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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 27/12/2025, n. 2022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 2022 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5134/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Viale degli Alimena n. 99, presso Parte_1
lo studio dell'Avv. Gianmaria Pisani che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto 22/A,
presso l'ufficio legale dell , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato e CP_1
RC OV - resistente
E
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
[...]
Cosenza, via Isonzo n. 48 presso l'ufficio legale dell , rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
OV ON - resistente
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, elettivamente domiciliata in Casamicciola Terme, Via Castanito n. 23, presso lo studio dell'Avv. Antonio Carotenuto che la rappresenta e difende - resistente
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
1 Conclusioni di parte ricorrente: “… - Nel merito, accertare e dichiarare la nullità e/o annullare
per omessa notifica degli atti presupposti e/o per intervenuta prescrizione l'intimazione di
pagamento n. 03420239007669627/000 nonché annullare le cartelle di pagamento n.
03420170034881240502, n. 03420180017049075501 e n. 03420190002036535501
nonché gli avvisi di addebito n. 33420160002325584000, n. 33420170001395668000 e n.
33420190004780228000 quali atti presupposti;
- Condannare Controparte_3
, in p. del l.r.p.t. ed in p. del l.r.p.t. alla refusione delle spese di
[...] CP_1 CP_2
giudizio, IVA, CPA e spese forfettarie da porre a carico dello Stato …”.
CP_ Conclusioni dell : “… rigettare la domanda perché inammissibile e/o infondata, con
condanna dell'opponente all'adempimento dell'obbligo contributivo per cui è giudizio ed al
pagamento degli importi residui per cui è causa con accessori di legge e con vittoria di
spese. Gradatamente, ove dovesse dichiarare (anche solo parziale) prescrizione dei crediti
contributivi maturata successivamente alla notifica delle cartelle esattoriali/avvisi di
addebito, mandare assolto l da ogni eventuale onere di soccombenza, trattandosi di CP_1
circostanza imputabile unicamente al Concessionario di SC …”.
CP_ Conclusioni dell “… 1) Dichiarare nulla ed inammissibile l'avversa opposizione ai sensi
e per gli effetti di cui all'art. 414 c.p.c. e/o perché tardiva … 3) Rigettare ciascuna e tutte le
avverse eccezioni e richieste perché pretestuose ed infondate;
4) Condannare l'opponente
al pagamento di tutte le somme ingiunte, all'uopo confermando l'opposta intimazione;
… 7)
Tenere comunque indenne l da ogni onere dell'odierno giudizio … Spese come per CP_2
legge …”.
Conclusioni di : “… a) in via preliminare dichiarare Controparte_3
inammissibile e/o improcedibile la domanda per violazione dell'art. 617 c.p.c. (tardività); b)
dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell della SC in ordine alle CP_4
sollevate eccezioni di merito ed in relazione alla notifica degli avvisi di addebito (atti di
competenza ), nonché la infondatezza della eccepita prescrizione (sia quinquennale CP_1
che decennale) per essere la stessa stata interrotta dalla notifica di atti e/o procedure
esattoriali; c) dichiarare la regolare notifica delle cartelle di pagamento presupposte
2 l'intimazione di pagamento;
d) Rigettare la domanda con conseguente condanna
dell'opponente al pagamento delle spese di lite, da attribuirsi all'Avv. Antonio Carotenuto
antistatario …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierno giudizio è di opposizione all'intimazione di pagamento n.
03420239007669627000, in relazione alle cartelle di pagamento nn.
03420170034881240502, 03420180017049075501 e 03420190002036535501 afferenti a
CP_ crediti dell ed agli avvisi di addebito nn. 33420160002325584000,
CP_ 33420170001395668000 e 33420190004780228000, afferenti a crediti .
La parte ricorrente ha contestato principalmente l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito e l'intervenuta prescrizione dei crediti. Ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Le parti resistenti si sono costituite in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando complessivamente e principalmente la nullità, l'inammissibilità e tardività della domanda;
la regolarità della notifica degli atti presupposti;
il rispettivo difetto di legittimazione passiva per alcuni aspetti della controversia;
l'insussistenza della prescrizione;
la sussistenza del credito. Hanno formulato le conclusioni sopra trascritte.
Con ordinanza del 22.6.2024 l'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva degli impugnati formulata da parte ricorrente è stata rigettata.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 28.11.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ed hanno depositato note scritte. Controparte_3
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Le argomentazioni della parte ricorrente in ordine alla mancata notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito sono inammissibili poiché tardive, atteso che, per l'aspetto indicato, l'opposizione deve qualificarsi in termini di opposizione agli atti esecutivi,
3 da proporsi nel termine perentorio di venti giorni ex art. 617 c.p.c. (in senso contrario, la stessa parte ricorrente afferma di aver ricevuto l'intimazione di pagamento in data
29.11.2023, sicché il ricorso è stato proposto tardivamente in data 22.12.2023).
In ordine all'eccezione di prescrizione, le argomentazioni svolte dalla parte ricorrente, con riferimento alla cartella di pagamento n. 03420170034881240502, all'avviso di addebito n.
33420170001395668000 ed al preavviso di fermo, in ordine alla ricezione da parte di persona convivente diversa del destinatario sono infondate, atteso che, sul presupposto non contestato per l'atto è giunto presso l'indirizzo del destinatario, spettava alla parte medesima, nel caso, allegare e provare di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità
di avere notizia dell'atto, secondo la previsione dell'art. 1335 c.c. (cfr. Cass. Sez. Trib.
33563/2018; Corte Appello Torino Sez. Lav. 396/2021; Corte Appello Milano Sez. Lav.
1200/2021).
Né, in contrario, possono valere le contestazioni di parte ricorrente in ordine alla invalidità
della notifica poiché non seguita dalla c.a.n., atteso che la notifica è del tutto rituale (in merito, in mancanza di più specifiche contestazioni in ordine alla conoscenza degli atti, è
sufficiente un richiamo ai principi affermati da Cass. 1304/2017 e dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 175/2018, da ritenersi applicabili anche al caso in esame).
In tal modo, l'eccezione di prescrizione è integralmente infondata, atteso che la notifica del preavviso di fermo ha interrotto la prescrizione per gli avvisi di addebito nn.
33420160002325584000 e 33420170001395668000 (per tali avvisi di addebito risulta anche la notifica dell'intimazione di pagamento n. 03420209002617657000 in data
CP_ 7.2.2020); per l'avviso di addebito n. 33420190004780228000 l ha fornito la prova della notifica, con valore interruttivo della prescrizione, in data 26.11.2019 (evidenziandosi che l'eventuale prescrizione precedente alla notifica dell'avviso di addebito doveva porsi, a pena di inammissibilità, nel termine di 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito ex art. 24,
comma 5, D. Lgs. 46/1999); per la cartella di pagamento n. 03420170034881240502,
egualmente, ha fornito prova della notifica in data Controparte_3
16.10.2019 (tardive ed inammissibili sono le contestazioni di parte ricorrente, svolte solo
4 nelle note scritte sostitutive dell'udienza di discussione depositate il 20.11.2025, in ordine alla mancata produzione della cartella di pagamento da parte di Controparte_3
, non essendovi peraltro neppure affermazione sulla ricezione di altro atto nella
[...]
CP_ stessa data); per le restanti cartelle di pagamento la prescrizione non sarebbe comunque maturata, trattandosi di crediti del 2017/2018 e dovendosi anche considerare la sospensione dei termini prescrizionali disposta dall'art. 37, comma 2, D.L. 18/2020,
convertito nella legge 27/2020 e dall'art. 11, comma 9, D.L. 183/2020, convertito nella legge
21/2021.
La domanda è dunque infondata e va rigettata, restando assorbite ulteriori valutazioni.
Nulla per le spese di lite, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. di parte ricorrente in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
nulla per le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 27.12.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5134/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Viale degli Alimena n. 99, presso Parte_1
lo studio dell'Avv. Gianmaria Pisani che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto 22/A,
presso l'ufficio legale dell , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato e CP_1
RC OV - resistente
E
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
[...]
Cosenza, via Isonzo n. 48 presso l'ufficio legale dell , rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
OV ON - resistente
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, elettivamente domiciliata in Casamicciola Terme, Via Castanito n. 23, presso lo studio dell'Avv. Antonio Carotenuto che la rappresenta e difende - resistente
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
1 Conclusioni di parte ricorrente: “… - Nel merito, accertare e dichiarare la nullità e/o annullare
per omessa notifica degli atti presupposti e/o per intervenuta prescrizione l'intimazione di
pagamento n. 03420239007669627/000 nonché annullare le cartelle di pagamento n.
03420170034881240502, n. 03420180017049075501 e n. 03420190002036535501
nonché gli avvisi di addebito n. 33420160002325584000, n. 33420170001395668000 e n.
33420190004780228000 quali atti presupposti;
- Condannare Controparte_3
, in p. del l.r.p.t. ed in p. del l.r.p.t. alla refusione delle spese di
[...] CP_1 CP_2
giudizio, IVA, CPA e spese forfettarie da porre a carico dello Stato …”.
CP_ Conclusioni dell : “… rigettare la domanda perché inammissibile e/o infondata, con
condanna dell'opponente all'adempimento dell'obbligo contributivo per cui è giudizio ed al
pagamento degli importi residui per cui è causa con accessori di legge e con vittoria di
spese. Gradatamente, ove dovesse dichiarare (anche solo parziale) prescrizione dei crediti
contributivi maturata successivamente alla notifica delle cartelle esattoriali/avvisi di
addebito, mandare assolto l da ogni eventuale onere di soccombenza, trattandosi di CP_1
circostanza imputabile unicamente al Concessionario di SC …”.
CP_ Conclusioni dell “… 1) Dichiarare nulla ed inammissibile l'avversa opposizione ai sensi
e per gli effetti di cui all'art. 414 c.p.c. e/o perché tardiva … 3) Rigettare ciascuna e tutte le
avverse eccezioni e richieste perché pretestuose ed infondate;
4) Condannare l'opponente
al pagamento di tutte le somme ingiunte, all'uopo confermando l'opposta intimazione;
… 7)
Tenere comunque indenne l da ogni onere dell'odierno giudizio … Spese come per CP_2
legge …”.
Conclusioni di : “… a) in via preliminare dichiarare Controparte_3
inammissibile e/o improcedibile la domanda per violazione dell'art. 617 c.p.c. (tardività); b)
dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell della SC in ordine alle CP_4
sollevate eccezioni di merito ed in relazione alla notifica degli avvisi di addebito (atti di
competenza ), nonché la infondatezza della eccepita prescrizione (sia quinquennale CP_1
che decennale) per essere la stessa stata interrotta dalla notifica di atti e/o procedure
esattoriali; c) dichiarare la regolare notifica delle cartelle di pagamento presupposte
2 l'intimazione di pagamento;
d) Rigettare la domanda con conseguente condanna
dell'opponente al pagamento delle spese di lite, da attribuirsi all'Avv. Antonio Carotenuto
antistatario …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierno giudizio è di opposizione all'intimazione di pagamento n.
03420239007669627000, in relazione alle cartelle di pagamento nn.
03420170034881240502, 03420180017049075501 e 03420190002036535501 afferenti a
CP_ crediti dell ed agli avvisi di addebito nn. 33420160002325584000,
CP_ 33420170001395668000 e 33420190004780228000, afferenti a crediti .
La parte ricorrente ha contestato principalmente l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito e l'intervenuta prescrizione dei crediti. Ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Le parti resistenti si sono costituite in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando complessivamente e principalmente la nullità, l'inammissibilità e tardività della domanda;
la regolarità della notifica degli atti presupposti;
il rispettivo difetto di legittimazione passiva per alcuni aspetti della controversia;
l'insussistenza della prescrizione;
la sussistenza del credito. Hanno formulato le conclusioni sopra trascritte.
Con ordinanza del 22.6.2024 l'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva degli impugnati formulata da parte ricorrente è stata rigettata.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 28.11.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ed hanno depositato note scritte. Controparte_3
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Le argomentazioni della parte ricorrente in ordine alla mancata notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito sono inammissibili poiché tardive, atteso che, per l'aspetto indicato, l'opposizione deve qualificarsi in termini di opposizione agli atti esecutivi,
3 da proporsi nel termine perentorio di venti giorni ex art. 617 c.p.c. (in senso contrario, la stessa parte ricorrente afferma di aver ricevuto l'intimazione di pagamento in data
29.11.2023, sicché il ricorso è stato proposto tardivamente in data 22.12.2023).
In ordine all'eccezione di prescrizione, le argomentazioni svolte dalla parte ricorrente, con riferimento alla cartella di pagamento n. 03420170034881240502, all'avviso di addebito n.
33420170001395668000 ed al preavviso di fermo, in ordine alla ricezione da parte di persona convivente diversa del destinatario sono infondate, atteso che, sul presupposto non contestato per l'atto è giunto presso l'indirizzo del destinatario, spettava alla parte medesima, nel caso, allegare e provare di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità
di avere notizia dell'atto, secondo la previsione dell'art. 1335 c.c. (cfr. Cass. Sez. Trib.
33563/2018; Corte Appello Torino Sez. Lav. 396/2021; Corte Appello Milano Sez. Lav.
1200/2021).
Né, in contrario, possono valere le contestazioni di parte ricorrente in ordine alla invalidità
della notifica poiché non seguita dalla c.a.n., atteso che la notifica è del tutto rituale (in merito, in mancanza di più specifiche contestazioni in ordine alla conoscenza degli atti, è
sufficiente un richiamo ai principi affermati da Cass. 1304/2017 e dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 175/2018, da ritenersi applicabili anche al caso in esame).
In tal modo, l'eccezione di prescrizione è integralmente infondata, atteso che la notifica del preavviso di fermo ha interrotto la prescrizione per gli avvisi di addebito nn.
33420160002325584000 e 33420170001395668000 (per tali avvisi di addebito risulta anche la notifica dell'intimazione di pagamento n. 03420209002617657000 in data
CP_ 7.2.2020); per l'avviso di addebito n. 33420190004780228000 l ha fornito la prova della notifica, con valore interruttivo della prescrizione, in data 26.11.2019 (evidenziandosi che l'eventuale prescrizione precedente alla notifica dell'avviso di addebito doveva porsi, a pena di inammissibilità, nel termine di 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito ex art. 24,
comma 5, D. Lgs. 46/1999); per la cartella di pagamento n. 03420170034881240502,
egualmente, ha fornito prova della notifica in data Controparte_3
16.10.2019 (tardive ed inammissibili sono le contestazioni di parte ricorrente, svolte solo
4 nelle note scritte sostitutive dell'udienza di discussione depositate il 20.11.2025, in ordine alla mancata produzione della cartella di pagamento da parte di Controparte_3
, non essendovi peraltro neppure affermazione sulla ricezione di altro atto nella
[...]
CP_ stessa data); per le restanti cartelle di pagamento la prescrizione non sarebbe comunque maturata, trattandosi di crediti del 2017/2018 e dovendosi anche considerare la sospensione dei termini prescrizionali disposta dall'art. 37, comma 2, D.L. 18/2020,
convertito nella legge 27/2020 e dall'art. 11, comma 9, D.L. 183/2020, convertito nella legge
21/2021.
La domanda è dunque infondata e va rigettata, restando assorbite ulteriori valutazioni.
Nulla per le spese di lite, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. di parte ricorrente in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
nulla per le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 27.12.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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