Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/01/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Enrico Ardituro considerato che per la causa in esame è stata fissata l'udienza del 13/1/2025 per la decisione ex art. 429 c.p.c.; considerato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c.; dato atto della regolare comunicazione del decreto alle parti costituite;
considerato che
le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art.127 cpc;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 429 e 430 c.p.c., unitamente all'articolo
127 ter c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, nona sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Enrico Ardituro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 428/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 8095/2022, pendente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Della Corte, Parte_1
Email_1
Ricorrente
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Vigliotta, Controparte_1
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Resistente
CONCLUSIONI
Come rassegnate in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
opposizione al decreto ingiuntivo n. 8095/2022 emesso dal Tribunale di Napoli in favore di
[...]
l'11/11/2022 e notificato al ricorrente il 2/12/2022. Controparte_1
Con il decreto opposto è stato ingiunto a il pagamento della somma di euro Parte_1
1.275,00, oltre interessi legali maturati e spese, a titolo di (parte ad esso spettante dei) canoni di locazione per i mesi da luglio a novembre 2022, per un totale di euro 1.000,00, in forza del contratto di locazione registrato il 13/11/1992 e tacitamente rinnovatosi negli anni, oltre ad euro 249,7 per la quota spettante al conduttore delle spese di registrazione del contratto per gli anni 2011, 2012 e 2013, nonché euro 25,34 per sanzione agenzia delle entrate notificata il 13/9/2021.
Il debitore ingiunto ha proposto opposizione, eccependo l'inesistenza del credito. Ha evidenziato che
Il contratto di locazione in questione si è risolto in seguito alla conciliazione giudiziale intervenuta fra esso esponente e l'opposto all'esito del giudizio di risoluzione del contratto di locazione promosso dal nei suoi confronti, iniziato come licenza per finita locazione. Ha evidenziato di essersi CP_1 costituito in quel giudizio e di essersi opposto alla convalida e che, rigettata l'istanza di emissione dell'ordinanza provvisoria di rilascio, ha proposto “domanda riconvenzionale intesa ad: accertare e dichiarare la simulazione relativa oggettiva del contratto di locazione del 04/11/1992 depositato nella produzione di controparte rispetto al contratto dissimulato con decorrenza 1966 ed ex lege
30/07/1978 e per l'effetto rigettare la richiesta di convalida della licenza per finita locazione, ordinando alla parte attrice, in assenza di ulteriori cause di risoluzione del contratto previste dalla legge, di rispettare il contratto fino alla sua scadenza fissata il 30/07/2022, con fissazione della data di rilascio nel termine massimo di cui all'art. 56 della L. 392/1978”. Ha evidenziato che, invece, il proprietario locatore aveva chiesto di accertarsi e dichiararsi risolto il contratto alla scadenza del
4/11/2020. Ha affermato che il giudice del procedimento per convalida all'udienza del 15/06/2022 aveva formulato alle parti la seguente proposta ex art. 185 bis c.p.c.: “il contratto andrà a scadere alla data concordata del 30.07.2022; si impegna al rilascio del cespite, libero Parte_1
e vuoto da persone e cose entro 31.12.2022. e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 provvederanno alla restituzione del deposito cauzionale al previa
[...] Parte_1 verifica in contraddittorio dello stato dei luoghi, all'atto del rilascio del cespite. Le parti, con
l'adesione alla indicata proposta, rinunziano a tutte le domande ed eccezioni reciprocamente formulate nel presente giudizio;
le spese sono interamente compensate. I difensori rinunziano alla solidarietà professionale”. Proposta che è stata accettata, con estinzione del giudizio. Ha dedotto che, risoltosi il contratto alla data indicata in conciliazione, il 30/7/2022, l'opposto ha preteso il pagamento di canoni fino a dicembre 2022 senza alcun titolo a fondamento, in quanto la conciliazione prevedeva il rilascio entro il 31/12/2022 “come vantaggio, a fronte delle rinunce alla restituzione delle differenze dei canoni di locazione, alle quali aveva diritto a causa della simulazione relativa del contratto di locazione di cui chiedeva l'accertamento; della rinuncia alla restituzione delle spese legali e giudiziali;
della rinuncia al risarcimento dei danni”.
Si è costituito l'opposto, chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto la conciliazione intervenuta fra le parti nulla aveva statuito in merito al corrispettivo da pagare dal per la permanenza Parte_1 nell'immobile fino a dicembre 2022. A tal fine l'opposto “a parziale emendatio e ad integrazione del proposto ricorso, si precisa che il titolo per la richiesta del versamento dei canoni, oltre che nel citato contratto, sussistente di fatto in prorogatio sino alla liberazione dell'immobile, è da ricercarsi nel verbale di conciliazione del 15/06/2022 con il quale il Giudicante concedeva al signor di Parte_1 rimanere all'interno dei locali locati sino a dicembre del 2022 per perfezionare il rilascio degli stessi, non di certo per occupare gratuitamente l'immobile concedendo allo stesso la permanente detenzione degli immobili, senza la corresponsione di canone mensile. Tale concessione avendo una valenza ultronea rispetto agli accordi intercorsi tra le parti avrebbe dovuto essere specificata ed approvata per iscritto dalle parti del procedimento, trattandosi di una vera e propria rinuncia alla disposizione di diritti futuri alla percezione del dovuto corrispettivo per la detenzione, per altro non oggetto del giudizio”.
Con ordinanza del 30/11/2023 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto.
La causa è stata istruita documentalmente e rinviata al 13.1.2025 per la decisione, udienza sostituita ex art. 127- ter c.p.c. con il deposito di note scritte, per la decisione.
In via preliminare, va affermata la procedibilità della domanda avendo la parte onerata esperito il tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 5 d.lgs 28/2010 (come novellato dal D.L. n. 69/2013, convertito in legge n. 98/2013), come documentato in atti (cfr. verbale di mancata conciliazione del
10/1/2024).
Va premesso, altresì, che a seguito dell'opposizione si instaura tra le parti un giudizio a cognizione piena, in cui la posizione delle stesse risulta invertita (l'attore formale del giudizio di opposizione è il convenuto sostanziale del procedimento di ingiunzione;
viceversa, il convenuto formale - creditore opposto è l'attore sostanziale). Si tratta, tuttavia, di un'inversione solo formale, perché non comporta l'inversione dell'onere della prova, che va comunque ripartito tenendo conto del disposto dell'art. 2697 c.c..
Ciò significa che grava sul creditore opposto l'onere di provare la sussistenza dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre spetta al convenuto fornire la prova dei fatti impeditivi, modificativi ed estintivi dell'altrui diritto.
Nel caso di specie il credito vantato dall'opposto trova la sua fonte nel contratto di locazione, da un lato, e nel verbale di conciliazione sopra richiamato, dall'altro lato. Nel contratto di locazione perché è in base ad esso che si trovava nella disponibilità dell'immobile fino Parte_1 all'effettivo rilascio;
nel verbale di conciliazione perché in esso le parti hanno convenuto sia la data di scadenza del contratto, 31/7/2022, sia la data di rilascio, 31/12/2022. Il verbale di conciliazione, invero, per come esposto dallo stesso opponente, prevede di per sé la concessione da parte del locatore di considerare come data di cessazione del rapporto quella del 31/7/2022, invece di quella indicata da esso esponente nel ricorso per convalida di finita locazione e, dall'altro lato, la rinuncia del conduttore alla pretesa restituzione del canone versato in eccesso. Nulla dice l'accordo raggiunto fra le parti circa il pagamento del corrispettivo da parte dell'conduttore/occupante per la permanenza nell'immobile fino all'effettivo rilascio. Permanenza che trova la sua naturale giustificazione nel disposto dell'art
1591 c.c. in forza del quale l'occupante l'immobile, ex conduttore, è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, al pagamento di una somma equivalente al canone di locazione pattuito nel contratto risolto a seguito dell'adesione alla proposta conciliazione.
La natura contrattuale del credito ingiunto fa ritenere assolto l'onere della prova ricadente sul locatore opposto, che ha prodotto il titolo contrattuale ed ha allegato l'inadempimento del conduttore che, dal canto suo, invece, non è riuscito a fornire la prova di fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'altrui pretesa, non contestando in alcun modo l'inadempimento nella sua materialità. Nello specifico le difese del conduttore sono tutte volte a far valere una diversa interpretazione del verbale di conciliazione, nel senso che in esso si sarebbe stabilita la permanenza a titolo gratuito nell'immobile fino al suo rilascio, che, non solo non trova alcun riscontro letterale nel testo della conciliazione, ma neanche è configurabile, senza una specifica previsione in tal senso, in considerazione dell'alea che di per sé sussiste in ipotesi di rilascio dell'immobile, comunque rimesso alla volontà dell'occupante
(salvo atti esecutivi forzosi), con il rischio di una permanenza dello stesso gratuita per lungo tempo, che abbisogna di specifica previsione.
