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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 15/05/2025, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 531 /2019 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in VIA DEL POPOLO, 36 C.F._1
98079 SA presso lo studio dell'Avv. che lo rappresenta e Parte_1
difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA VIA TOMMASO CAPRA 301 BIS MESSINA presso lo studio dell'Avv. NIEDDU MARIA ADELAIDE che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 442 c.p.c., l'avv. ha adito Parte_1 questo Tribunale chiedendo l'annullamento dell'avviso bonario notificatole dall' in data 2 settembre 2017, mediante il quale l'Istituto le comunicava Pt_2
l'intervenuta iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata per l'anno 2011, Pt_2
avanzando contestualmente richiesta di pagamento di contributi previdenziali e di sanzioni accessorie, per un importo complessivo di € 609,95. Il presente procedimento, avente ad oggetto l'accertamento dell'illegittimità della suddetta pretesa contributiva, è stato riunito, per evidente connessione oggettiva e soggettiva, al procedimento R.G. n. 564/2019, riguardante analoga pretesa fondata su successivo avviso di addebito n. 59520180006101674000 notificato in data 22 gennaio 2019, relativo alla medesima annualità.
Parte ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'iscrizione alla Gestione Separata, sostenendo l'insussistenza dei presupposti normativi e fattuali per l'obbligo di iscrizione e contribuzione, poiché – in quanto avvocato iscritto all'Albo del Foro di Palermo – ha dichiarato di avere regolarmente adempiuto agli obblighi previdenziali previsti in favore della propria Cassa Forense, mediante il versamento del contributo integrativo. Ha inoltre eccepito, in via preliminare,
l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito contributivo ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995.
L' si è costituito in giudizio eccependo l'infondatezza delle domande attoree, Pt_2 deducendo la legittimità della pretesa fondata sull'art. 2, comma 26, della legge n.
335/1995, nonché richiamando orientamenti giurisprudenziali favorevoli al proprio operato. L' ha altresì contestato la ricorrenza della prescrizione, CP_1
sostenendo che il termine decorresse dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, e non dalla data di scadenza del versamento.
La controversia impone, in diritto, una ricostruzione del rapporto intercorrente tra le disposizioni contenute nei commi 25 e 26 dell'art. 2 della l. n. 335/1995, nonché dell'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98/2011, convertito in l. n. 111/2011, che costituisce norma di interpretazione autentica. Tali disposizioni disciplinano, rispettivamente, l'ambito di applicazione della tutela previdenziale presso gli enti di categoria (per i professionisti iscritti ad albi) e quello della Gestione Separata
, quale forma residuale di previdenza obbligatoria. Pt_2
Sotto il profilo dell'eccezione preliminare, la stessa risulta fondata. La documentazione agli atti comprova come il credito vantato dall' si riferisca Pt_2 all'anno d'imposta 2011. In relazione a tale annualità, il termine ordinario per il pagamento dei contributi coincidente con la scadenza del saldo delle imposte
IRPEF era fissato al 16 giugno 2012, prorogato al 9 luglio 2012. L'atto interruttivo rappresentato dall'avviso bonario è stato notificato il 2 settembre
2017, oltre il termine quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, della legge n.
335/1995. In base alla consolidata giurisprudenza di legittimità (tra cui Cass. civ. ord. n. 9932/2021, n. 13601/2020, n. 27950/2018), la prescrizione decorre dalla scadenza dell'obbligazione contributiva e non dalla successiva dichiarazione reddituale. Pertanto, la pretesa avanzata dall' è da ritenersi prescritta. CP_1
Quanto alla questione di merito, la parte ricorrente ha effettivamente dimostrato di essere iscritta alla e di aver versato, per l'anno 2011, il solo CP_2
contributo integrativo, come previsto dalla normativa della predetta La CP_2
giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 3240/2010 e succ.) ha statuito che la contribuzione alla Gestione Separata è dovuta solo in assenza di versamenti obbligatori a fini IVS presso una Cassa previdenziale di categoria. Tuttavia, considerato che nella specie la prescrizione è già maturata, ogni ulteriore esame sulla sussistenza dell'obbligo contributivo risulta assorbito.
La domanda attorea risulta dunque fondata sotto il profilo preliminare, con conseguente caducazione degli atti impugnati.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto da , riuniti i procedimenti R.G. 531/2019 Parte_1
e R.G. 564/2019, e, per l'effetto, annulla l'avviso bonario dell' del 04 agosto Pt_2
2017 e l'avviso di addebito notificato il 22 gennaio 2019, entrambi relativi all'anno 2011; dichiara l'intervenuta prescrizione del credito previdenziale oggetto di causa;
condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi Pt_2
euro 1.200,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Patti 15/05/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo