TRIB
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 20/05/2025, n. 1518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1518 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 10301/2024
r.g., decisa nell'udienza del 20.5.2025, promossa da
, con l'avv. Marcello Di Summa;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 25.10.2024, proponeva Parte_1
opposizione ex art. 24 co. 5 d.l.vo 26.2.1999 n. 46 e art. 30 d.l. 31.5.2010
n. 78 conv. in l. 30.7.2010 n. 122, avverso l'avviso di addebito n.
324.2023.00000119.39 di euro 12.259,30, notificato dall' il 20.9.2024 CP_1
in relazione a contributi previdenziali dovuti alla gestione aziende con lavoratori dipendenti per il periodo dall'1.2.2012 al 31.12.2015 e accessori, chiedendone l'annullamento per difetto di legittimazione passiva di essa
1 opponente rispetto alla pretesa azionata con il detto avviso di addebito e in subordine per inesigibilità delle somme richieste con lo stesso avviso di addebito per intervenuta prescrizione.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva dichiararsi cessata la materia del CP_1
contendere sulla domanda di accertamento della non debenza delle somme richieste con l'opposto avviso di addebito e dichiararsi inammissibile o rigettarsi nel resto l'opposizione.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata per quanto di ragione.
L'opposto avviso di addebito è stato notificato alla ricorrente non in proprio bensì “in qualità di erede dell'amministratore e socio unico per il
soggetto contribuente: Pedro srl”.
Ebbene, come attestato dalla documentazione in atti, la ricorrente non riveste, né rivestiva alle date di emissione (24.1.2023) e di notifica
(20.9.2024) dell'opposto avviso di addebito, la pretesa qualità di erede di
, già amministratore e socio unico della Pedro srl, Persona_1
deceduto il 5.9.2020, avendo espressamente rinunziato all'eredità con atto sottoscritto innanzi al cancelliere dell'ufficio di volontaria giurisdizione del Tribunale di Taranto in data 14.6.2021 ed iscritto al n.
2098/2021 di ruolo generale, al n. 968 di cronologico e al n. 2340 di repertorio.
2 Pertanto, deve dichiararsi che la stessa ricorrente non è tenuta al pagamento delle somme a lei richieste dall nella detta – e, come CP_1
detto, insussistente – qualità di erede con l'opposto avviso di addebito;
né, sul punto, può emettersi la declaratoria, invocata dall di CP_1
cessazione della materia del contendere, ove si consideri che nelle more del presente giudizio non è intervenuto, da parte dell'ente impositore,
alcun formale atto di abbandono della pretesa azionata nei confronti della ricorrente.
Deve invece dichiararsi inammissibile la domanda di annullamento dell'opposto avviso di addebito.
Proprio in ragione della intervenuta rinunzia all'eredità, e quindi della insussistenza della sua qualità di erede dell'amministratore e socio unico della Pedro srl, la ricorrente è infatti priva di interesse ad agire ex art. 100
c.p.c. e, prima ancora, di legittimazione ad agire, per l'annullamento dell'opposto avviso di addebito, poiché esso è stato emesso dall nei CP_1
confronti della Pedro srl, ovvero di un soggetto a lei del tutto estraneo per quanto sopra osservato, così che, in relazione alla domanda ora in esame,
non vi è coincidenza tra chi agisce e chi si afferma essere titolare dell'obbligo contributivo, e quindi del diritto all'accertamento negativo di siffatto obbligo: coincidenza nella quale consiste appunto, per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la legittimazione attiva:
cfr. in tal senso Cass. 26.3.2024 n. 8120 e Cass. 25.6.2019 n. 16905.
L'accoglimento solo parziale della domanda costituisce, ex art. 92 c.p.c.,
giusto motivo di compensazione delle spese di causa.
3
P.q.m.
dichiara non dovute dall'istante all' le somme richieste con l'opposto CP_1
avviso di addebito;
dichiara nel resto inammissibile la domanda;
spese compensate.
