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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 04/02/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G 817/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Neri ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I Grado iscritta al n. r.g. 817/2023 promossa da:
(C.F. ), in qualità di genitore esercente la Parte_1 C.F._1 responsabilità genitoriale sulla figlia minore (C.F. Persona_1
), con il patrocinio dell'avv. LOCANTO SALVATORE, elettivamente C.F._2 domiciliata in via Nazioni Unite n. 135 Crotone presso il difensore avv. LOCANTO SALVATORE RICORRENTE contro
(C.F. CP_1 P.IVA_1
CONTUMACE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso iscritto in data 10/4/2023, parte ricorrente, avendo proposto istanza di accertamento tecnico preventivo dei requisiti sanitari ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1 L. 18/1980 e dello stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 3, L. 104/1992 con esito negativo, ha chiesto di accertare e dichiarare la sussistenza di entrambi i requisiti sanitari previsti per le prestazioni richieste in capo alla minore con decorrenza dal giorno della revoca Per_1
(17/5/2021) ovvero in subordine da diversa data successiva, chiedendo il rinnovo della Consulenza Tecnica d'Ufficio, e per l'effetto, di condannare l' all'erogazione dei ratei dell'indennità di CP_1 accompagnamento maturati, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali al saldo, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio a favore del costituito procuratore antistatario. Sosteneva la manifesta contraddittorietà, illogicità e nullità della Consulenza Tecnica d'Ufficio espletata, dal momento che il CTU avrebbe omesso di formulare una diagnosi relativamente alla permanenza del requisiti sanitari di legge legittimanti l'indennità di accompagnamento e avrebbe reso parere contradditorio con riguardo al riconoscimento dello stato di handicap grave in quanto avrebbe ritenuto non sussistenti le condizioni previste dell'art. 3, comma 1, L. 104/1992, affermando tuttavia di concordare con il giudizio espresso dalla competente Commissione Medica, la quale nel verbale di visita del 17/5/2021 aveva invece riconosciuto la minore portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. 104/1992. Non si costituiva in giudizio l' e ne veniva dichiarata la contumacia con ordinanza del 9/7/2024. CP_1
La causa, istruita mediante rinnovazione delle indagini peritali con sostituzione del ctu, è così decisa.
Il ricorso è fondato e dev'essere accolto. Ai sensi dell'art. 1, L. 18/1980: “Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'articolo 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non
pagina 1 di 3 essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, e concessa un'indennità di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato (…)” Con particolare riguardo all'incapacità di compiere autonomamente gli atti di vita quotidiana, secondo la giurisprudenza: “Secondo la giurisprudenza: “In primo luogo deve essere chiarito come la giurisprudenza di legittimità, pur nel vaglio delle diverse fattispecie sottoposte al proprio esame ai fini dell'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento, ha affermato in modo costante il seguente principio: l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, configuranti impossibilità (Cass., n. 636 del 1998, n. 7558 del 1998, n. 12521 del 2009, n. 26092 del 2010, n. 6091 del 2014, e decisioni nelle stesse richiamate). Il dettato dell'art. 3 della L. 104/1992 specifica al comma 1 che “è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”; il comma 3 dispone che “qualora la minorazione, singola
o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che “la legge n. 104 del 1992, improntata a una visione unitaria e a una tutela ad ampio raggio della persona disabile nelle multiformi estrinsecazioni della vita quotidiana, configura la condizione di portatore di handicap come un vero e proprio status. Come una qualità giuridica che contraddistingue la persone che “presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”(art. 3, comma 1, della legge citata” (Corte di Cassazione, ordinanza 16 febbraio 2023, n. 4833). Il consulente tecnico nominato nel presente giudizio ha accertato, con conclusioni immuni da vizi logici e supportate dagli accertamenti diagnostici in atti, oltre che dall'esame obiettivo, che si ritiene di condividere, che la minore necessita, ai fini dell'indennità di accompagnamento, di Per_1 assistenza continua e di cui all'art. 3, co. 3 L. 104/1992 con decorrenza dalla domanda amministrativa e, dunque, dalla visita di revisione del 17.5.2021.
