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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 24/05/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 328/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate in data 8.04.2025 dall'appellata Controparte_1 ed in data 23.04.2025 dall'Appellante ; Parte_1 vista l'udienza figurata fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., preso atto che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente in occasione dell'udienza figurata senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di udienza figurata (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti)
PRONUNCIA la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Mariagrazia Galati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 328/2022 R.G.A.C. vertente
TRA
(C.F.: , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
03.03.1952, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Mediati domiciliatario, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 17.5.2023;
-Appellante-
E
(C.F. e P.I.V.A. , in Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa dall'avv. William Lo Cicero, domiciliatario, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 17.11.2023;
-Appellata- nonché
(C.F.: ) residente in [...]Controparte_3 C.F._2
(RC), alla c.da Colacrisini snc;
-Appellata Contumace–
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 685/2021 emessa in data 15.09.2021 ed in pari data pubblicata dal Giudice di Pace di Locri – non notificata - risarcimento danni rca terzo trasportato.
Conclusioni delle parti: all'udienza cartolare del 24.4.2025 la causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni delle parti di cui alle note scritte d'udienza:
- per parte appellante: “Voglia l'IIl.mo Giudice adito, in riforma dell'impugnata sentenza, statuire e dichiarare: Preliminarmente, in ottemperanza al provvedimento del 20.01.2025, nel quale il Giudice
“ritenuto opportuno invitare le parti nelle more ad addivenire ad una soluzione transattiva” chiede che l'On. le Giudice Voglia invitare le parti ad un tentativo di conciliazione ex art. 185 bis c.p.c. con la formulazione di una proposta transattiva alle parti;
1) accertare e dichiarare, che la
ai sensi dell'art.141 D.lgs 209/05, è obbligata a risarcire Controparte_4
i danni subiti dal IG. quale terzo trasportato, in Parte_1 conseguenza del sinistro per cui è causa;
2) condannare, pertanto, la convenuta compagnia di assicurazioni al risarcimento dei danni tutti occorsi alla persona dal IG. per l'ammontare di € Parte_1
19.918,80 e/o di quella somma maggiore o minore ritenuta più equa e giusta a seguito dell'espletanda attività istruttoria di secondo grado;
3) Nell'ipotesi di soccombenza, si chiede l'integrale compensazione delle spese di lite, anche in considerazione dell'assenza di attività istruttoria e della non difficoltosa definizione del giudizio.”;
- per la Compagnia appellata: “Per i motivi sopra esposti, voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accogliere le seguenti domande e conclusioni: 1) -Rigettare l'atto di
2 appello per la sua inattendibilità sia in fatto sia in diritto per i motivi superiormente dedotti e, conseguentemente rigettare, tutte le richieste formulate dall'appellante; 2) -Confermare in toto la sentenza N. 685/2021 emessa il 15.09.2021 dal Giudice di Pace di Locri Dott.ssa Maria SCIARRONE per tutti i motivi superiormente esposti;
3) -Ritenere che l'atto di appello di controparte è assolutamente temerario e, pertanto, va rigettato in toto;
4) -Condannare l'appellante per avere Parte_1 temerariamente promosso una inutile lite ex art. 96 c.p.c., nella misura che l'On.le Tribunale riterrà equa per i fatti e motivi superiormente esposti. 5) - Rigettare ogni richiesta istruttoria di controparte perché del tutto inammissibile in fatto ed in diritto e in conducente ai fini del decidere per tutti i motivi superiormente esposti;
6) -Onerare l'appellante
[...]
delle spese e compensi del presente giudizio.” Pt_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.
1- Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato alle controparti, ha proposto appello avverso la sentenza n. 685/2021 del Parte_1
Giudice di Pace di Locri, depositata il 15.09.2021, con la quale era stata rigettata la domanda da questi spiegata ai sensi dell'art. 141 d.lgs. 209/2005, per assenza di prova circa l'effettivo accadimento del fatto, quale reale antecedente causale dei lamentati danni.
A fondamento del gravame ha censurato la sentenza impugnata adducendo l'erronea valutazione delle dichiarazioni testimoniali raccolte in primo grado e del compendio documentale in atti, insistendo per l'accoglimento della suddetta domanda previa rinnovazione dell'istruttoria orale e ammissione della CTU medico-legale.
Invero, secondo la prospettazione dell'originaria parte attrice (ribadita nel presente giudizio di appello), il deducente in data 13.06.2012, alle ore 7:30 circa, era trasportato a bordo del veicolo Citroen AX, tg. BA463CF, di proprietà e condotto da allorquando, una volta giunto Controparte_3 all'incrocio tra la via Sasso Marconi e la Via Circonvallazione, nel comune di Siderno, il mezzo veniva tamponato dall'autocarro IVECO Daily targato AN488LE, di proprietà della di e condotto, CP_5 Persona_1 nell'occasione, da ha esposto che, a seguito dell'urto, Persona_1 veniva spinto in avanti, andando a sbattere con l'occhio destro contro il parasole dell'auto che in quel momento era abbassato;
che riportava lesioni personali a causa delle quali si recava presso il Pronto Soccorso
3 dell'Ospedale di Locri, dove, dopo aver effettuato gli esami e le indagini del caso, veniva dimesso con la diagnosi di “trauma occhio destro” con una prognosi di giorni 15.
I.
2- Instaurato il contraddittorio, (proprietaria e Controparte_3 conducente) rimaneva contumace, pur se regolarmente citata, così come nel giudizio di primo grado mentre si è costituita la Compagnia di assicurazione indicata in epigrafe, la quale ha eccepito nel merito l'infondatezza dell'avverso gravame invocandone il rigetto per le ragioni meglio esplicate nella comparsa di costituzione depositata in data 02.12.2022 alla quale si fa rinvio.
I.
3- Acquisito il fascicolo di primo grado, rigettata l'istanza di parte appellante (in quanto meramente esplorativa) di ammissione della consulenza medico-legale con ordinanza del 19.05.2023 e confermata con ordinanza del 20.01.25 da parte dello scrivente a seguito di riassegnazione del presente procedimento, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 24.04.2025, da svolgersi in modalità cartolare.
II.- Nel merito la domanda non merita accoglimento.
Preme precisare in primo luogo, stante la richiesta di revoca dell'ordinanza del 20.01.2025 formulata in sede di note conclusive dalla difesa di parte appellante, che non vi sono ragioni per modificarne il contenuto che si condivide atteso che, per come sarà meglio chiarito in prosieguo, non è stata raggiunta la prova dell'an debeatur.
Giova premettere che la motivazione rassegnata dal Giudice di pace, in punto di ricostruzione del fatto, valutazione delle prova e ripartizione degli oneri probatori ex art. 2697 c.c., è rispettosa dei principi di diritto oltre che logicamente e fermamente ancorata alle risultanze probatorie.
Infatti, dal sintetico ma comprensibile apparato motivazionale della sentenza di prime cure risulta che il GdP correttamente non ha ritenuto provata la pretesa attorea già sotto il profilo dell'an, posto che gravava su parte attrice ex art. 2697 c.c. l'onere di provare l'evento dannoso, la sua precisa dinamica e l'esistenza del rapporto eziologico tra il fatto dedotto come lesivo e i danni lamentati.
Giova a tal proposito rammentare che il principio della disponibilità delle prove va inteso come vincolo del giudice nell'accertamento dei fatti all'iniziativa delle parti, nel senso che, nel caso in cui non deducano queste le prove dirette a tale accertamento, egli non può provvedervi d'ufficio, oltre i limiti disposti dall'ordinamento, sostituendo la propria iniziativa a quella mancata degli interessati (sul punto cfr Cass. n.7873/1990 e numerose altre conformi).
4 Nell'ambito del materiale probatorio fornito dalle parti e delle relative risultanze, è poi devoluta al giudice di merito la scelta di quello ritenuto idoneo ad accertare i fatti oggetto della controversia, nonché la valutazione delle prove ed il controllo della loro rilevanza, attendibilità e concludenza (Cass. n. 9121/2007); in tale contesto, il Giudice ha pure la facoltà di escludere, anche mediante un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, non essendo egli tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante.
Ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli art 132, 115 e 116 c.p.c., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite (cfr . Cass. n. 5241/11).
Ebbene, nel contesto motivazionale dell'impugnata sentenza è ampiamente e correttamente argomentato il tema relativo all'onere probatorio gravante sul terzo trasportato.
Invero, il terzo trasportato non è tenuto a provare la dinamica del sinistro al fine di accertare la responsabilità dell'assicurato, ma ha pur sempre a suo carico l'onere di provare la verificazione del sinistro ed il conseguente nesso di causalità tra lo stesso e i danni riportati.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto non provato l'incidente in quanto la testimonianza acquisita era risultata generica e lacunosa;
quindi, il Giudice di pace non ha inteso gravare l'odierno appellante di dar prova della dinamica e delle cause del sinistro, ma ha espresso perplessità in merito al corredo istruttorio ed alla testimonianza raccolta circa la prova del nesso causale tra l'incidente ed i danni lamentati dal Pt_1
La decisione resa è conforme a pacifica giurisprudenza di legittimità.
Ed invero la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che: "Il terzo trasportato, che si avvalga, ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 141, dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, deve provare di avere subito un danno a seguito di quest'ultimo ma non anche le concrete modalità dell'incidente allo scopo di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti, trattandosi di accertamento irrilevante ai fini di cui all'articolo 141 cit." (così anche Cass. n. 10410/16). Tuttavia, ha precisato che, “come disposto dall'articolo 2697 c.c., spetta comunque al terzo trasportato, che agisca in giudizio, ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 141, per ottenere il risarcimento del danno, dimostrare quest'ultimo, ma anche fornire la prova dell'effettivo accadimento del sinistro e del nesso di
5 causalità tra l'incidente e danni di cui si chiede il risarcimento”. (Cass. n. 20654 del 2016, conforme Cass. 16181 del 2015)
Il Giudice di pace, dunque, in merito all'onere probatorio gravante sul terzo trasportato, si è limitato ad evidenziare la necessità, ai fini di una pronuncia risarcitoria, dell'esistenza di una rigorosa prova circa l'effettivo accadimento del sinistro, nonché del nesso causale tra il danno lamentato e l'occorso, ritenendo non raggiunta la piena prova circa la riconducibilità eziologica del danno al sinistro de quo.
E, invero, non può passare inosservato che gli elementi istruttori raccolti nel corso del processo, infatti, risultano contraddittori ed incompleti sia in relazione alla verificazione dell'evento lesivo secondo la dinamica descritta nell'atto introduttivo del giudizio sia in relazione al nesso eziologico tra danno ed evento lesivo.
Deve rilevarsi, infatti, che al verificarsi del sinistro non è stata allertata alcuna autorità che potesse constatare l'accaduto e riversare rilievi e dichiarazioni in un verbale e che l'unico elemento attestante l'effettiva qualità di terzo trasportato dell'odierno appellante è costituita dalle dichiarazioni dell'unico teste, il quale pure era a bordo Testimone_1 del medesimo veicolo come trasportato sebbene ha dichiarato di non aver riportato lesioni in occasione del sinistro.
Ebbene, tali dichiarazioni non sono state sufficienti a confermare la dinamica dedotta in citazione dal né tanto meno hanno chiarito il Pt_1 nesso causale tra danno ed evento lesivo, infatti, si è limitato a riferire semplicemente: “…Ci siamo fermati allo stop e nel mentre venivamo tamponati da un furgone di colore bianco;
preciso che il furgone urtava con la sua parte anteriore la parte posteriore della vettura . Lato guida nella Citroen era seduta la signora mentre invece lsto passeggero era seduto il IG;
Dopo l'urto ho visto il IGnor che Pt_1 Pt_1 lamentava dolori al viso all'altezza dell'occhio e non ricordo se indossasse la cintura di sicurezza.”. Tale dichiarazione, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non fa alcun riferimento al momento dell'impatto del contro il parasole. Pt_1
Tanto considerato, nell'insufficienza delle dichiarazioni del teste a dissipare ogni dubbio sulla dinamica dell'evento lesivo e nell'assenza di altri e diversi elementi di prova dai quali desumere l'effettiva qualità di trasportato al momento del sinistro in capo all'odierno appellante, non può dirsi formata una prova idonea a fondare il convincimento del giudice sui fatti costitutivi della domanda. Invero, appare alquanto inverosimile quanto riferito dal teste subito il quale, pur trovandosi a bordo del mezzo tamponato dopo il sinistro si disinteressava di quanto accaduto e si allontanava con un amico che casualmente si trovava a passare di lì
6 (“Subito dopo l'incidente sono andato via con un altro mio amico che passava di lì in quel momento e la IGnora mi ha detto che avrebbe provveduto lei a portare il marito in Ospedale”).
Da ultimo si osserva che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, le affermazioni confessorie sottoscritte dal proprietario del veicolo nel modello di constatazione amichevole dell'incidente (cosiddetto CID) non hanno valore di piena prova nemmeno nei confronti del confidente ma vanno liberamente apprezzate ai sensi dell'art. 2733, III comma, c.c.
A tal proposito, con riferimento alla valenza probatoria del modulo di constatazione amichevole dell'incidente, la giurisprudenza è costante nel ritenere che “la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, resa dal responsabile del danno, è liberamente apprezzabile dal giudice in relazione alla posizione di tutte le parti, ivi incluso colui che l'ha resa, a prescindere dalla sua qualità di conducente o proprietario del veicolo assicurato” (Cass. civ., sez. III, 20 giugno 2014, n. 14092; Cass., Sez. un., 05 maggio 2006 n. 10311; Cass. civ., Sez. III, n. 1680 del 25 gennaio 2008; Cass. civ., Sez. III, sent. 11595 del 13.5.2010).
In altri termini, non solo la dichiarazione non può considerarsi vincolante neanche per la parte che l'abbia resa ma non può essere diversamente valutata rispetto a soggetti che nel giudizio sono litisconsorti necessari.
A tutto voler, anche concedere, l'esosità della pretesa risarcitoria (euro 19.918,00) presuppone che vi sia stato uno scontro di notevole entità che mal si concilia con la circostanza che l'altro terzo trasportato, sentito come teste, non abbia riportato alcun danno, oltre che con lo stato dei luoghi (essendosi il sinistro verificato all'altezza di un crocevia nel centro urbano). D'altronde, non è stata contestata la circostanza rappresentata dal CTP della Compagnia ossia la evidente preesistenza di una lesione all'occhio dx non riconducibile all'evento dedotto in giudizio atteso che il nell'anno Pt_1
2007 era stato sottoposto a trapianto di cornea all'occhio destro.
Pertanto, è del tutto improbabile che in conseguenza del sinistro il Pt_1 abbia subito un danno quale quello rappresentato e documentato in atti.
Conclusivamente, alla luce della rivalutazione dell'istruttoria espletata nel primo grado di giudizio non può che concludersi dichiarando la correttezza della statuizione resa e tali ragioni sopra esposte, le censure mosse alla gravata sentenza risultano infondate e, pertanto, si ritiene che la sentenza n. 685/21 del Giudice di Pace di Locri debba essere integralmente confermata.
III.- Anche la domanda di parte appellata volta a richiedere la condanna alle spese e condanna ex art. 96 c.p.c. deve essere respinta in quanto non risulta
7 raggiunta la prova del dolo o della colpa grave dell'appellante. Inoltre, la parte richiedente il risarcimento del danno deve provare la concreta ed effettiva esistenza del danno causato dal comportamento processuale della controparte, onere che parte opponente non ha assolto. Sul punto la Suprema Corte di cassazione nella sentenza del 15/04/2013, n. 9080 ha affermato: "In tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur", o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa".
IV.- Le spese di lite relative al giudizio di gravame, in applicazione del principio della soccombenza, si pongono a carico dell'appellante e si liquidano come da dispositivo in misura inferiore ai medi tariffari di cui al D.M. n. 147/22 per le fasi studio, introduttiva e decisoria (stante il mancato svolgimento di attività istruttoria) tenuto conto della non particolare complessità delle questioni e della forma semplificata della decisione.
Deve darsi, altresì, atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica ed in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando sulla causa d'appello n. 328/2022 come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la Parte_1 sentenza n. 389/21 del Giudice di Pace di Locri, resa a definizione del giudizio N.R.G. 1260/17;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna al pagamento delle spese processuali del Parte_1 presente grado di giudizio in favore della (C.F. e Controparte_6
P.I.V.A. , in persona del legale rappresentante p.t, che liquida P.IVA_1 in € 1.700,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese generali come per legge;
- ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Locri, 24.5.2025
Il Giudice – Mariagrazia Galati
8
TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate in data 8.04.2025 dall'appellata Controparte_1 ed in data 23.04.2025 dall'Appellante ; Parte_1 vista l'udienza figurata fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., preso atto che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente in occasione dell'udienza figurata senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di udienza figurata (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti)
PRONUNCIA la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Mariagrazia Galati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 328/2022 R.G.A.C. vertente
TRA
(C.F.: , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
03.03.1952, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Mediati domiciliatario, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 17.5.2023;
-Appellante-
E
(C.F. e P.I.V.A. , in Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa dall'avv. William Lo Cicero, domiciliatario, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 17.11.2023;
-Appellata- nonché
(C.F.: ) residente in [...]Controparte_3 C.F._2
(RC), alla c.da Colacrisini snc;
-Appellata Contumace–
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 685/2021 emessa in data 15.09.2021 ed in pari data pubblicata dal Giudice di Pace di Locri – non notificata - risarcimento danni rca terzo trasportato.
Conclusioni delle parti: all'udienza cartolare del 24.4.2025 la causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni delle parti di cui alle note scritte d'udienza:
- per parte appellante: “Voglia l'IIl.mo Giudice adito, in riforma dell'impugnata sentenza, statuire e dichiarare: Preliminarmente, in ottemperanza al provvedimento del 20.01.2025, nel quale il Giudice
“ritenuto opportuno invitare le parti nelle more ad addivenire ad una soluzione transattiva” chiede che l'On. le Giudice Voglia invitare le parti ad un tentativo di conciliazione ex art. 185 bis c.p.c. con la formulazione di una proposta transattiva alle parti;
1) accertare e dichiarare, che la
ai sensi dell'art.141 D.lgs 209/05, è obbligata a risarcire Controparte_4
i danni subiti dal IG. quale terzo trasportato, in Parte_1 conseguenza del sinistro per cui è causa;
2) condannare, pertanto, la convenuta compagnia di assicurazioni al risarcimento dei danni tutti occorsi alla persona dal IG. per l'ammontare di € Parte_1
19.918,80 e/o di quella somma maggiore o minore ritenuta più equa e giusta a seguito dell'espletanda attività istruttoria di secondo grado;
3) Nell'ipotesi di soccombenza, si chiede l'integrale compensazione delle spese di lite, anche in considerazione dell'assenza di attività istruttoria e della non difficoltosa definizione del giudizio.”;
- per la Compagnia appellata: “Per i motivi sopra esposti, voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accogliere le seguenti domande e conclusioni: 1) -Rigettare l'atto di
2 appello per la sua inattendibilità sia in fatto sia in diritto per i motivi superiormente dedotti e, conseguentemente rigettare, tutte le richieste formulate dall'appellante; 2) -Confermare in toto la sentenza N. 685/2021 emessa il 15.09.2021 dal Giudice di Pace di Locri Dott.ssa Maria SCIARRONE per tutti i motivi superiormente esposti;
3) -Ritenere che l'atto di appello di controparte è assolutamente temerario e, pertanto, va rigettato in toto;
4) -Condannare l'appellante per avere Parte_1 temerariamente promosso una inutile lite ex art. 96 c.p.c., nella misura che l'On.le Tribunale riterrà equa per i fatti e motivi superiormente esposti. 5) - Rigettare ogni richiesta istruttoria di controparte perché del tutto inammissibile in fatto ed in diritto e in conducente ai fini del decidere per tutti i motivi superiormente esposti;
6) -Onerare l'appellante
[...]
delle spese e compensi del presente giudizio.” Pt_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.
1- Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato alle controparti, ha proposto appello avverso la sentenza n. 685/2021 del Parte_1
Giudice di Pace di Locri, depositata il 15.09.2021, con la quale era stata rigettata la domanda da questi spiegata ai sensi dell'art. 141 d.lgs. 209/2005, per assenza di prova circa l'effettivo accadimento del fatto, quale reale antecedente causale dei lamentati danni.
A fondamento del gravame ha censurato la sentenza impugnata adducendo l'erronea valutazione delle dichiarazioni testimoniali raccolte in primo grado e del compendio documentale in atti, insistendo per l'accoglimento della suddetta domanda previa rinnovazione dell'istruttoria orale e ammissione della CTU medico-legale.
