TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/12/2025, n. 11802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11802 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
II sezione Civile
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli II sezione Civile, dott.ssa Maria Carolina De Falco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 28415 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno
2018 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2712/2018 emesso dall'intestato
Tribunale di Napoli il 15.03.2018 e depositato il 29.03.2018 del 08/03/2024
TRA
(C.F. ), nonché (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, giusta procura allegata all'atto di opposizione, CodiceFiscale_2 dall'avv. PE Guerriero (Cod. Fisc. ) ed elettivamente domiciliati CodiceFiscale_3 presso il suo studio in Napoli alla Via Seggio del Popolo n. 22
OPPONENTI
E
Controparte_1
, iscritta all'Albo Nazionale delle Banche al N.4708/40, con sede in , al Corso
[...] Controparte_1
Vittorio Emanuele "Palazzo Vallelonga", in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore C.F. , Partita IVA , domiciliato per la carica CP_2 P.IVA_1 P.IVA_2 presso la Sede, ed elettivamente in , alla Via Vittorio Veneto n.13, presso lo studio Controparte_1 dell'Avv. Pietro Paolo Palumbo (C.F. ) C.F._4
OPPOSTA
NONCHE'
La Controparte_3
, in forma abbreviata “ (P. IVA: , con sede in Roma
[...] CP_4 P.IVA_3
(RM), Via Flaminia n. 491, quale società di gestione del Fondo FIA denominato
[...]
debitamente sottoscritta presso il Registro delle Imprese di Roma in data Controparte_5
5 dicembre 2019 per il tramite della sua mandataria All Reserved S.r.l. (P. IVA: ), con P.IVA_4
1 sede in Milano (MI) Via del Bollo n. 4, cessionaria del ramo d'azienda (C.F./P.IVA n. CP_6
), con atto in data 01.02.2021 a Rogito Notaio Dott. Rep. 2206 / Racc. P.IVA_5 Persona_1
1295, giusta procura speciale, rep. 17959 rogito 11609 del 13.02.2020 avanti al dr. Persona_2
Notaio in Roma, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e Legale Rappresentante
Dott. nato a [...] il [...] (C.F.: ), Persona_3 C.F._5 rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Franco (C.F.: PEC: C.F._6
, giusta procura in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso il Email_1 suo studio in Macerata, Via D. Annibali n. 15; con dichiarazione, ai sensi dell'art. 170 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al presente procedimento a mezzo fax al n.
0733/230024 o a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: Email_1
INTERVENTRICE
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.09.2025, tenutasi con la modalità della trattazione scritta le parti concludevano come da atti e verbali di causa nelle note autorizzate. All'esito il GU con ordinanza comunicata in data 15.09.25 assegnava la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione, e spiegavano opposizione Parte_1 Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 2712/2018 emesso dall'intestato Tribunale di Napoli il 15.03.2018 e depositato il 29.03.2018 con cui veniva agli stessi ingiunto di pagare nei confronti di
[...] la complessiva somma di euro 38.787,41, per scoperto di Controparte_1
c/c n.155/1057994, oltre interessi al tasso legale dal saldo al soddisfo.
Con la spiegata opposizione, gli opponenti contestavano l'efficacia del decreto ingiuntivo per tardività della notifica, disconoscevano la conformità delle copie dei documenti prodotti agli originali, deducevano la mancata comunicazione degli estratti conto – con conseguente violazione dell'obbligo di condotta secondo buona fede incombente sulla banca – ed insistevano per accertare la nullità del contratto di conto corrente per applicazione di interessi, commissioni e altri oneri non validamente pattuiti, oltre che per abuso di posizione dominante, evidenziando, in ogni caso, l'incertezza del credito. Pertanto, previa istanza di rigetto di eventuali istanze di provvisoria esecuzione, rassegnavano le seguenti conclusioni:
“Nel merito: 1.1: accertare e dichiarare non dovuto il credito ingiunto agli opponenti nel ricorso per decreto ingiuntivo per cui vi è opposizione, per tutti i motivi indicati nel corpo del presente atto e, quindi, revocare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
1.2: Accertare e dichiarare la invalidità totale e/o parziale dei contratti posti alla base della domanda monitoria per le ragioni esposte nel capo B) del presente atto e, pertanto, revocare il decreto ingiuntivo oggetto di impugnazione;
1.3:
2 Accertare e dichiarare che la pretesa creditoria azionata dalla Banca ricorrente è inesistente, non certa, né liquida, né esigibile per le motivazioni esposte sub C) del presente atto e per l'effetto revocare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
1.4: Accertare e dichiarare la violazione da parte della banca opposta delle regole di buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto di conto corrente intercorrente inter partes nonché l'inadempimento di essa ricorrente all'obbligo di rendiconto per i motivi indicati sub capo D) del presente atto e per l'effetto revocare integralmente il decreto ingiuntivo per cui vi è causa;
1.4.1: In caso di accoglimento della pretesa creditoria azionata dalla opposta a mezzo del decreto ingiuntivo per cui vi è causa accertare e dichiarare
l'inadempimento della ricorrente nell'esecuzione del rapporto sub iudice (conto corrente) all'obbligo di rendiconto per i motivi indicati sub capo D) e, per l'effetto, ridurre la somma eventualmente dovuta alla con l'importo che l'II.mo Giudicante adito vorrà liquidare Controparte_7 equitativamente in favore dell/degli opponente/i come conseguenza del suddetto inadempimento;
1.5:
Accertare e dichiarare la invalidità totale e/o parziale dei contratti posti alla base dell'ingiunzione impugnata per i motivi indicati sub capo E) del presente atto e, quindi, revocare integralmente il decreto opposto;
1.6: Accertare e dichiarare, comunque, l'invalidità delle clausole di determinazione delle penali e di applicazione dei tassi d'interessi ultra legali, delle commissioni, dei costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese e di conseguenza applicate dalla banca per tutto il corso del rapporto sub judice (conto corrente) con decorrenza dall'inizio fino alla sua revoca ed od estinzione, in particolare per la provvigione di massimo scoperto e/o per le penali di ritardo nei pagamenti e/o per la decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto, perché mai specificamente e validamente pattuite per iscritto, ovvero illegittime perché in violazione delle norme civilistiche di legge in materia;
1.7 Ridurre conseguentemente la pretesa creditoria della CP_1 ricorrente a quanto effettivamente dovuto alla stessa ed accertato sulla base delle risultanze della
CTU contabile redatta in corso di causa;
2.1. In caso di ritenuta validità dei singoli e/o parte dei contratti intercorsi tra le parti in causa accertare il Tasso Effettivo Globale annuo del rapporto sub judice e, quindi, il tasso effettivo globale annuo applicato dalla banca durante il corso del vincolo di conto corrente al fine di verificare conseguentemente il superamento o meno del tasso soglia previsto dalla legge antiusura;
2.2. Dichiarare conseguentemente, nel caso di accertamento di un TEG effettivo applicato dalla Banca opposta superiore al tasso soglia fissato dalla legge antiusura, non dovuto il pagamento alcuno da parte dell'opponente e/o opponenti delle somme a titolo di interessi e di ogni altro accessorio (spese e commissioni) in applicazione dell'art. 1815 II Comma, Cod. Civ., per tutto l'intero corso del rapporto bancario di conto corrente;
2.3: Ridurre conseguentemente la pretesa creditoria della Banca opposta a quanto effettivamente dovuto alla stessa sulla base delle risultanze della CTU contabile finalizzata alla ricostruzione del rapporto intercorso tra le parti in
3 causa (conto corrente) senza l'applicazione di tassi d'interesse, della capitalizzazione trimestrale e delle spese e commissioni di alcun genere;
2.4: Ridurre, in via gradata, per l'effetto la pretesa creditoria della a quanto effettivamente dovuto alla stessa sulla base Controparte_8 delle risultanze della CTU contabile finalizzata alla ricostruzione del rapporto intercorso tra le parti in causa (conto corrente) senza l'applicazione di tassi d'interesse, della capitalizzazione trimestrale;
3.1: Condannare in ogni caso la banca opposta al pagamento delle spese e dei compensi professionali con attribuzione in favore dell'odierno procuratore antistatario”.
Si costituiva in giudizio , a mezzo dell'avv. Pietro Paolo Palumbo, la quale Controparte_1 insisteva per il rigetto dell'avversa opposizione in quanto inammissibile ed infondata rassegnando all'uopo le seguenti testuali conclusioni: “in via preliminare dichiarare provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
in via definitiva rigettare l'opposizione e confermare l'opposto decreto ingiuntivo;
in via gradata, nella denegata ipotesi in cui venisse accolta l'opposizione, condanna- re comunque gli opponenti al pagamento di quanto dovuto e ingiunto nel decreto, oltre interessi come richiesti, o al tasso che dovesse essere accertato o, comunque a quello legale;
- in via ulteriormente gradata, condannare gli opponenti al pagamento delle diverse somme e degli interessi nella diversa misura eventualmente accertati dal giudice nel corso del presente giudizio;
in via ulteriormente gradata operare la compensazione tra le partite di dare ed avere esistenti tra le parti;
con vittoria di spese, diritti ed onorario di giudizio, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge”.
Con ordinanza del 21 marzo 2019 il Giudice rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione formulata dalla Banca opposta, assegnando le parti i termini per esperire il tentativo di mediazione.
Nelle more del giudizio, tuttavia, e precisamente in data 20/03/2020, a seguito di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti, si costituiva in giudizio ex art. 111 c.p.c., quale cessionaria della banca opposta la società tramite la mandataria a mezzo dell'avv. CP_9 Controparte_6
PE AV, la quale si riportava a tutte le richieste formulate dalla cedente con conferma del credito azionato. Tuttavia, gli opponenti ne contestavano la legittimazione processuale sostenendo la nullità della procura per indeterminatezza dell'oggetto.
In fase istruttoria, su richiesta di parte opponente, veniva ammessa C.T.U. contabile e nominato all'uopo il dott. che provvedeva a redigere elaborato peritale nei termini disposti dal Persona_4
Giudice.
Dalle risultanze peritali emergeva una prima rideterminazione del credito azionato in € 29.559,31.
Il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.11.2022 e a tale udienza il giudizio veniva introitato a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4 A seguito dello scambio degli scritti conclusivi, tuttavia, il Giudice, preso atto dell'incompletezza della C.T.U., formulava preliminarmente proposta conciliativa del seguente tenore “Le parti opponenti – previa revoca del decreto ingiuntivo - solo ai fini transattivi e senza riconoscimento dell'altrui diritto offrono di comporre bonariamente la lite versando alla parte opposta la somma di euro 15.000,00; la parte opposta, previa compensazione al 50% delle spese offre quale contributo di spese legali alle parti opponenti la somma omnicomprensiva di euro 2.580,00 oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario come per legge”; spese di CTU a carico al 50% della parte opponente ed al 50% alla parte opposta” ammonendo le parti che la condotta di quale di esse dovesse ingiustificatamente rifiutare la proposta – non difforme dall'esito finale della lite - verrà valutata ai fini del riparto delle spese di lite” rinviando all'udienza del 05.05.23 per la valutazione della proposta transattiva ed, in caso di rifiuto, per il conferimento al C.T.U. di incarico a chiarimenti.
All'udienza del 05/05/2023 la parte terza chiamata comunicava l'accettazione della proposta mentre parte opponente formulava controproposta con cui si dichiarava disponibile a corrispondere euro
10.000,00 in rate di euro 150,00 mensili.
All'udienza del 06.06.2023, il Giudice preso atto della mancata accettazione della controproposta da parte dell'esponente e visto il contenuto dell'ordinanza del 13.03.23 che disponeva il supplemento istruttorio necessario alla prosecuzione del giudizio, conferiva incarico suppletivo al C.T.U. nominato con rinvio all'udienza del 19.12.2023 per l'esame della suddetta integrazione.
A tale ultima udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice rinviava al 20.09.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Senonché, con nuova ordinanza resa il 15.01.2025, riteneva ancora una volta necessario acquisire una integrazione della consulenza tecnica di ufficio previa formulazione di una nuova proposta ex art. 185 bis c.p.c., pertanto, rimetteva la causa sul ruolo ed all'uopo stabiliva l'udienza del 18.02.2025.
Nelle more vi era il deposito della richiesta integrazione della consulenza tecnica d'ufficio, nonché la costituzione in giudizio del nuovo difensore della per il tramite della sua nuova CP_4 mandataria All Reserved S.r.l..
Si giungeva, cosi, all'udienza celebratasi il 12.09.2025 nel corso della quale venivano precisate le conclusioni ed il Giudice riservava la causa a sentenza con concessione di termini ex art. 190 c.p.c..
Depositavano comparsa conclusionale unicamente gli opponenti, i quali eccepivano nuovamente il difetto di legittimazione processuale per difetto di procura alle liti del nuovo avvocato costituitosi, in questo caso però contestando la qualifica di rappresentante legale del conferente incarico, sostenevano poi la mancata prova dell'inclusione del credito ingiunto nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco. Rinunciavano, invece, alle eccezioni concernenti l'inefficacia del D.I. opposto per la tardività della notifica, la non conformità all'originale e comunque l'invalidità dei titoli posti a
5 fondamento del credito, l'inadempimento dell'obbligo di rendiconto, insistendo viceversa nella declaratoria di nullità del contratto di apertura di credito perché carente dei requisiti prescritti ex lege, la vessatorietà delle clausole contrattuali, il carattere usurario del tasso di interesse applicato, nonché
l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale così come di spese e commissioni addebitate senza espressa pattuizione, eccependo per la prima volta in quello scritto la decadenza dal termine di cui all'art. 1957 c.c. nei confronti del fideiussore.
***
La domanda è parzialmente fondata per le seguenti ragioni.
In via preliminare, va esaminata l'eccepita carenza di legittimazione processuale in capo alla
[...] intervenuta nel presente giudizio in qualità di cessionaria del credito già sub iudicis da CP_4 parte della cedente e odierna opposta . Controparte_1
In particolare, all'udienza del 27 novembre 2020, e, dunque, con la prima difesa utile a seguito dell'intervento anzidetto, gli opponenti avevano eccepito la nullità della procura sostenendo l'indeterminatezza dell'oggetto. E così avevano concluso nei primi termini concessi ex art. 190 c.p.c.
a seguito tanto della prima quanto della seconda rimessione della causa in decisione.
Solo con la comparsa conclusionale da ultimo depositata, in data 6/11/2025, hanno provveduto a censurare la mancata giustificazione dei poteri rappresentativi in capo al soggetto firmatario della procura ad litem depositata in atti da unitamente alla costituzione del nuovo CP_4 difensore del 25/06/2025, sostenendone il conseguente difetto di rappresentanza processuale.
A sostegno della loro tesi gli opponenti hanno richiamato una pronuncia della S.C. la quale ha affermato: “non può infatti ritenersi idonea una procura ad litem, qualora essa sia stata rilasciata, in nome e per conto di una società di capitali, da soggetto che, pur qualificandosi come legale rappresentante, specifichi di essere "procuratore" della persona giuridica, come da atto notarile di cui siano indicati gli estremi ma che non sia prodotto, con la conseguente impossibilità di verificare il potere rappresentativo del soggetto, anche in relazione all'esigenza che la rappresentanza processuale non sia conferita disgiuntamente da quella sostanziale”.
Senonché, in via preliminare ed assorbente, pur nell'ammissibilità dell'intervento, la domanda di sostituzione della cessionaria automaticamente nei diritti della cedente in assenza dell'adesione di tutte le parti all'estromissione della originaria creditrice cedente va dichiarata infondata.
Come, infatti è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, (Cassazione civile sez. I, 22/10/2009,
n.22424) “la cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale
6 estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti” ( cfr. anche Tribunale Bari sez. I, 12/05/2015, n.2171 ).
In un caso analogo anche la giurisprudenza di merito ha affermato che “La cessione del credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso di intervento di quest'ultimo, fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti” (Tribunale Mantova sez. II,
16/02/2021, n.174; ma vedi anche Corte appello Venezia sez. I, 10/01/2018, n.15).
Ne consegue che, essendo mancata tanto la richiesta quanto l'autorizzazione espressa di tutte le parti all'estromissione della , la pronuncia – salvi i suoi eventuali effetti anche Controparte_1 nei confronti della cessionaria – verrà formulata nei confronti delle parti originarie del giudizio.
Di qui l'assorbimento di tutte le eccezioni formulate dagli opponenti con riguardo alla costituzione dell'interventrice.
Venendo al merito della pretesa, la controversia di cui all'oggetto trae origine da un contratto di conto corrente ordinario stipulato in data 22/07/2008 tra il correntista e l'istituto Parte_1 [...]
garantito da contratto di fideiussione accessorio stipulato il successivo Controparte_1
23/07/2008 con fino alla concorrenza di € 35.000,00. Parte_2
Senonché, con D.I. n. 2712 del 2018 la banca ingiungeva agli odierni opponenti il pagamento della somma di € 38.787,41 quale saldo debitorio presente alla data del 31/12/2017.
I debitori ingiunti spiegavano, quindi, opposizione insistendo affinché si ricostruisse interamente il rapporto dare-avere inerente il conto corrente n. 155/1057994 a partire dalla data di apertura
22/07/2008 cosi come anche, eventualmente, modificato in seguito alla sottoscrizione del contratto di “fideiussione”, provvedendo a calcolare il saldo effettivo alla data del 31/12/2017, senza applicazione degli interessi ultra-legali, della capitalizzazione trimestrale e delle commissioni di massimo scoperto, nonché di tutte le altre spese e commissioni non specificamente pattuite per iscritto e tenendo presente le operazioni di accredito effettivo delle valute dal giorno in cui la banca aveva acquisito o perduto la disponibilità dei correlativi importi.
Con ordinanza del 27/11/2020, questo Tribunale incaricava il dott. affinché lo stesso, Persona_4 previa ricostruzione dei rapporti bancari instaurati tra le parti in causa e sulla base delle domande di parte opponente, provvedesse a verificare la fondatezza oltre che l'entità del credito azionato.
Per indirizzo giurisprudenziale consolidato, nel giudizio di opposizione al D.I. ottenuto dalla banca per saldo passivo di c/c spetta a quest'ultima provare l'esistenza e la consistenza del relativo credito, documentando l'andamento del rapporto tramite la produzione degli estratti conto
7 relativi all'intero svolgimento dello stesso per l'intera durata del rapporto, dall'inizio e senza interruzioni. La mancata produzione degli estratti impedisce, infatti, di accertare come si sia svolto il rapporto e di verificare la legittimità dell'operato della banca alla luce dei rilievi sollevati dalle parti opponenti (ex multis Cass. Sez. I, 21.5.2025 n. 13667).
Nel caso di specie, gli estratti conto depositati in atti coprono l'intero periodo oggetto di analisi, dalla data di apertura del c/c del 22.07.2008 fino alla data del 31.12.2017, consentendo, tramite l'ausilio del perito incaricato, la verifica puntale circa la legittimità o meno dei costi di volta in vota applicati per giungere al saldo debitorio come azionato in sede monitoria e pari ad € 38.820,54.
Ebbene, approfondendo la contestazione circa l'operatività di un contratto di apertura credito mai validamente concluso dal , si è passati ad esaminare la documentazione contabile, dalla Parte_1 quale è emersa innanzitutto la previsione di un'apertura di credito con l'applicazione di un tasso di interesse maggiorato. Se infatti il TAN debitore è risultato pari al 9,25 %, la percentuale di interessi debitori nell'ipotesi di utilizzo del fido è risultata pari al 13,75%.
Senonché, il contratto di apertura di credito in conto corrente, per essere valido, deve indicare l'ammontare della somma messa a disposizione del cliente dalla banca in quanto oggetto di una specifica obbligazione di quest'ultima, e dunque del contratto, che altrimenti risulta nullo per indeterminatezza ai sensi degli articoli 1418, comma secondo, e 1346 del codice civile (Cassazione civile sez. I, 11/06/2024, n.16194; conf. Cassazione civile, ordinanza n. 11016/2024).
Così, in mancanza di qualsiasi specificazione, anche il contratto accessorio al rapporto di conto corrente oggetto di analisi va dichiarato nullo, con conseguente rideterminazione del saldo debitore previa disapplicazione del tasso di interesse maggiorato per l'ipotesi di extra-fido da considerarsi tamquam non esset.
Quanto al tasso di interesse da applicare correttamente, peraltro, non essendo stato riscontrato il superamento dei tassi soglia né alla stipula del contratto di conto corrente, né in corso del rapporto
(cfr. pag. 11/12 prima relazione peritale ed infra nello specifico), alla base del ricalcolo delle poste debitorie si ritiene possibile procedere unicamente secondo il tasso base pattuito tra le parti nella misura del 9,25 %.
D'altronde è stata in più occasioni sdoganata dalla giurisprudenza di legittimità l'autonomia tra la previsione del tasso intrafido ed extrafido ( seppure in più occasioni con riguardo alla validità del primo ed alla usurarietà del secondo : cfr. ex multis Cassazione civile sez. I, 15/09/2017, n.21470 per cui “In tema di contratto di conto corrente bancario, qualora vengano pattuiti interessi superiori al tasso soglia con riferimento all'indebitamento extra fido e interessi inferiori a tale tasso per le somme utilizzate entro i limiti del fido, la nullità della prima pattuizione non si comunica all'altra, pur se contenute in una medesima clausola contrattuale, poiché si deve valutare la singola disposizione,
8 sebbene non esaustiva della regolamentazione degli interessi dovuti in forza del contratto, avendo ciascuna delle due pattuizioni un ambito di applicazione diverso nell'assetto dei rapporti tra banca
e cliente, unitamente a diversi ambiti applicativi, con conseguente diversità anche dei relativi metodi di calcolo del tasso soglia nelle dunque ipotesi;
sicché del tutto incoerente sarebbe un' interpretazione che pretendesse di far derivare la nullità di una delle due pattuizioni per conseguenza della rilevata nullità dell'altra ” confermata da ultimo da Cass. n. 15090/25 del 29.09.25) che consente di ritenere validamente pattuito il tasso intrafido, allorquando quello extrafido sia qualificato come nullo.
Quanto al contestato rispetto dell'art. 118 TUB il CTU ha fatto rilevare che la facoltà della banca di variare le condizioni economiche pattuite nel rispetto delle forme e con gli effetti della normativa vigente (art.118 D.lgs. 385/93) è richiamata nel contratto oggetto di giudizio e risulta riportata tra le norme approvate dal correntista ai sensi degli artt.1341 del cod. civ.
Attenendosi alle disposizioni del Magistrato di cui all'ordinanza del 13 marzo 2023 il CTU ha proceduto all'esame della documentazione in atti per verificare se fossero state rispettate nel complesso le modalità di esercizio dello ius variandi pattuito convenzionalmente, espungendo solo i tassi variati in pejus dalla banca e non correttamente comunicati alla parte.
Del pari fondata la doglianza concernente l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi.
In via preliminare, è opportuno rammentare l'evoluzione della disciplina giuridica in materia sulla cui scorta è stato, poi, necessario analizzare il rapporto di c/c di cui all'oggetto.
