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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 26/02/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, Gaetano CATALANI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1450/2023, avente ad oggetto:
“opposizione avverso revoca decreto liquidazione difensore”
TRA
AVV. (C.F.), in giudizio personalmente, a norma dell'art. 86 Parte_1
c.p.c., domiciliato presso il suo studio in Policoro alla via Cavour 1; – OPPONENTE -
CONTRO
, in persona del tempore domiciliata Controparte_1 CP_2 ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato di Potenza;
– OPPOSTO –
* * * * * * * * * * riservata per la decisione in data 20/2/2025, la causa è stata trattata ex art. 127 ter c.p.c. nella parte in cui dispone la trattazione scritta delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, avendo l'opponente depositato le note scritte, contenenti le conclusioni da intendersi qui richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att.
c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fi- ni della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
L'avv. con ricorso depositato il 9/10/2023 ha proposto opposizione, a Parte_1 norma degli artt.84 e 170 D.P.R.115/2002, avverso l'ordinanza resa in data 15/9/2023 dal Giudice di Pace di Pisticci che aveva revocato il provvedimento di liquidazione a spese dello Stato dei compensi dovutigli per l'attività svolta di difensore di fiducia dell'imputata nel procedimento penale n. 369/208 R.G.N.R.. A sostegno CP_3 dell'opposizione ha dedotto che la mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito previste per l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato non
1 determina la revoca del provvedimento di liquidazione del compenso al difensore, non sussistendo potere di autotutela del giudice, ma solo la revoca dell'ammissione al sud- detto patrocinio, sicché ha chiesto accertarsi l'illegittimità del provvedimento opposto con annullamento dello stesso e condanna dell'amministrazione alla rifusione delle spe- se del presente giudizio.
Il , pur se regolarmente citato non si è costituito in giudizio, di Controparte_1
talché deve esserne dichiarata la contumacia.
L'opposizione è fondata.
Va anzitutto evidenziato che il Giudice di Pace di Pisticci, nonostante la comunicazione trasmessa dall'Agenzia delle Entrate in data 14/9/2023, non ha esplicitamente negato l'ammissione dell'imputata al beneficio dell'ammissione al gratuito a spe- CP_4 se dello Stato per avere conseguito nell'anno 2022 un reddito superiore ad € 11.381,27, ma ha revocato il decreto di liquidazione del compenso al difensore reso l'8/9/2023.
Pur potendo interpretarsi il decreto quale implicita revoca dell'imputata dall'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, nondimeno si reputa, sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale che tale revoca, avente efficacia retroat- tiva, non comporti l'inefficacia del decreto di pagamento del difensore emesso in data antecedente, in quanto tale provvedimento, ancorché collegato a quello di ammissione, è regolato da un'autonoma disciplina ed ha natura giurisdizionale, ciò che esclude il pote- re del giudice di revocarlo in autotutela, dovendo viceversa essere impugnato nelle for- me previste dalla legge (cfr. Cass. Pen. Sez. IV sent.16/3/2021 n.10159) Tanto perché in ipotesi di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, s'instaura un rapporto tra par- te ammessa e Stato, cui è estraneo il difensore, di talché il provvedimento di revoca, pur se retroattivo, spiega i suoi effetti sul solo patrocinato e non sul difensore al quale siano stati liquidati i compensi dovuti, ferma restando la possibilità per lo Stato di agire in ri- valsa nei confronti del soggetto ammesso al beneficio, senza averne le condizioni di reddito, per il recupero delle somme versate al professionista (cfr. Cass. Civ. Sez.II sent.7/4/2023 n. 9545).
Ne consegue che deve essere accolta l'opposizione e annullata l'ordinanza resa in data
15/9/2023 dal Giudice di Pace di Pisticci.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza dell'amministrazione, a norma dell'art.91 c.p.c. e, avuto riguardo al valore ed alla limitata complessità della controver-
2 sia, si liquidano in misura prossima ai minimi previsti dal D.M. 55/2014, pari ad €
125,00 per esborsi ed € 350,00 (€ 75 studio, € 75 fase introduttiva, € 100 trattazione ed
€ 100 fase decisionale) per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando sull'opposizione proposta con ricorso depositato il 5/10/2023 dall'avv. avverso l'ordinanza resa il 15/9/2023 dal Giudice di Pace di Parte_1
Pisticci nei confronti del , così provvede: Controparte_1
- dichiara la contumacia del;
Controparte_1
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza resa in data 15/9/2023 dal
Giudice di Pace di Pisticci;
- condanna il alla rifusione delle spese del presente giudizio Controparte_1 che liquida in € 125,00 per esborsi ed € 350,00 per onorari, oltre rimborso spese genera- li, IVA e CNA come per legge.
Così deciso in Matera, il 26/2/2025.
