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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/10/2025, n. 4486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4486 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3121/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori dott. ND IN Presidente relatore dott.ssa Costanza Teti Giudice dott.ssa Claudia Gheri Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 3121/2023 R.G. promossa da c.f. (avv. Stefano Formenti) Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro c.f. (avv. Ilaria Rossini) Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «divorzio»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, che si intendono qui trascritti.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. – Le parti hanno contratto matrimonio concordatario il 6 maggio 1995 in Soresina
(atto n. 5 parte II serie A), sono genitori di , nato a [...] il [...], e Per_1
nata ad [...] il [...], e si sono separate consensualmente nel 2016 Per_2
(decreto omologazione n. cronol. 8266/2016 del 20 settembre 2016) concordano l'obbligazione del sig. di versare tre assegni: euro 135,00 per la figlia, euro 380,00 per il figlio ed euro Pt_1
65,00 per la moglie.
Il ricorrente ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma delle condizioni separative limitatamente al mantenimento della figlia.
Con ordinanza in data 19 ottobre 2023, adottata senza la costituzione della resistente, sono stati dati i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: «revoca – con decorrenza dalla data del deposito del ricorso (24 febbraio 2023) – l'obbligazione del padre di contribuire al mantenimento, ordinario e straordinario, del figlio , maggiorenne ed economicamente Per_1 indipendente;
conferma, per il resto, le condizioni di separazione (ad eccezione, ovviamente, di quelle relative all'affidamento della figlia, ormai maggiorenne)».
La resistente si è costituita in data 12 febbraio 2024, eccependo l'invalidità della notificazione a lei indirizzata, ma senza chiedere alcuna regressione del processo alla fase precedente. Nel merito, ella non si è opposta alla revoca dell'assegno per il figlio, ma, in via riconvenzionale, ha domandato l'aumento di quello per la figlia ad euro 380,00 mensili (onde evitare discriminazioni fra i due figli) e l'attribuzione, per sé, di un assegno divorzile di euro
250,00 mensili.
Il ricorrente si è detto disponibile a versare direttamente alla figlia un assegno di euro
380,00 mensili e a farsi carico del 100% delle spese straordinarie, a condizione che nulla sia obbligato a corrispondere alla moglie, a titolo di assegno post-matrimoniale. In via subordinata, egli ha proposto il pagamento di un assegno di euro 65,00 mensili alla moglie e di un assegno per la figlia di euro 200,00 mensili, con ripartizione al 50% delle spese straordinarie.
In data 22 marzo 2024 è stata pronunziata sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La resistente non ha dedotto capitoli di prova orale, mentre i tre capitoli del ricorrente sono stati respinti con ordinanza del 18 ottobre 2024, che in questa sede si conferma, anche in punto di motivazione.
L'udienza di precisazione delle conclusioni si è svolta nelle forme dell'art. 127-ter c.p.c.
La causa è stata, indi, rimessa al Collegio e, scaduti i termini ex art. 190 c.p.c., è infine transitata in fase decisoria.
2 § 2. – La resistente si è costituita in giudizio, si è ampiamente difesa nel merito e non ha chiesto che il procedimento regredisse alla fase presidenziale, antecedente al deposito della sua comparsa. Pertanto, ogni questione relativa alla (supposta) nullità della notifica dell'atto introduttivo è da intendersi superata.
§ 3. – La cessazione degli effetti civili del matrimonio è già stata dichiarata con sentenza non definitiva n. 1420/2024, alla quale si rinvia.
§ 4. – La revoca dell'assegno per il figlio non è in contestazione. Sul punto, Per_1 quindi, non resta che confermare quanto stabilito con l'ordinanza del 19 ottobre 2023.
La domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente non può essere accolta.
L'assegno è dovuto, in funzione perequativa-compensativa, quando fra i coniugi esista una disparità reddituale e/o patrimoniale derivante da scelte condivise di indirizzo familiare. È necessario che il coniuge economicamente più debole si trovi in una situazione di svantaggio per avere rinunciato, durante il matrimonio, ad occasioni lavorative o ad aspettative di carriera.
Ove non sia possibile accertare, o non ricorra, la componente perequativa-compensativa del sopravvenuto depauperamento dell'ex coniuge richiedente, si impone il rigoroso accertamento dei presupposti fondanti, con carattere di prevalenza, la finalità assistenziale, che ricorrono in presenza di un'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell'ex coniuge richiedente, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto, da valutare con indici significativi, in modo da poter, altresì, escludere che sia stato irreversibilmente reciso ogni collegamento con la pregressa storia coniugale e familiare;
in questi casi, la quantificazione dell'assegno divorzile dovrà tendenzialmente effettuarsi sulla base dei criteri di cui all'art. 438 c.c., salvi gli opportuni adattamenti, a seconda della maggiore o minore importanza degli apporti ricevuti o goduti dall'ex coniuge onerando
(Cass. Civ., Sez. 1 - , Ordinanza n. 15986 del 15/06/2025).
Nel caso di specie, la resistente non ha dimostrato, né tantomeno allegato, alcuna delle condizioni necessarie a integrare la componente perequativa-compensativa dell'assegno.
