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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/12/2025, n. 4531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4531 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11765/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 11765/2017 R.G. promossa da:
(C.F. con il patrocinio degli avv. Parte_1 C.F._1
ND AN e GI IA ( ) C.SO C.F._2
IU ZZ N. 56 70123 BARI;
, con elezione di domicilio in VIA CARDINALE
MIMMI N. 10 BARI presso l'avv. ND AN;
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. Controparte_1 C.F._3
EO AN e , con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico, presso l'avv. EO AN;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate ed allegate al verbale d'udienza del 26-05-2025, che qui si intendono richiamate, e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno 2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 7 anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente sentenza, risulta omessa dell'esposizione dello svolgimento del processo ed è limitata alle sole “ragioni” di fatto e di diritto che suffragano la decisione medesima.
Svolgimento del processo
Con ricorso per decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c. depositato in data 11 aprile 2017, il sig. chiedeva l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti del sig. Controparte_1
per il pagamento della somma di euro 15.000,00, derivante da assegno Parte_1
bancario n. 0714217030-07 emesso in data 20 gennaio 2007 e rimasto insoluto.
Il Tribunale, con decreto n. 2431/2017 del 16 maggio 2017, accoglieva la domanda del e ingiungeva al debitore il pagamento della somma richiesta oltre Controparte_1
interessi e spese.
Il decreto veniva notificato al sig. in data 23 maggio 2017. Parte_1
Con atto di citazione in opposizione notificato in data 3 luglio 2017, il sig. Pt_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo eccependo (i) in via preliminare,
[...]
l'intervenuta prescrizione del credito vantato dall'opposto; (ii) nel merito, il disconoscimento della firma apposta sull'assegno bancario e della data di emissione;
(iii) l'infondatezza della pretesa creditoria per mancanza di rapporto causale tra l'assegno e il presunto contratto di appalto.
Si Costituiva il sig. con comparsa di costituzione e risposta depositata Controparte_1
in data 20 dicembre 2017 contestando tutte le eccezioni avversarie e chiedendo (i) il rigetto dell'eccezione di prescrizione;
(ii) l'inammissibilità del disconoscimento della firma;
(iii) la conferma del decreto ingiuntivo previa concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. dello stesso.
All'udienza del 20 dicembre 2017, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c..
Va preliminarmente affrontata l'eccepita intervenuta prescrizione del credito sollevata da parte opponente.
Sul punto il ha sostenuto che dall'ultimo atto interruttivo (precetto del 28 marzo Pt_1
2007) al deposito del ricorso monitorio (11 aprile 2017) sono decorsi oltre dieci anni.
A riguardo parte opposta ha contestato l'eccezione evidenziando che:
- Il pignoramento mobiliare del 15 maggio 2007 ha interrotto la prescrizione;
- La raccomandata del 31 gennaio 2012 ha ulteriormente interrotto i termini prescrizionali.
pagina 2 di 7 Al fine della verifica della eccepita prescrizione deve essere preliminarmente determinata la natura del credito e il relativo termine di prescrizione applicabile.
Dall'esame degli atti emerge che il credito di euro 15.000,00 trae origine da un assegno bancario emesso il 20 gennaio 2007 dal sig. in favore del sig. quale Pt_1 CP_1
"differenza dell'importo indicato nel contratto di appalto" stipulato tra le parti il 20 ottobre
2006 per lavori di ristrutturazione.
La parte opposta sostiene la natura contrattuale del credito, invocando l'applicazione del termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. In subordine, argomenta che l'assegno bancario costituisce ricognizione di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c., con conseguente applicazione del medesimo termine decennale.
L'opponente contesta tale ricostruzione, sostenendo che il rapporto sottostante configura un contratto di ristrutturazione soggetto al termine quinquennale di prescrizione ex art. 2947 c.c.
Sul punto, occorre preliminarmente chiarire che l'art. 2947 c.c. disciplina esclusivamente
"il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito", prevedendo la prescrizione quinquennale per i danni extracontrattuali. Tale norma, quindi, non può trovare applicazione ai crediti derivanti da contratti di appalto o di ristrutturazione, che costituiscono rapporti di natura contrattuale.
Ma vi è di più.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "il corrispettivo dovuto per l'esecuzione di opere edili non rientra nell'elencazione tassativa dell'art. 2948 c.c., che prevede la prescrizione quinquennale per specifiche categorie di crediti a carattere periodico o connessi a rapporti determinati. Conseguentemente, al credito dell'impresa edile per le opere eseguite si applica il regime della prescrizione ordinaria decennale di cui all'art.
2946 c.c." (cfr. Tribunale civile Salerno sentenza n. 5260 del 5 novembre 2024).
Nel caso di specie, appre evidente che il credito azionato deriva da un contratto di appalto per lavori di ristrutturazione, come pacificamente ammesso dalle parti.
Conseguentemente, trova applicazione il termine di prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c.
A ciò si aggiunga che l'assegno bancario oggetto di causa, emesso il 20 gennaio 2007, costituisce nei rapporti diretti tra traente e prenditore una promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c., con conseguente presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante.
pagina 3 di 7 La giurisprudenza consolidata ha stabilito che "l'assegno bancario, nei rapporti diretti tra traente e prenditore, anche se privo di valore cartolare, deve essere considerato come una promessa di pagamento e, pertanto, secondo la disciplina dell'art. 1988 c.c., comporta una presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente non fornisca la prova dell'inesistenza, invalidità ed estinzione di tale rapporto" (Tribunale civile Pisa sentenza n. 523 del 23 maggio 2025).
Come precisato dalla Cassazione, "la promessa di pagamento ha il solo effetto di sollevare il promissario dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e deve essere, oltre che esistente, valido. Ne consegue che essa è priva di effetti se si accerti giudizialmente che il rapporto non è sorto, è invalido o si è estinto" (Tribunale civile Santa Maria Capua Vetere sentenza n.
3755 del 14 ottobre 2024).
È di chiara evidenza che nel caso che ci impegna, l'opponente non ha fornito prova dell'inesistenza, invalidità o estinzione del rapporto contrattuale sottostante, limitandosi a contestazioni generiche sulla documentazione prodotta.
In ordine poi alla eccepita prescrizione del credito azionato deve rilevarsi che parte opposta ha ampiamente documentato gli atti interruttivi e più segnatamente:
1) Atto di precetto notificato il 28 marzo 2007;
2) Pignoramento mobiliare eseguito il 15 maggio 2007 con verbale consegnato il 29 maggio 2007;
3) Raccomandata di diffida del 31 gennaio 2012.
Quanto al primo atto interruttivo, la giurisprudenza ha chiarito che "l'atto di precetto, contenendo un'intimazione ad adempiere rivolta al debitore (con conseguente sua messa in mora), produce un effetto interruttivo della prescrizione del relativo diritto di credito a carattere istantaneo, sicché, verificatosi tale effetto, inizia a decorrere, dalla data della sua notificazione, un nuovo periodo di prescrizione" (Cassazione civile Sez.
Lavoro sentenza n. 3741 del 13 febbraio 2017).
Il pignoramento mobiliare del 15 maggio 2007, regolarmente notificato, ha determinato l'interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c., con decorrenza del nuovo termine prescrizionale da tale data.
La raccomandata del 31 gennaio 2012, regolarmente ricevuta e non contestata dall'opponente, costituisce ulteriore atto interruttivo ex art. 2943, comma 4, c.c.
pagina 4 di 7 Conseguentemente, alla data di deposito del ricorso monitorio (11 aprile 2017) il termine di prescrizione decennale decorre dal 20 gennaio 2007, data di emissione dell'assegno bancario non era decorso.
Alla luce di quanto esposto l'eccezione di prescrizione non coglie nel segno e deve essere rigettata.
L'opponente disconosce la firma apposta sull'assegno bancario e la data di emissione, chiedendo consulenza tecnica calligrafica.
L'art. 214 c.p.c. stabilisce che colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione.
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 11911/2003; Cass. n.
13384/2005), il disconoscimento deve essere chiaro, inequivoco, specifico e determinato, dovendo specificare la sottoscrizione di cui si nega l'autenticità.
Nel caso di specie, l'opponente si limita a dichiarare genericamente di disconoscere
"l'apposizione della propria firma sull'assegno bancario portato dall'opposto, come pure disconosce l'apposizione della data sullo stesso", senza fornire elementi di specificità e determinatezza.
Inoltre, emerge dalle risultanze processuali che:
L'assegno è stato portato all'incasso con conseguente apposizione della formula "non protestabile per fuori termine";
È stato oggetto di atto di precetto regolarmente notificato nel 2007;
Risulta dall'estratto CE depositato dall'opposto che la ditta Co.EMA di Pt_1
a subito numerosi protesti per assegni bancari insoluti nello stesso periodo.
[...]
Il comportamento processuale dell'opponente, che disconosce la firma solo in sede di opposizione dopo oltre dieci anni dall'emissione del titolo e dopo aver subito atti esecutivi senza mai contestare l'autenticità della sottoscrizione, appare meramente dilatorio.
Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di merito il disconoscimento della sottoscrizione ex art. 214 c.p.c. deve essere effettuato nei termini perentori di cui all'art. 215 c.p.c., e nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora i documenti siano stati già allegati al ricorso monitorio, il disconoscimento deve necessariamente avvenire nell'atto di opposizione.
Il disconoscimento risulta pertanto inammissibile per genericità e tardività.
pagina 5 di 7 Nel merito della opposizione deve rilevarsi che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Pertanto, l'opposto deve fornire la prova del credito fatto valere, mentre l'opponente deve provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa creditoria, secondo quanto stabilito dall'art. 2697 c.c.
A riguardo l'opposto ha prodotto il contratto di appalto del 20 ottobre 2006; la Fattura n.
40/06 del 15 novembre 2006; la nota di credito del 20 dicembre 2006; e l'assegno bancario n. 0714217030-07 del 20 gennaio 2007 per euro 15.000,00.
La documentazione prodotta dimostra l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti e la circostanza che l'assegno sia stato emesso quale restituzione di somme versate a titolo di acconto per lavori non eseguiti.
Di contro l'opponente, su cui incombe l'onere probatorio principale, ha contestato non provandolo l'esistenza del contratto di appalto;
la veridicità della fattura e della nota di credito;
il rapporto causale tra l'assegno e il contratto.
Come detto tali contestazioni risultano generiche e non supportate da elementi probatori concreti. In particolare deve rilevarsi che il contratto di appalto risulta sottoscritto dalle parti e non è stato specificamente disconosciuto;
la fattura e la nota di credito, pur contestate, non sono state oggetto di disconoscimento formale secondo le modalità di legge;
la contestazione circa l'emissione di 52 note di credito in un anno da parte di una piccola ditta individuale non è supportata da elementi probatori che ne dimostrino l'inverosimiglianza.
Come precisato dalla giurisprudenza, l'onere della prova grava sull'opponente, il quale deve fornire elementi probatori idonei a dimostrare l'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa creditoria, non essendo sufficienti contestazioni generiche.
In sintesi deve considerarsi come la documentazione prodotta dall'opposto, costituita dal contratto di appalto, dalla fattura, dalla nota di credito e dall'assegno bancario, forma un quadro probatorio coerente e convincente circa l'esistenza del credito.
A ciò si aggiunga che l'assegno bancario, regolarmente emesso e portato all'incasso, costituisce titolo di credito astratto che, tuttavia, nel contesto del rapporto causale pagina 6 di 7 documentato, trova giustificazione nell'obbligo di restituzione delle somme versate a titolo di acconto per lavori non eseguiti.
Da ultimo le contestazioni dell'opponente, oltre ad essere generiche, non sono supportate da elementi probatori concreti e appaiono meramente dilatorie.
Per quanto precede l'opposizione va rigettata in quanto infondata in fatto e diritto.
La parte opposta ha invocato l'applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c. per il rifiuto immotivato delle proposte conciliative ex art. 185-bis c.p.c. formulate dal giudicante.
Tuttavia, il rifiuto di proposte conciliative, pur se non motivato, non integra automaticamente responsabilità processuale aggravata, dovendo valutarsi la complessiva condotta processuale della parte e la ragionevolezza della sua posizione difensiva.
