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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/01/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3822/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA sezione prima civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giovanna Faraone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 447 bis cpc
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 3822/2023 promossa da
[...]
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. MARA ROMELE C.F._2
( , presso il cui studio sono elettivamente domiciliati C.F._3 attori contro (c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._4
MONICA BANFI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato convenuto
Conclusioni Le parti hanno concluso come segue: per parte attrice: IN VIA PRELIMINARE: “accertato e dichiarato che la presente opposizione si fonda su prova scritta e che sussistono gravi motivi, rigettarsi, anche inaudita altera parte, l'eventuale richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto”; IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: “accertato e dichiarato che il ricorso per decreto ingiuntivo qui opposto è infondato in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa, revocare il decreto ingiuntivo n. RG 331/2023 - R.G.n. 664/2023 - emesso dal Tribunale di Brescia, perché infondato, ingiusto ed illegittimo e, per l'effetto, dichiarare che i Sig.ri e ulla devono al Sig. ; Parte_1 Pt_2 CP_1
IN VIA RICONVENZIONALE: “accertato e dichiarato l'inadempimento del Sig. CP_1
1 alla riconsegna dell'immobile sito in Pisogne (Bs), Vicolo Della Madonnina CP_1
8, nel medesimo stato in cui lo aveva ricevuto ad inizio locazione ed in buono stato di manutenzione, condannarlo a risarcire i Sig.ri e per Parte_1 Parte_2 tutti i danni dagli stessi patiti e patiendi, descritti in narrativa, consistenti nei costi necessari per la sistemazione e rimessione in pristino dell'immobile nella misura che verrà accertata nel pendente procedimento di ATP R.G. 1056/23, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa, oltre al pagamento delle spese di pulizia ed igiene dell'immobile preventivate in € 1.403,00 ed oltre al versamento di un'indennità per il mancato utilizzo dei locali dalla data del rilascio sino alla data di ultimazione dei lavori;
accertato e dichiarato l'obbligo del Sig. a corrispondere ai ricorrenti la somma di € 300,00 a titolo Controparte_1 di indennità di occupazione relativa al mese di dicembre 2022, la somma di € 150,00 per indennità di occupazione relativa a gennaio 2023 sino al rilascio dell'immobile avvenuto il 13.01.23, la somma di € 198,06 quale rimborso delle bollette dell'acqua scadute il 30.12.2022 ed il 10.03.2023 pagate dai ricorrenti nonché la somma di € 55,86 versata da questi ultimi all'Unep per il primo accesso dell'ufficiale giudiziario del 22.11.2022, condannare altresì il Sig. Controparte_1
a corrispondere in favore dei Sig.ri e 'ulteriore somma di € 703,92”; Parte_1 Pt_2
- IN VIA ULTERIORE ED IN OGNI CASO: “condannare il Sig. ai Controparte_1 sensi dell'art. 96 c.p.c. al pagamento di una somma in favore dei ricorrenti da determinarsi anche in via equitativa, oltre alle spese, anche generali, e compenso professionale per il presente giudizio, oltre I.V.A. e c.p.a.; qualora dovesse essere acquisito al presente giudizio il fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 696 e 696 bis c.p.c. instaurato dagli odierni ricorrenti ed iscritto al n. R.G. 1056/23 – Tribunale di Brescia, condannare altresì il Sig. al Controparte_1 pagamento delle relative spese vive, del compenso professionale, oltre accessori, nonché alle spese di CTU e di CTP”. Per parte convenuta: IN VIA PRELIMINARE: “concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo qui opposto n. 331/2023- RG 664/2023 - non essendo il presente giudizio fondato su prova scritta o di facile o pronta esecuzione, come meglio esposto in narrativa”; NEL MERITO: “confermare il decreto ingiuntivo qui opposto, respingendo la domanda riconvenzionale proposta poiché infondata in fatto e diritto;
visto il carattere temerario dell'intera difesa posta in essere dalla opponente sia sanzionata dall'odierno giudicante, tenendo conto sia delle ragioni infondate dell'opposizione, che del successivo comportamento processuale”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§1. Richiamati gli atti e i verbali di causa, si esporrà di seguito una concisa
2 motivazione in fatto e in diritto alla luce dei principi secondo cui “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. Civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. Civ., Sez. II, 12.4.2011, ord. n. 8294).
§2. Le istanze istruttorie avanzate dall'opposto con memoria del 31.05.2024. In via preliminare va respinta la domanda di ammissione delle prove orali dedotte dall'opposto con la memoria del 31.05.2024. Tutti i capitoli di prova articolati, infatti, vertono su circostanze che, come correttamente rilevato dalla controparte nelle note depositate in data 21.11.2024, oltre a caratterizzarsi per genericità novità e natura documentale, sono inammissibili esulando dai limiti dell'autorizzazione concessa con ordinanza del 2.05.2024, esclusivamente al fine di fornire prova del contrario rispetto alle risultanze dell'ATP acquisita agli atti. Per egual motivo, va dichiarata l'inammissibilità della prova documentale, altresì, ammessa con il predetto provvedimento.
