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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/03/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SETTIMA CIVILE
Proc. Unit. 722-1/2025
Il Giudice dr. Livia De Gennaro
a scioglimento della riserva assunta nella procedura di accordo di ristrutturazione in oggetto.
vista la relazione particolareggiata depositata dal professionista nominato e la proposta del piano del consumatore depositata dalla parte istante;
constatata la soddisfazione dei requisiti di legge e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori;
letti gli atti e la documentazione allegata,
emette la seguente
SENTENZA
La ricorrente sig.ra è debitore civili in condizione di sovraindebitamento ex art.2, comma Parte_1
1, lett. c) D.Lgs.14/2019 trasfuso nel nuovo CCII e come da successive modifiche .
La debitoria ammonta ad euro 261.735. La debitoria più rilevante è nei confronti del creditore ipotecario oggi che è pari ad euro 139.021,00. La restante parte attiene a crediti chirografari ad esclusione di una CP_1 piccola parte in privilegio per I creditori verrebbero soddisfatti nella misura del 30%. Non ci sono allo CP_2 stato procedure esecutive.
CP_ La ricorrente è ricorrente della e percepisce assegno mensile di 2400€ circa per 13 mensilità. Vi è carico della medesima delega del 1/5.
Il valore dell'immobile è di circa 220.000,00
Il piano prevede il pagamento di una rata pari a 1.153,11 per 180 mesi.
La ricorrente dichiara di non avere ulteriori fonti di reddito.
Dall'istruttoria documentale è risultato che la ricorrente non è stata esdebitata nei cinque anni precedenti alla domanda, né hanno beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ex art. 69 n.1 CCII;
risulta altresì che non hanno commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori, che non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, ex art. 69 n.
1. CCII.
Con riferimento al requisito della meritevolezza, non può non tenersi conto delle modifiche apportate sul punto dal Codice della crisi in base alle quali tale presupposto dovrà parametrarsi a diversi criteri.
Invero, l'art. 4 quater chiarisce che la meritevolezza va inquadrata nell' assenza di atti in frode e nella mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento.
Infatti, mentre da un lato viene eliminato ogni riferimento alla meritevolezza, dall'altro viene escluso l'accesso al piano del consumatore al debitore che abbia “determinato la situazione da sovra indebitamento con colpa grave, malafede o frode”. Vi è dunque il passaggio dall'assenza di colpa (rectius presenza della meritevolezza), richiesta per l'omologa del piano prima della riforma, all'assenza di colpa grave, malafede, frode, che sarà ora richiesta per l'omologa. Il giudice, più nel dettaglio, non dovrà valutare, come prima della riforma, se il debitore abbia, effettivamente, causato il sovraindeitamento con colpa ma al contrario, potrà negare l'omologa del piano solo quando l'indebitamento sia derivato da colpa grave del debitore, dalla sua malafede, o da un suo comportamento fraudolento.
Considerato che gli elementi psicologici richiamati (colpa grave, malafede, dolo) a differenza della più lieve colpa sono di difficile inquadramento e ancor di più di difficile dimostrazione, è comprensibile come, il legislatore abbia inteso ampliare la platea di beneficiari della procedura.
Non basterà più che il debitore abbia causato, colpevolmente, il suo sovra-indebitamento ma sarà necessario che lo stesso lo abbia fatto in maniera assai negligente (essendo richiesta la colpa grave ai fini del rigetto dell'omologa del piano del consumatore) in malafede o al fine di frodare i creditori.
Sulla base della documentazione depositata e delle informazioni rese dal ricorrente, o acquisite dai Gestori della Crisi, può ritenersi che la proposta di ristrutturazione del debito, come da Piano del Consumatore predisposto dalla ricorrente, sia ragionevolmente attuabile essendo rispettosa della ratio della normativa sul sovraindebitamento .
Alla luce della nuova normativa può, dunque, affermarsi che la meritevolezza non dipende dal verificarsi di un evento non prevedibile (futuro e incerto) che abbia aggravato la situazione debitoria: il sovraindebitato non può essere infatti considerato( e non poteva esserlo neanche sotto la disciplina previgente) meritevole solo quando il debito esplode in conseguenza del verificarsi di eventi non prevedibili, scioccanti ed estrinseci
(cd shock esogeno) .
La volontà del Legislatore della riforma (sia con il Codice della Crisi, sia con le successive modifiche/integrazioni apportate dai correttivi al Codice) è, invero, nel senso di eliminare definitivamente dallo strumentario giuridico i due parametri che più di tutti avevano creato enormi problemi per l'accesso alle procedure de quibus, vale a dire il primo ed il terzo del triplice test di meritevolezza, cioè la consapevolezza di contrarre un debito di difficile estinzione e la sproporzione tra il patrimonio ed il debito, che al contrario più spesso integra il mero requisito oggettivo di accesso.
Il Legislatore ha voluto concentrare l'attenzione dell'interprete sull'unico parametro valido, quello oggettivo, cioè l'aver colposamente determinato il sovraindebitamento, migliorandone peraltro l'impianto e specificandolo come segue: “ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode” (art. 7, co. 2, ora art. 69, co. 1, CCII).
La voluntas legis è stata quindi quella di eliminare gli incerti parametri soggettivi, e di valorizzare come unico parametro quello oggettivo sicchè l'indagine dell'interprete deve essere circoscritta al parametro della causazione oggettiva del sovraindebitamento, e mediante comportamenti specifici, senza che si debba necessariamente accertare un evento futuro e imprevedibile come unico fatto giustificante il sovraindebitamento, cosa che già doveva escludersi in base alla legge come era scritta prima della riforma.
Bisogna, in realtà, distinguere la situazione di sovraindebitamento in cui oggettivamente il debitore viene a trovarsi, che integra il requisito oggettivo per poter accedere alla procedura, dalla condotta che l'ha causata, che deve essere stata caratterizzata, per impedire l'accesso alla procedura stessa, da colpa grave, malafede o frode.
Questo è invero l'intento del Legislatore, di favorire l'accesso alle procedure di sovraindebitamento e, con esso, di favorire l'esdebitazione dando a tutti i debitori insolventi una seconda possibilità, per agevolarne il recupero al circuito produttivo , quindi al PIL nazionale con conseguente beneficio per la collettività .
Il favore per l'esdebitazione impone quindi una lettura molto ampia della legge, tale per cui non si possa impedire al debitore di accedervi solo perché si è indebitato in modo sproporzionato, perché questa sproporzione è l'essenza stessa del sovraindebitamento ed è proprio il presupposto per potervi accedere. Come emerge in atti, deve ritenersi che il debitore non ha sicuramente determinato la situazione di sovraindebitamento con mala fede, colpa grave o frode
Nella fattispecie, l'istruttoria documentale consente di ritenere che non risultano elevati protesti a carico della ricorrente negli ultimi cinque anni e che i debiti assunti dalla stessa consistono prevalentemente in finanziamenti resisi indispensabili per fronteggiare i bisogni quotidiani della famiglia.
Può affermarsi che la ricorrente non ha né dolosamente né colposamente causato il proprio indebitamento
P.Q.M
OMOLOGA
La proposta di ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 e ss. CCII presentato dalla ricorrente nei Parte_1 termini di cui alla parte motiva del presente provvedimento
DISPONE
Che i debitori effettuino i pagamenti nella misura e con le modalità sopra indicate e indicate nel piano
Che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà insorte nella sua esecuzione;
Cont Che il piano sia pubblicato a cura dell'
Napoli, 11/02/2024 Il Giudice – Dr. Livia De Gennaro
SEZIONE SETTIMA CIVILE
Proc. Unit. 722-1/2025
Il Giudice dr. Livia De Gennaro
a scioglimento della riserva assunta nella procedura di accordo di ristrutturazione in oggetto.
vista la relazione particolareggiata depositata dal professionista nominato e la proposta del piano del consumatore depositata dalla parte istante;
constatata la soddisfazione dei requisiti di legge e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori;
letti gli atti e la documentazione allegata,
emette la seguente
SENTENZA
La ricorrente sig.ra è debitore civili in condizione di sovraindebitamento ex art.2, comma Parte_1
1, lett. c) D.Lgs.14/2019 trasfuso nel nuovo CCII e come da successive modifiche .
La debitoria ammonta ad euro 261.735. La debitoria più rilevante è nei confronti del creditore ipotecario oggi che è pari ad euro 139.021,00. La restante parte attiene a crediti chirografari ad esclusione di una CP_1 piccola parte in privilegio per I creditori verrebbero soddisfatti nella misura del 30%. Non ci sono allo CP_2 stato procedure esecutive.
CP_ La ricorrente è ricorrente della e percepisce assegno mensile di 2400€ circa per 13 mensilità. Vi è carico della medesima delega del 1/5.
Il valore dell'immobile è di circa 220.000,00
Il piano prevede il pagamento di una rata pari a 1.153,11 per 180 mesi.
La ricorrente dichiara di non avere ulteriori fonti di reddito.
Dall'istruttoria documentale è risultato che la ricorrente non è stata esdebitata nei cinque anni precedenti alla domanda, né hanno beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ex art. 69 n.1 CCII;
risulta altresì che non hanno commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori, che non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, ex art. 69 n.
1. CCII.
Con riferimento al requisito della meritevolezza, non può non tenersi conto delle modifiche apportate sul punto dal Codice della crisi in base alle quali tale presupposto dovrà parametrarsi a diversi criteri.
Invero, l'art. 4 quater chiarisce che la meritevolezza va inquadrata nell' assenza di atti in frode e nella mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento.
Infatti, mentre da un lato viene eliminato ogni riferimento alla meritevolezza, dall'altro viene escluso l'accesso al piano del consumatore al debitore che abbia “determinato la situazione da sovra indebitamento con colpa grave, malafede o frode”. Vi è dunque il passaggio dall'assenza di colpa (rectius presenza della meritevolezza), richiesta per l'omologa del piano prima della riforma, all'assenza di colpa grave, malafede, frode, che sarà ora richiesta per l'omologa. Il giudice, più nel dettaglio, non dovrà valutare, come prima della riforma, se il debitore abbia, effettivamente, causato il sovraindeitamento con colpa ma al contrario, potrà negare l'omologa del piano solo quando l'indebitamento sia derivato da colpa grave del debitore, dalla sua malafede, o da un suo comportamento fraudolento.
