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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 21/07/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CHIETI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO in composizione collegiale, in persona dei sig.ri magistrati:
1) Dott. Guido CAMPLI, Presidente;
2) Dott. ES CHIAUZZI, Giudice;
3) Dott. Francesco TURCO, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1273 del Ruolo generale Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 a seguito di ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. proposto dai sig.ri: (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F: , elettivamente domiciliati in
[...] C.F._2
Francavilla al Mare, Via Venezia n. 16, presso lo studio dell'Avv. Annalisa Di Tizio, che li rappresenta e difende, come da procura in atti;
RICORRENTI E
presso questo Tribunale. Controparte_1
INTERVENTORE NECESSARIO OGGETTO: modifica condizioni di divorzio. CONCLUSIONI: per i ricorrenti: Voglia l'adito Tribunale, in accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, OMOLOGARE le seguenti nuove condizioni in modifica della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sig.ri e : 1. Parte_1 Parte_2 dare atto che i figli maggiorenni sono economicamente autosufficienti e dichiarare pertanto cessato l'obbligo di provvedere al loro mantenimento da parte del padre;
2. per il mantenimento della ex moglie, il sig. nulla corrisponderà Parte_1 alla sig.ra a far data dal deposito del Parte_2 presente ricorso;
3. la sig.ra si farà Parte_2 integralmente carico del pagamento delle tasse e imposte afferenti la dichiarazione dei redditi derivanti dai diversi fabbricati e terreni di cui è divenuta proprietaria;
4. COMPENSARE integralmente tra le parti le spese di lite. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 3.7.2025, i sig.ri e Parte_1 [...]
hanno chiesto la modifica delle condizioni di divorzio Parte_2 stabilite con la sentenza n. 661/2007 del 23.7.2007 di questo Tribunale, già parzialmente modificata in data 9.4.2013, chiedendo revocarsi qualsivoglia contributo dovuto dal sig. a titolo di mantenimento in favore dei figli Pt_1
ed ES, maggiorenni ed ormai economicamente indipendenti, Per_1 ed in favore della sig.ra . Parte_2 Hanno, infatti, esposto che le condizioni economiche del sig. sono Pt_1 ulteriormente peggiorate, mentre quelle della sig.ra sono Parte_2 migliorate, in seguito all'acquisto mortis causa di taluni cespiti immobiliari. Ciò detto, osserva il Collegio che la richiesta può essere accolta, tale essendo la volontà delle parti e rilevando che le condizioni concordate possono essere integralmente condivise e fatte proprie, in quanto non contrastanti con norme imperative e di ordine pubblico. Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa così provvede:
1. a modifica della sentenza 661/2007 del 23.7.2007 di questo Tribunale, dispone che le condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai sig.ri (C.F.: Parte_1
) e (C.F: C.F._1 Parte_2
siano disciplinate dal loro ricorso introduttivo;
C.F._2
2. compensa le spese di lite;
Così deciso in Chieti, alla Camera di Consiglio del 14.7.2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Francesco TURCO Il Presidente Dott. Guido CAMPLI
1) Dott. Guido CAMPLI, Presidente;
2) Dott. ES CHIAUZZI, Giudice;
3) Dott. Francesco TURCO, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1273 del Ruolo generale Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 a seguito di ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. proposto dai sig.ri: (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F: , elettivamente domiciliati in
[...] C.F._2
Francavilla al Mare, Via Venezia n. 16, presso lo studio dell'Avv. Annalisa Di Tizio, che li rappresenta e difende, come da procura in atti;
RICORRENTI E
presso questo Tribunale. Controparte_1
INTERVENTORE NECESSARIO OGGETTO: modifica condizioni di divorzio. CONCLUSIONI: per i ricorrenti: Voglia l'adito Tribunale, in accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, OMOLOGARE le seguenti nuove condizioni in modifica della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sig.ri e : 1. Parte_1 Parte_2 dare atto che i figli maggiorenni sono economicamente autosufficienti e dichiarare pertanto cessato l'obbligo di provvedere al loro mantenimento da parte del padre;
2. per il mantenimento della ex moglie, il sig. nulla corrisponderà Parte_1 alla sig.ra a far data dal deposito del Parte_2 presente ricorso;
3. la sig.ra si farà Parte_2 integralmente carico del pagamento delle tasse e imposte afferenti la dichiarazione dei redditi derivanti dai diversi fabbricati e terreni di cui è divenuta proprietaria;
4. COMPENSARE integralmente tra le parti le spese di lite. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 3.7.2025, i sig.ri e Parte_1 [...]
hanno chiesto la modifica delle condizioni di divorzio Parte_2 stabilite con la sentenza n. 661/2007 del 23.7.2007 di questo Tribunale, già parzialmente modificata in data 9.4.2013, chiedendo revocarsi qualsivoglia contributo dovuto dal sig. a titolo di mantenimento in favore dei figli Pt_1
ed ES, maggiorenni ed ormai economicamente indipendenti, Per_1 ed in favore della sig.ra . Parte_2 Hanno, infatti, esposto che le condizioni economiche del sig. sono Pt_1 ulteriormente peggiorate, mentre quelle della sig.ra sono Parte_2 migliorate, in seguito all'acquisto mortis causa di taluni cespiti immobiliari. Ciò detto, osserva il Collegio che la richiesta può essere accolta, tale essendo la volontà delle parti e rilevando che le condizioni concordate possono essere integralmente condivise e fatte proprie, in quanto non contrastanti con norme imperative e di ordine pubblico. Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa così provvede:
1. a modifica della sentenza 661/2007 del 23.7.2007 di questo Tribunale, dispone che le condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai sig.ri (C.F.: Parte_1
) e (C.F: C.F._1 Parte_2
siano disciplinate dal loro ricorso introduttivo;
C.F._2
2. compensa le spese di lite;
Così deciso in Chieti, alla Camera di Consiglio del 14.7.2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Francesco TURCO Il Presidente Dott. Guido CAMPLI