§3. Fatto e svolgimento del processo. Il 19 marzo 2014 e concedevano in locazione a Parte_1 Parte_2
l'immobile sito in Pisogne (Bs), Vicolo della Madonnina n. 8 e la Controparte_1 relativa autorimessa (rispettivamente individuati al catasto fabbricati NCEU del Comune di Pisogne al foglio 1, sez. urbana TOL, part. 3304, sub. 8, cat. A/2 e al foglio 1, sez. urbana TOL, part. 3304, sub. 7, categoria C/6). Il contratto di locazione prevedeva che:
- il conduttore, una volta spirato il rapporto contrattuale, avrebbe dovuto restituire l'immobile nel medesimo stato manutentivo in cui l'aveva ricevuto (punto n. 9);
- senza il preventivo consenso scritto del proprietario, il conduttore non avrebbe potuto apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione all'unità immobiliare, pena il ripristino a proprie spese ed il risarcimento del danno (punto n. 10);
- il conduttore, a garanzia delle obbligazioni assunte, versasse al locatore
3 l'importo di 1650,00 euro a titolo di deposito cauzionale (punto n. 12) 1. Il 7 gennaio 2021, quindi più di un anno prima della naturale scadenza, i locatori inviavano al conduttore la disdetta del contratto2. Nonostante il rapporto locatizio fosse cessato il 31 marzo 2022, il conduttore non rilasciava l'immobile e, pertanto, il e la si vedevano costretti ad Parte_1 Pt_2 incardinare innanzi al Tribunale di Brescia un procedimento di sfratto per finita locazione (R.G.n. 7823/2022). Il Tribunale, convalidata l'intimazione di sfratto, e individuava nel 30 settembre 2022 la data per l'esecuzione del rilascio3. Il tuttavia, non ottemperava all'ordinanza e non rilasciava l'immobile CP_1 in occasione del primo accesso dell'Ufficiale Giudiziario, avvenuto il 22 novembre 20224. L'immobile veniva rilasciato solo il 13 gennaio 2023, quando Persona_1 incaricato dal conduttore, riconsegnava le chiavi presso lo studio del difensore dei ricorrenti che accettava - in nome e per conto dei propri assistiti - la riconsegna riservando la restituzione del deposito cauzionale alla verifica dello stato dei luoghi, che si sarebbe tenuta l'indomani5. Stante l'esito asseritamente negativo della predetta verifica, i locatori trattenevano il deposito cauzionale e adivano il Tribunale di Brescia - con istanza di accertamento tecnico preventivo - ai fini della quantificazione del danno (R.G.n. 1056/2023)6. Il 19 gennaio 2023 il adiva il medesimo Tribunale chiedendo CP_1
l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti del e della per la Parte_1 Pt_2 restituzione della somma versata a titolo di deposito cauzionale. Il 26 gennaio 2023, il Tribunale, in accoglimento del ricorso del conduttore, emetteva il decreto n. 331/2023 – R.G.n. 664/2023, con cui ingiungeva al e alla di corrispondere al ricorrente, entro quaranta giorni dalla Parte_1 Pt_2 notifica, la somma di 1.650,00 euro, oltre interessi e spese della procedura monitoria7. Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c. gli ingiunti proponevano opposizione avverso il predetto titolo monitorio, chiedendo:
- in via preliminare, il rigetto dell'eventuale richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, stante il fatto che l'opposizione si fondava su prova
4 scritta e sussistevano gravi motivi;
- sempre in via preliminare, di dichiarare nullo il decreto ingiuntivo, stante la litispendenza rispetto al procedimento R.G.n. 9100/2022 (domanda, poi, rinunciata con le note scritte depositate per l'udienza del 9.11.2023);
- in via principale e nel merito, di revocare il decreto ingiuntivo opposto, stante l'infondatezza dello stesso;
- in via riconvenzionale, di condannare l'opposto al risarcimento dei danni indicati in apertura;
- di condannare l'opposto ex art. 96 c.p.c. Il Giudice fissava l'udienza del 9 novembre 2023 per gli incombenti preliminari e assegnava all'opponente il termine di dieci giorni per notificare il ricorso all'opposto e a quest'ultimo termine sino al 10 settembre 2023 per costituirsi. L'opposto si costituiva in giudizio in data 8 settembre 2023, depositando apposita comparsa di risposta, con cui chiedeva:
- preliminarmente, la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, la conferma del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda riconvenzionale. Concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, il Giudice, disponeva l'acquisizione della ctu depositata nel procedimento R.G.n. 1056/2023 e tentava la conciliazione tra le parti, formulando la seguente proposta conciliativa: “a definizione transattiva della causa, versamento, da parte del resistente ai ricorrenti dell'importo complessivo di euro 15.000,00 a titolo di danni, spese per ctu nel giudizio d ATP e spese legali in quel giudizio. Spese di questo giudizio compensate”. Tale proposta conciliativa veniva accettata dai ricorrenti, ma non dal resistente. All'udienza del 18 aprile 2024 il Giudice – dopo aver autorizzato i ricorrenti a produrre i documenti specificati nelle note d'udienza depositate in data 11.04.24, nonché il resistente ad articolare prova contraria rispetto alle risultanze dell'ATP – rinviava per la discussione. All'udienza del 23.01.2025, infine, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
§ 4. La fondatezza della pretesa creditoria azionata in con ricorso monitorio da . Controparte_1
Nella cornice fattuale sopra ricostruita, va inquadrata la domanda degli attori i quali, a fondamento dell'opposizione, hanno allegato di aver trattenuto il deposito cauzionale avendo constatato, dopo il rilascio dell'immobile da parte del conduttore, “la presenza di gravi danni, nonché la realizzazione di opere non autorizzate e le pessime condizioni di manutenzione della casa”.
5 Dette circostanze, frutto dell'accertamento da parte del Geom. Controparte_2 sono compendiate nella relazione tecnico illustrativa dallo stesso redatta a seguito del sopralluogo del 14.01.2023, (doc. 10 della produzione degli opponenti). La natura della controversia impone alcune preliminari riflessioni sulla funzione del deposito cauzionale nelle locazioni e sul diritto del locatore a trattenere il deposito cauzionale. La somma di denaro versata dal conduttore in deposito svolge, per tutto il tempo di durata del rapporto, una funzione di garanzia per l'adempimento di tutti gli obblighi contrattualmente assunti, in modo tale che, in caso di inadempimento, la parte a favore della quale è stato versato il denaro in deposito, potrà soddisfare la perdita economica per tale ragione subìta, chiedendo con una domanda giudiziale l'attribuzione della somma ricevuta in deposito. Lo schema così genericamente delineato, tuttavia, necessita di alcune precisazioni anche in considerazione degli ambiti di applicazione dell'istituto, poiché soprattutto in materia di locazioni la funzione del deposito cauzionale si realizza primariamente nella tutela del proprietario per quanto riguarda i possibili danni arrecati all'immobile dal conduttore e per la perdita economica derivata dal mancato pagamento dei canoni. Proprio per la sua funzione di garanzia, difatti, il deposito cauzionale va immediatamente restituito al conduttore che ha riconsegnato l'immobile e, qualora il proprietario pretenda un risarcimento per la constatazione di danni arrecati all'immobile, non potrà automaticamente e d'iniziativa propria decidere di trattenere l'intera somma ricevuta in deposito o comunque una parte di essa, poiché in via generale la sussistenza di un ipotetico danno e l'entità del conseguente risarcimento non possono mai unilateralmente essere indicati dal danneggiato, senza la presentazione di una domanda giudiziale di accertamento circa il pregiudizio lamentato. Il giudice potrà così attribuire al proprietario una somma a titolo risarcitorio solo dopo aver accertato primariamente che i danni all'immobile, oltre che realmente sussistenti, sono stati arrecati dall'inquilino e non sono piuttosto derivati da semplice vetustà dell'edificio o del singolo appartamento locato. L'automatismo dello svincolo della somma versata a titolo di deposito cauzionale agisce su un piano parallelo ma non è condizionato dall'eventuale accertato inadempimento da parte del conduttore, al quale comunque il deposito cauzionale deve essere immediatamente restituito a seguito dell'avvenuto rilascio dell'immobile. Pertanto, nell'ipotesi di attivazione di un giudizio finalizzato a riottenere il deposito cauzionale, “l'esistenza di eventuali danni può essere dedotta a fondamento di domanda riconvenzionale risarcitoria, nel rispetto dei termini processuali dettati a
6 pena di decadenza, non potendo la semplice allegazione degli stessi considerarsi mera difesa volta a negare la sussistenza del fatto costitutivo del credito azionato”. Vi (Corte di Cassazione sent. n. 18069 del 05 luglio 2019). Tanto premesso, si osservi come nella specie, non ricorrevano le condizioni perché i locatori trattenessero in maniera legittima quanto ricevuto a titolo di deposito cauzionale. Ed invero, essi opponevano rifiuto all'ex conduttore a fronte della richiesta di restituzione dell'importo in questione, non avendo prima azionato nelle vie ordinarie il diritto al risarcimento dei danni lamentati e, comunque, prima di adire il Tribunale di Brescia, perché fossero accertati i pregiudizi arrecati all'immobile dal conduttore, in via preventiva rispetto all'instaurando giudizio per il risarcimento dei danni. A sua volta il conduttore, ancor prima del deposito della ctu nel giudizio di ATP, ha proponeva ricorso per decreto ingiuntivo azionando il suo credito alla restituzione del deposito cauzionale. Il titolo monitorio, pertanto, è stato emesso a tutela di una legittima pretesa creditoria, sicché l'opposizione va rigettata.
§ 5. La domanda riconvenzionale avanzata dai ricorrenti. Merita accoglimento la domanda in esame posto che è in atti dimostrato che i ricorrenti, hanno subito plurimi pregiudizi a causa della condotta inadempiente del resistente. Si recepiscono sul punto le conclusioni del ctu dott.ssa Persona_2 compendiate nell'elaborato depositato in essendo al giudizio per ATP sopra richiamato, in merito al cui operato non apprezzabili motivi di censura. Per ragioni di chiarezza espositiva, si procederà ad esaminare singolarmente i danni lamentati dai ricorrenti da mancato adempimento dell'obbligo di cui all'art. 1590 c.c., distinguendoli da quelli conseguenti ad altre condotte omissive del conduttore e le risultanze degli accertamenti peritali ad essi relative.
Dalla consulenza tecnica d'ufficio emerge una sensibile differenza tra lo stato manutentivo dell'immobile al momento della stipula del contratto di locazione (ossia il 19 marzo 2014) e lo stato del medesimo in occasione del suo rilascio (ossia il 13 gennaio 2023), con conseguente violazione del sopra citato punto n. 9 del regolamento contrattuale. Ciò posto, pare opportuno analizzare singolarmente le voci di danno lamentate sotto questo profilo dai ricorrenti, al fine di distinguere ciò che è imputabile al resistente da ciò che, invece, non lo è. Ad avviso della scrivente sono imputabili al resistente le seguenti voci.
7 - Il ripristino della facciata posteriore. Sul punto coglie solo parzialmente nel segno la difesa del resistente, secondo cui i fori e i ferri sporgenti sono da ricondurre alla presenza di una tenda parasole apposta dal precedente conduttore. Confrontando le foto risalenti al momento della consegna dell'immobile al e le CP_1 foto eseguite al momento dell'accertamento peritale è sì vero che all'inizio del rapporto in questione erano già presenti dei fori, tuttavia essi erano, per numero e dimensione, inferiori rispetto a quelli rinvenuti al termine del medesimo, ciò spiegandosi, verosimilmente, con il fatto che il dopo aver rimosso la tenda parasole del precedente inquilino, CP_1 ne installava una nuova. Alla luce di quanto detto, si condivide la conclusione del C.T.U. sul punto, secondo cui, non essendo tutti i fori imputabili al resistente, il costo per il ripristino della facciata sul retro dev'essere ascritto a questi nella misura della metà, ossia pari a 1.349,40 euro.
- La tinteggiatura della facciata anteriore. L'esame della documentazione fotografica rende palese come, in costanza di rapporto e in dispregio del punto n. 9 del regolamento contrattuale, il conduttore abbia tinteggiato la facciata anteriore, nonché parte del muro che costeggia le scale esterne, con colore differente rispetto a quello antecedente, caratterizzante peraltro gli immobili del medesimo complesso. Essendo necessario ritinteggiare 20 mq, appare congrua la stima di 467,20 euro.
- Il ripristino del prato. La realizzazione da parte del conduttore di un basamento in calcestruzzo, per la posa in opera di una piscina, ha danneggiato il manto erboso;
mentre la successiva rimozione dello stesso, al termine della locazione, ha creato un disallineamento del terreno, richiedendo ora un riposto di materiale terroso, debitamente rullato e costipato, con il successivo inerbimento. Per tali opere si stima l'importo di 944,55 euro.
- La demolizione e lo smaltimento del barbecue, nonché l'acquisto di uno nuovo. E' privo di pregio il rilievo difensivo secondo cui il barbecue si presentava già danneggiato al momento della consegna, in quanto smentito dalla documentazione fotografica in atti. Peraltro, come ribadito dal C.T.U., l'innalzamento della canna fumaria e il suo rivestimento con materiale ceramico, effettuati dal conduttore in assenza del consenso scritto dei locatori (come, invece, richiesto dal punto n. 10 del contratto), ne hanno destabilizzato la struttura, aggravando nel tempo le fessurazioni fino a
8 renderlo inutilizzabile. Per tale voce di danno si stima congrua la cifra di 600 euro (iva già compresa).
- La rimozione del rivestimento in piastrelle e posa di un nuovo rivestimento in abete. Sul punto non merita accoglimento la tesi difensiva secondo cui la rimozione delle perline e la sua sostituzione con piastrelle di ceramica, oltre che una scelta estetica, troverebbe giustificazione nella necessità di evitare porre rimedio alla presenza di muffa sulle pareti. È sufficiente ricordare, infatti, che, a norma del punto n. 10 del regolamento contrattuale, ogni modifica dell'unità immobiliare avrebbe richiesto il previo consenso scritto dei proprietari. Per tali opere di ripristino si stima l'importo complessivo di 2.585,50 euro.
- Il ripristino delle pareti della zona cucina. Tali fori, benché riconducibili all'opera di montaggio dei mobili della cucina eseguita da incaricati del precedente inquilino, devono comunque imputarsi al resistente, in quanto questi, al momento del subentro, acquistava dal precedente inquilino la suddetta cucina. Per tale voce di danno si ritiene congrua la stima peritale di 611,36 euro.
- La riparazione della porta della cucina. Tale porta, da allegazione dei ricorrenti non contestata dal resistente, presentava, al momento del rilascio dell'immobile, la maniglia rotta e, da uno dei due lati, un rivestimento in legno di colore differente rispetto a quello delle altre porte dell'abitazione. Per tale riparazione si stima il costo di 200,00 euro.
- La sostituzione della maniglia e della serratura della porta d'ingresso. Al momento del rilascio dell'immobile risultava danneggiata la maniglia mobile della porta d'ingresso e non funzionante la serratura elettrica della stessa, con conseguente impossibilità di una chiusura corretta. Il rilievo di parte resistente, secondo cui la serratura elettrica non è mai stata funzionante, non risulta provato ed, inoltre, appare in contrasto con il buon stato manutentivo dell'immobile su cui le parti hanno convenuto in sede di stipulazione del contratto. Per tale voce di danno si stima l'importo di 250,00 euro.
- La verniciatura delle ringhiere. Sul punto si condivide la risposta del C.T.U. alle osservazioni proposte dal consulente di parte resistente, secondo cui l'evidente stato di degrado delle ringhiere, lungi dall'essere imputabile al mero decorso del tempo, ben avrebbe potuto essere evitato con opere di manutenzione ordinaria,
9 che, ai sensi dell'art. 1576 co. 2 c.c., sono a carico del conduttore. Per l'opera di verniciatura si ritiene congrua la stima peritale di 637 euro.
- La copertura del disegno a tinte forti. La riconducibilità del disegno, eseguito in corrispondenza del citofono, ad opera del è ammessa dal medesimo e, in proposito, si ritiene CP_1 ragionevole per l'opera di tinteggiatura l'importo di 30,00 euro (iva già compresa) indicato dal C.T.U.
- La riparazione del cancello elettrico Il rilievo difensivo secondo cui il cancello elettrico era funzionante al momento del rilascio non può essere condiviso, in quanto, come opportunamente osservato dai ricorrenti, al momento del rilascio l'utenza elettrica era stata disattivata, cosicché risultava impossibile verificare la permanente funzionalità del suddetto cancello;
funzionalità che, una volta riattivata l'utenza, risultava invece compromessa. Per la sostituzione del motore si stima un costo pari a 600,00 euro.
- La pulizia e lo sgombero dei locali, nonché il lavaggio dei pavimenti esterni. La documentazione fotografica, allegata all'accertamento tecnico preventivo, palesa lo stato di degrado, sotto il profilo igienico, dell'immobile, sia per quanto attiene agli ambienti interni sia per quanto attiene alla pavimentazione esterna. In punto di quantificazione di tale voce di danno si accoglie l'osservazione del consulente tecnico di parte attrice, il quale, andando di contrario avviso rispetto al consulente tecnico d'ufficio, quantifica tali spese in 1403,00 euro iva inclusa, come da ricevuta di pagamento allegata alle note scritte depositate per l'udienza del 5 dicembre 2024.
- Il lucro cessante. Sotto il profilo del mancato guadagno, per l'impossibilità di locare ad altri l'immobile nel periodo occorrente alla sua rimessione in pristino, appare ragionevole l'applicazione del parametro di 300,00 euro mensili, ossia il canone richiesto al resistente in costanza di rapporto.
Considerato che
l'immobile è stato rilasciato il 13 gennaio 2013, che il C.T.U. ha chiesto ai proprietari di attendere il deposito della bozza di relazione peritale prima di procedere alle opere di ripristino (avvenuto il 2 novembre 2023) e che, infine, queste ultime richiedono quantomeno un mese di tempo per essere realizzate, si stima il lucro cessante in 3.150,00 euro.
- Le spese per la consulenza tecnica d'ufficio.
10 Tali spese, sostenute dai ricorrenti e documentalmente provate, si attestano in 767,96 euro8. Di contro, ad avviso della scrivente non sono imputabili al resistente le seguenti voci.
- La rottura delle pignatte. L'ing. , incaricato dal C.T.U. di effettuare una valutazione Persona_3 specialistica sul punto, ha disatteso le conclusioni del consulente tecnico di parte attrice, secondo cui lo sfondellamento del solaio tra il primo e il secondo piano sia causalmente riconducibile alla presenza di fori effettuati dall'affittuario nella parete della cucina che dà verso il vano scala. Ben più probabile, ad avviso dell'ausiliario del C.T.U., è che la rottura delle pignatte sia da ascrivere al concorso di diversi fattori, quali, ad esempio, la loro deformazione a seguito di dilatazione termica, la loro posa negligente o la cattiva qualità dei materiali.
- La foratura dei serramenti in legno per l'apposizione di chiavistelli. Tali voce di danno non è attribuibile al convenuto in quanto, per alcuni dei chiavistelli, trova conferma nella documentazione fotografica la tesi difensiva secondo cui gli stessi erano stati apposti dal precedente inquilino (ciò vale per i chiavistelli apposti alla porta d'ingresso e alla finestra del soggiorno), per altri chiavistelli, invece, non è possibile stabilire con certezza la loro assenza al momento della stipula del contratto (ciò vale per i chiavistelli apposti in cucina e alla porta finestra del soggiorno).
Ai danni conseguenti al mancato adempimento dell'obbligo del conduttore di restituire al locatore la cosa nel medesimo stato in cui l'ha ricevuta, quantificati complessivamente in 13.595,97 euro (più iva, ove non già compresa) devono poi aggiungersi, come sopra esposto, quelli discendenti da altre condotte omissive del conduttore documentalmente provati dai ricorrenti. In particolare, l'opposto dovrà corrispondere:
- l'indennità per l'occupazione sine titulo dell'immobile dal primo dicembre 2022 al 13 gennaio 2023 che, applicando l'anzidetto parametro dei 300,00 euro di canone mensile, si stima in 430,00 euro;
- il rimborso di 198,06 euro per le bollette d'acqua pagate dai locatori in luogo del conduttore e scadute, rispettivamente, il 30 dicembre 2022 e il 10 marzo 20239;
11 - il rimborso di 55,86 euro versato dai ricorrenti all'U.n.e.p in occasione dell'accesso all'immobile da parte dell'Ufficiale Giudiziario (avvenuto il 22 novembre 2022) per mancata ottemperanza all'ordinanza di convalida dell'intimazione di sfratto10. In definitiva, il convenuto va condannato a pagare ai ricorrenti l'importo complessivo di 14,279,89 euro, oltre interessi e svalutazione come da dispositivo.
§ 5. Le reciproche domande avanzate dalle parti ex art. 96 c.p.c. devono essere respinte. La domanda avanzata dai ricorrenti ex art. 96 c.p.c. non può essere accolta, in quanto, sebbene il resistente avesse già avanzato la medesima pretesa in un altro procedimento prima di chiedere, per la stessa, l'emissione del decreto ingiuntivo oggetto di causa, la sua iniziativa non può, per ciò solo, qualificarsi come abusiva. Valga in merito evidenziare che, all'epoca in cui è stata richiesta l'emissione del titolo monitorio, ancora non aveva avuto corso il procedimento per accertamento tecnico preventivo, nell'ambito del quale, come detto, sono state dal perito avvalorate le resistenze dei locatori al rilascio del deposito cauzionale. La medesima domanda avanzata dal resistente non può essere accolta, essendosi rivelata fondata la domanda riconvenzionale dei ricorrenti.
§ 6. Le spese di lite. Valorizzando la reciproca soccombenza delle parti, le spese di lite si compensano integralmente tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso in opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4876/2020 emesso dal Tribunale di Brescia in data 20.11.2020; dichiara il predetto decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo;
condanna a risarcire il danno a Controparte_1 Controparte_3 nella misura di euro 14,279,89 euro oltre iva, interessi e svalutazione dalla domanda al soddisfo;
Compensa tra le parti le spese di lite. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Brescia, il 23.01.2025
Il Giudice
dott.ssa Giovanna Faraone
12 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Allegato n. 3 del ricorso in opposizione. 2 Allegato n. 4 del ricorso in opposizione. 3 Allegato n. 5 del ricorso in opposizione. 4 Allegato n. 8 del ricorso in opposizione. 5 Allegato n. 9 del ricorso in opposizione. 6 Allegato n. 20 del ricorso in opposizione. 7 Allegato n. 1 del ricorso in opposizione. 8 Allegato n. 32 delle note depositate dalla parte ricorrente per l'udienza del 5 dicembre 2024. 9 Allegato n. 24 del ricorso introduttivo. 10 Allegato n. 23 del ricorso introduttivo.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA sezione prima civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giovanna Faraone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 447 bis cpc
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 3822/2023 promossa da
[...]
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. MARA ROMELE C.F._2
( , presso il cui studio sono elettivamente domiciliati C.F._3 attori contro (c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._4
MONICA BANFI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato convenuto
Conclusioni Le parti hanno concluso come segue: per parte attrice: IN VIA PRELIMINARE: “accertato e dichiarato che la presente opposizione si fonda su prova scritta e che sussistono gravi motivi, rigettarsi, anche inaudita altera parte, l'eventuale richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto”; IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: “accertato e dichiarato che il ricorso per decreto ingiuntivo qui opposto è infondato in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa, revocare il decreto ingiuntivo n. RG 331/2023 - R.G.n. 664/2023 - emesso dal Tribunale di Brescia, perché infondato, ingiusto ed illegittimo e, per l'effetto, dichiarare che i Sig.ri e ulla devono al Sig. ; Parte_1 Pt_2 CP_1
IN VIA RICONVENZIONALE: “accertato e dichiarato l'inadempimento del Sig. CP_1
1 alla riconsegna dell'immobile sito in Pisogne (Bs), Vicolo Della Madonnina CP_1
8, nel medesimo stato in cui lo aveva ricevuto ad inizio locazione ed in buono stato di manutenzione, condannarlo a risarcire i Sig.ri e per Parte_1 Parte_2 tutti i danni dagli stessi patiti e patiendi, descritti in narrativa, consistenti nei costi necessari per la sistemazione e rimessione in pristino dell'immobile nella misura che verrà accertata nel pendente procedimento di ATP R.G. 1056/23, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa, oltre al pagamento delle spese di pulizia ed igiene dell'immobile preventivate in € 1.403,00 ed oltre al versamento di un'indennità per il mancato utilizzo dei locali dalla data del rilascio sino alla data di ultimazione dei lavori;
accertato e dichiarato l'obbligo del Sig. a corrispondere ai ricorrenti la somma di € 300,00 a titolo Controparte_1 di indennità di occupazione relativa al mese di dicembre 2022, la somma di € 150,00 per indennità di occupazione relativa a gennaio 2023 sino al rilascio dell'immobile avvenuto il 13.01.23, la somma di € 198,06 quale rimborso delle bollette dell'acqua scadute il 30.12.2022 ed il 10.03.2023 pagate dai ricorrenti nonché la somma di € 55,86 versata da questi ultimi all'Unep per il primo accesso dell'ufficiale giudiziario del 22.11.2022, condannare altresì il Sig. Controparte_1
a corrispondere in favore dei Sig.ri e 'ulteriore somma di € 703,92”; Parte_1 Pt_2
- IN VIA ULTERIORE ED IN OGNI CASO: “condannare il Sig. ai Controparte_1 sensi dell'art. 96 c.p.c. al pagamento di una somma in favore dei ricorrenti da determinarsi anche in via equitativa, oltre alle spese, anche generali, e compenso professionale per il presente giudizio, oltre I.V.A. e c.p.a.; qualora dovesse essere acquisito al presente giudizio il fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 696 e 696 bis c.p.c. instaurato dagli odierni ricorrenti ed iscritto al n. R.G. 1056/23 – Tribunale di Brescia, condannare altresì il Sig. al Controparte_1 pagamento delle relative spese vive, del compenso professionale, oltre accessori, nonché alle spese di CTU e di CTP”. Per parte convenuta: IN VIA PRELIMINARE: “concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo qui opposto n. 331/2023- RG 664/2023 - non essendo il presente giudizio fondato su prova scritta o di facile o pronta esecuzione, come meglio esposto in narrativa”; NEL MERITO: “confermare il decreto ingiuntivo qui opposto, respingendo la domanda riconvenzionale proposta poiché infondata in fatto e diritto;
visto il carattere temerario dell'intera difesa posta in essere dalla opponente sia sanzionata dall'odierno giudicante, tenendo conto sia delle ragioni infondate dell'opposizione, che del successivo comportamento processuale”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§1. Richiamati gli atti e i verbali di causa, si esporrà di seguito una concisa
2 motivazione in fatto e in diritto alla luce dei principi secondo cui “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. Civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. Civ., Sez. II, 12.4.2011, ord. n. 8294).
§2. Le istanze istruttorie avanzate dall'opposto con memoria del 31.05.2024. In via preliminare va respinta la domanda di ammissione delle prove orali dedotte dall'opposto con la memoria del 31.05.2024. Tutti i capitoli di prova articolati, infatti, vertono su circostanze che, come correttamente rilevato dalla controparte nelle note depositate in data 21.11.2024, oltre a caratterizzarsi per genericità novità e natura documentale, sono inammissibili esulando dai limiti dell'autorizzazione concessa con ordinanza del 2.05.2024, esclusivamente al fine di fornire prova del contrario rispetto alle risultanze dell'ATP acquisita agli atti. Per egual motivo, va dichiarata l'inammissibilità della prova documentale, altresì, ammessa con il predetto provvedimento.
§3. Fatto e svolgimento del processo. Il 19 marzo 2014 e concedevano in locazione a Parte_1 Parte_2
l'immobile sito in Pisogne (Bs), Vicolo della Madonnina n. 8 e la Controparte_1 relativa autorimessa (rispettivamente individuati al catasto fabbricati NCEU del Comune di Pisogne al foglio 1, sez. urbana TOL, part. 3304, sub. 8, cat. A/2 e al foglio 1, sez. urbana TOL, part. 3304, sub. 7, categoria C/6). Il contratto di locazione prevedeva che:
- il conduttore, una volta spirato il rapporto contrattuale, avrebbe dovuto restituire l'immobile nel medesimo stato manutentivo in cui l'aveva ricevuto (punto n. 9);
- senza il preventivo consenso scritto del proprietario, il conduttore non avrebbe potuto apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione all'unità immobiliare, pena il ripristino a proprie spese ed il risarcimento del danno (punto n. 10);
- il conduttore, a garanzia delle obbligazioni assunte, versasse al locatore
3 l'importo di 1650,00 euro a titolo di deposito cauzionale (punto n. 12) 1. Il 7 gennaio 2021, quindi più di un anno prima della naturale scadenza, i locatori inviavano al conduttore la disdetta del contratto2. Nonostante il rapporto locatizio fosse cessato il 31 marzo 2022, il conduttore non rilasciava l'immobile e, pertanto, il e la si vedevano costretti ad Parte_1 Pt_2 incardinare innanzi al Tribunale di Brescia un procedimento di sfratto per finita locazione (R.G.n. 7823/2022). Il Tribunale, convalidata l'intimazione di sfratto, e individuava nel 30 settembre 2022 la data per l'esecuzione del rilascio3. Il tuttavia, non ottemperava all'ordinanza e non rilasciava l'immobile CP_1 in occasione del primo accesso dell'Ufficiale Giudiziario, avvenuto il 22 novembre 20224. L'immobile veniva rilasciato solo il 13 gennaio 2023, quando Persona_1 incaricato dal conduttore, riconsegnava le chiavi presso lo studio del difensore dei ricorrenti che accettava - in nome e per conto dei propri assistiti - la riconsegna riservando la restituzione del deposito cauzionale alla verifica dello stato dei luoghi, che si sarebbe tenuta l'indomani5. Stante l'esito asseritamente negativo della predetta verifica, i locatori trattenevano il deposito cauzionale e adivano il Tribunale di Brescia - con istanza di accertamento tecnico preventivo - ai fini della quantificazione del danno (R.G.n. 1056/2023)6. Il 19 gennaio 2023 il adiva il medesimo Tribunale chiedendo CP_1
l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti del e della per la Parte_1 Pt_2 restituzione della somma versata a titolo di deposito cauzionale. Il 26 gennaio 2023, il Tribunale, in accoglimento del ricorso del conduttore, emetteva il decreto n. 331/2023 – R.G.n. 664/2023, con cui ingiungeva al e alla di corrispondere al ricorrente, entro quaranta giorni dalla Parte_1 Pt_2 notifica, la somma di 1.650,00 euro, oltre interessi e spese della procedura monitoria7. Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c. gli ingiunti proponevano opposizione avverso il predetto titolo monitorio, chiedendo:
- in via preliminare, il rigetto dell'eventuale richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, stante il fatto che l'opposizione si fondava su prova
4 scritta e sussistevano gravi motivi;
- sempre in via preliminare, di dichiarare nullo il decreto ingiuntivo, stante la litispendenza rispetto al procedimento R.G.n. 9100/2022 (domanda, poi, rinunciata con le note scritte depositate per l'udienza del 9.11.2023);
- in via principale e nel merito, di revocare il decreto ingiuntivo opposto, stante l'infondatezza dello stesso;
- in via riconvenzionale, di condannare l'opposto al risarcimento dei danni indicati in apertura;
- di condannare l'opposto ex art. 96 c.p.c. Il Giudice fissava l'udienza del 9 novembre 2023 per gli incombenti preliminari e assegnava all'opponente il termine di dieci giorni per notificare il ricorso all'opposto e a quest'ultimo termine sino al 10 settembre 2023 per costituirsi. L'opposto si costituiva in giudizio in data 8 settembre 2023, depositando apposita comparsa di risposta, con cui chiedeva:
- preliminarmente, la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, la conferma del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda riconvenzionale. Concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, il Giudice, disponeva l'acquisizione della ctu depositata nel procedimento R.G.n. 1056/2023 e tentava la conciliazione tra le parti, formulando la seguente proposta conciliativa: “a definizione transattiva della causa, versamento, da parte del resistente ai ricorrenti dell'importo complessivo di euro 15.000,00 a titolo di danni, spese per ctu nel giudizio d ATP e spese legali in quel giudizio. Spese di questo giudizio compensate”. Tale proposta conciliativa veniva accettata dai ricorrenti, ma non dal resistente. All'udienza del 18 aprile 2024 il Giudice – dopo aver autorizzato i ricorrenti a produrre i documenti specificati nelle note d'udienza depositate in data 11.04.24, nonché il resistente ad articolare prova contraria rispetto alle risultanze dell'ATP – rinviava per la discussione. All'udienza del 23.01.2025, infine, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
§ 4. La fondatezza della pretesa creditoria azionata in con ricorso monitorio da . Controparte_1
Nella cornice fattuale sopra ricostruita, va inquadrata la domanda degli attori i quali, a fondamento dell'opposizione, hanno allegato di aver trattenuto il deposito cauzionale avendo constatato, dopo il rilascio dell'immobile da parte del conduttore, “la presenza di gravi danni, nonché la realizzazione di opere non autorizzate e le pessime condizioni di manutenzione della casa”.
5 Dette circostanze, frutto dell'accertamento da parte del Geom. Controparte_2 sono compendiate nella relazione tecnico illustrativa dallo stesso redatta a seguito del sopralluogo del 14.01.2023, (doc. 10 della produzione degli opponenti). La natura della controversia impone alcune preliminari riflessioni sulla funzione del deposito cauzionale nelle locazioni e sul diritto del locatore a trattenere il deposito cauzionale. La somma di denaro versata dal conduttore in deposito svolge, per tutto il tempo di durata del rapporto, una funzione di garanzia per l'adempimento di tutti gli obblighi contrattualmente assunti, in modo tale che, in caso di inadempimento, la parte a favore della quale è stato versato il denaro in deposito, potrà soddisfare la perdita economica per tale ragione subìta, chiedendo con una domanda giudiziale l'attribuzione della somma ricevuta in deposito. Lo schema così genericamente delineato, tuttavia, necessita di alcune precisazioni anche in considerazione degli ambiti di applicazione dell'istituto, poiché soprattutto in materia di locazioni la funzione del deposito cauzionale si realizza primariamente nella tutela del proprietario per quanto riguarda i possibili danni arrecati all'immobile dal conduttore e per la perdita economica derivata dal mancato pagamento dei canoni. Proprio per la sua funzione di garanzia, difatti, il deposito cauzionale va immediatamente restituito al conduttore che ha riconsegnato l'immobile e, qualora il proprietario pretenda un risarcimento per la constatazione di danni arrecati all'immobile, non potrà automaticamente e d'iniziativa propria decidere di trattenere l'intera somma ricevuta in deposito o comunque una parte di essa, poiché in via generale la sussistenza di un ipotetico danno e l'entità del conseguente risarcimento non possono mai unilateralmente essere indicati dal danneggiato, senza la presentazione di una domanda giudiziale di accertamento circa il pregiudizio lamentato. Il giudice potrà così attribuire al proprietario una somma a titolo risarcitorio solo dopo aver accertato primariamente che i danni all'immobile, oltre che realmente sussistenti, sono stati arrecati dall'inquilino e non sono piuttosto derivati da semplice vetustà dell'edificio o del singolo appartamento locato. L'automatismo dello svincolo della somma versata a titolo di deposito cauzionale agisce su un piano parallelo ma non è condizionato dall'eventuale accertato inadempimento da parte del conduttore, al quale comunque il deposito cauzionale deve essere immediatamente restituito a seguito dell'avvenuto rilascio dell'immobile. Pertanto, nell'ipotesi di attivazione di un giudizio finalizzato a riottenere il deposito cauzionale, “l'esistenza di eventuali danni può essere dedotta a fondamento di domanda riconvenzionale risarcitoria, nel rispetto dei termini processuali dettati a
6 pena di decadenza, non potendo la semplice allegazione degli stessi considerarsi mera difesa volta a negare la sussistenza del fatto costitutivo del credito azionato”. Vi (Corte di Cassazione sent. n. 18069 del 05 luglio 2019). Tanto premesso, si osservi come nella specie, non ricorrevano le condizioni perché i locatori trattenessero in maniera legittima quanto ricevuto a titolo di deposito cauzionale. Ed invero, essi opponevano rifiuto all'ex conduttore a fronte della richiesta di restituzione dell'importo in questione, non avendo prima azionato nelle vie ordinarie il diritto al risarcimento dei danni lamentati e, comunque, prima di adire il Tribunale di Brescia, perché fossero accertati i pregiudizi arrecati all'immobile dal conduttore, in via preventiva rispetto all'instaurando giudizio per il risarcimento dei danni. A sua volta il conduttore, ancor prima del deposito della ctu nel giudizio di ATP, ha proponeva ricorso per decreto ingiuntivo azionando il suo credito alla restituzione del deposito cauzionale. Il titolo monitorio, pertanto, è stato emesso a tutela di una legittima pretesa creditoria, sicché l'opposizione va rigettata.
§ 5. La domanda riconvenzionale avanzata dai ricorrenti. Merita accoglimento la domanda in esame posto che è in atti dimostrato che i ricorrenti, hanno subito plurimi pregiudizi a causa della condotta inadempiente del resistente. Si recepiscono sul punto le conclusioni del ctu dott.ssa Persona_2 compendiate nell'elaborato depositato in essendo al giudizio per ATP sopra richiamato, in merito al cui operato non apprezzabili motivi di censura. Per ragioni di chiarezza espositiva, si procederà ad esaminare singolarmente i danni lamentati dai ricorrenti da mancato adempimento dell'obbligo di cui all'art. 1590 c.c., distinguendoli da quelli conseguenti ad altre condotte omissive del conduttore e le risultanze degli accertamenti peritali ad essi relative.
Dalla consulenza tecnica d'ufficio emerge una sensibile differenza tra lo stato manutentivo dell'immobile al momento della stipula del contratto di locazione (ossia il 19 marzo 2014) e lo stato del medesimo in occasione del suo rilascio (ossia il 13 gennaio 2023), con conseguente violazione del sopra citato punto n. 9 del regolamento contrattuale. Ciò posto, pare opportuno analizzare singolarmente le voci di danno lamentate sotto questo profilo dai ricorrenti, al fine di distinguere ciò che è imputabile al resistente da ciò che, invece, non lo è. Ad avviso della scrivente sono imputabili al resistente le seguenti voci.
7 - Il ripristino della facciata posteriore. Sul punto coglie solo parzialmente nel segno la difesa del resistente, secondo cui i fori e i ferri sporgenti sono da ricondurre alla presenza di una tenda parasole apposta dal precedente conduttore. Confrontando le foto risalenti al momento della consegna dell'immobile al e le CP_1 foto eseguite al momento dell'accertamento peritale è sì vero che all'inizio del rapporto in questione erano già presenti dei fori, tuttavia essi erano, per numero e dimensione, inferiori rispetto a quelli rinvenuti al termine del medesimo, ciò spiegandosi, verosimilmente, con il fatto che il dopo aver rimosso la tenda parasole del precedente inquilino, CP_1 ne installava una nuova. Alla luce di quanto detto, si condivide la conclusione del C.T.U. sul punto, secondo cui, non essendo tutti i fori imputabili al resistente, il costo per il ripristino della facciata sul retro dev'essere ascritto a questi nella misura della metà, ossia pari a 1.349,40 euro.
- La tinteggiatura della facciata anteriore. L'esame della documentazione fotografica rende palese come, in costanza di rapporto e in dispregio del punto n. 9 del regolamento contrattuale, il conduttore abbia tinteggiato la facciata anteriore, nonché parte del muro che costeggia le scale esterne, con colore differente rispetto a quello antecedente, caratterizzante peraltro gli immobili del medesimo complesso. Essendo necessario ritinteggiare 20 mq, appare congrua la stima di 467,20 euro.
- Il ripristino del prato. La realizzazione da parte del conduttore di un basamento in calcestruzzo, per la posa in opera di una piscina, ha danneggiato il manto erboso;
mentre la successiva rimozione dello stesso, al termine della locazione, ha creato un disallineamento del terreno, richiedendo ora un riposto di materiale terroso, debitamente rullato e costipato, con il successivo inerbimento. Per tali opere si stima l'importo di 944,55 euro.
- La demolizione e lo smaltimento del barbecue, nonché l'acquisto di uno nuovo. E' privo di pregio il rilievo difensivo secondo cui il barbecue si presentava già danneggiato al momento della consegna, in quanto smentito dalla documentazione fotografica in atti. Peraltro, come ribadito dal C.T.U., l'innalzamento della canna fumaria e il suo rivestimento con materiale ceramico, effettuati dal conduttore in assenza del consenso scritto dei locatori (come, invece, richiesto dal punto n. 10 del contratto), ne hanno destabilizzato la struttura, aggravando nel tempo le fessurazioni fino a
8 renderlo inutilizzabile. Per tale voce di danno si stima congrua la cifra di 600 euro (iva già compresa).
- La rimozione del rivestimento in piastrelle e posa di un nuovo rivestimento in abete. Sul punto non merita accoglimento la tesi difensiva secondo cui la rimozione delle perline e la sua sostituzione con piastrelle di ceramica, oltre che una scelta estetica, troverebbe giustificazione nella necessità di evitare porre rimedio alla presenza di muffa sulle pareti. È sufficiente ricordare, infatti, che, a norma del punto n. 10 del regolamento contrattuale, ogni modifica dell'unità immobiliare avrebbe richiesto il previo consenso scritto dei proprietari. Per tali opere di ripristino si stima l'importo complessivo di 2.585,50 euro.
- Il ripristino delle pareti della zona cucina. Tali fori, benché riconducibili all'opera di montaggio dei mobili della cucina eseguita da incaricati del precedente inquilino, devono comunque imputarsi al resistente, in quanto questi, al momento del subentro, acquistava dal precedente inquilino la suddetta cucina. Per tale voce di danno si ritiene congrua la stima peritale di 611,36 euro.
- La riparazione della porta della cucina. Tale porta, da allegazione dei ricorrenti non contestata dal resistente, presentava, al momento del rilascio dell'immobile, la maniglia rotta e, da uno dei due lati, un rivestimento in legno di colore differente rispetto a quello delle altre porte dell'abitazione. Per tale riparazione si stima il costo di 200,00 euro.
- La sostituzione della maniglia e della serratura della porta d'ingresso. Al momento del rilascio dell'immobile risultava danneggiata la maniglia mobile della porta d'ingresso e non funzionante la serratura elettrica della stessa, con conseguente impossibilità di una chiusura corretta. Il rilievo di parte resistente, secondo cui la serratura elettrica non è mai stata funzionante, non risulta provato ed, inoltre, appare in contrasto con il buon stato manutentivo dell'immobile su cui le parti hanno convenuto in sede di stipulazione del contratto. Per tale voce di danno si stima l'importo di 250,00 euro.
- La verniciatura delle ringhiere. Sul punto si condivide la risposta del C.T.U. alle osservazioni proposte dal consulente di parte resistente, secondo cui l'evidente stato di degrado delle ringhiere, lungi dall'essere imputabile al mero decorso del tempo, ben avrebbe potuto essere evitato con opere di manutenzione ordinaria,
9 che, ai sensi dell'art. 1576 co. 2 c.c., sono a carico del conduttore. Per l'opera di verniciatura si ritiene congrua la stima peritale di 637 euro.
- La copertura del disegno a tinte forti. La riconducibilità del disegno, eseguito in corrispondenza del citofono, ad opera del è ammessa dal medesimo e, in proposito, si ritiene CP_1 ragionevole per l'opera di tinteggiatura l'importo di 30,00 euro (iva già compresa) indicato dal C.T.U.
- La riparazione del cancello elettrico Il rilievo difensivo secondo cui il cancello elettrico era funzionante al momento del rilascio non può essere condiviso, in quanto, come opportunamente osservato dai ricorrenti, al momento del rilascio l'utenza elettrica era stata disattivata, cosicché risultava impossibile verificare la permanente funzionalità del suddetto cancello;
funzionalità che, una volta riattivata l'utenza, risultava invece compromessa. Per la sostituzione del motore si stima un costo pari a 600,00 euro.
- La pulizia e lo sgombero dei locali, nonché il lavaggio dei pavimenti esterni. La documentazione fotografica, allegata all'accertamento tecnico preventivo, palesa lo stato di degrado, sotto il profilo igienico, dell'immobile, sia per quanto attiene agli ambienti interni sia per quanto attiene alla pavimentazione esterna. In punto di quantificazione di tale voce di danno si accoglie l'osservazione del consulente tecnico di parte attrice, il quale, andando di contrario avviso rispetto al consulente tecnico d'ufficio, quantifica tali spese in 1403,00 euro iva inclusa, come da ricevuta di pagamento allegata alle note scritte depositate per l'udienza del 5 dicembre 2024.
- Il lucro cessante. Sotto il profilo del mancato guadagno, per l'impossibilità di locare ad altri l'immobile nel periodo occorrente alla sua rimessione in pristino, appare ragionevole l'applicazione del parametro di 300,00 euro mensili, ossia il canone richiesto al resistente in costanza di rapporto.
Considerato che
l'immobile è stato rilasciato il 13 gennaio 2013, che il C.T.U. ha chiesto ai proprietari di attendere il deposito della bozza di relazione peritale prima di procedere alle opere di ripristino (avvenuto il 2 novembre 2023) e che, infine, queste ultime richiedono quantomeno un mese di tempo per essere realizzate, si stima il lucro cessante in 3.150,00 euro.
- Le spese per la consulenza tecnica d'ufficio.
10 Tali spese, sostenute dai ricorrenti e documentalmente provate, si attestano in 767,96 euro8. Di contro, ad avviso della scrivente non sono imputabili al resistente le seguenti voci.
- La rottura delle pignatte. L'ing. , incaricato dal C.T.U. di effettuare una valutazione Persona_3 specialistica sul punto, ha disatteso le conclusioni del consulente tecnico di parte attrice, secondo cui lo sfondellamento del solaio tra il primo e il secondo piano sia causalmente riconducibile alla presenza di fori effettuati dall'affittuario nella parete della cucina che dà verso il vano scala. Ben più probabile, ad avviso dell'ausiliario del C.T.U., è che la rottura delle pignatte sia da ascrivere al concorso di diversi fattori, quali, ad esempio, la loro deformazione a seguito di dilatazione termica, la loro posa negligente o la cattiva qualità dei materiali.
- La foratura dei serramenti in legno per l'apposizione di chiavistelli. Tali voce di danno non è attribuibile al convenuto in quanto, per alcuni dei chiavistelli, trova conferma nella documentazione fotografica la tesi difensiva secondo cui gli stessi erano stati apposti dal precedente inquilino (ciò vale per i chiavistelli apposti alla porta d'ingresso e alla finestra del soggiorno), per altri chiavistelli, invece, non è possibile stabilire con certezza la loro assenza al momento della stipula del contratto (ciò vale per i chiavistelli apposti in cucina e alla porta finestra del soggiorno).
Ai danni conseguenti al mancato adempimento dell'obbligo del conduttore di restituire al locatore la cosa nel medesimo stato in cui l'ha ricevuta, quantificati complessivamente in 13.595,97 euro (più iva, ove non già compresa) devono poi aggiungersi, come sopra esposto, quelli discendenti da altre condotte omissive del conduttore documentalmente provati dai ricorrenti. In particolare, l'opposto dovrà corrispondere:
- l'indennità per l'occupazione sine titulo dell'immobile dal primo dicembre 2022 al 13 gennaio 2023 che, applicando l'anzidetto parametro dei 300,00 euro di canone mensile, si stima in 430,00 euro;
- il rimborso di 198,06 euro per le bollette d'acqua pagate dai locatori in luogo del conduttore e scadute, rispettivamente, il 30 dicembre 2022 e il 10 marzo 20239;
11 - il rimborso di 55,86 euro versato dai ricorrenti all'U.n.e.p in occasione dell'accesso all'immobile da parte dell'Ufficiale Giudiziario (avvenuto il 22 novembre 2022) per mancata ottemperanza all'ordinanza di convalida dell'intimazione di sfratto10. In definitiva, il convenuto va condannato a pagare ai ricorrenti l'importo complessivo di 14,279,89 euro, oltre interessi e svalutazione come da dispositivo.
§ 5. Le reciproche domande avanzate dalle parti ex art. 96 c.p.c. devono essere respinte. La domanda avanzata dai ricorrenti ex art. 96 c.p.c. non può essere accolta, in quanto, sebbene il resistente avesse già avanzato la medesima pretesa in un altro procedimento prima di chiedere, per la stessa, l'emissione del decreto ingiuntivo oggetto di causa, la sua iniziativa non può, per ciò solo, qualificarsi come abusiva. Valga in merito evidenziare che, all'epoca in cui è stata richiesta l'emissione del titolo monitorio, ancora non aveva avuto corso il procedimento per accertamento tecnico preventivo, nell'ambito del quale, come detto, sono state dal perito avvalorate le resistenze dei locatori al rilascio del deposito cauzionale. La medesima domanda avanzata dal resistente non può essere accolta, essendosi rivelata fondata la domanda riconvenzionale dei ricorrenti.
§ 6. Le spese di lite. Valorizzando la reciproca soccombenza delle parti, le spese di lite si compensano integralmente tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso in opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4876/2020 emesso dal Tribunale di Brescia in data 20.11.2020; dichiara il predetto decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo;
condanna a risarcire il danno a Controparte_1 Controparte_3 nella misura di euro 14,279,89 euro oltre iva, interessi e svalutazione dalla domanda al soddisfo;
Compensa tra le parti le spese di lite. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Brescia, il 23.01.2025
Il Giudice
dott.ssa Giovanna Faraone
12 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Allegato n. 3 del ricorso in opposizione. 2 Allegato n. 4 del ricorso in opposizione. 3 Allegato n. 5 del ricorso in opposizione. 4 Allegato n. 8 del ricorso in opposizione. 5 Allegato n. 9 del ricorso in opposizione. 6 Allegato n. 20 del ricorso in opposizione. 7 Allegato n. 1 del ricorso in opposizione. 8 Allegato n. 32 delle note depositate dalla parte ricorrente per l'udienza del 5 dicembre 2024. 9 Allegato n. 24 del ricorso introduttivo. 10 Allegato n. 23 del ricorso introduttivo.