In ordine al regolamento delle spese questo segue il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Per i motivi sopra esposti Il Tribunale di Bari – II Sezione Civile - in composizione monocratica, nella persona del sottoscritto GOT, pronunciando sulla domanda proposta da e nei confronti di ogni contraria istanza ed eccezione Parte_1 Controparte_1
disattesa, così provvede:
- conferma il Decreto Ingiuntivo n. 2431/2017 – R.G.N. 6406/2017 emesso dal
Tribunale Civile di Bari il 16 maggio 2017, dichiarandone l'esecutività;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposto, che liquida in euro 2.500,00 per diritti e onorari, oltre accessori di legge e rimborso forfettario ex art. 13 D.M. 55/2014;
Bari, 11 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Liso
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 11765/2017 R.G. promossa da:
(C.F. con il patrocinio degli avv. Parte_1 C.F._1
ND AN e GI IA ( ) C.SO C.F._2
IU ZZ N. 56 70123 BARI;
, con elezione di domicilio in VIA CARDINALE
MIMMI N. 10 BARI presso l'avv. ND AN;
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. Controparte_1 C.F._3
EO AN e , con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico, presso l'avv. EO AN;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate ed allegate al verbale d'udienza del 26-05-2025, che qui si intendono richiamate, e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno 2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 7 anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente sentenza, risulta omessa dell'esposizione dello svolgimento del processo ed è limitata alle sole “ragioni” di fatto e di diritto che suffragano la decisione medesima.
Svolgimento del processo
Con ricorso per decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c. depositato in data 11 aprile 2017, il sig. chiedeva l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti del sig. Controparte_1
per il pagamento della somma di euro 15.000,00, derivante da assegno Parte_1
bancario n. 0714217030-07 emesso in data 20 gennaio 2007 e rimasto insoluto.
Il Tribunale, con decreto n. 2431/2017 del 16 maggio 2017, accoglieva la domanda del e ingiungeva al debitore il pagamento della somma richiesta oltre Controparte_1
interessi e spese.
Il decreto veniva notificato al sig. in data 23 maggio 2017. Parte_1
Con atto di citazione in opposizione notificato in data 3 luglio 2017, il sig. Pt_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo eccependo (i) in via preliminare,
[...]
l'intervenuta prescrizione del credito vantato dall'opposto; (ii) nel merito, il disconoscimento della firma apposta sull'assegno bancario e della data di emissione;
(iii) l'infondatezza della pretesa creditoria per mancanza di rapporto causale tra l'assegno e il presunto contratto di appalto.
Si Costituiva il sig. con comparsa di costituzione e risposta depositata Controparte_1
in data 20 dicembre 2017 contestando tutte le eccezioni avversarie e chiedendo (i) il rigetto dell'eccezione di prescrizione;
(ii) l'inammissibilità del disconoscimento della firma;
(iii) la conferma del decreto ingiuntivo previa concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. dello stesso.
All'udienza del 20 dicembre 2017, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c..
Va preliminarmente affrontata l'eccepita intervenuta prescrizione del credito sollevata da parte opponente.
Sul punto il ha sostenuto che dall'ultimo atto interruttivo (precetto del 28 marzo Pt_1
2007) al deposito del ricorso monitorio (11 aprile 2017) sono decorsi oltre dieci anni.
A riguardo parte opposta ha contestato l'eccezione evidenziando che:
- Il pignoramento mobiliare del 15 maggio 2007 ha interrotto la prescrizione;
- La raccomandata del 31 gennaio 2012 ha ulteriormente interrotto i termini prescrizionali.
pagina 2 di 7 Al fine della verifica della eccepita prescrizione deve essere preliminarmente determinata la natura del credito e il relativo termine di prescrizione applicabile.
Dall'esame degli atti emerge che il credito di euro 15.000,00 trae origine da un assegno bancario emesso il 20 gennaio 2007 dal sig. in favore del sig. quale Pt_1 CP_1
"differenza dell'importo indicato nel contratto di appalto" stipulato tra le parti il 20 ottobre
2006 per lavori di ristrutturazione.
La parte opposta sostiene la natura contrattuale del credito, invocando l'applicazione del termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. In subordine, argomenta che l'assegno bancario costituisce ricognizione di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c., con conseguente applicazione del medesimo termine decennale.
L'opponente contesta tale ricostruzione, sostenendo che il rapporto sottostante configura un contratto di ristrutturazione soggetto al termine quinquennale di prescrizione ex art. 2947 c.c.
Sul punto, occorre preliminarmente chiarire che l'art. 2947 c.c. disciplina esclusivamente
"il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito", prevedendo la prescrizione quinquennale per i danni extracontrattuali. Tale norma, quindi, non può trovare applicazione ai crediti derivanti da contratti di appalto o di ristrutturazione, che costituiscono rapporti di natura contrattuale.
Ma vi è di più.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "il corrispettivo dovuto per l'esecuzione di opere edili non rientra nell'elencazione tassativa dell'art. 2948 c.c., che prevede la prescrizione quinquennale per specifiche categorie di crediti a carattere periodico o connessi a rapporti determinati. Conseguentemente, al credito dell'impresa edile per le opere eseguite si applica il regime della prescrizione ordinaria decennale di cui all'art.
