Sentenza 21 novembre 2013
Massime • 1
Il giudice dell'impugnazione, in mancanza di uno specifico motivo di gravame da parte del pubblico ministero, non può modificare la sentenza che abbia inflitto una pena illegale di maggior favore per il reo. (Fattispecie relativa all'irrogazione della sola pena pecuniaria per il reato di guida in stato di ebbrezza, punito, invece, con pena congiunta detentiva e pecuniaria).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/11/2013, n. 49404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49404 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 21/11/2013
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - SENTENZA
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 1949
Dott. DOVERE Salvatore - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 1689/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NI RE, N. IL 15/5/1986;
avverso la sentenza n. 150/2009 pronunciata dal Tribunale di Sondrio, sezione distaccata di Morbegno, il 18/3/2010;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Salvatore Dovere;
udite le conclusioni del P.G. Dott. Galli Massimo, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni del difensore avv. Caci Marcello, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.1. OM ND è stato giudicato dal Tribunale di Sondrio, sezione distaccata di Morbegno, colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b) e condannato alla pena di Euro 1.224,00 di ammenda. Il difensore ha proposto dichiarazione di appello, che la Corte di Appello di Milano ha qualificato come ricorso per cassazione, disponendo la trasmissione degli atti a questa A.G..
1.2. Con un primo motivo l'esponente lamenta che, essendo emerse in dibattimento due diverse versioni dei fatti, la ricostruzione operata dal giudicante è "assolutamente sbrigativa e lacunosa" e che non può dirsi processualmente accertato che il OM si fosse posto alla guida di un autoveicolo in stato di ebbrezza, dal momento che egli era stato sottoposto dagli operanti all'alcoltest non già in strada, per essere stato colto alla guida, bensì diversi minuti dopo che egli era rientrato a casa.
1.3. Con un secondo motivo la difesa dell'imputato deduce violazione di legge perché, a fronte di una pena costituita dall'ammenda e dall'arresto, il giudice ha inflitto la sola pena dell'ammenda mentre avrebbe dovuto operare "il giudizio di comparazione tra circostanze e la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria".
1.4. Con un terzo motivo denuncia vizio di motivazione "laddove la condanna dell'imputato viene argomentata facendo riferimento alla probabile verificazione di una versione dei fatti asseritamente emersa in giudizio".
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato.
2.1. Il primo e terzo motivo di censura tendono a veder accreditata una versione dei fatti alternativa a quella fatta propria dal giudice di merito. Questi ha ritenuto che dalle deposizioni dei testi dell'accusa fosse emerso che il OM venne dapprima osservato mentre alla guida di un'autovettura invertiva il senso di marcia alla vista dei Carabinieri fermi in strada per un controllo della circolazione e poi, sulla scorta del sospetto ingenerato dal descritto comportamento, raggiunto presso la sua abitazione dai militari e sottoposto all'accertamento del tasso etilico, risultato pari a 0,89-0,82 g/l.
La Corte di Appello ha preso in esame la prospettazione difensiva che, facendo perno sulle dichiarazioni dei genitori del OM riconduceva siffatto tasso alcolemico all'assunzione di una birra che l'imputato aveva fatto solo successivamente al rientro a casa;
ma ha disatteso tale ricostruzione ritenendo inattendibili tali dichiarazioni con argomentazioni non manifestamente illogiche e quindi immuni da censure rilevabili in questa sede (risultando incomprensibili, a ritenere diversamente, le ragioni del controllo sul OM).
Vale ricordare che compito di questa Corte non è quello di ripetere l'esperienza conoscitiva del Giudice di merito, bensì quello di verificare se il ricorrente sia riuscito a dimostrare, in questa sede di legittimità, l'incompiutezza strutturale della motivazione della Corte di merito;
incompiutezza che derivi dalla presenza di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro ovvero dal non aver il decidente tenuto presente fatti decisivi, di rilievo dirompente dell'equilibrio della decisione impugnata, oppure dall'aver assunto dati inconciliabili con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità cosi da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Cass. Sez. 2, n. 13994 del 23/03/2006, P.M. in proc. Napoli, Rv. 233460; Cass. Sez. 1, n. 20370 del 20/04/2006, Simonetti ed altri, Rv. 233778; Cass. Sez. 2, n. 19584 del 05/05/2006, Capri ed altri, Rv. 233775; Cass. Sez. 6, n. 38698 del 26/09/2006, imp. Moschetti ed altri, Rv. 234989).
2.2. Relativamente al secondo motivo di ricorso, deve osservarsi la difficile intelligibilità del medesimo, che sembra lamentare l'omissione di un giudizio di bilanciamento tra circostanze non meglio descritte e neppure rilevabili (l'illecito di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b) integra un'ipotesi di reato "basico": "Le tre diverse ipotesi di guida in stato di ebbrezza, contemplate dall'art. 186 C.d.S., comma 2, a seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 117 del 2007, costituiscono autonome fattispecie incriminatrici, non ricorrendo alcun rapporto di specialità tra le diverse disposizioni, caratterizzate invece da reciproca alternatività (Sez. 4, n. 7305 del 29/01/2009 - dep. 19/02/2009, Carosiello, Rv. 242869) e non risulta contestata all'imputato alcuna circostanza aggravante) e una mancata conversione della pena detentiva che, ove sussistente, non determina alcun pregiudizio all'imputato, posto che l'errore in cui è certamente incorso il giudicante determina effetti favorevoli al OM e non risulta emendabile in ragione della omessa impugnazione del P.M.. Infatti, delle due l'una: ove il Tribunale abbia inteso infliggere la pena secondo le scansioni previste dal decreto penale di condanna (le quali contemplavano la conversione della pena detentiva), avrebbe dovuto renderlo esplicito, mentre si è limitato ad infliggere la sola pena dell'ammenda, senza alcun riferimento all'operazione di conversione della pena detentiva. Si tratterebbe, in tal caso, in un vizio motivazionale che imporrebbe l'annullamento della decisione;
ma che non può essere pronunciato stante la ricordata assenza di impugnazione del P.M..
A ritenere diversamente si sarebbe in presenza di una pena illegale, perché il ricordato art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b) è punito con la pena alternativa dell'arresto e dell'ammenda; sicché l'inflazione della sola pena pecuniaria concretizza una pena illegale, che però questa Corte non può porre a fondamento di una pronuncia di annullamento della sentenza, per il motivo già ripetuto. In conclusione, il ricorso risulta manifestamente infondato.
3. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di Euro 1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 novembre 2013. Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2013