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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/12/2025, n. 4043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4043 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati dr. Alberto CELESTE - Presidente dr.ssa Maria Pia DI STEFANO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 2.12.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 3622/2024 (con riunito R.G. n. 3624/2024) avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 12049/2024, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Stenio Salzano ed elettivamente Parte_1 domiciliata in Roma, Via San Godenzo, 170; APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Stenio Salzano ed Controparte_1 elettivamente domiciliata in Roma, Via San Godenzo, 170; APPELLANTE
NONCHE'
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Crescenzio n. 20 presso lo Controparte_2 studio dell'Avv. Cinzia Buraglia, che la rappresenta e difende;
APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ha chiesto di: 1) Accertare e dichiarare che tra il ricorrente e Controparte_2 la in persona del legale rapp.te p.t. e/o la Sig.ra Parte_1 Controparte_1 in proprio si è svolto un rapporto di lavoro subordinato dal 09/05/2021 sino al 13/06/2022
o nel diverso arco temporale accertato nelle modalità descritte in premessa;
2) Condannare la in persona del legale rapp.te p.t. e/o la Sig.ra Parte_1 [...]
in proprio a pagare in favore del ricorrente l'importo pari ad € 45.988,04, CP_1 come analiticamente indicato nel conteggio che forma parte integrante del ricorso o in quello maggiore o minore che sarà ritenuto di Giustizia, maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interessi sulle somme rivalutate, per le ragioni esposte in premessa;
deduceva in fatto che: 1) Il ricorrente, con esperienza nel settore, aveva lavorato, in Roma, presso il garage sito in via Tarquinio Collatino n. 147, dal 09/05/2021 sino al 05/12/2022; 2) La società resistente era titolare/gestiva l'autorimessa sita in Via Tarquinio Collatino (circa 2.500 mq. con 150 - 200 posti auto); 3) Il ricorrente era stato regolarizzato solo dal 14/06/2022 con un contratto di lavoro a tempo determinato part
– time (12 ore settimanali); 4) aveva svolto mansioni di uomo di garage e si era occupato di custodia e guardia delle vetture parcheggiate, controllo in entrata ed uscita delle medesime vetture e pulizia e lavaggio delle vetture custodite nel garage;
5) era tenuto ad osservare il seguente orario di lavoro: dalle ore 06.00 alle ore 14.00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 10.00 del sabato alle ore 6.00 della domenica;
6) la retribuzione corrispostagli per il periodo di lavoro oggetto di causa era stata quella di € 500,00 dal 09/05/21 sino al 13/06/2021 (periodo non regolarizzato) e quella indicata nelle buste paga allegate per il periodo di lavoro regolarizzato dal 14/06/21 sino alla cessazione del rapporto di lavoro;
7) aveva sempre agito diligentemente e secondo le direttive impartitegli dalla resistente nella persona della sig.ra sia in ordine Controparte_1 alle modalità che ai tempi di svolgimento della prestazione lavorativa nonché in ordine allo svolgimento di altre incombenze (lavaggio vetture); 8) la sua prestazione lavorativa si era sempre svolta sotto il vincolo della subordinazione, dal momento che egli era sempre stato tenuto a rispettare il suindicato orario di lavoro ed era stato sottoposto al potere di controllo della resistente cui doveva riferire in ordine alla prestazione svolta;
9) aveva svolto la sua attività lavorativa non già con una organizzazione propria, bensì inserito nei locali e utilizzando gli strumenti messi a disposizione da parte datoriale;
10) egli per allontanarsi o assentarsi dal lavoro doveva sempre chiedere un preventivo permesso al datore di lavoro;
11) non aveva goduto di ferie e non aveva percepito la corretta retribuzione, il TFR ed il compenso per il lavoro straordinario. Il Tribunale riteneva che la contumacia dei convenuti, la loro mancata risposta all'interpello (art. 232 cod. proc. civ.) e le dichiarazioni dei testimoni escussi consentivano l'integrale accoglimento della spiegata domanda. Pertanto, accertava e dichiarava che tra il ricorrente e la in persona del legale rapp.te p.t. Parte_1
e la Sig.ra in proprio si era svolto un rapporto di lavoro Controparte_1 subordinato dal 09/05/2021 sino al 13/06/2022, secondo le modalità descritte in motivazione;
condannava la in persona del legale rapp.te p.t. in solido Parte_1 con la Sig.ra in proprio a pagare in favore del ricorrente l'importo Controparte_1 complessivo di € 45.988,04, come analiticamente indicato nel conteggio allegato al ricorso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate dal dì del dovuto fino al soddisfo e condannava i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite che liquidava in complessivi € 1.948,00, di cui € 424,00 per spese generali ed € 1.524,00 per compensi, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Con ricorso depositato il 27.12.2024, e con distinto ricorso depositato in pari data la e hanno proposto diversi appelli avverso la Parte_1 Controparte_1 stessa sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma. E' stata, pertanto, disposta la riunione dei due procedimenti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.
si è costituito opponendosi ad entrambi i gravami. Controparte_2
Orbene, ritenuto che con ordinanza resa all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 25.11.2025, si era dato atto che, ai sensi del succitato art. 127 ter quarto comma c.p.c. nessuna delle parti aveva depositato le note nel termine assegnato;
rilevato, altresì, che, assegnato, con la medesima ordinanza, nuovo termine perentorio per il deposito di note scritte, anche in tale occasione nessuna delle parti ha provveduto al deposito delle dette note (l'appellato ha comunicato che le parti non sarebbero comparse all'odierna udienza), deve ordinarsi che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del processo, in conformità alla predetta normativa.
Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
- spese a carico delle parti che le hanno anticipate. Roma, 2.12.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste
composta dai Magistrati dr. Alberto CELESTE - Presidente dr.ssa Maria Pia DI STEFANO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 2.12.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 3622/2024 (con riunito R.G. n. 3624/2024) avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 12049/2024, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Stenio Salzano ed elettivamente Parte_1 domiciliata in Roma, Via San Godenzo, 170; APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Stenio Salzano ed Controparte_1 elettivamente domiciliata in Roma, Via San Godenzo, 170; APPELLANTE
NONCHE'
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Crescenzio n. 20 presso lo Controparte_2 studio dell'Avv. Cinzia Buraglia, che la rappresenta e difende;
APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ha chiesto di: 1) Accertare e dichiarare che tra il ricorrente e Controparte_2 la in persona del legale rapp.te p.t. e/o la Sig.ra Parte_1 Controparte_1 in proprio si è svolto un rapporto di lavoro subordinato dal 09/05/2021 sino al 13/06/2022
o nel diverso arco temporale accertato nelle modalità descritte in premessa;
2) Condannare la in persona del legale rapp.te p.t. e/o la Sig.ra Parte_1 [...]
in proprio a pagare in favore del ricorrente l'importo pari ad € 45.988,04, CP_1 come analiticamente indicato nel conteggio che forma parte integrante del ricorso o in quello maggiore o minore che sarà ritenuto di Giustizia, maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interessi sulle somme rivalutate, per le ragioni esposte in premessa;
deduceva in fatto che: 1) Il ricorrente, con esperienza nel settore, aveva lavorato, in Roma, presso il garage sito in via Tarquinio Collatino n. 147, dal 09/05/2021 sino al 05/12/2022; 2) La società resistente era titolare/gestiva l'autorimessa sita in Via Tarquinio Collatino (circa 2.500 mq. con 150 - 200 posti auto); 3) Il ricorrente era stato regolarizzato solo dal 14/06/2022 con un contratto di lavoro a tempo determinato part
– time (12 ore settimanali); 4) aveva svolto mansioni di uomo di garage e si era occupato di custodia e guardia delle vetture parcheggiate, controllo in entrata ed uscita delle medesime vetture e pulizia e lavaggio delle vetture custodite nel garage;
5) era tenuto ad osservare il seguente orario di lavoro: dalle ore 06.00 alle ore 14.00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 10.00 del sabato alle ore 6.00 della domenica;
6) la retribuzione corrispostagli per il periodo di lavoro oggetto di causa era stata quella di € 500,00 dal 09/05/21 sino al 13/06/2021 (periodo non regolarizzato) e quella indicata nelle buste paga allegate per il periodo di lavoro regolarizzato dal 14/06/21 sino alla cessazione del rapporto di lavoro;
7) aveva sempre agito diligentemente e secondo le direttive impartitegli dalla resistente nella persona della sig.ra sia in ordine Controparte_1 alle modalità che ai tempi di svolgimento della prestazione lavorativa nonché in ordine allo svolgimento di altre incombenze (lavaggio vetture); 8) la sua prestazione lavorativa si era sempre svolta sotto il vincolo della subordinazione, dal momento che egli era sempre stato tenuto a rispettare il suindicato orario di lavoro ed era stato sottoposto al potere di controllo della resistente cui doveva riferire in ordine alla prestazione svolta;
9) aveva svolto la sua attività lavorativa non già con una organizzazione propria, bensì inserito nei locali e utilizzando gli strumenti messi a disposizione da parte datoriale;
10) egli per allontanarsi o assentarsi dal lavoro doveva sempre chiedere un preventivo permesso al datore di lavoro;
11) non aveva goduto di ferie e non aveva percepito la corretta retribuzione, il TFR ed il compenso per il lavoro straordinario. Il Tribunale riteneva che la contumacia dei convenuti, la loro mancata risposta all'interpello (art. 232 cod. proc. civ.) e le dichiarazioni dei testimoni escussi consentivano l'integrale accoglimento della spiegata domanda. Pertanto, accertava e dichiarava che tra il ricorrente e la in persona del legale rapp.te p.t. Parte_1
e la Sig.ra in proprio si era svolto un rapporto di lavoro Controparte_1 subordinato dal 09/05/2021 sino al 13/06/2022, secondo le modalità descritte in motivazione;
condannava la in persona del legale rapp.te p.t. in solido Parte_1 con la Sig.ra in proprio a pagare in favore del ricorrente l'importo Controparte_1 complessivo di € 45.988,04, come analiticamente indicato nel conteggio allegato al ricorso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate dal dì del dovuto fino al soddisfo e condannava i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite che liquidava in complessivi € 1.948,00, di cui € 424,00 per spese generali ed € 1.524,00 per compensi, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Con ricorso depositato il 27.12.2024, e con distinto ricorso depositato in pari data la e hanno proposto diversi appelli avverso la Parte_1 Controparte_1 stessa sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma. E' stata, pertanto, disposta la riunione dei due procedimenti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.
si è costituito opponendosi ad entrambi i gravami. Controparte_2
Orbene, ritenuto che con ordinanza resa all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 25.11.2025, si era dato atto che, ai sensi del succitato art. 127 ter quarto comma c.p.c. nessuna delle parti aveva depositato le note nel termine assegnato;
rilevato, altresì, che, assegnato, con la medesima ordinanza, nuovo termine perentorio per il deposito di note scritte, anche in tale occasione nessuna delle parti ha provveduto al deposito delle dette note (l'appellato ha comunicato che le parti non sarebbero comparse all'odierna udienza), deve ordinarsi che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del processo, in conformità alla predetta normativa.
Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
- spese a carico delle parti che le hanno anticipate. Roma, 2.12.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste