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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/02/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott. Giuseppe
Craca
A seguito di trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 3785/2021 R.G. promossa da:
, rappr. e dif. dall'avv. CONTE ANNA;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
rappr. e dif. dall' Controparte_1
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI;
RESISTENTE
, Controparte_2 rappr. e dif. dagli avv.ti TRAVI RAFFAELLA e Grazia B M Marino;
TERZO CHIAMATO
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, l'istante in epigrafe indicata - premesso di essere dipendente dell'
[...] dal 1994, in servizio presso l' Parte_2 [...] nel Controparte_2
1 e dei Trapianti di Organi della Controparte_3
e Chirurgia, struttura a prevalente attività Controparte_3 assistenziale;
di essere sin dal 1995, conferita in regime di convenzione con il , svolgendo la propria prestazione CP_4 lavorativa assistenziale in favore dell'Azienda CP_2 fruendo dei benefici economici dell'indennità di equiparazione ai sensi della l. 200/74 e D.P.R. 761/79; di avere pertanto diritto, in qualità di personale non medico universitario che presta servizio presso cliniche e istituti di ricovero convenzionati con gli Enti ospedalieri o gestiti dalle Università, ai sensi dell'art. 11 L 200/1974 e dell'art. 31 d.P.R. n. 761/1979, a una indennità di equiparazione stabilita con i criteri di cui al
Decreto Interministeriale 9/11/1982, poi recepiti nelle tabelle di equiparazione approvate dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, nella seduta del 24.11.1998; di non avere tuttavia ricevuto dall'Università l'esatto importo dell'indennità spettante;
di essere inquadrata, con decorrenza dal 1 luglio 2003,
a seguito di “progressione verticale” bandita con D.R. n. 10716 del 02.11.2005, nella categoria D posizione economica 1 (ex VIII qualifica funzionale del Comparto Università), come da Decreto
Rettorale n. 2093 del 03.03.2006; di avere continuato a vedersi corrispondere, nonostante l'inquadramento nella categoria D con decorrenza dal 01.07.2003, l'indennità di equiparazione nella misura di € 180,60 (e, quindi, come appartenente ancora alla categoria C), a fronte dell'adeguamento disposto, invece, nei confronti di tutti gli altri lavoratori transitati nella medesima categoria D, per i quali, l'importo dell'indennità di equiparazione aumentava ad € 780,00; che, in virtù della illegittima applicazione del c.d. “ Volpe”, emesso all'esito CP_5 di una procedura di arbitrato esperita unicamente tra l' Parte_2
e l' a decorrere da settembre 2012, la voce Controparte_2 stipendiale di indennità di equiparazione non veniva più erogata;
che, al pari degli altri dipendenti, adiva l'autorità giudiziaria per affermare il diritto all'indennità di equiparazione per il personale universitario tecnico-amministrativo conferito in
2 convenzione ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 761/79 e del D.I. del
1982, essendo le previsioni del c.d. “ inefficaci nei Parte_3 riguardi delle ragioni dei singoli dipendenti, estranei alla procedura arbitrale, nonché per ingiungere all' il Parte_2 pagamento dell'indennità di equiparazione nel superiore importo dovuto, pari ad € 780,00 mensili, per il periodo da settembre 2012
a settembre 2018; che, ottenuto il riconoscimento della pretesa alla indennità di equiparazione, rappresentava all'Università la disponibilità ad accettare nell'immediato la liquidazione calcolata su € 180,60 mensili, con espressa riserva del diritto a percepire il superiore importo di € 780,00, mensili a titolo di indennità di equiparazione, con decorrenza dal 01.07.2003 per l'appartenenza alla categoria D;
di subire una ingiustificata disparità di trattamento, avendo ella continuato a svolgere le attività assistenziali tipiche della categoria di appartenenza, pur continuando a subire una illegittima decurtazione pari ad €
599,40 mensili, al netto di € 180,60 già percepite (€ 780,00 - €
180,60 = € 599,40), allegando conteggi delle differenze retributive a tal titolo maturate nel periodo da luglio 2003 a febbraio 2021 - ha rassegnato le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare il diritto della SI.ra Parte_1 all'adeguamento dell'indennità di equiparazione di cui all'art. 31 del D.P.R. 761/79 nella misura di cui alle tabelle approvate dal
Consiglio di Amministrazione dell' Parte_2 in data 24.11.1998 e in data 26/29 ottobre 2004, a decorrere dal
01.07.2003 (data di inquadramento nella categoria D); b) per
l'effetto dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere
l'indennità di equiparazione di cui all'art. 31 del D.P.R. 761/79 commisurata alla retribuzione del Dirigente di I livello del
C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza S.P.T.A. del S.S.N., corrispondente al trattamento complessivo percepito dai dipendenti appartenenti alla categoria D (ex VIII qualifica funzionale) del
C.C.N.L. Comparto Università, quantificata in “acc. salvo rec...” in € 780,00- mensili, a decorrere dal 01.07.2003; c) ordinare all' in persona del Controparte_6
3 Magnifico Rettore p.t. e/o comunque del legale rappresentante p.t. con sede in alla Piazza Umberto I n.1, la corresponsione Pt_2 rebus sic stantibus dell'indennità di equiparazione pari ad €
780,00- mensili in favore della SI.ra d) Parte_1 condannare l' alla Parte_2 Parte_2 CP_1 corresponsione delle relative differenze retributive maturate e non percepite, senza soluzione di continuità, a far data dal
01.07.2003, pari ad € 599,4- mensili (€ 780,00-€ 180,60-), o altra somma ritenuto giusto riconoscere (all. n. 33 conteggi) in aggiunta alla voce stipendiale di tredicesima mensilità per ogni anno, interessi e rivalutazione monetaria dal dì del maturato diritto a quello di effettivo soddisfo, in favore della ricorrente”.
Costituitasi in giudizio con memoria difensiva, l' Parte_2 convenuta ha richiesto, in via pregiudiziale, integrarsi il contraddittorio nei confronti dell'
[...]
ex art. 107 c.p.c., Controparte_2 cui riteneva comune la causa;
in via preliminare di merito, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei diritti di credito azionati;
in ogni caso, ha contestato le avverse pretese, evidenziando come l'inquadramento della ricorrente nella categoria
D, in virtù di Decreto Rettorale n. 2093 del 03.03.2006 emanato all'esito dell'espletamento della procedura per progressione verticale indetta con D.R. n. 10716 del 02.11.2005, è avvenuto nella vigenza del C.C.N.L. del personale del Comparto Università, quadriennio 2002-2005, sottoscritto il 27.01.2005, il cui art. 28 contempla la collocazione del personale universitario in specifiche fasce previste nell'ambito di un'apposita tabella, nella quale la categoria D non risulta equiparata, ai fini economici, alla dirigenza del Comparto del CP_4
Con provvedimento del 22.12.2021 il Giudicante autorizzava la chiamata in causa dell' la quale si costituiva Controparte_2 con memoria del 16.09.2022, formulando le seguenti conclusioni: ”- preliminarmente, dichiarare l'inammissibilità della chiamata in causa di terzo, stante il difetto di legittimazione passiva della
4 e per l'effetto dichiarare Controparte_7
l'estromissione della stessa dal presente giudizio;
- nel merito, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità ed infondatezza della domanda di manleva e quella principale e come tali rigettarle, dichiarando in subordine in caso di accoglimento
l'intervenuta prescrizione quinquennale;
- il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari, anche a mente della L. 162/2014, la quale ha previsto che la compensazione delle spese di giudizio possa avvenire solo nei casi di controversie in cui la questione sia “assolutamente” nuova o vi sia mutamento della giurisprudenza.
Nello specifico, l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione non è mai cambiato nel corso degli ultimi anni”.
La domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione per le medesime ragioni, condivise da questo giudice, esposte da altra collega di questa Sezione Lavoro del Tribunale di
Bari con riferimento ad un caso analogo (cfr. sentenza n.
2983/2022 pubblicata il 31.10.2022, estensore dott.ssa Claudia
Tanzarella).
Va premesso che parte ricorrente ha inteso precisare come, in questa sede, si discuta del (solo) adeguamento dell'importo mensile percepito in acconto a titolo di indennità di equiparazione nell'entità destinata al personale di cat. D (ex
VIII qualifica funzionale del Comparto Università), secondo le tabelle di equiparazione, approvate dal Consiglio di
Amministrazione dell' del 1998 e conseguentemente dal Parte_2
Consiglio di Amministrazione del 2004, pari ad € 780,00 mensili, con richiesta di pagamento delle differenze retributive a tal titolo maturate a decorrere da luglio 2003. In effetti, è pacifico che la ricorrente ha percepito e percepisce l'indennità di equiparazione, sia pure nella inferiore misura di € 180,60, parametrata alla categoria C. Cionondimeno, risulta pure dagli atti di causa come la parte ricorrente abbia, in precedenza, ottenuto decreti ingiuntivi, per periodi successivi al 2012, nei riguardi dell'università resistente per il pagamento
5 dell'indennità di equiparazione (dal 2012 non più erogata da parte dell'ateneo) nella misura agognata di € 780,00 mensili.
Segnatamente, la parte ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio ha testualmente allegato: “Anche la SI.ra Parte_1 adiva il Tribunale di Bari sez. lav. per ingiungere all' , dapprima il pagamento dell'indennità di Parte_2 equiparazione nel superiore importo dovuto, pari ad € 780,00- mensili, per il periodo da settembre 2012 a settembre 2018. Il
Tribunale di Bari sez. lav. accoglieva il Ricorso R.G. n.
12976/2018 ed emetteva il D.I. n. 2296/2018 (all. n. 24), accogliendo le richieste e riconoscendo il diritto all'indennità di equiparazione della SI.ra , a fronte del quale però, Parte_1 la stessa raggiungeva l'accordo con l'Università di accettare nell'immediato, per il medesimo periodo, una liquidazione calcolata su € 180,60- mensili, con espressa riserva, di adire il
Tribunale di Bari, sez. lav., con il presente giudizio, per il riconoscimento del diritto a percepire il superiore importo di €
780,00- mensili a titolo di indennità di equiparazione, per
l'appartenenza alla categoria D, nonché per le differenze stipendiali non percepite a decorrrere dal 1 luglio 2003 (all.
n.25). In seguito, per gli ulteriori periodi, il Tribunale si esprimeva poi con il D.I. n. 1208/2020 (all. n. 26), ai quali
l'Università non si opponeva provvedendo al pagamento, sempre con riserva della ricorrente di intraprendere la presente procedura”(cfr. pag. 8 del ricorso).
Ciò posto, in via pregiudiziale e in termini generali, quanto al giudicato esterno si rileva che ai sensi dell'art. 2909 c.c.:
“L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”.
La Corte di legittimità ha affermato a Sezioni Unite il principio per cui il giudicato esterno, come quello interno, deve essere rilevato di ufficio, ove risulti al Giudice, in quanto ciò risponde al principio di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche e di evitare il contrasto di giudicati: “Poiché nel nostro ordinamento vige il principio della rilevabilità di ufficio
6 delle eccezioni, derivando invece la necessità dell'istanza di parte solo dall'esistenza di una eventuale specifica previsione normativa, l'esistenza di un giudicato esterno, è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, ed il giudice
è tenuto a pronunciare sulla stessa qualora essa emerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito. Del resto, il giudicato interno e quello esterno, non solo hanno la medesima autorità che è quella prevista dall'art. 2909 c.c., ma corrispondono entrambi all'unica finalità rappresentata dall'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche e dalla stabilità delle decisioni, le quali non interessano soltanto le parti in causa, risultando l'autorità del giudicato riconosciuta non nell'interesse del singolo soggetto che lo ha provocato, ma nell'interesse pubblico, essendo essa destinata a esprimersi -nei limiti in cui ciò sia concretamente possibile- per l'intera comunità. Più in particolare, il rilievo dell'esistenza di un giudicato esterno non è subordinato ad una tempestiva allegazione dei fatti costitutivi dello stesso, i quali non subiscono i limiti di utilizzabilità rappresentati dalle eventualmente intervenute decadenze istruttorie, e la stessa loro allegazione può essere effettuata in ogni stato e fase del giudizio di merito...” (Cass. civ. SS.UU. 25.05.2001 n. 226; conf.: Cass. civ. sez. 2 del 25.10.2018 n. 27161). Come è noto, il giudicato copre il dedotto ed il deducibile: “Il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia…” (Cass. civ, sez. 2 4.03.2020 n.
6091). Sempre in termini generali, con riferimento all'oggetto ed ai limiti del giudicato esterno potenzialmente discendente da un decreto ingiuntivo non opposto, si richiamano le argomentazioni svolte dalla Suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. II,
06/06/2016, n. 11572), secondo cui: “Anche il secondo motivo
7 censura violazione e falsa applicazione dell'art. 2902 c.c.
(rectius: art. 2909 c.c.), con riferimento, invece, al decreto ingiuntivo n. 3030/1996, non recando esso alcun accertamento esplicito, nè chiarendo le ragioni di fatto o di diritto, quanto alla sussistenza del concorso del C. nelle spese comuni invocabile pure per le periodicità successive (sempre con particolare riguardo ai contributi contemplati nelle Tabelle A, C e ad alcune voci della Tabella E). Il ricorso incidentale condizionato di
è subordinato all'accoglimento del primo motivo Controparte_8 del ricorso e riafferma la sussistenza del giudicato derivante dalla sentenza n. 3756/1997. E' preliminare l'esame del secondo motivo di ricorso, in quanto l'eventuale riconoscimento dell'efficacia di giudicato al decreto ingiuntivo n. 3030/1996 priverebbe di rilievo la verifica di un conforme pronunciamento contenuto nella successiva sentenza n. 3756/1997 (prevalendo il secondo giudicato sul primo soltanto se sulla medesima questione si siano formati due giudicati contrastanti). In ogni caso, il primo motivo di ricorso sarebbe comunque superabile per il fatto che esso assume una statuizione diversa da quella sul punto resa dalla Corte d'Appello di Firenze, quale risulta aver essa stessa negato "la corrispondenza oggettiva tra il presente giudizio e quello deciso con la sentenza n. 3756 del 1997". Il secondo motivo di ricorso è, allora, infondato. La Corte d'Appello di Firenze ha ritenuto sussistente l'efficacia preclusiva del decreto ingiuntivo n. 3060/1996, pronunciato dal Tribunale di Firenze inter partes e non opposto. Quel decreto ingiuntivo, come si evidenzia pure in ricorso, era stato richiesto da … omissis per ottenere da CP_9
il pagamento delle spese della comunione relative alle Pt_4 tabelle A, C ed E per le annualità ivi dedotte. Scopo del presente giudizio (limitato ai contributi dovuti per le annualità di gestione dal 1998 al 2001) è rimettere in discussione che il ricorrente C. sia tenuto a partecipare alle Spese Amministrative
(di cui alla Tabella A della Convenzione del 4 giugno 1979), alle
Spese di Vigilanza (di cui alla Tabella C), nonchè ad alcune voci di per la manutenzione di beni in comproprietà (Tabella E) Pt_5
8 esulanti da quelle strettamente inerenti i costi per la
"manutenzione delle strade" ed in genere per le "opere di urbanizzazione", cui la Convenzione certamente obbliga il C.. Deve allora affermarsi, richiamandosi all'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte, che il decreto ingiuntivo non opposto n. 3060/1996 avesse dato luogo alla formazione tra le parti di un giudicato sull'esistenza e validità del rapporto tra loro corrente, derivante dall'appartenenza dell'intimato al per la gestione delle parti e dei servizi comuni, CP_10 costituito con la Convenzione del 4 giugno 1979 tra i proprietari degli immobili compresi nella zona oggetto di convenzione di lottizzazione con il Comune di Sesto Fiorentino, regolato alla stregua della volontà manifestata dagli stessi consorziati con la disciplina adottata nelle norme statutarie e comportante l'obbligo strumentale di concorrere alle spese comuni (cfr. Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 22641 del 03/10/2013). Tale giudicato riguardava, quindi, non soltanto la partecipazione al quanto CP_10 altresì la ragione e la misura dell'obbligazione del comproprietario C. di versare la quota di contribuzione alle spese comuni stabilita dagli organi statutariamente competenti, nonchè
l'inesistenza di fatti impeditivi o estintivi, non dedotti ma deducibili nel giudizio di opposizione, quali quelli atti a prospettare l'insussistenza, totale o parziale, del credito azionato in sede monitoria sul presupposto della fruizione dei beni e dei servizi consortili, compresi quelli ripartiti nelle
Tabelle A, C ed E, essendo tale causa perendi esplicitata nel relativo ricorso per ingiunzione (argomenta da Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 13207 del 26/06/2015; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16319 del 24/07/2007). Il giudicato può, infatti, formarsi anche sulla qualificazione giuridica di un rapporto, ove questa costituisca antecedente necessario ed indispensabile della pronuncia sulla domanda e la parte interessata non abbia proposto impugnazione. Ne consegue che, ove l'attore abbia domandato, sia pure mediante ricorso per ingiunzione di pagamento, la condanna dell'intimato al pagamento del suo contributo agli oneri di un consorzio tra
9 proprietari immobiliari relative a spese amministrative, di vigilanza e di manutenzione dei beni comuni, deve ritenersi intervenuto il giudicato sull'accertamento compiuto dal giudice del decreto monitorio, non tempestivamente opposto, tanto in ordine alla qualificazione del contesto proprietario quanto in ordine alla sussistenza del fondamento dell'obbligo del debitore ingiunto di concorrere a dette spese, il cui fondamento sia esplicitamente indicato nella domanda di pagamento. Il ricorrente, alla stregua di alcuni precedenti giurisprudenziali, obietta che un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato non può dirsi vincolante in altri giudizi aventi ad oggetto le medesime questioni di fatto o di diritto, se da esso non sia dato ricavare le ragioni della decisione ed i principi di diritto che ne costituiscono il fondamento;
sicché, quando il giudicato si sia formato per effetto della mancata opposizione a un decreto ingiuntivo recante condanna al pagamento di un credito con carattere di periodicità, il debitore non può più contestare il proprio obbligo relativamente al periodo indicato nel ricorso monitorio, ma - in mancanza di esplicita motivazione sulle questioni di diritto nel provvedimento monitorio - non gli sarebbe inibito contestarlo per le periodicità successive (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 23918 del 25/11/2010; Cass. Sez. L, Sentenza n. 6543 del 20/03/2014). E' però stato anche autorevolmente chiarito da
Cass., sez. un., 28 novembre 2007, n. 24664, che, poichè il giudicato va assimilato agli "elementi normativi", la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell'esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici, essendo sindacabili sotto il profilo della violazione di legge gli eventuali errori interpretativi. E' pertanto rimesso al giudice, anche di legittimità, di accertare l'esistenza e la portata del giudicato esterno con cognizione piena, che si estende al diretto riesame degli atti del processo. In tal senso, costituiscono certamente utili elementi di interpretazione del giudicato esterno le domande delle parti, il cui rilievo a fini ermeneutici svolge una funzione integratrice nella ricerca degli esatti confini del
10 giudicato stesso ove sorga un ragionevole dubbio al riguardo, mentre non può essere proficuamente utilizzato per contrastare i risultati argomentabili alla stregua di elementi univoci che inducono ad escludere ogni obiettiva incertezza sul contenuto della pronuncia (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2721 del 07/02/2007;
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25966 del 23/12/2016). Secondo quanto appena considerato, il giudice, nell'indagine volta ad accertare l'oggetto ed i limiti del giudicato esterno discendente da un decreto ingiuntivo non opposto, deve dare rilievo non unicamente al contenuto precettivo del provvedimento monitorio pronunziato, quand'anche agli elementi di fatto ed alle ragioni di diritto su cui era fondata la domanda di ingiunzione. Questa Corte ha sostenuto, del resto, che il giudice che emette il decreto ingiuntivo, accogliendo le ragioni del ricorrente, ne fa propri i motivi, per cui il riferimento a questi portati a conoscenza dell'ingiunto mediante la notificazione sia del ricorso che del decreto, prevista dall'art. 643 c.p.c., comma 2 - è sufficiente ad integrare per relationem la motivazione del provvedimento, necessaria ai sensi del combinato disposto dell'art. 641 c.p.c., comma 1, e art. 135 c.p.c., comma 2 (Cass. Sez. L, Sentenza n.
