Articolo 6 della Legge 19 novembre 1984, n. 948
Articolo 5
Versione
6 febbraio 1985
Art. 6.

Gli atti delle regioni e degli altri enti, che approvano gli
accordi e le intese, sono soggetti ai controlli previsti dal vigente ordinamento.

Entrata in vigore il 6 febbraio 1985