Invero, secondo la prospettazione dell'originaria parte attrice (ribadita nel presente giudizio di appello), il deducente in data 13.06.2012, alle ore 7:30 circa, era trasportato a bordo del veicolo Citroen AX, tg. BA463CF, di proprietà e condotto da allorquando, una volta giunto Controparte_3 all'incrocio tra la via Sasso Marconi e la Via Circonvallazione, nel comune di Siderno, il mezzo veniva tamponato dall'autocarro IVECO Daily targato AN488LE, di proprietà della di e condotto, CP_5 Persona_1 nell'occasione, da ha esposto che, a seguito dell'urto, Persona_1 veniva spinto in avanti, andando a sbattere con l'occhio destro contro il parasole dell'auto che in quel momento era abbassato;
che riportava lesioni personali a causa delle quali si recava presso il Pronto Soccorso
3 dell'Ospedale di Locri, dove, dopo aver effettuato gli esami e le indagini del caso, veniva dimesso con la diagnosi di “trauma occhio destro” con una prognosi di giorni 15.
I.
2- Instaurato il contraddittorio, (proprietaria e Controparte_3 conducente) rimaneva contumace, pur se regolarmente citata, così come nel giudizio di primo grado mentre si è costituita la Compagnia di assicurazione indicata in epigrafe, la quale ha eccepito nel merito l'infondatezza dell'avverso gravame invocandone il rigetto per le ragioni meglio esplicate nella comparsa di costituzione depositata in data 02.12.2022 alla quale si fa rinvio.
I.
3- Acquisito il fascicolo di primo grado, rigettata l'istanza di parte appellante (in quanto meramente esplorativa) di ammissione della consulenza medico-legale con ordinanza del 19.05.2023 e confermata con ordinanza del 20.01.25 da parte dello scrivente a seguito di riassegnazione del presente procedimento, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 24.04.2025, da svolgersi in modalità cartolare.
II.- Nel merito la domanda non merita accoglimento.
Preme precisare in primo luogo, stante la richiesta di revoca dell'ordinanza del 20.01.2025 formulata in sede di note conclusive dalla difesa di parte appellante, che non vi sono ragioni per modificarne il contenuto che si condivide atteso che, per come sarà meglio chiarito in prosieguo, non è stata raggiunta la prova dell'an debeatur.
Giova premettere che la motivazione rassegnata dal Giudice di pace, in punto di ricostruzione del fatto, valutazione delle prova e ripartizione degli oneri probatori ex art. 2697 c.c., è rispettosa dei principi di diritto oltre che logicamente e fermamente ancorata alle risultanze probatorie.
Infatti, dal sintetico ma comprensibile apparato motivazionale della sentenza di prime cure risulta che il GdP correttamente non ha ritenuto provata la pretesa attorea già sotto il profilo dell'an, posto che gravava su parte attrice ex art. 2697 c.c. l'onere di provare l'evento dannoso, la sua precisa dinamica e l'esistenza del rapporto eziologico tra il fatto dedotto come lesivo e i danni lamentati.
Giova a tal proposito rammentare che il principio della disponibilità delle prove va inteso come vincolo del giudice nell'accertamento dei fatti all'iniziativa delle parti, nel senso che, nel caso in cui non deducano queste le prove dirette a tale accertamento, egli non può provvedervi d'ufficio, oltre i limiti disposti dall'ordinamento, sostituendo la propria iniziativa a quella mancata degli interessati (sul punto cfr Cass. n.7873/1990 e numerose altre conformi).
4 Nell'ambito del materiale probatorio fornito dalle parti e delle relative risultanze, è poi devoluta al giudice di merito la scelta di quello ritenuto idoneo ad accertare i fatti oggetto della controversia, nonché la valutazione delle prove ed il controllo della loro rilevanza, attendibilità e concludenza (Cass. n. 9121/2007); in tale contesto, il Giudice ha pure la facoltà di escludere, anche mediante un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, non essendo egli tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante.
Ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli art 132, 115 e 116 c.p.c., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite (cfr . Cass. n. 5241/11).
Ebbene, nel contesto motivazionale dell'impugnata sentenza è ampiamente e correttamente argomentato il tema relativo all'onere probatorio gravante sul terzo trasportato.