5310 del 16/06/1987; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16455 del
20/08/2004). Ne consegue che il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo si estende pure alla causa petendi indicata a sostegno del credito azionato, abbracciando i fatti costitutivi esposti nel ricorso per ingiunzione come l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al medesimo ricorso e non dedotti con l'opposizione, mentre non si estende soltanto ai fatti successivi al giudicato, ovvero a quelli che comportino un mutamento del petitum e della causa petendi articolati in seno alla domanda accolta. Ove si tratti, come nella specie, di decreto ingiuntivo per le rate maturate di un'obbligazione periodica, l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il
11 quale, pertanto, esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento (Cass. Sez.
L, Sentenza n. 15493 del 23/07/2015; Cass. Sez. 3, Sentenza n.
11360 del 11/05/2010). L'accertamento, contenuto nel decreto ingiuntivo n. 3060/1996, della sussistenza dell'obbligo di C.M. di contribuire alle spese della comunione relative alle tabelle A, C ed E, ineriva, quindi, ad una connotazione, di fatto e di diritto, del rapporto consortile inter partes, idonea a produrre effetti destinati a durare per tutto il protrarsi di tale rapporto a situazione normativa e fattuale immutata. Ne consegue che la situazione ivi accertata non poteva formare oggetto di valutazione diversa nel presente giudizio, permanendo immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti” (cfr. Cassazione civile sez. II,
06/06/2016, n. 11572). Orbene, si deve tuttavia osservare che, nel caso di specie, non è dato sapere alcunché della omessa opposizione ai decreti ingiuntivi conseguiti dalla parte ricorrente, né della eventuale declaratoria di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., non avendo le parti dedotto o controdedotto alcunché al riguardo, per cui non può dirsi esistente un giudicato esterno discendente da un decreto ingiuntivo non opposto. Inoltre, quanto alla eventuale duplicazione di titoli, deve osservarsi che la Suprema Corte ha affermato che non sussiste un divieto dell'ordinamento di duplicazione del titolo, salvo il diverso profilo dell'abuso del processo: “Il creditore, ancorché munito di un titolo esecutivo giudiziale, può procurarsene un secondo, non esistendo nell'ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione dei titoli, purché l'azione non si sia consumata, ovvero non venga violato il principio del ne bis in idem, sussista l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, infine, non vi sia abuso del diritto o del processo” (Cass. civ. sez. 3 del 28.09.2019 n. 21768). Ciò posto, non può in questa sede affermarsi l'inammissibilità della domanda alla stregua dei principi di diritto espressi da Cass. n.
22503/2016 secondo cui "il divieto di promuovere separati giudizi
12 per domandare il risarcimento di danni differenti causati dal medesimo fatto illecito ha per conseguenza l'inammissibilità della sola domanda di risarcimento proposta per seconda, mentre è sempre ammissibile la domanda di risarcimento proposta per prima;
analogamente Cass. n. 28286/2011"; e dalle Sezioni Unite della
Cassazione con sentenza n. 23726/2007, secondo cui "è contraria alla regola generale di correttezza e buona fede, in relazione al dovere inderogabile di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., e si risolve in un abuso del processo (ostativo all'esame della domanda), il frazionamento giudiziale (contestuale o sequenziale) di un credito unitario". Invero, quanto alla proponibilità della domanda ed all'ipotesi di frazionamento del credito, deve osservarsi quanto segue. Il divieto di frazionamento del credito è un principio di elaborazione giurisprudenziale, di derivazione del principio, anche sovranazionale, del giusto processo ex art. 111
Cost., e volto alla razionalizzazione del sistema giudiziario, che non tollera frammentazioni del contenzioso con pericolo di giudicati contrastanti. Sicché, “ove le pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata”
(cfr. Cass. n. 17893/2018 e Cass. SS.UU. n. 4090/2017); ed ancora
“sussiste indebito frazionamento di pretese, dovute in forza di un unico rapporto obbligatorio, anche nel caso di unico rapporto di lavoro, fonte di crediti di natura contrattuale e legale, con collegamento ancora più stretto se i giudizi siano promossi quando le obbligazioni sono note e consolidate per essersi il suddetto rapporto già concluso, con conseguente necessità di evitare l'aggravamento della posizione del debitore nel rispetto degli obblighi di correttezza e buona fede contrattuali e in coerenza con il principio anche sovranazionale del giusto processo” (Cass.
n. 4016/2016). In ogni caso, occorre valutare la possibile
13 sanzione applicabile di fronte all'ipotetico “abuso” atteso che
Corte di legittimità nella sentenza sopra citata ha negato cittadinanza alla possibilità da parte del giudice di dichiarare improponibile l'azione abusivamente intrapresa dalla parte. Tale ultima sanzione secondo il ragionamento seguito dalle Sezioni
Unite, infatti, non può trovare appiglio nella mera elaborazione giurisprudenziale non essendo stata prevista da alcuna norma di legge e altresì poiché “una generale previsione di improponibilità della domanda relativa ad un credito dopo la proposizione da parte dello stesso creditore di domanda riguardante altro e diverso credito, ancorché relativo ad un unico rapporto complesso, risulterebbe ingiustamente gravatoria della posizione del creditore”. Si ritiene, preferibilmente, che la parcellizzazione sopra evidenziata possa semmai rilevare in sede di distribuzione delle spese di lite stante le conclusioni cui si giungerà di seguito in relazione al merito del giudizio. Le considerazioni svolte appaiono ulteriormente rafforzate da quanto già statuito dalla Suprema Corte in casi analoghi, anche prima dell'intervento delle Sezioni Unite già richiamate, in ordine alla illegittimità di una sanzione a fronte di una condotta del creditore che abbia esperito più azioni giudiziarie a tutela di un unico credito, dovuto in forza di un unico rapporto obbligatorio (ex plurimis,
Cass. n. 22574/2016 per la quale “l'attore che, a tutela di un unico credito dovuto in forza di un unico rapporto obbligatorio, agisca con ricorso monitorio per la somma provata documentalmente e con il procedimento ordinario di cognizione per la parte residua, non incorre in un abuso dello strumento processuale per il frazionamento del credito, in quanto tale comportamento non si pone in contrasto né con il principio di correttezza e buona fede, né con il principio del giusto processo, dovendosi riconoscere il diritto del creditore a una tutela accelerata mediante decreto ingiuntivo per i crediti provati con documentazione sottoscritta dal debitore”; d'altronde “…il richiamo alla ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., è da valutarsi in relazione alla durata del singolo processo e non dei molteplici
14 possibili processi fra le stesse parti” (Cass. n. 26464/2016).
Come detto, avuto riguardo all'istituto della riunione delle due cause, è ammissibile la riproposizione di identica domanda giudiziale o di domanda connessa per continenza, anche in via monitoria, davanti allo stesso ufficio giudiziario, come si ricava indirettamente dal disposto dell'art. 273 c.p.c. e come ritenuto dalla prevalente giurisprudenza (cfr. sul punto Cass. n.
31823/2019, secondo cui quando "tra due procedimenti, pendenti dinanzi al medesimo ufficio o a sezioni diverse di quest'ultimo, esista un rapporto di identità ovvero di connessione (anche per continenza, come nel caso specie), il giudice del giudizio pregiudicato non può adottare un provvedimento di sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. ma deve rimettere gli atti al capo dell'ufficio, secondo le previsioni degli artt. 273 o 274 c.p.c.,
a meno che il diverso stato in cui si trovano i due procedimenti non ne precluda la riunione (Cass. n. 12441 del 2017; Cass. n.
5583 del 2013, in motiv.; Cass. n. 13330 del 2012; Cass. n. 16963 del 2011; Cass. n. 17468 del 2010; Cass. n. 13194 del 2008).
(.....) si tratta, peraltro, di regole che, in mancanza di norme che possano deporre in senso contrario, valgono anche nel caso in cui uno dei due giudizi sia stato introdotto nelle forme del procedimento monitorio: la proponibilità del ricorso per decreto ingiuntivo ed il potere del tribunale di emetterlo non sono, in effetti, preclusi dalla pendenza, dinanzi allo stesso tribunale, di un giudizio ordinario avente ad oggetto domanda di condanna per il medesimo titolo posto a fondamento del ricorso monitorio. La circostanza che un decreto ingiuntivo, emesso dal tribunale e successivamente opposto, riguardi un credito, il quale sia già stato azionato dal creditore avanti allo stesso tribunale, mediante proposizione di domanda riconvenzionale in un processo di cognizione ordinaria, iniziato dal debitore con azione di accertamento negativo del credito stesso, non comporta, pertanto,
l'invalidità del decreto poiché fra quel processo ed il successivo processo di opposizione a decreto ingiuntivo non sussiste né un rapporto di litispendenza né un rapporto di continenza, difettando
15 il presupposto della loro pendenza innanzi a giudici diversi, e sussiste, invece, una situazione che rende applicabile la disciplina della riunione prevista dagli artt. 273 e 274 c.p.c.
(Cass. n. 8327 del 2002; Cass. n. 1876 del 1999; Cass. n. 12707 del 1993)”. Calando i suesposti principi nel caso in esame, deve ribadirsi come, in primo luogo, non vi sia evidenza della esistenza del giudicato esterno (né sull'an della erogazione né sulla misura della stessa) e, quanto alla eventuale duplicazione di titoli, che la Suprema Corte ha affermato che non sussiste un divieto dell'ordinamento di duplicazione del titolo, salvo il diverso profilo dell'abuso del processo: “Il creditore, ancorché munito di un titolo esecutivo giudiziale, può procurarsene un secondo, non esistendo nell'ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione dei titoli, purché l'azione non si sia consumata, ovvero non venga violato il principio del ne bis in idem, sussista l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, infine, non vi sia abuso del diritto o del processo” (Cass. civ. sez. 3 del
28.09.2019 n. 21768).
Ancora, in via pregiudiziale, quanto alla legittimazione passiva nella presente azione deve osservarsi quanto segue. Non è contestato che le somme per la corresponsione dell'indennità di equiparazione di cui si discute sono a carico dei fondi assegnati alla Regione e devono essere versate all' tramite Parte_2
l'Azienda ospedaliera con onere a carico del Servizio Sanitario
Nazionale (v. art. 31, comma 2, d.P.R. 761/1979: «Le somme necessarie per la corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo sono a carico dei fondi assegnati alle regioni ai sensi dell' art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e sono versate, con le modalità previste dalle convenzioni, dalle regioni alle università, su documentata richiesta, per la corresponsione agli aventi diritto»). La Corte di cassazione ha avuto occasione di affermare che «il personale universitario “strutturato” nel
Servizio Sanitario Nazionale, pur trovandosi in rapporto di impiego con l'Università, è in rapporto di servizio con l'Azienda ospedaliera, la quale, in ragione del diretto coinvolgimento nella
16 gestione del rapporto di lavoro entro l'assetto organizzativo delineato dal d.lgs. n. 517 del 1999 , è passivamente legittimata rispetto alla domanda del dipendente universitario per l'indennità di equiparazione al personale del ruolo sanitario» (v. Cass. sez. un. 8521/12). La Corte ha spiegato: «La configurazione del rapporto di impiego, non di meno, se vale a fondare l'obbligazione di quest'ultima [ossia dell'Università - n.d.e.] di corrispondere l'indennità di equiparazione, secondo un meccanismo che prevede una provvista che, in ipotesi di tal tipo, viene assicurata dal finanziamento pubblico esterno (cfr. Cass., sez. un., n. 439 del
2000), non esclude, di per sé, la legittimazione passiva di altri soggetti, cui debba invece ricondursi un rapporto di servizio connesso al particolare meccanismo che regola il rapporto di lavoro dei dipendenti universitari “strutturati” in organismi distinti dall'Università. Se, infatti, secondo le modalità del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, per cui veniva attribuito alle
Università il potere di stabilire in via autonoma le modalità organizzative dei Policlinici, la prestazione di attività assistenziale in tale struttura faceva comunque capo all' , una conclusione diversa deve trarsi dacché la Parte_2 prestazione viene eseguita, secondo quanto prevede il d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, con modalità per cui essa si inserisce nei fini istituzionali e nella organizzazione autonoma dell'
[...]
. Ne consegue che, rispetto alla domanda Controparte_2 in esame, risultano passivamente legittimati – in concorso tra loro – sia il datore di lavoro obbligato a corrispondere l'indennità in questione (ossia l' , sia l' Parte_2 [...]
e la Regione Puglia, in quanto soggetti tenuti a CP_2 garantire i fondi per consentire il pagamento dell'indennità stessa (in questo senso v. anche Cass. 5325/14, in cui si sottolinea che, in base all'art. 7 del d.lgs. n. 517 del 1999, «… al sostegno economico finanziario delle attività svolte dalle aziende concorrono risorse messe a disposizione sia dall' sia dal Fondo sanitario regionale … Alle attività Parte_2 correnti concorrono le con l'apporto di personale Parte_2
17 docente e non docente e di beni mobili ed immobili ai sensi dell'art. 8 sia le regioni mediante il corrispettivo dell'attività svolta ...», traendone la conclusione per cui la soluzione delle questioni giuridiche ed economiche fa necessariamente capo ad entrambi i soggetti pubblici;
in senso conforme v. altresì Cass.
14047/15 e Cass. sez. un. 9279/16).
Passando al merito, la domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Va in primo luogo sottolineato come sulla questione relativa alla spettanza alla parte ricorrente, in senso sostanziale, della c.d.
“indennità di equiparazione” (o “indennità De ) non abbia Per_1 incidenza alcuna il lodo arbitrale del 20.4.2012 (c.d. “lodo
Volpe”) promosso dalle amministrazioni convenute in data 26.3.2011
e poi dalle stesse recepito con atto d'intesa del 30.10.2013. Come chiarito dalla Corte d'appello di Bari nelle sentenze emesse nei giudizi nn. 1049 e 1050/2013 R.G. (entrambe pronunciate su opposizioni ex art. 404 c.p.c. proposte da alcuni dipendenti percettore dell'indennità di equiparazione), infatti, oggetto del lodo è solo il rapporto di provvista tra i due enti, ossia l'Università e l' Esso cioè mira a Controparte_2 disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività
d'interesse comune fra le quali la quantificazione e corresponsione della indennità di equiparazione sia al personale tecnico-amministrativo sia al personale docente, medico e non.
Nella sentenza resa nel proc. n. 1049/2013 R.G., in particolare, è riportato anche uno stralcio della motivazione del lodo (si tratta precisamente di pag. 316: «il raggio di riferibilità soggettiva della decisione riguarda esclusivamente le parti istituzionali che hanno domandato rendersi il lodo arbitrale … la decisione arbitrale non può stabilire singulatim sulle individuali posizioni dei dipendenti … che comunque non sono parti del presente giudizio
… per tali eventuali controversie sarà sempre competente secondo le regole di riparto di giurisdizione il giudice amministrativo o l'A.G.O.») da cui emerge in modo inequivoco che la pronuncia arbitrale non incide di per sé sulle ragioni dei dipendenti. Di
18 qui, del resto, la conclusione della Corte d'appello secondo cui
«il lodo ha regolamentato esclusivamente i rapporti finanziari fra gli Enti predetti, senza alcuna incidenza sulla effettività del trattamento economico spettante al personale universitario svolgente attività nelle strutture sanitarie». Il decreto rettorale ha innanzitutto preso atto del deposito del lodo reso dall'arbitro unico, prof. avv. Luigi Volpe, e dell'espletamento di tutti gli adempimenti successivi alla predetta decisione, tra cui in particolare l'istituzione del “gruppo di lavoro misto” incaricato di assicurare l'ottemperanza ai numerosi e complessi adempimenti stabiliti dall'arbitro unico per la definizione delle questioni tra l'amministrazione universitaria e l'azienda ospedaliera. Il decreto ha poi proceduto al formale riconoscimento del personale tecnico-amministrativo in convenzione all'
[...]
senza soluzione di continuità Controparte_2 dall'1.5.2012, individuando l'elenco del predetto personale con la relativa equiparazione riconosciuta a partire dalla stessa data. A partire dal mese di settembre del 2012, perciò, l'Università aveva sospeso l'erogazione della somma corrisposta sino al mese precedente a titolo di acconto sull'indennità di cui al d.P.R. n.
761 del 1979. Per le ragioni anzidette, il lodo in questione non può incidere direttamente in senso negativo sull'esistenza del diritto del dipendente alla percezione dell'indennità perequativa in parola, trattandosi di soggetto estraneo alla procedura arbitrale. Occorre pertanto accertare se, sulla scorta della normativa vigente, il diritto fatto valere sussista o meno e in quale misura. La norma che per prima sancisce il diritto del personale universitario a vedersi riconoscere un'indennità che remuneri la prestazione assistenziale svolta dal personale non medico, che opera nelle cliniche e negli istituiti di ricovero e cura convenzionati con gli enti ospedalieri o gestiti direttamente con le Università, è la legge 15 maggio 1974, n. 200, recante disposizioni concernenti il personale non medico degli istituti universitari. Il diritto è poi precisamente disciplinato dal d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 31 (stato giuridico del
19 personale delle Unità Sanitarie Locali), che al comma 1, prevede che al personale universitario che presta servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura, convenzionati con le regioni e con le unità sanitarie locali, è corrisposta un'indennità, non utile per la pensione
(diviene pensionabile a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 126 del 1981), nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali, di pari funzioni, mansioni e anzianità; analoga integrazione è corrisposta sui compensi per lavoro straordinario e per le altre indennità previste dall'accordo nazionale unico, escluse le quote per le aggiunte di famiglia. Il comma 4 dell'art. 31 vincola la corresponsione di tale indennità all'equiparazione del personale universitario a quello del S.S.N., a parità di mansioni, funzioni e anzianità secondo apposite tabelle contenute negli schemi tipo di convenzione di cui alla legge n. 833 del 1978, art. 39. Con il
D.I. 9 novembre 1982, recante l'approvazione degli schemi tipo di convenzione tra Regione e Università e tra Università e Unità
Sanitaria Locale, tali schemi vengono approvati e con l'art. 7 si introduce una specifica disciplina per il personale universitario non medico, prevedendo che «... ai fini previsti dalla presente convenzione la corrispondenza del personale universitario a quello delle USL viene stabilita nell'allegata tabella D ...» (per la ricostruzione del quadro normativo di riferimento v. in particolare Cass. 209/16). Più specificamente, si osserva che il primo intervento normativo in materia di indennità perequativa è rappresentato dall'art. 4 della L. 213 del 25.3.71 che ha previsto che al personale docente in servizio presso cliniche ed istituti universitari convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, gestiti dalle università, fosse attribuita un'indennità economica tale da equiparare il trattamento economico a quello in godimento del personale ospedaliero di pari funzioni, mansioni ed anzianità
(cd. indennità De ). L'art. 1 della L. 200 del 15.5.74 ha, Per_1
20 poi, esteso, a decorrere dal 1 marzo 1974, la suddetta indennità al personale non medico universitario che presta servizio presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con gli enti ospedalieri o gestiti direttamente con le Università (c.d. indennità piccola . Infine, l'art. Per_2
31del D.P.R. 20.12.79. n.761, ha ribadito il principio equiparativo prevedendo testualmente: “Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali 31. Personale delle cliniche e degli istituti universitari convenzionati. - Al personale universitario che presta servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con le regioni e con le unità sanitarie locali, anche se gestiti direttamente dalle università, è corrisposta una indennità, non utile ai fini previdenziali e assistenziali
(divenuta pensionabile in seguito alla sentenza della C.
Costituzionale n. 126/81), nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità; analoga integrazione è corrisposta sui compensi per lavoro straordinario e per le altre indennità previste dall'accordo nazionale unico, escluse le quote di aggiunta di famiglia”; al comma 4 è, altresì, previsto che il personale universitario assume diritti e doveri pari a quelli del personale di pari o corrispondente qualifica del ruolo regionale, secondo modalità stabilite negli schemi tipo di convenzione di cui all'art. 39 della legge n. 833 del 1978, n. 833, e che "tenuto conto degli obblighi derivanti dal suo particolare stato giuridico, nei predetti schemi sarà stabilita in apposite tabelle l'equiparazione del personale universitario a quello delle unità sanitarie locali ai fini della corresponsione della indennità di cui al primo comma"; in sostanza con il suddetto comma 4 dell'art. 31 la corresponsione dell'indennità c.d. è vincolata Per_2 all'equiparazione del personale universitario a quello del SSN, a parità di mansioni, funzioni e anzianità secondo apposite tabelle contenute negli schemi tipo di convenzione di cui al citato art. 21 39 della legge n. 833 del 1978. Può, quindi, affermarsi che il principio dell'equiparazione costituisce espressione di una consolidata tendenza legislativa volta a promuovere e rafforzare le forme di partecipazione delle facoltà di medicina all'erogazione dell'assistenza sanitaria. Come ha evidenziato la
Corte Costituzionale, le disposizioni normative emanate per disciplinare lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sanitario universitario si inseriscono tutte “in un coerente disegno legislativo che si propone, in particolare, di adeguare ordinamento interno e modello organizzativo dei servizi di assistenza delle cliniche e degli istituti universitari ai corrispondenti servizi ospedalieri” (Corte Cost. sent. n. 134 del
1997). Appare chiara la ratio sottesa alla equiparazione stipendiale, così come espressa dalle S.U. nella citata pronuncia n. 2645/17 “La normativa primaria contenuta nel D.P.R. n. 761 del
1979 (art. 31) prevedeva il diritto del personale universitario operante presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con le regioni e con le unità sanitarie locali, anche se gestiti direttamente dalle università, a vedersi riconoscere un'indennità che remunerasse la prestazione assistenziale svolta, nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità; non recava tuttavia una disciplina specifica circa i criteri di commisurazione dell'indennità e l'equiparazione era concretamente stabilita nell'allegato D del D.I. 9 novembre
1982, da considerarsi, con la consolidata giurisprudenza amministrativa, esplicazione di discrezionalità normativa non suscettibile di sindacato in assenza di profili di chiara illogicità”. Con il Decreto Interministeriale del 9 novembre 1982, dunque, recante l'approvazione degli schemi tipo di convenzione tra Regione e e tra e Unità Sanitaria Parte_2 Parte_2
Locale, all'art. 7, è stata introdotta una specifica disciplina per il personale universitario non medico, prevedendo che "...ai fini previsti dalla presente convenzione la corrispondenza del
22 personale universitario a quello delle USL viene stabilita secondo le indicazioni contenute nell'allegata tabella D...". Il D.I. del
1982 ha, quindi, previsto nell'allegato D, le tabelle di corrispondenza del personale universitario, che presta servizio presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati, al personale delle U.S.L. di pari funzioni e mansioni. Dall'analisi della tabella di equiparazione se ne desume, che, nell'assicurare l'indennità di equiparazione delle varie aree funzionali, non è prevista alcuna differenziazione tra personale laureato e non: ciò che assume rilievo ai fini della equiparazione del trattamento economico è solo la qualifica rivestita, senza alcuna rilevanza in relazione alle modalità di accesso alla medesima. In tale ottica, la Suprema Corte ha ribadito il principio consolidato in materia della irrilevanza delle modalità di accesso alla qualifica rivestita affermando che
“ai fini dell'indennità di equiparazione in questione, sono determinanti la qualifica riconosciuta presso l'Università e la ricordata tabella di equiparazione (allegato D al D.I. 9 novembre
1982), indipendentemente dal possesso del titolo di studio necessario per l'accesso alla qualifica rivendicata (es. diploma di laurea)”(Cass. Civ. sez. VI n. 2645/2017; cfr. anche S.U. n.
14799/16 e S.U. 9279/16). A seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico, i contratti collettivi per il personale 1994-97 (art. 53) e 1998-2001 (art. 51) hanno confermato l'attribuzione al personale universitario non docente dell'indennità di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 761 del 1979. Non può, pertanto, aversi alcun dubbio che l'art. 31 D.P.R. n. 761 del
1979, che sancisce l'equiparazione, e la tabella di corrispondenza del D.I. 9 novembre 1982, sono disposizioni tutt'ora in vigore perché espressamente richiamate dalla successiva contrattazione collettiva con riferimento alle collocazioni professionali in essere e alle corrispondenze in essere con le figure del personale del servizio sanitario nazionale e con riferimento al trattamento economico previsto dai contratti collettivi nazionali nel tempo vigenti nel comparto sanità. Nell'ambito di tale cornice normativa
23 si inserisce il D.lgs. n. 517 del 1999, avente ad oggetto la disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed
Università, il quale deve essere interpretato alla luce del generale e ormai pacifico principio di equiparazione del personale universitario svolgente attività assistenziale al personale ospedaliero. È, infatti, lo stesso decreto ad assimilare il personale universitario che svolge attività assistenziale al personale ospedaliero riconoscendo al primo i medesimi diritti e doveri previsti per il personale ospedaliero avente pari mansioni, funzioni e anzianità. Il D.lgs. 517/99 citato all'art. 6 prevede:
“Trattamento economico del personale universitario.
1. Fermo restando l'obbligo di soddisfare l'impegno orario minimo di presenza nelle strutture aziendali per le relative attività istituzionali, al personale di cui al comma 1 dell'articolo 5 si riconosce, oltre ai compensi legati alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti, oltre al trattamento economico erogato dall'universita': a) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilita' connesse ai diversi tipi di incarico;
b) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attivita' assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri di efficacia, appropriatezza ed efficienza, nonche' all'efficacia nella realizzazione della integrazione tra attivita' assistenziale, didattica e di ricerca.
L'art. 5, richiamato dall'art. 6, prevede: “Norme in materia di personale 1. I professori e i ricercatori universitari, che svolgono attivita' assistenziale presso le aziende e le strutture di cui all'articolo 2 sono individuate con apposito atto del direttore generale dell'azienda di riferimento d'intesa con il rettore, in conformita' ai criteri stabiliti nel protocollo d'intesa tra la regione e l'universita' relativi anche al collegamento della programmazione della facolta' di medicina e chirurgia con la programmazione aziendale. Con lo stesso atto, e' stabilita l'afferenza dei singoli professori e ricercatori universitari ai dipartimenti di cui all'articolo 3, assicurando la coerenza fra il settore scientifico-disciplinare di inquadramento
24 e la specializzazione disciplinare posseduta e l'attivita' del dipartimento. I protocolli d'intesa tra universita' e regione determinano, in caso di conferimento di compiti didattici,
l'attribuzione di funzioni assistenziali alle figure equiparate di cui all'articolo 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 6”. Per una corretta interpretazione delle disposizioni in commento e per comprendere le ragioni che inducono a ritenere, senza ombra di dubbio, ancora vigente la previsione normativa (art. 31 D.P.R. n. 761 del 1979 sopra citato) che fonda l'indennità perequativa per il personale universitario non medico, appare necessario tenere in considerazione le ragioni che hanno spinto il legislatore ad una ridefinizione del trattamento economico dei professori e ricercatori che svolgono attività assistenziale (artt. 5 e 6 D.lgs. 517/99 sopra citati). Ed infatti, a seguito delle modifiche apportate al sistema di retribuzione del personale sanitario ospedaliero dal D.L.vo n. 502 del 1992, si è posta la necessità di apportare modifiche anche al sistema di retribuzione e di equiparazione del personale universitario, non potendo più operare la corrispondenza funzionale prevista dall'art. 102 comma D.P.R. n. 382 del 1980. È stato condivisibilmente ritenuto che a tale esigenza abbia provveduto il citato art. 6 del D.L.vo n. 517 del 1999, il quale, lungi dall'abolire il trattamento economico di equiparazione, si è limitato ad adeguare il regime retributivo del (solo) personale universitario che svolge attività assistenziale a quello previsto per il personale ospedaliero. Confermano detta conclusione le disposizioni dello stesso art. 6 dalle quali si evince che il personale universitario che svolge attività assistenziale mantiene il diritto alla equiparazione. Ed invero, il primo comma dell'art. 6 fa riferimento ai c.d. “trattamenti aggiuntivi”, riconosciuti ai professori e ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale;
detti trattamenti si pongono in aggiunta, appunto, ed “oltre al trattamento economico erogato dall'università”. E una delle voci che compongono il “trattamento economico erogato
25 dall'università” è proprio l'indennità di equiparazione la quale, dunque, è ancora garantita. La stessa giurisprudenza costituzionale ha affermato che l'indennità di equiparazione costituisce una componente del complessivo trattamento economico spettante al professore universitario quando svolga attività assistenziale sanitaria e come tale essa è utile ai fini assistenziale e previdenziali (Corte Cost. n. 126 del 1981). Le indennità di posizione e di risultato, che integrano il concetto
“trattamenti aggiuntivi” di cui al primo comma dell'art. 6 D.l.vo n. 517 del 1999, non sono previste, allora, in sostituzione dell'indennità equiparativa, ma in aggiunta alla stessa. Esse, infatti, non sono fungibili tra loro, assolvendo ciascuna ad una propria specifica funzione. Si consideri, poi, il secondo comma dell'art. 6 che dispone che “i trattamenti di cui al comma 1 sono erogati nei limiti delle risorse da attribuire ai sensi dell'art. 102, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980”. Tale disposizione, nel richiamare l'art. 102, comma 2, del D.P.R. n. 382 del 1980, non fa che confermare che l'equiparazione del trattamento economico prevista da questo articolo è ancora vigente come pure lo è l'art. 31 del D.P.R. n.
761 del 1979 per le stesse ragioni. Non può condividersi, pertanto, la testi che ritiene non più vigenti i principi di equiparazione economica del trattamento stipendiale del personale universitario adibito a compiti assistenziali con quello del corrispondente personale ospedaliero. In definitiva, l'art. 6 del
D.L.vo n. 517 del 1999, nel prevedere una ridefinizione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale, non ha abrogato il sistema normativo che disciplina il principio dell'equiparazione del trattamento economico dell'universitario a quello dell'ospedaliero, ma lo conferma. Una interpretazione difforme, si porrebbe, peraltro, in contrasto, oltre che con il complessivo e organico sistema legislativo sopra descritto, anche con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della
Costituzione. Negare al personale universitario che svolge
26 attività assistenziale il diritto alla equiparazione significa realizzare una ingiustificata disparità di trattamento degli stessi non rispetto al personale medico e non medico ospedaliero avente pari mansioni, funzioni e responsabilità. Come, d'altronde, osservato dalle S.U. nella più volta citata pronuncia 9279 del
2016, che a sua volta richiama il precedente delle medesime S.U.
n. 8521 del 2012, “la permanente efficacia, anche dopo la privatizzazione del rapporto di impiego pubblico, della normativa precedente in relazione alla sopravvenuta disciplina contrattuale, emerge chiaramente dalla norma di cui all'art. 69, comma 1, d.lgs.
n. 165 del 2001, secondo cui le disposizioni degli accordi sindacali recepiti con D.P.R. in base alla legge n. 93 del 1983 e le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 "sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994 - 1997, in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplati.
Tali disposizioni cessano in ogni caso di produrre affetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001". Ciò premesso,
e considerato altresì che l'art. 71, comma 1, d.lgs. n. 165 prima citato stabilisce che "ai sensi dell'art. 69, comma 1, secondo periodo, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994 - 1997, cessano di produrre effetti per ciascun ambito di riferimento le norme di cui agli all. A e B al presente decreto, con le decorrenze ivi previste, in quanto contenenti le disposizioni espressamente disapplicate dagli stessi contratti collettivi", occorre procedere in primo luogo all'esame del C.C.N.L. di comparto relativo al primo dei quadrienni indicati. L'art. 53 del contratto c.c.n.l. 21 maggio 1996 (per il personale del comparto università per il quadriennio economico
1994-1997) stabilisce al comma 1 che "Fino alla ridefinizione dell'ordinamento come previsto dall'art. 50, al personale che presta servizio presso le i policlinici a Controparte_2 gestione diretta, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con le regioni e con le USL, ovvero
27 al personale incluso nominativamente nelle convenzioni tra le università e le regioni e le i policlinici e Controparte_2 le cliniche convenzionate e Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, continua ad applicarsi il D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 31". Il comma 2 dell'art. in esame aggiunge che "Al personale che presta servizio presso le strutture di assistenza, ancorché non ricompreso fra quello previsto al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.P.R.
3 agosto 1990, n. 319, art. 22, comma 7, con riferimento al
C.C.N.L. nel tempo vigente per il comparto sanità. All'art. 53 del
C.C.N.L. così riprodotto è stato successivamente aggiunto il 25 marzo 1997, previa autorizzazione del Presidente del consiglio dei ministri 8 novembre 1996 (G.U. 14 aprile 1997 n. 86, S.O.), un terzo comma del seguente tenore: "Le parti si impegnano alla ridefinizione, entro tre mesi dalla stipulazione del presente contratto, delle corrispondenze economiche tra il trattamento del personale di cui al comma 1 e quello del personale del al CP_4 fine di assicurare l'omogeneità dei trattamenti sul territorio nazionale e l'inserimento delle nuove figure professionali. Le parti si danno atto che, nelle more, vengano conservate le indennità di cui al d.lgs. n. 761 del 1979, art. 31, con riferimento alle collocazioni professionali alla data 31 dicembre
1995 e alle corrispondenti figure del anche per coloro che CP_4 alla data della stipulazione del presente contratto svolgono funzioni assistenziali mediche e odontoiatriche ai sensi dei d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 6, comma 5, e successive modificazioni". Infine nella dichiarazione congiunta n. 1, "Le parti concordano sulla necessità di un progressivo adeguamento, in concomitanza e in linea con l'evoluzione del servizio sanitario nazionale, dell'ordinamento professionale e del sistema retributivo attualmente in essere presso le aziende universitarie policlinico, i policlinici universitari e le strutture convenzionate di ricovero e cura. Ciò nel senso di addivenire ad una ricollocazione professionale di tutto il personale ivi impiegato, che nel salvaguardare le specificità del comparto,
28 consenta anche di recuperare l'attuale sistema retributivo fondato su indennità con funzione perequativa. Le parti si danno reciprocamente atto che, nelle more, non possono che essere conservate le collocazioni in essere e le connesse indennità, riferite ai trattamenti del comparto sanità". Dunque, come rilevato dalla più volte citata pronuncia delle S.U. n. 8521/2012
e S.U. n. 9279/16, per effetto delle disposizioni contrattuali citate, non solo continuava ad applicarsi transitoriamente l'art. 31 del D.gs. n. 761 del 1979, ma nelle more dell'approvazione di una tabella nazionale per la ridefinizione delle corrispondenze economiche tra il trattamento del personale addetto a strutture sanitarie convenzionate e quello del personale del , CP_4 venivano conservate le indennità di perequazione in godimento secondo le collocazioni in essere. La norma dell'art. 53 del
C.C.N.L. citato aveva pertanto lo scopo di congelare provvisoriamente i criteri di equiparazione in atto utili per la determinazione dell'ammontare delle indennità di perequazione nelle varie realtà geografiche, in attesa di stabilire in proposito tabelle di equiparazione uniformi a livello nazionale, che tenessero altresì conto dell'evoluzione delle professionalità
e delle relative classificazioni nei comparti considerati. Tale assetto è stato ribadito dall'art. 51 del CCNL 9 agosto 2000 (per il personale del comparto università 1998-2001) il quale prevedeva che entro 12 mesi (termine prorogato dall'art. 21 del CCNL, relativo al biennio economico 2000-01 fino all'approvazione del
CCNL relativo al quadriennio 2002-05) sarebbe stata definita una tabella nazionale delle corrispondenze tra le figure professionali previste dal contratto collettivo del personale universitario e quelle del contratto collettivo del personale della sanità e che dalla data di definizione della tabella, l'indennità dell'art. 31 sarebbe stata corrisposta secondo le corrispondenze ivi fissate
(comma 2). Lo stesso art. 51 prevedeva che, fino alla definizione della tabella, l'indennità di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 761 del 1979 avrebbe continuato ad essere corrisposta “con riferimento alle collocazioni professionali in essere e alle corrispondenze in
29 essere con le figure del personale del servizio nazionale e con riferimento al trattamento economico previsto dai contratti collettivi nazionali nel tempo vigenti del comparto sanità”. È con il CCNL 2002-2005 (sottoscritto il 27.01.05) che viene elaborata una tabella unica in cui il personale universitario in servizio presso le Aziende Ospedaliere Universitarie (AOU) viene inquadrato per fasce, sulla base delle categorie professionali ed economiche in atto nel S.S.N. (art. 28). Dalla data della sottoscrizione di questo contratto (27 gennaio 2005) l'indennità di cui all'art. 31 viene corrisposta sulla base delle nuove corrispondenze indicate dalla tabella. In definitiva è all'art. 31 che deve farsi riferimento per determinare i parametri di determinazione dell'indennità perequativa nel periodo interessato dalla presente controversia. E poiché tale norma prevede che con modalità stabilite negli schemi tipo di convenzione di cui alla legge n.
