Sentenza 7 gennaio 2003
Massime • 1
In materia di procura al difensore, il conferimento in primo grado di procura speciale alle liti mediante la formula "per il presente giudizio" o "per la presente procedura" , senza specificazioni ulteriori , deve intendersi riferito all'intero giudizio, articolato nei suoi diversi gradi, e consente quindi di ritenere la procura validamente conferita anche per il grado di appello.
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Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 06/03/2026, n. 5069 La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5069/2026, affronta il tema della responsabilità ex art. 2051 c.c. per danno da cosa in custodia derivante dalla caduta su una scalinata comunale in cattivo stato manutentivo. La Corte censura la decisione della Corte d'Appello che aveva riconosciuto un concorso di colpa della danneggiata ai sensi dell'art. 1227 c.c. senza individuare concretamente una condotta colposa della stessa. Viene affermato che non è sufficiente la mera conoscenza dello stato dei luoghi per attribuire colpa al danneggiato. La motivazione del giudice di merito è qualificata come motivazione apparente, poiché …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/01/2003, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUNO D'ANGELO - Presidente -
Dott. ALBERTO SPANÒ - Consigliere -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI V. - rel. Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO A. MAIORANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO - I.N.A.I.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom. in Roma, via IV Novembre n. 144, presso la sede legale, unitamente agli avv. Antonino Catania e Giuseppe De Ferrà che lo rappresentano e difendono, per procura speciale a rogito Notar Carlo Federico Tuccari di Roma del 10 maggio 2000, rep. N. 54171;
- ricorrente -
contro
EO IN, elett.te dom. in Roma, piazza Martiri di Belfiore n. 2, presso l'avv. Domenico Concetti, che lo rappresenta e difende, per procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Urbino in data 16 marzo 2000, n. 15 (R.G.N. 723/1996);
udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 19/9/2002, la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Mario Putaturo Donati Viscido;
Uditi gli avv.ti G. De Ferrà e D. Concetti;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Raffaele Palmieri che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
in subordine, per la rimessione alle Sezioni Unite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 6 giugno 1996 il Pretore del lavoro di Urbino, condividendo le conclusioni cui era pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, in accoglimento della domanda proposta da EO AR nei confronti dell'INAIL, dichiarava che allo stesso era dovuta la rendita richiesta.
Avverso la sentenza proponeva gravame l'Istituto, ma il Tribunale locale, con sentenza del 16 marzo 2000, dichiarava inammissibile l'appello, condannando l'INAIL al pagamento delle spese del grado.
Osservava, in particolare, il Tribunale che: era illeggibile la firma del soggetto che, in calce all'atto di appello, aveva conferito la procura alle liti all'avv. Vittorio Ceccarini;
ne' tanto meno le generalità di chi aveva sottoscritto, in luogo del direttore della sede di Pesaro, erano riportate nella certificazione della autenticità della firma, operata dal difensore.
L'appellante ha proposto ricorso per cassazione con un motivo. L'intimato si è costituito depositando procura e documenti. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 75, 83, 113, 163 e 182 e ss. c.p.c. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c., si deduce che il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'appello, senza verificare d'ufficio la regolarità della costituzione. Nè il Tribunale ha considerato che il difensore dell'INAIL, Dott. Proc. Vittorio Ceccarini, aveva lo ius postulandi poiché la comparsa di costituzione in primo grado dell'Istituto del 2-7 febbraio 1996 recava in calce la delega, valevole anche per l'appello, del Direttore della Sede di Pesaro in favore del detto legale.
Il motivo va accolto perché fondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, che va in questa sede confermata in quanto si condividono le ragioni poste a sostegno, il conferimento in primo grado di procura speciale alle liti mediante la formula "per il presente giudizio" o "per la presente procedura", senza specificazioni ulteriori, deve intendersi riferito a quel giudizio, articolato nei suoi diversi gradi, ed integra, quindi, quella "volontà espressa" che, vincendo la presunzione legale in senso contrario (art. 83, ultimo comma, c.p.c.), consente di ritenere la procura operante anche per il grado d'appello (Cass., 27 giugno 1986, n. 4285). Siffatti principi sono stati disapplicati dal Tribunale che, anche a considerare nulla per le ragioni indicate la procura apposta in calce all'atto di appello dell'Istituto (vedi Cass., 12 marzo 2002, n. 3570) avrebbe dovuto estendere l'indagine agli atti di causa rilevando, mediante esame della sentenza pretorile e della copia della comparsa di costituzione in primo grado, che all'avv. Vittorio Ceccarini era stata rilasciata dall'Istituto procura speciale per il giudizio articolato nelle sue fasi e che quindi lo stesso era munito di valido mandato per il giudizio d'appello (cfr. Cass., 7 aprile 2000, n. 4384). Il ricorso va perciò accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice che, uniformandosi ai principi e criteri enunciati, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso;
cassa e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Ancona.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2003