Invero, il terzo trasportato non è tenuto a provare la dinamica del sinistro al fine di accertare la responsabilità dell'assicurato, ma ha pur sempre a suo carico l'onere di provare la verificazione del sinistro ed il conseguente nesso di causalità tra lo stesso e i danni riportati.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto non provato l'incidente in quanto la testimonianza acquisita era risultata generica e lacunosa;
quindi, il Giudice di pace non ha inteso gravare l'odierno appellante di dar prova della dinamica e delle cause del sinistro, ma ha espresso perplessità in merito al corredo istruttorio ed alla testimonianza raccolta circa la prova del nesso causale tra l'incidente ed i danni lamentati dal Pt_1
La decisione resa è conforme a pacifica giurisprudenza di legittimità.
Ed invero la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che: "Il terzo trasportato, che si avvalga, ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 141, dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, deve provare di avere subito un danno a seguito di quest'ultimo ma non anche le concrete modalità dell'incidente allo scopo di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti, trattandosi di accertamento irrilevante ai fini di cui all'articolo 141 cit." (così anche Cass. n. 10410/16). Tuttavia, ha precisato che, “come disposto dall'articolo 2697 c.c., spetta comunque al terzo trasportato, che agisca in giudizio, ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 141, per ottenere il risarcimento del danno, dimostrare quest'ultimo, ma anche fornire la prova dell'effettivo accadimento del sinistro e del nesso di
5 causalità tra l'incidente e danni di cui si chiede il risarcimento”. (Cass. n. 20654 del 2016, conforme Cass. 16181 del 2015)
Il Giudice di pace, dunque, in merito all'onere probatorio gravante sul terzo trasportato, si è limitato ad evidenziare la necessità, ai fini di una pronuncia risarcitoria, dell'esistenza di una rigorosa prova circa l'effettivo accadimento del sinistro, nonché del nesso causale tra il danno lamentato e l'occorso, ritenendo non raggiunta la piena prova circa la riconducibilità eziologica del danno al sinistro de quo.
E, invero, non può passare inosservato che gli elementi istruttori raccolti nel corso del processo, infatti, risultano contraddittori ed incompleti sia in relazione alla verificazione dell'evento lesivo secondo la dinamica descritta nell'atto introduttivo del giudizio sia in relazione al nesso eziologico tra danno ed evento lesivo.
Deve rilevarsi, infatti, che al verificarsi del sinistro non è stata allertata alcuna autorità che potesse constatare l'accaduto e riversare rilievi e dichiarazioni in un verbale e che l'unico elemento attestante l'effettiva qualità di terzo trasportato dell'odierno appellante è costituita dalle dichiarazioni dell'unico teste, il quale pure era a bordo Testimone_1 del medesimo veicolo come trasportato sebbene ha dichiarato di non aver riportato lesioni in occasione del sinistro.
Ebbene, tali dichiarazioni non sono state sufficienti a confermare la dinamica dedotta in citazione dal né tanto meno hanno chiarito il Pt_1 nesso causale tra danno ed evento lesivo, infatti, si è limitato a riferire semplicemente: “…Ci siamo fermati allo stop e nel mentre venivamo tamponati da un furgone di colore bianco;
preciso che il furgone urtava con la sua parte anteriore la parte posteriore della vettura . Lato guida nella Citroen era seduta la signora mentre invece lsto passeggero era seduto il IG;
Dopo l'urto ho visto il IGnor che Pt_1 Pt_1 lamentava dolori al viso all'altezza dell'occhio e non ricordo se indossasse la cintura di sicurezza.”. Tale dichiarazione, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non fa alcun riferimento al momento dell'impatto del contro il parasole. Pt_1
Tanto considerato, nell'insufficienza delle dichiarazioni del teste a dissipare ogni dubbio sulla dinamica dell'evento lesivo e nell'assenza di altri e diversi elementi di prova dai quali desumere l'effettiva qualità di trasportato al momento del sinistro in capo all'odierno appellante, non può dirsi formata una prova idonea a fondare il convincimento del giudice sui fatti costitutivi della domanda. Invero, appare alquanto inverosimile quanto riferito dal teste subito il quale, pur trovandosi a bordo del mezzo tamponato dopo il sinistro si disinteressava di quanto accaduto e si allontanava con un amico che casualmente si trovava a passare di lì
6 (“Subito dopo l'incidente sono andato via con un altro mio amico che passava di lì in quel momento e la IGnora mi ha detto che avrebbe provveduto lei a portare il marito in Ospedale”).
