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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 11/12/2025, n. 1579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1579 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del GIUDICE
ONORARIO DI TRIBUNALE CONFERMATO, Avv. Simone Coppola, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2894/2017 R.G. chiamata all'udienza del 11.12.2025, promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Itta, Ricorrente Parte_1
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Franco Raimondo Boccia, Resistente
NONCHE' CONTRO
, in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Diana
Rotunno, Resistente
Oggetto: rendita per morte D.P.R. n. 1124/1965.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 442 e ss. c.p.c., depositato in data 13/6/2017, la ricorrente ha convenuto in giudizio unitamente all' al fine di sentire accogliere Controparte_1 CP_2 le seguenti conclusioni:“1) Dichiarare, nei confronti della e dell in CP_1 CP_2 favore della odierna ricorrente, che il compianto ha lavorato Parte_2 dall'1/09/1980 al 30/05/1988 dell' – di proprietà dell' – (già CP_3 CP_4
, , , Controparte_5 CP_6 Controparte_7 Controparte_8
, ) nel siderurgico di NT, quale turnista a ciclo integrale
[...] CP_1 inquadrato da livello 5° di cui alla normativa contrattuale metalmeccanica ed aziendale.
2) Dichiarare, nei confronti della e dell' che la retribuzione utile ex CP_1 CP_2 art. 147 T.U. ai fini della determinazione della rendita per morte è pari ad annui euro
26.186,37 oltre alla retribuzione in natura accertanda in giudizio, se necessaria mediante CTU. 3) Condannare l' Controparte_9
– in persona del legale rappresentante pro-
[...] tempore, al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma omessa a titolo di differenza di rendita per morte ed interessi legali computati, come per legge, dal dovuto al soddisfo, oltre alle differenze maturande nel prosieguo come per legge, per le causali di cui in narrativa che precede. 4) Condannare, altresì, in ogni caso, le convenute parti, per quanto di rispettiva competenza, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese, diritti ed onorati del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipante.”
La ricorrente esponeva che il proprio coniuge, aveva lavorato presso lo Parte_2 stabilimento siderurgico di NT dal 1970 ad agosto 1980 alle dipendenze della società e, in seguito, fino al 30 maggio 1988, alle dipendenze di CP_10 CP_3
e che era deceduto per carcinoma polmonare in data 10/9/2009. Con ricorso iscritto al
R.G. n.4719/2013, aveva convenuto in giudizio l' al fine di ottenere, previo CP_2 accertamento della natura professionale della malattia che aveva cagionato il decesso del proprio coniuge, condanna dell'Ente alla corresponsione della rendita per morte di cui al D.P.R. n. 1124/1965 e dell'assegno per morte e che il Tribunale di Brindisi, con sentenza n. 1640/2015 aveva accolto la domanda, ordinando all' la costituzione CP_2 della rendita per morte di cui al D.P.R. n. 1124/1965 e il pagamento dell'assegno, in relazione al decesso dello Precisava che la rendita per morte era stata Parte_2 computata ab origine con computo di retribuzione annua iniziale di € 23.311,32, sulla base di dichiarazione della . Ha sostenuto che, trattandosi di rendita per CP_1 inabilità permanente conseguente ad asbestosi, evoluta in tumore polmonare, trovava applicazione il capo III del T.U. e, segnatamente, l'art. 147 di cui al D.P.R. 30/6/65 N.
1124, secondo comma, e che risalendo l'abbandono delle lavorazioni al 1988, la retribuzione effettiva doveva essere determinata con riferimento alla retribuzione percepita dai lavoratori dipendenti della stessa azienda nel settembre 2009, ammontante a €.26.186,37, oltre al valore del pasto caldo fornito dall'azienda per ogni turno di lavoro aggiungendo che l' non aveva dato riscontro alla richiesta CP_2 nonostante avesse acquisito il maggior premio assicurativo da turnista.
Si costituiva in giudizio la quale contestava quanto dedotto dalla Controparte_1 ricorrente e chiedeva il rigetto del ricorso evidenziando che, conformemente alle indicazioni fornite dall' e a quanto previsto dall'art. 147, comma 2, D.P.R. n. CP_2
1124/1965, era stata presa a riferimento la retribuzione attualizzata alla data del
19/3/2009 (v. la lettera del 8 luglio, doc. 9 del ricorso), ossia il trattamento retributivo previsto dal CCNL alla data di insorgenza della patologia del sig. Esponeva Parte_2 che, nonostante le verifiche effettuate con la attuale proprietà dello stabilimento siderurgico di NT (v. le lettere del 28 dicembre 2016 e del 16 maggio 2017, doc. 9 del ricorso), non era stata reperita alcuna documentazione idonea a comprovare che fosse turnista in via stabile e continuativa né la ricorrente, seppure sollecitata Parte_2 in tal senso, aveva fornito a alcuna documentazione idonea a comprovare CP_1 quanto da lei sostenuto, rivelandosi del tutto insufficienti la copia di una sola busta paga e l'abbonamento ai trasporti pubblici dello e, di conseguenza, la società aveva Parte_2 comunicato alla ricorrente la propria impossibilità di modificare la dichiarazione nel senso da lei preteso.
