TRIB
Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/09/2025, n. 8694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8694 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5904/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vetritto ha pronunciato, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note in sostituzione dell'udienza, la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. r.g. 5904/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1
Telematico, presso lo studio dell'avv. CERUTTI GILBERTO, che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, elettivamente Controparte_1
domiciliato in Catanzaro, via Scalfaro 9 , presso lo studio dell'avv.
SANTUORI CRESCENZO che la rappresenta e difende unitamente all'avv. COLABRARO DANILO
RESISTENTE
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente conveniva in Parte_1
giudizio innanzi all'intestato Tribunale la società Controparte_1
per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ Voglia
[...]
il Giudice adito, adversis reiectis: a) accertare che il trattamento retributivo corrisposto nel periodo per cui è causa è stato inosservante dei criteri minimi di adeguatezza e sufficienza fissati dagli artt. 2099
Cod. Civ. e 36 Cost. e, per l'effetto, dichiarare il diritto alle differenze retributive di cui al conteggio;
b) dichiarare l'illegittimità della variazione relativa alle sedi di lavoro e delle ore lavorate e condannare la società convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente, anche a titolo risarcitorio ex art. 1226 Cod. Civ., delle differenze retributive di cui al conteggio, ovvero di quelle diverse somme ritenute più giusta e più eque;
c) accertare la mancata osservanza dell'assetto temporale della prestazione come pattuito nel contratto “part-time” e dichiarare la trasformazione del rapporto da
“part time” a tempo pieno con decorrenza dall'1/10/2022; d) annullare le sanzioni disciplinari disposte con comunicazioni
19/11/2024; 2/12/2024 e 6/12/2024; e) dichiarare la nullità e/o
l'illegittimità del licenziamento in quanto determinato da motivo illecito ritorsivo e vessatorio, comunque privo della giusta causa e in ogni caso sproporzionato e contrario alle previsioni del contratto collettivo applicato e, per l'effetto: 1) ordinare al datore di lavoro, la
2 reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro;
2) condannare la società convenuta al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno dl licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, ovvero condannando la stessa società convenuta ad un'indennità risarcitoria pari ad un congruo numero di mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto pari ad € 1.743,37 (€ 1.494,32 x 14/12); f) condannare la parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente di tutte le somme meglio indicate nel sopraesteso conteggio per i titoli ivi specificati per la complessiva somma di € 15.700,44, anche a titolo di risarcimento del danno ex art. 1226 c.c., ovvero per quelle maggiori o minori somme ritenute più giuste e più eque;
g) in ogni caso: 1) con gli interessi legali al saggio previsto dall'art. 1284, comma 4 c.c., considerato l'accertamento dei presupposti normativi consistenti nella costituzione in mora insita nella proposizione della domanda e nell'assenza di una diversa determinazione contrattuale della misura degli interessi;
2) con il maggior danno da svalutazione monetaria, a decorrere dalle date di maturazione dei singoli crediti;
con il favore delle spese del compenso professionale di lite determinato ex D.M. n.
55/14, da distrarsi in favore dell'Avv. Gilberto Cerutti che se ne dichiara antistatario”.
3 A sostegno della domanda il ricorrente, premettendo di essere stato assunto dalla convenuta dal 30.09.2022 con contratto a tempo indeterminato “part time” per 25 ore settimanali (dalle 13.30 alle 18.30 dal lunedì al venerdì), mansioni di operaio addetto alle pulizie, inquadramento al 3° livello del C.C.N.L. Imprese di Pulizia e Servizi
Integrati, luogo di lavoro il Cantiere Lotto 2 Roma Controparte_2
Centro Fiumicino, deduceva che: dal 01.10.2022 al 9.10.2024 aveva prestato attività lavorativa per 40 settimanali (dalle 9:00 alle 17:00 per
5 giorni a settimana) con un numero di ore supplementari e/o straordinarie eccedenti le ore contrattualizzate (25 ore) e prestazione di fatto pari ad un ”full time”; con comunicazione del 01.10.2024 la parte datoriale disponeva la modifica dell'orario di lavoro con nuovo turno dalle ore 9.15 alle ore 14.15 (anziché dalle 13.30 alle 18.30),
l'assegnazione di n. 4 stazioni appaltanti e l'imposizione dello svolgimento del lavoro entro una fascia oraria di 5 ore presso n. 4 stazioni appaltanti, distanti fra loro, ed inserite nel traffico urbano di
Roma.
Quindi il ricorrente rappresentava di aver provveduto a contestare, detta modifica diffidando la società al ripristino del precedente orario e delle condizioni di lavoro, ed invocando la trasformazione del “part time” in “full time”.
Deduceva altresì che la società convenuta provvedeva a contestare e sanzionare una serie di mancanze disciplinari presso l'appalto DA con
4 sede in via Corcolle (29/10/2024: mancata pulizia delle aree esterne;
31/10/2024: mancata pulizia delle aree esterne;
mancata spolveratura delle postazioni di lavoro;
mancata spazzatura delle aree esterne;
19/11/2024: sanzione disciplinare della trattenuta della retribuzione per n. 3 ore;
19/11/2024: sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per n. 1 giorno;
19/11/2024: provvedimento disciplinare del richiamo scritto;
22/11/2024: mancata pulizia delle aree esterne;
2/12/2024: mancata pulizia delle aree esterne;
mancata spolveratura delle postazioni delle aree esterne e della fotocopiatrice;
2/12/2024: sospensione disciplinare dal servizio e dalla retribuzione per n. 1 giornata da scontare il giorno 9/1/2025;
6/12/2024: sospensione disciplinare dal servizio e dalla retribuzione per n. 1 giornata da scontare il giorno 10/1/2025; 19/12/2025: mancata esecuzione della pulizia delle aree esterne).
Allegava di aver opposto, tramite il proprio difensore, a giustificazione dei fatti contestati che gli autisti DA erano soliti abbandonare plastica, cartacce, cartoni, bottiglie di vetro e di plastica, anche nell'immediatezza successiva alla pulizia effettuata nel piazzale, che vi era la presenza di volatili, che l'area su cui interveniva era eccessivamente vasta in relazione al tempo di lavoro concessogli, che disponeva di un carrello munito di un solo secchio ed uno strofinaccio, privo dei detergenti necessari e di strumenti di pulizia deteriorati, che mancavano guanti, calzature antiscivolo e tuta da lavoro.
5 Deduceva altresì che con comunicazione del 02.01.2025 la società convenuta, richiamando le precedenti sanzioni disciplinari, comminava al ricorrente il licenziamento per giusta causa “in applicazione dell'art. 48 lett. G del C.C.N.L. di riferimento e che con comunicazione a mezzo PEC del 9/1/2025 il ricorrente provvedeva ad impugnare il detto il licenziamento.
Quindi contestava il pagamento delle buste paga non accompagnate dalla prova documentale e l'efficacia solutoria di eventuali pagamenti
“acausali” e/o con causale generica e/o omnicomprensiva e/o comunque priva di imputazione specifica, deduceva l'illegittimità della variazione delle ore e dei giorni relativi alla prestazione lavorativa, intervenuta nel corso del rapporto con le modalità risultanti dalle buste paga, ritenendo la variazione, in aumento o diminuzione, del monte ore pattuito, una novazione oggettiva dell'intesa negoziale inizialmente concordata, deduceva di non aver percepito la retribuzione dall'1/1/2025 al 3/1/2025, le mensilità aggiuntive se non nella misura risultante dalle sole buste paga allegate, il pagamento dei permessi retribuiti contrattualmente spettanti nella misura dovuta, l'indennità di ferie nella misura di legge (26 giorni l'anno), l'indennità di mancato preavviso, il TFR;
deduceva la illegittimità della riduzione unilaterale dell'orario di lavoro di fatto da full time in orario part time, rivendicando il diritto di percepire la retribuzione dovuta per il tempo pieno.
