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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/02/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3332/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 173/2023, emessa dal Tribunale di Napoli Nord, pubblicata in data 18.01.2023, non notificata, pendente
TRA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, in virtù di procura alle liti apposta in calce alla citazione di primo grado, dall'avv. Francesco Palumbo (C.F. ); C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F. - P. IVA ), nella Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
qualità di Impresa Designata per la Campania alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti per notar in Treviso del Persona_1
18.12.2014 n. rep. 186905 – racc. 30367, dall'avv. Antonio Spallieri
(C.F. ); C.F._3
APPELLATA
Oggetto: risarcimento danni ex art. 283 lett. a) D. Lgs. 209/05.
Conclusioni: nelle note depositate in data 20.11.2024, ai sensi dell'art. 352 co. 1 n. 1 c.p.c., l'appellante riportandosi all'atto di appello concludeva come segue: “.. respinta e disattesa ogni avversa deduzione ed eccezione, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dei dedotti motivi, 1) Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del conducente il motociclo non identificato, nella produzione dell'evento dannoso per cui è causa;
2) Per l'effetto, condannare Controparte_1
quale impresa designata per la gestione del Fondo di Garanzia per
[...]
le Vittime della Strada (F.G.V.S.), in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di , della Parte_1
somma di € 44.523,26 a titolo di risarcimento per le lesioni riportate, di cui € 32.083,26 per DB, € 4.080,00 per DM da IT, € 3.840,00 per ITT, €
4.320,00 per ITP al 50% ed € 200,00 per spese mediche documentate, ovvero di quella somma maggiore o minore che la Corte adita vorrà liquidare, il tutto oltre maggiorazioni dovute per la svalutazione monetaria ed interessi legali dal dì della domanda all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese e competenze del primo e del presente grado di giudizio e con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.”;
pag. 2/19 nelle note depositate in data 21.11.2024, ai sensi dell'art. 352 c.p.c.,
riportandosi alla comparsa di costituzione, così Controparte_1
concludeva: ”.. respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: -
Dichiarare inammissibile o comunque nullo il proposto gravame per i motivi di cui in premessa;
- Rigettare in ogni caso il gravame proposto perché infondato in fatto e diritto oltre che improcedibile, ed improponibile;
- Confermare la impugnata sentenza n. 173/2023 emessa dal Tribunale di Napoli Nord in data 16.01.2023 e depositata in data
18.01.2023, anche in ordine alle spese di I grado. - Governare le spese e competenze del presente giudizio come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata il 16/03/2018, Parte_1
conveniva, innanzi al Tribunale di Napoli Nord, Controparte_1
nella qualità di impresa designata per la Regione Campania alla liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S., al fine di sentire accertare l'esclusiva responsabilità del conducente di un motociclo rimasto sconosciuto, nella causazione del sinistro verificatosi, in data
13.05.2015 alle ore 15.30, in Mugnano di Napoli (NA), alla Via Crispi - quando essa istante, mentre camminava accostata al ciglio della strada, veniva investita da un motociclo di colore scuro non identificato che la faceva rovinare al suolo e che, proseguendo la propria corsa, si allontanava repentinamente, omettendo di prestare soccorso ed impedendo la sua regolare identificazione -, e per la condanna della pag. 3/19 convenuta impresa di assicurazione al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, da essa subiti.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva nella Controparte_1
predetta qualità, resistendo alla domanda e sollecitandone il rigetto.
Istruita la causa con l'audizione di due testi intimati dall'attrice e con l'espletamento di una CTU medico legale, all'esito del giudizio, l'adito
Tribunale pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale, ritenuta la domanda proponibile, così decideva: “a) rigetta la domanda attorea in quanto non provata;
b) per l'effetto condanna l'istante al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro € 3.809,00 oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge, in favore della convenuta
F.G.V.S; c) Pone Controparte_2
definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU (euro 420,00 oltre accessori) come già liquidate con separato decreto.”.
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza, interponeva appello, Parte_1
mediante citazione tempestivamente notificata in data 14.07.2023, nel rispetto del termine lungo di sei mesi, di cui all'art. 327 c.p.c., chiedendone la riforma nei termini dinanzi riportati.
Costituendosi con comparsa depositata il 17.10.2023, , Controparte_1
nel resistere all'avversa impugnazione, ne sollecitava l'integrale rigetto.
All'esito della prima udienza, fissata in citazione per il 15.12.2023 e sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
pag. 4/19 questa Corte, con ordinanza ritualmente comunicata alle parti, così provvedeva: “Fissa per la rimessione della causa in decisione l'udienza del giorno 24.1.2025, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 c.p.c.”.
Quindi, disposta la sostituzione dell'udienza ex art. 352 c.p.c. con il deposto di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., scaduto il termine accordato alle parti, sulle conclusioni dalla medesime rassegnate nelle note rispettivamente depositate, la causa, con ordinanza emessa il
24.1.2025, veniva rimessa alla decisione del Collegio.
§ 3.
Il Giudice di primo grado riteneva non assolto l'onere probatorio gravante sul danneggiato, osservando che “le risultanze documentali ed istruttorie non abbiano offerto una ricostruzione univoca e chiara del sinistro allegato dagli attori a fondamento della loro pretesa risarcitoria”.
Al riguardo, il Tribunale, pur dando conto del fatto che le testi avevano riferito del coinvolgimento nella dinamica dell'investimento di un motociclo rimasto non identificato, osservava che tali prove testimoniali erano da ritenersi non attendibili, in quanto contraddittorie.
Al riguardo, il Giudice evidenziava che, sebbene le testi avessero riferito di trovarsi nel medesimo luogo, la prima di esse dichiarava di non avere visto il motociclo investire la , laddove la seconda, Pt_1
pur confermando l'investimento, forniva una descrizione non coerente pag. 5/19 con quella sostenuta nella citazione e nella memoria istruttoria. Infatti, in tali scritti si era sostenuta la tesi di un investimento da tergo del pedone ad opera dello scooter, mentre la teste, in disaccordo con tale narrazione, riferiva che il ciclomotore “veniva in direzione opposta a quella del senso di marcia della ”. Pt_1
Quindi, il Giudice riteneva che “nel merito la domanda di
[...]
non è fondata alla luce dell'espletata prova testimoniale, del Parte_1
tutto contraddittoria e/o inconferente e va rigettata”.
