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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 31/01/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G: 342/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente - dott. Luigia Franzese - Giudice - dott. Maria Rita Guarino - Giudice Relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 342/2018 promossa da: rappresentato e difeso dall'Avv. Ruta Viviana, presso cui elettivamente domicilia Parte_1
RICORRENTE
Contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Piccirillo Giuseppina, presso cui elettivamente CP_1 domicilia
RESISTENTE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Il P.M ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Mondragone (CE) in data 25.07.1992 e dalla loro unione sono nati due figli: nato il [...], e , nato il [...]. Persona_1 Persona_2
Con decreto del 15.7.2014 all'esito del giudizio RG 3225/2013, il Presidente del Tribunale ha omologato le condizioni della separazione, disponendo l'assegnazione della casa coniugale alla , quale genitore CP_1 collocataria del figlio minore , e la corresponsione di un assegno, a titolo di mantenimento, pari Per_2
a 500,00 euro mensili per il figlio minore e per il figlio non ancora economicamente Per_2 Per_1 indipendente.
Con successivo ricorso datato 30.06.2015, parte ricorrente ha chiesto la modifica delle condizioni di separazione, atteso che il primo figlio della coppia è divenuto economicamente indipendente e pertanto
è stata concordata la corresponsione di un assegno pari a 300,00 euro mensili a titolo di mantenimento per il solo secondogenito . Per_2
Con ricorso, ritualmente depositato, il ricorrente, premesso di essere sposato con la resistente, adiva il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e ha chiesto la revoca dell'assegnazione della casa coniugale, nonché la revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio . Per_2
Si è costituito in giudizio parte resistente, chiedendo parimenti la cessazione degli effetti civili del matrimonio, opponendosi alle richieste del ricorrente e formulando una richiesta di risarcimento per danni di immagine e morali pari a 50.000,00 euro.
In data 27.06.2018 le parti sono comparse dinanzi al Tribunale e il Presidente, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, ha confermato la disciplina della separazione, così come definita con decreto di omologa come successivamente modificata ed è stato designato il Giudice istruttore dinnanzi al quale è stata espletata l'attività istruttoria, e all'esito della udienza del 20.02.2024 la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni al 10.09.2024.
All'esito dell'udienza del 10.09.2024, la causa è stata rimessa ex. art. 190 c.p.c. al Collegio, che in questa sede è chiamato a pronunciarsi sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, sull'assegnazione della casa coniugale, sulla domanda di assegno divorzile, sulla domanda relativa all'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne ed infine sulla richiesta di risarcimento danni derivanti da illecito endofamiliare.
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale dal 15.7.2014. Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. n. 55 del 2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere nel procedimento di separazione, le cui condizioni sono state omologate dal
Presidente del Tribunale, atteso che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente
è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
La domanda posta da entrambe le parti è fondata e merita pertanto accoglimento.
Domanda di assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne Per_2
In relazione all'assegno di mantenimento in favore del figlio , divenuto nelle more del giudizio Per_2 maggiorenne, parte ricorrente si oppone alla domanda di mantenimento. Parte resistente ha chiesto invece confermarsi la previsione dell'assegno di mantenimento a carico del padre, pari a 300,00 euro mensili.
Sul punto, questo Collegio aderisce all'orientamento della Corte di legittimità, in forza del quale l'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore non può protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo, ovvero sino a quando non si consideri ultimato il percorso formativo del figlio sia pur nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni, aspirazioni. La valutazione del requisito è rimessa al prudente apprezzamento del giudice atteso che non è possibile determinare in astratto l'età in cui viene meno l'obbligo genitoriale, poiché a seconda del percorso professionale prescelto dal figlio ed a seconda delle difficoltà di inserimento lavorativo nel contesto sociale in quello specifico settore può definirsi il limite di età con il quale cessa l'obbligo genitoriale.
La giurisprudenza, infatti, da tempo muove dalla finalità di bilanciare due opposte esigenze, da un lato quella di garantire al figlio il sostegno economico per il perseguimento dei suoi obiettivi professionali sino alla loro concreta realizzazione, dall'altro quello di evitare "forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani" (v. Cass. n. 12477/2004, n. 4108/1993).
Orbene, secondo la più recente traccia giurisprudenziale (Cass. civ. n. 17183 del 14 agosto 2020) a cui il
Collegio intende dare continuità, l'onere probatorio ex art. 2697 c.c. di dimostrare che il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica sia dipeso da causa non imputabile al figlio maggiorenne è
a carico del richiedente e non del soggetto obbligato: “In virtù dei principi di autoresponsabilità e di vicinanza della prova l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente l'assegno: raggiunta la maggiore età, invero, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. Spetta quindi al soggetto che richiede il mantenimento provare (anche attraverso presunzioni) non soltanto la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Non è dunque il soggetto passivo del rapporto onerato della prova della raggiunta effettiva
e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive”.