6 In diritto deduceva la trasformazione per fatti concludenti e in applicazione del principio di effettività del rapporto di lavoro da part time a full time e la illegittimità del licenziamento in quanto ritorsivo/discriminatorio adottato all'esito di condotta vessatoria del datore di lavoro.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti si costituiva in giudizio la la quale deduceva che la modifica Controparte_1
dell'orario di lavoro a far data dall'ottobre 2024 era dovuta alla dismissione della sede di Roma 3 con minore prestazione lavorativa per la stessa resistente e che era stata funzionale al mantenimento dell'orario complessivo del ricorrente;
deduceva che alcuna vessazione e ritorsione vi era stata da parte della GSI ma di contro che il ricorrente una volta ricevuta la variazione di orario e la parziale modifica delle sedi di lavoro aveva iniziato a svolgere negligentemente il lavoro affidatogli;
deduceva che il ricorrente aveva ricevuto oltre alle contestazioni elencate nel ricorso anche una contestazione precedente in data 10.10.2024 per essere salito su una pedana di un carrello elevatore senza autorizzazione e dispositivi di protezione e che il relativo procedimento disciplinare si era concluso con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un giorno;
deduceva altresì che con contestazione del 29.10.2024 (seguita da richiamo scritto) e del
31.10.2024 (seguita da multa di tre ore) si addebitava al ricorrente di non aver provveduto alla pulizia delle aree esterne di Roma 3
7 rispettivamente in data 25.10.2024 e in data 29.10.2024. Allegava che con contestazione del 22.11.2024 (cui seguiva la sospensione per un giorno) si contestava che nei giorni dal 18 al 21 novembre 2024 il lavoratore aveva di nuovo eseguito negligentemente eseguito il lavoro affidatogli, con successiva contestazione del 02.12.2024 (sanzionata con un giorno di sospensione) si contestava la mancata esecuzione in data 26.11.2024 della pulizia delle aree esterne del sito di Roma 3 e quindi con contestazione del 19.12.2024 si contestava la manca pulizia in data 18.12.2024 delle aree esterne sempre del sito di Roma 3 per cui la GSI si determinava al licenziamento del lavoratore. Sosteneva la legittimità del licenziamento irrogato in applicazione degli art. 47 e 48 del CCNL essendo stati comminati due provvedimenti di sospensione ritenendo che il lavoratore si era reso colpevole di ben di più di due mancanze di cui al detto art. 47.
Contestava la richiesta a vario titolo di pagamento delle differenze retributive, si associava alla richiesta di conversione del rapporto in regime di full time ma solo da aprile 2023 ritenendo come dovuto unicamente la somma di euro 2.570,74, chiedendo per il resto il rigetto del ricorso.
All'udienza del 07.04.2025 veniva esperito il tentativo di conciliazione e l'udienza veniva rinviata al 23.04.2025; all'udienza del 23.04.2025 le parti dichiaravano che la conciliazione non era stata raggiunta e chiedevano l'ammissione dei mezzi istruttori;
all'esito questo Giudice
8 ammetteva la prova testimoniale in ordine alle circostanze di fatto di cui al capitolo L del ricorso, nonché da 9 a 18 e da 20 a 26 della memoria difensiva, facultando le parti alla prova contraria;
disponeva lo stralcio delle fotografie depositate dal ricorrente tardivamente e rinviava all'udienza del 19.05.2025 per l'escussione di due testi per parte.
All'udienza del 19.05.2025 venivano escussi i testi di parte resistente e e il teste di parte ricorrente Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
. All'udienza del 30.06.2025 veniva sentito il teste di parte
[...]
ricorrente e all'esito la causa veniva rinviata Testimone_4
all'08.09.2025 ex art. 127 ter c.p.c. Depositate le note conclusive all'udienza dell'08.09.2025 la causa veniva decisa con la presente pronuncia.
*** *** ***
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei termini che seguono.
Occorre preliminarmente esaminare la dedotta illegittimità del licenziamento impugnato con il ricorso.
Nel caso di specie l'azienda convenuta ha dedotto di aver intimato il licenziamento in ragione di gravi inadempienze nell'esecuzione degli obblighi contrattuali ed in applicazione dell'art.48 del CCNL di categoria per “recidiva in mancanze”, essendo già stati comminati due provvedimenti di sospensione.
9 In particolare con lettera del 19.12.2024 il datore di lavoro contestava che in data 18.12.2024 a seguito di controllo effettuato prima e dopo la fine del turno lavorativo nei locali DA di via Corcolle a Roma veniva constatata la mancata esecuzione della pulizia delle aree esterne che risultavano sporche e piene di rifiuti di vario genere, tra cui cartacce, residui di plastica, sacchetti di plastica, mozziconi per cui il piazzale veniva ritrovato nelle stesse identiche condizioni.
Nella stessa nota si richiamavano le contestazioni disciplinari del
10.10.2024, del 29.10.2024, del 31.10.2024, del 22.11.2024 e del
02.12.2024, nonché i relativi provvedimenti disciplinari del richiamo scritto, della trattenuta dalla retribuzione di 3 ore e di tre sospensioni di una giornata dal servizio e dalla retribuzione,
Alcune delle precedenti contestazioni sono basate su comportamenti inadempienti in tutto analoghi a quelli contestati nell'ultima lettera che ha dato origine al licenziamento
Pertanto al ricorrente viene imputato il mancato svolgimento della sua prestazione lavorativa, nella specie la mancata esecuzione della pulizia delle aree alle quali era preposto.
Preliminarmente si consideri che, se nella parte motiva nell'atto introduttivo parte ricorrente sostiene la natura discriminatoria del licenziamento (pag. 10 del ricorso), nelle conclusioni chiede l'accertamento della natura e della illegittimità dell'atto espulsivo in quanto determinato da motivo illecito ritorsivo e vessatorio.
10 Se risulta evidente che il termine licenziamento discriminatorio non può essere utilizzato come sinonimo di licenziamento “ritorsivo” altrettanto evidente è la genericità delle argomentazioni a sostegno della presunta natura ritorsiva/discriminatoria del licenziamento de quo.
“In tema di licenziamento ritorsivo, il lavoratore deve indicare e provare i profili specifici da cui desumere l'intento ritorsivo quale motivo unico e determinante del recesso, atteso che in tal caso la doglianza ha per oggetto il fatto impeditivo del diritto del datore di lavoro di avvalersi di una giusta causa, o di un giustificato motivo, pur formalmente apparenti (Cass., sez. L, sent. n 20742 del 16.8.2018).
Il ricorso al riguardo lamenta (genericamente, come eccepisce anche parte resistente), che il licenziamento sarebbe “ennesimo finale” di una condotta vessatoria da parte della datrice di lavoro senza indicare il concreto contenuto della condotta vessatoria e senza allegare le ragioni e gli elementi di fatto probanti l'intento ritorsivo.
