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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 18/11/2025, n. 2534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2534 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. 12268 /2024 R.G.TRIB. N. 12268 /2024 R.G.TRIB. SENE FATOU / MINISTERO DELL'INTERNO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone di:
UR Cresta Presidente relatrice Paola Bozzo Costa Giudice Enzo Bucarelli Giudice riunito nella Camera di consiglio del 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 12268 / 2024 avente ad oggetto: impugnativa, ex art. 281 undecies e ss. c.p.c. e 19 ter d.lgs. 150/2011, del provvedimento del 27.11.2024, prot n. 0183360, con il quale il QUESTORE della Provincia di GENOVA ha rigettato l'istanza di riconoscimento del diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale proposto da
nata in [...] il [...], C.F. , sedicente, Parte_1 C.F._1
C.U.I. , elettivamente domiciliato in VIA FIESCHI 12/11 GENOVA presso lo C.F._2 studio dell'Avv. CASCIONE ANTONELLA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE nei confronti di
in persona del Ministro pro tempore – AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE ex lege -
RESISTENTE
PREMESSO La controversia concerne l'impugnativa del provvedimento emesso dal Questore di Genova il 25.11.2024, notificato in pari data, di rigetto dell'istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, formalizzata in Questura in data 24.03.2023, a seguito di manifestazione della volontà di presentarla, a mezzo pec, in data 23.12.2022. Il Questore di Genova ha decretato il rigetto dando atto che la Commissione territoriale, con provvedimento del 15.01.2024, avesse espresso parere non favorevole,
1 ritenuto obbligatorio e vincolante;
che nessun riscontro fosse pervenuto alla comunicazione dei motivi ostativi da parte della ricorrente;
che non risultassero, in ogni caso, elementi valutabili ai sensi dell'art. 5 c.5 D.lgs 286/98. La Commissione Territoriale, nel proprio provvedimento, dato atto della documentazione prodotta, acquisiti il certificato del casellario giudiziario e l'informativa della Questura di Genova sui precedenti di polizia, rilevato come dagli stessi emergessero una condanna del 2007 per i reati di ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi, nonché precedenti del 2015 per ricettazione e del 2021 per violazione dell'art. 73 c.1 DPR 309/1990, ha ritenuto:
“che nel caso di specie, valutando i profili di rispetto della vita privata e familiare, di cui all'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, così come previsto al comma 1.1, terzo e quarto periodo, dell'art, 19 del D. Lgs. 286/1998 e ss. mm. ii, sono emersi dall'istruttoria elementi attestanti la presenza di effettivi e significativi legami familiari in Italia, nella persona del figlio neomaggiorenne nato in [...], nonché la prolungata presenza della richiedente sul territorio nazionale. Tuttavia, a suo carico risultano precedenti di natura penale, con condanna del 2007 per i reati di ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi, nonché successive segnalazioni di reato del 2015 per ricettazione e, più recentemente, del 2021 per spaccio di stupefacenti. Effettuato, come previsto dalla normativa, un bilanciamento tra la tutela della vita privata e familiare e le esigenze di ordine e sicurezza pubblica, si ritiene che siano le seconde a prevalere, anche in considerazione del fatto che il figlio, affidato dal 2017 al Servizio Sociale del Tribunale per Minori e dal 2021 ad una famiglia affidataria con cui tuttora abita, ha ormai raggiunto la maggiore età. Una valutazione complessiva dei parametri, enucleati dal testo dell'art 19 co.
1.1 D. Lgs, 286/1998, terzo e quarto periodo, porta a concludere che il rimpatrio non costituirebbe un'indebita ingerenza dello Stato nella sfera privata o familiare della richiedente in violazione dell'art. 8 CEDU”. Nell'atto introduttivo la difesa, in estrema sintesi, ha premesso in fatto che:
- la ricorrente, cittadina senegalese, è giunta in Italia nell'anno 2004 e, sul territorio nazionale, è nato suo figlio (il 14.12.2004); Persona_1
- in seguito alla nascita del figlio la ricorrente ha regolarizzato la propria posizione sul territorio nazionale conseguendo il permesso ex art. 31 TUI;
- nell'anno 2017 è stato affidato ai servizi sociali a causa di problemi di Per_1 apprendimento e c presso una famiglia italiana ma, nonostante ciò, la ricorrente è riuscita ad ottenere il rinnovo del permesso fino all'anno 2022;
- nel 2022 la ricorrente non è riuscita a convertire il permesso per la mancanza di un lavoro stabile e per l'esistenza di un procedimento penale a suo carico, conclusosi in grado d'appello, nel 2023, con la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena;
- dopo essere stata ospitata presso la Casa Famiglia della Veneranda Compagnia di Misericordia ha iniziato un'esperienza di cohousing con “ ”; Parte_2
- da settembre 2022 a maggio 2023 la signora ha intrapreso un'esperienza di Pt_1 lavoro presso la Cooperativa di reinserimento sociale “Rastrello” come addetta alle pulizie;
da inizio giugno a fine ottobre 2023 la stessa ha lavorato con un contratto part- time presso un'impresa di pulizie;
dal 30.11.2023 è stata assunta con contratto part- time, come colf, presso la Comunità religiosa “Provincia Ligure dei padri somaschi”, contratto più volte prorogato fino all'8.3.2024; terminato anche il lavoro di colf, la ricorrente ha iniziato a cercare lavoro nell'ambito delle competenze acquisite, sviluppando un interesse per il lavoro di aiuto cuoco (rispetto al quale ha intrapreso dei
2 corsi formativi all'interno del progetto GOL); nel mese di luglio e agosto 2024 la stessa è stata regolarmente assunta come addetta alle pulizie presso la Casa per ferie di Courmayeur dei Padri somaschi;
ancora, a novembre 2024, la stessa ha intrapreso un corso per operatore ecologico;
- tra ottobre e novembre 2024 la richiedente si è dovuta sottoporre a cure intensive per una lesione oculare;
- in data 23.12.2022 ha presentato l'istanza per il rilascio del permesso di soggiorno di Cont cui all'art. 19, co.
1.1. del a mezzo pec alla Questura di Genova, istanza poi materialmente formalizzata in data 24.3.2023. Su tali premesse ha censurato il rigetto del Questore che non avrebbe considerato la significatività dei legami familiari della ricorrente presenti sul territorio nazionale (in particolare, nella persona del figlio ormai neomaggiorenne, cittadino italiano e nei confronti del quale non è mai stata revocata la potestà genitoriale), nonché il percorso di integrazione lavorativa. Ha infine concluso nei seguenti termini:
“Voglia l'On.le Giudice adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, previa sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato essendo di tutta evidenzia il pregiudizio che deriverebbe in caso contrario alla ricorrente che, privata della possibilità di godere di un permesso di soggiorno regolare, seppure temporaneo, si troverebbe nella condizione di perdere il diritto alla identità personale, finendo così per rimanere “irregolare” sul Territorio Italiano, senza la possibilità di godere dell'assistenza sanitaria, agli aiuti per reperire abitazione e occupazione e divenire, anche conseguentemente, passibile di espulsione nonostante la pendenza del presente ricorso Voglia il Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di Legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale
- NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE: accogliere il presente ricorso per le causali tutte di cui in narrativa e, per l'effetto, riconoscere in capo al ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale” ai sensi dell'art. 19, comma 1, 1.1 ed 1.2, del T.U.I. con ogni conseguente provvedimento del caso anche per spese ed onorari di giudizio”. A sostegno della domanda proposta, con il ricorso, ha prodotto:
- istanza ex art. 19 TUI, corredata dalla documentazione integrativa prodotta nel procedimento amministrativo;
- permesso di soggiorno della ricorrente concesso per assistenza ai minori e il provvedimento del 4.3.2019 reso dal Tribunale dei Minorenni di Genova per autorizzare la ricorrente al soggiorno in Italia ex art. 31 TUI, fino al 14.12.2022;
- dichiarazioni di ospitalità presso Veneranda Compagnia di Misericordia dal 6.4.2022;
- dichiarazioni di ospitalità presso Casa della Maddalena nel Comune di Genova, a tempo determinato, dal 17.6.2023 al 18.9.2023 e dal 20.6.2024 al 19.6.2025, nonché patto di ospitalità presso per il periodo dal 14.6.2023 al Parte_3
18.9.2023;
- progetto formativo tirocinio extracurriculare presso , nonché Controparte_3 documentazione di accredito di stipendio (non leggibile n.d.r.); relazione di La Comunità cooperativa sociale onlus di andamento positivo del tirocinio, attestante l'inizio a settembre 2022;
- contratto di lavoro a tempo determinato e parziale instaurato con F2 SRL, lettera di proroga del rapporto, originariamente con decorrenza dal 5.6.2023 al
3 30.6.2023, prorogato al 31.10.2023; dichiarazione di referenze del datore di lavoro;
- CU 2024, rilasciato dal datore di lavoro F2 SRL attestante redditi da lavoro a tempo determinato pari ad euro 5.580,62 per 149 giorni;
- contratto di lavoro a tempo determinato part-time presso PS (Provincia Ligure Preti somaschi) dal 30.11.2023 al 31.12.2023, lettera di proroga al 8.2.2024 e relative comunicazioni unilav;
- CU 2024, rilasciato da PS, attestante redditi percepiti in euro 995,77 per 32 giorni;
- ricevuta della presentazione della Comunicazione Naspi, inviata dalla ricorrente il 15.12.2023;
- copia del progetto VASI COMUNICANTI- Spin Sportello Lavoro, rilasciato il 3.12.2024, attestante la presa in carico della ricorrente, a partire dal 9.4.2024, per intraprendere un percorso di orientamento e accompagnamento al lavoro;
- attestati di frequenza dei corsi di formazione “Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro”, rilasciato il 18.10.2022, e “Alimentaristi e operatori del settore alimentare”, rilasciato il 29.7.2022;
- relazioni degli assistenti sociali del del 27.10.2022 e del Controparte_4
7.11.2022, attestanti il percorso di inserimento tenuto dalla ricorrente ed il comportamento tenuto nei confronti del figlio, nonché relazione del 4.12.2023 redatta al responsabile del SEA CENTRO;
- sentenza della Corte di Appello di Genova n. 394 del 22.02.2024 con cui, in riferimento al reato di cui all'art 73 c. 5 Dpr 309/90, in parziale riforma della sentenza di condanna di primo grado, ha rideterminato la pena in un anno, due mesi e venti giorni di reclusione ed € 3.000 di multa, con sospensione condizionale della pena;
- carta di identità del figlio della ricorrente , attestante la cittadinanza Per_1 italiana;
- documentazione medica, relativa ai problemi oculistici della ricorrente. Con le successive note, la ricorrente ha prodotto la seguente ulteriore documentazione:
- lettera di assunzione con contratto a tempo determinato part-time (12h/sett) in sostituzione di dipendente, dal 16.03.2025 al 23.03.2025, presso la società cooperativa sociale onlus Solidarietà e lavoro, con qualifica di addetta alle pulizie, lettera di assunzione con contratto a tempo determinato intermittente a chiamata dal 01.04.2025 al 31.05.2025, lettera di proroga fino al 31.01.2026; buste paga per i mesi da aprile a settembre 2025 (con imponibile parziale irpef pari ad € 3.212,50);
- estratto contributivo INPS aggiornato al 20.10.2025 dal quale emerge che la richiedente lavora fin dall'aprile 2019 ed ha percepito redditi pari ad € 2.606,00 nel 2019 (presso Genova City Hotel srl); pari ad € 365,00 nel 2020 (presso Genova City Hotel srl); pari ad € 7.887,32 nel 2023 (presso F2 srl e Istituto Ligure dei Padri somaschi oltrechè come contributo Naspi); pari ad € 10.767,62 per l'anno 2024 (presso Istituto Ligure Padre Somaschi e contributo NASPI); pari ad
€ 2.926,00 per lavoro prestato dal 16.03.2025 al 31.07.2025 (presso Coop. Soc. solidarietà e Lavoro e presso Capurro ricevimenti srl);
4 - attestato di frequenza e profitto al corso di formazione di sicurezza per lavoratori rischio medio, rilasciato il 30.05.2025 da Royal Training e CFLC;
- rinnovo accordo di ospitalità fino al 20.11.2025 presso Housing sociale Parte_3
- fondazione Somaschi unitamente alla comunicazione di ospitalità dal
[...]
20.06.2025 al 20.11.2025, vidimata;
- relazione dei servizi sociali di Genova del 16.10.2025 ove viene indicato essere conosciuta dai servizi fin dal 2016 ma già seguita anche in precedenza dalla Coop sociale Il Formicaio in relazione al sostegno extrascolastico per il figlio. Evidenzia come la richiedente si sia sempre dimostrata collaborativa per il raggiungimento degli obiettivi;
che il figlio, , è affidato al Servizio sociale dal 2.08.2017 e Per_1 che lo stesso, dal febbraio 2021, è affidato alla famiglia strutturalmente CP_5 coinvolta dalla stessa madre nella rete di aiuto per il figlio. Prosegue evidenziando come il figlio, diplomatosi lo scorso anno, mantenga un rapporto positivo con la madre, vedendola con regolarità e come la stessa rappresenti l'unica figura genitoriale di riferimento per il ragazzo. Rileva come lo stesso servizio sociale abbia inoltrato al richiesta di prosecuzione dell'affido ai Pt_4
Servizi sociali oltre il 18° anno di età e si sia attivato per avviare le pratiche per il riconoscimento della cittadinanza italiana. In ordine al percorso svolto dalla ricorrente si sottolinea come, a inizio 2025, l'ente di formazione CFLC abbia rilasciato il documento di “messa in trasparenza delle competenze” acquisite durante la frequenza al corso per operatore ecologico e come, per ampliare le proprie competenze, la richiedente abbia frequentato un corso a pagamento sulla sicurezza sul lavoro – rischio medio, ottenendo il relativo attestato;
prosegue evidenziando come la stessa, a partire dall'aprile 2025, abbia trovato occupazione presso la Coop. Soc Solidarietà e lavoro, come addetta pulizie presso musei e uffici con contratto part-time e, da luglio 2025, abbia iniziato a lavorare con un contratto a chiamata presso l'azienda di Catering Capurro ricevimenti srl. Infine, rileva come la richiedente abbia partecipato all'ultimo bando di edilizia residenziale pubblica, risultando idonea all'assegnazione di un alloggio ARTE pur rimanendo la sua posizione in stallo essendo necessario un permesso di soggiorno in corso di validità, motivo per cui l'Housing sociale “ ” Parte_3 ha provveduto a rinnovare l'ospitalità fino al novembre 2025;
- dichiarazione del 4.11.2025 del presidente dell'associazione CIF Mascherona ODV, Centro di sostegno alla persona, in cui si dichiara che la richiedente è seguita dal Parte 2024, nello specifico dallo sportello Aiuto per l'attivazione lavorativa e formativa, e che, in data 13.11.2025, la stessa inizierà un corso base di cucina italiana con termine a febbraio 2026. Il , tramite l'Avvocatura dello Stato, si è costituito in giudizio, Controparte_1 rappresentando, in sintesi, che la ricorrente avesse fruito del permesso di soggiorno per assistenza minori dal 18.6.2015 fino al 14.12.2022, a fronte dei diversi rinnovi ottenuti nel corso degli anni. Su tale premessa, ha contestato quanto dedotto nel ricorso e ha ribadito come il provvedimento di diniego reso dal Questore fosse stato adottato in conformità del parere espresso dalla Commissione territoriale e della normativa vigente in materia. In particolare, ha sottolineato come la Commissione abbia considerato i rilievi penali emersi a carico della ricorrente e la circostanza che un rientro in patria non
5 possa costituire, nel caso di specie, un rischio di subire trattamenti inumani e degradanti ex art. 19, comma 1.1 TUI. Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso. Non risultano carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova, al mese di gennaio 2025; dal certificato del casellario giudiziale, acquisito d'ufficio, e aggiornato al mese di gennaio 2025, risultano le seguenti condanne:
1) Decreto penale del G.I.P. del Tribunale di Alessandria del 12.11.2007 per i reati di cui agli artt. 474 c.p. e 648 c.p., commessi in data 13.01.2007, alla pena della multa di € 1.260,00. Reato dichiarato estinto ex art. 460 c. 5 cpp con ordinanza del G.I.P. Tribunale di Alessandria del 31.07.2014;
2) Sentenza della Corte di Appello di Genova del 22.02.2024 con la quale, in accoglimento del concordato ex art. 599 bis c.p.p. e in parziale riforma del provvedimento del G.U.P del Tribunale di Genova del 03.05.2022, in relazione al reato di cui all'art 73 c. 5 d.p.r. 309/90 e 110 c.p., commesso dal 18.10.2019 al 4.11.2019, è stata condannata alla reclusione di un anno, due mesi e venti giorni e alla multa di € 3.000,00 con sospensione condizionale della pena ex art 163 c.p.p. La trattazione ed istruttoria del procedimento Nella fase sommaria, valutati i certificati di rito, la Giudice, con decreto del 09.01.2025, ritenuta la competenza e la tempestività della domanda, rilevata la presenza della ricorrente sul TN da oltre 15 anni, la presenza del figlio della stessa, già affidato ai Servizi sociali e con cui la richiedente ha mantenuto costanti rapporti, l'attività lavorativa in regola svolta già dal 2022, la residenza presso un contesto di Housing sociale, ha sospeso inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, sospensione confermata all'esito dell'audizione della ricorrente, avvenuta nell'udienza del 17.04.2025,. Durante l'audizione tenutasi davanti alla GI il 17.04.2025, la ricorrente, che ha sostenuto l'intero esame in italiano, in sintesi, ha raccontato di aver studiato solo per 3
o 5 anni e di avere lavorato come ostetrica nel proprio Paese;
di essere partita su suggerimento della madre, che le aveva consigliato di far nascere il figlio in Europa;
di avere una famiglia di origine composta da un fratello ed una sorella, oltreché due figli, ormai grandi (di 27 e 33 anni); di essere arrivata in Italia nel 2004, incinta;
di essere tornata in Senegal unicamente nel 2020 per assistere la madre, deceduta poco dopo, e di essere rimasta lì per circa cinque mesi a causa dello scoppio della pandemia Covid 19; di non voler tornare nel proprio Paese in quanto il figlio vive qui e di non aver mai richiesto la protezione internazionale avendo usufruito del permesso per assistere il figlio minore;
di non aver mantenuto rapporti con il padre del proprio figlio, da cui è divorziata. Relativamente alla sua permanenza in Italia ha riferito di avere vissuto fino al 2020 insieme al figlio, , e ad altre donne senegalesi, con il supporto degli Persona_1 assistenti sociali a, e che ha conosciuto fin da Per_2 CP_6 quando portava il figlio all'asilo nido;
di avere inizialmente lavorato come ambulante nelle spiagge e presso un mercatino in via Prè, ormai non più esistente. Ha poi riferito che il compagno con cui viveva inizialmente, , aveva Persona_3 avuto problemi giudiziari relativi allo spaccio di droga, motivo per cui anche lei stessa aveva dovuto scontare un anno e venti giorni di arresti domiciliari;
che il figlio, in detta circostanza, era stato dato in affido ai Signori che attualmente il figlio, ormai CP_5 ventenne, vive sempre presso i genitori affid equenta il liceo e lo vede con regolarità, il sabato o la domenica, oppure a casa sua, in Via della Maddalena. Sul punto
6 ha precisato di vivere in un appartamento gestito da SEA (Servizio educativo adulti) insieme ad altre persone, di avere l'uso esclusivo di una stanza, di pagare 220 € mensili di affitto e di essere seguita da un'educatrice di nome;
di non poter ospitare il CP_7 proprio figlio e di incontrarlo per tale motivo sotto casa, ove gli porta anche del cibo da lei cucinato in modo che lui possa portarselo a casa sua. In riferimento alle condanne penali risultanti dal casellario ha riferito che, per quanto riguarda quella del 2007 relativa al commercio di prodotti con segni falsi, mentre scendeva dal treno ad Alessandria la polizia aveva effettuato dei controlli, tutti gli uomini erano scappati lasciando le sacche con la merce contraffatte vicino a lei, motivo per cui era stata controllata. Relativamente al reato di spaccio ha riferito di non aver mai assunto droghe e di non aver mai né fumato né bevuto e che, il giorno in cui era arrivata la polizia, aveva mandato il figlio a scuola ed erano andati i Signori a prenderlo all'uscita; che da CP_5 quel momento il figlio aveva vissuto con loro. In ordine al suo rapporto con i genitori affidatari del figlio ha precisato di avere con loro una buona relazione, di conoscerli fin da quando il figlio aveva sei mesi, di considerare la signora come una sorella e di essere a sua volta considerata come parte Per_2 della fami ndare a cena presso di loro e di essere interpellata per alcune decisioni riguardanti il figlio. Ha poi riferito di avere un compagno, che vive in Italia dal 2007, Per_4 attualmente nel quartiere Pontedecimo di Genova, in attesa del permesso di soggiorno. Infine, ha precisato di aver da poco iniziato a lavorare come addetta alle pulizie con un contratto part-time, di avere una sorella che vive a Genova Sampierdarena, insieme ai due figli, ma di aver interrotto i rapporti con lei a seguito della sua condanna penale, di trascorrere il proprio tempo libero prevalentemente a casa o con il figlio, il quale l'accompagna a fare compere o al lavoro, e di parlare con lui prevalentemente in italiano. All'udienza del 13.11.2025, presente solo il difensore di parte ricorrente che ha precisato le conclusioni come in ricorso, la Giudice ha rimesso gli atti al Collegio per la decisione. Tutto ciò premesso OSSERVA La protezione speciale (applicabile ratione temporis). Va premesso che nel caso in esame (relativo a domanda di protezione speciale espressa il 23.12.2022 e formalizzata in data 24.03.2023) non trova applicazione il D.L. 10 marzo 2023, n.20, coordinato con la legge di conversione 5 maggio 2023, n. 50, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare”, che ha modificato l'art. 19 co. 1.1., abrogandone i periodi terzo e quarto;
ciò per l'espressa previsione contenuta all'art. 7 co. 2 del d.l. citato che stabilisce che la nuova disciplina non si applichi alle “istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente” (ovvero fino al 11.3.2023). Ciò premesso, si osserva in merito che l'art. 1 del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 (convertito nella legge 173/2020), aveva modificato la disciplina delle protezioni
“complementari” e, per quanto qui interessa:
- alla lett. a) ha così modificato l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, aggiungendo nuovamente una parte che il D.L.- 113/18 aveva eliminato (in grassetto le parti aggiunte): “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì
7 adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
- alla lett. e), il DL citato ha così modificato l'art. 19, comma 1.1., d. lgs. n. 286/1998 (in grassetto le parti aggiunte):
“1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del ,diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». È evidente, quindi, che questo decreto ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale, i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei suoi diritti umani ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU). Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine andranno presi in considerazione l'integrazione lavorativa, in primis, ma anche significative relazioni a livello personale e sociale, elementi che rivelano un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. Infatti, l'articolo 8 CEDU tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e, dunque, tutela tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono, elementi che fanno parte integrante della nozione di "vita privata" (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art.
8 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “ vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “ sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità” ». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Tali principi sono stati confermati dalla S. C., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di "radicamento" sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Il comma 1.2. successivo prevede che nell'ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, qualora sussistano i requisiti di cui ai commi precedenti, la Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Il D.L. n. 130/20 ha inoltre ampliato i contenuti del permesso di soggiorno per protezione speciale, equiparandolo a quello del previgente (anteriormente al D.l. n. 113/18) permesso di soggiorno per motivi umanitari (in sintesi: durata biennale, rinnovabilità, convertibilità alla scadenza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro). Protezione accordabile Precisato quanto sopra, con riferimento al caso in esame, si ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento dalla protezione speciale, tenuto conto del complessivo percorso di integrazione sociale, culturale e lavorativo svolto dall'istante. La ricorrente, in Italia dal 2004, ha dimostrato sin dall'inizio una concreta volontà di integrazione nel tessuto sociale, nonostante le difficoltà di tutta evidenza incontrate, anche in considerazione della nascita del figlio. Se si esamina la condotta nel complesso tenuta dalla richiedente va valorizzato l'impegno costante volto ad una possibilità di inclusione e, soprattutto, il suo agire nel preminente interesse del figlio minore. Come è emerso dalle sue dichiarazioni si è attivata fin da subito per inserire il Pt_1 figlio all'interno della società circostante, provvedendo alla sua iscrizione scolastica e alla gestione delle sue esigenze in maniera adeguata, grazie anche al supporto dei servizi sociali. Il profondo legame che lega la ricorrente al figlio, ormai maggiorenne, emerge altresì dal rapporto che i due hanno mantenuto, nonostante le vicende personali che hanno
9 interessato la madre e che hanno determinato la collocazione del minore in un diverso nucleo familiare a partire dal 2021. Inoltre, come risulta non solo dalle dichiarazioni rese in sede di audizione, ma anche dall'ultima relazione dei servizi sociali, la ricorrente ha instaurato un solido rapporto anche con la famiglia collocataria, tanto da descrivere il rapporto con la donna come il rapporto che si potrebbe avere con una sorella. Oltre all'importante legame familiare, occorre valutare anche l'integrazione sociale e lavorativa raggiunta dalla ricorrente, dopo numerosi anni di permanenza sul territorio nazionale. Dalla documentazione versata in atti, emerge come la donna, grazie anche al costante supporto dei servizi sociali nonché dei servizi preposti all'inserimento lavorativo, abbia lavorato regolarmente fin dal 2019 e come, ad eccezione di un periodo compreso tra il 2021 ed il 2022, continui a lavorare ancora adesso. Benché i rapporti di lavoro instaurati siano prevalentemente a tempo determinato, dall'estratto contributivo INPS risultano redditi idonei a garantire un adeguato livello di autosufficienza economica, avuto riguardo al fatto che la ricorrente sostiene un canone di locazione pari a € 220,00 mensili e che deve provvedere unicamente al proprio mantenimento, essendo il figlio collocato presso la famiglia . Per_5
Pur non avendo potuto beneficiare di una stabilità lavorativa, ha dato prova Parte_1 di impegno e determinazione accettando tutte le opportunità che le si sono presentate. In particolare, negli ultimi anni la stessa ha trovato una maggiore continuità sotto il profilo lavorativo, risultando impiegata come addetta alle pulizie, dapprima presso la società F2 srl e, successivamente, presso l'Istituto Ligure dei Padri Somaschi. Nel marzo 2025 è stata assunta dalla Soc. Coop. solidarietà e lavoro con un contratto part-time a tempo determinato, poi rinnovato e successivamente prorogato fino al gennaio 2026. A tale impiego si è aggiunta, a partire dal mese di luglio 2025, un'ulteriore attività presso la società Capurro ricevimenti, ove la stessa è stata assunta con un contratto a chiamata, che la vede impiegata soprattutto in eventi serali. Per quanto riguarda la collocazione abitativa dell'istante, dall'ultima relazione sociale emerge come la ricorrente, attualmente collocata presso un housing sociale, sia recentemente risultata idonea all'assegnazione di un alloggio ARTE, seppure, allo stato, non possa beneficiarne poiché priva di un valido permesso di soggiorno. Infine, in relazione alle vicende penali che hanno interessato la richiedente, occorre rilevare come la prima, priva di effettivo allarme sociale, riguardi un fatto commesso oltre quindici anni fa e come il reato sia stato dichiarato estinto ex art 460 c. 5 cpp. In relazione alla seconda, relativa a fatti decisamente più recenti e più gravi, occorre evidenziare, da un lato, la circostanza che lo stesso Giudice penale abbia escluso il rischio di recidiva, concedendo la sospensione condizionale della pena, e, dall'altro, la condotta tenuta da , indicativa della ferrea volontà di recupero e caratterizzata da Pt_1 un significativo impegno di risocializzazione. Come emerge dalla copiosa documentazione in atti, nonché dalle dichiarazioni rese in sede di audizione nanti la GI, la ricorrente ha dato prova, oltreché di aver interrotto qualsivoglia rapporto con il precedente compagno che l'aveva indotta a tenere i comportamenti illeciti, anche di avere tenuto, successivamente, una condotta del tutto conforme ai principi di legalità e di convivenza civile. La donna risulta essersi concretamente impegnata in un percorso di integrazione sociale e lavorativa, dando dimostrazione di maturità e senso di responsabilità. Dalla documentazione versata in atti e dalle recenti relazioni dei servizi sociali emerge che la ricorrente ha saputo costruire con la famiglia un rapporto solido e Per_5
10 costruttivo. Tale circostanza trova ulteriore conferma nelle dichiarazioni rese dalla stessa in sede di audizione, dalle quali si evince come la madre mantenga con il minore rapporti significativi, trascorrendo con lui gran parte del proprio tempo libero. Risulta, inoltre, che tra la ricorrente e i genitori “affidatari” si sia instaurato un rapporto improntato alla reciproca fiducia e collaborazione, ove la madre viene regolarmente coinvolta nelle decisioni rilevanti riguardanti il minore ed è frequentemente invitata a condividere momenti di vita familiare. L'inserimento così documentato è la testimonianza di un percorso di integrazione tenacemente perseguito, che trova solo il culmine nella posizione lavorativa conseguita, la quale, deve ritenersi, si accompagna ad una serie di esperienze anche se non evidenti, ma comunque inevitabilmente vissute e rilevanti, perché facenti parte della quotidianità. Il patrimonio della personalità della ricorrente può, cioè, dirsi già arricchito dalle esperienze di inserimento fin qui svolte in chiave di integrazione, rendendola portatrice di una vita privata altra e diversa da quella lasciata nel Paese di origine. Se è pur vero che la richiedente ha dichiarato di avere altri due figli in Senegal, occorre rilevare come gli stessi siano ormai uomini adulti ed autonomi. Inoltre, la ricorrente manca dal proprio Paese da oltre vent'anni e un suo eventuale rimpatrio comporterebbe, per la medesima, la necessità di un reinserimento in un contesto nuovo e a lei estraneo, privo di concreti riferimenti affettivi e relazionali. Considerazioni che appaiono ancor più fondate se si confrontano con la realtà presente sul TN ove la ricorrente, oltre ad avere il proprio figlio, ha saputo, nonostante intervenuti sbandamenti, riprendere un serio percorso di integrazione e ove la stessa ha saputo creare profondi legami amicali e sociali. Tutti questi elementi fanno propendere per il riconoscimento della protezione speciale. Comparando le situazioni, relative alla realtà di rimpatrio, con quella in cui risulta ormai inserita, si ritiene che possa essere ravvisata “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa” che renderebbe il forzato allontanamento dall'attuale positivo contesto di vita, contrario al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU. Solo per completezza, deve evidenziarsi che per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi della seconda parte dell'art. 19 comma 1.1, nella particolare fattispecie della protezione speciale per integrazione sociale e familiare, applicabile al presente giudizio ratione temporis, non è necessaria la valutazione comparativa con la condizione del richiedente nel Paese di origine, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per il riconoscimento della protezione umanitaria, nemmeno nella forma della comparazione attenuata con proporzionalità inversa1. Il principio, già pacifico, è stato ribadito dalla Corte di Cassazione (Sez.
6 -1 n. 18455/22), che ha chiarito che “In tema di protezione internazionale "speciale", la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020(…) attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa” (conforme: Sez. 1 - , Ordinanza n. 9080 del 31/3/2023).
11 Le condizioni del Paese di origine -come accennato- assumono peraltro rilevanza, sia quale elemento ulteriore per ritenere violato, in caso di rimpatrio, il diritto alla vita privata del richiedente, sia ai sensi della prima parte dell'art. 19 comma 1.1 cit., che impone il rilascio del permesso qualora “ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6”. Tra questi, il rispetto degli obblighi costituzionali (previsione, per la verità, inutile e implicita) e pertanto anche del diritto di asilo di cui all'art. 10 comma 3 Cost. Non sono poi allegate né sono altrimenti emerse ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ostative idonee a giustificare il respingimento o l'espulsione. Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dalla richiedente in Italia (ad eccezione dei fatti riportati nel casellario giudiziale, risalenti nel tempo, e di cui si è già ampiamente dato atto precedentemente), dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale. Ai sensi degli artt.32/3°comma d.lgs 25/2008 e 19, comma 1.2, primo periodo, TUI, ricorrendo i requisiti di cui al comma 1.1. terzo e quarto periodo, il Questore dovrà rilasciare in favore della ricorrente un permesso di soggiorno per protezione speciale. Da ultimo va ancora chiarito che, a norma dell'art. 7, comma 2 e 3, D.L. 20/23 citato, trattandosi di decisione su istanza presentata prima della data di entrata in vigore del decreto (ovvero prima dell'11.03.2023), continuerà “…ad applicarsi la disciplina previgente” ed il permesso che verrà rilasciato alla scadenza sarà convertibile in permesso per motivi di lavoro. Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio. Spese di giudizio Con riferimento alle spese di causa, non è applicabile il disposto dell'art. 133 D.P.R. 115/2002, secondo cui nei giudizi in cui vi è ammissione di una parte al patrocinio a spese dello Stato, ed in caso di soccombenza della controparte, il provvedimento che pone le spese a carico di quest'ultima “dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato”. Infatti, la liquidazione dovrebbe essere qui “effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, il che costituisce all'evidenza un non senso” (Cass. Civ. Sex. 2, 29/10/2012 n. 18583), motivo per cui deve disporsi non luogo a provvedere sulle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
• Annulla il provvedimento impugnato
• Visto l'art.32/3°comma d.lgs. 25/2008, dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1. terzo e quarto periodo d.lgs. 286/98, applicabile ratione temporis, e conseguentemente, dispone la trasmissione della presente sentenza al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art.19 comma 1.2, primo periodo, TUI, convertibile alla scadenza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, in favore della richiedente nata in [...] il [...], C.F. Parte_1
, sedicente, C.U.I. . C.F._1 C.F._2
• Nulla sulle spese.
