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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 01/10/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice Rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 936 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. GAROFALO SONIA e dall'Avv. Parte_1
SAMBARINO PAOLA, giusta delega in atti
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. ASCHERO ALESSANDRO, Controparte_1
giusta delega in atti
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi ed era ormai divenuta Parte_1 Controparte_1
intollerabile. Tanto si evince dalle decise e categoriche affermazioni rese in proposito dalle parti durante il presente giudizio. Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi ed . Parte_1 Controparte_1
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate così
come modificate, che vengono quindi omologate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- omologa la separazione personale di ed , Parte_1 Controparte_1
coniugi per matrimonio contratto in data 7.01.2019 in Borghetto Santo Spirito (SV), trascritto nel
Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Borghetto Santo Spirito al numero 1, parte I, anno
2019, alle condizioni di seguito esposte:
“1) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2) La OR continuerà a risiedere, unitamente ai tre figli, nell'ex casa coniugale sita CP_1
in Toirano (SV), Via Braida, n°77/1, che rimarrà nella sua esclusiva disponibilità. Il contratto di locazione relativo all'immobile della predetta casa, stipulato da entrambi i coniugi, dovrà essere intestato esclusivamente alla NO o, in ogni caso, la NO subentrerà al CP_1 CP_1
marito nel contratto in questione e provvederà a darne comunicazione al locatore;
3) Il signor invece, trasferirà la propria residenza in altra abitazione sita in Borgio Verezzi Pt_1
(SV), Via Matteotti, n°181/1, come da contratto di locazione sottoscritto;
4) I coniugi concordano che tutte le spese del trasloco, nessuna esclusa, a cui dovrà far fronte il signor per trasportare tutti i suoi effetti personali e/o arredi nell'abitazione in cui andrà a Pt_1
vivere, saranno ad esclusivo carico dello stesso;
5) relativamente ai beni mobili presenti nell'abitazione in Toriano (SV), Via Braida, n°77/1, i coniugi si sono già accordati sulla divisione delle cose di rispettiva spettanza;
6) I tre figli minorenni , e , restano affidati ai Servizi Sociali territorialmente Per_1 Per_2 Per_3
competenti, con collocazione presso la madre, affinché possa seguitare ad essere attuato il progetto di interventi a sostegno del nucleo familiare e, in particolare, dei figli minorenni, così come definito dagli stessi Servizi Sociali con comunicazione del 15/9/2025 depositata il 15/9/2025 nel fascicolo telematico.
I coniugi si impegnano, dal canto loro, a cooperare attivamente affinché il predetto Servizio Sociale
possa seguitare nella sua attività di monitoraggio, di sostegno e di intervento a tutela del nucleo familiare e, soprattutto, dei figli, e, quindi, di attuazione del progetto come sopra esposto. In
particolare, i coniugi si impegnano a sottoporsi al percorso di supporto psicologico e di sostegno alla genitorialità che sarà attivato dai Servizi Sociali territorialmente competenti e prestano adesione al servizio di educativa domiciliare da attivare sempre a cura dei Servizi Sociali territorialmente competenti e ad ogni altro intervento ritenuto utile nell'interesse dei minori.
7) il papà, signor per esigenze lavorative, che non gli permettono di stabilire con congruo Pt_1
anticipo i giorni in cui tenere con sè i figli, li terrà con sè sicuramente un giorno alla settimana (dalla sera precedente a tutto il giorno successivo compreso sino alla sera, indicativamente alle ore 21,
occupandosi altresì di accompagnarli presso la scuola dell'infanzia e presso la scuola elementare e di andarli a riprendere all'uscita). Detto giorno, per esigenze lavorative, sarà comunicato, con cadenza settimanale e qualche giorno prima, alla NO . Si precisa che il signor CP_1
qualora le esigenze lavorative glielo permettessero, sempre con congruo preavviso alla Pt_1
NO e con il consenso di quest'ultima, provvederà a tenere con sè i bambini ogni CP_1
qualvolta ne avrà la possibilità, ferma restando la preservazione delle esigenze di stabilità e di equilibrio dei figli minori. Tali giorni preventivamente concordati dai genitori potranno, compatibilmente con le esigenze personali e lavorative di entrambi nonché con le esigenze dei figli, essere modificati su richiesta di un coniuge e con congruo preavviso nell'interesse maggiore dei minori e degli stessi genitori.
