Rigetto
Sentenza breve 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza breve 26/09/2025, n. 7558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7558 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07558/2025REG.PROV.COLL.
N. 06644/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 6644 del 2025, proposto dal signor EN KA, rappresentato e difeso dall'avvocato Glauco Stagnaro, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di Imperia, non costituito in giudizio;
nei confronti
PP NO, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, sezione seconda, n. 490/2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 settembre 2025 il Cons. Ugo De Carlo e udito per l’appellante l’avvocato Glauco Stagnaro;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor EN KA ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il suo ricorso per ottenere l’annullamento dell''ordinanza del Comune di Imperia del 15 aprile 2024, n. 101, di ingiunzione della demolizione di opere edilizie.
2. L’appellante è comproprietario, unitamente alla moglie, di un compendio immobiliare ubicato in Imperia, alla via delle Valli n. 26/A costituito da un terreno con un fabbricato ed opere pertinenziali, acquistato in forza di decreto di trasferimento 22/3/2021, emesso all'esito di procedura esecutiva.
Il Comune ha ingiunto la demolizione di opere edilizie (fabbricato in muratura costituito da un unico corpo di fabbrica con pianta rettangolare, area pavimentata in pietra di luserna e piccolo
manufatto in muratura utilizzato quale box doccia e deposito) eseguite in assenza di titolo abilitativo edilizio e paesaggistico.
3. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso innanzitutto ritenendo che l’immobile fosse stato costruito nel primo decennio dell’attuale secolo e che comunque la prova dell’anteriorità della costruzione rispetto alla data del 1 settembre 1967 deve essere fornita dal privato.
Per quanto riguarda la natura della sanzione applicata la valutazione degli abusi non può essere atomistica ma complessiva cosicché la sanzione ripristinatoria era legittima.
Non rilevante è la genericità del riferimento alla possibile acquisizione in caso di inottemperanza poiché si tratta di un mero preavviso e il maggior dettaglio è riservato al momento in cui il Comune dovesse emanare il provvedimento di acquisizione.
La rilevanza dei principi espressi nella sentenza 11 aprile 2023 della C.E.D.U. va valutata in sede di esecuzione del provvedimento.
4. L’appello è affidato a cinque motivi.
4.1. Il primo ed il secondo motivo contestano che sia stata data la prova che il manufatto contestato fosse stato realizzato dopo la data di entrata in vigore della disciplina di cui alla l. 765/1967.
4.2. Il terzo motivo censura l’affermazione della sentenza circa la valutazione complessiva dei presunti abusi poiché ciò che riguarda le opere esterne non può essere valutato congiuntamente al fabbricato essendo opere che hanno natura pertinenziale con conseguente sanzione pecuniaria e non ripristinatoria.
4.3. Il quarto motivo contesta il riferimento contenuto nel provvedimento impugnato alla possibile acquisizione dell’immobile da parte del Comune in caso di inottemperanza da un lato perché essendo stato commesso l’illecito dal dante causa e dall’altro perché in ogni caso deve essere chiarito fin dall’ordinanza di demolizione quali siano le esatte conseguenze in caso di inottemperanza.
4.4. Il quinto motivo lamenta che la verifica di proporzionalità dell'ordine di demolizione, richiesta dalla C.E.D.U. allorché tale misura priva un nucleo familiare dell'unica abitazione di cui dispone deve essere compiuta già nel momento in cui si ingiunge la demolizione e non successivamente nella fase esecutiva.
5. Il Comune di Imperia non si è costituito in giudizio.
6. L’appello non è fondato.
6.1. La prima questione da affrontare riguarda l’esistenza di una prova della preesistenza dell’immobile ritenuto abusivo dal Comune rispetto alla data del 1 settembre 1967. Agli atti è stata prodotta la c.t.u. disposta dal Tribunale di Imperia nel procedimento di esecuzione immobiliare volto alla stima dell’immobile.
Il tecnico aveva verificato le mappe aerofotogrammetriche del 1969 presso il Comune non rilevando la presenza dell’immobile da stimare; dall’atto di acquisto risulta che l’oggetto della vendita risalirebbe ad epoca precedente alla data suindicata, ma il manufatto cui si fa riferimento è solamente il fabbricato di mq 18 riportato nel mappale 134, mentre l’altro immobile contestato di più rilevanti dimensioni non è affatto citato. Successivamente all’atto di acquisto non risultano rilasciati titoli edilizi.
Va tenuto inoltre presente che l’asserita preesistenza dell’immobile alla data di entrata in vigore della l. 765/1967 non sarebbe risolutiva in quanto nella zona ove insistono i fabbricati era comunque già necessario un titolo edilizio in virtù del Regolamento edilizio del 1935 ed addirittura il successivo Regolamento Edilizio del 1958-1962 chiedeva l’autorizzazione del Sindaco per qualunque manufatto nell’intero territorio comunale. Parimenti va osservato che la tutela paesaggistica esiste in zona fin dal 1956 in forma del D.M. 26 marzo 1956 cui sono seguito altri decreti nel 1963 e nel 1985.
Infine va dato atto dell’esistenza di due foto satellitari ricavate da Google Earth, la prima dell’aprile 2004 che non evidenzia la presenza del fabbricato per cui è causa, la seconda dell’ottobre 2010 in cui si rilevano i due tetti a capanna e la porzione centrale con copertura piana che caratterizzano il fabbricato.
Pertanto il Comune ha compiuto un’istruttoria adeguata senza la necessità di consultare tutti gli altri archivi che l’appellante richiama nel corpo del primo motivo dimenticando l’esistenza di un pacifico orientamento giurisprudenziale per il quale è colui che asserisce l’anteriorità della costruzione dell’immobile rispetto ad una certa data che deve fornire la prova di ciò.
6.2. Il terzo motivo pretenderebbe che il Comune, relativamente all’area pavimentata e al piccolo manufatto in muratura utilizzato quale «box doccia» e deposito, valutasse che si tratta di opere edilizie per le quali non è necessario il permesso di costruire essendo sufficiente la segnalazione
certificata di inizio attività, non ostandovi neanche l’esistenza del vincolo paesaggistico non violato da manufatti che comportano la creazione di volumi o superfici utili.
La censura non può essere accolta poiché sul piano edilizio per pacifico orientamento giurisprudenziale gli abusi vanno esaminati nel loro complesso e non frazionatamente; sul piano paesaggistico è opportuno ricordare che l'esame di compatibilità paesaggistica deve sempre precedere la realizzazione dell'intervento; pertanto la possibilità della sanatoria ex post necessita della certezza che ogni manufatto abusivo realizzato non abbia sotto qualsiasi aspetto una rilevanza paesaggistica cosa che ad esempio non può dirsi per il fabbricato di mq 13 e comunque la non sanabilità sul piano edilizio rende superflua qualunque considerazione sulla rilevanza paesaggistica o meno dei manufatti abusivi.
6.3. La censura contenuta nel quarto motivo è intempestiva dal momento che il provvedimento impugnato si limita ad avvertire che la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione potrà comportare la sanzione dell’acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale. Qualunque contestazione circa la legittimità di un tale provvedimento dovrà essere formulata nelle sedi amministrative e giurisdizionali se e quando il provvedimento sarà assunto dal Comune.
6.4. In merito al possibile mancato rispetto della sentenza 11 aprile 2023 della C.E.D.U. va tenuto conto che la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato si è già espressa affermando che” il diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio di cui all'art. 8 CEDU non è leso dall’esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo, posto che, non essendo desumibile da tale norma la sussistenza di alcun diritto assoluto ad occupare un immobile, anche se abusivo, solo perché casa familiare, il predetto ordine non viola in astratto il diritto individuale a vivere nel proprio legittimo domicilio, ma afferma in concreto il diritto della collettività a rimuovere la lesione di un bene o interesse costituzionalmente tutelato e a ripristinare l'equilibrio urbanistico-edilizio (cfr. Cass. civ., Sez. III, 17 gennaio 2020 n. 844 nonché Cons. Stato, Sez. VI, 11 maggio 2022 n. 3704) ” (Consiglio di Stato sez. VI, 6 febbraio 2023 nr. 1253).
Pertanto le esigenze abitative del nucleo familiare dell’appellante potranno essere rappresentate al Comune all’epoca in cui si darà esecuzione al provvedimento impugnato.
7. La mancata costituzione del Comune di Imperia esime il Collegio da una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Massimiliano Tarantino, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Luigi Massimiliano Tarantino |
IL SEGRETARIO