Articolo 1 della Legge 15 ottobre 1991, n. 344
Articolo 2
Versione
15 novembre 1991
Art. 1. Familiari a carico 1. Le disposizioni della legge 26 dicembre 1981, n. 763 , come modificata dalla presente legge, si applicano ai familiari a carico dei profughi, anche se di cittadinanza non italiana.
2. La qualita' di familiare deve risultare dalle certificazioni delle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) o da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390 .
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all' art. 1:
- La legge n. 763/1981 reca: "Normativa organica per i profughi".
- La legge n. 15/1968 reca: "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme".
Entrata in vigore il 15 novembre 1991
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