Si costituiva in giudizio, altresì, in giudizio l' impugnando il ricorso in quanto CP_2 infondato in fatto e diritto. In via preliminare eccepiva l'inammissibilità della domanda giudiziaria inoltrata nei confronti del datore di lavoro rilevando che aveva assunto a base per la rendita la retribuzione effettiva corrisposta nei dodici mesi antecedenti la data della domanda amministrativa, momento in cui si intende manifestata la malattia e che l' aveva richiesto i dati retributivi al datore di lavoro che li aveva forniti per due CP_2 volte, escludendo l'attività quale turnista.
In corso di giudizio il Tribunale non ammetteva le richieste istruttorie di parte ricorrente con provvedimento del 07.06.18, che si ritiene condivisibile e all'udienza odierna, a seguito della delega ricevuta da parte del dott. con provvedimento del Per_1
16.04.2025, fissata per la discussione, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni di seguito esposte
***
Il ricorso è infondato e, pertanto, non merita accoglimento.
La ricorrente lamenta l'erronea quantificazione della rendita per morte erogata dall' CP_2 in ossequio alla sentenza del Tribunale di Brindisi che aveva riconosciuto la malattia professionale in capo al defunto coniuge, deceduto per asbestosi;
in Parte_2 particolare, sostiene che la società datrice di lavoro, , avrebbe posto - a base CP_1 del ricalcolo della rendita - una retribuzione errata, anche in considerazione che lo era un lavoratore turnista e, pertanto, occorreva tener conto della Parte_2 maggiorazione turni percepita continuativamente dal de cuius che operava a ciclo integrale in turni continuativi, nonché .
In primo luogo, l'istante asserisce che “la retribuzione effettiva va determinata con riferimento alla retribuzione percepita dai lavoratori dipendenti della medesima realtà aziendale nel settembre 2009: ed è questa – determinata in annui euro 26.186,37, come da conteggi analitici annessi in uno con il presente atto –, oltre al valore del pasto caldo fornito dall'azienda per ogni turno di lavoro, che deve essere assunta per la determinazione della rendita, considerata la retribuzione in atto per il livello 5° (quale era l'inquadramento del compianto) di cui al ccnl metalmeccanica e normativa aziendale applicati nel 2009 dall'azienda siderurgica già datrice” ; in particolare, ritiene che avrebbe rilasciato una dichiarazione erronea in quanto “la dichiarazione CP_1 datata 18/03/2016 contiene riferimento a retribuzione base contrattuale di livello 5° in atto fino agosto 2009, mentre per decesso del 10/09/2009 va tenuto conto di quella superiore in atto dall'1/09/2009 secondo le previsioni del ccnl metalmeccanica stipulato il 20/01/2008 che si produce (…) In effetti, la retribuzione base di livello 5° dal
1/09/2009 è di mensili euro 1.524,56 e non euro 1.494,56 (questa era in atto fino agosto 2009)” .
A sostegno della tesi difensiva propugnata, parte ricorrente invoca il disposto di cui all'art. 147, comma 2, del D.P.R. n. 1124/1965, ai sensi del quale:“ Ferme le altre disposizioni dell'art. 116, la retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente o per morte conseguenti a silicosi o ad asbestosi,
è quella percepita dal lavoratore, sia in danaro, sia in natura, nei dodici mesi precedenti la manifestazione della malattia verificatasi durante il periodo nel quale è stato adibito alle lavorazioni di cui all'art. 140. Qualora la manifestazione della malattia si verifichi dopo l'abbandono delle lavorazioni predette, durante il periodo di disoccupazione o di occupazione in lavorazioni non soggette all'obbligo dell'assicurazione ai sensi del titolo primo del presente decreto, viene presa a base la retribuzione percepita, sia in danaro, sia in natura, alla data della manifestazione, dai lavoratori occupati nella medesima località e nella medesima lavorazione cui era addetto il lavoratore alla data dell'abbandono delle lavorazioni stesse. Se, invece, la manifestazione della malattia si verifichi dopo l'abbandono delle lavorazioni di cui ai precedenti commi, e il lavoratore alla data della manifestazione medesima si trovi occupato in attività soggetta all'obbligo dell'assicurazione ai sensi del titolo primo del presente decreto, viene presa a base per la liquidazione la retribuzione che sarebbe servita per la determinazione della rendita ove la liquidazione fosse avvenuta alla data dell'abbandono delle lavorazioni stesse. Se, però, tale retribuzione risulti inferiore a quella percepita dal lavoratore alla data della manifestazione della malattia, viene presa a base quest'ultima retribuzione.”.