Così deciso in camera di consiglio in data 18.11.2025 La Presidente relatrice Dott.ssa UR Cresta
12
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sul principio della 'comparazione attenuata con proporzionalità inversa' cfr. da ultimo, Cass. SS.UU. 24413/21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone di:
UR Cresta Presidente relatrice Paola Bozzo Costa Giudice Enzo Bucarelli Giudice riunito nella Camera di consiglio del 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 12268 / 2024 avente ad oggetto: impugnativa, ex art. 281 undecies e ss. c.p.c. e 19 ter d.lgs. 150/2011, del provvedimento del 27.11.2024, prot n. 0183360, con il quale il QUESTORE della Provincia di GENOVA ha rigettato l'istanza di riconoscimento del diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale proposto da
nata in [...] il [...], C.F. , sedicente, Parte_1 C.F._1
C.U.I. , elettivamente domiciliato in VIA FIESCHI 12/11 GENOVA presso lo C.F._2 studio dell'Avv. CASCIONE ANTONELLA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE nei confronti di
in persona del Ministro pro tempore – AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE ex lege -
RESISTENTE
PREMESSO La controversia concerne l'impugnativa del provvedimento emesso dal Questore di Genova il 25.11.2024, notificato in pari data, di rigetto dell'istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, formalizzata in Questura in data 24.03.2023, a seguito di manifestazione della volontà di presentarla, a mezzo pec, in data 23.12.2022. Il Questore di Genova ha decretato il rigetto dando atto che la Commissione territoriale, con provvedimento del 15.01.2024, avesse espresso parere non favorevole,
1 ritenuto obbligatorio e vincolante;
che nessun riscontro fosse pervenuto alla comunicazione dei motivi ostativi da parte della ricorrente;
che non risultassero, in ogni caso, elementi valutabili ai sensi dell'art. 5 c.5 D.lgs 286/98. La Commissione Territoriale, nel proprio provvedimento, dato atto della documentazione prodotta, acquisiti il certificato del casellario giudiziario e l'informativa della Questura di Genova sui precedenti di polizia, rilevato come dagli stessi emergessero una condanna del 2007 per i reati di ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi, nonché precedenti del 2015 per ricettazione e del 2021 per violazione dell'art. 73 c.1 DPR 309/1990, ha ritenuto:
“che nel caso di specie, valutando i profili di rispetto della vita privata e familiare, di cui all'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, così come previsto al comma 1.1, terzo e quarto periodo, dell'art, 19 del D. Lgs. 286/1998 e ss. mm. ii, sono emersi dall'istruttoria elementi attestanti la presenza di effettivi e significativi legami familiari in Italia, nella persona del figlio neomaggiorenne nato in [...], nonché la prolungata presenza della richiedente sul territorio nazionale. Tuttavia, a suo carico risultano precedenti di natura penale, con condanna del 2007 per i reati di ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi, nonché successive segnalazioni di reato del 2015 per ricettazione e, più recentemente, del 2021 per spaccio di stupefacenti. Effettuato, come previsto dalla normativa, un bilanciamento tra la tutela della vita privata e familiare e le esigenze di ordine e sicurezza pubblica, si ritiene che siano le seconde a prevalere, anche in considerazione del fatto che il figlio, affidato dal 2017 al Servizio Sociale del Tribunale per Minori e dal 2021 ad una famiglia affidataria con cui tuttora abita, ha ormai raggiunto la maggiore età. Una valutazione complessiva dei parametri, enucleati dal testo dell'art 19 co.
1.1 D. Lgs, 286/1998, terzo e quarto periodo, porta a concludere che il rimpatrio non costituirebbe un'indebita ingerenza dello Stato nella sfera privata o familiare della richiedente in violazione dell'art. 8 CEDU”. Nell'atto introduttivo la difesa, in estrema sintesi, ha premesso in fatto che:
- la ricorrente, cittadina senegalese, è giunta in Italia nell'anno 2004 e, sul territorio nazionale, è nato suo figlio (il 14.12.2004); Persona_1
- in seguito alla nascita del figlio la ricorrente ha regolarizzato la propria posizione sul territorio nazionale conseguendo il permesso ex art. 31 TUI;
- nell'anno 2017 è stato affidato ai servizi sociali a causa di problemi di Per_1 apprendimento e c presso una famiglia italiana ma, nonostante ciò, la ricorrente è riuscita ad ottenere il rinnovo del permesso fino all'anno 2022;
- nel 2022 la ricorrente non è riuscita a convertire il permesso per la mancanza di un lavoro stabile e per l'esistenza di un procedimento penale a suo carico, conclusosi in grado d'appello, nel 2023, con la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena;
- dopo essere stata ospitata presso la Casa Famiglia della Veneranda Compagnia di Misericordia ha iniziato un'esperienza di cohousing con “ ”; Parte_2
- da settembre 2022 a maggio 2023 la signora ha intrapreso un'esperienza di Pt_1 lavoro presso la Cooperativa di reinserimento sociale “Rastrello” come addetta alle pulizie;
da inizio giugno a fine ottobre 2023 la stessa ha lavorato con un contratto part- time presso un'impresa di pulizie;
dal 30.11.2023 è stata assunta con contratto part- time, come colf, presso la Comunità religiosa “Provincia Ligure dei padri somaschi”, contratto più volte prorogato fino all'8.3.2024; terminato anche il lavoro di colf, la ricorrente ha iniziato a cercare lavoro nell'ambito delle competenze acquisite, sviluppando un interesse per il lavoro di aiuto cuoco (rispetto al quale ha intrapreso dei
2 corsi formativi all'interno del progetto GOL); nel mese di luglio e agosto 2024 la stessa è stata regolarmente assunta come addetta alle pulizie presso la Casa per ferie di Courmayeur dei Padri somaschi;
ancora, a novembre 2024, la stessa ha intrapreso un corso per operatore ecologico;
- tra ottobre e novembre 2024 la richiedente si è dovuta sottoporre a cure intensive per una lesione oculare;
- in data 23.12.2022 ha presentato l'istanza per il rilascio del permesso di soggiorno di Cont cui all'art. 19, co.
1.1. del a mezzo pec alla Questura di Genova, istanza poi materialmente formalizzata in data 24.3.2023. Su tali premesse ha censurato il rigetto del Questore che non avrebbe considerato la significatività dei legami familiari della ricorrente presenti sul territorio nazionale (in particolare, nella persona del figlio ormai neomaggiorenne, cittadino italiano e nei confronti del quale non è mai stata revocata la potestà genitoriale), nonché il percorso di integrazione lavorativa. Ha infine concluso nei seguenti termini:
“Voglia l'On.le Giudice adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, previa sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato essendo di tutta evidenzia il pregiudizio che deriverebbe in caso contrario alla ricorrente che, privata della possibilità di godere di un permesso di soggiorno regolare, seppure temporaneo, si troverebbe nella condizione di perdere il diritto alla identità personale, finendo così per rimanere “irregolare” sul Territorio Italiano, senza la possibilità di godere dell'assistenza sanitaria, agli aiuti per reperire abitazione e occupazione e divenire, anche conseguentemente, passibile di espulsione nonostante la pendenza del presente ricorso Voglia il Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di Legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale
- NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE: accogliere il presente ricorso per le causali tutte di cui in narrativa e, per l'effetto, riconoscere in capo al ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale” ai sensi dell'art. 19, comma 1, 1.1 ed 1.2, del T.U.I. con ogni conseguente provvedimento del caso anche per spese ed onorari di giudizio”. A sostegno della domanda proposta, con il ricorso, ha prodotto:
- istanza ex art. 19 TUI, corredata dalla documentazione integrativa prodotta nel procedimento amministrativo;
- permesso di soggiorno della ricorrente concesso per assistenza ai minori e il provvedimento del 4.3.2019 reso dal Tribunale dei Minorenni di Genova per autorizzare la ricorrente al soggiorno in Italia ex art. 31 TUI, fino al 14.12.2022;
- dichiarazioni di ospitalità presso Veneranda Compagnia di Misericordia dal 6.4.2022;
- dichiarazioni di ospitalità presso Casa della Maddalena nel Comune di Genova, a tempo determinato, dal 17.6.2023 al 18.9.2023 e dal 20.6.2024 al 19.6.2025, nonché patto di ospitalità presso per il periodo dal 14.6.2023 al Parte_3
18.9.2023;
- progetto formativo tirocinio extracurriculare presso , nonché Controparte_3 documentazione di accredito di stipendio (non leggibile n.d.r.); relazione di La Comunità cooperativa sociale onlus di andamento positivo del tirocinio, attestante l'inizio a settembre 2022;
- contratto di lavoro a tempo determinato e parziale instaurato con F2 SRL, lettera di proroga del rapporto, originariamente con decorrenza dal 5.6.2023 al
3 30.6.2023, prorogato al 31.10.2023; dichiarazione di referenze del datore di lavoro;
- CU 2024, rilasciato dal datore di lavoro F2 SRL attestante redditi da lavoro a tempo determinato pari ad euro 5.580,62 per 149 giorni;
- contratto di lavoro a tempo determinato part-time presso PS (Provincia Ligure Preti somaschi) dal 30.11.2023 al 31.12.2023, lettera di proroga al 8.2.2024 e relative comunicazioni unilav;
- CU 2024, rilasciato da PS, attestante redditi percepiti in euro 995,77 per 32 giorni;
- ricevuta della presentazione della Comunicazione Naspi, inviata dalla ricorrente il 15.12.2023;
- copia del progetto VASI COMUNICANTI- Spin Sportello Lavoro, rilasciato il 3.12.2024, attestante la presa in carico della ricorrente, a partire dal 9.4.2024, per intraprendere un percorso di orientamento e accompagnamento al lavoro;
- attestati di frequenza dei corsi di formazione “Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro”, rilasciato il 18.10.2022, e “Alimentaristi e operatori del settore alimentare”, rilasciato il 29.7.2022;
- relazioni degli assistenti sociali del del 27.10.2022 e del Controparte_4
7.11.2022, attestanti il percorso di inserimento tenuto dalla ricorrente ed il comportamento tenuto nei confronti del figlio, nonché relazione del 4.12.2023 redatta al responsabile del SEA CENTRO;
- sentenza della Corte di Appello di Genova n. 394 del 22.02.2024 con cui, in riferimento al reato di cui all'art 73 c. 5 Dpr 309/90, in parziale riforma della sentenza di condanna di primo grado, ha rideterminato la pena in un anno, due mesi e venti giorni di reclusione ed € 3.000 di multa, con sospensione condizionale della pena;
- carta di identità del figlio della ricorrente , attestante la cittadinanza Per_1 italiana;
- documentazione medica, relativa ai problemi oculistici della ricorrente. Con le successive note, la ricorrente ha prodotto la seguente ulteriore documentazione:
- lettera di assunzione con contratto a tempo determinato part-time (12h/sett) in sostituzione di dipendente, dal 16.03.2025 al 23.03.2025, presso la società cooperativa sociale onlus Solidarietà e lavoro, con qualifica di addetta alle pulizie, lettera di assunzione con contratto a tempo determinato intermittente a chiamata dal 01.04.2025 al 31.05.2025, lettera di proroga fino al 31.01.2026; buste paga per i mesi da aprile a settembre 2025 (con imponibile parziale irpef pari ad € 3.212,50);
- estratto contributivo INPS aggiornato al 20.10.2025 dal quale emerge che la richiedente lavora fin dall'aprile 2019 ed ha percepito redditi pari ad € 2.606,00 nel 2019 (presso Genova City Hotel srl); pari ad € 365,00 nel 2020 (presso Genova City Hotel srl); pari ad € 7.887,32 nel 2023 (presso F2 srl e Istituto Ligure dei Padri somaschi oltrechè come contributo Naspi); pari ad € 10.767,62 per l'anno 2024 (presso Istituto Ligure Padre Somaschi e contributo NASPI); pari ad
€ 2.926,00 per lavoro prestato dal 16.03.2025 al 31.07.2025 (presso Coop. Soc. solidarietà e Lavoro e presso Capurro ricevimenti srl);
4 - attestato di frequenza e profitto al corso di formazione di sicurezza per lavoratori rischio medio, rilasciato il 30.05.2025 da Royal Training e CFLC;
- rinnovo accordo di ospitalità fino al 20.11.2025 presso Housing sociale Parte_3
- fondazione Somaschi unitamente alla comunicazione di ospitalità dal
[...]
20.06.2025 al 20.11.2025, vidimata;
- relazione dei servizi sociali di Genova del 16.10.2025 ove viene indicato essere conosciuta dai servizi fin dal 2016 ma già seguita anche in precedenza dalla Coop sociale Il Formicaio in relazione al sostegno extrascolastico per il figlio. Evidenzia come la richiedente si sia sempre dimostrata collaborativa per il raggiungimento degli obiettivi;
che il figlio, , è affidato al Servizio sociale dal 2.08.2017 e Per_1 che lo stesso, dal febbraio 2021, è affidato alla famiglia strutturalmente CP_5 coinvolta dalla stessa madre nella rete di aiuto per il figlio. Prosegue evidenziando come il figlio, diplomatosi lo scorso anno, mantenga un rapporto positivo con la madre, vedendola con regolarità e come la stessa rappresenti l'unica figura genitoriale di riferimento per il ragazzo. Rileva come lo stesso servizio sociale abbia inoltrato al richiesta di prosecuzione dell'affido ai Pt_4
Servizi sociali oltre il 18° anno di età e si sia attivato per avviare le pratiche per il riconoscimento della cittadinanza italiana. In ordine al percorso svolto dalla ricorrente si sottolinea come, a inizio 2025, l'ente di formazione CFLC abbia rilasciato il documento di “messa in trasparenza delle competenze” acquisite durante la frequenza al corso per operatore ecologico e come, per ampliare le proprie competenze, la richiedente abbia frequentato un corso a pagamento sulla sicurezza sul lavoro – rischio medio, ottenendo il relativo attestato;
prosegue evidenziando come la stessa, a partire dall'aprile 2025, abbia trovato occupazione presso la Coop. Soc Solidarietà e lavoro, come addetta pulizie presso musei e uffici con contratto part-time e, da luglio 2025, abbia iniziato a lavorare con un contratto a chiamata presso l'azienda di Catering Capurro ricevimenti srl. Infine, rileva come la richiedente abbia partecipato all'ultimo bando di edilizia residenziale pubblica, risultando idonea all'assegnazione di un alloggio ARTE pur rimanendo la sua posizione in stallo essendo necessario un permesso di soggiorno in corso di validità, motivo per cui l'Housing sociale “ ” Parte_3 ha provveduto a rinnovare l'ospitalità fino al novembre 2025;
- dichiarazione del 4.11.2025 del presidente dell'associazione CIF Mascherona ODV, Centro di sostegno alla persona, in cui si dichiara che la richiedente è seguita dal Parte 2024, nello specifico dallo sportello Aiuto per l'attivazione lavorativa e formativa, e che, in data 13.11.2025, la stessa inizierà un corso base di cucina italiana con termine a febbraio 2026. Il , tramite l'Avvocatura dello Stato, si è costituito in giudizio, Controparte_1 rappresentando, in sintesi, che la ricorrente avesse fruito del permesso di soggiorno per assistenza minori dal 18.6.2015 fino al 14.12.2022, a fronte dei diversi rinnovi ottenuti nel corso degli anni. Su tale premessa, ha contestato quanto dedotto nel ricorso e ha ribadito come il provvedimento di diniego reso dal Questore fosse stato adottato in conformità del parere espresso dalla Commissione territoriale e della normativa vigente in materia. In particolare, ha sottolineato come la Commissione abbia considerato i rilievi penali emersi a carico della ricorrente e la circostanza che un rientro in patria non
5 possa costituire, nel caso di specie, un rischio di subire trattamenti inumani e degradanti ex art. 19, comma 1.1 TUI. Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso. Non risultano carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova, al mese di gennaio 2025; dal certificato del casellario giudiziale, acquisito d'ufficio, e aggiornato al mese di gennaio 2025, risultano le seguenti condanne:
1) Decreto penale del G.I.P. del Tribunale di Alessandria del 12.11.2007 per i reati di cui agli artt. 474 c.p. e 648 c.p., commessi in data 13.01.2007, alla pena della multa di € 1.260,00. Reato dichiarato estinto ex art. 460 c. 5 cpp con ordinanza del G.I.P. Tribunale di Alessandria del 31.07.2014;
2) Sentenza della Corte di Appello di Genova del 22.02.2024 con la quale, in accoglimento del concordato ex art. 599 bis c.p.p. e in parziale riforma del provvedimento del G.U.P del Tribunale di Genova del 03.05.2022, in relazione al reato di cui all'art 73 c. 5 d.p.r. 309/90 e 110 c.p., commesso dal 18.10.2019 al 4.11.2019, è stata condannata alla reclusione di un anno, due mesi e venti giorni e alla multa di € 3.000,00 con sospensione condizionale della pena ex art 163 c.p.p. La trattazione ed istruttoria del procedimento Nella fase sommaria, valutati i certificati di rito, la Giudice, con decreto del 09.01.2025, ritenuta la competenza e la tempestività della domanda, rilevata la presenza della ricorrente sul TN da oltre 15 anni, la presenza del figlio della stessa, già affidato ai Servizi sociali e con cui la richiedente ha mantenuto costanti rapporti, l'attività lavorativa in regola svolta già dal 2022, la residenza presso un contesto di Housing sociale, ha sospeso inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, sospensione confermata all'esito dell'audizione della ricorrente, avvenuta nell'udienza del 17.04.2025,. Durante l'audizione tenutasi davanti alla GI il 17.04.2025, la ricorrente, che ha sostenuto l'intero esame in italiano, in sintesi, ha raccontato di aver studiato solo per 3
o 5 anni e di avere lavorato come ostetrica nel proprio Paese;
di essere partita su suggerimento della madre, che le aveva consigliato di far nascere il figlio in Europa;
di avere una famiglia di origine composta da un fratello ed una sorella, oltreché due figli, ormai grandi (di 27 e 33 anni); di essere arrivata in Italia nel 2004, incinta;
di essere tornata in Senegal unicamente nel 2020 per assistere la madre, deceduta poco dopo, e di essere rimasta lì per circa cinque mesi a causa dello scoppio della pandemia Covid 19; di non voler tornare nel proprio Paese in quanto il figlio vive qui e di non aver mai richiesto la protezione internazionale avendo usufruito del permesso per assistere il figlio minore;
