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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 23/12/2025, n. 1979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1979 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4352/2021
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari - dr.ssa Manuela Esposito - nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4352/2021 R.G. Lavoro, vertente
T R A
, con l'assistenza e difesa dell'Avv. Bianca Grieco;
Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., con l'assistenza e difesa dell'Avv. Mirella Arlotta;
Resistente
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 20.12.2021, parte ricorrente ha domandato l'accertamento negativo dell'indebito di € 8.997,87 preteso da a titolo di reddito/pensione di cittadinanza CP_1 ricevuto da luglio 2019 a dicembre 2020 (revoca del 31.3.2021), nonché di accertare la presenza dei benefici richiesti ex lege al fine della percezione del reddito di cittadinanza dal marzo 2021
(atteso che il beneficio era stato revocato per mancanza del requisito della residenza art. 2 co. 1
a) 2) L.26/2019).
A sostegno della propria domanda deduceva di aver rispettato tutti i requisiti richiesti dalla normativa. Si costituiva in giudizio l' , che dava atto dell'avvenuto abbandono del debito e, rispetto al CP_1 resto, per il rigetto della domanda diretta al riconoscimento del reddito di cittadinanza a decorrere dal mese successivo alla revoca.
La controversia, senza necessità di attività istruttoria, viene decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
* * *
1. Come ammesso dall' , la pretesa della parte ricorrente è stata parzialmente soddisfatta con CP_1
l'annullamento dell'indebito contestato dall' (essendo l'indebito relativo a somme già CP_1 pacificamente erogate in precedenza nel periodo luglio 2019/dicembre 2020).
Tanto premesso, essendo sopraggiunta una situazione concreta che ha eliminato parte della posizione di contrasto tra le parti, facendo del resto venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio in relazione a tale profilo nonché la necessità di una qualsiasi pronuncia sul punto e sulle conseguenze ad esso connesse, non resta a questo giudicante che porre fine al processo con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere in ordine all'annullamento dell'indebito. CP_ 2. In relazione, invece, alla domanda del ricorrente volta ad ottenere la condanna dell'“ alla corresponsione del relativo sussidio non percepito dal marzo 2021, mese in cui è stato revocato il beneficio ad oggi”, è bene rilevare – rispetto alle contestazioni mosse dall' resistente circa CP_2 la mancata prova da parte del ricorrente di avere presentato una nuova domanda amministrativa
- come l'articolo 7, comma 11, della L. 26/2019 prescriva che il reddito di cittadinanza “può essere richiesto dal richiedente ovvero da altro componente il nucleo familiare solo decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza […]”; inequivoco è il tenore letterale della disposizione: il dies a quo del termine di 18 mesi coincide con la data del provvedimento di revoca o di decadenza, prescindendosi dalla data in cui il provvedimento diviene definitivo.
Nel caso di specie, la revoca del beneficio, risultata - nonchè implicitamente riconosciuta
(dall' con l'abbandono dell'indebito) - illegittima, ha determinato l'impossibilità per il CP_1 ricorrente di presentare una nuova domanda prima della scadenza del termine legale, con conseguente vuoto di tutela.
Tuttavia, il giudizio instaurato non si configura come mera impugnazione dell'atto amministrativo di indebito, bensì come azione di accertamento del diritto alla prestazione.
Pertanto, grava sul ricorrente, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di allegare e provare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa per l'erogazione del beneficio nel periodo successivo alla revoca, inclusi quelli reddituali e patrimoniali, non potendo il giudice supplire alla mancanza di prova mediante presunzioni generiche.
È opportuno, in proposito, rammentare che il Reddito di Cittadinanza (RdC), introdotto con decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 come misura di contrasto alla povertà, è un sostegno economico finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all'inclusione sociale. L' art. 2 c.
1 dello stesso decreto stabilisce che, tra le condizioni legittimanti l'elargizione di tale beneficio, rientrano, oltre che requisiti reddituali e patrimoniali riferiti al richiedente, anche requisiti di residenza e di cittadinanza, i quali devono ricorrere cumulativamente. Trattasi, più precisamente:
a) della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, dell'avere un familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, del possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo da parte di cittadini di Paesi terzi;
b) della residenza in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo. Tanto premesso, occorre rilevare che parte ricorrente ha documentato - seppur elemento riconosciuto dall'abbandono dell'indebito da parte dell' - la Controparte_3 sussistenza del requisito della residenza in Italia negli ultimi 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo. ha infatti prodotto in giudizio certificato storico di residenza dal quale si evince chiaramente che è stato sempre residente in Italia dalla nascita, anche negli ultimi due anni prima della presentazione della domanda per l'ottenimento del beneficio.
Tuttavia, in punto di diritto e con riferimento alla ripartizione dell'onere probatorio proprio in tema di reddito di cittadinanza, è noto come spetti all'interessato, che ne abbia fatto istanza,
l'onere di dimostrare il possesso dei requisiti per fruirne secondo il criterio generale dettato dall'art. 2697 c.c.
Ne consegue che, pur essendo riscontrata l'illegittimità della revoca e il nesso causale con l'impossibilità di ripresentare domanda, la mancata dimostrazione in giudizio dei requisiti sostanziali per la prosecuzione del beneficio impedisce di accogliere la domanda di condanna all'erogazione delle mensilità successive alla revoca.
3. In merito alle spese di lite, considerato l'esito complessivo, relativamente all'indebito per cui
è cessata la materia del contendere ed alla soccombenza reciproca in relazione alla domanda volta al riconoscimento del diritto alla percezione del reddito di cittadinanza per il periodo successivo alla revoca, le spese processuali possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla pretesa dell' di recupero CP_1
dell'indebito di cui alla comunicazione del 19.10.2021, stante l'abbandono del relativo credito da parte dell'ente resistente;
- accerta l'illegittimità della revoca del Reddito di Cittadinanza disposta in data 31.03.2021 nei confronti del ricorrente, per il profilo del requisito di residenza, e ordina all' di eliminare CP_1 gli effetti della revoca ai soli fini amministrativi (aggiornamento degli archivi e rimozione di ogni segnalazione ostativa);
- rigetta nel resto il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
Castrovillari, 23.12.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Cesare Sanzi - Addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge n.80 del 2021 convertito in legge n.113 del
2021.
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari - dr.ssa Manuela Esposito - nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4352/2021 R.G. Lavoro, vertente
T R A
, con l'assistenza e difesa dell'Avv. Bianca Grieco;
Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., con l'assistenza e difesa dell'Avv. Mirella Arlotta;
Resistente
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 20.12.2021, parte ricorrente ha domandato l'accertamento negativo dell'indebito di € 8.997,87 preteso da a titolo di reddito/pensione di cittadinanza CP_1 ricevuto da luglio 2019 a dicembre 2020 (revoca del 31.3.2021), nonché di accertare la presenza dei benefici richiesti ex lege al fine della percezione del reddito di cittadinanza dal marzo 2021
(atteso che il beneficio era stato revocato per mancanza del requisito della residenza art. 2 co. 1
a) 2) L.26/2019).
A sostegno della propria domanda deduceva di aver rispettato tutti i requisiti richiesti dalla normativa. Si costituiva in giudizio l' , che dava atto dell'avvenuto abbandono del debito e, rispetto al CP_1 resto, per il rigetto della domanda diretta al riconoscimento del reddito di cittadinanza a decorrere dal mese successivo alla revoca.
La controversia, senza necessità di attività istruttoria, viene decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
* * *
1. Come ammesso dall' , la pretesa della parte ricorrente è stata parzialmente soddisfatta con CP_1
l'annullamento dell'indebito contestato dall' (essendo l'indebito relativo a somme già CP_1 pacificamente erogate in precedenza nel periodo luglio 2019/dicembre 2020).
Tanto premesso, essendo sopraggiunta una situazione concreta che ha eliminato parte della posizione di contrasto tra le parti, facendo del resto venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio in relazione a tale profilo nonché la necessità di una qualsiasi pronuncia sul punto e sulle conseguenze ad esso connesse, non resta a questo giudicante che porre fine al processo con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere in ordine all'annullamento dell'indebito. CP_ 2. In relazione, invece, alla domanda del ricorrente volta ad ottenere la condanna dell'“ alla corresponsione del relativo sussidio non percepito dal marzo 2021, mese in cui è stato revocato il beneficio ad oggi”, è bene rilevare – rispetto alle contestazioni mosse dall' resistente circa CP_2 la mancata prova da parte del ricorrente di avere presentato una nuova domanda amministrativa
- come l'articolo 7, comma 11, della L. 26/2019 prescriva che il reddito di cittadinanza “può essere richiesto dal richiedente ovvero da altro componente il nucleo familiare solo decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza […]”; inequivoco è il tenore letterale della disposizione: il dies a quo del termine di 18 mesi coincide con la data del provvedimento di revoca o di decadenza, prescindendosi dalla data in cui il provvedimento diviene definitivo.
Nel caso di specie, la revoca del beneficio, risultata - nonchè implicitamente riconosciuta
(dall' con l'abbandono dell'indebito) - illegittima, ha determinato l'impossibilità per il CP_1 ricorrente di presentare una nuova domanda prima della scadenza del termine legale, con conseguente vuoto di tutela.
Tuttavia, il giudizio instaurato non si configura come mera impugnazione dell'atto amministrativo di indebito, bensì come azione di accertamento del diritto alla prestazione.
Pertanto, grava sul ricorrente, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di allegare e provare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa per l'erogazione del beneficio nel periodo successivo alla revoca, inclusi quelli reddituali e patrimoniali, non potendo il giudice supplire alla mancanza di prova mediante presunzioni generiche.
È opportuno, in proposito, rammentare che il Reddito di Cittadinanza (RdC), introdotto con decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 come misura di contrasto alla povertà, è un sostegno economico finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all'inclusione sociale. L' art. 2 c.
1 dello stesso decreto stabilisce che, tra le condizioni legittimanti l'elargizione di tale beneficio, rientrano, oltre che requisiti reddituali e patrimoniali riferiti al richiedente, anche requisiti di residenza e di cittadinanza, i quali devono ricorrere cumulativamente. Trattasi, più precisamente:
a) della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, dell'avere un familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, del possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo da parte di cittadini di Paesi terzi;
b) della residenza in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo. Tanto premesso, occorre rilevare che parte ricorrente ha documentato - seppur elemento riconosciuto dall'abbandono dell'indebito da parte dell' - la Controparte_3 sussistenza del requisito della residenza in Italia negli ultimi 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo. ha infatti prodotto in giudizio certificato storico di residenza dal quale si evince chiaramente che è stato sempre residente in Italia dalla nascita, anche negli ultimi due anni prima della presentazione della domanda per l'ottenimento del beneficio.
Tuttavia, in punto di diritto e con riferimento alla ripartizione dell'onere probatorio proprio in tema di reddito di cittadinanza, è noto come spetti all'interessato, che ne abbia fatto istanza,
l'onere di dimostrare il possesso dei requisiti per fruirne secondo il criterio generale dettato dall'art. 2697 c.c.
Ne consegue che, pur essendo riscontrata l'illegittimità della revoca e il nesso causale con l'impossibilità di ripresentare domanda, la mancata dimostrazione in giudizio dei requisiti sostanziali per la prosecuzione del beneficio impedisce di accogliere la domanda di condanna all'erogazione delle mensilità successive alla revoca.
3. In merito alle spese di lite, considerato l'esito complessivo, relativamente all'indebito per cui
è cessata la materia del contendere ed alla soccombenza reciproca in relazione alla domanda volta al riconoscimento del diritto alla percezione del reddito di cittadinanza per il periodo successivo alla revoca, le spese processuali possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla pretesa dell' di recupero CP_1
dell'indebito di cui alla comunicazione del 19.10.2021, stante l'abbandono del relativo credito da parte dell'ente resistente;
- accerta l'illegittimità della revoca del Reddito di Cittadinanza disposta in data 31.03.2021 nei confronti del ricorrente, per il profilo del requisito di residenza, e ordina all' di eliminare CP_1 gli effetti della revoca ai soli fini amministrativi (aggiornamento degli archivi e rimozione di ogni segnalazione ostativa);
- rigetta nel resto il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
Castrovillari, 23.12.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Cesare Sanzi - Addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge n.80 del 2021 convertito in legge n.113 del
2021.