In definitiva, il titolo legittimante la detenzione dell'immobile (contratto di locazione) è venuto meno, così che la posizione del conduttore opponente è diventata di occupante sine titulo, tenuto a versare un corrispettivo convenuto fino alla riconsegna ex art. 1591 c.c., salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno. Dunque, il corrispettivo dovuto ex art. 1591 c.c. è soltanto parametrato al canone convenuto nel contratto di locazione ma non partecipa affatto della stessa natura di quest'ultimo, non essendo dovuto come corrispettivo di un contratto, ma avendo funzione risarcitoria per il ritardo nella restituzione dell'immobile e quindi dovendo essere qualificato come indennità per l'occupazione senza titolo. A riguardo i giudici di legittimità, con orientamento granitico, affermano che “la responsabilità del locatario per il ritardo nella restituzione dell'immobile - disciplinata dall'art. 1591
c.c., norma applicabile anche se il ritardo dipenda dal protrarsi della controversia - ha natura contrattuale perché deriva dalla violazione dell'obbligo del conduttore di restituire la cosa locata alla cessazione del contratto. Ne deriva che il diritto al risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento a tale obbligo, ancorché in parte normativamente determinato con riferimento al corrispettivo convenuto, non si prescrive nel termine breve di cui all'art. 2948 n. 3 c.c., bensì nell'ordinario termine decennale (…)” (Cass. 38588/2021; confermato da Cass. 38970/2021).
Nella vicenda in esame si è in presenza, quindi, di una mera emendatio libelli e non di una mutatio, che è ammissibile, in quanto la pretesa creditoria fatta valere con il decreto ingiuntivo rinviene la stessa fonte nel cessato rapporto di locazione e con la propria comparsa di risposta Controparte_1
ha solo precisato che non si tratta dei canoni di locazione, ma della indennità di
[...]
occupazione che, come visto, va commisurata ai canoni stessi. Del resto, come ha precisato la Corte di Cassazione con la sentenza 29619/2017 “il discrimen tra domanda nuova - inammissibile, se non sia «conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto» - e domanda modificata, va rinvenuto nel carattere ampliativo del thema decidendum che presentano le domande nuove rispetto invece al carattere sostitutivo della modifica, nel senso che la domanda "nuova" si aggiunge a quella originariamente formulata;
la domanda "modificata" implica invece la sostituzione della domanda successiva a quella originaria, non essendo ricavabile dalle norme processuali alcuna differenza quanto alla possibilità di variazione degli elementi identificativi fondamentali (causa petendi, petitum) egualmente consentiti ad entrambe le domande;
pertanto, con la modificazione della domanda iniziale l'attore, implicitamente rinunciando alla precedente domanda (o, se si vuole, alla domanda siccome formulata nei termini precedenti alla modificazione), mostra chiaramente di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri interessi e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio”.
L'opposizione, in conclusione, deve essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo 8095/2022, che va dichiarato definitivamente esecutivo.
Circa la domanda di compensazione del proprio credito di restituzione del deposito cauzionale, proposta dal va detto che la pretesa, sicuramente fondata in quanto rinviene il proprio Parte_1
titolo nel medesimo verbale di conciliazione richiamato in atti, va fatta valere in sede esecutiva, in quanto lo stesso opponente ha evidenziato che il creditore opposto ha già proposto pignoramento presso terzi per ottenere il pagamento di quanto riconosciuto con il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo e il credito vantato dal è parimenti liquido ed esigibile in Parte_1
quanto il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo.
Le spese del giudizio seguono strettamente la soccombenza e si liquidano d'ufficio, come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal DM 147/2022), con applicazione dei valori minimi attesa l'esiguità e la semplicità dell'attività espletata dai procuratori costituiti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, decidendo sulla opposizione proposta da nei confronti Parte_1
di , avverso il decreto ingiuntivo n. 8095/2022, ogni contraria istanza ed Controparte_1
eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 8095/2022, che viene dichiarato definitivamente esecutivo;
2) condanna a pagare le spese di giudizio in favore dell'opposto, liquidandole Parte_1
in euro 1.200,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sul compenso,
IVA e C.P.A. come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Napoli il 14/12/2024.
Il giudice
dott. Enrico Ardituro