di non aver mantenuto rapporti con il padre del proprio figlio, da cui è divorziata. Relativamente alla sua permanenza in Italia ha riferito di avere vissuto fino al 2020 insieme al figlio, , e ad altre donne senegalesi, con il supporto degli Persona_1 assistenti sociali a, e che ha conosciuto fin da Per_2 CP_6 quando portava il figlio all'asilo nido;
di avere inizialmente lavorato come ambulante nelle spiagge e presso un mercatino in via Prè, ormai non più esistente. Ha poi riferito che il compagno con cui viveva inizialmente, , aveva Persona_3 avuto problemi giudiziari relativi allo spaccio di droga, motivo per cui anche lei stessa aveva dovuto scontare un anno e venti giorni di arresti domiciliari;
che il figlio, in detta circostanza, era stato dato in affido ai Signori che attualmente il figlio, ormai CP_5 ventenne, vive sempre presso i genitori affid equenta il liceo e lo vede con regolarità, il sabato o la domenica, oppure a casa sua, in Via della Maddalena. Sul punto
6 ha precisato di vivere in un appartamento gestito da SEA (Servizio educativo adulti) insieme ad altre persone, di avere l'uso esclusivo di una stanza, di pagare 220 € mensili di affitto e di essere seguita da un'educatrice di nome;
di non poter ospitare il CP_7 proprio figlio e di incontrarlo per tale motivo sotto casa, ove gli porta anche del cibo da lei cucinato in modo che lui possa portarselo a casa sua. In riferimento alle condanne penali risultanti dal casellario ha riferito che, per quanto riguarda quella del 2007 relativa al commercio di prodotti con segni falsi, mentre scendeva dal treno ad Alessandria la polizia aveva effettuato dei controlli, tutti gli uomini erano scappati lasciando le sacche con la merce contraffatte vicino a lei, motivo per cui era stata controllata. Relativamente al reato di spaccio ha riferito di non aver mai assunto droghe e di non aver mai né fumato né bevuto e che, il giorno in cui era arrivata la polizia, aveva mandato il figlio a scuola ed erano andati i Signori a prenderlo all'uscita; che da CP_5 quel momento il figlio aveva vissuto con loro. In ordine al suo rapporto con i genitori affidatari del figlio ha precisato di avere con loro una buona relazione, di conoscerli fin da quando il figlio aveva sei mesi, di considerare la signora come una sorella e di essere a sua volta considerata come parte Per_2 della fami ndare a cena presso di loro e di essere interpellata per alcune decisioni riguardanti il figlio. Ha poi riferito di avere un compagno, che vive in Italia dal 2007, Per_4 attualmente nel quartiere Pontedecimo di Genova, in attesa del permesso di soggiorno. Infine, ha precisato di aver da poco iniziato a lavorare come addetta alle pulizie con un contratto part-time, di avere una sorella che vive a Genova Sampierdarena, insieme ai due figli, ma di aver interrotto i rapporti con lei a seguito della sua condanna penale, di trascorrere il proprio tempo libero prevalentemente a casa o con il figlio, il quale l'accompagna a fare compere o al lavoro, e di parlare con lui prevalentemente in italiano. All'udienza del 13.11.2025, presente solo il difensore di parte ricorrente che ha precisato le conclusioni come in ricorso, la Giudice ha rimesso gli atti al Collegio per la decisione. Tutto ciò premesso OSSERVA La protezione speciale (applicabile ratione temporis). Va premesso che nel caso in esame (relativo a domanda di protezione speciale espressa il 23.12.2022 e formalizzata in data 24.03.2023) non trova applicazione il D.L. 10 marzo 2023, n.20, coordinato con la legge di conversione 5 maggio 2023, n. 50, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare”, che ha modificato l'art. 19 co. 1.1., abrogandone i periodi terzo e quarto;
ciò per l'espressa previsione contenuta all'art. 7 co. 2 del d.l. citato che stabilisce che la nuova disciplina non si applichi alle “istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente” (ovvero fino al 11.3.2023). Ciò premesso, si osserva in merito che l'art. 1 del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 (convertito nella legge 173/2020), aveva modificato la disciplina delle protezioni
“complementari” e, per quanto qui interessa:
- alla lett. a) ha così modificato l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, aggiungendo nuovamente una parte che il D.L.- 113/18 aveva eliminato (in grassetto le parti aggiunte): “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì
7 adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
- alla lett. e), il DL citato ha così modificato l'art. 19, comma 1.1., d. lgs. n. 286/1998 (in grassetto le parti aggiunte):
“1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del ,diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». È evidente, quindi, che questo decreto ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale, i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei suoi diritti umani ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU). Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine andranno presi in considerazione l'integrazione lavorativa, in primis, ma anche significative relazioni a livello personale e sociale, elementi che rivelano un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. Infatti, l'articolo 8 CEDU tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e, dunque, tutela tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono, elementi che fanno parte integrante della nozione di "vita privata" (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art.
8 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “ vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “ sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità” ». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Tali principi sono stati confermati dalla S. C., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di "radicamento" sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Il comma 1.2. successivo prevede che nell'ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, qualora sussistano i requisiti di cui ai commi precedenti, la Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Il D.L. n. 130/20 ha inoltre ampliato i contenuti del permesso di soggiorno per protezione speciale, equiparandolo a quello del previgente (anteriormente al D.l. n. 113/18) permesso di soggiorno per motivi umanitari (in sintesi: durata biennale, rinnovabilità, convertibilità alla scadenza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro). Protezione accordabile Precisato quanto sopra, con riferimento al caso in esame, si ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento dalla protezione speciale, tenuto conto del complessivo percorso di integrazione sociale, culturale e lavorativo svolto dall'istante. La ricorrente, in Italia dal 2004, ha dimostrato sin dall'inizio una concreta volontà di integrazione nel tessuto sociale, nonostante le difficoltà di tutta evidenza incontrate, anche in considerazione della nascita del figlio. Se si esamina la condotta nel complesso tenuta dalla richiedente va valorizzato l'impegno costante volto ad una possibilità di inclusione e, soprattutto, il suo agire nel preminente interesse del figlio minore. Come è emerso dalle sue dichiarazioni si è attivata fin da subito per inserire il Pt_1 figlio all'interno della società circostante, provvedendo alla sua iscrizione scolastica e alla gestione delle sue esigenze in maniera adeguata, grazie anche al supporto dei servizi sociali. Il profondo legame che lega la ricorrente al figlio, ormai maggiorenne, emerge altresì dal rapporto che i due hanno mantenuto, nonostante le vicende personali che hanno
9 interessato la madre e che hanno determinato la collocazione del minore in un diverso nucleo familiare a partire dal 2021. Inoltre, come risulta non solo dalle dichiarazioni rese in sede di audizione, ma anche dall'ultima relazione dei servizi sociali, la ricorrente ha instaurato un solido rapporto anche con la famiglia collocataria, tanto da descrivere il rapporto con la donna come il rapporto che si potrebbe avere con una sorella. Oltre all'importante legame familiare, occorre valutare anche l'integrazione sociale e lavorativa raggiunta dalla ricorrente, dopo numerosi anni di permanenza sul territorio nazionale. Dalla documentazione versata in atti, emerge come la donna, grazie anche al costante supporto dei servizi sociali nonché dei servizi preposti all'inserimento lavorativo, abbia lavorato regolarmente fin dal 2019 e come, ad eccezione di un periodo compreso tra il 2021 ed il 2022, continui a lavorare ancora adesso. Benché i rapporti di lavoro instaurati siano prevalentemente a tempo determinato, dall'estratto contributivo INPS risultano redditi idonei a garantire un adeguato livello di autosufficienza economica, avuto riguardo al fatto che la ricorrente sostiene un canone di locazione pari a € 220,00 mensili e che deve provvedere unicamente al proprio mantenimento, essendo il figlio collocato presso la famiglia . Per_5