Considerato che gli elementi psicologici richiamati (colpa grave, malafede, dolo) a differenza della più lieve colpa sono di difficile inquadramento e ancor di più di difficile dimostrazione, è comprensibile come, il legislatore abbia inteso ampliare la platea di beneficiari della procedura.
Non basterà più che il debitore abbia causato, colpevolmente, il suo sovra-indebitamento ma sarà necessario che lo stesso lo abbia fatto in maniera assai negligente (essendo richiesta la colpa grave ai fini del rigetto dell'omologa del piano del consumatore) in malafede o al fine di frodare i creditori.
Sulla base della documentazione depositata e delle informazioni rese dal ricorrente, o acquisite dai Gestori della Crisi, può ritenersi che la proposta di ristrutturazione del debito, come da Piano del Consumatore predisposto dalla ricorrente, sia ragionevolmente attuabile essendo rispettosa della ratio della normativa sul sovraindebitamento .
Alla luce della nuova normativa può, dunque, affermarsi che la meritevolezza non dipende dal verificarsi di un evento non prevedibile (futuro e incerto) che abbia aggravato la situazione debitoria: il sovraindebitato non può essere infatti considerato( e non poteva esserlo neanche sotto la disciplina previgente) meritevole solo quando il debito esplode in conseguenza del verificarsi di eventi non prevedibili, scioccanti ed estrinseci
(cd shock esogeno) .
La volontà del Legislatore della riforma (sia con il Codice della Crisi, sia con le successive modifiche/integrazioni apportate dai correttivi al Codice) è, invero, nel senso di eliminare definitivamente dallo strumentario giuridico i due parametri che più di tutti avevano creato enormi problemi per l'accesso alle procedure de quibus, vale a dire il primo ed il terzo del triplice test di meritevolezza, cioè la consapevolezza di contrarre un debito di difficile estinzione e la sproporzione tra il patrimonio ed il debito, che al contrario più spesso integra il mero requisito oggettivo di accesso.
Il Legislatore ha voluto concentrare l'attenzione dell'interprete sull'unico parametro valido, quello oggettivo, cioè l'aver colposamente determinato il sovraindebitamento, migliorandone peraltro l'impianto e specificandolo come segue: “ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode” (art. 7, co. 2, ora art. 69, co. 1, CCII).
La voluntas legis è stata quindi quella di eliminare gli incerti parametri soggettivi, e di valorizzare come unico parametro quello oggettivo sicchè l'indagine dell'interprete deve essere circoscritta al parametro della causazione oggettiva del sovraindebitamento, e mediante comportamenti specifici, senza che si debba necessariamente accertare un evento futuro e imprevedibile come unico fatto giustificante il sovraindebitamento, cosa che già doveva escludersi in base alla legge come era scritta prima della riforma.
Bisogna, in realtà, distinguere la situazione di sovraindebitamento in cui oggettivamente il debitore viene a trovarsi, che integra il requisito oggettivo per poter accedere alla procedura, dalla condotta che l'ha causata, che deve essere stata caratterizzata, per impedire l'accesso alla procedura stessa, da colpa grave, malafede o frode.
Questo è invero l'intento del Legislatore, di favorire l'accesso alle procedure di sovraindebitamento e, con esso, di favorire l'esdebitazione dando a tutti i debitori insolventi una seconda possibilità, per agevolarne il recupero al circuito produttivo , quindi al PIL nazionale con conseguente beneficio per la collettività .
Il favore per l'esdebitazione impone quindi una lettura molto ampia della legge, tale per cui non si possa impedire al debitore di accedervi solo perché si è indebitato in modo sproporzionato, perché questa sproporzione è l'essenza stessa del sovraindebitamento ed è proprio il presupposto per potervi accedere. Come emerge in atti, deve ritenersi che il debitore non ha sicuramente determinato la situazione di sovraindebitamento con mala fede, colpa grave o frode
Nella fattispecie, l'istruttoria documentale consente di ritenere che non risultano elevati protesti a carico della ricorrente negli ultimi cinque anni e che i debiti assunti dalla stessa consistono prevalentemente in finanziamenti resisi indispensabili per fronteggiare i bisogni quotidiani della famiglia.
Può affermarsi che la ricorrente non ha né dolosamente né colposamente causato il proprio indebitamento
P.Q.M
OMOLOGA
La proposta di ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 e ss. CCII presentato dalla ricorrente nei Parte_1 termini di cui alla parte motiva del presente provvedimento
DISPONE
Che i debitori effettuino i pagamenti nella misura e con le modalità sopra indicate e indicate nel piano
Che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà insorte nella sua esecuzione;
Cont Che il piano sia pubblicato a cura dell'
Napoli, 11/02/2024 Il Giudice – Dr. Livia De Gennaro