2946 c.c." (cfr. Tribunale civile Salerno sentenza n. 5260 del 5 novembre 2024).
Nel caso di specie, appre evidente che il credito azionato deriva da un contratto di appalto per lavori di ristrutturazione, come pacificamente ammesso dalle parti.
Conseguentemente, trova applicazione il termine di prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c.
A ciò si aggiunga che l'assegno bancario oggetto di causa, emesso il 20 gennaio 2007, costituisce nei rapporti diretti tra traente e prenditore una promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c., con conseguente presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante.
pagina 3 di 7 La giurisprudenza consolidata ha stabilito che "l'assegno bancario, nei rapporti diretti tra traente e prenditore, anche se privo di valore cartolare, deve essere considerato come una promessa di pagamento e, pertanto, secondo la disciplina dell'art. 1988 c.c., comporta una presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente non fornisca la prova dell'inesistenza, invalidità ed estinzione di tale rapporto" (Tribunale civile Pisa sentenza n. 523 del 23 maggio 2025).
Come precisato dalla Cassazione, "la promessa di pagamento ha il solo effetto di sollevare il promissario dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e deve essere, oltre che esistente, valido. Ne consegue che essa è priva di effetti se si accerti giudizialmente che il rapporto non è sorto, è invalido o si è estinto" (Tribunale civile Santa Maria Capua Vetere sentenza n.
3755 del 14 ottobre 2024).
È di chiara evidenza che nel caso che ci impegna, l'opponente non ha fornito prova dell'inesistenza, invalidità o estinzione del rapporto contrattuale sottostante, limitandosi a contestazioni generiche sulla documentazione prodotta.
In ordine poi alla eccepita prescrizione del credito azionato deve rilevarsi che parte opposta ha ampiamente documentato gli atti interruttivi e più segnatamente:
1) Atto di precetto notificato il 28 marzo 2007;
2) Pignoramento mobiliare eseguito il 15 maggio 2007 con verbale consegnato il 29 maggio 2007;
3) Raccomandata di diffida del 31 gennaio 2012.
Quanto al primo atto interruttivo, la giurisprudenza ha chiarito che "l'atto di precetto, contenendo un'intimazione ad adempiere rivolta al debitore (con conseguente sua messa in mora), produce un effetto interruttivo della prescrizione del relativo diritto di credito a carattere istantaneo, sicché, verificatosi tale effetto, inizia a decorrere, dalla data della sua notificazione, un nuovo periodo di prescrizione" (Cassazione civile Sez.
Lavoro sentenza n. 3741 del 13 febbraio 2017).
Il pignoramento mobiliare del 15 maggio 2007, regolarmente notificato, ha determinato l'interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c., con decorrenza del nuovo termine prescrizionale da tale data.
La raccomandata del 31 gennaio 2012, regolarmente ricevuta e non contestata dall'opponente, costituisce ulteriore atto interruttivo ex art. 2943, comma 4, c.c.
pagina 4 di 7 Conseguentemente, alla data di deposito del ricorso monitorio (11 aprile 2017) il termine di prescrizione decennale decorre dal 20 gennaio 2007, data di emissione dell'assegno bancario non era decorso.
Alla luce di quanto esposto l'eccezione di prescrizione non coglie nel segno e deve essere rigettata.
L'opponente disconosce la firma apposta sull'assegno bancario e la data di emissione, chiedendo consulenza tecnica calligrafica.
L'art. 214 c.p.c. stabilisce che colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione.
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 11911/2003; Cass. n.
13384/2005), il disconoscimento deve essere chiaro, inequivoco, specifico e determinato, dovendo specificare la sottoscrizione di cui si nega l'autenticità.
Nel caso di specie, l'opponente si limita a dichiarare genericamente di disconoscere
"l'apposizione della propria firma sull'assegno bancario portato dall'opposto, come pure disconosce l'apposizione della data sullo stesso", senza fornire elementi di specificità e determinatezza.
Inoltre, emerge dalle risultanze processuali che:
L'assegno è stato portato all'incasso con conseguente apposizione della formula "non protestabile per fuori termine";
È stato oggetto di atto di precetto regolarmente notificato nel 2007;
Risulta dall'estratto CE depositato dall'opposto che la ditta Co.EMA di Pt_1
a subito numerosi protesti per assegni bancari insoluti nello stesso periodo.