Pertanto, si pongono alla base della decisione le risultanze cui è giunto il CTU, in quanto fondate su adeguati elementi di fatto e privi di rilievi critici, che derivano da una completa e precisa valutazione delle condizioni psico-fisiche della minore e di una idonea applicazione dei criteri valutativi utilizzati nella redazione dell'elaborato peritale.
Fermo quanto sopra esposto e la decorrenza specificata, va dichiarata inammissibile la domanda di condanna al pagamento dei ratei della prestazione indicata, trattandosi di giudizio intrapreso in seguito all'espletamento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445 bis c.p.c. e, pertanto, limitato all'accertamento del requisito sanitario. In definitiva, si ritiene che, alla luce di quanto accertato dal consulente tecnico, sussiste in capo alla minore il requisito sanitario previsto per l'indennità di accompagnamento e Persona_1 di cui all'art. 3, co. 3 L. 104/1992 a partire 17.5.2021, assorbite le questioni non espressamente trattate. Le spese di lite, liquidate ex DM n. 147/2022, in relazione al valore della controversia (cause di previdenza di valore indeterminabile – complessità bassa) e all'attività processuale vanno poste a carico dell' . CP_1 Vengono poste definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate come in atti. CP_1
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: Accerta che la minore è in possesso dei requisiti sanitari previsti Persona_1 per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980 e dello stato di handicap grave ex art. 3, comma 3, L. 104/1992 con decorrenza dal giorno della revisione (17/5/2021); Condanna altresì l' a rimborsare al procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. Avv.to Locanto CP_1
Salvatore le spese di lite, che si liquidano in € 2.697, oltre i.v.a., c.p.a. spese generali come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate come in atti. CP_1
Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c.
Crotone, 4 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Neri
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Neri ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I Grado iscritta al n. r.g. 817/2023 promossa da:
(C.F. ), in qualità di genitore esercente la Parte_1 C.F._1 responsabilità genitoriale sulla figlia minore (C.F. Persona_1
), con il patrocinio dell'avv. LOCANTO SALVATORE, elettivamente C.F._2 domiciliata in via Nazioni Unite n. 135 Crotone presso il difensore avv. LOCANTO SALVATORE RICORRENTE contro
(C.F. CP_1 P.IVA_1
CONTUMACE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso iscritto in data 10/4/2023, parte ricorrente, avendo proposto istanza di accertamento tecnico preventivo dei requisiti sanitari ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1 L. 18/1980 e dello stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 3, L. 104/1992 con esito negativo, ha chiesto di accertare e dichiarare la sussistenza di entrambi i requisiti sanitari previsti per le prestazioni richieste in capo alla minore con decorrenza dal giorno della revoca Per_1
(17/5/2021) ovvero in subordine da diversa data successiva, chiedendo il rinnovo della Consulenza Tecnica d'Ufficio, e per l'effetto, di condannare l' all'erogazione dei ratei dell'indennità di CP_1 accompagnamento maturati, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali al saldo, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio a favore del costituito procuratore antistatario. Sosteneva la manifesta contraddittorietà, illogicità e nullità della Consulenza Tecnica d'Ufficio espletata, dal momento che il CTU avrebbe omesso di formulare una diagnosi relativamente alla permanenza del requisiti sanitari di legge legittimanti l'indennità di accompagnamento e avrebbe reso parere contradditorio con riguardo al riconoscimento dello stato di handicap grave in quanto avrebbe ritenuto non sussistenti le condizioni previste dell'art. 3, comma 1, L. 104/1992, affermando tuttavia di concordare con il giudizio espresso dalla competente Commissione Medica, la quale nel verbale di visita del 17/5/2021 aveva invece riconosciuto la minore portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. 104/1992. Non si costituiva in giudizio l' e ne veniva dichiarata la contumacia con ordinanza del 9/7/2024. CP_1
La causa, istruita mediante rinnovazione delle indagini peritali con sostituzione del ctu, è così decisa.
