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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 81/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SARTORE MARTINO, Presidente
ER IU, RE
ZATTA ROSANNA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 286/2024 depositato il 04/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Citta' Metropolitana Di Venezia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Chioggia - Corso Del Popolo N.1193 30015 Chioggia VE
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
Difensore_6 - CF_Difensore_6 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi Spa - 03341820276
Difeso da
Difensore_7 - CF_Difensore_7
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. AVI2023000000017 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. AVI2023000000017 TEFA 2016
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Citta' Metropolitana Di Venezia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Chioggia - Corso Del Popolo N.1193 30015 Chioggia VE
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
Difensore_6 - CF_Difensore_6
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DOCUMENTO n. 007898X120220000762-000 TEFA 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 634/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l. ricorre
contro
Società_2 S.p.a. avverso l'avviso di intimazione ad adempiere n. AVI2023000000017 del 18/08/2023.
E' costituita parte resistente Società_1 che ha chiesto l'autorizzazione a chiamare in causa il Comune di Chioggia e la Città Metropolitana di Venezia.
Autorizzata tale chiamata, risultano costituiti anche i terzi Comune di Chioggia e Città Metropolitana di
Venezia.
La causa è chiamata all'odierna udienza per la trattazione nel merito.
Sentiti i procuratori delle parti, la Corte si ritira per decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Evidenzia il patrocinio ricorrente che:
Ricorrente_1 S.r.l. in data 05.01.2024 riceveva da Società_2 S.p.a. avviso di intimazione ad adempiere relativo alla tassa sui rifiuti (TARI) riferibile all'avviso di accertamento n. 007898X120220000762 del
14.03.2022 (già a suo tempo impugnato ed in relazione al quale è tuttora pendente il contenzioso avanti codesta Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado – R.G. n. 470/2022);
Società_2 S.p.a. pone a base della propria richiesta l'invio di otto precedenti “avvisi di pagamento” relativi alla tassa rifiuti per l'annualità 2016 e reitera la richiesta di pagamento dell'importo complessivo di € 54.076,89, cifra comprensiva anche di interessi e spese di notifica.
Deduce parte ricorrente i seguenti vizi dell'atto impugnato:
DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA Società_1 S.P.A.
INESISTENZA DELLA NOTIFICA A MEZZO POSTA DEL PRODROMICO AVVISO DI ACCERTAMENTO IN
QUANTO ATTO IMPOESATTIVO PRIMARIO
CARENZA DI MOTIVAZIONE DEL PRODROMICO AVVISO DI ACCERTAMENTO E, CONSEGUENTEMENTE,
ANCHE DELLA PRESENTE INTIMAZIONE AD ADEMPIERE: MERO RICHIAMO A DOCUMENTI NÉ
ALLEGATI, NÉ RIPRODOTTI NELLA MOTIVAZIONE, NÉ TANTOMENO CONOSCIUTI DALLA
RICORRENTE
INTERVENUTA PRESCRIZIONE DEL CREDITO AZIONATO INTERVENUTA DECADENZA DEL POTERE DI ACCERTARE IL TRIBUTO PER L'ANNO 2016 CON
CONSEGUENTE ESTINZIONE DELLA RELATIVA PRETESA CREDITORIA
MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO Società_1 S.P.A.
ILLEGITTIMITÀ DEL REGOLAMENTO TARI DEL COMUNE DI CHIOGGIA NELLA PARTE IN CUI NON
PREVEDE L'ESENZIONE TOTALE DELLA QUOTA VARIABILE DI TARIFFA NEL CASO DI SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI ATTRAVERSO SOCIETÀ PRIVATA
Società_2 s.p.a., nelle proprie controdeduzioni, fa presente che:
nel 2016 la ricorrente ha occupato i locali/aree scoperte indicati sia nell'avviso di accertamento n.
007898X120220000762 sia negli avvisi di pagamento ivi richiamati per cui sussiste il presupposto per l'applicazione della TARI ai sensi del comma 641, dell'art.1 della legge 147/2013;
gli avvisi di pagamento sono stati ritualmente ricevuti dalla ricorrente che ha ritenuto di non procedere al pagamento di quanto dovuto per cui è stato emesso il successivo avviso di accertamento impugnato dalla società avanti l'adita Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia con il ricorso R.g.r. 470/2022, della cui pendenza dà atto anche parte ricorrente;
successivamente è stato notificato l'avviso di intimazione ad adempiere per cui è causa nel quale è stato intimato al contribuente il pagamento delle somme complessivamente dovute, pari ad euro 56.831,41, attesa la possibilità nella materia dei tributi locali di procedere alla riscossione per intero in pendenza di giudizio;
l'attuale ricorso è puramente replicativo del ricorso già presentato avverso l'avviso di accertamento prodromico n. 007898X120220000762 e tuttora pendente.
in via preliminare, si eccepisce l'inammissibilità del ricorso in quanto notificato, “in proprio”, via pec nonché
l'inammissibilità per violazione dell'art. 19, comma 3 d.lgs. n. 546 del 1992 in quanto l'intimazione può essere impugnata solo per vizi propri mentre parte ricorrente lamenta l'erroneità della pretesa tributaria.
Parte resistente prende, comunque, analitica posizione sulle doglianze della controparte, pur ribadendo come esse attengano alla pretesa impositiva, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente ex art. 96 c.p.c.
Risultano costituiti in giudizio anche i terzi chiamati, ai quali la causa è comune in quanto destinatari del gettito del tributo e della relativa addizionale. Insistono il Comune di Chioggia e la Città Metropolitana di
Venezia per il rigetto del ricorso.
Ciò premesso, ritiene la Corte che vadano esaminate preliminarmente le censure dedotte dal patrocinio della parte resistente con riguardo all'inammissibilità del ricorso.
Con riferimento al tema della notifica in proprio del ricorso da parte dell'avvocato, va segnalato l'orientamento espresso dalla Suprema Corte (Cass.18383 e 27030/2011), secondo cui, ai fini della regolare proposizione dell'appello dinanzi alle Commissioni tributarie regionali, la notifica a mezzo posta eseguita direttamente dall'avvocato ai sensi della Legge 21 gennaio 1994, n. 53 equivale in tutto e per tutto a quella effettuata a mezzo dell'ufficiale giudiziario.
Il novellato art. 16-bis del D.Lgs. n. 546/1992 ha, poi, introdotto la possibilità' di effettuare la notifica a mezzo posta elettronica certificata anche nel processo tributario, per cui è da ritenere - alla luce del suindicato orientamento favorevole di legittimità - che tale iter notificatorio possa essere seguito anche dall'avvocato in proprio. La eccezione va, dunque, respinta.
Con riferimento alla violazione dell'art. 19 comma 3 d.lgs. n. 546/1992 che stabilisce al secondo periodo che: “Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri” la Corte rileva che:
l'odierna impugnazione è volta a censurare vizi attinenti al merito della pretesa tributaria, riproponendo in tale sede - come si è suesposto - le stesse censure dirette avverso il prodromico avviso d'accertamento già oggetto di impugnativa;
l'attuale intimazione è emessa e notificata dalla resistente per procedere alla riscossione in pendenza di giudizio.
L'eccezione di inammissibilità del ricorso appare fondata in quanto la natura impugnatoria del processo tributario, consente al contribuente di impugnare gli atti emessi dall'amministrazione finanziaria solo per vizi
“propri” e, con riguardo alla fattispecie che qui interessa, correttamente parte ricorrente ha fatto valere le proprie censure avverso la pretesa tributaria nei confronti del prodromico avviso d'accertamento. Trattasi di censure che non possono essere nuovamente riproposte avverso l'intimazione che rappresenta il titolo esecutivo per dar corso alla riscossione.
La Corte è esonerata dall'entrare nel merito delle questioni riproposte in tale sede afferenti la pretesa tributaria.
Il ricorso va respinto.
La Corte condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore di Società_2 s.p.a. e dei terzi chiamati che si liquidano, come da dispositivo, tenendo conto che i terzi si sono avvalsi per le difese delle avvocature interne.
Nulla ex art. 96 c.p.c., rientrando le pur ampie e ripetitive doglianze di parte ricorrente, nell'ambito della dialettica processuale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese legali a favore di Società_1 che si liquidano in euro 3.500 oltre accessori, e nei confronti del comune di Chioggia e città metropolitana nell'importo complessivo di euro 2.800 per ciascuna parte.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SARTORE MARTINO, Presidente
ER IU, RE
ZATTA ROSANNA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 286/2024 depositato il 04/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Citta' Metropolitana Di Venezia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Chioggia - Corso Del Popolo N.1193 30015 Chioggia VE
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
Difensore_6 - CF_Difensore_6 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi Spa - 03341820276
Difeso da
Difensore_7 - CF_Difensore_7
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. AVI2023000000017 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. AVI2023000000017 TEFA 2016
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Citta' Metropolitana Di Venezia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Chioggia - Corso Del Popolo N.1193 30015 Chioggia VE
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
Difensore_6 - CF_Difensore_6
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DOCUMENTO n. 007898X120220000762-000 TEFA 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 634/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l. ricorre
contro
Società_2 S.p.a. avverso l'avviso di intimazione ad adempiere n. AVI2023000000017 del 18/08/2023.
E' costituita parte resistente Società_1 che ha chiesto l'autorizzazione a chiamare in causa il Comune di Chioggia e la Città Metropolitana di Venezia.
Autorizzata tale chiamata, risultano costituiti anche i terzi Comune di Chioggia e Città Metropolitana di
Venezia.
La causa è chiamata all'odierna udienza per la trattazione nel merito.
Sentiti i procuratori delle parti, la Corte si ritira per decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Evidenzia il patrocinio ricorrente che:
Ricorrente_1 S.r.l. in data 05.01.2024 riceveva da Società_2 S.p.a. avviso di intimazione ad adempiere relativo alla tassa sui rifiuti (TARI) riferibile all'avviso di accertamento n. 007898X120220000762 del
14.03.2022 (già a suo tempo impugnato ed in relazione al quale è tuttora pendente il contenzioso avanti codesta Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado – R.G. n. 470/2022);
Società_2 S.p.a. pone a base della propria richiesta l'invio di otto precedenti “avvisi di pagamento” relativi alla tassa rifiuti per l'annualità 2016 e reitera la richiesta di pagamento dell'importo complessivo di € 54.076,89, cifra comprensiva anche di interessi e spese di notifica.
Deduce parte ricorrente i seguenti vizi dell'atto impugnato:
DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA Società_1 S.P.A.
INESISTENZA DELLA NOTIFICA A MEZZO POSTA DEL PRODROMICO AVVISO DI ACCERTAMENTO IN
QUANTO ATTO IMPOESATTIVO PRIMARIO
CARENZA DI MOTIVAZIONE DEL PRODROMICO AVVISO DI ACCERTAMENTO E, CONSEGUENTEMENTE,
ANCHE DELLA PRESENTE INTIMAZIONE AD ADEMPIERE: MERO RICHIAMO A DOCUMENTI NÉ
ALLEGATI, NÉ RIPRODOTTI NELLA MOTIVAZIONE, NÉ TANTOMENO CONOSCIUTI DALLA
RICORRENTE
INTERVENUTA PRESCRIZIONE DEL CREDITO AZIONATO INTERVENUTA DECADENZA DEL POTERE DI ACCERTARE IL TRIBUTO PER L'ANNO 2016 CON
CONSEGUENTE ESTINZIONE DELLA RELATIVA PRETESA CREDITORIA
MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO Società_1 S.P.A.
ILLEGITTIMITÀ DEL REGOLAMENTO TARI DEL COMUNE DI CHIOGGIA NELLA PARTE IN CUI NON
PREVEDE L'ESENZIONE TOTALE DELLA QUOTA VARIABILE DI TARIFFA NEL CASO DI SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI ATTRAVERSO SOCIETÀ PRIVATA
Società_2 s.p.a., nelle proprie controdeduzioni, fa presente che:
nel 2016 la ricorrente ha occupato i locali/aree scoperte indicati sia nell'avviso di accertamento n.