Il terreno di confronto giuridico è da sempre stato l'art. 1283 c.c. ai sensi del quale “in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”. Presso gli istituti bancari, infatti, l'inciso “in mancanza di usi contrari” era stato inteso come facente riferimento ad usi negoziali, derivandone di regola la capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Come è noto, tuttavia, con le sentenze nn. 2374, 3096, 3845 della primavera del 1999, ponendosi in consapevole e motivato contrasto con pronunzie del ventennio precedente
(nn. 6631/81; 5409/83; 4920/87; 3804/88; 2444/89; 7575/92; 9227/95; 3296/97; 12675/98), la S.C. interveniva a chiarire come gli "usi contrari", idonei ex art. 1283 c.c. a derogare il precetto ivi stabilito, fossero solo gli usi "normativi" in senso tecnico, desumendone, per conseguenza, la nullità delle clausole bancarie anatocistiche, la cui stipulazione rispondeva ad un uso meramente negoziale in violazione del divieto di anatocismo.
Il legislatore, peraltro, con l'art. 25 del d.lgs. 4 agosto 1999 n. 342 interveniva a ri-disciplinare le modalità di calcolo degli interessi su base paritaria tra banca e cliente.
9 Nelle intenzioni originarie, invero, si sarebbe voluto assicurare validità ed efficacia anche alle clausole di capitalizzazione degli interessi inserite nei contratti bancari stipulati anteriormente alla entrata in vigore della nuova disciplina, ma la Consulta interveniva con sentenza n. 425 del 2000 ad eliminare ex tunc l'eccezionale salvezza e conservazione degli effetti delle clausole già stipulate.
Di qui il nuovo intervento nomofilattico ed il principio divenuto, poi, ius receptum secondo il quale
“è da reputarsi illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, se prevista da clausole anatocistiche stipulate prima del D.Lgs. n. 342 del 1999, e della delibera del CICR prevista dall'art. 25, comma 2 di tale Decreto, in quanto siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare mille in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c., perché basate su di un uso negoziale, anziché sudi un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio,- in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba fare parte dell'ordinamento giuridico” (cfr. ex multis,
Cass. civ. n. 9695/11).
Legittima, invece, la capitalizzazione conforme alla normativa neo introdotta ed alla delibera CICR del 2000.
In particolare, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2 e 6 della menzionata delibera,
l'anatocismo diveniva legittimo a condizione che il contratto indicasse non solo il tasso di interessi nominale annuo, ma anche quello effettivo, e che le clausole di capitalizzazione degli interessi fossero approvate specificamente per iscritto dalla correntista. Nei rapporti di conto corrente doveva, poi, essere stabilita la stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi creditori e debitori.
La Cassazione, del resto, ebbe modo di chiarire che “in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera” (Cassazione civile sez.
I, 19/05/2020, n.9140; Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 7377 del 19 marzo 2025).
10 Pertanto, a fronte della certa illegittimità della capitalizzazione applicata a contratti conclusi prima del 1999, seguiva la validità della capitalizzazione pattuita in conformità alle indicazioni del legislatore e della delibera CICR del 2000.
Senonché, con l'art. 1, comma 629, della L. n. 147/13 il legislatore è intervenuto nuovamente sulla disciplina in materia di capitalizzazione, sostituendo il comma 2 dell'art. 120 TUB nei seguenti termini: “il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
La Corte di Cassazione chiamata a pronunciarsi sul punto, tuttavia, ha chiarito poco dopo che: “in materia di contratti bancari, la normativa prevista dall'art. 120, comma 2, del Testo Unico Bancario
(T.U.B.), come sostituito dall'art. 1, comma 628, della Legge n. 147 del 2013, impone il divieto di applicazione dell'anatocismo a partire dal 1 gennaio 2014. Tale prescrizione è immediatamente operativa e non è condizionata dall'adozione di una delibera attuativa da parte del Comitato
Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR)” (Cass. del 2024 n.21344).
La ratio è evidente.
Nessuna specificazione tecnica di carattere secondario potrebbe limitare la portata o disciplinare diversamente la decorrenza del divieto di anatocismo, dovendosi altrimenti ammettere la deroga di una norma primaria (in tutto o in parte o anche solo temporaneamente) da parte di una disposizione secondaria ad essa sotto ordinata.
Inoltre, la prescrizione proibitiva dell'anatocismo, in sé considerata, è di per sé precettiva e non necessita di alcun completamento da parte del detto Comitato.
Con Delibera 3 agosto 2016, n. 343, infine, il Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio
(CICR) ha emanato le nuove disposizioni attuative dell'art. 120, comma 2, del D.lgs 1° settembre
1993, n. 385 (T.U.B.), così come modificato dall'art. 17 bis del D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito nella Legge 8 aprile 2016, n. 49, statuendo che gli intermediari debbono assicurare ai clienti la stessa periodicità, comunque non inferiore ad un anno, nel conteggio degli interessi creditori e debitori;
gli interessi debbono essere conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
il conteggio degli interessi deve essere invece effettuato il
31 dicembre per i contratti stipulati nel corso dell'anno.
L'art. 4 della delibera ha poi disciplinato la questione del saldo periodico della sorte capitale ed il connesso regime di capitalizzazione degli interessi, prescrivendo che gli interessi debitori divengono
11 esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati;
che gli intermediari devono però concedere ai clienti un periodo di 30 giorni, decorrenti dal ricevimento delle comunicazioni previste dall'art. 126 – quater, comma 1, lett. b), del T.U.B., prima che gli interessi maturati divengano esigibili;
che il termine di 30 giorni può essere derogato contrattualmente tra le parti soltanto in senso più favorevole per il cliente.
Ebbene, dall'analisi del contratto di conto corrente oggetto di controversia, in conformità alle indicazioni su menzionate, il C.T.U. incaricato ha rilevato la necessità di espungere la capitalizzazione trimestrale degli interessi sia per ciò che concerne il periodo antecedente al 1.1.2014
(identica indicazione del TAN e del TAE creditore tasso annuo nominale 0,1000% e tasso annuo effettivo 0,1000%: cfr. seconda relazione peritale). sia per quanto riguarda il periodo che va dall'1.1.2014 all'1.10.2016 (essendo immediatamente operativa la modifica dell'art. 120 TUB).