Tanto è vero che il lavoratore di fatto, a fronte delle contestazioni dell'azienda, non ha espressamente negato la sussistenza degli inadempimenti integranti la “causa” del licenziamento ma si è difeso,
(come nelle pec indirizzate all'azienda) sostenendo che il contestato mancato svolgimento della prestazione sarebbe invece dipeso dal fatto che gli autisti DA erano soliti abbondonare rifiuti nel piazzale, dal fatto che il locale sarebbe frequentato da volatili, dalla circostanza che
11 l'area da pulire fosse di circa 9000 mq coperti più 150 mq esterni e dalla mancanza di strumenti di pulizia, di guanti, calzature antiscivolo e tuta da lavoro.
Tali asserzioni non hanno trovato riscontro nell'istruttoria espletata che di contro ha confermato i fatti storici contestati in via disciplinare dall'azienda convenuta.
All'udienza del 19.05.2025 il teste di parte resistente addetto Tes_1
alle pulizie nell'azienda resistente, riferiva: “ posso dire che negli ultimi tempi è successo spesso che io abbia avuto problemi ad eseguire il mio lavoro perché il ricorrente non aveva pulito e ho dovuto adoperarmi per lavorare al meglio possibile. Non ho segnalato la circostanza perché c'era chi controllava il nostro lavoro e si vedeva palesemente. Poiché il ricorrente non aveva pulito quanto io passavo la lavasciuga si otturava dopo pochi metri;
c'era un tappetto di cicche, bicchieri del caffè, tutto quello che le persone buttavano;
inoltre poiché c'erano molte pedane in legno, per terra di solito c'erano pezzetti di legno e segatura che rendeva impossibile l'aspirazione.
Sono io ad occuparmi della pulizia del guano, che è una attività distinta che svolgo io su richiesta dell'azienda “senza conseguenzialità” con il lavoro del ricorrente.
Sempre all'udienza del 19.05.2025 il teste di parte resistente Tes_2
, responsabile addetto al controllo del lavoro, affermava: “Ho
[...]
verificato controllando prima e dopo il turno di lavoro del che Pt_1
12 quest'ultimo non provvedeva alle pulizie, soprattutto del piazzale;
fui costretta a fare questa verifica perché il ricorrente si lamentava del fatto che fossero altri a sporcare di nuovo dopo che lui aveva pulito, mentre verificai che era proprio lui a non pulire rendendo difficile il lavoro dell'addetto che dopo di lui doveva passare il macchinario che si attappava. Questo è accaduto negli ultimi mesi in cui a cosa è diventata frequente”. E nel prosieguo: “poiché ero stata rimproverata da DA a causa del piazzale sporco parlai più volte con il ricorrente che mi rispose che lui puliva ma poi i corrieri sporcavano di nuovo per cui fui costretta a fare le fotografie del prima e del dopo l'intervento del ricorrente. Venivano lasciate a terra buste di plastica, cartacce, pezzi di legno, cicche di sigarette, fascette di plastica, bottiglie;
ho verificato che tale materiale era lì a terra sia prima che dopo
l'intervento di pulizia del ricorrente”.
Se è vero dunque che il piazzale era pieno di rifiuti anche a causa dei corrieri è evidente che essendo al ricorrente affidata la pulizia del medesimo il compito era proprio di rimuovere i rifiuti, compito che però risulta essere stato disatteso.
Né i testi di parte ricorrente hanno dato prova delle asserzioni e della tesi difensiva del ricorrente che ripetesi non nega il fatto storico delle condizioni di scarsa pulizia del piazzale.
Il teste , sentito all'udienza del 19.5.2025, riferiva di Testimone_5
aver visto gli autisti DA gettare rifiuti per terra, ma in ordine
13 all'operato del ricorrente si limitata a riferire in maniera generica di aver visto il ricorrente spazzare con scopettone, ammucchiare la spazzatura e gettarla;
interrogato sul punto non ha saputo tuttavia riferire in ordine ad un prima e un dopo l'intervento del ricorrente sul piazzale (“ho visto gli autisti DA gettare a terra bottiglie di plastica, cartacce e chicche di sigarette ma non se questo avvenisse prima o dopo che il ricorrente aveva pulito), con conseguente irrilevanza delle dichiarazioni ai fini della prova dell'espletamento delle mansioni da parte del e del loro esatto adempimento. Pt_1
Quanto al teste di parte ricorrente e le dichiarazioni Testimone_4
dello stesso sono risultate contraddittorie. Infatti all'udienza del
30.06.2025 il teste dopo aver riferito che “il problema dello sporco è che poi ritornavano i camion e buttavano carte, nylon, bottiglie, quindi sporcavano ma lui puliva” nel corso dell'esame affermava che il ricorrente passava anche la lavasciuga”. Tale affermazione risulta in contrasto con quanto dichiarato dai testi di parte ricorrente i quali riferivano che fosse l'addetto all'uso della lavasciuga. Tes_1
Inoltre l'affermazione spontanea del teste resa all'inizio della Tes_4
prova testimoniale (“non ho mai visto il ricorrente stare fermo e non pulire”) oltre ad essere generica e non ancorata a specifiche circostanze spazio temporali perde di credibilità laddove il teste riferisce “io potevo arrivare alle 10 come alle 13 o alle 15 o alle 16, lo trovavo sempre là” tenuto conto che il ricorrente da ottobre 2024 ha effettuato
14 prestazioni solo fino alle 14:15, per cui non è verosimile che il teste possa aver visto il ricorrente lavorare in qualunque momento Tes_4
della giornata.
Non solo. Dall'istruttoria espletata è emerso altresì che: 1) la pulizia del guano fosse attività demandata ad altro dipendente ossia al teste
2) al ricorrente venivano forniti i prodotti per le pulizie (la teste Tes_1
riferisce di aver fornito quotidianamente il carrello con il Tes_2
necessario e di aver fotografato il carrello con i prodotti e compilato un elenco che il ricorrente si rifiutava di firmare, circostanza rimasta incontestata) ; il teste afferma che i prodotti erano forniti in Tes_1
abbondanza e che senza le scarpe antinfortunistiche non era proprio possibile accedere al luogo di lavoro); 3) al ricorrente venivano forniti i
DPI (la teste riferisce che le scarpe antiinfortunistiche erano Tes_2
messe a disposizione dei dipendenti anche perché non era possibile accedere al sito senza le stesse stante il controllo di DA sul loro uso e il teste riferisce che guanti e scarpe antiinfortunistiche venivano Tes_1
fornite all'inizio del rapporto e sostituiti più volte durante il suo svolgimento;
4) l'area di lavoro affidata al ricorrente era circoscritta al magazzino e alla parte esterna e il lavoro consisteva nel raccogliere i rifiuti a terra e pulire alcune scrivanie .
Emersa dalla istruttoria la fondatezza delle contestazioni mosse al ricorrente e la sussistenza dell'inadempimento reiterato, resta privo di riscontro la tesi della natura discriminatoria o meglio ritorsiva del
15 licenziamento de quo, sostenuta da parte ricorrente sull'unico presupposto che le contestazioni disciplinari sarebbero iniziate dopo le proteste avverso il mutamento dell'orario di lavoro.
Afferma infatti il ricorrente che le contestazioni del 29.10.2024 e poi quella del 31.10.2024, con cui si contestava la mancata pulizia del piazzale (e nella seconda pure delle scrivanie) di Via Corcolle, sarebbero avvenute dopo la pec dell'11.11.2024 con la quale contestava le condizioni di lavoro.
Ma tale tesi è smentita oltre che dalle risultanze dell'istruttoria, altresì dalla specificità delle contestazioni plurime, dall'attivazione del previsto procedimento per ciascuna delle contestazioni, dalle sanzioni irrogate, dalla sussistenza delle recidive.
Infatti come evidenziato da parte resistente e come riportato dalla stessa parte ricorrente, la condotta negligente del ricorrente non è stata circoscritta ad un singolo episodio ma si è ripetuta nel tempo: infatti con contestazione del 29.10.2024 (seguita da richiamo scritto) e del
31.10.2024 (seguita da multa di tre ore) si addebitava al ricorrente di non aver provveduto alla pulizia delle aree esterne di Roma 3 rispettivamente in data 25.10.2024 e in data 29.10.2024, con contestazione del 22.11.2024 (cui seguiva la sospensione per un giorno) si contestava che nei giorni dal 18 al 21 novembre 2024 il lavoratore aveva di nuovo eseguito negligentemente eseguito il lavoro affidatogli, con successiva contestazione del 02.12.2024 (sanzionata
16 con un giorno di sospensione) si contestava la mancata esecuzione in data 26.11.2024 della pulizia delle aree esterne del sito di Roma 3 e quindi con contestazione del 19.12.2024 si contestava la manca pulizia in data 18.12.2024 delle aree esterne sempre del sito di Roma 3 per cui la GSI si determinava al licenziamento del lavoratore.
Le contestazioni lungi dall'essere “artefatte” attengono a fatti storici ben precisi che il ricorrente non ha contestato nella loro specificità limitandosi a “giustificazioni” che non hanno trovato riscontro neppure in sede istruttoria.
E' opportuno ricordare che si è in presenza di un licenziamento ritorsivo laddove l'atto di recesso costituisca un mero pretesto per perseguire con il licenziamento lo scopo di procedere all'espulsione dall'azienda dei lavoratori scomodi o sgraditi per avere avanzato legittime rivendicazioni all'imprenditore.
Occorre quindi accertare la sussistenza di un motivo illecito a fondamento dell'atto di recesso, il quale deve aver avuto efficacia esclusiva nella determinazione della volontà del datore di lavoro
(secondo quanto generalmente previsto dall'art. 1345 c.c.).
L'onere della prova grava in tal caso sul lavoratore che agisce in giudizio per la rimozione dell'atto discriminatorio/ritorsivo, a norma dell'art. 2697 c.c..
Orbene nel caso di specie, alcuna prova è stata fornita dell'elemento soggettivo, ossia dell'intento discriminatorio o ritorsivo ma di contro è
17 emersa la mancata esecuzione delle pulizie cui era addetto il ricorrente e il mancato adempimento della prestazione lavorativa ripetuto nel tempo.
Inoltre, non essendo state impugnate specificatamente le sanzioni disciplinari applicate “anteriormente” al licenziamento (integranti la contestata recideva), limitandosi il ricorrente ad una generica richiesta di annullare le sanzioni disciplinari disposte con comunicazioni
19/11/2024, 2/12/2024 e 6/12/2024, deve ritenersi la legittimità delle stesse con conseguente insussistenza del già escluso uso strumentale, e perciò, illecito del potere disciplinare.
Di contro va evidenziato che la condotta tenuta da parte del ricorrente ha definitivamente ed irrimediabilmente interrotto il vincolo fiduciario che è alla base di qualsiasi rapporto di lavoro.
Il ha posto in essere una serie di comportamenti ripetuti nel Pt_1
tempo in relazione al mancato assolvimento dei compiti cui era preposto e la gravità delle mancanze rileva, oltre che ai fini della recidiva, sotto il profilo della affidabilità del lavoratore tenuto conto altresì che la prestazione veniva resa nell'ambito di un appalto aggiudicato, traducendosi nella mancato espletamento del servizio oggetto di appalto, con conseguente piena legittimità del licenziamento irrogato ai sensi dell'art. 48 del CCNL (licenziamento per mancanze).
***
18 Quanto alla domanda relativa alla trasformazione del rapporto da “part time” a tempo pieno con decorrenza dall'1/10/2022 va evidenziato che:
- parte resistente nella memoria difensiva riconosce che dall'aprile
2023 e sino al 10 ottobre 2024 il lavoratore è stato adibito ad un regime orario tendenzialmente full time (anche se non tutti i mesi) e retribuito per le ore supplementari con la maggiorazione del 28% ai sensi dell'art
33 ccnl;
- per il periodo dal 1.10.2022 a marzo 2023 (all'incirca sei mesi) le buste paga depositate con il ricorso attestano l'espletamento del lavoro supplementare per i soli mesi di dicembre 2022, gennaio e marzo 2023, con una incidenza minima rispetto al monte orario indicato in busta paga per il lavoro ordinario.
Tali circostanze impediscono di accogliere la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da part time a full time a far data dall'inizio del rapporto, potendo trovare accoglimento la stessa unicamente a far data dall'aprile 2023, ossia allorchè - come riconosciuto ed accettato dallo stesso datore di lavoro - vi è stato effettiva e costante osservanza dell'orario di lavoro full time.
Le differenze retributive dovute sono state determinate sulla base dei conteggi allegati da parte resistente, che tengono conto anche dell'incidenza del full time sulla tredicesima e quattordicesima e su ferie e permessi, della indennità di preavviso, della festività del 4
19 novembre e della maggiorazione del tfr per un ammontare complessivo pari ad euro 2.570,74.
Di contro si ritengono tardivi i conteggi ulteriori prodotti da parte ricorrente e le contestazioni mosse da quest'ultima ai conteggi di parte resistente nelle note conclusive.
Va per inciso evidenziato che parte ricorrente (pur aderendo in corso di causa al riconoscimento del full time da aprile 2023) erroneamente non tiene conto di quanto già percepito a titolo di maggiorazione per il lavoro supplementare, che invece correttamente viene considerato nei conteggi di parte resistente, imputando il percepito per le ore supplementari a lavoro ordinario.
Il riconoscimento parziale della domanda relativa alla trasformazione del rapporto da part time a full time a far data da aprile 2023 assorbe in sé la questione relativa alla legittimità della variazione oraria applicata a far data dall'11.10.2024 e sino al termine del rapporto, stante la condanna di parte resistente al pagamento delle differenze retributive di cui sopra (calcolate fino a gennaio 2025).
Quanto alla domanda relativa alla illegittimità della modifica del luogo di lavoro la stessa non può essere accolta in primo luogo perché, in virtù della intervenuta cessazione del rapporto di lavoro, essa difetta dell'interesse ad agire concreto ed attuale ed in secondo luogo tenuto conto che parte resistente ha dedotto e provato (all. 4 della memoria)
20 che la stessa era “causata” dalla progressiva dismissione della sede di
Roma 3, circostanza rimasta incontestata da parte ricorrente.
***
Atteso il parziale accoglimento del ricorso introduttivo, ricorrono i presupposti per compensare per 2/3 le spese di lite che per la quota restante (1/3) deve porsi a carico della società resistente.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, in parziale accoglimento del ricorso:
- rigetta la domanda del ricorrente relativa alla impugnazione del licenziamento;
- accerta e dichiara che a far data dall'aprile 2023 il ricorrente ha svolto orario di lavoro full time e per l'effetto condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di differenze retributive per le voci indicate nei conteggi richiamati, della somma pari ad € 2.570,74, oltre interessi legali e rivalutazione dal dì di ogni singola scadenza sino al saldo;
- rigetta le altre domande;
- condanna la società convenuta alla rifusione di un terzo delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 1.810,00, oltre spese generali e accessori come per legge, dichiarando compensati i rimanenti due terzi.
21 Roma, 9 settembre 2025
Il Giudice
Giuseppina Vetritto
22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vetritto ha pronunciato, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note in sostituzione dell'udienza, la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. r.g. 5904/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1
Telematico, presso lo studio dell'avv. CERUTTI GILBERTO, che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, elettivamente Controparte_1
domiciliato in Catanzaro, via Scalfaro 9 , presso lo studio dell'avv.
SANTUORI CRESCENZO che la rappresenta e difende unitamente all'avv. COLABRARO DANILO
RESISTENTE
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente conveniva in Parte_1
giudizio innanzi all'intestato Tribunale la società Controparte_1
per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ Voglia
[...]
il Giudice adito, adversis reiectis: a) accertare che il trattamento retributivo corrisposto nel periodo per cui è causa è stato inosservante dei criteri minimi di adeguatezza e sufficienza fissati dagli artt. 2099
Cod. Civ. e 36 Cost. e, per l'effetto, dichiarare il diritto alle differenze retributive di cui al conteggio;
b) dichiarare l'illegittimità della variazione relativa alle sedi di lavoro e delle ore lavorate e condannare la società convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente, anche a titolo risarcitorio ex art. 1226 Cod. Civ., delle differenze retributive di cui al conteggio, ovvero di quelle diverse somme ritenute più giusta e più eque;
c) accertare la mancata osservanza dell'assetto temporale della prestazione come pattuito nel contratto “part-time” e dichiarare la trasformazione del rapporto da
“part time” a tempo pieno con decorrenza dall'1/10/2022; d) annullare le sanzioni disciplinari disposte con comunicazioni
19/11/2024; 2/12/2024 e 6/12/2024; e) dichiarare la nullità e/o
l'illegittimità del licenziamento in quanto determinato da motivo illecito ritorsivo e vessatorio, comunque privo della giusta causa e in ogni caso sproporzionato e contrario alle previsioni del contratto collettivo applicato e, per l'effetto: 1) ordinare al datore di lavoro, la
2 reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro;
2) condannare la società convenuta al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno dl licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, ovvero condannando la stessa società convenuta ad un'indennità risarcitoria pari ad un congruo numero di mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto pari ad € 1.743,37 (€ 1.494,32 x 14/12); f) condannare la parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente di tutte le somme meglio indicate nel sopraesteso conteggio per i titoli ivi specificati per la complessiva somma di € 15.700,44, anche a titolo di risarcimento del danno ex art. 1226 c.c., ovvero per quelle maggiori o minori somme ritenute più giuste e più eque;
g) in ogni caso: 1) con gli interessi legali al saggio previsto dall'art. 1284, comma 4 c.c., considerato l'accertamento dei presupposti normativi consistenti nella costituzione in mora insita nella proposizione della domanda e nell'assenza di una diversa determinazione contrattuale della misura degli interessi;
2) con il maggior danno da svalutazione monetaria, a decorrere dalle date di maturazione dei singoli crediti;
con il favore delle spese del compenso professionale di lite determinato ex D.M. n.
55/14, da distrarsi in favore dell'Avv. Gilberto Cerutti che se ne dichiara antistatario”.
3 A sostegno della domanda il ricorrente, premettendo di essere stato assunto dalla convenuta dal 30.09.2022 con contratto a tempo indeterminato “part time” per 25 ore settimanali (dalle 13.30 alle 18.30 dal lunedì al venerdì), mansioni di operaio addetto alle pulizie, inquadramento al 3° livello del C.C.N.L. Imprese di Pulizia e Servizi
Integrati, luogo di lavoro il Cantiere Lotto 2 Roma Controparte_2
Centro Fiumicino, deduceva che: dal 01.10.2022 al 9.10.2024 aveva prestato attività lavorativa per 40 settimanali (dalle 9:00 alle 17:00 per
5 giorni a settimana) con un numero di ore supplementari e/o straordinarie eccedenti le ore contrattualizzate (25 ore) e prestazione di fatto pari ad un ”full time”; con comunicazione del 01.10.2024 la parte datoriale disponeva la modifica dell'orario di lavoro con nuovo turno dalle ore 9.15 alle ore 14.15 (anziché dalle 13.30 alle 18.30),
l'assegnazione di n. 4 stazioni appaltanti e l'imposizione dello svolgimento del lavoro entro una fascia oraria di 5 ore presso n. 4 stazioni appaltanti, distanti fra loro, ed inserite nel traffico urbano di
Roma.
Quindi il ricorrente rappresentava di aver provveduto a contestare, detta modifica diffidando la società al ripristino del precedente orario e delle condizioni di lavoro, ed invocando la trasformazione del “part time” in “full time”.
Deduceva altresì che la società convenuta provvedeva a contestare e sanzionare una serie di mancanze disciplinari presso l'appalto DA con
4 sede in via Corcolle (29/10/2024: mancata pulizia delle aree esterne;
31/10/2024: mancata pulizia delle aree esterne;
mancata spolveratura delle postazioni di lavoro;
mancata spazzatura delle aree esterne;
19/11/2024: sanzione disciplinare della trattenuta della retribuzione per n. 3 ore;
19/11/2024: sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per n. 1 giorno;
19/11/2024: provvedimento disciplinare del richiamo scritto;
22/11/2024: mancata pulizia delle aree esterne;
2/12/2024: mancata pulizia delle aree esterne;
mancata spolveratura delle postazioni delle aree esterne e della fotocopiatrice;
2/12/2024: sospensione disciplinare dal servizio e dalla retribuzione per n. 1 giornata da scontare il giorno 9/1/2025;
6/12/2024: sospensione disciplinare dal servizio e dalla retribuzione per n. 1 giornata da scontare il giorno 10/1/2025; 19/12/2025: mancata esecuzione della pulizia delle aree esterne).
Allegava di aver opposto, tramite il proprio difensore, a giustificazione dei fatti contestati che gli autisti DA erano soliti abbandonare plastica, cartacce, cartoni, bottiglie di vetro e di plastica, anche nell'immediatezza successiva alla pulizia effettuata nel piazzale, che vi era la presenza di volatili, che l'area su cui interveniva era eccessivamente vasta in relazione al tempo di lavoro concessogli, che disponeva di un carrello munito di un solo secchio ed uno strofinaccio, privo dei detergenti necessari e di strumenti di pulizia deteriorati, che mancavano guanti, calzature antiscivolo e tuta da lavoro.
5 Deduceva altresì che con comunicazione del 02.01.2025 la società convenuta, richiamando le precedenti sanzioni disciplinari, comminava al ricorrente il licenziamento per giusta causa “in applicazione dell'art. 48 lett. G del C.C.N.L. di riferimento e che con comunicazione a mezzo PEC del 9/1/2025 il ricorrente provvedeva ad impugnare il detto il licenziamento.
Quindi contestava il pagamento delle buste paga non accompagnate dalla prova documentale e l'efficacia solutoria di eventuali pagamenti
“acausali” e/o con causale generica e/o omnicomprensiva e/o comunque priva di imputazione specifica, deduceva l'illegittimità della variazione delle ore e dei giorni relativi alla prestazione lavorativa, intervenuta nel corso del rapporto con le modalità risultanti dalle buste paga, ritenendo la variazione, in aumento o diminuzione, del monte ore pattuito, una novazione oggettiva dell'intesa negoziale inizialmente concordata, deduceva di non aver percepito la retribuzione dall'1/1/2025 al 3/1/2025, le mensilità aggiuntive se non nella misura risultante dalle sole buste paga allegate, il pagamento dei permessi retribuiti contrattualmente spettanti nella misura dovuta, l'indennità di ferie nella misura di legge (26 giorni l'anno), l'indennità di mancato preavviso, il TFR;
deduceva la illegittimità della riduzione unilaterale dell'orario di lavoro di fatto da full time in orario part time, rivendicando il diritto di percepire la retribuzione dovuta per il tempo pieno.