833 del 1978, sarà stabilita in apposite tabelle l'equiparazione del personale universitario a quello delle unità sanitarie locali ai fini della corresponsione della indennità, è alla tabella all.
D al decreto interministeriale 9 novembre 1982, recante gli schemi tipo di convenzione, che deve farsi ulteriore riferimento per quel che riguarda il criterio di equiparazione. Come in precedenza sottolineato il parametro per la determinazione dell'indennità perequativa prevista dall'art. 31 del D.P.R. n. 761 del 1979 a favore del personale universitario è costituito dalla equiparazione del loro trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità. Il quarto comma dello stesso articolo subordina la corresponsione di tale indennità all'equiparazione del personale universitario a quello del Servizio Sanitario
Nazionale con riferimento a “mansioni, funzioni e anzianità" secondo le tabelle contenute negli schemi tipo di convenzione di cui alla legge n. 833 del 1978. Costituisce, ormai, principio consolidato quello da ultimo ribadito dalla Suprema Corte in base al quale “lo svolgimento di mansioni in concreto correlate alla qualifica presso la struttura ospedaliera che opera come termine
30 di comparazione per l'indennità di equiparazione è rilevante solo in quelle controversie nelle quali si discute in specifico della spettanza anche dell'indennità di posizione minima (cosiddetta indennità di dirigenza) in relazione alla quale è stato posto il diverso problema dello svolgimento di fatto delle mansioni dirigenziali alla luce dell'art. 40 del c.c.n.l. 1998-2001 che connette tale specifica indennità allo svolgimento dell'incarico conferito;
così in caso di equiparazione tra la VII o l'VII1 qualifica funzionale di cui alla 1. n. 312 del 1980 (dipendenti dell' ) e il IX o X livello sanitario (dipendenti Parte_2 ospedalieri), poi confluiti nell'unico ruolo dirigenziale,
l'indennità di equiparazione deve essere determinata senza includere automaticamente nel criterio di computo la retribuzione di posizione dei dirigenti del comparto sanità, la quale può essere riconosciuta solo se collegata all'effettivo conferimento di un incarico direttivo (cfr. Cass. Civ. sez. lav. n. 2645/2017
e, ex multis, Cass., Sez. Un. n. 14799/2016 cit.; Cass., Sez. Un.,
9 maggio 2016, n. 9279). “L'indennità di perequazione spettante al personale universitario non docente in servizio presso strutture sanitarie ("indennità ), riconosciuta dall'art. 1 della Per_2
l. n. 200 del 1974 per remunerare la prestazione assistenziale resa dal personale universitario non medico nelle cliniche e negli istituti di ricovero e cura convenzionati con gli enti ospedalieri o gestiti direttamente dalle Università, deve essere determinata - in caso di equiparazione tra l'originario VIII livello di cui alla l. n. 312 del 1980 (relativo ai dipendenti dell' e il Parte_2
IX livello, poi divenuto 1° livello dirigenziale (relativo ai dipendenti ospedalieri) - senza includere automaticamente nel criterio di computo la retribuzione di posizione dei dirigenti del comparto sanità, la quale può essere riconosciuta solo se collegata all'effettivo conferimento di un incarico direttivo.
(Cass., Sez. Un., 9 maggio 2016, n. 9279). Del resto, il Tribunale non può che prendere atto e fare proprie – anche in ragione della funzione nomofilattica che l'ordinamento attribuisce alla Suprema
Corte – le considerazioni espresse dalla giurisprudenza di
31 legittimità in numerosi recenti arresti favorevoli alle ragioni dei dipendenti (v. tra le tante Cass. 2159/17, 2157/17, 2215/17,
2216/17 e 2217/17, tutte relative a personale in servizio presso l'ateneo barese). In particolare, meritano di essere condivisi i rilievi contenuti nella ordinanza n. 2159/17, i cui passaggi salienti sono questi: «… Le Sezioni unite di questa Corte, con la sent. n. 8521 del 2012, hanno già avuto modo di affermare quanto segue: A) la normativa primaria contenuta nel d.P.R. n. 761 del
1979, non recava una disciplina specifica circa i criteri di commisurazione dell'indennità – se non il principio di equiparare il trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali, di pari funzioni, mansioni e anzianità demandando, piuttosto, ad un decreto che contenesse apposite tabelle tale compito (D.P.R. n. 761 del 1979, art. 31, comma 4);
“conclusione obbligata è dunque che la equiparazione è concretamente stabilita nell'allegato D del D.I. 9 novembre 1982”, da considerarsi, con la consolidata giurisprudenza amministrativa, esplicazione di discrezionalità normativa non suscettibile di sindacato in assenza di profili di chiara illogicità; B) corollario di tale regola è che la corrispondenza con il personale di pari qualifica e mansione del ruolo sanitario ex D.I. 9 novembre 1982, deve essere determinata in base all'inquadramento dei personale universitario nelle aree funzionali, nelle qualifiche e per profili professionali secondo le mansioni svolte ed i compiti assegnati in base al d.P.C.M. 24 settembre 1981; C) rilevano a tali fini le norme di legge particolari di cui ha beneficiato il personale suddetto, e precisamente la L. n. 312 dei
1980, art. 85, in base al quale il personale universitario in servizio alla data del 1° luglio 1979 è stato inquadrato nei profili professionali di collaboratore e funzionario tecnico secondo le mansioni svolte a prescindere dal titolo di studio;
D) risulta irrilevante la sopravvenuta perdita di efficacia del D.I.
9 novembre 1982 cit. – con l'intervento del d.P.R. n. 348 del 1983
– o dal 1986 – a seguito della L. n. 23 del 1986 che ha istituito il ruolo speciale del personale medico-scientifico, posto che il
32 nuovo contratto del personale USL succeduto all'accordo del personale ospedaliero cui si richiama il citato D.I. non può avere altro effetto se non quello di comportare l'adeguamento dell'indennità di perequazione in parola;
E) allo stesso modo, il richiamo, contenuto nel decreto del 1982, alla ridefinizione delle qualifiche ed alla riforma del ruolo del personale tecnico- scientifico non comporta limiti di durata alla disposta equiparazione, ma ne prospetta la perdurante operatività nel tempo. Quanto all'efficacia temporale di tale assetto normativo in relazione alla sopravvenuta disciplina contrattuale successiva alla privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazione, questa Corte, ancora a Sezioni unite, sulla base di un analitico esame di tali fonti collettive (cui si rinvia), ha sancito che il d.P.R. n. 761 del 1979, art. 31, ha continuato a trovare applicazione, nelle more dell'approvazione di una tabella nazionale per la ridefinizione delle corrispondenze economiche tra il trattamento del personale addetto a strutture sanitarie convenzionate e quello del personale del e che CP_4 sono state conservate le indennità di perequazione in godimento e le collocazioni in essere (sul punto v. Cass. sez. un. n. 6104 e
6105 del 2012). I suddetti principi sono stati confermati in numerose successive pronunce – si vedano Cass. SS.UU. n. 17928 del
24 luglio 2013; Cass. n. 12908 del 24 maggio 2013; Cass. n. 5325 del 7 marzo 2014; Cass. n. 1078 del 21 gennaio 2015; Cass. n.
10629 del 22 maggio 2015; Cass. 4 agosto 2015, n. 16350; Cass.
Sez. Un. 14799 del 19 luglio 2016). In particolare, nella decisione a Sezioni unite n. 14799/2016, con riferimento alla questione del mancato possesso del titolo di studio richiesto per l'esercizio delle funzioni correlate alle posizioni lavorative prese a base per l'invocata equiparazione, è stato ribadito che è rilevante e determinante la qualifica riconosciuta presso l'Università e la ricordata tabella di equiparazione (allegato D al D.I. 9 novembre 1982) indipendentemente dal possesso del titolo di studio in parola necessario per la qualifica rivendicata ai fini della concessione dell'indennità di equiparazione (cfr. nel
33 medesimo senso Cass. 16 dicembre 2015, n. 25298 e Cass. 31 agosto
2015, n. 17347 nonché le già citate Cass. Sez. Un. 17928/2013;
Cass. n. 12908/2013; Cass. n. 5325/2014; Cass. n. 1078/2015).
Nella medesima decisione è stato altresì rimarcato che lo svolgimento di mansioni in concreto correlate alla qualifica presso la struttura ospedaliera che opera come termine di comparazione per l'indennità di equiparazione è rilevante solo in quelle controversie nelle quali si discute in specifico della spettanza anche dell'indennità di posizione minima (cosiddetta indennità di dirigenza) in relazione alla quale si pone il diverso problema dello svolgimento di fatto delle mansioni dirigenziali alla luce dell'art. 40 del c.c.n.l. 1998-2001 che connette tale specifica indennità allo svolgimento dell'incarico conferito …».
In linea con questo indirizzo (al quale il Tribunale ritiene di dover prestare adesione, anche in ragione della funzione nomofilattica che l'ordinamento attribuisce alla Suprema Corte), quindi, dev'essere affermato il diritto della parte a percepire l'indennità di equiparazione di cui alla legge n. 200 del 1974 ed al d.P.R. n. 761 del 1979 secondo la tabella di cui all'allegato D al decreto interministeriale del 9 novembre 1982, essendo pacifica lo svolgimento di attività presso struttura a prevalente attività assistenziale. Con riferimento, poi, all'adeguamento dell'importo mensile percepito in acconto a titolo di indennità di equiparazione nell'entità destinata al personale di cat. D (ex
VIII qualifica funzionale del Comparto Università), secondo le tabelle di equiparazione, approvate dal Consiglio di
Amministrazione dell' del 1998 e conseguentemente dal Parte_2
Consiglio di Amministrazione del 2004, pari ad € 780,00 mensili, deve osservarsi quanto segue. È incontestato, oltre a risultare documentalmente, che la ricorrente è inquadrata, con decorrenza dal 1 luglio 2003, a seguito di “progressione verticale” bandita con D.R. n. 10716 del 02.11.2005, nella categoria D posizione economica 1 (ex VIII qualifica funzionale del Comparto
Università), come da Decreto Rettorale n. 2093 del 03.03.2006 in atti. Segnatamente, la cennata procedura di selezione per la
34 progressione verticale veniva bandita dall' con D.R. n. Parte_2
10716 del 02.11.2005, il quale all'art. 10 espressamente prevedeva: “I vincitori del corso-concorso saranno invitati a stipulare un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 16 del C.C.N.L. 1998-2001 del personale del Comparto Università, con effetto dall'01.07.2003…”.
Nel contratto di lavoro all'art. 2 espressamente si dichiarava:
“La sig.ra è inquadrata nella cat. D, posizione Parte_1 economica 1, area amministrativa gestionale con effetto dal
01.07.2003”. Ancora, in ordine alla decorrenza dell'inquadramento nella cat. D, in seno all'attestato del 1.2.2013, sottoscritto dal
Rettore pro tempore, dal Direttore Generale e dal Dirigente, è dato leggersi “Si certifica risultare dagli atti d'ufficio che la
SI.ra , in servizio presso l'Unità Operativa Parte_6
Complessa di Urologia 2, inquadrata nella cat. D, è stata conferita in convenzione all'Azienda Ospedaliero – Universitaria
Policlinico di Bari, usufruendo anche dei benefici di cui alla L.
200/74 ed al D.P.R.761/79. Si precisa che la stessa risulta inquadrata: - alla data del … e fino al 30.6.2003, nella qualifica
VI, in qualità di assistente amministrativo, equiparata in forza della stessa delibera al collaboratore amministrativo;
− dal
01.07.2003 al 30.4.2012, in quadrata nella categoria D (area amministrativo – gestionale) equiparata ai fini economici – sulla base del CCNL 1998 -2001 della dirigenza sanitaria non medica – al dirigente di I livello, ex art. 53 del Contratto della Sanità –
C.d.A. del 24.11.1998” (v. all. n. 13 del fascicolo di parte ricorrente). Pure è documentato che il trattamento del personale universitario conferito in convenzione con l' è Controparte_2 stato determinato dall'Università, sulla base di tabelle di equiparazione redatte in applicazione dell'all. D al D.I. del
1982, adottate appunto, con Delibera del Consiglio di
Amministrazione del 24.11.1998, in virtù della quale il personale universitario appartenente all'ex VIII livello è stato equiparato a quello della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed
Amministrativa (v. all. n. 7 del fascicolo di parte ricorrente).
35 Al riguardo, non pare possa accedersi alla tesi difensiva della parte resistente secondo cui, essendo l'inquadramento del ricorrente nella categoria D, in virtù di Decreto Rettorale n.
2093 del 03.03.2006 emanato all'esito dell'espletamento della procedura per progressione verticale indetta con D.R. n. 10716 del
02.11.2005, avvenuto nella vigenza del C.C.N.L. del personale del quadriennio 2002-2005, sottoscritto il Parte_7
27.01.2005, dovrebbe aversi riguardo all'art. 28, contemplante la collocazione del personale universitario in specifiche fasce previste nell'ambito di un'apposita tabella, nella quale la categoria D non risulta equiparata, ai fini economici, alla dirigenza del Comparto del Invero, in primo luogo, in via CP_4 assorbente, si evidenzia che la decorrenza dell'inquadramento della ricorrente nella cat. D è retrodatata dal 01.07.2003.
In ogni caso, si osserva che lo stesso art. 28, al comma 6, fa esplicitamente salve le “posizioni giuridiche ed economiche, comunque conseguite, del personale già in servizio nelle aziende ospedaliere universitarie alla data di entrata in vigore del presente contratto”, e dispone al comma 2 che le Aziende
Ospedaliere Universitarie provvedessero alla collocazione del personale nelle fasce di equivalenza stabilite, “dopo l'applicazione del successivo comma 6 ..., con riferimento al trattamento economico in godimento”.
Infine, è incontestato che, nonostante l'inquadramento nella categoria D con decorrenza dal 01.07.2003, pur avendo ella continuato a svolgere le funzioni all'interno della categoria D ricoperta, di assistenza, unitamente alla didattica e ricerca, la ricorrente si sia vista sempre corrispondere l'indennità di equiparazione nella misura di € 180,60 (e, quindi, come appartenente ancora alla categoria C), a fronte dell'adeguamento disposto, invece, nei confronti di tutti gli altri lavoratori transitati nella medesima categoria D, per i quali, l'importo dell'indennità di equiparazione aumentava ad euro 780,00 subendo l'illegittima decurtazione pari ad euro 599,40 mensili, al netto di euro 180,60 già percepiti (euro 780,00 – euro 180,60 = 599,40).
36 Tutto ciò premesso, si ritiene tuttavia fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall' . In proposito si evidenzia Parte_2 che il primo atto interruttivo della prescrizione (a seguito delle missive dell'organizzazione sindacale di gennaio e marzo 2007) espressamente riferibile alla ricorrente e del quale è stata documentata la ricezione da parte dell' è la lettera del Parte_2
22.09.2017 ricevuta in pari data. Pertanto, va dichiarata la prescrizione dei crediti maturati prima del quinquennio anteriore al predetto atto interruttivo (22.09.2012).
Ciò posto, in assenza della prova di ulteriori fatti impeditivi, modificativi o estintivi e di contestazioni sui conteggi sufficientemente analitici di parte, la domanda dev'essere accolta nei limiti sopra esposti, essendo superfluo l'espletamento di apposita CTU. Parte convenuta ha infatti l'onere di contestare in modo specifico la quantificazione della pretesa dell'attore anche quando neghi in radice la sussistenza del credito (Cass. SSUU
23/1/2002 n. 761); la mancata o generica contestazione dei conteggi li rende accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice. Si osserva che risultano versate in atti le conferenti disposizioni della contrattazione collettiva di settore sulla scorta delle quali è stato effettuato il conteggio delle somme spettanti e che parte resistente ha mosso contestazioni del tutto generiche avverso i conteggi elaborati dal ricorrente. Va, dunque, dichiarato il diritto della ricorrente all'adeguamento dell'indennità di equiparazione prevista dall'art. 31 del D.P.R.
761/79, nella misura pari ad € 780,00 mensili, di cui alle tabelle approvate dal Consiglio di Amministrazione dell' Parte_2 in data 24.11.1998, a decorrere dalla data di
[...] inquadramento nella categoria D (01.07.2003), con conseguente condanna dell' alla Controparte_6 corresponsione delle differenze retributive maturate a far data dal 22.09.2012 pari ad € 599,40 mensili, da calcolarsi sulla base dei come da conteggi sufficientemente analitici allegati al ricorso, oltre ad accessori come per legge. Trattandosi di credito di lavoro derivante da rapporto di pubblico impiego, vige,
37 infatti, il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22 comma 36 l.724/1994.
Si deve, altresì, disporre la condanna dell' Controparte_2
a tenere indenne
[...]
l' da quanto quest'ultima Controparte_6 corrisponderà alla per i titoli indicati. Pt_8
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Stante la soccombenza reciproca di tutte le parti, le spese di giudizio vanno integralmente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso per quanto di ragione, dichiara il diritto della ricorrente all'adeguamento dell'indennità di equiparazione prevista dall'art. 31 del D.P.R. 761/79, nella misura pari ad €
780,00 mensili, con decorrenza dal 01.07.2003 e, per l'effetto, condanna l' alla Controparte_6 corresponsione delle differenze retributive a tal titolo maturate a far data dal 22.09.2012, da calcolarsi sulla base dei conteggi allegati al ricorso, oltre ad accessori come per legge;
3) condanna l' Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...]
a tenere indenne l' da Controparte_6 quanto quest'ultima provvederà a corrispondere alla ricorrente in esecuzione della presente sentenza;
4) compensa integralmente tra tutte le parti le spese del giudizio.
Bari, 18.02.2025
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Craca
38
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott. Giuseppe
Craca
A seguito di trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 3785/2021 R.G. promossa da:
, rappr. e dif. dall'avv. CONTE ANNA;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
rappr. e dif. dall' Controparte_1
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI;
RESISTENTE
, Controparte_2 rappr. e dif. dagli avv.ti TRAVI RAFFAELLA e Grazia B M Marino;
TERZO CHIAMATO
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, l'istante in epigrafe indicata - premesso di essere dipendente dell'
[...] dal 1994, in servizio presso l' Parte_2 [...] nel Controparte_2
1 e dei Trapianti di Organi della Controparte_3
e Chirurgia, struttura a prevalente attività Controparte_3 assistenziale;
di essere sin dal 1995, conferita in regime di convenzione con il , svolgendo la propria prestazione CP_4 lavorativa assistenziale in favore dell'Azienda CP_2 fruendo dei benefici economici dell'indennità di equiparazione ai sensi della l. 200/74 e D.P.R. 761/79; di avere pertanto diritto, in qualità di personale non medico universitario che presta servizio presso cliniche e istituti di ricovero convenzionati con gli Enti ospedalieri o gestiti dalle Università, ai sensi dell'art. 11 L 200/1974 e dell'art. 31 d.P.R. n. 761/1979, a una indennità di equiparazione stabilita con i criteri di cui al
Decreto Interministeriale 9/11/1982, poi recepiti nelle tabelle di equiparazione approvate dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, nella seduta del 24.11.1998; di non avere tuttavia ricevuto dall'Università l'esatto importo dell'indennità spettante;
di essere inquadrata, con decorrenza dal 1 luglio 2003,
a seguito di “progressione verticale” bandita con D.R. n. 10716 del 02.11.2005, nella categoria D posizione economica 1 (ex VIII qualifica funzionale del Comparto Università), come da Decreto
Rettorale n. 2093 del 03.03.2006; di avere continuato a vedersi corrispondere, nonostante l'inquadramento nella categoria D con decorrenza dal 01.07.2003, l'indennità di equiparazione nella misura di € 180,60 (e, quindi, come appartenente ancora alla categoria C), a fronte dell'adeguamento disposto, invece, nei confronti di tutti gli altri lavoratori transitati nella medesima categoria D, per i quali, l'importo dell'indennità di equiparazione aumentava ad € 780,00; che, in virtù della illegittima applicazione del c.d. “ Volpe”, emesso all'esito CP_5 di una procedura di arbitrato esperita unicamente tra l' Parte_2
e l' a decorrere da settembre 2012, la voce Controparte_2 stipendiale di indennità di equiparazione non veniva più erogata;
che, al pari degli altri dipendenti, adiva l'autorità giudiziaria per affermare il diritto all'indennità di equiparazione per il personale universitario tecnico-amministrativo conferito in
2 convenzione ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 761/79 e del D.I. del
1982, essendo le previsioni del c.d. “ inefficaci nei Parte_3 riguardi delle ragioni dei singoli dipendenti, estranei alla procedura arbitrale, nonché per ingiungere all' il Parte_2 pagamento dell'indennità di equiparazione nel superiore importo dovuto, pari ad € 780,00 mensili, per il periodo da settembre 2012
a settembre 2018; che, ottenuto il riconoscimento della pretesa alla indennità di equiparazione, rappresentava all'Università la disponibilità ad accettare nell'immediato la liquidazione calcolata su € 180,60 mensili, con espressa riserva del diritto a percepire il superiore importo di € 780,00, mensili a titolo di indennità di equiparazione, con decorrenza dal 01.07.2003 per l'appartenenza alla categoria D;
di subire una ingiustificata disparità di trattamento, avendo ella continuato a svolgere le attività assistenziali tipiche della categoria di appartenenza, pur continuando a subire una illegittima decurtazione pari ad €
599,40 mensili, al netto di € 180,60 già percepite (€ 780,00 - €
180,60 = € 599,40), allegando conteggi delle differenze retributive a tal titolo maturate nel periodo da luglio 2003 a febbraio 2021 - ha rassegnato le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare il diritto della SI.ra Parte_1 all'adeguamento dell'indennità di equiparazione di cui all'art. 31 del D.P.R. 761/79 nella misura di cui alle tabelle approvate dal
Consiglio di Amministrazione dell' Parte_2 in data 24.11.1998 e in data 26/29 ottobre 2004, a decorrere dal
01.07.2003 (data di inquadramento nella categoria D); b) per
l'effetto dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere
l'indennità di equiparazione di cui all'art. 31 del D.P.R. 761/79 commisurata alla retribuzione del Dirigente di I livello del
C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza S.P.T.A. del S.S.N., corrispondente al trattamento complessivo percepito dai dipendenti appartenenti alla categoria D (ex VIII qualifica funzionale) del
C.C.N.L. Comparto Università, quantificata in “acc. salvo rec...” in € 780,00- mensili, a decorrere dal 01.07.2003; c) ordinare all' in persona del Controparte_6
3 Magnifico Rettore p.t. e/o comunque del legale rappresentante p.t. con sede in alla Piazza Umberto I n.1, la corresponsione Pt_2 rebus sic stantibus dell'indennità di equiparazione pari ad €
780,00- mensili in favore della SI.ra d) Parte_1 condannare l' alla Parte_2 Parte_2 CP_1 corresponsione delle relative differenze retributive maturate e non percepite, senza soluzione di continuità, a far data dal
01.07.2003, pari ad € 599,4- mensili (€ 780,00-€ 180,60-), o altra somma ritenuto giusto riconoscere (all. n. 33 conteggi) in aggiunta alla voce stipendiale di tredicesima mensilità per ogni anno, interessi e rivalutazione monetaria dal dì del maturato diritto a quello di effettivo soddisfo, in favore della ricorrente”.
Costituitasi in giudizio con memoria difensiva, l' Parte_2 convenuta ha richiesto, in via pregiudiziale, integrarsi il contraddittorio nei confronti dell'
[...]
ex art. 107 c.p.c., Controparte_2 cui riteneva comune la causa;
in via preliminare di merito, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei diritti di credito azionati;
in ogni caso, ha contestato le avverse pretese, evidenziando come l'inquadramento della ricorrente nella categoria
D, in virtù di Decreto Rettorale n. 2093 del 03.03.2006 emanato all'esito dell'espletamento della procedura per progressione verticale indetta con D.R. n. 10716 del 02.11.2005, è avvenuto nella vigenza del C.C.N.L. del personale del Comparto Università, quadriennio 2002-2005, sottoscritto il 27.01.2005, il cui art. 28 contempla la collocazione del personale universitario in specifiche fasce previste nell'ambito di un'apposita tabella, nella quale la categoria D non risulta equiparata, ai fini economici, alla dirigenza del Comparto del CP_4
Con provvedimento del 22.12.2021 il Giudicante autorizzava la chiamata in causa dell' la quale si costituiva Controparte_2 con memoria del 16.09.2022, formulando le seguenti conclusioni: ”- preliminarmente, dichiarare l'inammissibilità della chiamata in causa di terzo, stante il difetto di legittimazione passiva della
4 e per l'effetto dichiarare Controparte_7
l'estromissione della stessa dal presente giudizio;
- nel merito, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità ed infondatezza della domanda di manleva e quella principale e come tali rigettarle, dichiarando in subordine in caso di accoglimento
l'intervenuta prescrizione quinquennale;
- il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari, anche a mente della L. 162/2014, la quale ha previsto che la compensazione delle spese di giudizio possa avvenire solo nei casi di controversie in cui la questione sia “assolutamente” nuova o vi sia mutamento della giurisprudenza.
Nello specifico, l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione non è mai cambiato nel corso degli ultimi anni”.
La domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione per le medesime ragioni, condivise da questo giudice, esposte da altra collega di questa Sezione Lavoro del Tribunale di
Bari con riferimento ad un caso analogo (cfr. sentenza n.
2983/2022 pubblicata il 31.10.2022, estensore dott.ssa Claudia
Tanzarella).
Va premesso che parte ricorrente ha inteso precisare come, in questa sede, si discuta del (solo) adeguamento dell'importo mensile percepito in acconto a titolo di indennità di equiparazione nell'entità destinata al personale di cat. D (ex
VIII qualifica funzionale del Comparto Università), secondo le tabelle di equiparazione, approvate dal Consiglio di
Amministrazione dell' del 1998 e conseguentemente dal Parte_2
Consiglio di Amministrazione del 2004, pari ad € 780,00 mensili, con richiesta di pagamento delle differenze retributive a tal titolo maturate a decorrere da luglio 2003. In effetti, è pacifico che la ricorrente ha percepito e percepisce l'indennità di equiparazione, sia pure nella inferiore misura di € 180,60, parametrata alla categoria C. Cionondimeno, risulta pure dagli atti di causa come la parte ricorrente abbia, in precedenza, ottenuto decreti ingiuntivi, per periodi successivi al 2012, nei riguardi dell'università resistente per il pagamento
5 dell'indennità di equiparazione (dal 2012 non più erogata da parte dell'ateneo) nella misura agognata di € 780,00 mensili.
Segnatamente, la parte ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio ha testualmente allegato: “Anche la SI.ra Parte_1 adiva il Tribunale di Bari sez. lav. per ingiungere all' , dapprima il pagamento dell'indennità di Parte_2 equiparazione nel superiore importo dovuto, pari ad € 780,00- mensili, per il periodo da settembre 2012 a settembre 2018. Il
Tribunale di Bari sez. lav. accoglieva il Ricorso R.G. n.
12976/2018 ed emetteva il D.I. n. 2296/2018 (all. n. 24), accogliendo le richieste e riconoscendo il diritto all'indennità di equiparazione della SI.ra , a fronte del quale però, Parte_1 la stessa raggiungeva l'accordo con l'Università di accettare nell'immediato, per il medesimo periodo, una liquidazione calcolata su € 180,60- mensili, con espressa riserva, di adire il
Tribunale di Bari, sez. lav., con il presente giudizio, per il riconoscimento del diritto a percepire il superiore importo di €
780,00- mensili a titolo di indennità di equiparazione, per
l'appartenenza alla categoria D, nonché per le differenze stipendiali non percepite a decorrrere dal 1 luglio 2003 (all.
n.25). In seguito, per gli ulteriori periodi, il Tribunale si esprimeva poi con il D.I. n. 1208/2020 (all. n. 26), ai quali
l'Università non si opponeva provvedendo al pagamento, sempre con riserva della ricorrente di intraprendere la presente procedura”(cfr. pag. 8 del ricorso).
Ciò posto, in via pregiudiziale e in termini generali, quanto al giudicato esterno si rileva che ai sensi dell'art. 2909 c.c.:
“L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”.
La Corte di legittimità ha affermato a Sezioni Unite il principio per cui il giudicato esterno, come quello interno, deve essere rilevato di ufficio, ove risulti al Giudice, in quanto ciò risponde al principio di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche e di evitare il contrasto di giudicati: “Poiché nel nostro ordinamento vige il principio della rilevabilità di ufficio
6 delle eccezioni, derivando invece la necessità dell'istanza di parte solo dall'esistenza di una eventuale specifica previsione normativa, l'esistenza di un giudicato esterno, è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, ed il giudice
è tenuto a pronunciare sulla stessa qualora essa emerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito. Del resto, il giudicato interno e quello esterno, non solo hanno la medesima autorità che è quella prevista dall'art. 2909 c.c., ma corrispondono entrambi all'unica finalità rappresentata dall'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche e dalla stabilità delle decisioni, le quali non interessano soltanto le parti in causa, risultando l'autorità del giudicato riconosciuta non nell'interesse del singolo soggetto che lo ha provocato, ma nell'interesse pubblico, essendo essa destinata a esprimersi -nei limiti in cui ciò sia concretamente possibile- per l'intera comunità. Più in particolare, il rilievo dell'esistenza di un giudicato esterno non è subordinato ad una tempestiva allegazione dei fatti costitutivi dello stesso, i quali non subiscono i limiti di utilizzabilità rappresentati dalle eventualmente intervenute decadenze istruttorie, e la stessa loro allegazione può essere effettuata in ogni stato e fase del giudizio di merito...” (Cass. civ. SS.UU. 25.05.2001 n. 226; conf.: Cass. civ. sez. 2 del 25.10.2018 n. 27161). Come è noto, il giudicato copre il dedotto ed il deducibile: “Il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia…” (Cass. civ, sez. 2 4.03.2020 n.
6091). Sempre in termini generali, con riferimento all'oggetto ed ai limiti del giudicato esterno potenzialmente discendente da un decreto ingiuntivo non opposto, si richiamano le argomentazioni svolte dalla Suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. II,
06/06/2016, n. 11572), secondo cui: “Anche il secondo motivo
7 censura violazione e falsa applicazione dell'art. 2902 c.c.
(rectius: art. 2909 c.c.), con riferimento, invece, al decreto ingiuntivo n. 3030/1996, non recando esso alcun accertamento esplicito, nè chiarendo le ragioni di fatto o di diritto, quanto alla sussistenza del concorso del C. nelle spese comuni invocabile pure per le periodicità successive (sempre con particolare riguardo ai contributi contemplati nelle Tabelle A, C e ad alcune voci della Tabella E). Il ricorso incidentale condizionato di
è subordinato all'accoglimento del primo motivo Controparte_8 del ricorso e riafferma la sussistenza del giudicato derivante dalla sentenza n. 3756/1997. E' preliminare l'esame del secondo motivo di ricorso, in quanto l'eventuale riconoscimento dell'efficacia di giudicato al decreto ingiuntivo n. 3030/1996 priverebbe di rilievo la verifica di un conforme pronunciamento contenuto nella successiva sentenza n. 3756/1997 (prevalendo il secondo giudicato sul primo soltanto se sulla medesima questione si siano formati due giudicati contrastanti). In ogni caso, il primo motivo di ricorso sarebbe comunque superabile per il fatto che esso assume una statuizione diversa da quella sul punto resa dalla Corte d'Appello di Firenze, quale risulta aver essa stessa negato "la corrispondenza oggettiva tra il presente giudizio e quello deciso con la sentenza n. 3756 del 1997". Il secondo motivo di ricorso è, allora, infondato. La Corte d'Appello di Firenze ha ritenuto sussistente l'efficacia preclusiva del decreto ingiuntivo n. 3060/1996, pronunciato dal Tribunale di Firenze inter partes e non opposto. Quel decreto ingiuntivo, come si evidenzia pure in ricorso, era stato richiesto da … omissis per ottenere da CP_9
il pagamento delle spese della comunione relative alle Pt_4 tabelle A, C ed E per le annualità ivi dedotte. Scopo del presente giudizio (limitato ai contributi dovuti per le annualità di gestione dal 1998 al 2001) è rimettere in discussione che il ricorrente C. sia tenuto a partecipare alle Spese Amministrative
(di cui alla Tabella A della Convenzione del 4 giugno 1979), alle
Spese di Vigilanza (di cui alla Tabella C), nonchè ad alcune voci di per la manutenzione di beni in comproprietà (Tabella E) Pt_5
8 esulanti da quelle strettamente inerenti i costi per la
"manutenzione delle strade" ed in genere per le "opere di urbanizzazione", cui la Convenzione certamente obbliga il C.. Deve allora affermarsi, richiamandosi all'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte, che il decreto ingiuntivo non opposto n. 3060/1996 avesse dato luogo alla formazione tra le parti di un giudicato sull'esistenza e validità del rapporto tra loro corrente, derivante dall'appartenenza dell'intimato al per la gestione delle parti e dei servizi comuni, CP_10 costituito con la Convenzione del 4 giugno 1979 tra i proprietari degli immobili compresi nella zona oggetto di convenzione di lottizzazione con il Comune di Sesto Fiorentino, regolato alla stregua della volontà manifestata dagli stessi consorziati con la disciplina adottata nelle norme statutarie e comportante l'obbligo strumentale di concorrere alle spese comuni (cfr. Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 22641 del 03/10/2013). Tale giudicato riguardava, quindi, non soltanto la partecipazione al quanto CP_10 altresì la ragione e la misura dell'obbligazione del comproprietario C. di versare la quota di contribuzione alle spese comuni stabilita dagli organi statutariamente competenti, nonchè
l'inesistenza di fatti impeditivi o estintivi, non dedotti ma deducibili nel giudizio di opposizione, quali quelli atti a prospettare l'insussistenza, totale o parziale, del credito azionato in sede monitoria sul presupposto della fruizione dei beni e dei servizi consortili, compresi quelli ripartiti nelle
Tabelle A, C ed E, essendo tale causa perendi esplicitata nel relativo ricorso per ingiunzione (argomenta da Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 13207 del 26/06/2015; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16319 del 24/07/2007). Il giudicato può, infatti, formarsi anche sulla qualificazione giuridica di un rapporto, ove questa costituisca antecedente necessario ed indispensabile della pronuncia sulla domanda e la parte interessata non abbia proposto impugnazione. Ne consegue che, ove l'attore abbia domandato, sia pure mediante ricorso per ingiunzione di pagamento, la condanna dell'intimato al pagamento del suo contributo agli oneri di un consorzio tra
9 proprietari immobiliari relative a spese amministrative, di vigilanza e di manutenzione dei beni comuni, deve ritenersi intervenuto il giudicato sull'accertamento compiuto dal giudice del decreto monitorio, non tempestivamente opposto, tanto in ordine alla qualificazione del contesto proprietario quanto in ordine alla sussistenza del fondamento dell'obbligo del debitore ingiunto di concorrere a dette spese, il cui fondamento sia esplicitamente indicato nella domanda di pagamento. Il ricorrente, alla stregua di alcuni precedenti giurisprudenziali, obietta che un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato non può dirsi vincolante in altri giudizi aventi ad oggetto le medesime questioni di fatto o di diritto, se da esso non sia dato ricavare le ragioni della decisione ed i principi di diritto che ne costituiscono il fondamento;
sicché, quando il giudicato si sia formato per effetto della mancata opposizione a un decreto ingiuntivo recante condanna al pagamento di un credito con carattere di periodicità, il debitore non può più contestare il proprio obbligo relativamente al periodo indicato nel ricorso monitorio, ma - in mancanza di esplicita motivazione sulle questioni di diritto nel provvedimento monitorio - non gli sarebbe inibito contestarlo per le periodicità successive (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 23918 del 25/11/2010; Cass. Sez. L, Sentenza n. 6543 del 20/03/2014). E' però stato anche autorevolmente chiarito da
Cass., sez. un., 28 novembre 2007, n. 24664, che, poichè il giudicato va assimilato agli "elementi normativi", la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell'esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici, essendo sindacabili sotto il profilo della violazione di legge gli eventuali errori interpretativi. E' pertanto rimesso al giudice, anche di legittimità, di accertare l'esistenza e la portata del giudicato esterno con cognizione piena, che si estende al diretto riesame degli atti del processo. In tal senso, costituiscono certamente utili elementi di interpretazione del giudicato esterno le domande delle parti, il cui rilievo a fini ermeneutici svolge una funzione integratrice nella ricerca degli esatti confini del
10 giudicato stesso ove sorga un ragionevole dubbio al riguardo, mentre non può essere proficuamente utilizzato per contrastare i risultati argomentabili alla stregua di elementi univoci che inducono ad escludere ogni obiettiva incertezza sul contenuto della pronuncia (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2721 del 07/02/2007;
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25966 del 23/12/2016). Secondo quanto appena considerato, il giudice, nell'indagine volta ad accertare l'oggetto ed i limiti del giudicato esterno discendente da un decreto ingiuntivo non opposto, deve dare rilievo non unicamente al contenuto precettivo del provvedimento monitorio pronunziato, quand'anche agli elementi di fatto ed alle ragioni di diritto su cui era fondata la domanda di ingiunzione. Questa Corte ha sostenuto, del resto, che il giudice che emette il decreto ingiuntivo, accogliendo le ragioni del ricorrente, ne fa propri i motivi, per cui il riferimento a questi portati a conoscenza dell'ingiunto mediante la notificazione sia del ricorso che del decreto, prevista dall'art. 643 c.p.c., comma 2 - è sufficiente ad integrare per relationem la motivazione del provvedimento, necessaria ai sensi del combinato disposto dell'art. 641 c.p.c., comma 1, e art. 135 c.p.c., comma 2 (Cass. Sez. L, Sentenza n.
