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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 20/12/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
dott. Nicolò Sesta Giudice
dott. Gabriele Bordiga Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata a ORISTANO in Via Cagliari n. 165, presso lo studio dell'Avv.
OV AR RR che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso
Ricorrente
contro
C.F. , nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato a CAGLIARI in Via Francesco Carrara n. 15, presso lo studio dell'Avv.
LE IS che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa
Resistente
e con la partecipazione del
Controparte_2
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti:
“- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, in regime di comunione dei beni, contratto in Ortueri (NU) in data 21.09.1996 e inviato all'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Ortueri, Numero 6, Parte II, Serie A in data 12.08.2025;
- confermare le condizioni già stabilite in sede di separazione giudiziale, cui entrambe le parti hanno aderito”.
Pagina 1 Nell'interesse del Pubblico Ministero:
“esaminati gli atti del procedimento sopra indicato, conclude chiedendo che il Tribunale, in accoglimento del ricorso proposto da , voglia dichiarare la separazione coniugale Parte_1 fra il medesimo/la medesima e . Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/06/2024 ha chiesto la pronuncia della Parte_1 separazione tra i coniugi domandando il riconoscimento in proprio favore di un assegno di mantenimento, con decorrenza dalla data della domanda, da quantificarsi all'esito dell'acquisizione dei dati patrimoniali e reddituali del resistente.
Si è costituito il resistente, il quale non si è opposto alla domanda di separazione e ha chiesto l'addebito della stessa alla sig.ra ; inoltre, ha richiesto che la casa coniugale sita in Ortueri, via Pt_1
Roma Vico II n. 3, fosse assegnata a egli per continuare a viverci coi figli, con ogni arredo e corredo, nonché il rigetto di ogni avversa richiesta, comprese quelle di natura economica.
Ulteriormente, il resistente ha domandato, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
I coniugi hanno contratto matrimonio in ER il 21.09.1996 (Atto n. 6, Parte II, Serie A, Anno
1996).
Dall'unione coniugale sono nati due figli: il 11.02.1998, e il 29.05.2002. Entrambi Per_1 Per_2
i figli sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
I coniugi sono comparsi innanzi al Giudice delegato all'udienza del 14.11.2024; il Giudice, a seguito di audizione delle parti e interlocuzione con le stesse, ha formulato una proposta conciliativa, accettata dalle parti stesse.
Con sentenza emessa in data 9.01.2025, il Tribunale di Oristano ha quindi pronunciato la separazione tra i coniugi alle condizioni concordate che ivi si riportano: “1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...], il [...] e Parte_1 nato a [...], il [...], mandando al competente Ufficio dello Controparte_1
Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (Atto Numero 6, Parte II, Serie A, anno 1996
- Comune di ER). Sull'accordo delle parti:- Prende atto della rinuncia reciproca alle domande di addebito della separazione;
- Prende atto della rinuncia a ogni reciproca pretesa in
Pagina 2 punto di assegno di mantenimento o di contributo per i figli maggiorenni, in quanto economicamente indipendenti”.
A seguito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso dei termini di legge, la domanda di divorzio è divenuta procedibile.
All'udienza del 20.10.2025, i procuratori delle parti hanno confermato che la convivenza tra i coniugi non è ripresa e hanno insistito sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma delle condizioni già recepite con la sentenza di separazione, come sopra riportate.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
Dagli atti del processo, difatti, risultano regolarmente decorsi i termini di legge per poter il divorzio, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale dei coniugi ed il decorso dei termini di legge dalla suddetta pronuncia della separazione su domanda congiunta delle parti
(9.1.2025)
In mancanza di contestazioni, inoltre, deve ritenersi che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art. 3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n. 55, per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 Controparte_1
Devono essere integralmente accolte dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto eque e conformi agli interessi dei figli nonché degli stessi coniugi.
Difatti, alla luce della non contestata indipendenza dei figli maggiorenni, nessun interesse dei medesimi deve essere tutelato e nessuna statuizione, perciò, deve essere assunta in merito ad eventuali riconoscimenti di contributi al mantenimento.
In assenza di necessità di tutela di minori o figli maggiorenni non economicamente indipendenti, nessun provvedimento può essere adottato il punto di assegnazione della casa coniugale, sulla quale il proprietario potrà far valere i propri diritti secondo le regole della proprietà e nei modi e nelle sedi competenti.
Anche la rinuncia al riconoscimento di contributi economici a carico dei coniugi verte in ordine a diritti relativamente disponibili, di talché nulla osta a recepire quanto richiesto dalle stesse parti.
Pagina 3 Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, dato atto che con sentenza non definitiva n. 5/2025, è stata pronunciata la separazione tra i coniugi, definitivamente decidendo:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a ER il g. 21.09.1996 tra , nata a [...] il g. 22.02.1973 e nato a Parte_1 Controparte_1
ER (NU) il g. 12.04.1956, mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 6, Parte II, Serie A, Anno 1996 - Comune di
ER).
Sull'accordo tra le parti:
- conferma le condizioni già stabilite in sede di separazione giudiziale.
Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
19.12.2025
Il Giudice estensore La Presidente
dott. Gabriele Bordiga dott.ssa Consuelo Mighela
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