Inoltre, quanto alla componente assistenziale, ha asserito di percepire una retribuzione di euro
1.800,00 mensili (v. pag. 3 della comparsa di risposta) ed è stata in grado di acquistare una piccola unità immobiliare di 55 mq, accendendo un mutuo con rata di rimborso mensile pari a euro 640,00. Inoltre, è proprietaria per 3/6 di un immobile sito in Vezza d'Oglio (BS). Tutti questi dati consentono di escludere, con certezza, che la resistente versi in stato di bisogno, riuscendo, anzi, a mantenersi in completa autonomia.
Di conseguenza, la domanda di assegno divorzile proposta dalla convenuta va respinta.
3 Quanto al mantenimento della figlia, va accolta la proposta del ricorrente, peraltro conforme a quanto richiesto pure dalla resistente.
§ 5. – Si registra una soccombenza prevalente della resistente, che vede respinta la domanda di assegno divorzile. Sulle altre due questioni (revoca dell'assegno per il figlio ed innalzamento di quello per la figlia) è maturato un sostanziale accordo. Appare, dunque, equa una compensazione parziale delle spese di lite, in misura di due terzi, con condanna della resistente a rifondere al ricorrente il restante terzo, liquidato in dispositivo secondo i parametri dettati dal d.m. n. 55/2014 per i procedimenti di valore compreso fra euro 26.001,00 ed euro
52.000,001.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. conferma la revoca – con decorrenza dalla data del deposito del ricorso (24 febbraio
2023) – dell'obbligazione del padre di contribuire al mantenimento, ordinario e straordinario, del figlio , maggiorenne ed economicamente indipendente, già disposta con ordinanza in Per_1 data 19 ottobre 2023;
2. dispone che, fermi quanto al pregresso i provvedimenti provvisori, il padre: a) contribuisca al mantenimento della figlia versandole direttamente, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno di euro 380,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT (FOI); b) sostenga il 100% delle spese straordinarie concernenti la figlia, indicate nel protocollo in vigore presso questo Ufficio, sottoscritto il 14 luglio 2016;
3. rigetta la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente;
4. compensa le spese di lite nella misura di due terzi e condanna la resistente a rifondere al ricorrente il restante terzo, che liquida in euro 32,66 per esborsi ed euro 2.237,66 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
ND IN 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sono riconosciuti i compensi medi, ad eccezione che per la fase di istruzione e trattazione, per la quale sono liquidati i minimi, atteso che non è stata svolta attività istruttoria.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori dott. ND IN Presidente relatore dott.ssa Costanza Teti Giudice dott.ssa Claudia Gheri Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 3121/2023 R.G. promossa da c.f. (avv. Stefano Formenti) Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro c.f. (avv. Ilaria Rossini) Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «divorzio»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, che si intendono qui trascritti.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. – Le parti hanno contratto matrimonio concordatario il 6 maggio 1995 in Soresina
(atto n. 5 parte II serie A), sono genitori di , nato a [...] il [...], e Per_1
nata ad [...] il [...], e si sono separate consensualmente nel 2016 Per_2
(decreto omologazione n. cronol. 8266/2016 del 20 settembre 2016) concordano l'obbligazione del sig. di versare tre assegni: euro 135,00 per la figlia, euro 380,00 per il figlio ed euro Pt_1
65,00 per la moglie.
Il ricorrente ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma delle condizioni separative limitatamente al mantenimento della figlia.
Con ordinanza in data 19 ottobre 2023, adottata senza la costituzione della resistente, sono stati dati i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: «revoca – con decorrenza dalla data del deposito del ricorso (24 febbraio 2023) – l'obbligazione del padre di contribuire al mantenimento, ordinario e straordinario, del figlio , maggiorenne ed economicamente Per_1 indipendente;
conferma, per il resto, le condizioni di separazione (ad eccezione, ovviamente, di quelle relative all'affidamento della figlia, ormai maggiorenne)».
La resistente si è costituita in data 12 febbraio 2024, eccependo l'invalidità della notificazione a lei indirizzata, ma senza chiedere alcuna regressione del processo alla fase precedente. Nel merito, ella non si è opposta alla revoca dell'assegno per il figlio, ma, in via riconvenzionale, ha domandato l'aumento di quello per la figlia ad euro 380,00 mensili (onde evitare discriminazioni fra i due figli) e l'attribuzione, per sé, di un assegno divorzile di euro
250,00 mensili.
Il ricorrente si è detto disponibile a versare direttamente alla figlia un assegno di euro
380,00 mensili e a farsi carico del 100% delle spese straordinarie, a condizione che nulla sia obbligato a corrispondere alla moglie, a titolo di assegno post-matrimoniale. In via subordinata, egli ha proposto il pagamento di un assegno di euro 65,00 mensili alla moglie e di un assegno per la figlia di euro 200,00 mensili, con ripartizione al 50% delle spese straordinarie.
In data 22 marzo 2024 è stata pronunziata sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La resistente non ha dedotto capitoli di prova orale, mentre i tre capitoli del ricorrente sono stati respinti con ordinanza del 18 ottobre 2024, che in questa sede si conferma, anche in punto di motivazione.
L'udienza di precisazione delle conclusioni si è svolta nelle forme dell'art. 127-ter c.p.c.
La causa è stata, indi, rimessa al Collegio e, scaduti i termini ex art. 190 c.p.c., è infine transitata in fase decisoria.
2 § 2. – La resistente si è costituita in giudizio, si è ampiamente difesa nel merito e non ha chiesto che il procedimento regredisse alla fase presidenziale, antecedente al deposito della sua comparsa. Pertanto, ogni questione relativa alla (supposta) nullità della notifica dell'atto introduttivo è da intendersi superata.
§ 3. – La cessazione degli effetti civili del matrimonio è già stata dichiarata con sentenza non definitiva n. 1420/2024, alla quale si rinvia.
§ 4. – La revoca dell'assegno per il figlio non è in contestazione. Sul punto, Per_1 quindi, non resta che confermare quanto stabilito con l'ordinanza del 19 ottobre 2023.
La domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente non può essere accolta.
L'assegno è dovuto, in funzione perequativa-compensativa, quando fra i coniugi esista una disparità reddituale e/o patrimoniale derivante da scelte condivise di indirizzo familiare. È necessario che il coniuge economicamente più debole si trovi in una situazione di svantaggio per avere rinunciato, durante il matrimonio, ad occasioni lavorative o ad aspettative di carriera.
Ove non sia possibile accertare, o non ricorra, la componente perequativa-compensativa del sopravvenuto depauperamento dell'ex coniuge richiedente, si impone il rigoroso accertamento dei presupposti fondanti, con carattere di prevalenza, la finalità assistenziale, che ricorrono in presenza di un'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell'ex coniuge richiedente, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto, da valutare con indici significativi, in modo da poter, altresì, escludere che sia stato irreversibilmente reciso ogni collegamento con la pregressa storia coniugale e familiare;
in questi casi, la quantificazione dell'assegno divorzile dovrà tendenzialmente effettuarsi sulla base dei criteri di cui all'art. 438 c.c., salvi gli opportuni adattamenti, a seconda della maggiore o minore importanza degli apporti ricevuti o goduti dall'ex coniuge onerando
(Cass. Civ., Sez. 1 - , Ordinanza n. 15986 del 15/06/2025).
Nel caso di specie, la resistente non ha dimostrato, né tantomeno allegato, alcuna delle condizioni necessarie a integrare la componente perequativa-compensativa dell'assegno.
Inoltre, quanto alla componente assistenziale, ha asserito di percepire una retribuzione di euro
1.800,00 mensili (v. pag. 3 della comparsa di risposta) ed è stata in grado di acquistare una piccola unità immobiliare di 55 mq, accendendo un mutuo con rata di rimborso mensile pari a euro 640,00. Inoltre, è proprietaria per 3/6 di un immobile sito in Vezza d'Oglio (BS). Tutti questi dati consentono di escludere, con certezza, che la resistente versi in stato di bisogno, riuscendo, anzi, a mantenersi in completa autonomia.
Di conseguenza, la domanda di assegno divorzile proposta dalla convenuta va respinta.
3 Quanto al mantenimento della figlia, va accolta la proposta del ricorrente, peraltro conforme a quanto richiesto pure dalla resistente.
§ 5. – Si registra una soccombenza prevalente della resistente, che vede respinta la domanda di assegno divorzile. Sulle altre due questioni (revoca dell'assegno per il figlio ed innalzamento di quello per la figlia) è maturato un sostanziale accordo. Appare, dunque, equa una compensazione parziale delle spese di lite, in misura di due terzi, con condanna della resistente a rifondere al ricorrente il restante terzo, liquidato in dispositivo secondo i parametri dettati dal d.m. n. 55/2014 per i procedimenti di valore compreso fra euro 26.001,00 ed euro
52.000,001.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. conferma la revoca – con decorrenza dalla data del deposito del ricorso (24 febbraio
2023) – dell'obbligazione del padre di contribuire al mantenimento, ordinario e straordinario, del figlio , maggiorenne ed economicamente indipendente, già disposta con ordinanza in Per_1 data 19 ottobre 2023;
2. dispone che, fermi quanto al pregresso i provvedimenti provvisori, il padre: a) contribuisca al mantenimento della figlia versandole direttamente, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno di euro 380,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT (FOI); b) sostenga il 100% delle spese straordinarie concernenti la figlia, indicate nel protocollo in vigore presso questo Ufficio, sottoscritto il 14 luglio 2016;
3. rigetta la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente;
4. compensa le spese di lite nella misura di due terzi e condanna la resistente a rifondere al ricorrente il restante terzo, che liquida in euro 32,66 per esborsi ed euro 2.237,66 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
ND IN 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sono riconosciuti i compensi medi, ad eccezione che per la fase di istruzione e trattazione, per la quale sono liquidati i minimi, atteso che non è stata svolta attività istruttoria.
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