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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 23/07/2025, n. 1159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1159 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4050/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 4050/2024 promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Gallato (C.F. Parte_1 C.F._1
C.F._2
ATTRICE
Contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Achille Controparte_1 C.F._3
Stanziale (C.F. ) C.F._4
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza
In punto: separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio
Conclusioni comuni delle parti: “Il Tribunale di Vicenza pronunci lo scioglimento del matrimonio celebrato a Foggia in data 29.7.1997 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo
Comune al n. 55, parte I, anno 1997 1997 alle stesse condizioni concordate all'udienza del 10 gennaio
2025 e formulate a verbale e riportate nella sentenza n. 186/2025 e, precisamente,
pagina 1 di 3 1) ordinare al Sig. di contribuire al mantenimento dei figli e Controparte_1 Persona_1 [...]
, versando alla madre entro il 15 di ogni mese con decorrenza dal 15 gennaio 2025 Persona_2 la somma di euro 530,00 complessivi (euro 265,00 a figlio) a mezzo bonifico sul conto corrente IBAN
HR7823900013208882821, somme rivalutabili secondo gli indici Istat dal febbraio 2025, oltre a sostenere o rimborsare il 50% delle spese straordinarie nell'interesse dei figli, spese straordinarie da individuare secondo i criteri descritti nel protocollo in uso dinnanzi al Tribunale di Vicenza,
2) compensare tra le parti le spese di lite in ragione della natura consensuale del procedimento.”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 1.10.2024 l'attrice premesso di aver contratto matrimonio con il convenuto in
Foggia il 29.7.1997, che dal matrimonio erano nati i figli (14.10.2006), Persona_3
(12.8.2002)e (24.4.1998), e che ill matrimonio Persona_2 Persona_4 era entrato in irreversibile crisi, chiedeva all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale e che decorso il termine di legge che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
Con comparsa in data 20.12.2024 si costituiva in giudizio il aderendo alla domanda di Persona_2 separazione e a quella di scioglimento del matrimonio, ma a condizioni diverse da quelle indicate dall'attrice.
All'esito dell'udienza del 10.1.2025, dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Con sentenza n. 186/2025, resa all'esito della camera di consiglio del 4.2.2025, il Tribunale disponeva che la separazione personale fosse regolamentata alle condizioni riportate in epigrafe alla sentenza.
Con ordinanza resa all'esito della stessa camera di consiglio, non essendo la domanda di cessazione degli effetti civili ancora procedibile non essendo ancora decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provvedesse a acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
All'uopo veniva fissata l'udienza del 15.7.2025, trattata ex art. 127ter c.p.c. Acquisita la sentenza con attestazione di passaggio in giudicato, nelle note ex art. 127ter c.p.c. le parti chiedevano congiuntamente pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni riportate in epigrafe. pagina 2 di 3 Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge ex art. 3, n. 2, lett. b) l. 898/1970 di sei mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi ai fini della separazione personale;
- le parti hanno confermato che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti, non essendovi motivo di disattendere le determinazioni circa il mantenimento dei figli maggiorenni.
-le spese di lite, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
i) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e in Parte_1 Controparte_1
Foggia, in data 29.7.1997, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Foggia al n. 55, parte I, anno 1997, alle condizioni in epigrafe riportate;
ii) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 55, parte I, anno 1997;
iii) compensa le spese.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 22 luglio 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Elena Sollazzo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 4050/2024 promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Gallato (C.F. Parte_1 C.F._1
C.F._2
ATTRICE
Contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Achille Controparte_1 C.F._3
Stanziale (C.F. ) C.F._4
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza
In punto: separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio
Conclusioni comuni delle parti: “Il Tribunale di Vicenza pronunci lo scioglimento del matrimonio celebrato a Foggia in data 29.7.1997 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo
Comune al n. 55, parte I, anno 1997 1997 alle stesse condizioni concordate all'udienza del 10 gennaio
2025 e formulate a verbale e riportate nella sentenza n. 186/2025 e, precisamente,
pagina 1 di 3 1) ordinare al Sig. di contribuire al mantenimento dei figli e Controparte_1 Persona_1 [...]
, versando alla madre entro il 15 di ogni mese con decorrenza dal 15 gennaio 2025 Persona_2 la somma di euro 530,00 complessivi (euro 265,00 a figlio) a mezzo bonifico sul conto corrente IBAN
HR7823900013208882821, somme rivalutabili secondo gli indici Istat dal febbraio 2025, oltre a sostenere o rimborsare il 50% delle spese straordinarie nell'interesse dei figli, spese straordinarie da individuare secondo i criteri descritti nel protocollo in uso dinnanzi al Tribunale di Vicenza,
2) compensare tra le parti le spese di lite in ragione della natura consensuale del procedimento.”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 1.10.2024 l'attrice premesso di aver contratto matrimonio con il convenuto in
Foggia il 29.7.1997, che dal matrimonio erano nati i figli (14.10.2006), Persona_3
(12.8.2002)e (24.4.1998), e che ill matrimonio Persona_2 Persona_4 era entrato in irreversibile crisi, chiedeva all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale e che decorso il termine di legge che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
Con comparsa in data 20.12.2024 si costituiva in giudizio il aderendo alla domanda di Persona_2 separazione e a quella di scioglimento del matrimonio, ma a condizioni diverse da quelle indicate dall'attrice.
All'esito dell'udienza del 10.1.2025, dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Con sentenza n. 186/2025, resa all'esito della camera di consiglio del 4.2.2025, il Tribunale disponeva che la separazione personale fosse regolamentata alle condizioni riportate in epigrafe alla sentenza.
Con ordinanza resa all'esito della stessa camera di consiglio, non essendo la domanda di cessazione degli effetti civili ancora procedibile non essendo ancora decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provvedesse a acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
All'uopo veniva fissata l'udienza del 15.7.2025, trattata ex art. 127ter c.p.c. Acquisita la sentenza con attestazione di passaggio in giudicato, nelle note ex art. 127ter c.p.c. le parti chiedevano congiuntamente pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni riportate in epigrafe. pagina 2 di 3 Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge ex art. 3, n. 2, lett. b) l. 898/1970 di sei mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi ai fini della separazione personale;
- le parti hanno confermato che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti, non essendovi motivo di disattendere le determinazioni circa il mantenimento dei figli maggiorenni.
-le spese di lite, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
i) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e in Parte_1 Controparte_1
Foggia, in data 29.7.1997, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Foggia al n. 55, parte I, anno 1997, alle condizioni in epigrafe riportate;
ii) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 55, parte I, anno 1997;
iii) compensa le spese.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 22 luglio 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Elena Sollazzo
pagina 3 di 3