Articolo 79 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289
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1 gennaio 2003
Art. 79. (Limiti di impegno) 1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2003-2005 i limiti di impegno di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2003