§ 4.
Con tre motivi di appello, impugnava la sentenza, Parte_1
sostenendo che il primo Giudice aveva erroneamente valutato le risultanze probatorie.
Con il primo e il secondo motivo, da esaminarsi congiuntamente in quanto avvinti da intima connessione, l'appellante sosteneva che il
Giudice, nel ritenere inattendibile la teste escussa, non aveva opportunamente considerato che la discordanza tra le testimonianze delle due testi si fondava, in base alle dichiarazioni rese, sulla circostanza per cui le due testi si trovavano in differenti punti del cortile, il che faceva sì che avessero potuto avere due differenti punti di visuale.
Per tale motivo, la circostanza per cui una delle testi non aveva assistito al verificarsi del sinistro non permetteva di affermare che la deposizione della seconda teste, avendo un differente punto di visuale, fosse contraddittoria rispetto alla prima.
pag. 6/19 Ed ancora, l'istante deduceva che, indipendentemente dal particolare afferente alla direzione di marcia del pedone e del veicolo investitore, la teste aveva, comunque, confermato l'investimento di Tes_1
in Via Crispi in Mugnano di Napoli (NA), Parte_1
all'altezza del civico 18, ad opera di un motociclo di colore scuro.
Quindi, tale deposizione aveva “confermato e provato l'accadimento, nel suo dove e nel suo quando” e che la era stata investita dal Pt_1
veicolo mentre camminava tutta accostata al ciglio della strada, in assenza di appositi marciapiedi, essendone la strada totalmente sprovvista. Dunque, la teste aveva anche consentito di accertare la responsabilità unica ed indiscutibile del conducente il motociclo.
Entrambe le testi avevano, poi, “acclarato l'impossibilità di identificare il veicolo investitore nonché il suo conducente, poiché questi, dopo
l'impatto, si dava alla fuga, rendendo vano ogni tentativo anche di rilevare il solo numero di targa del veicolo”.
Quindi, l'unico elemento della ricostruzione attorea che non aveva trovato conferma nelle deposizioni testimoniali era quello relativo alle direzioni di marcia del soggetto investito, da un lato, e del veicolo investitore, dall'altro.
Tuttavia, tale dato non consentiva di dubitare dell'effettivo verificarsi dell'evento di danno, ma al limite avrebbe potuto giustificare la non esclusione di una corresponsabilità della nella causazione del Pt_1
sinistro.
pag. 7/19 Con il terzo motivo l'appellante sosteneva che la fondatezza della domanda doveva condurre necessariamente a riformare anche il capo di sentenza relativo al regime delle spese processuali.
§ 5.
L'appello è fondato.
In diritto giova osservare, con riguardo all'esatta individuazione dell'onere probatorio gravante sul danneggiato che, invocando l'ipotesi di cui all'art. 283 lett. a) d. lgs. 209/05, agisca nei confronti dell'impresa designata dal fondo di garanzie vittime della strada, che, secondo la giurisprudenza della Cassazione cui questo Collegio intende dare continuità, “.. l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque
l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà - ovviamente - tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro
è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda ..” (cfr. Cass. civ., n. 3019/16; conf. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza
n. 23434 del 04/11/2014; conf. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9873 del
15/04/2021).
pag. 8/19 Ed ancora, la Cassazione non ha mancato di rilevare come “La definizione dei fatti costitutivi del diritto al risarcimento contenuta nella indicata norma risulta del tutto coerente con la specificità della peculiare ipotesi disciplinata dalla legge che, avuto riguardo alla obiettiva impossibilità di identificazione del veicolo investitore da parte del soggetto coinvolto nel sinistro, acconsente all'assolvimento dell'onere probatorio anche attraverso meri elementi indiziari che consentano di pervenire anche indirettamente alla prova dei fatti indicati, come ad esempio, in mancanza di testi, attraverso la verifica delle condizioni psicofisiche del danneggiato e della compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell'incidente come riferita dall'attore, o descritta nella querela contro ignoti (che non costituisce obbligo, nè condizione di proponibilità della domanda risarcitoria: Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n.
23434 del 04/11/2014) eventualmente presentata dal danneggiato e che costituisce anch'essa elemento indiziario da valutare unitamente a tutti gli altri elementi istruttori ai fini dell'accertamento del diritto (cfr. Corte
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18532 del 03/09/2007; id. Sez. 3, Sentenza n.
9939 del 18/06/2012), pur non valendo in sé stessa, al pari delle dichiarazioni rese dallo stesso danneggiato, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto” (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20066 del
02/09/2013).
Di conseguenza, la prova del fatto costitutivo può essere desunta da una valutazione complessiva del materiale istruttorio e valorizzando una pluralità di elementi che, singolarmente considerati, non varrebbero a dimostrare il verificarsi dell'evento.
pag. 9/19 Infatti, si è chiarito dalla S.C. che “in una causa, quale quella oggetto del presente giudizio, in cui la prova dei fatti costitutivi del diritto, come definiti nello schema legale del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 283, comma 1, lett. a), non può che essere affidata a fatti secondari e dunque ad una valutazione del complesso indiziario offerto, deve ritenersi censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il Giudice di merito si sia limitato a trascurare o negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento” (cfr. Cass. civ. sez. III, 28/06/2016, n.13282).
§ 6.
In applicazione dei richiamati principi, deve, nella specie, ritenersi assolto l'onere probatorio gravante sulla danneggiata, non potendosi dubitare dell'attendibilità delle prove acquisite al processo.
