Versione
6 febbraio 1985
6 febbraio 1985
Art. 6.
Gli atti delle regioni e degli altri enti, che approvano gli
accordi e le intese, sono soggetti ai controlli previsti dal vigente ordinamento.
Gli atti delle regioni e degli altri enti, che approvano gli
accordi e le intese, sono soggetti ai controlli previsti dal vigente ordinamento.