Contrariamente, secondo la società la patologia dello sarebbe CP_1 Parte_2 insorta in data antecedente al 01.09.2009 e, di conseguenza, non potrebbero assumere alcuna rilevanza gli incrementi stipendiali introdotti dalla contrattazione collettiva a partire dal 01.09.2009.
La disposizione in esame prende a riferimento, quale base di calcolo della rendita nella ipotesi in cui la manifestazione della patologia si sia verificata dopo l'abbandono delle lavorazioni come è avvenuto nel caso dello la retribuzione applicata alla data Parte_2 della manifestazione della patologia del lavoratore.
Ebbene, al fine della risoluzione della controversa questione, occorre individuare concretamente la data della manifestazione della malattia professionale. La disposizione invocata da parte ricorrente prende a riferimento, quale base di calcolo della rendita nella ipotesi in cui la manifestazione della patologia si sia verificata dopo l'abbandono delle lavorazioni, la retribuzione applicata alla data della manifestazione della patologia del lavoratore e non quella vigente alla successiva data di decesso del lavoratore. Orbene, il de cuius è deceduto in data 10.09.2009 e la malattia professionale, che ha condotto al decesso dello si è verificata dopo Parte_2
l'abbandono delle lavorazioni a cui era addetto il de cuius e si è certamente manifestata prima del 31.08.2009 con la conseguente corretta considerazione della retribuzione in atto fino al 31.08.2009. E comunque, al fine di addivenire ad una diversa conclusione giuridica parte ricorrente avrebbe dovuto ex lege dimostrare che la malattia che ha causato il decesso dello si sia manifestata dopo il 31.08.2009 mentre il Parte_2
Tribunale non ha ammesso le richieste istruttorie formulate da parte ricorrente, con provvedimento del 07.06.2018 che si condivide che così statuisce:“ tenuto conto che la causa può essere decisa documentalmente in quanto sarebbe stato onere della parte ricorrente produrre i documenti alla base della propria pretesa”. Peraltro, in base alla prospettazione della ricorrente, peraltro, l'unica data utile nel caso in esame è la denuncia riferita al decesso, avvenuto il 10/9/2009, anche in considerazione dell'art. 135 T.U. “La manifestazione della malattia professionale si considera verificata nel primo giorno di completa astensione dal lavoro a causa della malattia. Se la malattia non determina astensione dal lavoro, ovvero si manifesta dopo che l'assicurato ha cessato di prestare la sua opera nella lavorazione che ha determinato la malattia, la manifestazione della malattia professionale si considera verificata nel giorno in cui è presentata all'Istituto assicuratore la denuncia con il certificato medico.”, ma tale richiamo non risulta giovare alla parte ricorrente in quanto il secondo comma della medesima norma è stato infatti dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza
11-25 febbraio 1988 n.206 Corte Costituzionale. Correttamente, quindi, la retribuzione base indicata dal datore di lavoro e posta a base del calcolo della rendita per morte è quella vigente alla data del 31 agosto 2009 e non quella, maggiore, in atto alla data di decesso del de cuius.
Neppure meritevoli di accoglimento, poi, risultano, le rivendicazioni di parte ricorrente inerenti al ruolo di turnista del defunto ed all'omesso riferimento ai buoni pasto Parte_2 nei conteggi effettuati in favore della sig.ra . Pt_1 In ordine alla prima contestazione, la società resistente ha eccepito che nonostante le verifiche effettuate, non è stata ritrovata alcuna documentazione idonea a comprovare che lo fosse, in via stabile e continuativa, turnista a ciclo integrale e, pertanto, Parte_2 non ha potuto rilasciare la dichiarazione richiesta da parte ricorrente. Ed in effetti, dall'esame della documentazione prodotta dalla medesima parte emerge esclusivamente l'ultima busta paga e la copia dell'abbonamento ai trasporti pubblici dello tuttavia tale documentazione non può ritenersi sufficientemente idonea Parte_2
a provare la qualifica di turnista del de cuius poiché l'ultima busta paga, relativa al mese di maggio 1988, riporta in effetti in corrispondenza dei giorni del mese il numero del turno (1, 2, 3) previsto, potendo addivenire al convincimento del raggiungimento della prova della qualifica di turnista esclusivamente per il mese in questione, non potendosi desumere, in ragione della carenza documentale di parte ricorrente, se lo Parte_2 abbia effettuato effettiva turnazione lavorativa nei mesi e negli anni lavorativi precedenti. Su tale tema si è pronunciata, recentemente, anche la Suprema Corte che ha chiarito:” Infatti, secondo costante giurisprudenza di questa Corte, data
l'obbligatorietà del loro contenuto e della corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite sui libri - paga ed equipollenti (L. 5 gennaio 1953, n. 4, artt. 2 e 5), i prospetti
- paga, approntati sotto qualsiasi forma accolta dalla prassi aziendale per la documentazione e la quietanza dei compensi corrisposti al lavoratore (prospetti - paga, buste - paga, strisce - paga), fanno fede nei confronti del datore di lavoro per quanto riguarda gli elementi in essi indicati.” (Cassazione civile sez. lav., 05/12/2022, n.35679) dalla cui statuizione deriva che la prova può ritenersi raggiunta soltanto e limitatamente al mese inerente alla busta paga prodotta e non già per gli anni lavorativi precedenti.
Considerazioni di pari tenore si impongono per il tesserino “lavoratori turnisti”, indicante tratta da Oria a NT Z.I., in cui tra l'altro non risultano leggibili la firma del responsabile della Direzione. Peraltro, le date indicate potrebbero verosimilmente indicare la validità del tesserino di riconoscimento da cui non potrebbe comunque conseguire l'accertamento della turnazione effettuata, ma in assenza di ulteriori dati probatori la richiesta di parte ricorrente non può ritenersi provata. E comunque, parte ricorrente ha cercato di supplire alla carenza di prova documentale, chiedendo di essere ammessa alla prova testimoniale sulla seguente circostanza: “Se vero che il compianto era turnista a ciclo integrale, cioè operante su tre turni giornalieri su sette giorni settimanali, con diritto alla indennità continuativa per il lavoro notturno…”, ma con ordinanza del 08.06.2018, che si ritiene di condividere, tale richiesta istruttoria è stata rigettata e ritenuta superflua dal Tribunale “in quanto non in grado di portare alla determinazione della retribuzione effettivamente percepita”. Pertanto, la richiesta di parte ricorrente non merita accoglimento.
Infine, in ordine alla seconda contestazione, la parte ricorrente assume che, prevedendo gli artt. 116 e 147 del D.P.R. n. 1124/1965 il computo della “retribuzione percepita, sia in danaro sia in natura”, erroneamente non avrebbe tenuto conto del CP_1 valore del pasto all'epoca percepito dal sig. Invero, dalla documentazione Parte_2 prodotta risulta che nella retribuzione giornaliera, attualizzata al 10.09.2009, era stata calcolata nell'importo complessivo della retribuzione l'indennità di mensa, pari a €.4,65
e ne conseguirebbe l'infondatezza della contestazione sollevata. Peraltro, si ritiene fondata la considerazione operata dall' secondo la quale il valore del pasto non è CP_2 stato computato nella base di calcolo della rendita in virtù del fatto che il valore del pasto non avrebbe natura retributiva e non sarebbe assimilabile ad una retribuzione in natura come confermato anche dalla Suprema Corte che ha più volte affermato che:“il valore dei pasti, di cui il lavoratore possa fruire in una mensa aziendale o presso esercizi convenzionati con il datore di lavoro, non costituisce elemento integrativo della retribuzione, allorché il servizio mensa rappresenti un'agevolazione di carattere assistenziale, anziché un corrispettivo obbligatorio della prestazione lavorativa, per la mancanza di corrispettività della relativa prestazione rispetto a quella lavorativa e di collegamento causale tra l'utilizzazione della mensa ed il lavoro prestato, sostituendosi ad esso un nesso meramente occasionale con il rapporto.” (Cass. 1 dicembre 1998, n.
12168; Cass 17 luglio 2003, n. 11212; Cass. 21 luglio 2008, n. 20087; Cass. 8 agosto
2012, n. 14290; Cass. 8 settembre 20104, n. 18852). Il valore dei pasti o il cd. buono pasti, salva diversa disposizione, non è dunque elemento della retribuzione concretandosi lo stesso in una agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale (Cass. 6 luglio 2015, n. 13841)”
(v. Cass. civ. Sez. lavoro, sent. 20-05-2016, n. 10543). E recentemente, a conferma di quell'orientamento granitico la Corte di Cassazione ha così statuito:“ Nella disciplina dettata dall'art. 6, comma 3, d.l. n. 333 del 1992, conv. con modific. dalla l. n. 359 del
1992, il valore del servizio mensa e l'importo della prestazione sostitutiva percepita da chi non usufruisce del servizio aziendale non fanno parte della retribuzione a nessun effetto attinente ad istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro, salva la possibilità di una diversa previsione, che consideri il servizio mensa come retribuzione in natura, da parte dei contratti collettivi nazionali e aziendali, anche se stipulati anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto.” (Cassazione civile sez. lav., 26/03/2024,
n.8090), con conseguente necessitato rigetto della domanda di parte ricorrente.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso merita di essere rigettato.
Sussistono, comunque, valide ragioni, connesse alla particolare peculiarità della fattispecie, per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 13.06.2017 da nei confronti di Parte_1 CP_1
ed così provvede:
[...] CP_2
- rigetta il ricorso perché infondato;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione a verbale.