007898X120220000762 sia negli avvisi di pagamento ivi richiamati per cui sussiste il presupposto per l'applicazione della TARI ai sensi del comma 641, dell'art.1 della legge 147/2013;
gli avvisi di pagamento sono stati ritualmente ricevuti dalla ricorrente che ha ritenuto di non procedere al pagamento di quanto dovuto per cui è stato emesso il successivo avviso di accertamento impugnato dalla società avanti l'adita Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia con il ricorso R.g.r. 470/2022, della cui pendenza dà atto anche parte ricorrente;
successivamente è stato notificato l'avviso di intimazione ad adempiere per cui è causa nel quale è stato intimato al contribuente il pagamento delle somme complessivamente dovute, pari ad euro 56.831,41, attesa la possibilità nella materia dei tributi locali di procedere alla riscossione per intero in pendenza di giudizio;
l'attuale ricorso è puramente replicativo del ricorso già presentato avverso l'avviso di accertamento prodromico n. 007898X120220000762 e tuttora pendente.
in via preliminare, si eccepisce l'inammissibilità del ricorso in quanto notificato, “in proprio”, via pec nonché
l'inammissibilità per violazione dell'art. 19, comma 3 d.lgs. n. 546 del 1992 in quanto l'intimazione può essere impugnata solo per vizi propri mentre parte ricorrente lamenta l'erroneità della pretesa tributaria.
Parte resistente prende, comunque, analitica posizione sulle doglianze della controparte, pur ribadendo come esse attengano alla pretesa impositiva, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente ex art. 96 c.p.c.
Risultano costituiti in giudizio anche i terzi chiamati, ai quali la causa è comune in quanto destinatari del gettito del tributo e della relativa addizionale. Insistono il Comune di Chioggia e la Città Metropolitana di
Venezia per il rigetto del ricorso.
Ciò premesso, ritiene la Corte che vadano esaminate preliminarmente le censure dedotte dal patrocinio della parte resistente con riguardo all'inammissibilità del ricorso.
Con riferimento al tema della notifica in proprio del ricorso da parte dell'avvocato, va segnalato l'orientamento espresso dalla Suprema Corte (Cass.18383 e 27030/2011), secondo cui, ai fini della regolare proposizione dell'appello dinanzi alle Commissioni tributarie regionali, la notifica a mezzo posta eseguita direttamente dall'avvocato ai sensi della Legge 21 gennaio 1994, n. 53 equivale in tutto e per tutto a quella effettuata a mezzo dell'ufficiale giudiziario.
Il novellato art. 16-bis del D.Lgs. n. 546/1992 ha, poi, introdotto la possibilità' di effettuare la notifica a mezzo posta elettronica certificata anche nel processo tributario, per cui è da ritenere - alla luce del suindicato orientamento favorevole di legittimità - che tale iter notificatorio possa essere seguito anche dall'avvocato in proprio. La eccezione va, dunque, respinta.
Con riferimento alla violazione dell'art. 19 comma 3 d.lgs. n. 546/1992 che stabilisce al secondo periodo che: “Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri” la Corte rileva che:
l'odierna impugnazione è volta a censurare vizi attinenti al merito della pretesa tributaria, riproponendo in tale sede - come si è suesposto - le stesse censure dirette avverso il prodromico avviso d'accertamento già oggetto di impugnativa;
l'attuale intimazione è emessa e notificata dalla resistente per procedere alla riscossione in pendenza di giudizio.
L'eccezione di inammissibilità del ricorso appare fondata in quanto la natura impugnatoria del processo tributario, consente al contribuente di impugnare gli atti emessi dall'amministrazione finanziaria solo per vizi
“propri” e, con riguardo alla fattispecie che qui interessa, correttamente parte ricorrente ha fatto valere le proprie censure avverso la pretesa tributaria nei confronti del prodromico avviso d'accertamento. Trattasi di censure che non possono essere nuovamente riproposte avverso l'intimazione che rappresenta il titolo esecutivo per dar corso alla riscossione.
La Corte è esonerata dall'entrare nel merito delle questioni riproposte in tale sede afferenti la pretesa tributaria.
Il ricorso va respinto.
La Corte condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore di Società_2 s.p.a. e dei terzi chiamati che si liquidano, come da dispositivo, tenendo conto che i terzi si sono avvalsi per le difese delle avvocature interne.
Nulla ex art. 96 c.p.c., rientrando le pur ampie e ripetitive doglianze di parte ricorrente, nell'ambito della dialettica processuale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese legali a favore di Società_1 che si liquidano in euro 3.500 oltre accessori, e nei confronti del comune di Chioggia e città metropolitana nell'importo complessivo di euro 2.800 per ciascuna parte.