Taranto, 20.5.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
4
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 10301/2024
r.g., decisa nell'udienza del 20.5.2025, promossa da
, con l'avv. Marcello Di Summa;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 25.10.2024, proponeva Parte_1
opposizione ex art. 24 co. 5 d.l.vo 26.2.1999 n. 46 e art. 30 d.l. 31.5.2010
n. 78 conv. in l. 30.7.2010 n. 122, avverso l'avviso di addebito n.
324.2023.00000119.39 di euro 12.259,30, notificato dall' il 20.9.2024 CP_1
in relazione a contributi previdenziali dovuti alla gestione aziende con lavoratori dipendenti per il periodo dall'1.2.2012 al 31.12.2015 e accessori, chiedendone l'annullamento per difetto di legittimazione passiva di essa
1 opponente rispetto alla pretesa azionata con il detto avviso di addebito e in subordine per inesigibilità delle somme richieste con lo stesso avviso di addebito per intervenuta prescrizione.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva dichiararsi cessata la materia del CP_1
contendere sulla domanda di accertamento della non debenza delle somme richieste con l'opposto avviso di addebito e dichiararsi inammissibile o rigettarsi nel resto l'opposizione.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata per quanto di ragione.
L'opposto avviso di addebito è stato notificato alla ricorrente non in proprio bensì “in qualità di erede dell'amministratore e socio unico per il
soggetto contribuente: Pedro srl”.
Ebbene, come attestato dalla documentazione in atti, la ricorrente non riveste, né rivestiva alle date di emissione (24.1.2023) e di notifica
(20.9.2024) dell'opposto avviso di addebito, la pretesa qualità di erede di
, già amministratore e socio unico della Pedro srl, Persona_1
deceduto il 5.9.2020, avendo espressamente rinunziato all'eredità con atto sottoscritto innanzi al cancelliere dell'ufficio di volontaria giurisdizione del Tribunale di Taranto in data 14.6.2021 ed iscritto al n.
2098/2021 di ruolo generale, al n. 968 di cronologico e al n. 2340 di repertorio.
2 Pertanto, deve dichiararsi che la stessa ricorrente non è tenuta al pagamento delle somme a lei richieste dall nella detta – e, come CP_1
detto, insussistente – qualità di erede con l'opposto avviso di addebito;
né, sul punto, può emettersi la declaratoria, invocata dall di CP_1
cessazione della materia del contendere, ove si consideri che nelle more del presente giudizio non è intervenuto, da parte dell'ente impositore,
alcun formale atto di abbandono della pretesa azionata nei confronti della ricorrente.
Deve invece dichiararsi inammissibile la domanda di annullamento dell'opposto avviso di addebito.
Proprio in ragione della intervenuta rinunzia all'eredità, e quindi della insussistenza della sua qualità di erede dell'amministratore e socio unico della Pedro srl, la ricorrente è infatti priva di interesse ad agire ex art. 100
c.p.c. e, prima ancora, di legittimazione ad agire, per l'annullamento dell'opposto avviso di addebito, poiché esso è stato emesso dall nei CP_1
confronti della Pedro srl, ovvero di un soggetto a lei del tutto estraneo per quanto sopra osservato, così che, in relazione alla domanda ora in esame,
non vi è coincidenza tra chi agisce e chi si afferma essere titolare dell'obbligo contributivo, e quindi del diritto all'accertamento negativo di siffatto obbligo: coincidenza nella quale consiste appunto, per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la legittimazione attiva:
cfr. in tal senso Cass. 26.3.2024 n. 8120 e Cass. 25.6.2019 n. 16905.
L'accoglimento solo parziale della domanda costituisce, ex art. 92 c.p.c.,
giusto motivo di compensazione delle spese di causa.
3
P.q.m.
dichiara non dovute dall'istante all' le somme richieste con l'opposto CP_1
avviso di addebito;
dichiara nel resto inammissibile la domanda;
spese compensate.
Taranto, 20.5.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
4