Brindisi, 11.12.2025
Il Giudice Onorario di Tribunale Confermato
Avv. Simone Coppola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del GIUDICE
ONORARIO DI TRIBUNALE CONFERMATO, Avv. Simone Coppola, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2894/2017 R.G. chiamata all'udienza del 11.12.2025, promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Itta, Ricorrente Parte_1
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Franco Raimondo Boccia, Resistente
NONCHE' CONTRO
, in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Diana
Rotunno, Resistente
Oggetto: rendita per morte D.P.R. n. 1124/1965.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 442 e ss. c.p.c., depositato in data 13/6/2017, la ricorrente ha convenuto in giudizio unitamente all' al fine di sentire accogliere Controparte_1 CP_2 le seguenti conclusioni:“1) Dichiarare, nei confronti della e dell in CP_1 CP_2 favore della odierna ricorrente, che il compianto ha lavorato Parte_2 dall'1/09/1980 al 30/05/1988 dell' – di proprietà dell' – (già CP_3 CP_4
, , , Controparte_5 CP_6 Controparte_7 Controparte_8
, ) nel siderurgico di NT, quale turnista a ciclo integrale
[...] CP_1 inquadrato da livello 5° di cui alla normativa contrattuale metalmeccanica ed aziendale.
2) Dichiarare, nei confronti della e dell' che la retribuzione utile ex CP_1 CP_2 art. 147 T.U. ai fini della determinazione della rendita per morte è pari ad annui euro
26.186,37 oltre alla retribuzione in natura accertanda in giudizio, se necessaria mediante CTU. 3) Condannare l' Controparte_9
– in persona del legale rappresentante pro-
[...] tempore, al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma omessa a titolo di differenza di rendita per morte ed interessi legali computati, come per legge, dal dovuto al soddisfo, oltre alle differenze maturande nel prosieguo come per legge, per le causali di cui in narrativa che precede. 4) Condannare, altresì, in ogni caso, le convenute parti, per quanto di rispettiva competenza, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese, diritti ed onorati del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipante.”
La ricorrente esponeva che il proprio coniuge, aveva lavorato presso lo Parte_2 stabilimento siderurgico di NT dal 1970 ad agosto 1980 alle dipendenze della società e, in seguito, fino al 30 maggio 1988, alle dipendenze di CP_10 CP_3
e che era deceduto per carcinoma polmonare in data 10/9/2009. Con ricorso iscritto al
R.G. n.4719/2013, aveva convenuto in giudizio l' al fine di ottenere, previo CP_2 accertamento della natura professionale della malattia che aveva cagionato il decesso del proprio coniuge, condanna dell'Ente alla corresponsione della rendita per morte di cui al D.P.R. n. 1124/1965 e dell'assegno per morte e che il Tribunale di Brindisi, con sentenza n. 1640/2015 aveva accolto la domanda, ordinando all' la costituzione CP_2 della rendita per morte di cui al D.P.R. n. 1124/1965 e il pagamento dell'assegno, in relazione al decesso dello Precisava che la rendita per morte era stata Parte_2 computata ab origine con computo di retribuzione annua iniziale di € 23.311,32, sulla base di dichiarazione della . Ha sostenuto che, trattandosi di rendita per CP_1 inabilità permanente conseguente ad asbestosi, evoluta in tumore polmonare, trovava applicazione il capo III del T.U. e, segnatamente, l'art. 147 di cui al D.P.R. 30/6/65 N.
1124, secondo comma, e che risalendo l'abbandono delle lavorazioni al 1988, la retribuzione effettiva doveva essere determinata con riferimento alla retribuzione percepita dai lavoratori dipendenti della stessa azienda nel settembre 2009, ammontante a €.26.186,37, oltre al valore del pasto caldo fornito dall'azienda per ogni turno di lavoro aggiungendo che l' non aveva dato riscontro alla richiesta CP_2 nonostante avesse acquisito il maggior premio assicurativo da turnista.
Si costituiva in giudizio la quale contestava quanto dedotto dalla Controparte_1 ricorrente e chiedeva il rigetto del ricorso evidenziando che, conformemente alle indicazioni fornite dall' e a quanto previsto dall'art. 147, comma 2, D.P.R. n. CP_2
1124/1965, era stata presa a riferimento la retribuzione attualizzata alla data del
19/3/2009 (v. la lettera del 8 luglio, doc. 9 del ricorso), ossia il trattamento retributivo previsto dal CCNL alla data di insorgenza della patologia del sig. Esponeva Parte_2 che, nonostante le verifiche effettuate con la attuale proprietà dello stabilimento siderurgico di NT (v. le lettere del 28 dicembre 2016 e del 16 maggio 2017, doc. 9 del ricorso), non era stata reperita alcuna documentazione idonea a comprovare che fosse turnista in via stabile e continuativa né la ricorrente, seppure sollecitata Parte_2 in tal senso, aveva fornito a alcuna documentazione idonea a comprovare CP_1 quanto da lei sostenuto, rivelandosi del tutto insufficienti la copia di una sola busta paga e l'abbonamento ai trasporti pubblici dello e, di conseguenza, la società aveva Parte_2 comunicato alla ricorrente la propria impossibilità di modificare la dichiarazione nel senso da lei preteso.