Orbene, la richiesta del ricorrente è fondata e merita pertanto accoglimento.
Nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria non è emerso alcun elemento di prova da cui si possa trarre il convincimento che possa protrarsi a carico del padre l'obbligo di mantenimento nei confronti del figlio, atteso che in ragione dell'età (28 anni) appare verosimilmente terminato il percorso formativo e l'inserimento lavorativo.
D'altro canto, non risulta provato che il figlio abbia cercato invano lavoro, né che il mancato raggiungimento del requisito dell'indipendenza economica sia stato determinato da causa a lui non imputabile, né sono state dedotte specifiche ragioni che ostacolano l'ingresso nel mondo del lavoro da parte dello stesso, essendosi la resistente semplicemente limitata a chiedere la conferma di un assegno a suo favore.
Peraltro il ricorrente ha dichiarato in sede di comparizione delle parti: “Il mio figlio grande è sposato mentre il piccolo vive da solo a Villa NA (CH) ed io gli pago l'affitto e gli verso anche una somma mensile. Stamattina mio figlio è a Mondragone per stare con la ragazza e sta qui da una settimana. Da vari anni ha fatto domando presso un'agenzia di lavoro interinale e a luglio dovrebbe essere chiamato” e, sia a verbale di udienza del 21.2.2024, sia in sede di comparsa conclusionale la parte ricorrente ha rappresentato altresì che il secondogenito ormai vive altrove presso l'abitazione della fidanzata ed è in procinto di sposarsi ed all'uopo Per_2 ha allegato certificato di famiglia ove risulta unicamente la resistente nel nucleo familiare.
Pertanto, all'esito dell'istruttoria, stante la carenza di prove in ordine alle predette circostanze idonee a giustificare la protrazione dell'obbligo di mantenimento e l'età ormai adulta del figlio , nulla va Per_2 disposto a titolo di mantenimento in favore dello stesso.
Sull'assegnazione della casa coniugale
Parte ricorrente ha chiesto disporsi la revoca dell'assegnazione della ex casa coniugale alla resistente, la quale, d'altro canto, si è opposta e ha chiesto confermarsi l'assegnazione della stessa.
Orbene, stante il riconosciuto raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio maggiorenne
, ed essendo conseguentemente venuti meno i presupposti dell'assegnazione della casa Per_2 coniugale, mirando quest'ultima alla conservazione dell'habitat familiare del figlio, questo Tribunale dispone la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla resistente. Sulla domanda di assegno divorzile
In relazione alla richiesta avanzata da parte resistente di versamento di un assegno divorzile a carico della parte ricorrente, va preliminarmente osservato che in sede di separazione consensuale nulla è stato concordato in merito ad un assegno a titolo di mantenimento in favore della moglie. In questa sede parte resistente ha chiesto versarsi un assegno divorzile a carico del ricorrente pari a 200,00 euro mensili mentre parte ricorrente ha chiesto nulla disporsi in merito al versamento dello stesso.
La disciplina legislativa sull'assegno divorzile muove dalla finalità di tutelare il coniuge debole riconoscendogli, in virtù della sopravvivenza dei doveri di solidarietà ex. art 2 Cost ed in una logica di ultrattività del vincolo matrimoniale, il diritto ad un assegno ove non abbia mezzi adeguati o per ragioni oggettive.
L'assegno divorzile mira infatti a garantire al coniuge economicamente debole un rimedio contro il deterioramento delle precedenti condizioni economiche in dipendenza del divorzio. La ratio sottesa è quella assistenziale in favore coniuge più debole ed è volta a riconoscergli un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della vita coniugale.
Non è infatti necessario uno stato di bisogno dell'avente diritto, ma un apprezzabile deterioramento in dipendenza del divorzio delle precedenti condizioni economiche.
Il giudizio di determinazione del valore dell'assegno si scompone idealmente in due fasi: un primo giudizio volto ad accertare l'an del diritto all'assegno divorzile (il diritto all'assegno in astratto) ossia a verificare se il coniuge più debole non abbia mezzi adeguati a conservare il medesimo tenore di vita goduto nel corso della vita coniugale e una volta accertata la disparità economica ante e post divorzio, un secondo giudizio, riguardante il quantum dell'assegno (diritto all'assegno in concreto), che si determina partendo dalla differenza tre le condizioni economiche ante e post divorzio, (che rappresenta il massimo valore che potrebbe essere riconosciuto a titolo di assegno) e si modifica in base agli altri indici previsti dall'art. 5, comma 6, l. div. che sono “le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico di ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, del reddito di entrambi e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio…”.
L'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione. (Cass. civile n.23763 del 17 settembre 2003).
In merito ai presupposti per la concessione dell'assegno divorzile giova richiamare sinteticamente quanto statuito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione sul punto, facendo particolare riferimento alle pronunce più recenti che hanno rivisto l'orientamento maggioritario più risalente sulla questione. Secondo l'orientamento tradizionale, infatti, l'ex coniuge economicamente più debole aveva diritto alla percezione di un assegno divorzile che gli consentisse di mantenere il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (Corte Cass. S.U., sent. n. 11490-11492/1990).
Tale consolidato orientamento, tutto incentrato sul c.d. criterio del tenore di vita, è stato tuttavia superato a partire dalla sentenza n. 11504/2017. In detta pronuncia la Suprema Corte, valorizzando il principio dell'auto-responsabilità economica dei coniugi, ha infatti chiarito che, ai fini della concessione dell'assegno divorzile, presupposto essenziale sia l'accertamento da parte del giudice dell'assenza in capo al richiedente di mezzi economici adeguati e dell'impossibilità per lo stesso di procurarseli per ragioni oggettive. Lo scopo dell'assegno divorzile non consiste più nel mantenere invariato in capo al richiedente il medesimo tenore di vita dallo stesso goduto durante il matrimonio, ma solo quello di garantire l'autosufficienza economica all'ex coniuge.
Tale orientamento, che ha segnato una netta inversione di tendenza rispetto al precedente, è stato tuttavia corretto con una successiva pronuncia a Sezioni Unite (Cass. S.U., sentenza n. 18287/2018).
Se, infatti, con la suddetta sentenza del 2017 all'assegno divorzile era stata riconosciuta natura giuridica esclusivamente assistenziale, rigidamente connessa alla non autosufficienza economica del richiedente, con la successiva sentenza n. 18287/2018, Cass. S.U. civ., invece, i giudici di legittimità hanno precisato che all'assegno divorzile deve essere riconosciuta una funzione ulteriore, ossia quella perequativa- compensativa. Quest'ultima funzione trova il proprio fondamento nel principio di solidarietà che è posto alla base del diritto e che trova a sua volta il proprio fondamento direttamente nella Costituzione.
Partendo da tale premessa, la S.C., illustrando l'iter logico che il giudice deve seguire ai fine della determinazione dell' an e del quantum dell'assegno di mantenimento - da non ritenersi due momenti di valutazione fra loro distinti- ha chiarito che tale accertamento deve prendere le mosse dalla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, ai fini di verificare la sussistenza e l'entità di uno squilibrio fra le stesse e formulare un giudizio sull'adeguatezza o inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente. Tale valutazione deve essere però effettuata non solo in relazione all'accertamento della mancanza od insufficienza oggettiva di questi ultimi, ma alla luce di tutti gli indicatori di cui all'art. 5 comma 6 della legge sul divorzio, "al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti ..., in relazione alla durata,...., oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro." (Cass. S.U. sentenza n. 18287/2018).Si tratta quindi di un criterio di valutazione composito, che comporta una valutazione comparativa della situazione economica e patrimoniale delle parti alla luce di tutti gli altri indici indicati all'art. 5 comma 6 della L.
n. 898 del 1970 e che valorizza la funzione non solo assistenziale dell'assegno ma anche quella perequativa-compensativa, in ossequio al principio di solidarietà. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, nonché all'esito dell'istruttoria espletata in giudizio, il Collegio ritiene che la domanda di assegno divorzile formulata da parte resistente sia parzialmente fondata e meriti pertanto accoglimento.
Nel caso di specie, viene in rilievo un matrimonio dalla durata ventennale (1992 anno di matrimonio,
2013 anno della comparizione delle parti davanti al Presidente), dal quale sono nati due figli, e il ricorrente, dotato di una maggiore disponibilità economica, ha partecipato in misura preponderante ai bisogni della famiglia con il reddito derivante dal suo lavoro.
Invero, risulta, alla luce di quanto allegato dalle parti (non sono allegate le dichiarazioni dei redditi), una disparità reddituale in quanto risulta provato che il ricorrente abbia una certa capacità reddituale posto che risulta lavorare come operaio in una fabbrica, mentre invece, la resistente è titolare di una pensione di invalidità e percepisce l'accompagnamento (nella memoria di costituzione dichiara di percepire 750,00 euro mensili).
Orbene, alla luce di quanto provato la resistente appare avere una scarsa attitudine, data ormai anche l'età della stessa, ad intraprendere un'attività lavorativa ed inoltre, deve tenersi in considerazione quale circostanza sopravvenuta le aumentate spese a suo carico, posto che dovrà ricercare una abitazione essendo stata disposta la revoca dell'assegnazione della ex casa coniugale di proprietà dell'ex.marito.
Dunque, sussiste un consequenziale deterioramento delle attuali condizioni economiche della moglie rispetto a quelle godute ante divorzio.
Sussistono pertanto i presupposti normativi per il riconoscimento del diritto all'assegno di divorzio in favore della ricorrente in un'ottica assistenziale nella misura di euro 100,00 mensili con rivalutazione automatica secondo gli Indici Istat a partire dal mese di gennaio 2026.
Sul risarcimento per danni morali e di immagine
Quanto all'istanza di risarcimento dei danni, la resistente ha rappresentato che l'abbandono della casa coniugale e la relazione extraconiugale intrapresa dal ricorrente hanno cagionato alla stessa una lesione dell'integrità psicofisica.
Nel corso del giudizio veniva depositata certificazione psicodiagnostica datata 07.06.2018 a cura del Dott.
attestante Psicosi Cronica non Specificata. Persona_3
In merito alla richiesta risarcitoria avanzata dalla resistente, si richiama l'orientamento della Suprema
Corte in base al quale “Si può riconoscere il diritto al risarcimento del danno al coniuge ove la violazione dei doveri coniugali integri gli elementi costitutivi dell'illecito civile ex art. 2059 c.c. La risarcibilità dei danni non patrimoniali scaturenti dalla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio non è esclusa dalla previsione normativa dell'addebito e presuppone l'accertamento della lesione, a seguito di siffatta violazione, di beni inerenti la persona umana, quali la salute, la privacy, i rapporti relazionali” (Cass. civ. n. 8862 del 2012). L'abbandono, come la relazione extraconiugale, infatti non determina di per sé automaticamente un danno non patrimoniale, poiché deve integrare da un lato gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano ed inoltre l'evento lesivo deve concretizzarsi in una lesione di un interesse giuridico costituzionalmente tutelato, così come sancito da granitica giurisprudenza di legittimità.
Orbene, nel presente giudizio avente ad oggetto il divorzio delle parti non è stata articolata né offerta prova dell'abbandono o del tradimento né del nesso causale tra le dedotte condotte e la rottura del matrimonio, posto che nel giudizio di divorzio non vengono in rilievo le eventuali cause di addebito che non sono state neppure accertate giudizialmente in sede di separazione atteso che le parti erano addivenute ad una separazione consensuale.
Né in ogni caso potrebbe ipotizzarsi in questa sede la sussistenza di un illecito aquiliano non essendo riscontrato l'abbandono ingiustificato ovvero il tradimento ed il nesso causale della suddetta violazione e la patologia della resistente certificata nell'anno 2018, da cui si evince relativa sintomaticità in fase attiva, nonché la consequenziale somministrazione di farmaci. La certificazione è infatti in ogni caso di molto posteriore alla crisi coniugale (il giudizio di separazione risale al 2013, la certificazione ha data 07.06.2018), pertanto non si potrebbe in ogni caso con inferenza presuntiva considerare raggiunta la prova del nesso causale tra le condotte poste in violazione degli obblighi coniugali (non accertate giudizialmente) e la lesione dell'integrità psicofisica della ricorrente, essendo lecito presumere in un così ampio arco temporale la sopravvenienza di ulteriori fattori che possano aver determinato la patologia riscontrata nella relazione.
Si aggiunge inoltre che la documentazione medica agli atti riscontra la sussistenza della patologia in capo alla resistente, ma nulla riferisce sulle probabili cause della stessa.
Per le suesposte ragioni la domanda risarcitoria in esame deve essere rigettata.
Spese di lite
Le spese di lite sono compensate integralmente attesa la soccombenza reciproca (il ricorrente che non ha chiesto in ogni caso la condanna alle spese, sulla domanda di assegno divorzile e la resistente sulle restanti domande).
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. Pronunzia, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in MONDRAGONE (CE) in data 25.07.1992 con rito concordatario, tra (atto Parte_1 CP_1
n. 57 parte II, Serie A anno 1992);
2. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MONDRAGONE (CE) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
3. Revoca l'assegnazione della casa coniugale alla resistente;
4. Revoca l'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne;
5. Dispone a carico del ricorrente il versamento di un assegno divorzile pari a 100,00 euro mensili in favore della resistente da corrispondere entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
somma da rivalutarsi automaticamente ed annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di gennaio 2026;
6. Rigetta la richiesta risarcitoria formulata dalla resistente;
7. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere all'esito della camera di consiglio del
12/1/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott. Maria Rita Guarino dott. Giovanni D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente - dott. Luigia Franzese - Giudice - dott. Maria Rita Guarino - Giudice Relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 342/2018 promossa da: rappresentato e difeso dall'Avv. Ruta Viviana, presso cui elettivamente domicilia Parte_1
RICORRENTE
Contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Piccirillo Giuseppina, presso cui elettivamente CP_1 domicilia
RESISTENTE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Il P.M ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Mondragone (CE) in data 25.07.1992 e dalla loro unione sono nati due figli: nato il [...], e , nato il [...]. Persona_1 Persona_2
Con decreto del 15.7.2014 all'esito del giudizio RG 3225/2013, il Presidente del Tribunale ha omologato le condizioni della separazione, disponendo l'assegnazione della casa coniugale alla , quale genitore CP_1 collocataria del figlio minore , e la corresponsione di un assegno, a titolo di mantenimento, pari Per_2
a 500,00 euro mensili per il figlio minore e per il figlio non ancora economicamente Per_2 Per_1 indipendente.
Con successivo ricorso datato 30.06.2015, parte ricorrente ha chiesto la modifica delle condizioni di separazione, atteso che il primo figlio della coppia è divenuto economicamente indipendente e pertanto
è stata concordata la corresponsione di un assegno pari a 300,00 euro mensili a titolo di mantenimento per il solo secondogenito . Per_2
Con ricorso, ritualmente depositato, il ricorrente, premesso di essere sposato con la resistente, adiva il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e ha chiesto la revoca dell'assegnazione della casa coniugale, nonché la revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio . Per_2
Si è costituito in giudizio parte resistente, chiedendo parimenti la cessazione degli effetti civili del matrimonio, opponendosi alle richieste del ricorrente e formulando una richiesta di risarcimento per danni di immagine e morali pari a 50.000,00 euro.
In data 27.06.2018 le parti sono comparse dinanzi al Tribunale e il Presidente, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, ha confermato la disciplina della separazione, così come definita con decreto di omologa come successivamente modificata ed è stato designato il Giudice istruttore dinnanzi al quale è stata espletata l'attività istruttoria, e all'esito della udienza del 20.02.2024 la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni al 10.09.2024.
All'esito dell'udienza del 10.09.2024, la causa è stata rimessa ex. art. 190 c.p.c. al Collegio, che in questa sede è chiamato a pronunciarsi sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, sull'assegnazione della casa coniugale, sulla domanda di assegno divorzile, sulla domanda relativa all'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne ed infine sulla richiesta di risarcimento danni derivanti da illecito endofamiliare.
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale dal 15.7.2014. Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. n. 55 del 2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere nel procedimento di separazione, le cui condizioni sono state omologate dal
Presidente del Tribunale, atteso che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente
è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
La domanda posta da entrambe le parti è fondata e merita pertanto accoglimento.
Domanda di assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne Per_2
In relazione all'assegno di mantenimento in favore del figlio , divenuto nelle more del giudizio Per_2 maggiorenne, parte ricorrente si oppone alla domanda di mantenimento. Parte resistente ha chiesto invece confermarsi la previsione dell'assegno di mantenimento a carico del padre, pari a 300,00 euro mensili.
Sul punto, questo Collegio aderisce all'orientamento della Corte di legittimità, in forza del quale l'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore non può protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo, ovvero sino a quando non si consideri ultimato il percorso formativo del figlio sia pur nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni, aspirazioni. La valutazione del requisito è rimessa al prudente apprezzamento del giudice atteso che non è possibile determinare in astratto l'età in cui viene meno l'obbligo genitoriale, poiché a seconda del percorso professionale prescelto dal figlio ed a seconda delle difficoltà di inserimento lavorativo nel contesto sociale in quello specifico settore può definirsi il limite di età con il quale cessa l'obbligo genitoriale.
La giurisprudenza, infatti, da tempo muove dalla finalità di bilanciare due opposte esigenze, da un lato quella di garantire al figlio il sostegno economico per il perseguimento dei suoi obiettivi professionali sino alla loro concreta realizzazione, dall'altro quello di evitare "forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani" (v. Cass. n. 12477/2004, n. 4108/1993).
Orbene, secondo la più recente traccia giurisprudenziale (Cass. civ. n. 17183 del 14 agosto 2020) a cui il
Collegio intende dare continuità, l'onere probatorio ex art. 2697 c.c. di dimostrare che il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica sia dipeso da causa non imputabile al figlio maggiorenne è
a carico del richiedente e non del soggetto obbligato: “In virtù dei principi di autoresponsabilità e di vicinanza della prova l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente l'assegno: raggiunta la maggiore età, invero, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. Spetta quindi al soggetto che richiede il mantenimento provare (anche attraverso presunzioni) non soltanto la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Non è dunque il soggetto passivo del rapporto onerato della prova della raggiunta effettiva
e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive”.
Orbene, la richiesta del ricorrente è fondata e merita pertanto accoglimento.
Nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria non è emerso alcun elemento di prova da cui si possa trarre il convincimento che possa protrarsi a carico del padre l'obbligo di mantenimento nei confronti del figlio, atteso che in ragione dell'età (28 anni) appare verosimilmente terminato il percorso formativo e l'inserimento lavorativo.
D'altro canto, non risulta provato che il figlio abbia cercato invano lavoro, né che il mancato raggiungimento del requisito dell'indipendenza economica sia stato determinato da causa a lui non imputabile, né sono state dedotte specifiche ragioni che ostacolano l'ingresso nel mondo del lavoro da parte dello stesso, essendosi la resistente semplicemente limitata a chiedere la conferma di un assegno a suo favore.
Peraltro il ricorrente ha dichiarato in sede di comparizione delle parti: “Il mio figlio grande è sposato mentre il piccolo vive da solo a Villa NA (CH) ed io gli pago l'affitto e gli verso anche una somma mensile. Stamattina mio figlio è a Mondragone per stare con la ragazza e sta qui da una settimana. Da vari anni ha fatto domando presso un'agenzia di lavoro interinale e a luglio dovrebbe essere chiamato” e, sia a verbale di udienza del 21.2.2024, sia in sede di comparsa conclusionale la parte ricorrente ha rappresentato altresì che il secondogenito ormai vive altrove presso l'abitazione della fidanzata ed è in procinto di sposarsi ed all'uopo Per_2 ha allegato certificato di famiglia ove risulta unicamente la resistente nel nucleo familiare.
Pertanto, all'esito dell'istruttoria, stante la carenza di prove in ordine alle predette circostanze idonee a giustificare la protrazione dell'obbligo di mantenimento e l'età ormai adulta del figlio , nulla va Per_2 disposto a titolo di mantenimento in favore dello stesso.
Sull'assegnazione della casa coniugale
Parte ricorrente ha chiesto disporsi la revoca dell'assegnazione della ex casa coniugale alla resistente, la quale, d'altro canto, si è opposta e ha chiesto confermarsi l'assegnazione della stessa.
Orbene, stante il riconosciuto raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio maggiorenne
, ed essendo conseguentemente venuti meno i presupposti dell'assegnazione della casa Per_2 coniugale, mirando quest'ultima alla conservazione dell'habitat familiare del figlio, questo Tribunale dispone la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla resistente. Sulla domanda di assegno divorzile
In relazione alla richiesta avanzata da parte resistente di versamento di un assegno divorzile a carico della parte ricorrente, va preliminarmente osservato che in sede di separazione consensuale nulla è stato concordato in merito ad un assegno a titolo di mantenimento in favore della moglie. In questa sede parte resistente ha chiesto versarsi un assegno divorzile a carico del ricorrente pari a 200,00 euro mensili mentre parte ricorrente ha chiesto nulla disporsi in merito al versamento dello stesso.
La disciplina legislativa sull'assegno divorzile muove dalla finalità di tutelare il coniuge debole riconoscendogli, in virtù della sopravvivenza dei doveri di solidarietà ex. art 2 Cost ed in una logica di ultrattività del vincolo matrimoniale, il diritto ad un assegno ove non abbia mezzi adeguati o per ragioni oggettive.
L'assegno divorzile mira infatti a garantire al coniuge economicamente debole un rimedio contro il deterioramento delle precedenti condizioni economiche in dipendenza del divorzio. La ratio sottesa è quella assistenziale in favore coniuge più debole ed è volta a riconoscergli un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della vita coniugale.
Non è infatti necessario uno stato di bisogno dell'avente diritto, ma un apprezzabile deterioramento in dipendenza del divorzio delle precedenti condizioni economiche.
Il giudizio di determinazione del valore dell'assegno si scompone idealmente in due fasi: un primo giudizio volto ad accertare l'an del diritto all'assegno divorzile (il diritto all'assegno in astratto) ossia a verificare se il coniuge più debole non abbia mezzi adeguati a conservare il medesimo tenore di vita goduto nel corso della vita coniugale e una volta accertata la disparità economica ante e post divorzio, un secondo giudizio, riguardante il quantum dell'assegno (diritto all'assegno in concreto), che si determina partendo dalla differenza tre le condizioni economiche ante e post divorzio, (che rappresenta il massimo valore che potrebbe essere riconosciuto a titolo di assegno) e si modifica in base agli altri indici previsti dall'art. 5, comma 6, l. div. che sono “le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico di ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, del reddito di entrambi e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio…”.
L'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione. (Cass. civile n.23763 del 17 settembre 2003).
In merito ai presupposti per la concessione dell'assegno divorzile giova richiamare sinteticamente quanto statuito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione sul punto, facendo particolare riferimento alle pronunce più recenti che hanno rivisto l'orientamento maggioritario più risalente sulla questione. Secondo l'orientamento tradizionale, infatti, l'ex coniuge economicamente più debole aveva diritto alla percezione di un assegno divorzile che gli consentisse di mantenere il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (Corte Cass. S.U., sent. n. 11490-11492/1990).
Tale consolidato orientamento, tutto incentrato sul c.d. criterio del tenore di vita, è stato tuttavia superato a partire dalla sentenza n. 11504/2017. In detta pronuncia la Suprema Corte, valorizzando il principio dell'auto-responsabilità economica dei coniugi, ha infatti chiarito che, ai fini della concessione dell'assegno divorzile, presupposto essenziale sia l'accertamento da parte del giudice dell'assenza in capo al richiedente di mezzi economici adeguati e dell'impossibilità per lo stesso di procurarseli per ragioni oggettive. Lo scopo dell'assegno divorzile non consiste più nel mantenere invariato in capo al richiedente il medesimo tenore di vita dallo stesso goduto durante il matrimonio, ma solo quello di garantire l'autosufficienza economica all'ex coniuge.
Tale orientamento, che ha segnato una netta inversione di tendenza rispetto al precedente, è stato tuttavia corretto con una successiva pronuncia a Sezioni Unite (Cass. S.U., sentenza n. 18287/2018).
Se, infatti, con la suddetta sentenza del 2017 all'assegno divorzile era stata riconosciuta natura giuridica esclusivamente assistenziale, rigidamente connessa alla non autosufficienza economica del richiedente, con la successiva sentenza n. 18287/2018, Cass. S.U. civ., invece, i giudici di legittimità hanno precisato che all'assegno divorzile deve essere riconosciuta una funzione ulteriore, ossia quella perequativa- compensativa. Quest'ultima funzione trova il proprio fondamento nel principio di solidarietà che è posto alla base del diritto e che trova a sua volta il proprio fondamento direttamente nella Costituzione.
Partendo da tale premessa, la S.C., illustrando l'iter logico che il giudice deve seguire ai fine della determinazione dell' an e del quantum dell'assegno di mantenimento - da non ritenersi due momenti di valutazione fra loro distinti- ha chiarito che tale accertamento deve prendere le mosse dalla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, ai fini di verificare la sussistenza e l'entità di uno squilibrio fra le stesse e formulare un giudizio sull'adeguatezza o inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente. Tale valutazione deve essere però effettuata non solo in relazione all'accertamento della mancanza od insufficienza oggettiva di questi ultimi, ma alla luce di tutti gli indicatori di cui all'art. 5 comma 6 della legge sul divorzio, "al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti ..., in relazione alla durata,...., oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro." (Cass. S.U. sentenza n. 18287/2018).Si tratta quindi di un criterio di valutazione composito, che comporta una valutazione comparativa della situazione economica e patrimoniale delle parti alla luce di tutti gli altri indici indicati all'art. 5 comma 6 della L.
n. 898 del 1970 e che valorizza la funzione non solo assistenziale dell'assegno ma anche quella perequativa-compensativa, in ossequio al principio di solidarietà. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, nonché all'esito dell'istruttoria espletata in giudizio, il Collegio ritiene che la domanda di assegno divorzile formulata da parte resistente sia parzialmente fondata e meriti pertanto accoglimento.
Nel caso di specie, viene in rilievo un matrimonio dalla durata ventennale (1992 anno di matrimonio,
2013 anno della comparizione delle parti davanti al Presidente), dal quale sono nati due figli, e il ricorrente, dotato di una maggiore disponibilità economica, ha partecipato in misura preponderante ai bisogni della famiglia con il reddito derivante dal suo lavoro.
Invero, risulta, alla luce di quanto allegato dalle parti (non sono allegate le dichiarazioni dei redditi), una disparità reddituale in quanto risulta provato che il ricorrente abbia una certa capacità reddituale posto che risulta lavorare come operaio in una fabbrica, mentre invece, la resistente è titolare di una pensione di invalidità e percepisce l'accompagnamento (nella memoria di costituzione dichiara di percepire 750,00 euro mensili).