[...]
Il comportamento processuale dell'opponente, che disconosce la firma solo in sede di opposizione dopo oltre dieci anni dall'emissione del titolo e dopo aver subito atti esecutivi senza mai contestare l'autenticità della sottoscrizione, appare meramente dilatorio.
Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di merito il disconoscimento della sottoscrizione ex art. 214 c.p.c. deve essere effettuato nei termini perentori di cui all'art. 215 c.p.c., e nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora i documenti siano stati già allegati al ricorso monitorio, il disconoscimento deve necessariamente avvenire nell'atto di opposizione.
Il disconoscimento risulta pertanto inammissibile per genericità e tardività.
pagina 5 di 7 Nel merito della opposizione deve rilevarsi che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Pertanto, l'opposto deve fornire la prova del credito fatto valere, mentre l'opponente deve provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa creditoria, secondo quanto stabilito dall'art. 2697 c.c.
A riguardo l'opposto ha prodotto il contratto di appalto del 20 ottobre 2006; la Fattura n.
40/06 del 15 novembre 2006; la nota di credito del 20 dicembre 2006; e l'assegno bancario n. 0714217030-07 del 20 gennaio 2007 per euro 15.000,00.
La documentazione prodotta dimostra l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti e la circostanza che l'assegno sia stato emesso quale restituzione di somme versate a titolo di acconto per lavori non eseguiti.
Di contro l'opponente, su cui incombe l'onere probatorio principale, ha contestato non provandolo l'esistenza del contratto di appalto;
la veridicità della fattura e della nota di credito;
il rapporto causale tra l'assegno e il contratto.
Come detto tali contestazioni risultano generiche e non supportate da elementi probatori concreti. In particolare deve rilevarsi che il contratto di appalto risulta sottoscritto dalle parti e non è stato specificamente disconosciuto;
la fattura e la nota di credito, pur contestate, non sono state oggetto di disconoscimento formale secondo le modalità di legge;
la contestazione circa l'emissione di 52 note di credito in un anno da parte di una piccola ditta individuale non è supportata da elementi probatori che ne dimostrino l'inverosimiglianza.
Come precisato dalla giurisprudenza, l'onere della prova grava sull'opponente, il quale deve fornire elementi probatori idonei a dimostrare l'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa creditoria, non essendo sufficienti contestazioni generiche.
In sintesi deve considerarsi come la documentazione prodotta dall'opposto, costituita dal contratto di appalto, dalla fattura, dalla nota di credito e dall'assegno bancario, forma un quadro probatorio coerente e convincente circa l'esistenza del credito.
A ciò si aggiunga che l'assegno bancario, regolarmente emesso e portato all'incasso, costituisce titolo di credito astratto che, tuttavia, nel contesto del rapporto causale pagina 6 di 7 documentato, trova giustificazione nell'obbligo di restituzione delle somme versate a titolo di acconto per lavori non eseguiti.
Da ultimo le contestazioni dell'opponente, oltre ad essere generiche, non sono supportate da elementi probatori concreti e appaiono meramente dilatorie.
Per quanto precede l'opposizione va rigettata in quanto infondata in fatto e diritto.
La parte opposta ha invocato l'applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c. per il rifiuto immotivato delle proposte conciliative ex art. 185-bis c.p.c. formulate dal giudicante.
Tuttavia, il rifiuto di proposte conciliative, pur se non motivato, non integra automaticamente responsabilità processuale aggravata, dovendo valutarsi la complessiva condotta processuale della parte e la ragionevolezza della sua posizione difensiva.
In ordine al regolamento delle spese questo segue il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Per i motivi sopra esposti Il Tribunale di Bari – II Sezione Civile - in composizione monocratica, nella persona del sottoscritto GOT, pronunciando sulla domanda proposta da e nei confronti di ogni contraria istanza ed eccezione Parte_1 Controparte_1
disattesa, così provvede:
- conferma il Decreto Ingiuntivo n. 2431/2017 – R.G.N. 6406/2017 emesso dal
Tribunale Civile di Bari il 16 maggio 2017, dichiarandone l'esecutività;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposto, che liquida in euro 2.500,00 per diritti e onorari, oltre accessori di legge e rimborso forfettario ex art. 13 D.M. 55/2014;
Bari, 11 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Liso
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