Si costituiva in giudizio, altresì, in giudizio l' impugnando il ricorso in quanto CP_2 infondato in fatto e diritto. In via preliminare eccepiva l'inammissibilità della domanda giudiziaria inoltrata nei confronti del datore di lavoro rilevando che aveva assunto a base per la rendita la retribuzione effettiva corrisposta nei dodici mesi antecedenti la data della domanda amministrativa, momento in cui si intende manifestata la malattia e che l' aveva richiesto i dati retributivi al datore di lavoro che li aveva forniti per due CP_2 volte, escludendo l'attività quale turnista.
In corso di giudizio il Tribunale non ammetteva le richieste istruttorie di parte ricorrente con provvedimento del 07.06.18, che si ritiene condivisibile e all'udienza odierna, a seguito della delega ricevuta da parte del dott. con provvedimento del Per_1
16.04.2025, fissata per la discussione, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni di seguito esposte
***
Il ricorso è infondato e, pertanto, non merita accoglimento.
La ricorrente lamenta l'erronea quantificazione della rendita per morte erogata dall' CP_2 in ossequio alla sentenza del Tribunale di Brindisi che aveva riconosciuto la malattia professionale in capo al defunto coniuge, deceduto per asbestosi;
in Parte_2 particolare, sostiene che la società datrice di lavoro, , avrebbe posto - a base CP_1 del ricalcolo della rendita - una retribuzione errata, anche in considerazione che lo era un lavoratore turnista e, pertanto, occorreva tener conto della Parte_2 maggiorazione turni percepita continuativamente dal de cuius che operava a ciclo integrale in turni continuativi, nonché .
In primo luogo, l'istante asserisce che “la retribuzione effettiva va determinata con riferimento alla retribuzione percepita dai lavoratori dipendenti della medesima realtà aziendale nel settembre 2009: ed è questa – determinata in annui euro 26.186,37, come da conteggi analitici annessi in uno con il presente atto –, oltre al valore del pasto caldo fornito dall'azienda per ogni turno di lavoro, che deve essere assunta per la determinazione della rendita, considerata la retribuzione in atto per il livello 5° (quale era l'inquadramento del compianto) di cui al ccnl metalmeccanica e normativa aziendale applicati nel 2009 dall'azienda siderurgica già datrice” ; in particolare, ritiene che avrebbe rilasciato una dichiarazione erronea in quanto “la dichiarazione CP_1 datata 18/03/2016 contiene riferimento a retribuzione base contrattuale di livello 5° in atto fino agosto 2009, mentre per decesso del 10/09/2009 va tenuto conto di quella superiore in atto dall'1/09/2009 secondo le previsioni del ccnl metalmeccanica stipulato il 20/01/2008 che si produce (…) In effetti, la retribuzione base di livello 5° dal
1/09/2009 è di mensili euro 1.524,56 e non euro 1.494,56 (questa era in atto fino agosto 2009)” .
A sostegno della tesi difensiva propugnata, parte ricorrente invoca il disposto di cui all'art. 147, comma 2, del D.P.R. n. 1124/1965, ai sensi del quale:“ Ferme le altre disposizioni dell'art. 116, la retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente o per morte conseguenti a silicosi o ad asbestosi,
è quella percepita dal lavoratore, sia in danaro, sia in natura, nei dodici mesi precedenti la manifestazione della malattia verificatasi durante il periodo nel quale è stato adibito alle lavorazioni di cui all'art. 140. Qualora la manifestazione della malattia si verifichi dopo l'abbandono delle lavorazioni predette, durante il periodo di disoccupazione o di occupazione in lavorazioni non soggette all'obbligo dell'assicurazione ai sensi del titolo primo del presente decreto, viene presa a base la retribuzione percepita, sia in danaro, sia in natura, alla data della manifestazione, dai lavoratori occupati nella medesima località e nella medesima lavorazione cui era addetto il lavoratore alla data dell'abbandono delle lavorazioni stesse. Se, invece, la manifestazione della malattia si verifichi dopo l'abbandono delle lavorazioni di cui ai precedenti commi, e il lavoratore alla data della manifestazione medesima si trovi occupato in attività soggetta all'obbligo dell'assicurazione ai sensi del titolo primo del presente decreto, viene presa a base per la liquidazione la retribuzione che sarebbe servita per la determinazione della rendita ove la liquidazione fosse avvenuta alla data dell'abbandono delle lavorazioni stesse. Se, però, tale retribuzione risulti inferiore a quella percepita dal lavoratore alla data della manifestazione della malattia, viene presa a base quest'ultima retribuzione.”.
