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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 18/10/2025, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott.ssa GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 397/2020 RGAC vertente
TRA
c.f. , e c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
lettivamente domiciliati in piazza Anita Garibaldi 9, presso C.F._2
lo studio dell'avv. Giuseppe Aiello, c.f. che li rappresenta C.F._3
e difende in virtù di procure in atti
APPELLANTE
E
nata a [...] il [...] (Cod. Fisc.: Controparte_1
; C.F._4
- nato a [...] C.le (CZ) il 22.12.1967 (Cod. Fisc.: Parte_3
); C.F._5
1 - nato a [...] il [...] (Cod. Fisc.: Parte_4
) tutti eredi di e tutti dimoranti in Squillace C.F._6 Persona_1
(CZ) alla Via Nausica – C.da Gebiola, 1 rappresentati e difesi in virtù di procura,
estesa ad ogni grado e fase, rilasciata in data 4.6.2020 in separato foglio, dall'Avv.
IR TO( -- con Studio in Montepaone Lido, C.F._7
Via degli Aurunci, 1/A) presso il cui Studio risultano elettivamente domiciliati
APPELLATI
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di opposizione a decreto ingiuntivo n. 528/2010, emesso dal Tribunale
di Catanzaro, le odierne parti appellanti adiscono il Tribunale di Catanzaro
affinché lo stesso accogliesse le seguenti conclusioni: “1) Revocare l'opposto decreto
ingiuntivo; 2) dichiarare la nul-lità della convezione dell'8/11/2004 con la quale le parti
concordavano il pagamento di interessi supe-riori alla misura massima prevista dalla
legge; 3) in via subordinata ridurre l'importo delle somme dovute …; 4) Ridurre
comunque la somma eventualmente dovuta … detraendo gli acconti già corri-sposti … e
l'ammontare dei lavori eseguiti da per conto e nell'interesse di Parte_1 Per_1
…” oltre al pagamento delle spese di lite;
[...]
Il Tribunale, con sentenza n. 1518/2019 accolse parzialmente la spiccata opposizione e condannò le odierne parti appellanti al pagamento della somma di
Euro 24.600,00 oltre interessi come da motivazione;
Con atto d'appello del 24.2.2020, le parti appellanti concludevo come in virgolettato: “conclusioni
2 accoglimento dei motivi di gravame, determinare il quantum dovuto, depurando la
somma da ulteriori interessi.” “Voglia l'On.le Corte d'Appello di Catanzaro, disattesa e
reietta ogni contraria i-stanza, eccezione e difesa, previa ogni opportuna declaratoria
a- in via preliminare
in accoglimento della spiegata domanda inibitoria sospendere l'esecutività della sentenza
im-pugnata;
b- nel merito
- in riforma dell'appellata sentenza ed in accoglimento dei motivi di gravame, previa
ammis-sione di consulenza tecnico-contabile al fine di accertare la legittimità degli
interessi richiesti, in riferi-mento alla legge 28/02/2001 n. 24, annullare il decreto
ingiuntivo opposto, in quanto fondato su pre-tesa illegittime e vietate dalla normativa
vigente;
c- in via subordinata e per puro tuziorismo
nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dei motivi di gravame, determinare il
quantum dovuto, depurando la somma da ulteriori interessi.”
Oltre alla richiesta di refusione delle spese ed onorari di procedura.
Si costituivano gli odierni appellati contestando l'appello e chiedendone il rigetto.
All'esito di ripetuti rinvii, la Corte rinviava la causa all'udienza 24.06.2025
per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 24.6.2025, svoltasi ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c,
nessuna delle parti depositava note di trattazione scritta;
quindi la causa veniva rinviata all'udienza del 14.10.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Anche a tale udienza, svoltasi nelle medesime forme, le parti non depositavano note di trattazione scritta, quindi, la Corte tratteneva la causa in decisione.
3 Da quanto sopra esposto, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del presente giudizio di appello ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.
Nulla sulle spese.
PQM
Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del presente giudizio di appello.
Catanzaro, 14.10.2025
L'Estensore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Gioia Dott. Alberto Nicola Filardo
4
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott.ssa GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 397/2020 RGAC vertente
TRA
c.f. , e c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
lettivamente domiciliati in piazza Anita Garibaldi 9, presso C.F._2
lo studio dell'avv. Giuseppe Aiello, c.f. che li rappresenta C.F._3
e difende in virtù di procure in atti
APPELLANTE
E
nata a [...] il [...] (Cod. Fisc.: Controparte_1
; C.F._4
- nato a [...] C.le (CZ) il 22.12.1967 (Cod. Fisc.: Parte_3
); C.F._5
1 - nato a [...] il [...] (Cod. Fisc.: Parte_4
) tutti eredi di e tutti dimoranti in Squillace C.F._6 Persona_1
(CZ) alla Via Nausica – C.da Gebiola, 1 rappresentati e difesi in virtù di procura,
estesa ad ogni grado e fase, rilasciata in data 4.6.2020 in separato foglio, dall'Avv.
IR TO( -- con Studio in Montepaone Lido, C.F._7
Via degli Aurunci, 1/A) presso il cui Studio risultano elettivamente domiciliati
APPELLATI
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di opposizione a decreto ingiuntivo n. 528/2010, emesso dal Tribunale
di Catanzaro, le odierne parti appellanti adiscono il Tribunale di Catanzaro
affinché lo stesso accogliesse le seguenti conclusioni: “1) Revocare l'opposto decreto
ingiuntivo; 2) dichiarare la nul-lità della convezione dell'8/11/2004 con la quale le parti
concordavano il pagamento di interessi supe-riori alla misura massima prevista dalla
legge; 3) in via subordinata ridurre l'importo delle somme dovute …; 4) Ridurre
comunque la somma eventualmente dovuta … detraendo gli acconti già corri-sposti … e
l'ammontare dei lavori eseguiti da per conto e nell'interesse di Parte_1 Per_1
…” oltre al pagamento delle spese di lite;
[...]
Il Tribunale, con sentenza n. 1518/2019 accolse parzialmente la spiccata opposizione e condannò le odierne parti appellanti al pagamento della somma di
Euro 24.600,00 oltre interessi come da motivazione;
Con atto d'appello del 24.2.2020, le parti appellanti concludevo come in virgolettato: “conclusioni
2 accoglimento dei motivi di gravame, determinare il quantum dovuto, depurando la
somma da ulteriori interessi.” “Voglia l'On.le Corte d'Appello di Catanzaro, disattesa e
reietta ogni contraria i-stanza, eccezione e difesa, previa ogni opportuna declaratoria
a- in via preliminare
in accoglimento della spiegata domanda inibitoria sospendere l'esecutività della sentenza
im-pugnata;
b- nel merito
- in riforma dell'appellata sentenza ed in accoglimento dei motivi di gravame, previa
ammis-sione di consulenza tecnico-contabile al fine di accertare la legittimità degli
interessi richiesti, in riferi-mento alla legge 28/02/2001 n. 24, annullare il decreto
ingiuntivo opposto, in quanto fondato su pre-tesa illegittime e vietate dalla normativa
vigente;
c- in via subordinata e per puro tuziorismo
nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dei motivi di gravame, determinare il
quantum dovuto, depurando la somma da ulteriori interessi.”
Oltre alla richiesta di refusione delle spese ed onorari di procedura.
Si costituivano gli odierni appellati contestando l'appello e chiedendone il rigetto.
All'esito di ripetuti rinvii, la Corte rinviava la causa all'udienza 24.06.2025
per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 24.6.2025, svoltasi ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c,
nessuna delle parti depositava note di trattazione scritta;
quindi la causa veniva rinviata all'udienza del 14.10.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Anche a tale udienza, svoltasi nelle medesime forme, le parti non depositavano note di trattazione scritta, quindi, la Corte tratteneva la causa in decisione.
3 Da quanto sopra esposto, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del presente giudizio di appello ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.
Nulla sulle spese.
PQM
Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del presente giudizio di appello.
Catanzaro, 14.10.2025
L'Estensore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Gioia Dott. Alberto Nicola Filardo
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