Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 06/06/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. n. 3951/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO in composizione collegiale, costituito dai magistrati dott.ssa Consuelo Mighela Presidente dott.ssa Tania Scanu Giudice relatore dott. Nicolò Sesta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3951 del ruolo degli affari della volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da c.f. ), elettivamente domiciliato in Oristano nello Parte_1 C.F._1
studio dell'avv. Laura Demontis, che lo difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti,
e
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Cagliari Parte_2 C.F._2
nello studio dell'avv. Maria Valentina Deidda, che la difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera prot. n. 509/VII del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Oristano del 10.10.2024, ricorrenti con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Oristano, intervenuto per legge
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
e dopo avere premesso di avere contratto matrimonio civile in Parte_1 Parte_2
Zerfaliu il 21.12.2008 (atto n. 3 – Parte I – Serie – anno 2008), di avere un figlio – nato il Per_1
13.09.2010, congiuntamente affidato ai genitori e collocato in via prevalente presso l'abitazione materna – e di non avere ripreso la convivenza in seguito all'emanazione, in data 11.03.2020, della sentenza di separazione n. 135/2020, hanno chiesto che fosse pronunciato, con sentenza, lo scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso;
in ragione della celebrazione
1
§§§
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Infatti, le parti non hanno ripreso la convivenza in seguito all'emanazione, in data 11.03.2020, della sentenza di separazione n. 135/2020 e non sussistono ragioni per disattendere le condizioni di divorzio da esse concordate, atteso che, quanto ai diritti non disponibili, l'accordo è idoneo a garantire il diritto del minore di ricevere da entrambi i genitori educazione, istruzione Persona_2
e cura.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in Zerfaliu il 21.12.2008 da (c.f. Parte_1
) e (c.f. ); C.F._1 Parte_2 C.F._2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Zerfaliu di eseguire, a margine dell'atto di matrimonio atto n. 3 – Parte I – Serie – anno 2008, l'annotazione prevista dal D.P.R. n. 396/2000; precisa che, per accordo delle parti, vigeranno le seguenti
CONDIZIONI
“1) Ciascuno dei ricorrenti è economicamente indipendente e provvederà al proprio mantenimento autonomamente;
2) Il figlio minore resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con fissazione Per_1
della residenza e la dimora abituale presso il domicilio materno. I coniugi, nel rispetto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio minore, adotteranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il predetto figlio minore relative alla residenza abituale, all'istruzione, alla educazione, alle cure mediche, all'eventuale indirizzo religioso, alla partecipazione alle attività formative extrascolastiche, ai viaggi d'istruzione e svago, alle attività sportive e ricreative.
3) Con riguardo alle decisioni di ordinaria amministrazione riguardanti la vita del minore ciascun genitore eserciterà disgiuntamente la responsabilità genitoriale nel periodo di Per_1
permanenza della minore presso i rispettivi domicili. Ciascuna parte si impegna a garantire l'esercizio del diritto del figlio minore a conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti dell'altro genitore.