Orbene, alla luce di quanto provato la resistente appare avere una scarsa attitudine, data ormai anche l'età della stessa, ad intraprendere un'attività lavorativa ed inoltre, deve tenersi in considerazione quale circostanza sopravvenuta le aumentate spese a suo carico, posto che dovrà ricercare una abitazione essendo stata disposta la revoca dell'assegnazione della ex casa coniugale di proprietà dell'ex.marito.
Dunque, sussiste un consequenziale deterioramento delle attuali condizioni economiche della moglie rispetto a quelle godute ante divorzio.
Sussistono pertanto i presupposti normativi per il riconoscimento del diritto all'assegno di divorzio in favore della ricorrente in un'ottica assistenziale nella misura di euro 100,00 mensili con rivalutazione automatica secondo gli Indici Istat a partire dal mese di gennaio 2026.
Sul risarcimento per danni morali e di immagine
Quanto all'istanza di risarcimento dei danni, la resistente ha rappresentato che l'abbandono della casa coniugale e la relazione extraconiugale intrapresa dal ricorrente hanno cagionato alla stessa una lesione dell'integrità psicofisica.
Nel corso del giudizio veniva depositata certificazione psicodiagnostica datata 07.06.2018 a cura del Dott.
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In merito alla richiesta risarcitoria avanzata dalla resistente, si richiama l'orientamento della Suprema
Corte in base al quale “Si può riconoscere il diritto al risarcimento del danno al coniuge ove la violazione dei doveri coniugali integri gli elementi costitutivi dell'illecito civile ex art. 2059 c.c. La risarcibilità dei danni non patrimoniali scaturenti dalla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio non è esclusa dalla previsione normativa dell'addebito e presuppone l'accertamento della lesione, a seguito di siffatta violazione, di beni inerenti la persona umana, quali la salute, la privacy, i rapporti relazionali” (Cass. civ. n. 8862 del 2012). L'abbandono, come la relazione extraconiugale, infatti non determina di per sé automaticamente un danno non patrimoniale, poiché deve integrare da un lato gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano ed inoltre l'evento lesivo deve concretizzarsi in una lesione di un interesse giuridico costituzionalmente tutelato, così come sancito da granitica giurisprudenza di legittimità.
Orbene, nel presente giudizio avente ad oggetto il divorzio delle parti non è stata articolata né offerta prova dell'abbandono o del tradimento né del nesso causale tra le dedotte condotte e la rottura del matrimonio, posto che nel giudizio di divorzio non vengono in rilievo le eventuali cause di addebito che non sono state neppure accertate giudizialmente in sede di separazione atteso che le parti erano addivenute ad una separazione consensuale.
Né in ogni caso potrebbe ipotizzarsi in questa sede la sussistenza di un illecito aquiliano non essendo riscontrato l'abbandono ingiustificato ovvero il tradimento ed il nesso causale della suddetta violazione e la patologia della resistente certificata nell'anno 2018, da cui si evince relativa sintomaticità in fase attiva, nonché la consequenziale somministrazione di farmaci. La certificazione è infatti in ogni caso di molto posteriore alla crisi coniugale (il giudizio di separazione risale al 2013, la certificazione ha data 07.06.2018), pertanto non si potrebbe in ogni caso con inferenza presuntiva considerare raggiunta la prova del nesso causale tra le condotte poste in violazione degli obblighi coniugali (non accertate giudizialmente) e la lesione dell'integrità psicofisica della ricorrente, essendo lecito presumere in un così ampio arco temporale la sopravvenienza di ulteriori fattori che possano aver determinato la patologia riscontrata nella relazione.
Si aggiunge inoltre che la documentazione medica agli atti riscontra la sussistenza della patologia in capo alla resistente, ma nulla riferisce sulle probabili cause della stessa.
Per le suesposte ragioni la domanda risarcitoria in esame deve essere rigettata.
Spese di lite
Le spese di lite sono compensate integralmente attesa la soccombenza reciproca (il ricorrente che non ha chiesto in ogni caso la condanna alle spese, sulla domanda di assegno divorzile e la resistente sulle restanti domande).
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. Pronunzia, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in MONDRAGONE (CE) in data 25.07.1992 con rito concordatario, tra (atto Parte_1 CP_1
n. 57 parte II, Serie A anno 1992);
2. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MONDRAGONE (CE) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
3. Revoca l'assegnazione della casa coniugale alla resistente;
4. Revoca l'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne;
5. Dispone a carico del ricorrente il versamento di un assegno divorzile pari a 100,00 euro mensili in favore della resistente da corrispondere entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
somma da rivalutarsi automaticamente ed annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di gennaio 2026;
6. Rigetta la richiesta risarcitoria formulata dalla resistente;
7. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere all'esito della camera di consiglio del
12/1/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott. Maria Rita Guarino dott. Giovanni D'Onofrio