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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 30/04/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Cristina Carrara, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 2012/2019 R.G. promossa da
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
nella qualità di eredi di , con il patrocinio dell'avv. Persona_1
Pietro Aglianò
contro
, con il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato CP_1 CP_2
avente ad oggetto: opposizione a cartella di pagamento premesso che
- ha proposto tempestiva opposizione avverso la Persona_1 cartella di pagamento n. 298-201900048-956-15, con cui l
[...]
ha iscritto a ruolo la somma di € 405.570,10, oltre Controparte_3
interessi, pretesa dal a titolo di recupero degli stipendi CP_2
1 indebitamente erogati in data successiva al pensionamento di egli ricorrente, segnatamente dal settembre 2000 all'agosto 2018 - sollevando, tra le altre censure, eccezione di prescrizione, essendo la richiesta di restituzione intervenuta solo in data 2.10.2018; Contr
- il convenuto ed il successivamente chiamato in causa si CP_2
sono costituiti in giudizio, chiedendo ridursi la pretesa restitutoria agli importi non prescritti e, nel resto, contestando le ulteriori doglianze mosse dall'opponente;
- deceduto l'accipiens, la causa è stata proseguita dai suoi eredi, i quali hanno dato atto di avere già restituito le retribuzioni indebite non coperte da prescrizione - ciò in esecuzione di quanto frattanto statuito da questo stesso Tribunale (sent. n. 169/2020) nell'ambito del separato giudizio (R.G. n. 1191/2019) avente ad oggetto l'ingiunzione sottesa alla iscrizione a ruolo - quindi hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con refusione delle spese di lite;
- i resistenti si sono opposti a tale declaratoria, sul rilievo per CP_4
cui gli eredi hanno pagato due sole rate del piano di restituzione accordato;
rilevato che
- come del resto già argomentato da questo Tribunale con la sentenza che ha definito il giudizio avente ad oggetto l'atto presupposto, tra le censure mosse dall'opponente è fondata solo quella relativa al decorso del termine decennale di prescrizione;
- invero, “merita anzitutto accoglimento la sollevata eccezione di prescrizione riferita ai crediti sorti prima del 2 ottobre 2008, non Contr avendo il documentato di avere azionato la propria pretesa nei confronti del ricorrente in periodo antecedente a tale data. Non può, del resto, trovare applicazione nel caso in esame la disciplina ex art. 2941 n. 8) c.c., posto che, ai fini della configurabilità di una ipotesi di dolo del debitore, non è sufficiente il semplice silenzio o la reticenza
2 “dell'accipiens”, ancorché in malafede, non potendo attribuirsi al comportamento omissivo, di per sé solo, valore di causa determinante dell'erogazione non dovuta in tutti i casi in cui le situazioni ostative all'erogazione siano note al soggetto creditore o siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza ordinaria. Giova soggiungere come non vi sia prova di false dichiarazioni di fatti e comportamenti finalizzate ad indurre in errore l'amministrazione resistente”;
- le altre doglianze - pure spiegate nel giudizio n. 1191/2019 - vanno invece disattese, per le ragioni già espresse con la citata sentenza: “la pretesa restitutoria in esame risulta anzitutto sorretta da una completa motivazione sia sotto il profilo dell'an sia con riferimento al quantum, posto che i relativi presupposti (fattuali e giuridici) risultano adeguatamente spiegati in seno alla comunicazione di avvio del procedimento, al quale risulta altresì allegato uno schema atto a consentire l'esatta individuazione delle somme dovute. Va altresì notato come il credito in argomento attenga ad importi che il ricorrente stesso ha percepito mese per mese, acquisendo anche le relative buste paga;
ragion per cui la sollevata censura appare del tutto generica e pretestuosa, non avendo il (pur essendo in grado Parte_2 di farlo) specificato l'errore nel quale sarebbe incorsa l'amministrazione nel quantificare l'ammontare del proprio credito”;
- “Analogamente pretestuoso e temerario risulta il richiamo ai “principi di buona fede e di affidamento” in virtù dei quali dovrebbe escludersi la ripetizione delle somme in parola o, quanto meno, la ripetizione dei maturati interessi. Non sembra plausibile, difatti, ipotizzare che il ricorrente (anche per il grado di cultura dallo stesso verosimilmente posseduto) non abbia notato di essere destinatario di un trattamento economico “privilegiato” ed assolutamente insolito, implicante la contestuale erogazione della pensione e della retribuzione da lavoro dipendente (in essa compresa la tredicesima mensilità). L'errore nel quale è incorso l'ente erogatore, oltre tutto, è stato mese per mese cristallizzato nel contenuto delle buste paga emesse nei confronti del
3 il quale, già soltanto per questa ragione, non poteva non Parte_2 avvedersi del carattere indebito di tale doppio pagamento”.
D'altra parte, il comportamento omissivo del sembra Parte_2 addirittura integrare gli estremi del reato previsto e punito dall'art. 316 ter cod. pen. (a tenore del quale “Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle
Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni
(omissis)”);
- “Relativamente, poi, agli importi massimi che l'amministrazione resistente creditrice avrebbe la giuridica possibilità di pignorare, è sufficiente osservare come tale rilievo attenga alla fase del soddisfacimento coattivo del credito, in alcun modo incidendo sull'accertamento dell'esistenza e dell'entità del credito stesso”;
- per quanto sopra, ritenuta cessata la materia del contendere per le somme indebite frattanto restituite, la cartella di pagamento impugnata va annullata per le partite creditorie maturate da prescrizione (ossia le retribuzioni percepite tra l'1.9.2000 ed il 2.10.2008) e per gli interessi a queste inerenti e nel resto confermata;
- l'iscrizione a ruolo, dunque, va ridotta in misura corrispondente;
- in considerazione dell'accoglimento meramente parziale e delle peculiarità della vicenda (con particolare riferimento alla condotta dell'accipiens già stigmatizzata dal Tribunale con la pronuncia sopra riportata), si stima equo disporre la compensazione delle spese di lite;
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P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente decidendo disattese ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
1) dichiara cessata la materia del contendere relativamente alle somme già pagate;
2) dichiara prescritte le partite creditorie riferite alle retribuzioni percepite tra l'1.9.2000 ed il 2.10.2008 ed ai correlati interessi e, per l'effetto, riduce l'iscrizione a ruolo ed annulla la cartella di pagamento impugnata in parte qua;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Ragusa, 30.4.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Cristina Carrara
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