Non è stata, poi, riscontrata in atti l'acquisizione da parte della banca del consenso scritto del cliente concernente la specifica autorizzazione preventiva all'addebito degli interessi divenuti esigibili, dovendosi escludere qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi anche relativamente al periodo dall'01.10.2016 al 31.12.2017.
Sono risultate, altresì, illegittime le commissioni di massimo scoperto applicate.
Sul punto, è bene rammentare come, sino all'entrata in vigore della novella di cui alla legge n. 2/09
e ss., la commissione di massimo scoperto poteva consistere nel pagamento di una somma calcolata in percentuale sull'importo concesso a credito - al netto di quello effettivamente utilizzato - ovvero nel pagamento di una somma calcolata sull'ammontare massimo di utilizzo nel periodo di riferimento, variabile a seconda che il punto massimo di utilizzo fosse avvenuto "entro il fido accordato" ovvero
"extra-fido".
In un contesto nel quale era carente una disciplina legale dell'istituto, tuttavia, parte della giurisprudenza aveva sposato la testi della nullità radicale della commissione in ragione della mancanza di causa (cfr. Trib. Milano n. 4081/2011, Trib. Parma 23/3/2010, Trib. Torino 21/1/2010,
Trib. Teramo 18/1/2010, Trib. Salerno 12/6/2009, Trib. Tortona 19/5/2008, Trib. Monza 7/4/2006 e
12/12/2005, Trib. Lecce 21/11/2005 e 11/2/2005, App. Milano 4/4/2003, Trib. Milano 4/7/2002).
Altra parte della giurisprudenza, invece, pur ammettendone la teorica legittimità, esigeva che la clausola stessa, per essere valida, dovesse risultare determinata o determinabile, ed, a tal fine, richiedeva che nel contratto fossero previsti, quanto meno, il tasso della commissione, i criteri di calcolo, la periodicità di tale calcolo (Tribunale Monza 22/11/2011, Tribunale Piacenza 12/4/2011 n.
309, Tribunale Novara 16/7/2010 n. 774, Tribunale di Parma 23/3/2010, Tribunale Teramo 18/1/2010
n. 84, Tribunale Busto Arsizio 9/12/2009, Tribunale Biella 23/7/2009, Tribunale Genova 18/10/2006,
12 Tribunale Monza 14/10/2008 n. 2755, Tribunale Cassino 10/6/2008 n. 402, Tribunale Vibo Valentia
28/9/2005, Tribunale Torino 23/7/2003, App. Roma 13/9/2001, App. Lecce 27/6/2000).
Senonché, con l'entrata in vigore della citata L. 2/09, e, successivamente, del DL n. 201/11, conv. in
L. n. 214/11 e succ. mod., nonché della disciplina attuativa di cui al DM n. 644/12, è stata introdotta la commissione di disponibilità fondi.
In particolare, l'art. 2 bis, comma 1, per la parte che interessa ha previsto che “sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente, e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento. L'ammontare del corrispettivo omnicomprensivo di cui al periodo precedente non può comunque superare lo 0,5 per cento, per trimestre, dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione. Il
Ministro dell'economia e delle finanze assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del presente articolo”.
Tale disposizione è stata, poi, abrogata dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 27, comma 4, conv., con modif., nella L. 24 marzo 2012, n. 27, mentre la disciplina delle commissioni di massimo scoperto, ivi contenuta, era stata poco prima sostituita dal D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 117 bis, (t.u.b.), inserito dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 6 bis, conv., con modif., nella L. 22 dicembre 2011, n.
214, che a pena di nullità consente la previsione nei contratti di apertura di credito, "quali unici oneri
a carico del cliente", di "una commissione onnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate...", imponendo inoltre per detta commissione il limite massimo dello "0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente".
Conseguentemente, la commissione di massimo scoperto come definita nelle istruzioni della Banca
d'Italia più volte menzionate è stata definitivamente superata, mentre “la commissione di disponibilità fondi e la commissione di affidamento, se specificamente pattuite per iscritto tra le parti con
13 determinazione precisa del loro oggetto, sono valide ed efficaci (Cassazione civile Sez. I ordinanza
n. 5158 del 27 febbraio 2025)
Ebbene, anche nel caso sottoposto all'attenzione di questo Tribunale, è emerso come il contratto in atti non riporti alcuna indicazione della base e delle modalità di calcolo delle commissioni in esame e la medesima conclusione concerne le commissioni sostitutive ai sensi della legge n. 2 del 2009
(quali corrispettivo disponibilità fondi, comm. istruttoria veloce), in assenza della prova della comunicazione scritta alla correntista dell'avvenuto adeguamento del rapporto alle innovazioni e della mancata pattuizione delle commissioni espressamente sottoscritta dal correntista ( pagg. 8 e 10 prima relazione peritale).
Pertanto, dal calcolo degli interessi alla base del saldo debitore opposto vanno escluse tanto le commissioni di massimo scoperto addebitate dalla banca nel corso dell'intero rapporto quanto le altre spese, commissioni o remunerazioni, fatta eccezione delle imposte e delle tasse dovute per legge.
Resta fermo, invece, il calcolo degli interessi applicando la data valuta disciplinata contrattualmente e l'addebito delle spese di cui il CTU ha rinvenuto apposita convenzione in atti (cfr. pag. 12 terza relazione peritale).
Risulta, invece, infondata l'eccezione concernente il carattere usurario degli interessi contrattuali.
In proposito, basti richiamare l'art. 2 della legge n. 108/1996, il quale ha previsto l'intervento della Banca d'Italia che, nella sua qualità di organo di vigilanza, è tenuta a fornire alle banche e agli operatori finanziari autorizzati le istruzioni per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi. Sulla base di siffatte istruzioni, quindi, si procede alla classificazione delle operazioni omogenee rispetto alle quali attuare la rilevazione dei tassi medi e all'individuazione delle commissioni, remunerazioni e delle spese collegate all'erogazione del credito, che devono essere incluse nelle rilevazioni statistiche, oltre che alla classificazione delle altre voci che devono essere escluse, contenendo una puntuale indicazione delle voci da considerare o meno nel calcolo del TEG ed individuando il limite oltre il quale i tassi possono considerarsi usurari.