Ed invero, la credibilità della teste non è minata Tes_2
dall'affermazione, dalla medesima resa, di non avere personalmente visto il momento nel quale il motociclo investiva la . Pt_1
Infatti, la teste dichiarava testualmente: “quel giorno ero in cortile verso mezzogiorno o nel primo pomeriggio non ricordo bene;
la era a Pt_1
casa mia e andava via;
era appena uscita la e sentivo che la Pt_1
stessa gridava invocando aiuto;
io e mia nipote, Tes_1
pag. 10/19 andavamo verso l'uscita e vedevamo la sig.ra a terra e un Pt_1
motorino che fuggiva in direzione Chiaiano”.
Da tale dichiarazione è possibile desumere, con ragionevole certezza, che, secondo l'id quod plerumque accidit, la caduta del pedone sia stata provocata dall'investimento ad opera del motociclo.
Del resto, dalle risultanze di causa e, in specie, dall'espletata CTU, è, da un lato, emerso che “Le lesioni risultano, per la dinamica lesiva, per il momento di evidenziazione clinica, per l'evoluzione riparativa e per la documentazione prodotta, congrue con le modalità di produzione degli eventi traumatici riferiti dalla p. e presenti in atti. Sono, infatti, soddisfatti i criteri per l'esistenza del nesso di causalità (cronologico, topografico, dell'efficienza qualitativa e quantitativa, della continuità nella seriazione dei fenomeni e dell'esclusione di altri momenti eziologici)”.
Dall'altro, non risultano documentate agli atti possibili cause, alternative a quella indicata dai testi – i.e.: investimento ad opera del motociclo -, astrattamente idonee a provocare la caduta della . Pt_1
Ancora più dettagliata risulta essere la deposizione dell'altra teste escussa, nipote dell' . Tes_1 Tes_2
Secondo la predetta teste: “quel giorno la era a casa di mia zia Pt_1
e mia mamma e andava via;
insieme a zia la accompagnavo al Tes_2
cancelletto d'ingresso; era appena uscita la e si dirigeva verso Pt_1
Mugnano a piedi e vedevo che veniva investita da uno scooter sul lato destro del corpo. Lo scooter veniva in direzione opposta a quella del
pag. 11/19 senso di marcia della . lo scooter la colpiva con la parte Pt_1
anteriore destra;
la cadeva e gridava lamentando dolori;
la Pt_1
prendevamo in braccio e la portavamo nel cortile;
poi si accasciava perdendo conoscenza;
lo scooter scappava in direzione Chiaiano e dopo la curva non l'abbiamo più visto”.
In contrario, al fine di escluderne l'attendibilità, non soccorre il rilievo per cui, mentre nell'articolare la prova orale l'attrice aveva indicato come dinamica un investimento da tergo, da parte dello scooter, la teste riferiva “che il motorino veniva di fronte alla sig.ra e non Pt_1
da tergo. Non c'era marciapiede lungo la strada. La camminava Pt_1
sulla sinistra in direzione Mugnano, lungo il lato della strada nella parte delimitata dal cancello della mia abitazione”.
Infatti, tale discrasia, da un lato, corrobora il convincimento del
Collegio circa la credibilità della teste, che non si è affatto appiattita sulla versione prospettata dall'attrice, ma ha narrato il fatto con dovizia di particolari. Dall'altro, consente di ritenere, comunque, raggiunta la prova dell'accadimento, avendo la teste dichiarato che il ciclomotore aveva investito il pedone mentre quest'ultimo stava camminando lungo la strada.
Alla luce di quanto sin qui osservato e delle emergenze istruttorie in atti, non contrastate da elementi di segno contrario, il fatto storico, posto a base della domanda, può ritenersi sufficientemente dimostrato.
Né, invero, può fondatamente dubitarsi dell'impossibilità, per la lesa, di rilevare il numero di targa del veicolo investitore, atteso che, entrambe pag. 12/19 le testi riferivano che il motociclo proseguiva repentinamente la marcia, fuggendo in direzione di una curva e rendendosi non rintracciabile.
Va, altresì, riconosciuta la responsabilità esclusiva del conducente il motociclo, avendo lo stesso investito la mentre questa Pt_1
camminava accostata al ciglio della strada, in assenza di marciapiede, nel senso di marcia opposto a quello percorso dai veicoli.
Del resto, dalle risultanze di causa non emerge il compimento, ad opera della , di alcuna condotta anomala o imprevedibile, tale da non Pt_1
consentire al centauro di avvedersi per tempo della relativa presenza.
In conclusione, in totale riforma della gravata sentenza, deve essere affermata la responsabilità esclusiva del conducente il motociclo non identificato, nella produzione dell'evento dannoso per cui è causa.
§ 7.
Venendo ad esaminare il quantum, profilo che il Tribunale aveva ritenuto assorbito in ragione dell'integrale rigetto della domanda, merita evidenziare che, secondo l'espletata CTU, alle cui conclusioni questa Corte ritiene di potere aderire, siccome immuni da vizi e congruamente motivate, oltre che nemmeno contestate da _1
, i danni riportati, in conseguenza del sinistro, dall'odierna
[...]
appellante, consistenti in “frattura pluriframmentaria e scomposta del terzo prossimale diafisario del femore destro trattata chirurgicamente con osteosintesi con chiodo gamma long.”, hanno determinato una ITT di 50 giorni, una ITP da valutarsi al 50% di 50 giorni, una ITP da pag. 13/19 valutarsi al 25% di 50 giorni e, all'esito della relativa stabilizzazione, postumi permanenti valutabili nella misura del 12%.
Tanto premesso, osserva il Collegio che, ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale, debba farsi applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale a mente del quale “In materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti”
(cfr. ex multis, Cassazione civile, sez. III, 28/06/2018, n. 17018).
Pertanto, in considerazione di tutte le circostanze della vicenda concreta (entità dei postumi, natura delle lesioni, durata dell'inabilità, età, condizioni del soggetto leso), il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione della salute, subìto dall'appellante, può essere, sulla base della Tabella elaborata dal Tribunale di Milano, aggiornata all'anno 2024, utilizzabile come indice di riferimento nella valutazione equitativa del danno, partitamente individuato nella seguente misura, già determinata all'attualità: euro 10.062,50 per danno biologico temporaneo, determinato riconoscendo, in relazione ai giorni di invalidità indicati dal CTU, euro
115,00 per ciascun giorno di ITT euro 57,5 per ciascun giorno di ITP al
50%, euro 28,75 per ciascun giorno di ITP al 25%; euro 23.271,00 per danno biologico permanente, corrispondente ad un'invalidità nel grado del 12 % per un soggetto di anni 65 alla cessazione del periodo di ITT e di ITP.
pag. 14/19 Sul punto, occorre rimarcare che l'importo innanzi indicato, di euro
23.271,00, sia volto a ristorare il cd. danno biologico/dinamico- relazionale, nella specie, certamente sussistente in ragione dell'accertata lesione dell'integrità psicofisica dell'appellante.
Ritiene, invece, la Corte che non debba riconoscersi alla Pt_1
l'ulteriore importo di euro 6.516,00, previsto dalla predetta tabella in corrispondenza dell'accertata percentuale di invalidità permanente, e volto, in tesi, a risarcire il “danno da sofferenza soggettiva interiore” media presumibile (ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata).
Sul punto deve, infatti, rammentarsi che, per ormai consolidata giurisprudenza, “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico” (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 9006 del 21/03/2022).
Nella specie, nella citazione di primo grado, non emendata dalla memoria depositata ai sensi dell'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., l'attrice non aveva operato alcuna specifica allegazione in relazione allo stato di sofferenza soggettiva in ipotesi patito in conseguenza del sinistro, essendosi, nel solo petitum della domanda, limitata a sollecitare il riconoscimento di un importo ulteriore, rispetto a quello da liquidarsi per danno biologico, volto a ristorare il cosiddetto danno morale.
pag. 15/19 Ne segue che difettando finanche l'allegazione di tale specifica voce di danno, alcuna somma debba riconoscersi a siffatto titolo, non potendosi procedere ad alcun automatismo risarcitorio.
Né, invero, compete una personalizzazione della somma volta a risarcire il danno dinamico relazionale, essendo risultata del tutto carente l'allegazione, da parte della danneggiata, di una peculiare negativa incidenza dei postumi permanenti, ad essa residuati, maggiore rispetto a quelle ordinariamente conseguenti al tipo di lesione in concreto sofferta, come pure la deduzione della compromissione di specifiche attitudini personali, ovvero di pratiche sportive, ludiche o ricreative, tali da poter giustificare la personalizzazione degli indicati importi (cfr. in termini, ex multis,
Cassazione civile, sez. III, 31/01/2019, n. 2788).
Sommando le singole voci innanzi indicate, quindi, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, compete l'importo di euro
33.333,5.
Alcun importo va riconosciuto a titolo di rimborso per spese mediche, non avendo il CTU dato atto della sussistenza di esborsi documentati, né della necessità di sostenere in futuro ulteriori spese.
Trattandosi di una somma espressa in valori monetari risalenti al
5.6.2024, occorre rivalutarla all'attualità, applicando gli indici di rivalutazione dell'Istat, il più aggiornato dei quali è, alla data di deliberazione della presente pronuncia, quello al 31 dicembre 2024.
Ne segue che, operando l'indicato conteggio, il danno non patrimoniale sia pari, all'attualità, ad euro 33.533,50 (indice alla decorrenza: 119,5;
pag. 16/19 indice alla scadenza: 120,2; raccordo Indici: 1, coefficiente di rivalutazione: 1,006; totale rivalutazione: euro 200,00).
Sul sopra indicato importo, costituente oggetto di un'obbligazione di valore, competono, poi, all'istante, che formulava in proposito espressa domanda, al fine di ristorare il pregiudizio da ritardata liquidazione del risarcimento, gli interessi cd. compensativi al tasso legale, da calcolare sulla citata somma previamente devalutata in applicazione degli indici
Istat al 13.05.2015, data di verificazione dell'evento dannoso, ed anno per anno rivalutata, secondo i predetti indici, dal 13.05.2016 sino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre gli interessi al tasso legale codicistico, sul totale dato dalla sommatoria della sorta capitale rivalutata e degli interessi compensativi, dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.
§ 8.
L'accoglimento dell'appello impone di modificare, d'ufficio, il regolamento delle spese processuali, avuto riguardo all'esito finale della lite.
Considerata la riconosciuta fondatezza della domanda, le spese processuali di entrambi i gradi debbono seguire la soccombenza dell'appellata impresa designata, al pari di quelle relative alla CTU, che, come liquidate dal primo Giudice, debbono porsi a carico della stessa.
La liquidazione delle spese processuali viene operata, come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con
D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dei pag. 17/19 compensi tabellari minimi, da reputare adeguati alla ridotta complessità della lite ed al numero limitato di questioni trattate, relativi allo scaglione delle cause di valore da euro 26.001,00 ad euro
52.000,00, nel quale rientra il decisum, con distrazione in favore dell'Avv. Francesco Palumbo dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede: Parte_1
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento per quanto di ragione della domanda, dichiara l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo non indentificato nella causazione del sinistro e condanna quale Impresa designata per la Controparte_1
Regione Campania alla definizione dei sinistri a carico del Fondo
, a pagare, in favore di Controparte_3 [...]
, l'importo di euro 33.533,50, oltre interessi al tasso Parte_1
legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c., da calcolare sulla medesima somma, devalutata al 13.05.2015 ed anno per anno rivalutata, secondo indici Istat, dal 13.05.2016 sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi al medesimo tasso legale, sulla sorta capitale rivalutata e sugli interessi a quella data maturati, dalla pubblicazione al soddisfo;
b) condanna quale Impresa designata per la Controparte_1
Regione Campania alla definizione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, alla rifusione, in favore pag. 18/19 dell'appellante, delle spese processuali, che, in relazione al primo grado di giudizio, liquida in euro 545,00 per esborsi, euro
3.809,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, e, in relazione al grado di appello, in euro 27,00 per esborsi, euro 4.996,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e
CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Francesco
Palumbo;
c) pone le spese relative alla CTU, come liquidate dal Giudice di primo grado, a definitivo carico dell'appellata.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 31/01/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 19/19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3332/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 173/2023, emessa dal Tribunale di Napoli Nord, pubblicata in data 18.01.2023, non notificata, pendente
TRA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, in virtù di procura alle liti apposta in calce alla citazione di primo grado, dall'avv. Francesco Palumbo (C.F. ); C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F. - P. IVA ), nella Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
qualità di Impresa Designata per la Campania alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti per notar in Treviso del Persona_1
18.12.2014 n. rep. 186905 – racc. 30367, dall'avv. Antonio Spallieri
(C.F. ); C.F._3
APPELLATA
Oggetto: risarcimento danni ex art. 283 lett. a) D. Lgs. 209/05.
Conclusioni: nelle note depositate in data 20.11.2024, ai sensi dell'art. 352 co. 1 n. 1 c.p.c., l'appellante riportandosi all'atto di appello concludeva come segue: “.. respinta e disattesa ogni avversa deduzione ed eccezione, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dei dedotti motivi, 1) Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del conducente il motociclo non identificato, nella produzione dell'evento dannoso per cui è causa;
2) Per l'effetto, condannare Controparte_1
quale impresa designata per la gestione del Fondo di Garanzia per
[...]
le Vittime della Strada (F.G.V.S.), in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di , della Parte_1
somma di € 44.523,26 a titolo di risarcimento per le lesioni riportate, di cui € 32.083,26 per DB, € 4.080,00 per DM da IT, € 3.840,00 per ITT, €
4.320,00 per ITP al 50% ed € 200,00 per spese mediche documentate, ovvero di quella somma maggiore o minore che la Corte adita vorrà liquidare, il tutto oltre maggiorazioni dovute per la svalutazione monetaria ed interessi legali dal dì della domanda all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese e competenze del primo e del presente grado di giudizio e con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.”;
pag. 2/19 nelle note depositate in data 21.11.2024, ai sensi dell'art. 352 c.p.c.,
riportandosi alla comparsa di costituzione, così Controparte_1
concludeva: ”.. respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: -
Dichiarare inammissibile o comunque nullo il proposto gravame per i motivi di cui in premessa;
- Rigettare in ogni caso il gravame proposto perché infondato in fatto e diritto oltre che improcedibile, ed improponibile;
- Confermare la impugnata sentenza n. 173/2023 emessa dal Tribunale di Napoli Nord in data 16.01.2023 e depositata in data
18.01.2023, anche in ordine alle spese di I grado. - Governare le spese e competenze del presente giudizio come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata il 16/03/2018, Parte_1
conveniva, innanzi al Tribunale di Napoli Nord, Controparte_1
nella qualità di impresa designata per la Regione Campania alla liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S., al fine di sentire accertare l'esclusiva responsabilità del conducente di un motociclo rimasto sconosciuto, nella causazione del sinistro verificatosi, in data
13.05.2015 alle ore 15.30, in Mugnano di Napoli (NA), alla Via Crispi - quando essa istante, mentre camminava accostata al ciglio della strada, veniva investita da un motociclo di colore scuro non identificato che la faceva rovinare al suolo e che, proseguendo la propria corsa, si allontanava repentinamente, omettendo di prestare soccorso ed impedendo la sua regolare identificazione -, e per la condanna della pag. 3/19 convenuta impresa di assicurazione al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, da essa subiti.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva nella Controparte_1
predetta qualità, resistendo alla domanda e sollecitandone il rigetto.
Istruita la causa con l'audizione di due testi intimati dall'attrice e con l'espletamento di una CTU medico legale, all'esito del giudizio, l'adito
Tribunale pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale, ritenuta la domanda proponibile, così decideva: “a) rigetta la domanda attorea in quanto non provata;
b) per l'effetto condanna l'istante al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro € 3.809,00 oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge, in favore della convenuta
F.G.V.S; c) Pone Controparte_2
definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU (euro 420,00 oltre accessori) come già liquidate con separato decreto.”.
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza, interponeva appello, Parte_1
mediante citazione tempestivamente notificata in data 14.07.2023, nel rispetto del termine lungo di sei mesi, di cui all'art. 327 c.p.c., chiedendone la riforma nei termini dinanzi riportati.
Costituendosi con comparsa depositata il 17.10.2023, , Controparte_1
nel resistere all'avversa impugnazione, ne sollecitava l'integrale rigetto.
All'esito della prima udienza, fissata in citazione per il 15.12.2023 e sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
pag. 4/19 questa Corte, con ordinanza ritualmente comunicata alle parti, così provvedeva: “Fissa per la rimessione della causa in decisione l'udienza del giorno 24.1.2025, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 c.p.c.”.
Quindi, disposta la sostituzione dell'udienza ex art. 352 c.p.c. con il deposto di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., scaduto il termine accordato alle parti, sulle conclusioni dalla medesime rassegnate nelle note rispettivamente depositate, la causa, con ordinanza emessa il
24.1.2025, veniva rimessa alla decisione del Collegio.
§ 3.
Il Giudice di primo grado riteneva non assolto l'onere probatorio gravante sul danneggiato, osservando che “le risultanze documentali ed istruttorie non abbiano offerto una ricostruzione univoca e chiara del sinistro allegato dagli attori a fondamento della loro pretesa risarcitoria”.
Al riguardo, il Tribunale, pur dando conto del fatto che le testi avevano riferito del coinvolgimento nella dinamica dell'investimento di un motociclo rimasto non identificato, osservava che tali prove testimoniali erano da ritenersi non attendibili, in quanto contraddittorie.
Al riguardo, il Giudice evidenziava che, sebbene le testi avessero riferito di trovarsi nel medesimo luogo, la prima di esse dichiarava di non avere visto il motociclo investire la , laddove la seconda, Pt_1
pur confermando l'investimento, forniva una descrizione non coerente pag. 5/19 con quella sostenuta nella citazione e nella memoria istruttoria. Infatti, in tali scritti si era sostenuta la tesi di un investimento da tergo del pedone ad opera dello scooter, mentre la teste, in disaccordo con tale narrazione, riferiva che il ciclomotore “veniva in direzione opposta a quella del senso di marcia della ”. Pt_1
Quindi, il Giudice riteneva che “nel merito la domanda di
[...]
non è fondata alla luce dell'espletata prova testimoniale, del Parte_1
tutto contraddittoria e/o inconferente e va rigettata”.