Da ultimo si osserva che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, le affermazioni confessorie sottoscritte dal proprietario del veicolo nel modello di constatazione amichevole dell'incidente (cosiddetto CID) non hanno valore di piena prova nemmeno nei confronti del confidente ma vanno liberamente apprezzate ai sensi dell'art. 2733, III comma, c.c.
A tal proposito, con riferimento alla valenza probatoria del modulo di constatazione amichevole dell'incidente, la giurisprudenza è costante nel ritenere che “la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, resa dal responsabile del danno, è liberamente apprezzabile dal giudice in relazione alla posizione di tutte le parti, ivi incluso colui che l'ha resa, a prescindere dalla sua qualità di conducente o proprietario del veicolo assicurato” (Cass. civ., sez. III, 20 giugno 2014, n. 14092; Cass., Sez. un., 05 maggio 2006 n. 10311; Cass. civ., Sez. III, n. 1680 del 25 gennaio 2008; Cass. civ., Sez. III, sent. 11595 del 13.5.2010).
In altri termini, non solo la dichiarazione non può considerarsi vincolante neanche per la parte che l'abbia resa ma non può essere diversamente valutata rispetto a soggetti che nel giudizio sono litisconsorti necessari.
A tutto voler, anche concedere, l'esosità della pretesa risarcitoria (euro 19.918,00) presuppone che vi sia stato uno scontro di notevole entità che mal si concilia con la circostanza che l'altro terzo trasportato, sentito come teste, non abbia riportato alcun danno, oltre che con lo stato dei luoghi (essendosi il sinistro verificato all'altezza di un crocevia nel centro urbano). D'altronde, non è stata contestata la circostanza rappresentata dal CTP della Compagnia ossia la evidente preesistenza di una lesione all'occhio dx non riconducibile all'evento dedotto in giudizio atteso che il nell'anno Pt_1
2007 era stato sottoposto a trapianto di cornea all'occhio destro.
Pertanto, è del tutto improbabile che in conseguenza del sinistro il Pt_1 abbia subito un danno quale quello rappresentato e documentato in atti.
Conclusivamente, alla luce della rivalutazione dell'istruttoria espletata nel primo grado di giudizio non può che concludersi dichiarando la correttezza della statuizione resa e tali ragioni sopra esposte, le censure mosse alla gravata sentenza risultano infondate e, pertanto, si ritiene che la sentenza n. 685/21 del Giudice di Pace di Locri debba essere integralmente confermata.
III.- Anche la domanda di parte appellata volta a richiedere la condanna alle spese e condanna ex art. 96 c.p.c. deve essere respinta in quanto non risulta
7 raggiunta la prova del dolo o della colpa grave dell'appellante. Inoltre, la parte richiedente il risarcimento del danno deve provare la concreta ed effettiva esistenza del danno causato dal comportamento processuale della controparte, onere che parte opponente non ha assolto. Sul punto la Suprema Corte di cassazione nella sentenza del 15/04/2013, n. 9080 ha affermato: "In tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur", o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa".
IV.- Le spese di lite relative al giudizio di gravame, in applicazione del principio della soccombenza, si pongono a carico dell'appellante e si liquidano come da dispositivo in misura inferiore ai medi tariffari di cui al D.M. n. 147/22 per le fasi studio, introduttiva e decisoria (stante il mancato svolgimento di attività istruttoria) tenuto conto della non particolare complessità delle questioni e della forma semplificata della decisione.
Deve darsi, altresì, atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica ed in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando sulla causa d'appello n. 328/2022 come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la Parte_1 sentenza n. 389/21 del Giudice di Pace di Locri, resa a definizione del giudizio N.R.G. 1260/17;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna al pagamento delle spese processuali del Parte_1 presente grado di giudizio in favore della (C.F. e Controparte_6
P.I.V.A. , in persona del legale rappresentante p.t, che liquida P.IVA_1 in € 1.700,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese generali come per legge;
- ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Locri, 24.5.2025
Il Giudice – Mariagrazia Galati
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