6 In diritto deduceva la trasformazione per fatti concludenti e in applicazione del principio di effettività del rapporto di lavoro da part time a full time e la illegittimità del licenziamento in quanto ritorsivo/discriminatorio adottato all'esito di condotta vessatoria del datore di lavoro.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti si costituiva in giudizio la la quale deduceva che la modifica Controparte_1
dell'orario di lavoro a far data dall'ottobre 2024 era dovuta alla dismissione della sede di Roma 3 con minore prestazione lavorativa per la stessa resistente e che era stata funzionale al mantenimento dell'orario complessivo del ricorrente;
deduceva che alcuna vessazione e ritorsione vi era stata da parte della GSI ma di contro che il ricorrente una volta ricevuta la variazione di orario e la parziale modifica delle sedi di lavoro aveva iniziato a svolgere negligentemente il lavoro affidatogli;
deduceva che il ricorrente aveva ricevuto oltre alle contestazioni elencate nel ricorso anche una contestazione precedente in data 10.10.2024 per essere salito su una pedana di un carrello elevatore senza autorizzazione e dispositivi di protezione e che il relativo procedimento disciplinare si era concluso con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un giorno;
deduceva altresì che con contestazione del 29.10.2024 (seguita da richiamo scritto) e del
31.10.2024 (seguita da multa di tre ore) si addebitava al ricorrente di non aver provveduto alla pulizia delle aree esterne di Roma 3
7 rispettivamente in data 25.10.2024 e in data 29.10.2024. Allegava che con contestazione del 22.11.2024 (cui seguiva la sospensione per un giorno) si contestava che nei giorni dal 18 al 21 novembre 2024 il lavoratore aveva di nuovo eseguito negligentemente eseguito il lavoro affidatogli, con successiva contestazione del 02.12.2024 (sanzionata con un giorno di sospensione) si contestava la mancata esecuzione in data 26.11.2024 della pulizia delle aree esterne del sito di Roma 3 e quindi con contestazione del 19.12.2024 si contestava la manca pulizia in data 18.12.2024 delle aree esterne sempre del sito di Roma 3 per cui la GSI si determinava al licenziamento del lavoratore. Sosteneva la legittimità del licenziamento irrogato in applicazione degli art. 47 e 48 del CCNL essendo stati comminati due provvedimenti di sospensione ritenendo che il lavoratore si era reso colpevole di ben di più di due mancanze di cui al detto art. 47.
Contestava la richiesta a vario titolo di pagamento delle differenze retributive, si associava alla richiesta di conversione del rapporto in regime di full time ma solo da aprile 2023 ritenendo come dovuto unicamente la somma di euro 2.570,74, chiedendo per il resto il rigetto del ricorso.
All'udienza del 07.04.2025 veniva esperito il tentativo di conciliazione e l'udienza veniva rinviata al 23.04.2025; all'udienza del 23.04.2025 le parti dichiaravano che la conciliazione non era stata raggiunta e chiedevano l'ammissione dei mezzi istruttori;
all'esito questo Giudice
8 ammetteva la prova testimoniale in ordine alle circostanze di fatto di cui al capitolo L del ricorso, nonché da 9 a 18 e da 20 a 26 della memoria difensiva, facultando le parti alla prova contraria;
disponeva lo stralcio delle fotografie depositate dal ricorrente tardivamente e rinviava all'udienza del 19.05.2025 per l'escussione di due testi per parte.
All'udienza del 19.05.2025 venivano escussi i testi di parte resistente e e il teste di parte ricorrente Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
. All'udienza del 30.06.2025 veniva sentito il teste di parte
[...]
ricorrente e all'esito la causa veniva rinviata Testimone_4
all'08.09.2025 ex art. 127 ter c.p.c. Depositate le note conclusive all'udienza dell'08.09.2025 la causa veniva decisa con la presente pronuncia.
*** *** ***
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei termini che seguono.
Occorre preliminarmente esaminare la dedotta illegittimità del licenziamento impugnato con il ricorso.
Nel caso di specie l'azienda convenuta ha dedotto di aver intimato il licenziamento in ragione di gravi inadempienze nell'esecuzione degli obblighi contrattuali ed in applicazione dell'art.48 del CCNL di categoria per “recidiva in mancanze”, essendo già stati comminati due provvedimenti di sospensione.
9 In particolare con lettera del 19.12.2024 il datore di lavoro contestava che in data 18.12.2024 a seguito di controllo effettuato prima e dopo la fine del turno lavorativo nei locali DA di via Corcolle a Roma veniva constatata la mancata esecuzione della pulizia delle aree esterne che risultavano sporche e piene di rifiuti di vario genere, tra cui cartacce, residui di plastica, sacchetti di plastica, mozziconi per cui il piazzale veniva ritrovato nelle stesse identiche condizioni.
Nella stessa nota si richiamavano le contestazioni disciplinari del
10.10.2024, del 29.10.2024, del 31.10.2024, del 22.11.2024 e del
02.12.2024, nonché i relativi provvedimenti disciplinari del richiamo scritto, della trattenuta dalla retribuzione di 3 ore e di tre sospensioni di una giornata dal servizio e dalla retribuzione,
Alcune delle precedenti contestazioni sono basate su comportamenti inadempienti in tutto analoghi a quelli contestati nell'ultima lettera che ha dato origine al licenziamento
Pertanto al ricorrente viene imputato il mancato svolgimento della sua prestazione lavorativa, nella specie la mancata esecuzione della pulizia delle aree alle quali era preposto.
Preliminarmente si consideri che, se nella parte motiva nell'atto introduttivo parte ricorrente sostiene la natura discriminatoria del licenziamento (pag. 10 del ricorso), nelle conclusioni chiede l'accertamento della natura e della illegittimità dell'atto espulsivo in quanto determinato da motivo illecito ritorsivo e vessatorio.
10 Se risulta evidente che il termine licenziamento discriminatorio non può essere utilizzato come sinonimo di licenziamento “ritorsivo” altrettanto evidente è la genericità delle argomentazioni a sostegno della presunta natura ritorsiva/discriminatoria del licenziamento de quo.
“In tema di licenziamento ritorsivo, il lavoratore deve indicare e provare i profili specifici da cui desumere l'intento ritorsivo quale motivo unico e determinante del recesso, atteso che in tal caso la doglianza ha per oggetto il fatto impeditivo del diritto del datore di lavoro di avvalersi di una giusta causa, o di un giustificato motivo, pur formalmente apparenti (Cass., sez. L, sent. n 20742 del 16.8.2018).
Il ricorso al riguardo lamenta (genericamente, come eccepisce anche parte resistente), che il licenziamento sarebbe “ennesimo finale” di una condotta vessatoria da parte della datrice di lavoro senza indicare il concreto contenuto della condotta vessatoria e senza allegare le ragioni e gli elementi di fatto probanti l'intento ritorsivo.
Tanto è vero che il lavoratore di fatto, a fronte delle contestazioni dell'azienda, non ha espressamente negato la sussistenza degli inadempimenti integranti la “causa” del licenziamento ma si è difeso,
(come nelle pec indirizzate all'azienda) sostenendo che il contestato mancato svolgimento della prestazione sarebbe invece dipeso dal fatto che gli autisti DA erano soliti abbondonare rifiuti nel piazzale, dal fatto che il locale sarebbe frequentato da volatili, dalla circostanza che
11 l'area da pulire fosse di circa 9000 mq coperti più 150 mq esterni e dalla mancanza di strumenti di pulizia, di guanti, calzature antiscivolo e tuta da lavoro.
Tali asserzioni non hanno trovato riscontro nell'istruttoria espletata che di contro ha confermato i fatti storici contestati in via disciplinare dall'azienda convenuta.
All'udienza del 19.05.2025 il teste di parte resistente addetto Tes_1
alle pulizie nell'azienda resistente, riferiva: “ posso dire che negli ultimi tempi è successo spesso che io abbia avuto problemi ad eseguire il mio lavoro perché il ricorrente non aveva pulito e ho dovuto adoperarmi per lavorare al meglio possibile. Non ho segnalato la circostanza perché c'era chi controllava il nostro lavoro e si vedeva palesemente. Poiché il ricorrente non aveva pulito quanto io passavo la lavasciuga si otturava dopo pochi metri;
c'era un tappetto di cicche, bicchieri del caffè, tutto quello che le persone buttavano;
inoltre poiché c'erano molte pedane in legno, per terra di solito c'erano pezzetti di legno e segatura che rendeva impossibile l'aspirazione.
Sono io ad occuparmi della pulizia del guano, che è una attività distinta che svolgo io su richiesta dell'azienda “senza conseguenzialità” con il lavoro del ricorrente.
Sempre all'udienza del 19.05.2025 il teste di parte resistente Tes_2
, responsabile addetto al controllo del lavoro, affermava: “Ho
[...]
verificato controllando prima e dopo il turno di lavoro del che Pt_1
12 quest'ultimo non provvedeva alle pulizie, soprattutto del piazzale;
fui costretta a fare questa verifica perché il ricorrente si lamentava del fatto che fossero altri a sporcare di nuovo dopo che lui aveva pulito, mentre verificai che era proprio lui a non pulire rendendo difficile il lavoro dell'addetto che dopo di lui doveva passare il macchinario che si attappava. Questo è accaduto negli ultimi mesi in cui a cosa è diventata frequente”. E nel prosieguo: “poiché ero stata rimproverata da DA a causa del piazzale sporco parlai più volte con il ricorrente che mi rispose che lui puliva ma poi i corrieri sporcavano di nuovo per cui fui costretta a fare le fotografie del prima e del dopo l'intervento del ricorrente. Venivano lasciate a terra buste di plastica, cartacce, pezzi di legno, cicche di sigarette, fascette di plastica, bottiglie;
ho verificato che tale materiale era lì a terra sia prima che dopo
l'intervento di pulizia del ricorrente”.
Se è vero dunque che il piazzale era pieno di rifiuti anche a causa dei corrieri è evidente che essendo al ricorrente affidata la pulizia del medesimo il compito era proprio di rimuovere i rifiuti, compito che però risulta essere stato disatteso.
Né i testi di parte ricorrente hanno dato prova delle asserzioni e della tesi difensiva del ricorrente che ripetesi non nega il fatto storico delle condizioni di scarsa pulizia del piazzale.
Il teste , sentito all'udienza del 19.5.2025, riferiva di Testimone_5
aver visto gli autisti DA gettare rifiuti per terra, ma in ordine
13 all'operato del ricorrente si limitata a riferire in maniera generica di aver visto il ricorrente spazzare con scopettone, ammucchiare la spazzatura e gettarla;
interrogato sul punto non ha saputo tuttavia riferire in ordine ad un prima e un dopo l'intervento del ricorrente sul piazzale (“ho visto gli autisti DA gettare a terra bottiglie di plastica, cartacce e chicche di sigarette ma non se questo avvenisse prima o dopo che il ricorrente aveva pulito), con conseguente irrilevanza delle dichiarazioni ai fini della prova dell'espletamento delle mansioni da parte del e del loro esatto adempimento. Pt_1
Quanto al teste di parte ricorrente e le dichiarazioni Testimone_4
dello stesso sono risultate contraddittorie. Infatti all'udienza del
30.06.2025 il teste dopo aver riferito che “il problema dello sporco è che poi ritornavano i camion e buttavano carte, nylon, bottiglie, quindi sporcavano ma lui puliva” nel corso dell'esame affermava che il ricorrente passava anche la lavasciuga”. Tale affermazione risulta in contrasto con quanto dichiarato dai testi di parte ricorrente i quali riferivano che fosse l'addetto all'uso della lavasciuga. Tes_1
Inoltre l'affermazione spontanea del teste resa all'inizio della Tes_4
prova testimoniale (“non ho mai visto il ricorrente stare fermo e non pulire”) oltre ad essere generica e non ancorata a specifiche circostanze spazio temporali perde di credibilità laddove il teste riferisce “io potevo arrivare alle 10 come alle 13 o alle 15 o alle 16, lo trovavo sempre là” tenuto conto che il ricorrente da ottobre 2024 ha effettuato
14 prestazioni solo fino alle 14:15, per cui non è verosimile che il teste possa aver visto il ricorrente lavorare in qualunque momento Tes_4
della giornata.
Non solo. Dall'istruttoria espletata è emerso altresì che: 1) la pulizia del guano fosse attività demandata ad altro dipendente ossia al teste
2) al ricorrente venivano forniti i prodotti per le pulizie (la teste Tes_1
riferisce di aver fornito quotidianamente il carrello con il Tes_2
necessario e di aver fotografato il carrello con i prodotti e compilato un elenco che il ricorrente si rifiutava di firmare, circostanza rimasta incontestata) ; il teste afferma che i prodotti erano forniti in Tes_1
abbondanza e che senza le scarpe antinfortunistiche non era proprio possibile accedere al luogo di lavoro); 3) al ricorrente venivano forniti i
DPI (la teste riferisce che le scarpe antiinfortunistiche erano Tes_2
messe a disposizione dei dipendenti anche perché non era possibile accedere al sito senza le stesse stante il controllo di DA sul loro uso e il teste riferisce che guanti e scarpe antiinfortunistiche venivano Tes_1
fornite all'inizio del rapporto e sostituiti più volte durante il suo svolgimento;
4) l'area di lavoro affidata al ricorrente era circoscritta al magazzino e alla parte esterna e il lavoro consisteva nel raccogliere i rifiuti a terra e pulire alcune scrivanie .
Emersa dalla istruttoria la fondatezza delle contestazioni mosse al ricorrente e la sussistenza dell'inadempimento reiterato, resta privo di riscontro la tesi della natura discriminatoria o meglio ritorsiva del
15 licenziamento de quo, sostenuta da parte ricorrente sull'unico presupposto che le contestazioni disciplinari sarebbero iniziate dopo le proteste avverso il mutamento dell'orario di lavoro.
Afferma infatti il ricorrente che le contestazioni del 29.10.2024 e poi quella del 31.10.2024, con cui si contestava la mancata pulizia del piazzale (e nella seconda pure delle scrivanie) di Via Corcolle, sarebbero avvenute dopo la pec dell'11.11.2024 con la quale contestava le condizioni di lavoro.
Ma tale tesi è smentita oltre che dalle risultanze dell'istruttoria, altresì dalla specificità delle contestazioni plurime, dall'attivazione del previsto procedimento per ciascuna delle contestazioni, dalle sanzioni irrogate, dalla sussistenza delle recidive.
