Articolo 485 della Legge 6 febbraio 1963, n. 546
Articolo 484Articolo 486
Versione
12 maggio 1963
Art. 485. I residui attivi alla chiusura dell'eserci-
zio 1946-47, quali risultano dalla delibera-
zione della Corte dei conti, sono stabiliti
nelle seguenti somme:
somme rimaste da riscuotere sulle entrate
accertate per la competenza propria dell'eser-
cizio finanziario 1946-47 (art. 481) ......... L. 9.643.554,41 somme rimaste da riscuotere sui residui
degli esercizi precedenti (art. 483) ......... " 3.241.852,61 somme riscosse e non versate (colonna s
del riepilogo dell'entrata) .................. " 5.524,33
------------------ Residui attivi al 30 giugno 1947 ... L. 12.890.931,35
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Entrata in vigore il 12 maggio 1963