Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/01/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 14871/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
In persona del Giudice delegato Gianfranco Pignataro, a seguito dell'udienza del
26/9/2024 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 14871/2023 R.G. promossa con procedimento semplificato di cognizione ai sensi degli artt. 84 e 170 DPR n. 115/2002, 15
D.Lgs. n. 150/2011 e 281 decies cpc d a
, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Cadelo Parte_1
e dall'Avv. Marialessandra stabile;
- ricorrente -
c o n t r o e Controparte_1 [...]
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Controparte_2
Distrettuale di Stato;
- convenuti -
e c o n t r o già Controparte_3 [...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Gatto;
Controparte_4
- convenuto -
OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione di compensi al C.T.U.
CONCLUSIONI: con le note scritte sostitutive dell'udienza la parte ricorrente
1
la
[...]
( ) ha concluso come da comparsa di Controparte_3 CP_5
costituzione e risposta;
non sono state, invece, depositate note sostitutive dell'udienza dai convenuti e Controparte_1 [...]
. Controparte_2
IN FATTO E IN DIRITTO
Premesso che ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto di liquidazione dei compensi n. 3748/2023 emesso dal
Tribunale di Palermo, sezione V civile in data 31/10/2023, per l'attività di CTU espletata nel giudizio civile iscritto al n. 7347/2020 R.G., dolendosi dell'entità delle somme liquidate: € 18.822,42 per onorari, oltre iva e cpa, come per legge
(ed al lordo dell'acconto già liquidato in sede di udienza di conferimento dell'incarico), oltre rimborsi e spese per complessivi € 788,74; che si sono costituiti la , l Controparte_1 [...]
Controparte_6
( ), chiedendo il rigetto del ricorso con conferma del decreto di CP_5
liquidazione impugnato;
rilevato che l'opponente formula tre motivi di censura: con il primo si duole della decisione del Tribunale di ricondurre la liquidazione dei compensi del consulente all'art. 15 del D.M. 30.5.2002 in luogo dell'art. 11 del medesimo
D.M.; con il secondo motivo lamenta la mancata applicazione della maggiorazione ex art. 52 DPR 115/2002 nella misura richiesta dal CTU, pari al
100%; con il terzo motivo deduce la errata individuazione dello scaglione per la determinazione degli onorari a percentuale;
ritenuto che l'opposizione sia parzialmente fondata e vada accolta nei limiti di cui al prosieguo;
rilevato che è infondato il primo motivo;
premesso che con provvedimento di nomina del 28/5/2021 è stato conferito al CTU Ing. il seguente incarico : “1- dica se le Parte_1
motonavi LG, GE e LI – utilizzate dalla società convenuta per lo
2 svolgimento del servizio di collegamento marino da e per le isole Eolie – sono conformi alle prescrizioni del bando di gara, avuto riguardo in particolare ai requisiti prescritti per il trasporto delle persone a mobilità ridotta;
2- in caso di esito negativo, considerata la durata del servizi e individuato il periodo di utilizzo di ciascuna delle M/N sopra indicate, calcoli l'entità della penale prevista dall'art. 18 p. 1 lett. d) del capitolato d'appalto”; rilevato che “Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione, riparazione e trasformazione di aerei, navi e imbarcazioni e in quella di salvataggio e recuperi spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell'art. 11 e ridotto alla metà” ex art 15 DM
30/5/2002;
ritenuto che
, pertanto, il Giudice abbia correttamente applicato l'art. 15 del DM del 30/5/2002 (in cui il compenso viene determinato con rinvio ai compensi previsti dall'art. 11 del DM cit. con riduzione della metà), avendo, il consulente, svolto la perizia e la valutazione di imbarcazioni (le tre motonavi
LG, GE e LI), in ordine alla conformità delle stesse alle prescrizioni del bando di gara e con particolare riguardo ai requisiti prescritti per il trasporto delle persone a mobilità ridotta;
che non possa condividersi, invero, la tesi dell'opponente che pretenderebbe di considerare la consulenza espletata rientrante nell'applicazione dell'art. 11 del DM, “Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie, impianti industriali, impianti di servizi generali, impianti elettrici, macchine isolate e loro parti, ferrovie, strade e canali, opere idrauliche, acquedotti e fognature, ponti, manufatti isolati e strutture speciali, progetti di bonifica agraria e simili”; considerato che l'attività svolta dal consulente non ha riguardato costruzioni, impianti, macchine ecc. del tipo di quelli indicati nella norma in commento;
rilevato, per quanto riguarda gli onorari richiesti con il criterio delle vacazioni che “tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti tabelle, sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti”
(art. 29 DM 30/5/2002);
3 che quindi non può essere accolta la richiesta del consulente di compensi a vacazione, per le attività di giuramento, proroghe, liquidazioni e operazioni peritali;
rilevato che è parzialmente fondata la seconda doglianza, seppure per motivi in parte diversi da quelli dedotti;
premesso che il Tribunale ha liquidato i compensi a percentuale sulla base dei parametri medi con la maggiorazione del 70% ex art. 52 del citato DM;
rilevato che, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte,
l'aumento fino al doppio degli onorari liquidati al consulente tecnico d'ufficio per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà, previsto dall'art. 52 DM 30/5/2002, “è consentito, anche in misura parziale, qualora ne ricorrano i presupposti, soltanto se sia stato riconosciuto al consulente il compenso massimo determinato sulla base delle tabelle allegate al d.P.R. 27 luglio 1988, n. 388” (Cass. Sentenza n. 21339/2014, Cass. Ordinanza n.
21963/2017);
rilevato pertanto che la maggiorazione ex art. 52 DM 30/5/2002 può essere liquidata solo dopo aver riconosciuto i compensi massimi;
considerato che
nel caso in esame, per rispondere ai quesiti, il ctu ha eseguito sopralluoghi e ispezioni, ha esaminato l'allegato tecnico del contratto e l'ampia documentazione tecnica delle tre imbarcazioni oggetto di analisi (ne è prova la corrispondenza in atti); che, per altro verso, sono state effettuate osservazioni dal consulente tecnico della convenuta Controparte_3
( ) che hanno ulteriormente impegnato il
[...] CP_5
consulente;
ritenuto, pertanto, che debbano essere applicati i valori massimi di cui all'art. 15 del DM 30/5/2002; considerato altresì il pregio e la complessità dell'attività svolta, e tenuto conto anche della qualità della relazione scritta (in atti), si ritiene equo riconoscere l'ulteriore aumento del 40% ex art. 52 DPR 115/2002;
4 rilevato infine che il terzo motivo non può essere accolto, atteso che ai sensi dell'art. 1 del DM 30/5/2002 “per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo per la perizia al valore del bene o di altra utilità oggetto dell'accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e per la consulenza tecnica al valore della controversia”; considerato che, come emerge dall'istanza di liquidazione in atti,
l'opponente ha indicato, quale valore della causa € 13.949.938,00, ovvero la somma accertata dallo stesso CTU nella quantificazione della penale da addebitare a;
che tuttavia, ai sensi del sopracitato art 1, ai fini CP_5
della determinazione degli onorari a percentuali occorre avere riguardo, piuttosto, al valore della controversia pari a € 8.944.709,00 (valore indicato nel ricorso introduttivo del giudizio proposto dalla e Controparte_1
dall ; che peraltro, tale Controparte_2
eccezione non ha alcuna rilevanza sulla quantificazione del corrispettivo, atteso che i compensi a percentuale verrebbero liquidati, in ogni caso, sulla base dell'ultimo scaglione (quello fino a € 516.456,90); rilevato che, conclusivamente, in parziale accoglimento dell'opposizione e in riforma del decreto impugnato, al ctu deve essere riconosciuta a titolo di compensi la somma complessiva di € 20.688,654, oltre IVA e CP come per legge determinata sulla base dell'art. 15 comma 1 DM 30/5/2002, valori massimi, con maggiorazione del 40% ex art. 52 DPR 115/2002; considerato infine che, tenuto conto del parziale accoglimento dell'opposizione, le spese di questo giudizio devono essere compensate tra le parti per metà, mentre la restante metà va posta in solido a carico delle convenute soccombenti e si liquida, secondo i parametri del DM n. 55/2014, come aggiornati dal DM n. 147/2022, in € 850,50, oltre € 125,50 per esborsi, spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
In parziale riforma del decreto impugnato, che per il resto si conferma, liquida al consulente, ingegnere , a titolo di compensi per Parte_1
la ctu espletata nel procedimento civile dinanzi al Tribunale di Palermo n.
5 7347/2020 R.G., la somma complessiva di € 20.688,654, oltre IVA e CPA come per legge.
Dichiara compensate per metà le spese di questo giudizio tra il ricorrente e Controparte_7
( ) e condanna
[...] CP_5
questi ultimi in solido al pagamento della restante metà, che liquida a titolo di compensi in € 850,50, € 125,50 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Palermo, 27/1/2025.
Il Giudice
Gianfranco Pignataro
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