§ 4.
Con tre motivi di appello, impugnava la sentenza, Parte_1
sostenendo che il primo Giudice aveva erroneamente valutato le risultanze probatorie.
Con il primo e il secondo motivo, da esaminarsi congiuntamente in quanto avvinti da intima connessione, l'appellante sosteneva che il
Giudice, nel ritenere inattendibile la teste escussa, non aveva opportunamente considerato che la discordanza tra le testimonianze delle due testi si fondava, in base alle dichiarazioni rese, sulla circostanza per cui le due testi si trovavano in differenti punti del cortile, il che faceva sì che avessero potuto avere due differenti punti di visuale.
Per tale motivo, la circostanza per cui una delle testi non aveva assistito al verificarsi del sinistro non permetteva di affermare che la deposizione della seconda teste, avendo un differente punto di visuale, fosse contraddittoria rispetto alla prima.
pag. 6/19 Ed ancora, l'istante deduceva che, indipendentemente dal particolare afferente alla direzione di marcia del pedone e del veicolo investitore, la teste aveva, comunque, confermato l'investimento di Tes_1
in Via Crispi in Mugnano di Napoli (NA), Parte_1
all'altezza del civico 18, ad opera di un motociclo di colore scuro.
Quindi, tale deposizione aveva “confermato e provato l'accadimento, nel suo dove e nel suo quando” e che la era stata investita dal Pt_1
veicolo mentre camminava tutta accostata al ciglio della strada, in assenza di appositi marciapiedi, essendone la strada totalmente sprovvista. Dunque, la teste aveva anche consentito di accertare la responsabilità unica ed indiscutibile del conducente il motociclo.
Entrambe le testi avevano, poi, “acclarato l'impossibilità di identificare il veicolo investitore nonché il suo conducente, poiché questi, dopo
l'impatto, si dava alla fuga, rendendo vano ogni tentativo anche di rilevare il solo numero di targa del veicolo”.
Quindi, l'unico elemento della ricostruzione attorea che non aveva trovato conferma nelle deposizioni testimoniali era quello relativo alle direzioni di marcia del soggetto investito, da un lato, e del veicolo investitore, dall'altro.
Tuttavia, tale dato non consentiva di dubitare dell'effettivo verificarsi dell'evento di danno, ma al limite avrebbe potuto giustificare la non esclusione di una corresponsabilità della nella causazione del Pt_1
sinistro.
pag. 7/19 Con il terzo motivo l'appellante sosteneva che la fondatezza della domanda doveva condurre necessariamente a riformare anche il capo di sentenza relativo al regime delle spese processuali.
§ 5.
L'appello è fondato.
In diritto giova osservare, con riguardo all'esatta individuazione dell'onere probatorio gravante sul danneggiato che, invocando l'ipotesi di cui all'art. 283 lett. a) d. lgs. 209/05, agisca nei confronti dell'impresa designata dal fondo di garanzie vittime della strada, che, secondo la giurisprudenza della Cassazione cui questo Collegio intende dare continuità, “.. l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque
l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà - ovviamente - tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro
è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda ..” (cfr. Cass. civ., n. 3019/16; conf. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza
n. 23434 del 04/11/2014; conf. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9873 del
15/04/2021).
pag. 8/19 Ed ancora, la Cassazione non ha mancato di rilevare come “La definizione dei fatti costitutivi del diritto al risarcimento contenuta nella indicata norma risulta del tutto coerente con la specificità della peculiare ipotesi disciplinata dalla legge che, avuto riguardo alla obiettiva impossibilità di identificazione del veicolo investitore da parte del soggetto coinvolto nel sinistro, acconsente all'assolvimento dell'onere probatorio anche attraverso meri elementi indiziari che consentano di pervenire anche indirettamente alla prova dei fatti indicati, come ad esempio, in mancanza di testi, attraverso la verifica delle condizioni psicofisiche del danneggiato e della compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell'incidente come riferita dall'attore, o descritta nella querela contro ignoti (che non costituisce obbligo, nè condizione di proponibilità della domanda risarcitoria: Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n.
23434 del 04/11/2014) eventualmente presentata dal danneggiato e che costituisce anch'essa elemento indiziario da valutare unitamente a tutti gli altri elementi istruttori ai fini dell'accertamento del diritto (cfr. Corte
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18532 del 03/09/2007; id. Sez. 3, Sentenza n.
9939 del 18/06/2012), pur non valendo in sé stessa, al pari delle dichiarazioni rese dallo stesso danneggiato, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto” (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20066 del
02/09/2013).
Di conseguenza, la prova del fatto costitutivo può essere desunta da una valutazione complessiva del materiale istruttorio e valorizzando una pluralità di elementi che, singolarmente considerati, non varrebbero a dimostrare il verificarsi dell'evento.
pag. 9/19 Infatti, si è chiarito dalla S.C. che “in una causa, quale quella oggetto del presente giudizio, in cui la prova dei fatti costitutivi del diritto, come definiti nello schema legale del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 283, comma 1, lett. a), non può che essere affidata a fatti secondari e dunque ad una valutazione del complesso indiziario offerto, deve ritenersi censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il Giudice di merito si sia limitato a trascurare o negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento” (cfr. Cass. civ. sez. III, 28/06/2016, n.13282).
§ 6.
In applicazione dei richiamati principi, deve, nella specie, ritenersi assolto l'onere probatorio gravante sulla danneggiata, non potendosi dubitare dell'attendibilità delle prove acquisite al processo.
