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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 05/06/2025, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2070/2022 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 05/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
, in persona del rappresentante Parte_1 legale pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede della direzione provinciale, sita in Vibo Valentia, via E. P. Murmura snc, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t) dell'avvocatura interna, giusta procura Email_1 generale alle liti in atti RICORRENTE E
, elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, C/da Lacquari, presso Controparte_1 lo studio dell'Avv. Saro Mazza presso lo studio dall'Avv. Mazza Saro (PEC:
, che la rappresenta e difende giusta procura in atti Email_2
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 29/09/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, per il disconoscimento dell'invalidità riconosciuta a in sede di accertamento tecnico Per_1 preventivo ai sensi della L. 222/84; deducendo che il CTU, nella precedente fase del giudizio ha riconosciuto il beneficio richiesto dal resistente;
che l'elaborato peritale depositato dal Consulente è stato contestato dal ricorrente, dapprima col deposito del dissenso (il 23.9.2022) e dopo ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., anche al fine ottenere l'esperimento di una nuova consulenza che accerti la sussistenza del requisito sanitario necessario a ottenere la prestazione agognata.
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “a) Accertare e dichiarare che la sig.ra non è soggetto invalido ai sensi della Legge 222/84 perché Controparte_1 non presenta una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo in mansioni confacenti alle sue attitudini a causa di infermità o difetto fisico o mentale;
b) Condannare il sig. al pagamento di spese e competenze del Controparte_1 giudizio per entrambe le fasi di cui all'art. 445 bis cpc.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le CP_1 avverse pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire a un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
3. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u., impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
4. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della c.t.u. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute.
5. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
6. Ebbene, nel caso di specie, a fronte delle precise ragioni che hanno condotto il c.t.u. alle conclusioni cui è pervenuto (cfr. elaborato peritale depositato in atti da considerarsi in questa sede interamente trascritto), parte ricorrente ha presentato contestazione insistendo nella richiesta di accertamento dell'invalidità con riduzione della capacità a svolgere attività lavorativa inferiore a un terzo, disconosciuta in sede di accertamento tecnico preventivo dal professionista.
7. Tuttavia, le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale.
2 8. In particolare, si evidenzia come il CTU abbia precisato che: «... analizzata la storia clinica della Signora e vista la sua attività lavorativa di , la Controparte_1 Parte_2 documentazione agli atti e valutata obiettivamente la situazione clinica, ritengo che la ricorrente non sia in grado di svolgere regolarmente la sua mansione e che la stessa sia affetta da “Artrite reumatoide con evidente danno articolare arti superiori e inferiori, ernie discali con gravi limitazioni funzionali, deformazione alle dita dei piedi con grave dolore plantare, ipotiroidismo” pertanto sia da considerarsi “invalida con infermità tali da determinare la permanente riduzione a meno di 1/3 della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini personali con diritto all'assegno di invalidità (L.12.06.1984 n. 222). Riguardo alla decorrenza il sottoscritto, considerato tutto il quadro clinico emerso dalla valutazione obiettiva dello stato patologico della paziente e l'ampia documentazione sanitaria posseduta, ritiene che la decorrenza debba avere inizio dalla data del 27.07.2020 in cui è stata revocato il benefico, data in cui le patologie della Signora erano già consolidate e non CP_1 potevano essere migliorate visto il tipo di mansione svolta dalla ricorrente.»
9. Le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (cfr. Cass. lav., n. 2151/2004), avendo il ctu valutato adeguatamente l'intero quadro clinico di parte ricorrente.
10. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte. In definitiva, nonostante la patologia di cui soffre l'odierno ricorrente sia grave, non emerge, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
11. Ne consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e la conferma delle conclusioni di cui al precedente accertamento tecnico.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono determinate come in dispositivo
13. Le spese della C.T.U. della presedente fase cautelare (accertamento tecnico preventivo), pertanto, non possono che essere poste definitivamente a carico dell' Pt_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza in favore di Controparte_1 del requisito sanitario necessario per percepire l'assegno ordinario di invalidità ex art. 1, L. 222/84, con decorrenza dal 27.07.2020 (data di revoca del beneficio);
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate, per ambo le fasi, in complessivi Pt_1 euro 1.500,00 oltre accessori di legge in favore dell'avv. Saro Mazza in quanto dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU della fase dell'accertamento tecnico Pt_1 preventivo, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 05/06/2025.
3 Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 05/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
, in persona del rappresentante Parte_1 legale pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede della direzione provinciale, sita in Vibo Valentia, via E. P. Murmura snc, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t) dell'avvocatura interna, giusta procura Email_1 generale alle liti in atti RICORRENTE E
, elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, C/da Lacquari, presso Controparte_1 lo studio dell'Avv. Saro Mazza presso lo studio dall'Avv. Mazza Saro (PEC:
, che la rappresenta e difende giusta procura in atti Email_2
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 29/09/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, per il disconoscimento dell'invalidità riconosciuta a in sede di accertamento tecnico Per_1 preventivo ai sensi della L. 222/84; deducendo che il CTU, nella precedente fase del giudizio ha riconosciuto il beneficio richiesto dal resistente;
che l'elaborato peritale depositato dal Consulente è stato contestato dal ricorrente, dapprima col deposito del dissenso (il 23.9.2022) e dopo ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., anche al fine ottenere l'esperimento di una nuova consulenza che accerti la sussistenza del requisito sanitario necessario a ottenere la prestazione agognata.
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “a) Accertare e dichiarare che la sig.ra non è soggetto invalido ai sensi della Legge 222/84 perché Controparte_1 non presenta una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo in mansioni confacenti alle sue attitudini a causa di infermità o difetto fisico o mentale;
b) Condannare il sig. al pagamento di spese e competenze del Controparte_1 giudizio per entrambe le fasi di cui all'art. 445 bis cpc.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le CP_1 avverse pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire a un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
3. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u., impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
4. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della c.t.u. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute.
5. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
6. Ebbene, nel caso di specie, a fronte delle precise ragioni che hanno condotto il c.t.u. alle conclusioni cui è pervenuto (cfr. elaborato peritale depositato in atti da considerarsi in questa sede interamente trascritto), parte ricorrente ha presentato contestazione insistendo nella richiesta di accertamento dell'invalidità con riduzione della capacità a svolgere attività lavorativa inferiore a un terzo, disconosciuta in sede di accertamento tecnico preventivo dal professionista.
7. Tuttavia, le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale.
2 8. In particolare, si evidenzia come il CTU abbia precisato che: «... analizzata la storia clinica della Signora e vista la sua attività lavorativa di , la Controparte_1 Parte_2 documentazione agli atti e valutata obiettivamente la situazione clinica, ritengo che la ricorrente non sia in grado di svolgere regolarmente la sua mansione e che la stessa sia affetta da “Artrite reumatoide con evidente danno articolare arti superiori e inferiori, ernie discali con gravi limitazioni funzionali, deformazione alle dita dei piedi con grave dolore plantare, ipotiroidismo” pertanto sia da considerarsi “invalida con infermità tali da determinare la permanente riduzione a meno di 1/3 della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini personali con diritto all'assegno di invalidità (L.12.06.1984 n. 222). Riguardo alla decorrenza il sottoscritto, considerato tutto il quadro clinico emerso dalla valutazione obiettiva dello stato patologico della paziente e l'ampia documentazione sanitaria posseduta, ritiene che la decorrenza debba avere inizio dalla data del 27.07.2020 in cui è stata revocato il benefico, data in cui le patologie della Signora erano già consolidate e non CP_1 potevano essere migliorate visto il tipo di mansione svolta dalla ricorrente.»
9. Le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (cfr. Cass. lav., n. 2151/2004), avendo il ctu valutato adeguatamente l'intero quadro clinico di parte ricorrente.
10. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte. In definitiva, nonostante la patologia di cui soffre l'odierno ricorrente sia grave, non emerge, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
11. Ne consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e la conferma delle conclusioni di cui al precedente accertamento tecnico.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono determinate come in dispositivo
13. Le spese della C.T.U. della presedente fase cautelare (accertamento tecnico preventivo), pertanto, non possono che essere poste definitivamente a carico dell' Pt_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza in favore di Controparte_1 del requisito sanitario necessario per percepire l'assegno ordinario di invalidità ex art. 1, L. 222/84, con decorrenza dal 27.07.2020 (data di revoca del beneficio);
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate, per ambo le fasi, in complessivi Pt_1 euro 1.500,00 oltre accessori di legge in favore dell'avv. Saro Mazza in quanto dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU della fase dell'accertamento tecnico Pt_1 preventivo, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 05/06/2025.
3 Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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