Tuttavia, nel caso di specie non è stato accertato alcun superamento del tasso soglia né all'atto di accensione del conto, né in corso di rapporto.
Infatti, il TEG applicato dalla banca, determinato dal CTU sulla base delle condizioni contrattuali emergenti dal contratto di apertura del c/c del 22 luglio 2008 in atti, è pari al 13,75% ed è inferiore al tasso soglia vigente ex legge 108/96 pari al 19,46% con un margine residuo pari al 5,71%, margine che peraltro non risulta compensato dalla differenza tra l'aliquota delle CMS contrattuale pari all'0,90% e le CMS soglia pari al 0,99%.
Del pari, non è stato accertato alcun superamento del tasso soglia nel corso del rapporto in quanto il
TEG applicato dalla banca nel corso del rapporto, determinato sulla base della metodologia di calcolo
14 adottata, è risultato essere sempre in linea con il tasso soglia vigente in ciascun trimestre oggetto di analisi.
Come disposto dal Giudice con l'ordinanza del 13 marzo 2023 si è, poi, proceduto alla verifica del
TSU anche per l'ipotesi di interesse oltre fido, considerando il tasso soglia previsto per la classe di importo superiore a euro 5.164,57 riferito alla categoria omogenea di appartenenza “Aperture di credito in conto corrente” attribuibile al conto oggetto di lite.
Anche siffatti accertamenti hanno dato esito negativo.
Quanto all'usura ab origine, il TEG oltre fido pattuito in contratto è risultato pari al 13,75% e, pertanto, inferiore al tasso soglia vigente ex legge 108/96 pari al 14,81% con un margine residuo pari al 1,06%, non compensato dalla differenza tra l'aliquota delle CMS contrattuale pari all'0,90% e le
CMS soglia pari al 0,99%. E la medesima conclusione vale il tasso applicato dalla banca nel corso del rapporto.
Avendo escluso l'applicazione di interessi usurari e di penali, interessi extra fido maggiorati e commissioni legate all'utilizzo del credito, risulta ultronea ogni valutazione sulla possibile vessatorietà delle clausole contrattuali come sollecitato dalle parti opponenti in sede di comparsa conclusionale del 16.11.24 e del 06.11.25.
In conclusione, il saldo del c/c n.155/1057994, rideterminato all'esito della citata C.T.U. ammonta ad euro 18.583,60 a debito di nei confronti della , Parte_1 Controparte_10 in luogo di quello debitore in favore della banca esposto negli estratti conto bancari alla medesima data pari ad euro 38.820,54.
Con riguardo, poi, alla specifica posizione del fideiussore, questa nell'atto di opposizione, evidenziando la natura di contratto autonomo di garanzia sottoscritto 23 Luglio 2009 fino alla concorrenza di euro 35.000,00, riteneva di essere abilitata comunque a censurare alcune violazioni contrattuali in contrasto con le norme imperative (cfr. pag. 21 atto di citazione : usura, anatocismo, difetto di forma scritta).
Pervero, ritiene questo Giudice che in difformità ad un consolidato orientamento personale, sulla scorta delle motivazioni di cui infra ed in adesione all'orientamento della sezione nonché della locale sezione specializzata delle Imprese (cfr. ex multis sentenza del 17.02.23) per il contratto in oggetto vada esclusa la natura di contratto autonomo, pure in presenza di clausole derogatorie da quelle proprie del contratto di fideiussione.
Invero, va ritenuto maggiormente significativo ai fini di tale qualificazione, piuttosto che il criterio letterale, il profilo della causa che, nel caso del rapporto controverso, esaminando il testo del contratto, non può coincidere con la funzione indennitaria propriamente caratterizzante il
Garantievertrag, quanto invece con quella satisfattiva, propriamente fideiussoria, di adempimento
15 della medesima obbligazione pecuniaria dovuta dal debitore principale, rispetto la quale risulta infatti del tutto sovrapponibile e qualitativamente omogenea quella dovuta dal fideiussore.
Come parimenti ritenuto da altre decisioni di merito condivise dal Tribunale, gli ulteriori elementi rinvenibili nella controversia de qua che inducono a far rientrare il contratto intercorso tra le parti nell'ambito delle fideiussioni omnibus sono rappresentanti dal fatto che a) la fideiussione è stata ricevuta da una banca (fid.attiva), mentre quella autonoma vede la stessa banca nel ruolo di garante
(fid.passiva), b) la fideiussione concerne obbligazioni future, mentre la garanzia autonoma dovrebbe accedere ad obbligazioni contestuali all'assunzione della garanzia, c) la garanzia autonoma nei rapporti garante-debitore principale ha un carattere necessariamente oneroso, a differenza del carattere gratuito della fideiussione acclusa agli atti, non potendosi evincere per essa alcuna onerosità
(su tutte, sent. Corte d'Appello di Napoli, 3378/2022).
Ciò chiarito, il contratto de qua è una fideiussione omnibus ossia quella garanzia di natura obbligatoria, in uso nei rapporti bancari, che per effetto della cd clausola estensiva impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti presenti e futuri che il debitore ha assunto o abbia da assumere, entro un limite massimo predeterminato ai sensi dell'art. 1398 c.c. Tanto si evince senza dubbio dalla previsione in forza della quale la garanzia è stata prestata dagli opponenti a favore della società garantita per “l'adempimento di qualsiasi obbligazione verso codesta banca (ossia la convenuta) dipendenti da operazioni bancarie di qualsiasi natura, già consentite o che venissero in seguito consentite” (allegato alla produzione monitoria ed alla memoria della Controparte_1 ex art. 183 VI co. c.p.c. II termine).
[...]