Ed invero, la credibilità della teste non è minata Tes_2
dall'affermazione, dalla medesima resa, di non avere personalmente visto il momento nel quale il motociclo investiva la . Pt_1
Infatti, la teste dichiarava testualmente: “quel giorno ero in cortile verso mezzogiorno o nel primo pomeriggio non ricordo bene;
la era a Pt_1
casa mia e andava via;
era appena uscita la e sentivo che la Pt_1
stessa gridava invocando aiuto;
io e mia nipote, Tes_1
pag. 10/19 andavamo verso l'uscita e vedevamo la sig.ra a terra e un Pt_1
motorino che fuggiva in direzione Chiaiano”.
Da tale dichiarazione è possibile desumere, con ragionevole certezza, che, secondo l'id quod plerumque accidit, la caduta del pedone sia stata provocata dall'investimento ad opera del motociclo.
Del resto, dalle risultanze di causa e, in specie, dall'espletata CTU, è, da un lato, emerso che “Le lesioni risultano, per la dinamica lesiva, per il momento di evidenziazione clinica, per l'evoluzione riparativa e per la documentazione prodotta, congrue con le modalità di produzione degli eventi traumatici riferiti dalla p. e presenti in atti. Sono, infatti, soddisfatti i criteri per l'esistenza del nesso di causalità (cronologico, topografico, dell'efficienza qualitativa e quantitativa, della continuità nella seriazione dei fenomeni e dell'esclusione di altri momenti eziologici)”.
Dall'altro, non risultano documentate agli atti possibili cause, alternative a quella indicata dai testi – i.e.: investimento ad opera del motociclo -, astrattamente idonee a provocare la caduta della . Pt_1
Ancora più dettagliata risulta essere la deposizione dell'altra teste escussa, nipote dell' . Tes_1 Tes_2
Secondo la predetta teste: “quel giorno la era a casa di mia zia Pt_1
e mia mamma e andava via;
insieme a zia la accompagnavo al Tes_2
cancelletto d'ingresso; era appena uscita la e si dirigeva verso Pt_1
Mugnano a piedi e vedevo che veniva investita da uno scooter sul lato destro del corpo. Lo scooter veniva in direzione opposta a quella del
pag. 11/19 senso di marcia della . lo scooter la colpiva con la parte Pt_1
anteriore destra;
la cadeva e gridava lamentando dolori;
la Pt_1
prendevamo in braccio e la portavamo nel cortile;
poi si accasciava perdendo conoscenza;
lo scooter scappava in direzione Chiaiano e dopo la curva non l'abbiamo più visto”.
In contrario, al fine di escluderne l'attendibilità, non soccorre il rilievo per cui, mentre nell'articolare la prova orale l'attrice aveva indicato come dinamica un investimento da tergo, da parte dello scooter, la teste riferiva “che il motorino veniva di fronte alla sig.ra e non Pt_1
da tergo. Non c'era marciapiede lungo la strada. La camminava Pt_1
sulla sinistra in direzione Mugnano, lungo il lato della strada nella parte delimitata dal cancello della mia abitazione”.
Infatti, tale discrasia, da un lato, corrobora il convincimento del
Collegio circa la credibilità della teste, che non si è affatto appiattita sulla versione prospettata dall'attrice, ma ha narrato il fatto con dovizia di particolari. Dall'altro, consente di ritenere, comunque, raggiunta la prova dell'accadimento, avendo la teste dichiarato che il ciclomotore aveva investito il pedone mentre quest'ultimo stava camminando lungo la strada.
Alla luce di quanto sin qui osservato e delle emergenze istruttorie in atti, non contrastate da elementi di segno contrario, il fatto storico, posto a base della domanda, può ritenersi sufficientemente dimostrato.
Né, invero, può fondatamente dubitarsi dell'impossibilità, per la lesa, di rilevare il numero di targa del veicolo investitore, atteso che, entrambe pag. 12/19 le testi riferivano che il motociclo proseguiva repentinamente la marcia, fuggendo in direzione di una curva e rendendosi non rintracciabile.
Va, altresì, riconosciuta la responsabilità esclusiva del conducente il motociclo, avendo lo stesso investito la mentre questa Pt_1
camminava accostata al ciglio della strada, in assenza di marciapiede, nel senso di marcia opposto a quello percorso dai veicoli.
Del resto, dalle risultanze di causa non emerge il compimento, ad opera della , di alcuna condotta anomala o imprevedibile, tale da non Pt_1
consentire al centauro di avvedersi per tempo della relativa presenza.
In conclusione, in totale riforma della gravata sentenza, deve essere affermata la responsabilità esclusiva del conducente il motociclo non identificato, nella produzione dell'evento dannoso per cui è causa.
§ 7.
Venendo ad esaminare il quantum, profilo che il Tribunale aveva ritenuto assorbito in ragione dell'integrale rigetto della domanda, merita evidenziare che, secondo l'espletata CTU, alle cui conclusioni questa Corte ritiene di potere aderire, siccome immuni da vizi e congruamente motivate, oltre che nemmeno contestate da _1
, i danni riportati, in conseguenza del sinistro, dall'odierna
[...]
appellante, consistenti in “frattura pluriframmentaria e scomposta del terzo prossimale diafisario del femore destro trattata chirurgicamente con osteosintesi con chiodo gamma long.”, hanno determinato una ITT di 50 giorni, una ITP da valutarsi al 50% di 50 giorni, una ITP da pag. 13/19 valutarsi al 25% di 50 giorni e, all'esito della relativa stabilizzazione, postumi permanenti valutabili nella misura del 12%.
Tanto premesso, osserva il Collegio che, ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale, debba farsi applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale a mente del quale “In materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti”
(cfr. ex multis, Cassazione civile, sez. III, 28/06/2018, n. 17018).
Pertanto, in considerazione di tutte le circostanze della vicenda concreta (entità dei postumi, natura delle lesioni, durata dell'inabilità, età, condizioni del soggetto leso), il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione della salute, subìto dall'appellante, può essere, sulla base della Tabella elaborata dal Tribunale di Milano, aggiornata all'anno 2024, utilizzabile come indice di riferimento nella valutazione equitativa del danno, partitamente individuato nella seguente misura, già determinata all'attualità: euro 10.062,50 per danno biologico temporaneo, determinato riconoscendo, in relazione ai giorni di invalidità indicati dal CTU, euro
115,00 per ciascun giorno di ITT euro 57,5 per ciascun giorno di ITP al
50%, euro 28,75 per ciascun giorno di ITP al 25%; euro 23.271,00 per danno biologico permanente, corrispondente ad un'invalidità nel grado del 12 % per un soggetto di anni 65 alla cessazione del periodo di ITT e di ITP.
pag. 14/19 Sul punto, occorre rimarcare che l'importo innanzi indicato, di euro
23.271,00, sia volto a ristorare il cd. danno biologico/dinamico- relazionale, nella specie, certamente sussistente in ragione dell'accertata lesione dell'integrità psicofisica dell'appellante.
Ritiene, invece, la Corte che non debba riconoscersi alla Pt_1
l'ulteriore importo di euro 6.516,00, previsto dalla predetta tabella in corrispondenza dell'accertata percentuale di invalidità permanente, e volto, in tesi, a risarcire il “danno da sofferenza soggettiva interiore” media presumibile (ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata).
Sul punto deve, infatti, rammentarsi che, per ormai consolidata giurisprudenza, “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico” (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 9006 del 21/03/2022).
Nella specie, nella citazione di primo grado, non emendata dalla memoria depositata ai sensi dell'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., l'attrice non aveva operato alcuna specifica allegazione in relazione allo stato di sofferenza soggettiva in ipotesi patito in conseguenza del sinistro, essendosi, nel solo petitum della domanda, limitata a sollecitare il riconoscimento di un importo ulteriore, rispetto a quello da liquidarsi per danno biologico, volto a ristorare il cosiddetto danno morale.
pag. 15/19 Ne segue che difettando finanche l'allegazione di tale specifica voce di danno, alcuna somma debba riconoscersi a siffatto titolo, non potendosi procedere ad alcun automatismo risarcitorio.
Né, invero, compete una personalizzazione della somma volta a risarcire il danno dinamico relazionale, essendo risultata del tutto carente l'allegazione, da parte della danneggiata, di una peculiare negativa incidenza dei postumi permanenti, ad essa residuati, maggiore rispetto a quelle ordinariamente conseguenti al tipo di lesione in concreto sofferta, come pure la deduzione della compromissione di specifiche attitudini personali, ovvero di pratiche sportive, ludiche o ricreative, tali da poter giustificare la personalizzazione degli indicati importi (cfr. in termini, ex multis,
Cassazione civile, sez. III, 31/01/2019, n. 2788).
Sommando le singole voci innanzi indicate, quindi, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, compete l'importo di euro
33.333,5.
Alcun importo va riconosciuto a titolo di rimborso per spese mediche, non avendo il CTU dato atto della sussistenza di esborsi documentati, né della necessità di sostenere in futuro ulteriori spese.
Trattandosi di una somma espressa in valori monetari risalenti al
5.6.2024, occorre rivalutarla all'attualità, applicando gli indici di rivalutazione dell'Istat, il più aggiornato dei quali è, alla data di deliberazione della presente pronuncia, quello al 31 dicembre 2024.
Ne segue che, operando l'indicato conteggio, il danno non patrimoniale sia pari, all'attualità, ad euro 33.533,50 (indice alla decorrenza: 119,5;
pag. 16/19 indice alla scadenza: 120,2; raccordo Indici: 1, coefficiente di rivalutazione: 1,006; totale rivalutazione: euro 200,00).
Sul sopra indicato importo, costituente oggetto di un'obbligazione di valore, competono, poi, all'istante, che formulava in proposito espressa domanda, al fine di ristorare il pregiudizio da ritardata liquidazione del risarcimento, gli interessi cd. compensativi al tasso legale, da calcolare sulla citata somma previamente devalutata in applicazione degli indici
Istat al 13.05.2015, data di verificazione dell'evento dannoso, ed anno per anno rivalutata, secondo i predetti indici, dal 13.05.2016 sino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre gli interessi al tasso legale codicistico, sul totale dato dalla sommatoria della sorta capitale rivalutata e degli interessi compensativi, dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.
§ 8.
L'accoglimento dell'appello impone di modificare, d'ufficio, il regolamento delle spese processuali, avuto riguardo all'esito finale della lite.
Considerata la riconosciuta fondatezza della domanda, le spese processuali di entrambi i gradi debbono seguire la soccombenza dell'appellata impresa designata, al pari di quelle relative alla CTU, che, come liquidate dal primo Giudice, debbono porsi a carico della stessa.
La liquidazione delle spese processuali viene operata, come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con
D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dei pag. 17/19 compensi tabellari minimi, da reputare adeguati alla ridotta complessità della lite ed al numero limitato di questioni trattate, relativi allo scaglione delle cause di valore da euro 26.001,00 ad euro
52.000,00, nel quale rientra il decisum, con distrazione in favore dell'Avv. Francesco Palumbo dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede: Parte_1
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento per quanto di ragione della domanda, dichiara l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo non indentificato nella causazione del sinistro e condanna quale Impresa designata per la Controparte_1
Regione Campania alla definizione dei sinistri a carico del Fondo
, a pagare, in favore di Controparte_3 [...]
, l'importo di euro 33.533,50, oltre interessi al tasso Parte_1
legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c., da calcolare sulla medesima somma, devalutata al 13.05.2015 ed anno per anno rivalutata, secondo indici Istat, dal 13.05.2016 sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi al medesimo tasso legale, sulla sorta capitale rivalutata e sugli interessi a quella data maturati, dalla pubblicazione al soddisfo;
b) condanna quale Impresa designata per la Controparte_1
Regione Campania alla definizione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, alla rifusione, in favore pag. 18/19 dell'appellante, delle spese processuali, che, in relazione al primo grado di giudizio, liquida in euro 545,00 per esborsi, euro
3.809,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, e, in relazione al grado di appello, in euro 27,00 per esborsi, euro 4.996,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e
CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Francesco
Palumbo;
c) pone le spese relative alla CTU, come liquidate dal Giudice di primo grado, a definitivo carico dell'appellata.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 31/01/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 19/19