Contrariamente, secondo la società la patologia dello sarebbe CP_1 Parte_2 insorta in data antecedente al 01.09.2009 e, di conseguenza, non potrebbero assumere alcuna rilevanza gli incrementi stipendiali introdotti dalla contrattazione collettiva a partire dal 01.09.2009.
La disposizione in esame prende a riferimento, quale base di calcolo della rendita nella ipotesi in cui la manifestazione della patologia si sia verificata dopo l'abbandono delle lavorazioni come è avvenuto nel caso dello la retribuzione applicata alla data Parte_2 della manifestazione della patologia del lavoratore.
Ebbene, al fine della risoluzione della controversa questione, occorre individuare concretamente la data della manifestazione della malattia professionale. La disposizione invocata da parte ricorrente prende a riferimento, quale base di calcolo della rendita nella ipotesi in cui la manifestazione della patologia si sia verificata dopo l'abbandono delle lavorazioni, la retribuzione applicata alla data della manifestazione della patologia del lavoratore e non quella vigente alla successiva data di decesso del lavoratore. Orbene, il de cuius è deceduto in data 10.09.2009 e la malattia professionale, che ha condotto al decesso dello si è verificata dopo Parte_2
l'abbandono delle lavorazioni a cui era addetto il de cuius e si è certamente manifestata prima del 31.08.2009 con la conseguente corretta considerazione della retribuzione in atto fino al 31.08.2009. E comunque, al fine di addivenire ad una diversa conclusione giuridica parte ricorrente avrebbe dovuto ex lege dimostrare che la malattia che ha causato il decesso dello si sia manifestata dopo il 31.08.2009 mentre il Parte_2
Tribunale non ha ammesso le richieste istruttorie formulate da parte ricorrente, con provvedimento del 07.06.2018 che si condivide che così statuisce:“ tenuto conto che la causa può essere decisa documentalmente in quanto sarebbe stato onere della parte ricorrente produrre i documenti alla base della propria pretesa”. Peraltro, in base alla prospettazione della ricorrente, peraltro, l'unica data utile nel caso in esame è la denuncia riferita al decesso, avvenuto il 10/9/2009, anche in considerazione dell'art. 135 T.U. “La manifestazione della malattia professionale si considera verificata nel primo giorno di completa astensione dal lavoro a causa della malattia. Se la malattia non determina astensione dal lavoro, ovvero si manifesta dopo che l'assicurato ha cessato di prestare la sua opera nella lavorazione che ha determinato la malattia, la manifestazione della malattia professionale si considera verificata nel giorno in cui è presentata all'Istituto assicuratore la denuncia con il certificato medico.”, ma tale richiamo non risulta giovare alla parte ricorrente in quanto il secondo comma della medesima norma è stato infatti dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza
11-25 febbraio 1988 n.206 Corte Costituzionale. Correttamente, quindi, la retribuzione base indicata dal datore di lavoro e posta a base del calcolo della rendita per morte è quella vigente alla data del 31 agosto 2009 e non quella, maggiore, in atto alla data di decesso del de cuius.
Neppure meritevoli di accoglimento, poi, risultano, le rivendicazioni di parte ricorrente inerenti al ruolo di turnista del defunto ed all'omesso riferimento ai buoni pasto Parte_2 nei conteggi effettuati in favore della sig.ra . Pt_1 In ordine alla prima contestazione, la società resistente ha eccepito che nonostante le verifiche effettuate, non è stata ritrovata alcuna documentazione idonea a comprovare che lo fosse, in via stabile e continuativa, turnista a ciclo integrale e, pertanto, Parte_2 non ha potuto rilasciare la dichiarazione richiesta da parte ricorrente. Ed in effetti, dall'esame della documentazione prodotta dalla medesima parte emerge esclusivamente l'ultima busta paga e la copia dell'abbonamento ai trasporti pubblici dello tuttavia tale documentazione non può ritenersi sufficientemente idonea Parte_2
a provare la qualifica di turnista del de cuius poiché l'ultima busta paga, relativa al mese di maggio 1988, riporta in effetti in corrispondenza dei giorni del mese il numero del turno (1, 2, 3) previsto, potendo addivenire al convincimento del raggiungimento della prova della qualifica di turnista esclusivamente per il mese in questione, non potendosi desumere, in ragione della carenza documentale di parte ricorrente, se lo Parte_2 abbia effettuato effettiva turnazione lavorativa nei mesi e negli anni lavorativi precedenti. Su tale tema si è pronunciata, recentemente, anche la Suprema Corte che ha chiarito:” Infatti, secondo costante giurisprudenza di questa Corte, data
l'obbligatorietà del loro contenuto e della corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite sui libri - paga ed equipollenti (L. 5 gennaio 1953, n. 4, artt. 2 e 5), i prospetti
- paga, approntati sotto qualsiasi forma accolta dalla prassi aziendale per la documentazione e la quietanza dei compensi corrisposti al lavoratore (prospetti - paga, buste - paga, strisce - paga), fanno fede nei confronti del datore di lavoro per quanto riguarda gli elementi in essi indicati.” (Cassazione civile sez. lav., 05/12/2022, n.35679) dalla cui statuizione deriva che la prova può ritenersi raggiunta soltanto e limitatamente al mese inerente alla busta paga prodotta e non già per gli anni lavorativi precedenti.