Il ricorso è fondato e dev'essere accolto. Ai sensi dell'art. 1, L. 18/1980: “Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'articolo 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non
pagina 1 di 3 essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, e concessa un'indennità di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato (…)” Con particolare riguardo all'incapacità di compiere autonomamente gli atti di vita quotidiana, secondo la giurisprudenza: “Secondo la giurisprudenza: “In primo luogo deve essere chiarito come la giurisprudenza di legittimità, pur nel vaglio delle diverse fattispecie sottoposte al proprio esame ai fini dell'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento, ha affermato in modo costante il seguente principio: l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, configuranti impossibilità (Cass., n. 636 del 1998, n. 7558 del 1998, n. 12521 del 2009, n. 26092 del 2010, n. 6091 del 2014, e decisioni nelle stesse richiamate). Il dettato dell'art. 3 della L. 104/1992 specifica al comma 1 che “è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”; il comma 3 dispone che “qualora la minorazione, singola
o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che “la legge n. 104 del 1992, improntata a una visione unitaria e a una tutela ad ampio raggio della persona disabile nelle multiformi estrinsecazioni della vita quotidiana, configura la condizione di portatore di handicap come un vero e proprio status. Come una qualità giuridica che contraddistingue la persone che “presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”(art. 3, comma 1, della legge citata” (Corte di Cassazione, ordinanza 16 febbraio 2023, n. 4833). Il consulente tecnico nominato nel presente giudizio ha accertato, con conclusioni immuni da vizi logici e supportate dagli accertamenti diagnostici in atti, oltre che dall'esame obiettivo, che si ritiene di condividere, che la minore necessita, ai fini dell'indennità di accompagnamento, di Per_1 assistenza continua e di cui all'art. 3, co. 3 L. 104/1992 con decorrenza dalla domanda amministrativa e, dunque, dalla visita di revisione del 17.5.2021.
Pertanto, si pongono alla base della decisione le risultanze cui è giunto il CTU, in quanto fondate su adeguati elementi di fatto e privi di rilievi critici, che derivano da una completa e precisa valutazione delle condizioni psico-fisiche della minore e di una idonea applicazione dei criteri valutativi utilizzati nella redazione dell'elaborato peritale.
Fermo quanto sopra esposto e la decorrenza specificata, va dichiarata inammissibile la domanda di condanna al pagamento dei ratei della prestazione indicata, trattandosi di giudizio intrapreso in seguito all'espletamento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445 bis c.p.c. e, pertanto, limitato all'accertamento del requisito sanitario. In definitiva, si ritiene che, alla luce di quanto accertato dal consulente tecnico, sussiste in capo alla minore il requisito sanitario previsto per l'indennità di accompagnamento e Persona_1 di cui all'art. 3, co. 3 L. 104/1992 a partire 17.5.2021, assorbite le questioni non espressamente trattate. Le spese di lite, liquidate ex DM n. 147/2022, in relazione al valore della controversia (cause di previdenza di valore indeterminabile – complessità bassa) e all'attività processuale vanno poste a carico dell' . CP_1 Vengono poste definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate come in atti. CP_1
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: Accerta che la minore è in possesso dei requisiti sanitari previsti Persona_1 per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980 e dello stato di handicap grave ex art. 3, comma 3, L. 104/1992 con decorrenza dal giorno della revisione (17/5/2021); Condanna altresì l' a rimborsare al procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. Avv.to Locanto CP_1
Salvatore le spese di lite, che si liquidano in € 2.697, oltre i.v.a., c.p.a. spese generali come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate come in atti. CP_1
Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c.
Crotone, 4 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Neri
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