Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/05/2025, n. 3768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3768 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. 19663/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c. depositato in data 29.05.2024 da
1) Parte_1
[...] nata a [...] l'[...] residente in [...]N. 5
C.F. C.F._1 con l'Avv. Valentina Perego del Foro di Milano C.F. ; PEC C.F._2 presso il quale ha eletto domicilio telematico e ammessa al Email_1 patrocinio a carico dello Stato
e
2)
[...]
Controparte_1 nato a [...] il [...] residente in [...]
C.F. . C.F._3 con gli avvocati Gian Antonio Maggio C.F. ; C.F._4
e Eleonora Mattavelli C.F. ; Email_2 C.F._5 presso i quali ha eletto domicilio telematico Email_3
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 14 dicembre 1998 (Anno 1998 Numero
1502 Registro 03 Parte 1 Serie) in separazione dei beni,
separati con sentenza n. 10353/2024 pubblicata il 29 novembre 2024 del Tribunale di Milano (passata in giudicato, v. documenti in atti)
con il seguente figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente:
Parte_2
Cittadinanza italiana
Nato a Tradate (VA) il 26.5.2000
Età 23 anni
Residenza anagrafica e abituale Milano (MI), Via Tolentino n. 5
FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c., la Sig.ra ha chiesto a questo Tribunale: Parte_1 dichiarare la separazione personale e, decorsi i termini prescritti, lo scioglimento del matrimonio contratto con il Sig. in data 14.12.1998 in Milano;
assegnazione della casa familiare;
CP_1 disporre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio la somma € Pt_2
850,00 mensili oltre al 100% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Milano;
disporre a carico del Sig. AV l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie mediante versamento alla stessa della somma di € 1.200,00 mensili.
In data 10.10.2024, con istanza congiunta, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo alle seguenti condizioni relative allo scioglimento del matrimonio:
1. Il signor si obbliga a contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne ma non CP_1 Pt_2 autosufficiente, fino al conseguimento della sua indipendenza economica, mediante versamento della somma mensile di € 700,00 mensili (rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT) da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese – con decorrenza dal mese di ottobre
2024 - alla signora (sul conto [...]) fino a quando sarà in Pt_1 essere la convivenza con il figlio e successivamente direttamente a Pt_2
2. Il signor si obbliga a farsi carico del 100% delle spese straordinarie per nei limiti CP_1 Pt_2
e secondo i criteri fissati nelle Linee Guida del Tribunale di Milano attualmente vigenti;
3. Il signor si obbliga a contribuire al mantenimento della signora mediante CP_1 Pt_1 versamento in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese (sul conto
[...]) - con decorrenza dal mese di ottobre 2024 - della somma mensile di € 500,00 (rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT), somma che si ridurrà a € 300,00 mensili (sempre rivalutabili) se e quando la SI percepirà un trattamento pensionistico;
Pt_1
4. La signora avrà diritto e facoltà di continuare a occupare l'attuale abitazione sita in Via Pt_1
Tolentino n. 5, piano 3° (foglio 218, part. 165, sub 705) con relativa cantina, fino e non oltre la data del 31 dicembre 2025, stante anche l'espressa accettazione dell'acquirente Remco S.r.l. della di lei occupazione, da formalizzarsi anche in separata sede;
eventuale indennità di occupazione dovuta fino alla liberazione dell'immobile, ove spettante all'acquirente, fino al 31 dicembre 2025 – sempre con accettazione in separata sede da parte della stessa acquirente – sarà a carico esclusivo del signor con qualunque manleva nei confronti della signora CP_1 Pt_1
5. Il diritto e la facoltà di cui al punto che precede, qualora la madre della SI dovesse Pt_1 aver rilasciato - in via definitiva e permanente - la propria residenza in data anteriore rispetto al 31 ottobre 2025, dovrà ritenersi limitata alla scadenza del 60° giorno successivo a tale rilascio;
6. La signora continuerà a farsi carico delle spese condominiali ordinarie e delle utenze, Pt_1 dell'immobile di Via Tolentino piano 3° sino al rilascio;
7. In caso di riconsegna dell'immobile di Via Tolentino (piano 3°), da parte della signora Pt_1 in data precedente al 31 dicembre 2025, l'assegno per il mantenimento della signora verrà Pt_1 incrementato di € 500,00 mensili ove la stessa si dovesse trasferire a convivere con la madre nei locali di proprietà di costei, siti nello stesso stabile o in altro appartamento, rilasciando contestualmente l'immobile sito al piano 3° con le modalità di cui al successivo punto 11. Tale incremento di € 500,00 mensili cesserà a partire dal secondo mese successivo al momento in cui la madre della SI dovesse aver rilasciato, in via definitiva e permanente, la propria Pt_1 abitazione sita al sesto piano dello stabile di Milano, Via Tolentino n. 5;
8. Il signor , nell'ambito della sistemazione dei rapporti coniugali, si obbliga a corrispondere CP_1 la somma di € 150.000,00, di cui (2/3) € 100.000,00 alla SI ed (1/3) € 50.000,00 al Pt_1 figlio Pt_2