Il Giudice
Gaetano Catalani
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, Gaetano CATALANI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1450/2023, avente ad oggetto:
“opposizione avverso revoca decreto liquidazione difensore”
TRA
AVV. (C.F.), in giudizio personalmente, a norma dell'art. 86 Parte_1
c.p.c., domiciliato presso il suo studio in Policoro alla via Cavour 1; – OPPONENTE -
CONTRO
, in persona del tempore domiciliata Controparte_1 CP_2 ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato di Potenza;
– OPPOSTO –
* * * * * * * * * * riservata per la decisione in data 20/2/2025, la causa è stata trattata ex art. 127 ter c.p.c. nella parte in cui dispone la trattazione scritta delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, avendo l'opponente depositato le note scritte, contenenti le conclusioni da intendersi qui richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att.
c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fi- ni della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
L'avv. con ricorso depositato il 9/10/2023 ha proposto opposizione, a Parte_1 norma degli artt.84 e 170 D.P.R.115/2002, avverso l'ordinanza resa in data 15/9/2023 dal Giudice di Pace di Pisticci che aveva revocato il provvedimento di liquidazione a spese dello Stato dei compensi dovutigli per l'attività svolta di difensore di fiducia dell'imputata nel procedimento penale n. 369/208 R.G.N.R.. A sostegno CP_3 dell'opposizione ha dedotto che la mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito previste per l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato non
1 determina la revoca del provvedimento di liquidazione del compenso al difensore, non sussistendo potere di autotutela del giudice, ma solo la revoca dell'ammissione al sud- detto patrocinio, sicché ha chiesto accertarsi l'illegittimità del provvedimento opposto con annullamento dello stesso e condanna dell'amministrazione alla rifusione delle spe- se del presente giudizio.
Il , pur se regolarmente citato non si è costituito in giudizio, di Controparte_1
talché deve esserne dichiarata la contumacia.
L'opposizione è fondata.
Va anzitutto evidenziato che il Giudice di Pace di Pisticci, nonostante la comunicazione trasmessa dall'Agenzia delle Entrate in data 14/9/2023, non ha esplicitamente negato l'ammissione dell'imputata al beneficio dell'ammissione al gratuito a spe- CP_4 se dello Stato per avere conseguito nell'anno 2022 un reddito superiore ad € 11.381,27, ma ha revocato il decreto di liquidazione del compenso al difensore reso l'8/9/2023.
Pur potendo interpretarsi il decreto quale implicita revoca dell'imputata dall'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, nondimeno si reputa, sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale che tale revoca, avente efficacia retroat- tiva, non comporti l'inefficacia del decreto di pagamento del difensore emesso in data antecedente, in quanto tale provvedimento, ancorché collegato a quello di ammissione, è regolato da un'autonoma disciplina ed ha natura giurisdizionale, ciò che esclude il pote- re del giudice di revocarlo in autotutela, dovendo viceversa essere impugnato nelle for- me previste dalla legge (cfr. Cass. Pen. Sez. IV sent.16/3/2021 n.10159) Tanto perché in ipotesi di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, s'instaura un rapporto tra par- te ammessa e Stato, cui è estraneo il difensore, di talché il provvedimento di revoca, pur se retroattivo, spiega i suoi effetti sul solo patrocinato e non sul difensore al quale siano stati liquidati i compensi dovuti, ferma restando la possibilità per lo Stato di agire in ri- valsa nei confronti del soggetto ammesso al beneficio, senza averne le condizioni di reddito, per il recupero delle somme versate al professionista (cfr. Cass. Civ. Sez.II sent.7/4/2023 n. 9545).
Ne consegue che deve essere accolta l'opposizione e annullata l'ordinanza resa in data
15/9/2023 dal Giudice di Pace di Pisticci.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza dell'amministrazione, a norma dell'art.91 c.p.c. e, avuto riguardo al valore ed alla limitata complessità della controver-
2 sia, si liquidano in misura prossima ai minimi previsti dal D.M. 55/2014, pari ad €
125,00 per esborsi ed € 350,00 (€ 75 studio, € 75 fase introduttiva, € 100 trattazione ed
€ 100 fase decisionale) per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando sull'opposizione proposta con ricorso depositato il 5/10/2023 dall'avv. avverso l'ordinanza resa il 15/9/2023 dal Giudice di Pace di Parte_1
Pisticci nei confronti del , così provvede: Controparte_1
- dichiara la contumacia del;
Controparte_1
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza resa in data 15/9/2023 dal
Giudice di Pace di Pisticci;
- condanna il alla rifusione delle spese del presente giudizio Controparte_1 che liquida in € 125,00 per esborsi ed € 350,00 per onorari, oltre rimborso spese genera- li, IVA e CNA come per legge.
Così deciso in Matera, il 26/2/2025.
Il Giudice
Gaetano Catalani
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