5310 del 16/06/1987; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16455 del
20/08/2004). Ne consegue che il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo si estende pure alla causa petendi indicata a sostegno del credito azionato, abbracciando i fatti costitutivi esposti nel ricorso per ingiunzione come l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al medesimo ricorso e non dedotti con l'opposizione, mentre non si estende soltanto ai fatti successivi al giudicato, ovvero a quelli che comportino un mutamento del petitum e della causa petendi articolati in seno alla domanda accolta. Ove si tratti, come nella specie, di decreto ingiuntivo per le rate maturate di un'obbligazione periodica, l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il
11 quale, pertanto, esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento (Cass. Sez.
L, Sentenza n. 15493 del 23/07/2015; Cass. Sez. 3, Sentenza n.
11360 del 11/05/2010). L'accertamento, contenuto nel decreto ingiuntivo n. 3060/1996, della sussistenza dell'obbligo di C.M. di contribuire alle spese della comunione relative alle tabelle A, C ed E, ineriva, quindi, ad una connotazione, di fatto e di diritto, del rapporto consortile inter partes, idonea a produrre effetti destinati a durare per tutto il protrarsi di tale rapporto a situazione normativa e fattuale immutata. Ne consegue che la situazione ivi accertata non poteva formare oggetto di valutazione diversa nel presente giudizio, permanendo immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti” (cfr. Cassazione civile sez. II,
06/06/2016, n. 11572). Orbene, si deve tuttavia osservare che, nel caso di specie, non è dato sapere alcunché della omessa opposizione ai decreti ingiuntivi conseguiti dalla parte ricorrente, né della eventuale declaratoria di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., non avendo le parti dedotto o controdedotto alcunché al riguardo, per cui non può dirsi esistente un giudicato esterno discendente da un decreto ingiuntivo non opposto. Inoltre, quanto alla eventuale duplicazione di titoli, deve osservarsi che la Suprema Corte ha affermato che non sussiste un divieto dell'ordinamento di duplicazione del titolo, salvo il diverso profilo dell'abuso del processo: “Il creditore, ancorché munito di un titolo esecutivo giudiziale, può procurarsene un secondo, non esistendo nell'ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione dei titoli, purché l'azione non si sia consumata, ovvero non venga violato il principio del ne bis in idem, sussista l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, infine, non vi sia abuso del diritto o del processo” (Cass. civ. sez. 3 del 28.09.2019 n. 21768). Ciò posto, non può in questa sede affermarsi l'inammissibilità della domanda alla stregua dei principi di diritto espressi da Cass. n.
22503/2016 secondo cui "il divieto di promuovere separati giudizi
12 per domandare il risarcimento di danni differenti causati dal medesimo fatto illecito ha per conseguenza l'inammissibilità della sola domanda di risarcimento proposta per seconda, mentre è sempre ammissibile la domanda di risarcimento proposta per prima;
analogamente Cass. n. 28286/2011"; e dalle Sezioni Unite della
Cassazione con sentenza n. 23726/2007, secondo cui "è contraria alla regola generale di correttezza e buona fede, in relazione al dovere inderogabile di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., e si risolve in un abuso del processo (ostativo all'esame della domanda), il frazionamento giudiziale (contestuale o sequenziale) di un credito unitario". Invero, quanto alla proponibilità della domanda ed all'ipotesi di frazionamento del credito, deve osservarsi quanto segue. Il divieto di frazionamento del credito è un principio di elaborazione giurisprudenziale, di derivazione del principio, anche sovranazionale, del giusto processo ex art. 111
Cost., e volto alla razionalizzazione del sistema giudiziario, che non tollera frammentazioni del contenzioso con pericolo di giudicati contrastanti. Sicché, “ove le pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata”
(cfr. Cass. n. 17893/2018 e Cass. SS.UU. n. 4090/2017); ed ancora
“sussiste indebito frazionamento di pretese, dovute in forza di un unico rapporto obbligatorio, anche nel caso di unico rapporto di lavoro, fonte di crediti di natura contrattuale e legale, con collegamento ancora più stretto se i giudizi siano promossi quando le obbligazioni sono note e consolidate per essersi il suddetto rapporto già concluso, con conseguente necessità di evitare l'aggravamento della posizione del debitore nel rispetto degli obblighi di correttezza e buona fede contrattuali e in coerenza con il principio anche sovranazionale del giusto processo” (Cass.
n. 4016/2016). In ogni caso, occorre valutare la possibile
13 sanzione applicabile di fronte all'ipotetico “abuso” atteso che
Corte di legittimità nella sentenza sopra citata ha negato cittadinanza alla possibilità da parte del giudice di dichiarare improponibile l'azione abusivamente intrapresa dalla parte. Tale ultima sanzione secondo il ragionamento seguito dalle Sezioni
Unite, infatti, non può trovare appiglio nella mera elaborazione giurisprudenziale non essendo stata prevista da alcuna norma di legge e altresì poiché “una generale previsione di improponibilità della domanda relativa ad un credito dopo la proposizione da parte dello stesso creditore di domanda riguardante altro e diverso credito, ancorché relativo ad un unico rapporto complesso, risulterebbe ingiustamente gravatoria della posizione del creditore”. Si ritiene, preferibilmente, che la parcellizzazione sopra evidenziata possa semmai rilevare in sede di distribuzione delle spese di lite stante le conclusioni cui si giungerà di seguito in relazione al merito del giudizio. Le considerazioni svolte appaiono ulteriormente rafforzate da quanto già statuito dalla Suprema Corte in casi analoghi, anche prima dell'intervento delle Sezioni Unite già richiamate, in ordine alla illegittimità di una sanzione a fronte di una condotta del creditore che abbia esperito più azioni giudiziarie a tutela di un unico credito, dovuto in forza di un unico rapporto obbligatorio (ex plurimis,
Cass. n. 22574/2016 per la quale “l'attore che, a tutela di un unico credito dovuto in forza di un unico rapporto obbligatorio, agisca con ricorso monitorio per la somma provata documentalmente e con il procedimento ordinario di cognizione per la parte residua, non incorre in un abuso dello strumento processuale per il frazionamento del credito, in quanto tale comportamento non si pone in contrasto né con il principio di correttezza e buona fede, né con il principio del giusto processo, dovendosi riconoscere il diritto del creditore a una tutela accelerata mediante decreto ingiuntivo per i crediti provati con documentazione sottoscritta dal debitore”; d'altronde “…il richiamo alla ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., è da valutarsi in relazione alla durata del singolo processo e non dei molteplici
14 possibili processi fra le stesse parti” (Cass. n. 26464/2016).
Come detto, avuto riguardo all'istituto della riunione delle due cause, è ammissibile la riproposizione di identica domanda giudiziale o di domanda connessa per continenza, anche in via monitoria, davanti allo stesso ufficio giudiziario, come si ricava indirettamente dal disposto dell'art. 273 c.p.c. e come ritenuto dalla prevalente giurisprudenza (cfr. sul punto Cass. n.
31823/2019, secondo cui quando "tra due procedimenti, pendenti dinanzi al medesimo ufficio o a sezioni diverse di quest'ultimo, esista un rapporto di identità ovvero di connessione (anche per continenza, come nel caso specie), il giudice del giudizio pregiudicato non può adottare un provvedimento di sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. ma deve rimettere gli atti al capo dell'ufficio, secondo le previsioni degli artt. 273 o 274 c.p.c.,
a meno che il diverso stato in cui si trovano i due procedimenti non ne precluda la riunione (Cass. n. 12441 del 2017; Cass. n.
5583 del 2013, in motiv.; Cass. n. 13330 del 2012; Cass. n. 16963 del 2011; Cass. n. 17468 del 2010; Cass. n. 13194 del 2008).
(.....) si tratta, peraltro, di regole che, in mancanza di norme che possano deporre in senso contrario, valgono anche nel caso in cui uno dei due giudizi sia stato introdotto nelle forme del procedimento monitorio: la proponibilità del ricorso per decreto ingiuntivo ed il potere del tribunale di emetterlo non sono, in effetti, preclusi dalla pendenza, dinanzi allo stesso tribunale, di un giudizio ordinario avente ad oggetto domanda di condanna per il medesimo titolo posto a fondamento del ricorso monitorio. La circostanza che un decreto ingiuntivo, emesso dal tribunale e successivamente opposto, riguardi un credito, il quale sia già stato azionato dal creditore avanti allo stesso tribunale, mediante proposizione di domanda riconvenzionale in un processo di cognizione ordinaria, iniziato dal debitore con azione di accertamento negativo del credito stesso, non comporta, pertanto,
l'invalidità del decreto poiché fra quel processo ed il successivo processo di opposizione a decreto ingiuntivo non sussiste né un rapporto di litispendenza né un rapporto di continenza, difettando
15 il presupposto della loro pendenza innanzi a giudici diversi, e sussiste, invece, una situazione che rende applicabile la disciplina della riunione prevista dagli artt. 273 e 274 c.p.c.
(Cass. n. 8327 del 2002; Cass. n. 1876 del 1999; Cass. n. 12707 del 1993)”. Calando i suesposti principi nel caso in esame, deve ribadirsi come, in primo luogo, non vi sia evidenza della esistenza del giudicato esterno (né sull'an della erogazione né sulla misura della stessa) e, quanto alla eventuale duplicazione di titoli, che la Suprema Corte ha affermato che non sussiste un divieto dell'ordinamento di duplicazione del titolo, salvo il diverso profilo dell'abuso del processo: “Il creditore, ancorché munito di un titolo esecutivo giudiziale, può procurarsene un secondo, non esistendo nell'ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione dei titoli, purché l'azione non si sia consumata, ovvero non venga violato il principio del ne bis in idem, sussista l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, infine, non vi sia abuso del diritto o del processo” (Cass. civ. sez. 3 del
28.09.2019 n. 21768).
Ancora, in via pregiudiziale, quanto alla legittimazione passiva nella presente azione deve osservarsi quanto segue. Non è contestato che le somme per la corresponsione dell'indennità di equiparazione di cui si discute sono a carico dei fondi assegnati alla Regione e devono essere versate all' tramite Parte_2
l'Azienda ospedaliera con onere a carico del Servizio Sanitario
Nazionale (v. art. 31, comma 2, d.P.R. 761/1979: «Le somme necessarie per la corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo sono a carico dei fondi assegnati alle regioni ai sensi dell' art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e sono versate, con le modalità previste dalle convenzioni, dalle regioni alle università, su documentata richiesta, per la corresponsione agli aventi diritto»). La Corte di cassazione ha avuto occasione di affermare che «il personale universitario “strutturato” nel
Servizio Sanitario Nazionale, pur trovandosi in rapporto di impiego con l'Università, è in rapporto di servizio con l'Azienda ospedaliera, la quale, in ragione del diretto coinvolgimento nella
16 gestione del rapporto di lavoro entro l'assetto organizzativo delineato dal d.lgs. n. 517 del 1999 , è passivamente legittimata rispetto alla domanda del dipendente universitario per l'indennità di equiparazione al personale del ruolo sanitario» (v. Cass. sez. un. 8521/12). La Corte ha spiegato: «La configurazione del rapporto di impiego, non di meno, se vale a fondare l'obbligazione di quest'ultima [ossia dell'Università - n.d.e.] di corrispondere l'indennità di equiparazione, secondo un meccanismo che prevede una provvista che, in ipotesi di tal tipo, viene assicurata dal finanziamento pubblico esterno (cfr. Cass., sez. un., n. 439 del
2000), non esclude, di per sé, la legittimazione passiva di altri soggetti, cui debba invece ricondursi un rapporto di servizio connesso al particolare meccanismo che regola il rapporto di lavoro dei dipendenti universitari “strutturati” in organismi distinti dall'Università. Se, infatti, secondo le modalità del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, per cui veniva attribuito alle
Università il potere di stabilire in via autonoma le modalità organizzative dei Policlinici, la prestazione di attività assistenziale in tale struttura faceva comunque capo all' , una conclusione diversa deve trarsi dacché la Parte_2 prestazione viene eseguita, secondo quanto prevede il d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, con modalità per cui essa si inserisce nei fini istituzionali e nella organizzazione autonoma dell'
[...]
. Ne consegue che, rispetto alla domanda Controparte_2 in esame, risultano passivamente legittimati – in concorso tra loro – sia il datore di lavoro obbligato a corrispondere l'indennità in questione (ossia l' , sia l' Parte_2 [...]
e la Regione Puglia, in quanto soggetti tenuti a CP_2 garantire i fondi per consentire il pagamento dell'indennità stessa (in questo senso v. anche Cass. 5325/14, in cui si sottolinea che, in base all'art. 7 del d.lgs. n. 517 del 1999, «… al sostegno economico finanziario delle attività svolte dalle aziende concorrono risorse messe a disposizione sia dall' sia dal Fondo sanitario regionale … Alle attività Parte_2 correnti concorrono le con l'apporto di personale Parte_2
17 docente e non docente e di beni mobili ed immobili ai sensi dell'art. 8 sia le regioni mediante il corrispettivo dell'attività svolta ...», traendone la conclusione per cui la soluzione delle questioni giuridiche ed economiche fa necessariamente capo ad entrambi i soggetti pubblici;
in senso conforme v. altresì Cass.
14047/15 e Cass. sez. un. 9279/16).
Passando al merito, la domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Va in primo luogo sottolineato come sulla questione relativa alla spettanza alla parte ricorrente, in senso sostanziale, della c.d.
“indennità di equiparazione” (o “indennità De ) non abbia Per_1 incidenza alcuna il lodo arbitrale del 20.4.2012 (c.d. “lodo
Volpe”) promosso dalle amministrazioni convenute in data 26.3.2011
e poi dalle stesse recepito con atto d'intesa del 30.10.2013. Come chiarito dalla Corte d'appello di Bari nelle sentenze emesse nei giudizi nn. 1049 e 1050/2013 R.G. (entrambe pronunciate su opposizioni ex art. 404 c.p.c. proposte da alcuni dipendenti percettore dell'indennità di equiparazione), infatti, oggetto del lodo è solo il rapporto di provvista tra i due enti, ossia l'Università e l' Esso cioè mira a Controparte_2 disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività
d'interesse comune fra le quali la quantificazione e corresponsione della indennità di equiparazione sia al personale tecnico-amministrativo sia al personale docente, medico e non.
Nella sentenza resa nel proc. n. 1049/2013 R.G., in particolare, è riportato anche uno stralcio della motivazione del lodo (si tratta precisamente di pag. 316: «il raggio di riferibilità soggettiva della decisione riguarda esclusivamente le parti istituzionali che hanno domandato rendersi il lodo arbitrale … la decisione arbitrale non può stabilire singulatim sulle individuali posizioni dei dipendenti … che comunque non sono parti del presente giudizio
… per tali eventuali controversie sarà sempre competente secondo le regole di riparto di giurisdizione il giudice amministrativo o l'A.G.O.») da cui emerge in modo inequivoco che la pronuncia arbitrale non incide di per sé sulle ragioni dei dipendenti. Di
18 qui, del resto, la conclusione della Corte d'appello secondo cui
«il lodo ha regolamentato esclusivamente i rapporti finanziari fra gli Enti predetti, senza alcuna incidenza sulla effettività del trattamento economico spettante al personale universitario svolgente attività nelle strutture sanitarie». Il decreto rettorale ha innanzitutto preso atto del deposito del lodo reso dall'arbitro unico, prof. avv. Luigi Volpe, e dell'espletamento di tutti gli adempimenti successivi alla predetta decisione, tra cui in particolare l'istituzione del “gruppo di lavoro misto” incaricato di assicurare l'ottemperanza ai numerosi e complessi adempimenti stabiliti dall'arbitro unico per la definizione delle questioni tra l'amministrazione universitaria e l'azienda ospedaliera. Il decreto ha poi proceduto al formale riconoscimento del personale tecnico-amministrativo in convenzione all'
[...]
senza soluzione di continuità Controparte_2 dall'1.5.2012, individuando l'elenco del predetto personale con la relativa equiparazione riconosciuta a partire dalla stessa data. A partire dal mese di settembre del 2012, perciò, l'Università aveva sospeso l'erogazione della somma corrisposta sino al mese precedente a titolo di acconto sull'indennità di cui al d.P.R. n.
761 del 1979. Per le ragioni anzidette, il lodo in questione non può incidere direttamente in senso negativo sull'esistenza del diritto del dipendente alla percezione dell'indennità perequativa in parola, trattandosi di soggetto estraneo alla procedura arbitrale. Occorre pertanto accertare se, sulla scorta della normativa vigente, il diritto fatto valere sussista o meno e in quale misura. La norma che per prima sancisce il diritto del personale universitario a vedersi riconoscere un'indennità che remuneri la prestazione assistenziale svolta dal personale non medico, che opera nelle cliniche e negli istituiti di ricovero e cura convenzionati con gli enti ospedalieri o gestiti direttamente con le Università, è la legge 15 maggio 1974, n. 200, recante disposizioni concernenti il personale non medico degli istituti universitari. Il diritto è poi precisamente disciplinato dal d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 31 (stato giuridico del
19 personale delle Unità Sanitarie Locali), che al comma 1, prevede che al personale universitario che presta servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura, convenzionati con le regioni e con le unità sanitarie locali, è corrisposta un'indennità, non utile per la pensione
(diviene pensionabile a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 126 del 1981), nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali, di pari funzioni, mansioni e anzianità; analoga integrazione è corrisposta sui compensi per lavoro straordinario e per le altre indennità previste dall'accordo nazionale unico, escluse le quote per le aggiunte di famiglia. Il comma 4 dell'art. 31 vincola la corresponsione di tale indennità all'equiparazione del personale universitario a quello del S.S.N., a parità di mansioni, funzioni e anzianità secondo apposite tabelle contenute negli schemi tipo di convenzione di cui alla legge n. 833 del 1978, art. 39. Con il
D.I. 9 novembre 1982, recante l'approvazione degli schemi tipo di convenzione tra Regione e Università e tra Università e Unità
Sanitaria Locale, tali schemi vengono approvati e con l'art. 7 si introduce una specifica disciplina per il personale universitario non medico, prevedendo che «... ai fini previsti dalla presente convenzione la corrispondenza del personale universitario a quello delle USL viene stabilita nell'allegata tabella D ...» (per la ricostruzione del quadro normativo di riferimento v. in particolare Cass. 209/16). Più specificamente, si osserva che il primo intervento normativo in materia di indennità perequativa è rappresentato dall'art. 4 della L. 213 del 25.3.71 che ha previsto che al personale docente in servizio presso cliniche ed istituti universitari convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, gestiti dalle università, fosse attribuita un'indennità economica tale da equiparare il trattamento economico a quello in godimento del personale ospedaliero di pari funzioni, mansioni ed anzianità
(cd. indennità De ). L'art. 1 della L. 200 del 15.5.74 ha, Per_1
20 poi, esteso, a decorrere dal 1 marzo 1974, la suddetta indennità al personale non medico universitario che presta servizio presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con gli enti ospedalieri o gestiti direttamente con le Università (c.d. indennità piccola . Infine, l'art. Per_2
31del D.P.R. 20.12.79. n.761, ha ribadito il principio equiparativo prevedendo testualmente: “Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali 31. Personale delle cliniche e degli istituti universitari convenzionati. - Al personale universitario che presta servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con le regioni e con le unità sanitarie locali, anche se gestiti direttamente dalle università, è corrisposta una indennità, non utile ai fini previdenziali e assistenziali
(divenuta pensionabile in seguito alla sentenza della C.
Costituzionale n. 126/81), nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità; analoga integrazione è corrisposta sui compensi per lavoro straordinario e per le altre indennità previste dall'accordo nazionale unico, escluse le quote di aggiunta di famiglia”; al comma 4 è, altresì, previsto che il personale universitario assume diritti e doveri pari a quelli del personale di pari o corrispondente qualifica del ruolo regionale, secondo modalità stabilite negli schemi tipo di convenzione di cui all'art. 39 della legge n. 833 del 1978, n. 833, e che "tenuto conto degli obblighi derivanti dal suo particolare stato giuridico, nei predetti schemi sarà stabilita in apposite tabelle l'equiparazione del personale universitario a quello delle unità sanitarie locali ai fini della corresponsione della indennità di cui al primo comma"; in sostanza con il suddetto comma 4 dell'art. 31 la corresponsione dell'indennità c.d. è vincolata Per_2 all'equiparazione del personale universitario a quello del SSN, a parità di mansioni, funzioni e anzianità secondo apposite tabelle contenute negli schemi tipo di convenzione di cui al citato art. 21 39 della legge n. 833 del 1978. Può, quindi, affermarsi che il principio dell'equiparazione costituisce espressione di una consolidata tendenza legislativa volta a promuovere e rafforzare le forme di partecipazione delle facoltà di medicina all'erogazione dell'assistenza sanitaria. Come ha evidenziato la
Corte Costituzionale, le disposizioni normative emanate per disciplinare lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sanitario universitario si inseriscono tutte “in un coerente disegno legislativo che si propone, in particolare, di adeguare ordinamento interno e modello organizzativo dei servizi di assistenza delle cliniche e degli istituti universitari ai corrispondenti servizi ospedalieri” (Corte Cost. sent. n. 134 del
1997). Appare chiara la ratio sottesa alla equiparazione stipendiale, così come espressa dalle S.U. nella citata pronuncia n. 2645/17 “La normativa primaria contenuta nel D.P.R. n. 761 del
1979 (art. 31) prevedeva il diritto del personale universitario operante presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con le regioni e con le unità sanitarie locali, anche se gestiti direttamente dalle università, a vedersi riconoscere un'indennità che remunerasse la prestazione assistenziale svolta, nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità; non recava tuttavia una disciplina specifica circa i criteri di commisurazione dell'indennità e l'equiparazione era concretamente stabilita nell'allegato D del D.I. 9 novembre
1982, da considerarsi, con la consolidata giurisprudenza amministrativa, esplicazione di discrezionalità normativa non suscettibile di sindacato in assenza di profili di chiara illogicità”. Con il Decreto Interministeriale del 9 novembre 1982, dunque, recante l'approvazione degli schemi tipo di convenzione tra Regione e e tra e Unità Sanitaria Parte_2 Parte_2
Locale, all'art. 7, è stata introdotta una specifica disciplina per il personale universitario non medico, prevedendo che "...ai fini previsti dalla presente convenzione la corrispondenza del
22 personale universitario a quello delle USL viene stabilita secondo le indicazioni contenute nell'allegata tabella D...". Il D.I. del
1982 ha, quindi, previsto nell'allegato D, le tabelle di corrispondenza del personale universitario, che presta servizio presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati, al personale delle U.S.L. di pari funzioni e mansioni. Dall'analisi della tabella di equiparazione se ne desume, che, nell'assicurare l'indennità di equiparazione delle varie aree funzionali, non è prevista alcuna differenziazione tra personale laureato e non: ciò che assume rilievo ai fini della equiparazione del trattamento economico è solo la qualifica rivestita, senza alcuna rilevanza in relazione alle modalità di accesso alla medesima. In tale ottica, la Suprema Corte ha ribadito il principio consolidato in materia della irrilevanza delle modalità di accesso alla qualifica rivestita affermando che
“ai fini dell'indennità di equiparazione in questione, sono determinanti la qualifica riconosciuta presso l'Università e la ricordata tabella di equiparazione (allegato D al D.I. 9 novembre
1982), indipendentemente dal possesso del titolo di studio necessario per l'accesso alla qualifica rivendicata (es. diploma di laurea)”(Cass. Civ. sez. VI n. 2645/2017; cfr. anche S.U. n.
14799/16 e S.U. 9279/16). A seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico, i contratti collettivi per il personale 1994-97 (art. 53) e 1998-2001 (art. 51) hanno confermato l'attribuzione al personale universitario non docente dell'indennità di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 761 del 1979. Non può, pertanto, aversi alcun dubbio che l'art. 31 D.P.R. n. 761 del
1979, che sancisce l'equiparazione, e la tabella di corrispondenza del D.I. 9 novembre 1982, sono disposizioni tutt'ora in vigore perché espressamente richiamate dalla successiva contrattazione collettiva con riferimento alle collocazioni professionali in essere e alle corrispondenze in essere con le figure del personale del servizio sanitario nazionale e con riferimento al trattamento economico previsto dai contratti collettivi nazionali nel tempo vigenti nel comparto sanità. Nell'ambito di tale cornice normativa
23 si inserisce il D.lgs. n. 517 del 1999, avente ad oggetto la disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed
Università, il quale deve essere interpretato alla luce del generale e ormai pacifico principio di equiparazione del personale universitario svolgente attività assistenziale al personale ospedaliero. È, infatti, lo stesso decreto ad assimilare il personale universitario che svolge attività assistenziale al personale ospedaliero riconoscendo al primo i medesimi diritti e doveri previsti per il personale ospedaliero avente pari mansioni, funzioni e anzianità. Il D.lgs. 517/99 citato all'art. 6 prevede:
“Trattamento economico del personale universitario.
1. Fermo restando l'obbligo di soddisfare l'impegno orario minimo di presenza nelle strutture aziendali per le relative attività istituzionali, al personale di cui al comma 1 dell'articolo 5 si riconosce, oltre ai compensi legati alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti, oltre al trattamento economico erogato dall'universita': a) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilita' connesse ai diversi tipi di incarico;
b) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attivita' assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri di efficacia, appropriatezza ed efficienza, nonche' all'efficacia nella realizzazione della integrazione tra attivita' assistenziale, didattica e di ricerca.
L'art. 5, richiamato dall'art. 6, prevede: “Norme in materia di personale 1. I professori e i ricercatori universitari, che svolgono attivita' assistenziale presso le aziende e le strutture di cui all'articolo 2 sono individuate con apposito atto del direttore generale dell'azienda di riferimento d'intesa con il rettore, in conformita' ai criteri stabiliti nel protocollo d'intesa tra la regione e l'universita' relativi anche al collegamento della programmazione della facolta' di medicina e chirurgia con la programmazione aziendale. Con lo stesso atto, e' stabilita l'afferenza dei singoli professori e ricercatori universitari ai dipartimenti di cui all'articolo 3, assicurando la coerenza fra il settore scientifico-disciplinare di inquadramento
24 e la specializzazione disciplinare posseduta e l'attivita' del dipartimento. I protocolli d'intesa tra universita' e regione determinano, in caso di conferimento di compiti didattici,
l'attribuzione di funzioni assistenziali alle figure equiparate di cui all'articolo 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 6”. Per una corretta interpretazione delle disposizioni in commento e per comprendere le ragioni che inducono a ritenere, senza ombra di dubbio, ancora vigente la previsione normativa (art. 31 D.P.R. n. 761 del 1979 sopra citato) che fonda l'indennità perequativa per il personale universitario non medico, appare necessario tenere in considerazione le ragioni che hanno spinto il legislatore ad una ridefinizione del trattamento economico dei professori e ricercatori che svolgono attività assistenziale (artt. 5 e 6 D.lgs. 517/99 sopra citati). Ed infatti, a seguito delle modifiche apportate al sistema di retribuzione del personale sanitario ospedaliero dal D.L.vo n. 502 del 1992, si è posta la necessità di apportare modifiche anche al sistema di retribuzione e di equiparazione del personale universitario, non potendo più operare la corrispondenza funzionale prevista dall'art. 102 comma D.P.R. n. 382 del 1980. È stato condivisibilmente ritenuto che a tale esigenza abbia provveduto il citato art. 6 del D.L.vo n. 517 del 1999, il quale, lungi dall'abolire il trattamento economico di equiparazione, si è limitato ad adeguare il regime retributivo del (solo) personale universitario che svolge attività assistenziale a quello previsto per il personale ospedaliero. Confermano detta conclusione le disposizioni dello stesso art. 6 dalle quali si evince che il personale universitario che svolge attività assistenziale mantiene il diritto alla equiparazione. Ed invero, il primo comma dell'art. 6 fa riferimento ai c.d. “trattamenti aggiuntivi”, riconosciuti ai professori e ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale;
detti trattamenti si pongono in aggiunta, appunto, ed “oltre al trattamento economico erogato dall'università”. E una delle voci che compongono il “trattamento economico erogato
25 dall'università” è proprio l'indennità di equiparazione la quale, dunque, è ancora garantita. La stessa giurisprudenza costituzionale ha affermato che l'indennità di equiparazione costituisce una componente del complessivo trattamento economico spettante al professore universitario quando svolga attività assistenziale sanitaria e come tale essa è utile ai fini assistenziale e previdenziali (Corte Cost. n. 126 del 1981). Le indennità di posizione e di risultato, che integrano il concetto
“trattamenti aggiuntivi” di cui al primo comma dell'art. 6 D.l.vo n. 517 del 1999, non sono previste, allora, in sostituzione dell'indennità equiparativa, ma in aggiunta alla stessa. Esse, infatti, non sono fungibili tra loro, assolvendo ciascuna ad una propria specifica funzione. Si consideri, poi, il secondo comma dell'art. 6 che dispone che “i trattamenti di cui al comma 1 sono erogati nei limiti delle risorse da attribuire ai sensi dell'art. 102, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980”. Tale disposizione, nel richiamare l'art. 102, comma 2, del D.P.R. n. 382 del 1980, non fa che confermare che l'equiparazione del trattamento economico prevista da questo articolo è ancora vigente come pure lo è l'art. 31 del D.P.R. n.
761 del 1979 per le stesse ragioni. Non può condividersi, pertanto, la testi che ritiene non più vigenti i principi di equiparazione economica del trattamento stipendiale del personale universitario adibito a compiti assistenziali con quello del corrispondente personale ospedaliero. In definitiva, l'art. 6 del
D.L.vo n. 517 del 1999, nel prevedere una ridefinizione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale, non ha abrogato il sistema normativo che disciplina il principio dell'equiparazione del trattamento economico dell'universitario a quello dell'ospedaliero, ma lo conferma. Una interpretazione difforme, si porrebbe, peraltro, in contrasto, oltre che con il complessivo e organico sistema legislativo sopra descritto, anche con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della
Costituzione. Negare al personale universitario che svolge
26 attività assistenziale il diritto alla equiparazione significa realizzare una ingiustificata disparità di trattamento degli stessi non rispetto al personale medico e non medico ospedaliero avente pari mansioni, funzioni e responsabilità. Come, d'altronde, osservato dalle S.U. nella più volta citata pronuncia 9279 del
2016, che a sua volta richiama il precedente delle medesime S.U.
n. 8521 del 2012, “la permanente efficacia, anche dopo la privatizzazione del rapporto di impiego pubblico, della normativa precedente in relazione alla sopravvenuta disciplina contrattuale, emerge chiaramente dalla norma di cui all'art. 69, comma 1, d.lgs.
n. 165 del 2001, secondo cui le disposizioni degli accordi sindacali recepiti con D.P.R. in base alla legge n. 93 del 1983 e le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 "sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994 - 1997, in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplati.
Tali disposizioni cessano in ogni caso di produrre affetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001". Ciò premesso,
e considerato altresì che l'art. 71, comma 1, d.lgs. n. 165 prima citato stabilisce che "ai sensi dell'art. 69, comma 1, secondo periodo, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994 - 1997, cessano di produrre effetti per ciascun ambito di riferimento le norme di cui agli all. A e B al presente decreto, con le decorrenze ivi previste, in quanto contenenti le disposizioni espressamente disapplicate dagli stessi contratti collettivi", occorre procedere in primo luogo all'esame del C.C.N.L. di comparto relativo al primo dei quadrienni indicati. L'art. 53 del contratto c.c.n.l. 21 maggio 1996 (per il personale del comparto università per il quadriennio economico
1994-1997) stabilisce al comma 1 che "Fino alla ridefinizione dell'ordinamento come previsto dall'art. 50, al personale che presta servizio presso le i policlinici a Controparte_2 gestione diretta, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con le regioni e con le USL, ovvero
27 al personale incluso nominativamente nelle convenzioni tra le università e le regioni e le i policlinici e Controparte_2 le cliniche convenzionate e Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, continua ad applicarsi il D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 31". Il comma 2 dell'art. in esame aggiunge che "Al personale che presta servizio presso le strutture di assistenza, ancorché non ricompreso fra quello previsto al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.P.R.
3 agosto 1990, n. 319, art. 22, comma 7, con riferimento al
C.C.N.L. nel tempo vigente per il comparto sanità. All'art. 53 del
C.C.N.L. così riprodotto è stato successivamente aggiunto il 25 marzo 1997, previa autorizzazione del Presidente del consiglio dei ministri 8 novembre 1996 (G.U. 14 aprile 1997 n. 86, S.O.), un terzo comma del seguente tenore: "Le parti si impegnano alla ridefinizione, entro tre mesi dalla stipulazione del presente contratto, delle corrispondenze economiche tra il trattamento del personale di cui al comma 1 e quello del personale del al CP_4 fine di assicurare l'omogeneità dei trattamenti sul territorio nazionale e l'inserimento delle nuove figure professionali. Le parti si danno atto che, nelle more, vengano conservate le indennità di cui al d.lgs. n. 761 del 1979, art. 31, con riferimento alle collocazioni professionali alla data 31 dicembre
1995 e alle corrispondenti figure del anche per coloro che CP_4 alla data della stipulazione del presente contratto svolgono funzioni assistenziali mediche e odontoiatriche ai sensi dei d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 6, comma 5, e successive modificazioni". Infine nella dichiarazione congiunta n. 1, "Le parti concordano sulla necessità di un progressivo adeguamento, in concomitanza e in linea con l'evoluzione del servizio sanitario nazionale, dell'ordinamento professionale e del sistema retributivo attualmente in essere presso le aziende universitarie policlinico, i policlinici universitari e le strutture convenzionate di ricovero e cura. Ciò nel senso di addivenire ad una ricollocazione professionale di tutto il personale ivi impiegato, che nel salvaguardare le specificità del comparto,
28 consenta anche di recuperare l'attuale sistema retributivo fondato su indennità con funzione perequativa. Le parti si danno reciprocamente atto che, nelle more, non possono che essere conservate le collocazioni in essere e le connesse indennità, riferite ai trattamenti del comparto sanità". Dunque, come rilevato dalla più volte citata pronuncia delle S.U. n. 8521/2012
e S.U. n. 9279/16, per effetto delle disposizioni contrattuali citate, non solo continuava ad applicarsi transitoriamente l'art. 31 del D.gs. n. 761 del 1979, ma nelle more dell'approvazione di una tabella nazionale per la ridefinizione delle corrispondenze economiche tra il trattamento del personale addetto a strutture sanitarie convenzionate e quello del personale del , CP_4 venivano conservate le indennità di perequazione in godimento secondo le collocazioni in essere. La norma dell'art. 53 del
C.C.N.L. citato aveva pertanto lo scopo di congelare provvisoriamente i criteri di equiparazione in atto utili per la determinazione dell'ammontare delle indennità di perequazione nelle varie realtà geografiche, in attesa di stabilire in proposito tabelle di equiparazione uniformi a livello nazionale, che tenessero altresì conto dell'evoluzione delle professionalità
e delle relative classificazioni nei comparti considerati. Tale assetto è stato ribadito dall'art. 51 del CCNL 9 agosto 2000 (per il personale del comparto università 1998-2001) il quale prevedeva che entro 12 mesi (termine prorogato dall'art. 21 del CCNL, relativo al biennio economico 2000-01 fino all'approvazione del
CCNL relativo al quadriennio 2002-05) sarebbe stata definita una tabella nazionale delle corrispondenze tra le figure professionali previste dal contratto collettivo del personale universitario e quelle del contratto collettivo del personale della sanità e che dalla data di definizione della tabella, l'indennità dell'art. 31 sarebbe stata corrisposta secondo le corrispondenze ivi fissate
(comma 2). Lo stesso art. 51 prevedeva che, fino alla definizione della tabella, l'indennità di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 761 del 1979 avrebbe continuato ad essere corrisposta “con riferimento alle collocazioni professionali in essere e alle corrispondenze in
29 essere con le figure del personale del servizio nazionale e con riferimento al trattamento economico previsto dai contratti collettivi nazionali nel tempo vigenti del comparto sanità”. È con il CCNL 2002-2005 (sottoscritto il 27.01.05) che viene elaborata una tabella unica in cui il personale universitario in servizio presso le Aziende Ospedaliere Universitarie (AOU) viene inquadrato per fasce, sulla base delle categorie professionali ed economiche in atto nel S.S.N. (art. 28). Dalla data della sottoscrizione di questo contratto (27 gennaio 2005) l'indennità di cui all'art. 31 viene corrisposta sulla base delle nuove corrispondenze indicate dalla tabella. In definitiva è all'art. 31 che deve farsi riferimento per determinare i parametri di determinazione dell'indennità perequativa nel periodo interessato dalla presente controversia. E poiché tale norma prevede che con modalità stabilite negli schemi tipo di convenzione di cui alla legge n.
833 del 1978, sarà stabilita in apposite tabelle l'equiparazione del personale universitario a quello delle unità sanitarie locali ai fini della corresponsione della indennità, è alla tabella all.
D al decreto interministeriale 9 novembre 1982, recante gli schemi tipo di convenzione, che deve farsi ulteriore riferimento per quel che riguarda il criterio di equiparazione. Come in precedenza sottolineato il parametro per la determinazione dell'indennità perequativa prevista dall'art. 31 del D.P.R. n. 761 del 1979 a favore del personale universitario è costituito dalla equiparazione del loro trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità. Il quarto comma dello stesso articolo subordina la corresponsione di tale indennità all'equiparazione del personale universitario a quello del Servizio Sanitario
Nazionale con riferimento a “mansioni, funzioni e anzianità" secondo le tabelle contenute negli schemi tipo di convenzione di cui alla legge n. 833 del 1978. Costituisce, ormai, principio consolidato quello da ultimo ribadito dalla Suprema Corte in base al quale “lo svolgimento di mansioni in concreto correlate alla qualifica presso la struttura ospedaliera che opera come termine
30 di comparazione per l'indennità di equiparazione è rilevante solo in quelle controversie nelle quali si discute in specifico della spettanza anche dell'indennità di posizione minima (cosiddetta indennità di dirigenza) in relazione alla quale è stato posto il diverso problema dello svolgimento di fatto delle mansioni dirigenziali alla luce dell'art. 40 del c.c.n.l. 1998-2001 che connette tale specifica indennità allo svolgimento dell'incarico conferito;
così in caso di equiparazione tra la VII o l'VII1 qualifica funzionale di cui alla 1. n. 312 del 1980 (dipendenti dell' ) e il IX o X livello sanitario (dipendenti Parte_2 ospedalieri), poi confluiti nell'unico ruolo dirigenziale,
l'indennità di equiparazione deve essere determinata senza includere automaticamente nel criterio di computo la retribuzione di posizione dei dirigenti del comparto sanità, la quale può essere riconosciuta solo se collegata all'effettivo conferimento di un incarico direttivo (cfr. Cass. Civ. sez. lav. n. 2645/2017
e, ex multis, Cass., Sez. Un. n. 14799/2016 cit.; Cass., Sez. Un.,
9 maggio 2016, n. 9279). “L'indennità di perequazione spettante al personale universitario non docente in servizio presso strutture sanitarie ("indennità ), riconosciuta dall'art. 1 della Per_2
l. n. 200 del 1974 per remunerare la prestazione assistenziale resa dal personale universitario non medico nelle cliniche e negli istituti di ricovero e cura convenzionati con gli enti ospedalieri o gestiti direttamente dalle Università, deve essere determinata - in caso di equiparazione tra l'originario VIII livello di cui alla l. n. 312 del 1980 (relativo ai dipendenti dell' e il Parte_2
IX livello, poi divenuto 1° livello dirigenziale (relativo ai dipendenti ospedalieri) - senza includere automaticamente nel criterio di computo la retribuzione di posizione dei dirigenti del comparto sanità, la quale può essere riconosciuta solo se collegata all'effettivo conferimento di un incarico direttivo.
(Cass., Sez. Un., 9 maggio 2016, n. 9279). Del resto, il Tribunale non può che prendere atto e fare proprie – anche in ragione della funzione nomofilattica che l'ordinamento attribuisce alla Suprema
Corte – le considerazioni espresse dalla giurisprudenza di
31 legittimità in numerosi recenti arresti favorevoli alle ragioni dei dipendenti (v. tra le tante Cass. 2159/17, 2157/17, 2215/17,
2216/17 e 2217/17, tutte relative a personale in servizio presso l'ateneo barese). In particolare, meritano di essere condivisi i rilievi contenuti nella ordinanza n. 2159/17, i cui passaggi salienti sono questi: «… Le Sezioni unite di questa Corte, con la sent. n. 8521 del 2012, hanno già avuto modo di affermare quanto segue: A) la normativa primaria contenuta nel d.P.R. n. 761 del
1979, non recava una disciplina specifica circa i criteri di commisurazione dell'indennità – se non il principio di equiparare il trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali, di pari funzioni, mansioni e anzianità demandando, piuttosto, ad un decreto che contenesse apposite tabelle tale compito (D.P.R. n. 761 del 1979, art. 31, comma 4);
“conclusione obbligata è dunque che la equiparazione è concretamente stabilita nell'allegato D del D.I. 9 novembre 1982”, da considerarsi, con la consolidata giurisprudenza amministrativa, esplicazione di discrezionalità normativa non suscettibile di sindacato in assenza di profili di chiara illogicità; B) corollario di tale regola è che la corrispondenza con il personale di pari qualifica e mansione del ruolo sanitario ex D.I. 9 novembre 1982, deve essere determinata in base all'inquadramento dei personale universitario nelle aree funzionali, nelle qualifiche e per profili professionali secondo le mansioni svolte ed i compiti assegnati in base al d.P.C.M. 24 settembre 1981; C) rilevano a tali fini le norme di legge particolari di cui ha beneficiato il personale suddetto, e precisamente la L. n. 312 dei
1980, art. 85, in base al quale il personale universitario in servizio alla data del 1° luglio 1979 è stato inquadrato nei profili professionali di collaboratore e funzionario tecnico secondo le mansioni svolte a prescindere dal titolo di studio;
D) risulta irrilevante la sopravvenuta perdita di efficacia del D.I.
9 novembre 1982 cit. – con l'intervento del d.P.R. n. 348 del 1983
– o dal 1986 – a seguito della L. n. 23 del 1986 che ha istituito il ruolo speciale del personale medico-scientifico, posto che il
32 nuovo contratto del personale USL succeduto all'accordo del personale ospedaliero cui si richiama il citato D.I. non può avere altro effetto se non quello di comportare l'adeguamento dell'indennità di perequazione in parola;
E) allo stesso modo, il richiamo, contenuto nel decreto del 1982, alla ridefinizione delle qualifiche ed alla riforma del ruolo del personale tecnico- scientifico non comporta limiti di durata alla disposta equiparazione, ma ne prospetta la perdurante operatività nel tempo. Quanto all'efficacia temporale di tale assetto normativo in relazione alla sopravvenuta disciplina contrattuale successiva alla privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazione, questa Corte, ancora a Sezioni unite, sulla base di un analitico esame di tali fonti collettive (cui si rinvia), ha sancito che il d.P.R. n. 761 del 1979, art. 31, ha continuato a trovare applicazione, nelle more dell'approvazione di una tabella nazionale per la ridefinizione delle corrispondenze economiche tra il trattamento del personale addetto a strutture sanitarie convenzionate e quello del personale del e che CP_4 sono state conservate le indennità di perequazione in godimento e le collocazioni in essere (sul punto v. Cass. sez. un. n. 6104 e
6105 del 2012). I suddetti principi sono stati confermati in numerose successive pronunce – si vedano Cass. SS.UU. n. 17928 del
24 luglio 2013; Cass. n. 12908 del 24 maggio 2013; Cass. n. 5325 del 7 marzo 2014; Cass. n. 1078 del 21 gennaio 2015; Cass. n.
10629 del 22 maggio 2015; Cass. 4 agosto 2015, n. 16350; Cass.
Sez. Un. 14799 del 19 luglio 2016). In particolare, nella decisione a Sezioni unite n. 14799/2016, con riferimento alla questione del mancato possesso del titolo di studio richiesto per l'esercizio delle funzioni correlate alle posizioni lavorative prese a base per l'invocata equiparazione, è stato ribadito che è rilevante e determinante la qualifica riconosciuta presso l'Università e la ricordata tabella di equiparazione (allegato D al D.I. 9 novembre 1982) indipendentemente dal possesso del titolo di studio in parola necessario per la qualifica rivendicata ai fini della concessione dell'indennità di equiparazione (cfr. nel
33 medesimo senso Cass. 16 dicembre 2015, n. 25298 e Cass. 31 agosto
2015, n. 17347 nonché le già citate Cass. Sez. Un. 17928/2013;
Cass. n. 12908/2013; Cass. n. 5325/2014; Cass. n. 1078/2015).
Nella medesima decisione è stato altresì rimarcato che lo svolgimento di mansioni in concreto correlate alla qualifica presso la struttura ospedaliera che opera come termine di comparazione per l'indennità di equiparazione è rilevante solo in quelle controversie nelle quali si discute in specifico della spettanza anche dell'indennità di posizione minima (cosiddetta indennità di dirigenza) in relazione alla quale si pone il diverso problema dello svolgimento di fatto delle mansioni dirigenziali alla luce dell'art. 40 del c.c.n.l. 1998-2001 che connette tale specifica indennità allo svolgimento dell'incarico conferito …».
In linea con questo indirizzo (al quale il Tribunale ritiene di dover prestare adesione, anche in ragione della funzione nomofilattica che l'ordinamento attribuisce alla Suprema Corte), quindi, dev'essere affermato il diritto della parte a percepire l'indennità di equiparazione di cui alla legge n. 200 del 1974 ed al d.P.R. n. 761 del 1979 secondo la tabella di cui all'allegato D al decreto interministeriale del 9 novembre 1982, essendo pacifica lo svolgimento di attività presso struttura a prevalente attività assistenziale. Con riferimento, poi, all'adeguamento dell'importo mensile percepito in acconto a titolo di indennità di equiparazione nell'entità destinata al personale di cat. D (ex
VIII qualifica funzionale del Comparto Università), secondo le tabelle di equiparazione, approvate dal Consiglio di
Amministrazione dell' del 1998 e conseguentemente dal Parte_2
Consiglio di Amministrazione del 2004, pari ad € 780,00 mensili, deve osservarsi quanto segue. È incontestato, oltre a risultare documentalmente, che la ricorrente è inquadrata, con decorrenza dal 1 luglio 2003, a seguito di “progressione verticale” bandita con D.R. n. 10716 del 02.11.2005, nella categoria D posizione economica 1 (ex VIII qualifica funzionale del Comparto
Università), come da Decreto Rettorale n. 2093 del 03.03.2006 in atti. Segnatamente, la cennata procedura di selezione per la
34 progressione verticale veniva bandita dall' con D.R. n. Parte_2
10716 del 02.11.2005, il quale all'art. 10 espressamente prevedeva: “I vincitori del corso-concorso saranno invitati a stipulare un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 16 del C.C.N.L. 1998-2001 del personale del Comparto Università, con effetto dall'01.07.2003…”.
Nel contratto di lavoro all'art. 2 espressamente si dichiarava:
“La sig.ra è inquadrata nella cat. D, posizione Parte_1 economica 1, area amministrativa gestionale con effetto dal
01.07.2003”. Ancora, in ordine alla decorrenza dell'inquadramento nella cat. D, in seno all'attestato del 1.2.2013, sottoscritto dal
Rettore pro tempore, dal Direttore Generale e dal Dirigente, è dato leggersi “Si certifica risultare dagli atti d'ufficio che la
SI.ra , in servizio presso l'Unità Operativa Parte_6
Complessa di Urologia 2, inquadrata nella cat. D, è stata conferita in convenzione all'Azienda Ospedaliero – Universitaria
Policlinico di Bari, usufruendo anche dei benefici di cui alla L.
200/74 ed al D.P.R.761/79. Si precisa che la stessa risulta inquadrata: - alla data del … e fino al 30.6.2003, nella qualifica
VI, in qualità di assistente amministrativo, equiparata in forza della stessa delibera al collaboratore amministrativo;
− dal
01.07.2003 al 30.4.2012, in quadrata nella categoria D (area amministrativo – gestionale) equiparata ai fini economici – sulla base del CCNL 1998 -2001 della dirigenza sanitaria non medica – al dirigente di I livello, ex art. 53 del Contratto della Sanità –
C.d.A. del 24.11.1998” (v. all. n. 13 del fascicolo di parte ricorrente). Pure è documentato che il trattamento del personale universitario conferito in convenzione con l' è Controparte_2 stato determinato dall'Università, sulla base di tabelle di equiparazione redatte in applicazione dell'all. D al D.I. del
1982, adottate appunto, con Delibera del Consiglio di
Amministrazione del 24.11.1998, in virtù della quale il personale universitario appartenente all'ex VIII livello è stato equiparato a quello della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed
Amministrativa (v. all. n. 7 del fascicolo di parte ricorrente).
35 Al riguardo, non pare possa accedersi alla tesi difensiva della parte resistente secondo cui, essendo l'inquadramento del ricorrente nella categoria D, in virtù di Decreto Rettorale n.
2093 del 03.03.2006 emanato all'esito dell'espletamento della procedura per progressione verticale indetta con D.R. n. 10716 del
02.11.2005, avvenuto nella vigenza del C.C.N.L. del personale del quadriennio 2002-2005, sottoscritto il Parte_7
27.01.2005, dovrebbe aversi riguardo all'art. 28, contemplante la collocazione del personale universitario in specifiche fasce previste nell'ambito di un'apposita tabella, nella quale la categoria D non risulta equiparata, ai fini economici, alla dirigenza del Comparto del Invero, in primo luogo, in via CP_4 assorbente, si evidenzia che la decorrenza dell'inquadramento della ricorrente nella cat. D è retrodatata dal 01.07.2003.
In ogni caso, si osserva che lo stesso art. 28, al comma 6, fa esplicitamente salve le “posizioni giuridiche ed economiche, comunque conseguite, del personale già in servizio nelle aziende ospedaliere universitarie alla data di entrata in vigore del presente contratto”, e dispone al comma 2 che le Aziende
Ospedaliere Universitarie provvedessero alla collocazione del personale nelle fasce di equivalenza stabilite, “dopo l'applicazione del successivo comma 6 ..., con riferimento al trattamento economico in godimento”.
Infine, è incontestato che, nonostante l'inquadramento nella categoria D con decorrenza dal 01.07.2003, pur avendo ella continuato a svolgere le funzioni all'interno della categoria D ricoperta, di assistenza, unitamente alla didattica e ricerca, la ricorrente si sia vista sempre corrispondere l'indennità di equiparazione nella misura di € 180,60 (e, quindi, come appartenente ancora alla categoria C), a fronte dell'adeguamento disposto, invece, nei confronti di tutti gli altri lavoratori transitati nella medesima categoria D, per i quali, l'importo dell'indennità di equiparazione aumentava ad euro 780,00 subendo l'illegittima decurtazione pari ad euro 599,40 mensili, al netto di euro 180,60 già percepiti (euro 780,00 – euro 180,60 = 599,40).
36 Tutto ciò premesso, si ritiene tuttavia fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall' . In proposito si evidenzia Parte_2 che il primo atto interruttivo della prescrizione (a seguito delle missive dell'organizzazione sindacale di gennaio e marzo 2007) espressamente riferibile alla ricorrente e del quale è stata documentata la ricezione da parte dell' è la lettera del Parte_2
22.09.2017 ricevuta in pari data. Pertanto, va dichiarata la prescrizione dei crediti maturati prima del quinquennio anteriore al predetto atto interruttivo (22.09.2012).
Ciò posto, in assenza della prova di ulteriori fatti impeditivi, modificativi o estintivi e di contestazioni sui conteggi sufficientemente analitici di parte, la domanda dev'essere accolta nei limiti sopra esposti, essendo superfluo l'espletamento di apposita CTU. Parte convenuta ha infatti l'onere di contestare in modo specifico la quantificazione della pretesa dell'attore anche quando neghi in radice la sussistenza del credito (Cass. SSUU
23/1/2002 n. 761); la mancata o generica contestazione dei conteggi li rende accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice. Si osserva che risultano versate in atti le conferenti disposizioni della contrattazione collettiva di settore sulla scorta delle quali è stato effettuato il conteggio delle somme spettanti e che parte resistente ha mosso contestazioni del tutto generiche avverso i conteggi elaborati dal ricorrente. Va, dunque, dichiarato il diritto della ricorrente all'adeguamento dell'indennità di equiparazione prevista dall'art. 31 del D.P.R.
761/79, nella misura pari ad € 780,00 mensili, di cui alle tabelle approvate dal Consiglio di Amministrazione dell' Parte_2 in data 24.11.1998, a decorrere dalla data di
[...] inquadramento nella categoria D (01.07.2003), con conseguente condanna dell' alla Controparte_6 corresponsione delle differenze retributive maturate a far data dal 22.09.2012 pari ad € 599,40 mensili, da calcolarsi sulla base dei come da conteggi sufficientemente analitici allegati al ricorso, oltre ad accessori come per legge. Trattandosi di credito di lavoro derivante da rapporto di pubblico impiego, vige,
37 infatti, il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22 comma 36 l.724/1994.
Si deve, altresì, disporre la condanna dell' Controparte_2
a tenere indenne
[...]
l' da quanto quest'ultima Controparte_6 corrisponderà alla per i titoli indicati. Pt_8
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Stante la soccombenza reciproca di tutte le parti, le spese di giudizio vanno integralmente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso per quanto di ragione, dichiara il diritto della ricorrente all'adeguamento dell'indennità di equiparazione prevista dall'art. 31 del D.P.R. 761/79, nella misura pari ad €
780,00 mensili, con decorrenza dal 01.07.2003 e, per l'effetto, condanna l' alla Controparte_6 corresponsione delle differenze retributive a tal titolo maturate a far data dal 22.09.2012, da calcolarsi sulla base dei conteggi allegati al ricorso, oltre ad accessori come per legge;
3) condanna l' Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...]
a tenere indenne l' da Controparte_6 quanto quest'ultima provvederà a corrispondere alla ricorrente in esecuzione della presente sentenza;
4) compensa integralmente tra tutte le parti le spese del giudizio.
Bari, 18.02.2025
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Craca
38