Infatti come evidenziato da parte resistente e come riportato dalla stessa parte ricorrente, la condotta negligente del ricorrente non è stata circoscritta ad un singolo episodio ma si è ripetuta nel tempo: infatti con contestazione del 29.10.2024 (seguita da richiamo scritto) e del
31.10.2024 (seguita da multa di tre ore) si addebitava al ricorrente di non aver provveduto alla pulizia delle aree esterne di Roma 3 rispettivamente in data 25.10.2024 e in data 29.10.2024, con contestazione del 22.11.2024 (cui seguiva la sospensione per un giorno) si contestava che nei giorni dal 18 al 21 novembre 2024 il lavoratore aveva di nuovo eseguito negligentemente eseguito il lavoro affidatogli, con successiva contestazione del 02.12.2024 (sanzionata
16 con un giorno di sospensione) si contestava la mancata esecuzione in data 26.11.2024 della pulizia delle aree esterne del sito di Roma 3 e quindi con contestazione del 19.12.2024 si contestava la manca pulizia in data 18.12.2024 delle aree esterne sempre del sito di Roma 3 per cui la GSI si determinava al licenziamento del lavoratore.
Le contestazioni lungi dall'essere “artefatte” attengono a fatti storici ben precisi che il ricorrente non ha contestato nella loro specificità limitandosi a “giustificazioni” che non hanno trovato riscontro neppure in sede istruttoria.
E' opportuno ricordare che si è in presenza di un licenziamento ritorsivo laddove l'atto di recesso costituisca un mero pretesto per perseguire con il licenziamento lo scopo di procedere all'espulsione dall'azienda dei lavoratori scomodi o sgraditi per avere avanzato legittime rivendicazioni all'imprenditore.
Occorre quindi accertare la sussistenza di un motivo illecito a fondamento dell'atto di recesso, il quale deve aver avuto efficacia esclusiva nella determinazione della volontà del datore di lavoro
(secondo quanto generalmente previsto dall'art. 1345 c.c.).
L'onere della prova grava in tal caso sul lavoratore che agisce in giudizio per la rimozione dell'atto discriminatorio/ritorsivo, a norma dell'art. 2697 c.c..
Orbene nel caso di specie, alcuna prova è stata fornita dell'elemento soggettivo, ossia dell'intento discriminatorio o ritorsivo ma di contro è
17 emersa la mancata esecuzione delle pulizie cui era addetto il ricorrente e il mancato adempimento della prestazione lavorativa ripetuto nel tempo.
Inoltre, non essendo state impugnate specificatamente le sanzioni disciplinari applicate “anteriormente” al licenziamento (integranti la contestata recideva), limitandosi il ricorrente ad una generica richiesta di annullare le sanzioni disciplinari disposte con comunicazioni
19/11/2024, 2/12/2024 e 6/12/2024, deve ritenersi la legittimità delle stesse con conseguente insussistenza del già escluso uso strumentale, e perciò, illecito del potere disciplinare.
Di contro va evidenziato che la condotta tenuta da parte del ricorrente ha definitivamente ed irrimediabilmente interrotto il vincolo fiduciario che è alla base di qualsiasi rapporto di lavoro.
Il ha posto in essere una serie di comportamenti ripetuti nel Pt_1
tempo in relazione al mancato assolvimento dei compiti cui era preposto e la gravità delle mancanze rileva, oltre che ai fini della recidiva, sotto il profilo della affidabilità del lavoratore tenuto conto altresì che la prestazione veniva resa nell'ambito di un appalto aggiudicato, traducendosi nella mancato espletamento del servizio oggetto di appalto, con conseguente piena legittimità del licenziamento irrogato ai sensi dell'art. 48 del CCNL (licenziamento per mancanze).
***
18 Quanto alla domanda relativa alla trasformazione del rapporto da “part time” a tempo pieno con decorrenza dall'1/10/2022 va evidenziato che:
- parte resistente nella memoria difensiva riconosce che dall'aprile
2023 e sino al 10 ottobre 2024 il lavoratore è stato adibito ad un regime orario tendenzialmente full time (anche se non tutti i mesi) e retribuito per le ore supplementari con la maggiorazione del 28% ai sensi dell'art
33 ccnl;
- per il periodo dal 1.10.2022 a marzo 2023 (all'incirca sei mesi) le buste paga depositate con il ricorso attestano l'espletamento del lavoro supplementare per i soli mesi di dicembre 2022, gennaio e marzo 2023, con una incidenza minima rispetto al monte orario indicato in busta paga per il lavoro ordinario.
Tali circostanze impediscono di accogliere la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da part time a full time a far data dall'inizio del rapporto, potendo trovare accoglimento la stessa unicamente a far data dall'aprile 2023, ossia allorchè - come riconosciuto ed accettato dallo stesso datore di lavoro - vi è stato effettiva e costante osservanza dell'orario di lavoro full time.
Le differenze retributive dovute sono state determinate sulla base dei conteggi allegati da parte resistente, che tengono conto anche dell'incidenza del full time sulla tredicesima e quattordicesima e su ferie e permessi, della indennità di preavviso, della festività del 4
19 novembre e della maggiorazione del tfr per un ammontare complessivo pari ad euro 2.570,74.
Di contro si ritengono tardivi i conteggi ulteriori prodotti da parte ricorrente e le contestazioni mosse da quest'ultima ai conteggi di parte resistente nelle note conclusive.
Va per inciso evidenziato che parte ricorrente (pur aderendo in corso di causa al riconoscimento del full time da aprile 2023) erroneamente non tiene conto di quanto già percepito a titolo di maggiorazione per il lavoro supplementare, che invece correttamente viene considerato nei conteggi di parte resistente, imputando il percepito per le ore supplementari a lavoro ordinario.
Il riconoscimento parziale della domanda relativa alla trasformazione del rapporto da part time a full time a far data da aprile 2023 assorbe in sé la questione relativa alla legittimità della variazione oraria applicata a far data dall'11.10.2024 e sino al termine del rapporto, stante la condanna di parte resistente al pagamento delle differenze retributive di cui sopra (calcolate fino a gennaio 2025).
Quanto alla domanda relativa alla illegittimità della modifica del luogo di lavoro la stessa non può essere accolta in primo luogo perché, in virtù della intervenuta cessazione del rapporto di lavoro, essa difetta dell'interesse ad agire concreto ed attuale ed in secondo luogo tenuto conto che parte resistente ha dedotto e provato (all. 4 della memoria)
20 che la stessa era “causata” dalla progressiva dismissione della sede di
Roma 3, circostanza rimasta incontestata da parte ricorrente.
***
Atteso il parziale accoglimento del ricorso introduttivo, ricorrono i presupposti per compensare per 2/3 le spese di lite che per la quota restante (1/3) deve porsi a carico della società resistente.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, in parziale accoglimento del ricorso:
- rigetta la domanda del ricorrente relativa alla impugnazione del licenziamento;
- accerta e dichiara che a far data dall'aprile 2023 il ricorrente ha svolto orario di lavoro full time e per l'effetto condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di differenze retributive per le voci indicate nei conteggi richiamati, della somma pari ad € 2.570,74, oltre interessi legali e rivalutazione dal dì di ogni singola scadenza sino al saldo;
- rigetta le altre domande;
- condanna la società convenuta alla rifusione di un terzo delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 1.810,00, oltre spese generali e accessori come per legge, dichiarando compensati i rimanenti due terzi.
21 Roma, 9 settembre 2025
Il Giudice
Giuseppina Vetritto
22