Considerazioni di pari tenore si impongono per il tesserino “lavoratori turnisti”, indicante tratta da Oria a NT Z.I., in cui tra l'altro non risultano leggibili la firma del responsabile della Direzione. Peraltro, le date indicate potrebbero verosimilmente indicare la validità del tesserino di riconoscimento da cui non potrebbe comunque conseguire l'accertamento della turnazione effettuata, ma in assenza di ulteriori dati probatori la richiesta di parte ricorrente non può ritenersi provata. E comunque, parte ricorrente ha cercato di supplire alla carenza di prova documentale, chiedendo di essere ammessa alla prova testimoniale sulla seguente circostanza: “Se vero che il compianto era turnista a ciclo integrale, cioè operante su tre turni giornalieri su sette giorni settimanali, con diritto alla indennità continuativa per il lavoro notturno…”, ma con ordinanza del 08.06.2018, che si ritiene di condividere, tale richiesta istruttoria è stata rigettata e ritenuta superflua dal Tribunale “in quanto non in grado di portare alla determinazione della retribuzione effettivamente percepita”. Pertanto, la richiesta di parte ricorrente non merita accoglimento.
Infine, in ordine alla seconda contestazione, la parte ricorrente assume che, prevedendo gli artt. 116 e 147 del D.P.R. n. 1124/1965 il computo della “retribuzione percepita, sia in danaro sia in natura”, erroneamente non avrebbe tenuto conto del CP_1 valore del pasto all'epoca percepito dal sig. Invero, dalla documentazione Parte_2 prodotta risulta che nella retribuzione giornaliera, attualizzata al 10.09.2009, era stata calcolata nell'importo complessivo della retribuzione l'indennità di mensa, pari a €.4,65
e ne conseguirebbe l'infondatezza della contestazione sollevata. Peraltro, si ritiene fondata la considerazione operata dall' secondo la quale il valore del pasto non è CP_2 stato computato nella base di calcolo della rendita in virtù del fatto che il valore del pasto non avrebbe natura retributiva e non sarebbe assimilabile ad una retribuzione in natura come confermato anche dalla Suprema Corte che ha più volte affermato che:“il valore dei pasti, di cui il lavoratore possa fruire in una mensa aziendale o presso esercizi convenzionati con il datore di lavoro, non costituisce elemento integrativo della retribuzione, allorché il servizio mensa rappresenti un'agevolazione di carattere assistenziale, anziché un corrispettivo obbligatorio della prestazione lavorativa, per la mancanza di corrispettività della relativa prestazione rispetto a quella lavorativa e di collegamento causale tra l'utilizzazione della mensa ed il lavoro prestato, sostituendosi ad esso un nesso meramente occasionale con il rapporto.” (Cass. 1 dicembre 1998, n.
12168; Cass 17 luglio 2003, n. 11212; Cass. 21 luglio 2008, n. 20087; Cass. 8 agosto
2012, n. 14290; Cass. 8 settembre 20104, n. 18852). Il valore dei pasti o il cd. buono pasti, salva diversa disposizione, non è dunque elemento della retribuzione concretandosi lo stesso in una agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale (Cass. 6 luglio 2015, n. 13841)”
(v. Cass. civ. Sez. lavoro, sent. 20-05-2016, n. 10543). E recentemente, a conferma di quell'orientamento granitico la Corte di Cassazione ha così statuito:“ Nella disciplina dettata dall'art. 6, comma 3, d.l. n. 333 del 1992, conv. con modific. dalla l. n. 359 del
1992, il valore del servizio mensa e l'importo della prestazione sostitutiva percepita da chi non usufruisce del servizio aziendale non fanno parte della retribuzione a nessun effetto attinente ad istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro, salva la possibilità di una diversa previsione, che consideri il servizio mensa come retribuzione in natura, da parte dei contratti collettivi nazionali e aziendali, anche se stipulati anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto.” (Cassazione civile sez. lav., 26/03/2024,
n.8090), con conseguente necessitato rigetto della domanda di parte ricorrente.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso merita di essere rigettato.
Sussistono, comunque, valide ragioni, connesse alla particolare peculiarità della fattispecie, per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 13.06.2017 da nei confronti di Parte_1 CP_1
ed così provvede:
[...] CP_2
- rigetta il ricorso perché infondato;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione a verbale.
Brindisi, 11.12.2025
Il Giudice Onorario di Tribunale Confermato
Avv. Simone Coppola