Pur non avendo potuto beneficiare di una stabilità lavorativa, ha dato prova Parte_1 di impegno e determinazione accettando tutte le opportunità che le si sono presentate. In particolare, negli ultimi anni la stessa ha trovato una maggiore continuità sotto il profilo lavorativo, risultando impiegata come addetta alle pulizie, dapprima presso la società F2 srl e, successivamente, presso l'Istituto Ligure dei Padri Somaschi. Nel marzo 2025 è stata assunta dalla Soc. Coop. solidarietà e lavoro con un contratto part-time a tempo determinato, poi rinnovato e successivamente prorogato fino al gennaio 2026. A tale impiego si è aggiunta, a partire dal mese di luglio 2025, un'ulteriore attività presso la società Capurro ricevimenti, ove la stessa è stata assunta con un contratto a chiamata, che la vede impiegata soprattutto in eventi serali. Per quanto riguarda la collocazione abitativa dell'istante, dall'ultima relazione sociale emerge come la ricorrente, attualmente collocata presso un housing sociale, sia recentemente risultata idonea all'assegnazione di un alloggio ARTE, seppure, allo stato, non possa beneficiarne poiché priva di un valido permesso di soggiorno. Infine, in relazione alle vicende penali che hanno interessato la richiedente, occorre rilevare come la prima, priva di effettivo allarme sociale, riguardi un fatto commesso oltre quindici anni fa e come il reato sia stato dichiarato estinto ex art 460 c. 5 cpp. In relazione alla seconda, relativa a fatti decisamente più recenti e più gravi, occorre evidenziare, da un lato, la circostanza che lo stesso Giudice penale abbia escluso il rischio di recidiva, concedendo la sospensione condizionale della pena, e, dall'altro, la condotta tenuta da , indicativa della ferrea volontà di recupero e caratterizzata da Pt_1 un significativo impegno di risocializzazione. Come emerge dalla copiosa documentazione in atti, nonché dalle dichiarazioni rese in sede di audizione nanti la GI, la ricorrente ha dato prova, oltreché di aver interrotto qualsivoglia rapporto con il precedente compagno che l'aveva indotta a tenere i comportamenti illeciti, anche di avere tenuto, successivamente, una condotta del tutto conforme ai principi di legalità e di convivenza civile. La donna risulta essersi concretamente impegnata in un percorso di integrazione sociale e lavorativa, dando dimostrazione di maturità e senso di responsabilità. Dalla documentazione versata in atti e dalle recenti relazioni dei servizi sociali emerge che la ricorrente ha saputo costruire con la famiglia un rapporto solido e Per_5
10 costruttivo. Tale circostanza trova ulteriore conferma nelle dichiarazioni rese dalla stessa in sede di audizione, dalle quali si evince come la madre mantenga con il minore rapporti significativi, trascorrendo con lui gran parte del proprio tempo libero. Risulta, inoltre, che tra la ricorrente e i genitori “affidatari” si sia instaurato un rapporto improntato alla reciproca fiducia e collaborazione, ove la madre viene regolarmente coinvolta nelle decisioni rilevanti riguardanti il minore ed è frequentemente invitata a condividere momenti di vita familiare. L'inserimento così documentato è la testimonianza di un percorso di integrazione tenacemente perseguito, che trova solo il culmine nella posizione lavorativa conseguita, la quale, deve ritenersi, si accompagna ad una serie di esperienze anche se non evidenti, ma comunque inevitabilmente vissute e rilevanti, perché facenti parte della quotidianità. Il patrimonio della personalità della ricorrente può, cioè, dirsi già arricchito dalle esperienze di inserimento fin qui svolte in chiave di integrazione, rendendola portatrice di una vita privata altra e diversa da quella lasciata nel Paese di origine. Se è pur vero che la richiedente ha dichiarato di avere altri due figli in Senegal, occorre rilevare come gli stessi siano ormai uomini adulti ed autonomi. Inoltre, la ricorrente manca dal proprio Paese da oltre vent'anni e un suo eventuale rimpatrio comporterebbe, per la medesima, la necessità di un reinserimento in un contesto nuovo e a lei estraneo, privo di concreti riferimenti affettivi e relazionali. Considerazioni che appaiono ancor più fondate se si confrontano con la realtà presente sul TN ove la ricorrente, oltre ad avere il proprio figlio, ha saputo, nonostante intervenuti sbandamenti, riprendere un serio percorso di integrazione e ove la stessa ha saputo creare profondi legami amicali e sociali. Tutti questi elementi fanno propendere per il riconoscimento della protezione speciale. Comparando le situazioni, relative alla realtà di rimpatrio, con quella in cui risulta ormai inserita, si ritiene che possa essere ravvisata “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa” che renderebbe il forzato allontanamento dall'attuale positivo contesto di vita, contrario al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU. Solo per completezza, deve evidenziarsi che per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi della seconda parte dell'art. 19 comma 1.1, nella particolare fattispecie della protezione speciale per integrazione sociale e familiare, applicabile al presente giudizio ratione temporis, non è necessaria la valutazione comparativa con la condizione del richiedente nel Paese di origine, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per il riconoscimento della protezione umanitaria, nemmeno nella forma della comparazione attenuata con proporzionalità inversa1. Il principio, già pacifico, è stato ribadito dalla Corte di Cassazione (Sez.
6 -1 n. 18455/22), che ha chiarito che “In tema di protezione internazionale "speciale", la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020(…) attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa” (conforme: Sez. 1 - , Ordinanza n. 9080 del 31/3/2023).
11 Le condizioni del Paese di origine -come accennato- assumono peraltro rilevanza, sia quale elemento ulteriore per ritenere violato, in caso di rimpatrio, il diritto alla vita privata del richiedente, sia ai sensi della prima parte dell'art. 19 comma 1.1 cit., che impone il rilascio del permesso qualora “ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6”. Tra questi, il rispetto degli obblighi costituzionali (previsione, per la verità, inutile e implicita) e pertanto anche del diritto di asilo di cui all'art. 10 comma 3 Cost. Non sono poi allegate né sono altrimenti emerse ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ostative idonee a giustificare il respingimento o l'espulsione. Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dalla richiedente in Italia (ad eccezione dei fatti riportati nel casellario giudiziale, risalenti nel tempo, e di cui si è già ampiamente dato atto precedentemente), dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale. Ai sensi degli artt.32/3°comma d.lgs 25/2008 e 19, comma 1.2, primo periodo, TUI, ricorrendo i requisiti di cui al comma 1.1. terzo e quarto periodo, il Questore dovrà rilasciare in favore della ricorrente un permesso di soggiorno per protezione speciale. Da ultimo va ancora chiarito che, a norma dell'art. 7, comma 2 e 3, D.L. 20/23 citato, trattandosi di decisione su istanza presentata prima della data di entrata in vigore del decreto (ovvero prima dell'11.03.2023), continuerà “…ad applicarsi la disciplina previgente” ed il permesso che verrà rilasciato alla scadenza sarà convertibile in permesso per motivi di lavoro. Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio. Spese di giudizio Con riferimento alle spese di causa, non è applicabile il disposto dell'art. 133 D.P.R. 115/2002, secondo cui nei giudizi in cui vi è ammissione di una parte al patrocinio a spese dello Stato, ed in caso di soccombenza della controparte, il provvedimento che pone le spese a carico di quest'ultima “dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato”. Infatti, la liquidazione dovrebbe essere qui “effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, il che costituisce all'evidenza un non senso” (Cass. Civ. Sex. 2, 29/10/2012 n. 18583), motivo per cui deve disporsi non luogo a provvedere sulle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
• Annulla il provvedimento impugnato
• Visto l'art.32/3°comma d.lgs. 25/2008, dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1. terzo e quarto periodo d.lgs. 286/98, applicabile ratione temporis, e conseguentemente, dispone la trasmissione della presente sentenza al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art.19 comma 1.2, primo periodo, TUI, convertibile alla scadenza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, in favore della richiedente nata in [...] il [...], C.F. Parte_1
, sedicente, C.U.I. . C.F._1 C.F._2
• Nulla sulle spese.
Così deciso in camera di consiglio in data 18.11.2025 La Presidente relatrice Dott.ssa UR Cresta
12
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sul principio della 'comparazione attenuata con proporzionalità inversa' cfr. da ultimo, Cass. SS.UU. 24413/21