025, con la quale è stata disposta la convalida del provvedimento emesso in data 29/01/2025 e notificato il 13/02/2025 alle ore 17,20 con cui il Questore di Roma, nel prescrivere al ricorrente il Daspo, imponeva al medesimo di comparire presso gli uffici del Questore di Roma per la durata di anni nove. 2.1.11 ricorrente deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge all'omessa valutazione della memoria difensiva che il difensore ha depositato ritualmente alle ore 16,00 del 15/02/2025 a mezzo PEC presso la cancelleria centrale GIP. Il giudice ha omesso di valutare la suddetta memoria, di cui non ha fatto alcun cenno, limitandosi a recepire il provvedimento del Questore e a convalidarlo senza confrontarsi con le deduzioni difensive formulate dal difensore. Rappresenta in particolare che erano state dedotte specifiche censure in ordine all'attribuibilità della condotta, ai presupposti della necessità ed urgenza del provvedimento del Questore e in ordine alla valutazione di pericolosità. Il giudice a quo si è invece limitato a convalidare il provvedimento del Questore in modo acritico, utilizzando un modulo prestampato, senza in alcun modo motivare e lasciando persino in bianco le parti del modulo destinate alla motivazione. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che il termine concesso all'interessato per depositare memorie e deduzioni al G.i.p. competente per la convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, non può essere inferiore a quello di 48 ore, previsto dalla legge, entro cui il P.M. deve richiedere la convalida di detto provvedimento (ex nnultis, Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Michelotto, Rv. 266223 - 01). Inoltre, qualora il diffidato si avvalga della facoltà di produrre memorie o deduzioni difensive nel termine predetto di 48 ore decorrente dalla notifica del provvedimento del Questore, in tal caso, è nulla, per violazione del diritto di difesa, l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, che non contenga alcun riferimento non solo formale, ma anche sostanziale, alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata ritualmente (Sez. 3, n. 20143 del 27/05/2010, LI e altri, Rv. 247174; Sez.3, n. 3740 del 10/12/2021, Rv. 281321). 1 Il Consigliere estensore Sicchè, è . nulla, per violazione del diritto di difesa, l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, che non contenga alcun riferimento alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata entro il termine di quarantotto ore dalla notifica al diffidato (Sez.3, n. 3740 del 10/12/2020, Rv. 281321). 1.2. Nel caso in disamina sussiste la denunciata violazione. Al riguardo, si osserva che il provvedimento questorile è stato notificato al ricorrente alle ore 17,20 del 13/02/2025, che in data 15/02/2025 il PM ha trasmesso gli atti e richiesto la convalida e che il provvedimento di convalida è stato depositato in data 17/02/2025 alle ore 9,45. Risulta dagli atti allegati al ricorso che il difensore del ricorrente, avv. Bottaro, ha depositato tempestivamente, entro il termine a difesa di 48 ore, in data 15/02/2025 alle ore 16,00, a mezzo PEC (allega ricevuta di accettazione e ricevuta di consegna) presso la cancelleria del GIP una memoria difensiva che il giudice non ha valutato neppure in modo implicito e di cui non ha fatto alcun cenno. Si è quindi verificata una violazione del diritto al contraddittorio, non avendo il Giudice di merito in alcun modo analizzato e vagliato le deduzioni difensive formulate dal ricorrente tempestivamente con la memoria depositata mediante pec entro il termine di 48 ore decorrenti dalla notifica del provvedimento del Questore. Peraltro, si evidenzia che il provvedimento di convalida consiste in un foglio prestampato compilato solo nella intestazione e nella data e lasciato in bianco nella parte della motivazione. 1.2. Da qui la nullità dell'atto ex art. 178 lett. c), cod. proc. pen., con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata senza rinvio limitatamente all'obbligo di presentazione.
PQM
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Roma del 29/01/2025, limitatamente ha l'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Roma. Così deciso all'udienza del 06/06/2025