D'altronde, la presenza di una clausola a prima richiesta come nel caso di specie, ( lett. e) “Il fideiussore, è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta anche in caso di opposizione del debitore quanto dovuto per capitale interessi spese e tasse ed ogni altro accessorio” non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come contratto autonomo di garanzia o come fideiussione, potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita. Per poter configurare un negozio fideiussorio come contratto autonomo di garanzia, è necessario che dal contratto emerga la volontà dei contraenti di rendere autonoma la garanzia, imponendo al garante non solo di pagare immediatamente, ma anche di non sollevare in modo assoluto - anche in un secondo momento - eccezioni (cfr. Cass. n. 16825 del 9.8.2016).
Nel caso di specie, anche l'espressione contenuta nella lett. e) “anche in caso di opposizione del debitore” va letta nel contesto complessivo del contratto, laddove ad esempio all'art.1, definisce l'oggetto del contratto come “tutto quanto dovuto dal debitore della banca per capitale, interessi
16 (anche se moratori) ed ogni altro onere e/o accessorio ( incluse spese)” che accosta la pattuizione ad una fideiussione codicistica, più che ad un contratto totalmente svincolato da essa.
Dunque, sebbene l'inserimento dell'inciso “a semplice richiesta” possa, in astratto, essere un indice della volontà delle parti di elidere il nesso di accessorietà tipico della fideiussione, al fine di operare una più corretta qualificazione giuridica dell'impegno assunto dal garante è necessario esaminare l'intero contesto delle pattuizioni (cfr. Cass. Sez. Un. n. 3947/2010; Trib. Firenze, n. 1722/2020; Corte
Appello Venezia, 2.7.2020). In tal senso, quindi assumono rilevanza le ulteriori clausole previste nella fideiussione;
infatti, l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni generalmente è idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale.
D'altro canto, sarebbe incompatibile con un contratto autonomo una garanzia che, come la fideiussione omnibus, non predetermini in maniera precisa l'oggetto della prestazione del garante, ma lo individui in relazione al debito del debitore principale (limitatamente all'importo massimo garantito), che può variare nel tempo: l'autonomia dell'obbligazione di garanzia rispetto all'obbligazione del garantito, che vale ad escludere la sua accessorietà e la possibilità di proporre le eccezioni del debitore principale, richiede la sussistenza di un contratto (anziché un atto unilaterale di prestazione di garanzia) e la predeterminazione della somma di denaro che il garante in via autonoma si obbliga a corrispondere, in via sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore. Tale contenuto, che risponde al requisito di determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto (art. 1346 c.c.), richiesto a pena di nullità (art. 1418 comma II c.c.), è incompatibile con una fideiussione omnibus che indica solo l'importo massimo garantito e che comporta, da parte del garante, l'impossibilità di conoscere preventivamente la prestazione che si obbliga ad effettuare a semplice richiesta.
In altri termini, una garanzia personale che, come quella di cui si discute, indica un importo massimo garantito - e la prestazione alla quale sarà tenuto il garante non ha alcun carattere di autonomia rispetto all'obbligazione principale, dalla quale dipende il quantum garantito - può qualificarsi solo come fideiussione per obbligazioni future.
Alla luce di quanto esposto, il contratto in oggetto si inserisce nella fattispecie giuridica della fideiussione, tanto da consentire all'opponente di associarsi a tutte le eccezioni e contestazioni mosse dal debitore principale e di potersene giovare.
Quanto, poi, all'ulteriore contestazione formulata dalla circa il decorso del termine Parte_2 di decadenza dell'art. 1957 c.c. tra la missiva di risoluzione del contratto di conto corrente del
17 30.01.2017 recapitata al ed il deposito del ricorso monitorio ( prima istanza giudiziale Parte_1 verso il debitore principale), non può che rammentarsi che l'eccezione è palesemente tardiva essendo stata formulata solo nella prima comparsa conclusionale e non nell'atto di opposizione, trattandosi di eccezione in senso stretto ( ex multis Cassazione Civile Sez. 3 n. 15636/25 ; Cass. 5 maggio 2022, n.
14194; Corte di Appello di Firenze n. 2783/2022;
Il d.i. n. 2712/2018 avente ad oggetto il pagamento della somma di € 38.820,54 va, pertanto, revocato con conseguente condanna degli odierni opponenti al pagamento in solido a favore della
[...]
della minor cifra di € 18.583,60, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284, c 1 c.c. Controparte_1 dalla data della presente pronuncia fino al sodisfo.
Le spese di lite, in ragione del valore e della complessità della controversia, vengono liquidate sulla scorta dei parametri previsti dal DM 147/22 e successive modifiche applicando i medi tariffari, seguendo il criterio della soccombenza parziale sulla base del decisum. Queste, pertanto, vanno poste a carico delle parti opponenti nella misura del 50% e compensate per il resto, come da dispositivo.
Le spese di C.T.U., infine, visto il parziale accoglimento delle doglianze di parte opponente, vanno ripartite equamente tra le parti al 50%.
Stante la decisione solo in rito, compensa integralmente le spese tra gli opponenti e la interventrice.
PQM
Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda di subentro di come rappresentata in atti nella posizione CP_4 processuale di in persona del legale Controparte_1 rappresentante;
2. Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 2712/2018 dell'15/03/2018;
3. Condanna e al pagamento in solido in favore della Parte_1 Parte_2 [...] della minor somma di € 18.583,60, oltre interessi Controparte_1 legali ex art. 1284, co 1 c.c. come da parte motiva.
4. Previa compensazione per ½ delle spese di lite, condanna e Parte_1 Parte_2 al pagamento in solido in favore della Controparte_1 della restante parte che si liquida nella somma complessiva di € 1.688,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario al 15%;
5. Condanna e al pagamento in solido della metà delle spese di Parte_1 Parte_2
C.T.U. come liquidate in virtù dei due Decreti del 13/07/2021 e del 13/11/2023, ricadendo l'altra metà a carico della al pagamento;
Controparte_1
18 6. Compensa integralmente le spese di lite tra la come rappresentata in atti, e gli CP_4 opponenti.
Napoli, 15/12/2025
Il GU
Dott.ssa Maria Carolina De Falco
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Chiara Galderisi nominata MOT con DM 22.10.24
19