2 4) Per quanto attiene al diritto di visita, i ricorrenti, tenuto conto della età del minore Per_1
intendono adottare un sistema progressivo e di costante crescita. Il Padre avrà la facoltà di vedere e tenere con se il figlio minore ogni qualvolta lo desideri, previo accordo tra le parti e compatibilmente con gli impegni di lavoro di entrambi e le esigenze del minore e tenuto sempre conto della volontà di quest'ultimo; in ogni caso, qualora dovessero sorgere delle contestazioni, il padre avrà la possibilità di tenere con sé il figlio:
- nei periodi di mancato esercizio della professione di Pasticcere stagionale, e nel periodo scolastico, il martedì pomeriggio dall'uscita di scuola fino alle 19.30 (il padre dovrà occuparsi anche dello svolgimento dei compiti) ed il venerdì dall'uscita di scuola fino alle 19:30, salvo diverso accordo tra le parti;
- considerato che dovrà frequentare le lezioni scolastiche anche il sabato mattina, Per_1
durante il periodo scolastico le parti stabiliscono che il minore trascorrerà fine settimana alternati con ciascun genitore, trascorrendo con il padre la serata del sabato dall'uscita da scuola fino alle
22:00 della domenica (nel periodo estivo) ovvero alle 19:30 della domenica (nel periodo invernale).Sarà cura del padre prelevare il minore dal suo domicilio e sarà cura della sig.ra ritirare il minore dall'abitazione paterna al termine periodo di permanenza del minore Pt_2
presso il padre, salvo il diverso accordo tra le parti;
- con riferimento al diritto di visita esercitato dal padre nella serata del venerdì e tenuto conto che dovrà frequentare le lezioni il sabato mattina, il Sig. nel periodo scolastico, si Per_1 Pt_1
impegna ad esercitare il suo diritto di visita in prossimità del luogo di residenza del minore, salvo diverso accordo tra le parti;
- nei periodi di mancato esercizio della professione di Pasticcere stagionale, nel periodo in cui non frequenta la scuola, (vacanze incluse), il padre (nella settimana in cui il fine settimana Per_1
non sia di sua spettanza) potrà tenere con sé il figlio il martedì mattina alle 10,00 sino al giovedì pomeriggio sino alle 20,30; sarà cura del padre (fino al Giugno 2025) prelevare dal suo Per_1 domicilio e sarà cura della sig.ra ritirare il minore dall'abitazione paterna una volta Pt_2
trascorso il periodo di permanenza presso l'abitazione paterna. Sarà onere del padre, al di fuori delle ipotesi di pernottamento presso l'abitazione paterna, comunicare alla Sig.ra dove Pt_2 intenderà trascorrere le notti con il minore. Si precisa sin d'ora che qualora il sig. dovesse Pt_1
trasferirsi a o nelle prossimità di suddetta città avrà la possibilità di pernottare con il minore CP_1
anche durante il periodo scolastico il martedì dall'uscita di scuola sino al mercoledì in cui Per_1
sarà suo onere accompagnare il minore direttamente a scuola.
- durante i periodi di svolgimento dell'attività lavorativa stagionale del sig. una volta a Pt_1
settimana, coincidente con il giorno libero, da comunicarsi la settimana prima. Per le festività a
3 giorni alternati (Natale 2024 con il padre e Capodanno 2024/2025 con la madre, Pasqua e Lunedi dell'Angelo 2025 con il padre) con possibilità di pernottamento dal padre durante le festività, previo accordo tra le parti. Per le vacanze estive, compatibilmente con il lavoro del resistente e l'eventuale futura occupazione lavorativa della madre, un periodo di 12 giorni anche non consecutivo, con possibilità di pernottamento del minore presso il padre;
- quanto alle modalità di esercizio del diritto di visita, le parti stabiliscono che a decorrere dalla fine dell'anno scolastico 2025, raggiungerà il padre autonomamente mediante l'utilizzo Per_1
dei mezzi pubblici e, più precisamente, raggiungerà la città di Oristano con il treno e sarà cura del padre prelevare il minore alla stazione di Oristano e condurlo a Zerfaliu presso la sua abitazione;
5) Le parti concordano che il sig. contribuisca al mantenimento del figlio minore Pt_1 Per_1 corrispondendo a quest'ultima, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 300,00
(trecento) detta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.
L'assegno unico universale e familiare di cui al Dlgs 21/12/2022 n. 230; verrà percepito al 50% da ciascuna delle parti;
Le parti contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie mediche
(specialistiche non coperte dal servizio sanitario nazionale ed acquisto di eventuali cibi e/o supporti prescritti) scolastiche (spese relative alla frequenza scolastica, compreso l'acquisto del materiale didattico all'inizio dell'anno e dei tickets per la mensa), ludiche (es. frequenza laboratorio teatrale) e tutte le spese relative alla pratica sportiva, comprensive di rette di frequenza ed attrezzature, che saranno previamente concordate o necessitate e comunque documentate.
Ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento, alla cura e all'educazione del figlio quando lo ha con sé.
6) Spese della procedura compensate.”.
Così deciso in Oristano nella Camera di Consiglio del 04.06.2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Tania Scanu
La Presidente dott.ssa Consuelo Mighela
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