Riguardo le feste comandate, pasquali e natalizie, i genitori, in linea di massima, terranno i minori ad anni alterni dall'inizio delle vacanze sino a Natale compreso e dall'inizio delle vacanze sino a
Pasqua compresa (con conseguente permanenza presso l'altro genitore nel periodo rimanente), con la facoltà di potere concordare modificazioni valutando, di volta in volta, le esigenze dei genitori e dei minori e comunque preservando la piena bigenitorialità in relazione a tali periodi.
In ordine alle vacanze estive, i figli trascorreranno una settimana consecutiva con il padre da concordarsi preventivamente e sempre in conformità alle esigenze dei genitori e dei minori;
8) il Signor si impegna a corrispondere alla OR , a titolo di concorso per Pt_1 CP_1
le spese di mantenimento dei figli minori, la somma di Euro 290,00 (duecentonovanta/00) per ciascun figlio ovvero per un totale di Euro 870,00 (ottocentosettantaeuro/00) mensili da corrispondersi entro il 20 (venti) di ciascun mese mediante bonifico bancario permanente e rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT. Il padre provvederà, altresì, a corrispondere alla madre il 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli. Ogni spesa straordinaria sostenuta nell'interesse dei figli dovrà
essere documentata e rammostrata all'altro genitore.
Il genitore che l'avrà anticipata avrà diritto al rimborso del 50%.
In alternativa, le spese straordinarie nell'interesse del figlio potranno essere pagate, previo Per_1
accordo in tal senso fra i genitori, utilizzando direttamente le disponibilità presenti sul libretto postale n. 1-1272829373, sul quale confluisce la pensione di invalidità civile riconosciuta a favore del minore.
In ogni caso, le somme disponibili sul predetto libretto postale non potranno essere utilizzate dai genitori per scopi diversi da quelli inerenti il pagamento delle spese straordinarie relative al figlio
. Per_1 Allo scopo di evitare possibili dubbi o conflittualità in ordine alla corretta individuazione delle spese straordinarie, come tali non incluse nel contributo ordinario per il mantenimento dei figli minorenni,
i coniugi specificano qui di seguito le spese straordinarie da suddividere secondo il criterio sopra indicato:
spese mediche che non richiedono il preventivo accordo ossia: a) visite mediche specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche c) trattamenti sanitari non erogati dal S.S.N., d) ticket sanitari;
spese mediche che richiedono il preventivo accordo, ossia: a) cure dentistiche ortodontiche e cure oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal S.S.N.; d)
farmaci particolari e parafarmaci;
spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo ossia: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) trasporto pubblico;
spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo, ossia: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati, b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d)
alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo ossia: a) corsi di istruzione, attività
sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi di studio e vacanze;
c) automobile e/o motoveicolo e/o motociclo in uso ai figli (acquisto, assicurazione, bollo, manutenzione); d)
strumenti informatici in uso ai figli (cellulare, tablet, computer, stampante, ecc.) e comunque ogni spesa anche se non sopra specificata che venga fatta nell'interesse dei figli e che rivesta carattere straordinario.
9) Su accordo dei coniugi, l'Assegno Unico Universale continuerà a essere percepito per intero dalla
NO ; Controparte_1 10) i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente, pertanto, a qualsivoglia pretesa l'uno nei confronti dell'altro e a qualsivoglia richiesta di assegno di mantenimento per sé.
11) i signori e prestano, fin d'ora, il loro impegno a favorire il naturale ed CP_1 Pt_1
armonioso sviluppo del rapporto tra i figli, nonché a favorire il rapporto degli stessi con l'altro genitore senza in alcun modo sminuirne la figura. In tale prospettiva, i coniugi si impegnano altresì
ad evitare, in caso di instaurazione di nuove relazioni e per almeno un anno dalla pronuncia della separazione, di introdurre nuove figure nella vita dei figli e, comunque, ad astenersi da qualsiasi condotta che possa ingenerare nei minori confusione riguardo alla figura e al ruolo dei genitori naturali, avendo cura, in ogni caso, di comportarsi, in tale ambito, con adeguata gradualità e prudenza e senza alcun pregiudizio per la crescita e lo sviluppo dei figli.
12) i coniugi si rilasciano fin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti
(o documenti validi per l'espatrio)”.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 1.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Dott.ssa NA Canaparo