Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 09/05/2026, n. 3636
TAR
Sentenza 16 giugno 2025
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CS
Rigetto
Sentenza 9 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione delle norme e dei principi che governano il procedimento amministrativo

    Il recupero di somme indebitamente erogate è un'attività dovuta e vincolata, non soggetta ai termini di cui all'art. 21-nonies della legge 241/1990. L'atto di concessione delle somme prevedeva espressamente la ripetizione in caso di sentenza definitiva che accertasse la responsabilità, quindi non vi era una base affidante per il ricorrente. L'amministrazione ha inoltre intrapreso azioni per il recupero tempestivamente.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 32 l. n. 152/1975 e infondatezza della pretesa di restituzione delle spese legali per l'intero

    Entrambe le norme (art. 32 L. 152/1975 e art. 18 D.L. 67/1997) prevedono la ripetibilità delle somme anticipate. L'appellante è stato condannato per falso ideologico (dolo) e al risarcimento danni, mentre per altri reati è intervenuta la prescrizione. La condanna al risarcimento danni agli effetti civili integra il presupposto per la rivalsa. L'attività difensiva è unitaria e non può essere parcellizzata per singoli reati, soprattutto quando vi è un accertamento di un disegno criminoso unitario e aggravanti connesse ai reati prescritti.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 32 l. n. 152/1975 e art. 18 d.l. n. 67/1997, e violazione dell'art. 27 Cost. e art. 6, par. 2, Cedu

    La condanna al risarcimento danni agli effetti civili, anche in caso di prescrizione del reato penale, integra il presupposto per la rivalsa. La responsabilità civile affermata nella sentenza che attesta l'estinzione del reato per prescrizione ha rilevanza ai fini del recupero delle spese legali. L'attività difensiva è unitaria e non può essere frazionata per singoli reati.

  • Rigettato
    Ingiustificato arricchimento dell'amministrazione per la pretesa di recuperare l'intera somma, incluse imposte e interessi

    L'amministrazione è tenuta a recuperare l'intera somma anticipata, comprensiva di IVA, poiché il peso finale del debito grava sull'appellante. Gli interessi sono dovuti dalla data della domanda di restituzione, in quanto l'anticipazione è stata percepita in buona fede.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 09/05/2026, n. 3636
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 3636
    Data del deposito : 9 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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