Tali liquidazioni avverranno:
a) per il 25% ovvero per € 37.500,00 (quindi per € 25.000,00 a favore della SI e per Pt_1
€ 12.500,00 a favore del figlio mediante assegni circolari, da consegnarsi alla signora Pt_2
e al figlio, al momento della sottoscrizione del presente accordo, da depositare nel fascicolo Pt_1 del pendente procedimento contenzioso RG 19663/2024, al fine di ottenere la sua conversione in procedimento consensuale alle condizioni di cui nel prosieguo;
b) per un ulteriore 25% ovvero per € 37.500,00 (quindi per € 25.000,00 a favore della SI e per € 12.500,00 a favore del figlio sempre a mezzo assegni circolari da Pt_1 Pt_2 consegnarsi alla signora e al figlio entro 7 giorni dalla pronuncia della sentenza di Pt_1 separazione;
c) per il residuo 50% ovvero per € 75.000,00 (quindi per € 50.000,00 a favore della SI Pt_1
e per € 25.000,00 a favore del figlio a mezzo assegni circolari, da consegnarsi alla signora Pt_2
e al figlio una volta decorsi 20 giorni dal momento in cui sarà stata liberata l'attuale casa Pt_1 di abitazione di via Tolentino 5 piano 3°, comprensiva di quanto riportato al successivo punto 10, in buono stato di conservazione (salva l'usura) e senza la presenza di danni o mancanze incompatibili con l'usura. Il signor (al pari di Remco S.r.l. in separata sede), dà atto di accettare l'attuale CP_1 stato di fatto e di conservazione dell'immobile (ad esempio gli impianti non sono a norma), come anche documentato nelle fotografie che si allegano e che verranno sottoscritte – in separata sede - anche da Remco S.r.l in persona del legale rappresentante. Le liquidazioni di cui ai punti 'b' e 'c' verranno garantite tramite rilascio di n. 4 assegni circolari, tratti all'ordine dei rispettivi beneficiari per gli importi convenuti e lasciati in deposito fiduciario, alla data di sottoscrizione del presente accordo, presso l'avv. Valentina Perego che sottoscriverà per accettazione un mandato irrevocabile;
gli assegni verranno allegati in copia fotostatica al mandato fiduciario e al presente accordo;
Le somme di cui sopra non potranno in alcun modo rilevare ai fini della valutazione della situazione economica dei beneficiari, restando fermi gli assegni sopra previsti.
9. In caso di rilascio della casa di Via Tolentino 5, piano 3° successivamente alla data del 31 dicembre 2025 (o comunque una volta avveratasi la condizione di cui al punto 5), la liquidazione dei residui € 50.000,00 a favore della SI di cui alla lettera 'c' del punto 8 subirà una Pt_1 decurtazione in ragione di € 1.500,00 per ogni mese o frazione di mese di ritardo a partire dal 1° gennaio 2026. Ovviamente resterà nelle facoltà di Remco S.r.l., laddove ne ricorrano le condizioni di legge e a partire dal 1° gennaio 2026, di agire esecutivamente per ottenere il rilascio coattivo dell'immobile che egli avrà acquistato. In caso di esaurimento della provvista di € 50.000,00 e di mancato rilascio dell'immobile, il debito della SI (in misura pari a € 1.500,00 in Pt_1 ragione di mese o di frazione di mese di occupazione) continuerà a maturare e il Signor potrà CP_1 azionarlo senza necessità di ulteriore costituzione in mora, con addebito di interessi di mora calcolati ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 231/2002 e ss.mm.
10. La signora avrà facoltà di asportare dalla casa di Via Tolentino 5 piano 3° e dalla Pt_1 cantina tutti gli arredi e i beni che riterrà di suo interesse, eccezion fatta per la cucina su misura, per i due quadri acquistati da a Santa Teresa di Gallura e per il mobile su misura nella CP_1 cameretta di Pt_2
11. La SI dovrà comunicare con almeno 30 giorni di preavviso la data in cui intende Pt_1 rilasciare l'immobile sito in via Tolentino 5 piano 3°, fissando il giorno e l'orario per la consegna delle chiavi presso l'immobile stesso. In tale giorno le parti, in contraddittorio tra loro e con il delegato di Remco S.r.l., si recheranno presso l'immobile per la consegna delle chiavi, per la quale verrà redatto apposito verbale. Il rifiuto del Signor e/o del Signor di partecipare CP_1 CP_2 all'incontro e/o di sottoscrivere il verbale consentirà alla SI il ricorso all'offerta reale Pt_1 con le forme dell'art. 1209 e segg. c.c., tramite Ufficiali Giudiziari a spese delle controparti in solido.
In ogni caso, a fronte della redazione congiunta del verbale di cui al presente articolo ovvero, in assenza, dell'avvenuta esecuzione dell'offerta reale nelle forme ora citate, l'avv. Valentina Perego questa consegnerà alla SI e al figlio gli assegni, salva l'ipotesi di cui al punto Pt_1 Pt_2
9 e salva l'assenza nell'immobile delle condizioni di cui al punto 8, lett. 'c'.
12. Spese compensate, con rinuncia dei legali alla solidarietà professionale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
In data 30.10.2024 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio con assegnazione di un termine per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Milano il 14 dicembre 1998 tra
[...]
Parte_1 CP_1 2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Sesto San Giovanni (MI), ove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 07.05.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG