Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/01/2025, n. 4548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4548 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Antonietta Savino Presidente rel.
2. dr. Daniele Colucci Consigliere 3. dr. Gabriella Gentile Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 20 dicembre 2024 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.316 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2023
TRA in persona del legale Parte 1 rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Daniela
Genovese, presso la quale elettivamente domicilia in Nocera
Inferiore (SA), via Citarella n.5
APPELLANTE
E
Controparte 1 rappresentato e difeso dagli Avv. Giovanni Palma e Beniaminio Buonanno ed elettivamente domiciliato in Corso
Campano n.131 -Giugliano in Campania (NA)
APPELLATO
'NONCHE
in persona Controparte_2 del Presidente legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dall'avv. Sergio Sica, con la quale elettivamente domicilia in
Napoli, via De Gasperi n.55
APPELLATO-Appellante incidentale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20/2/23, 1' Controparte_3
[...] ha proposto appello avverso la sentenza n. 4944/2022, pubblicata il 3/11/22, con cui il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da Controparte_1 all'intimazione
07120080134669858000, 07120080151729492000 e agli avvisi di addebito n.37120120009469133000, n.37120120015242312000, n. 371201300026004560 00, per intervenuta prescrizione successiva alla notifica dei
titoli.
Il ricorso invece, veniva rigettato in relazione alla richiesta di accertamento della prescrizione dei crediti di cui agli avvisi di addebito37120130016757985000,37120140005806717000,3712014001218803
CP 4 e 37120140022688237000, per i quali, invece, la decorrenza della prescrizione risultava interrotta con l'intimazione di pagamento n.
071 2018 9036734909/000, notificata in data 16.11.2018.
L'appellante Pt 1 ha censurato la decisione sostenendo in primis l'inammissibilità dell'opposizione e nel merito l'insussistenza della prescrizione atteso che il termine era stato interrotto con la notifica dei precedenti avvisi di intimazione indicati.
Ricostituito il contraddittorio, l'appellato ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato per i motivi indicati in memoria.
L'CP 2 si è costituito in giudizio chiedendo in via di appello incidentale la riforma della sentenza con il rigetto della domanda di primo grado.
All'udienza odierna la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
è infondato e pertanto va L'appello principale proposto dall' Pt 1 rigettato.
Il primo motivo di censura con cui si sostiene l'inammissibilità della opposizione del va disatteso in quanto nella CP 1 fattispecie non si verte in tema di opposizione ad estratto di ruolo opposizionema di n.ad intimazione di pagamento
07120219008240761000, notificata il 13/1/22, costituente il precipuo oggetto della domanda di primo grado.
Ne consegue che tutta la critica dell'impugnante sulla carenza di interesse ad agire e sulla rituale notifica delle cartelle e avvisi di addebito non è conferente.
Il Giudice di primo grado correttamente ha qualificato l'opposizione avanzata, che non consiste in un recupero dello strumento di impugnazione avversO gli avvisi di addebito e le cartelle di pagamento richiamate nell'intimazione, bensì in un'opposizione all'esecuzione non iniziata, come peraltro afferma la stessa Agenzia impugnante, per far valere un fatto estintivo del credito maturato successivamente alla notifica degli avvisi di addebito e delle cartelle, vale a dire la sopravvenuta inesigibilità per decorso del termine di prescrizione. Del tutto infondata è anche la successiva doglianza in ordine all'indeterminatezza della causa petendi e del petitum della domanda, e circa l'omessa pronuncia sul difetto di giurisdizione in quanto nell'intimazione opposta erano richiamate anche cartelle di pagamento riferite a bolli auto, irpef inevasi.
L'intimazione di pagamento n. 07120219008240761000 fa riferimento a ben 30 cartelle di pagamento ed avvisi di addebito per un valore complessivo di € 107.374,92, ma, come evidenziato dall'appellato, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, sono elencati analiticamente i 9 atti (fra i 30 dell'intimazione) che contengono i crediti oggetto dell'opposizione (2 cartelle di pagamento e 7 avvisi di addebito), tutti afferenti a contributi previdenziali CP 2 per un valore totale di € 65.504,24; si chiariva nel ricorso che le altre cartelle di pagamento indicate nell'intimazione opposta e gli altri avvisi di addebito richiamati non erano oggetto della opposizione, che era limitata alle sole posizioni sopra richiamate. E' chiaro, dunque, che l'opposizione era riferita ai soli crediti previdenziali richiamati nei nove atti impugnati, per i quali è pacifico sussista la giurisdizione del Tribunale in funzione di
Giudice del lavoro e dei quali soli si è occupato il primo giudice come risulta dalla parte motiva e dispositiva della sentenza impugnata. L'ulteriore censura dell' Pt 1 attiene alla prescrizione, i cui termini erano stati interrotti prima della notifica dell'intimazione oggetto di opposizione, avvenuta il 13/01/2022, con la notifica delle seguenti intimazioni non considerate dal Tribunale:
-0712013908831503000, notificata in data il 3.10.2013;
-071201449004247350000, notificata in data 20.05.2014;
-07120189036734909/000, notificata in data 16.11.2018 (contenente tutte le cartelle e ava).
notificata in data 04/11/2015, contenente
-07120159104591101000, tutte le cartelle e ava.
Il motivo di appello è del tutto infondato in quanto, contrariamente all'assunto dell' Pt 1 , il Tribunale ha preso in considerazione l'interruzione dei termini di cui all'intimazione n.0712018 90367349
09/000, notificata il 16.11.2018, al cui interno sono richiamati solo avvisi nn.37120130016757985000, gli
37120140005806717000,37120140012188032000, 37120140022688237000 e proprio in considerazione di tale interruzione dei termini il Giudice di primo grado ha rigettato la domanda del ricorrente in relazione a questi 4 avvisi. Il Giudice ha, inoltre, correttamente ritenuto ininfluenti le
(notifica del intimazioni di pagamento n. 0712013908831503000
3.10.2013) e 071201449004247350000 (notifica il 20.05.2014), in comunque decorso quanto dalla data di notifica di tali avvisi era nuovo termine di prescrizione quinquennale, che maturava, un rispettivamente, nell'ottobre 2018 e nel maggio 2019, dunque ben della notifica della successiva intimazione (la n. prima
07120219008240761000, notificata il 13/01/2022 ed oggetto di opposizione).
Del tutto superfluo è anche il richiamo alla sospensione dei termini disposto con i D.L. 18/2020 e 183/2020, in quanto i termini di prescrizione erano decorsi prima dell'avvento della pandemia e dunque della promulgazione delle norme emergenziali. In relazione poi alla affermata interruzione dei termini di prescrizione che sarebbe avvenuta l'intimazione con n.07120159104591101000 in data 04/11/2015 occorre rilevare come di tale intimazione non si faceva alcun cenno nella memoria difensiva di primo grado, dove gli unici atti interruttivi elencati e prodotti in giudizio erano quelli rappresentati dalle tre intimazioni del
2013, 2014 e 2018 (cfr memoria di primo grado e produzione allegata).
Solo, dunque, nell'atto di appello si deduce per la prima volta che i termini di prescrizione sarebbero stati interrotti con la notifica dell'intimazione di pagamento n. 07120159104591101000 del 04/11/2015, di cui ovviamente il Tribunale non poteva tenere conto, sicchè si appalesa del tutto infondata la censura dell'impugnante sul punto.
Ne consegue che tale atto, a prescindere dalla sua regolare notifica o meno e dalla sua effettiva efficacia interruttiva, non può in alcun modo essere preso in considerazione da questa Corte, in quanto non richiamato né prodotto in primo grado e dunque non producibile in questo grado di appello.
A tal uopo va richiamato il principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui "In caso di relata di notifica della cartella esattoriale prodotta dal concessionario, la tardiva costituzione in giudizio del medesimo non è di ostacolo, "ex se", all'acquisizione d'ufficio del documento indispensabile ai fini della decisione, specie nelle controversie in cui, venendo in considerazione la scissione oggettiva tra ente impositore e concessionario della riscossione, assume rilevanza l'acquisizione di ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti (cfr Cass. 2022/24813).
Orbene nel caso in esame, come già evidenziato, l'esistenza dell'atto in questione non era stata nè allegata nè documentata e pertanto non può tenersene conto. Per le suesposte ed assorbenti considerazioni va, quindi, rigettato l'appello dell' Pt 1 ed anche quello incidentale dell' CP 2 che ha chiesto la riforma dell'impugnata sentenza sostenendo parimenti che nessuna prescrizione si era realizzata attesi gli atti interruttivi indicati dall'Agenzia, nonchè il proprio difetto di legittimazione passiva dolendosi della disposta condanna al pagamento in solido con l'Agenzia delle spese del grado, censura anche essa infondata atteo che l' CP 2 è l'Ente creditore dei contributi in discussione.
In conclusione, per le suesposte ed assorbenti considerazioni,
l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
Le spese del presente grado sono a carico dell' Pt 1 soccombente, appellante principale, nella misura della metà indicata in dispositivo, mentre si compensano per l'altra metà attese le ragioni della presente decisione.
CP 1Si compensano integralmente tra CP 2 e considerata la posizione dell' CP 2 rispetto agli atti della procedura di riscossione, di competenza esclusiva del concessionario, e tenuto conto dei motivi di censura dell' CP 2 e della presente decisione.
Ratione temporis è applicabile alla fattispecie il disposto di cui al comma 17 dell'art. 1 della legge 228/2012, che ha modificato l'art. 13 TU DPR 30.5.2002 n. 115, prevedendo, al comma 1 quater, che in caso di rigetto integrale ovvero inammissibilità О improcedibilità della impugnazione, la parte soccombente (CP 2 e sia tenuta al pagamento di un ulterioreControparte_3 importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
la Corte così provvede:
Rigetta l'appello proposto dall' Controparte_3 nonchè
l'appello incidentale dell' CP 2.
al pagamento delle spese di lite Condanna 1' Controparte_3 del grado che liquida per metà in euro 3.500,00, oltre iva, cpa e spese forfettarie, con attribuzione agli avv. Palma Giovanni e
Buonanno Beniamino e compensa l'altra metà.
Compensa le spese di lite tra Controparte_1 e CP 2
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1, comma 17, 1. n. 228/2012 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis, DPR n.115/2002, se dovuto il contributo.
Così deciso in Napoli il 20/12/2024
Il Presidente rel. est.