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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 15/09/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
V.G. 2691/2024
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel.
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A DEFINITIVA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 04/11/2024, da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], 29 22030 MONTORFANO ITALIA con l'Avv. GALLI MARIAPIA
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], 2/A 22079 VILLAGUARDIA ITALIA con l'Avv. GALLI MARIAPIA
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in CAPIAGO INTIMIANO, in data 23/06/2001,
(anno 2001, atto n. 7, parte II, serie A);
con i seguenti figli maggiorenni NON economicamente indipendenti: ata il 08.10.2006. Persona_1
1 nata il [...] Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 04/11/2024, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: oppure
I coniugi, nelle more del giudizio di separazione, hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione nei seguenti termini:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non pretendere nulla l'uno dall'altra;
3) La casa coniugale sita in Montorfano, Via Molera n.29, di proprietà della Sig.ra rimarrà Pt_1 assegnata alla stessa unitamente agli arredi (tranne gli effetti personali, l'arredamento della camera da letto matrimoniale, l'arredamento della taverna e un televisore che spettano al Sig. che Pt_2 li asporterà quanto prima) e che continuerà ad occuparla con la figlia maggiorenne , mentre Per_1 il sig. si trasferirà con l'altra figlia maggiorenne nell'appartamento in Villaguardia, Pt_2 Pt_3 via Trieste n.2/A,
4) Ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento ordinario della figlia con cui abita finché non sarà economicamente indipendente, tranne che per le spese straordinarie, le quali verranno sostenute per ciascuna figlia da entrambi i genitori nella misura del 50% secondo le linee guida adottate dal Tribunale di Como, da intendersi qui integralmente trascritte;
5) La sig.ra corrisponderà entro il termine per il deposito di note scritte al Sig. la Pt_1 Pt_2 somma di euro 69.600 (sessantanovemilaseicento /00) a titolo di contributo versato a suo tempo per
l'acquisto dell'immobile di Montorfano;
6) Il Conto corrente cointestato aperto presso sarà suddiviso fra i coniugi nella misura CP_1 del 50%, previo prelievo da parte del Sig. della quota di euro 19,000 (euro Pt_2 diciannovemila/00) a lui spettanti;
7) Al sig. rimarrà la moto Honda Africa Twin, già a lui intestata, mentre la sig. terrà Pt_2 Pt_1 con sé la Kia Venga, già a lei intestata e la Seat Ateca, di proprietà del con l'impegno di Pt_2 effettuare il passaggio di proprietà appena possibile
8) Le parti si impegnano sin d'ora al rilascio reciproco dell'autorizzazione per il rinnovo e/o rilascio del passaporto e/o documento valido per l'espatrio.
9) Spese compensate.
2 Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_4
E
[...]
Parte_2 che hanno contratto matrimonio in data 23/06/2001, in CAPIAGO INTIMIANO con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CAPIAGO INTIMIANO
(anno 2001, atto n. 7, parte II, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
3 6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CAPIAGO INTIMIANO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
7) PROVVEDE come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per la trattazione della domanda di divorzio.
Così deciso in COMO, il 10/09/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Petronzi dott.ssa Barbara Cao
4
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel.
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A DEFINITIVA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 04/11/2024, da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], 29 22030 MONTORFANO ITALIA con l'Avv. GALLI MARIAPIA
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], 2/A 22079 VILLAGUARDIA ITALIA con l'Avv. GALLI MARIAPIA
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in CAPIAGO INTIMIANO, in data 23/06/2001,
(anno 2001, atto n. 7, parte II, serie A);
con i seguenti figli maggiorenni NON economicamente indipendenti: ata il 08.10.2006. Persona_1
1 nata il [...] Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 04/11/2024, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: oppure
I coniugi, nelle more del giudizio di separazione, hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione nei seguenti termini:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non pretendere nulla l'uno dall'altra;
3) La casa coniugale sita in Montorfano, Via Molera n.29, di proprietà della Sig.ra rimarrà Pt_1 assegnata alla stessa unitamente agli arredi (tranne gli effetti personali, l'arredamento della camera da letto matrimoniale, l'arredamento della taverna e un televisore che spettano al Sig. che Pt_2 li asporterà quanto prima) e che continuerà ad occuparla con la figlia maggiorenne , mentre Per_1 il sig. si trasferirà con l'altra figlia maggiorenne nell'appartamento in Villaguardia, Pt_2 Pt_3 via Trieste n.2/A,
4) Ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento ordinario della figlia con cui abita finché non sarà economicamente indipendente, tranne che per le spese straordinarie, le quali verranno sostenute per ciascuna figlia da entrambi i genitori nella misura del 50% secondo le linee guida adottate dal Tribunale di Como, da intendersi qui integralmente trascritte;
5) La sig.ra corrisponderà entro il termine per il deposito di note scritte al Sig. la Pt_1 Pt_2 somma di euro 69.600 (sessantanovemilaseicento /00) a titolo di contributo versato a suo tempo per
l'acquisto dell'immobile di Montorfano;
6) Il Conto corrente cointestato aperto presso sarà suddiviso fra i coniugi nella misura CP_1 del 50%, previo prelievo da parte del Sig. della quota di euro 19,000 (euro Pt_2 diciannovemila/00) a lui spettanti;
7) Al sig. rimarrà la moto Honda Africa Twin, già a lui intestata, mentre la sig. terrà Pt_2 Pt_1 con sé la Kia Venga, già a lei intestata e la Seat Ateca, di proprietà del con l'impegno di Pt_2 effettuare il passaggio di proprietà appena possibile
8) Le parti si impegnano sin d'ora al rilascio reciproco dell'autorizzazione per il rinnovo e/o rilascio del passaporto e/o documento valido per l'espatrio.
9) Spese compensate.
2 Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_4
E
[...]
Parte_2 che hanno contratto matrimonio in data 23/06/2001, in CAPIAGO INTIMIANO con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CAPIAGO INTIMIANO
(anno 2001, atto n. 7, parte II, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
3 6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CAPIAGO INTIMIANO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
7) PROVVEDE come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per la trattazione della domanda di divorzio.
Così deciso in COMO, il 10/09/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Petronzi dott.ssa Barbara Cao
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