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Sentenza 4 maggio 2025
Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 04/05/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 166 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 166 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. RENZI FRANCA (C.F. ) C.F._2
e
nato a [...] il [...] ( ) con il Parte_2 CodiceFiscale_3 patrocinio dell'Avv. RENZI FRANCA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 30/01/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN), rispettivamente in data 4.06.2014 e
30.05.2018, i figli e;
Per_1 Per_2
- letto il ricorso con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 6 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) I e eserciteranno insieme la responsabilità Parte_3 Parte_2
genitoriale sui figli minori e , che vengono loro affidati in forma condivisa e che avranno Per_1 Per_2
stabile dimora e residenza, anche ai fini anagrafici, presso la madre in 47822 Santarcangelo di Romagna
(RN), alla Via F. Brici n.12 int. 1;
2) i e sono consapevoli che e hanno Parte_3 Parte_2 Per_1 Per_2
diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo sia con la madre, sia col padre;
di ricevere cura ed educazione da parte di entrambi i genitori e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. A tale proposito, dato atto che i figli hanno un buon rapporto con entrambi i genitori, nonché con le rispettive famiglie di origine, si impegnano a garantire loro la piena attuazione del diritto alla bigenitorialità;
3) i e si impegnano a creare le condizioni di Parte_3 Parte_2
coerente stabilità, necessaria per lo sviluppo sereno delle personalità di e , nonché a Per_1 Per_2
condividere in maniera equilibrata il tempo loro dedicato e quindi, ad organizzare occasioni di incontro e di permanenza dei figli presso l'abitazione dell'uno e dell'altro genitore, nel rispetto sia delle loro esigenze affettive ed educative, sia dei loro ritmi di vita, scanditi anche dagli impegni scolastici, extrascolastici, sportivi e ludici;
4) l'amministrazione ordinaria sarà disgiunta, mentre per quanto riguarda le questioni di maggiore interesse relative alla salute, alla educazione ed al futuro di e i Per_1 Per_2 Parte_3
e assumeranno ogni decisione di comune accordo, attuando, secondo
[...] Parte_2
criteri tra di loro previamente individuati, discussi e condivisi, i comportamenti e le strategie, che, di volta in volta, meglio risulteranno realizzare il concreto interesse dei figli e si terranno reciprocamente aggiornati, anche telefonicamente, sulle questioni di maggiore interesse riguardanti la loro salute, a loro pagina 2 di 6 istruzione e la loro educazione, impegnandosi a discuterle tra di loro in separata sede, sempre avendo cura di osservare il massimo rispetto reciproco;
5) i minori e trascorreranno pari tempo con entrambi i genitori e più in particolare, Per_1 Persona_3
alternativamente, 3 giorni alla settimana, anche non consecutivi, con la madre e 4 giorni alla settimana, anche non consecutivi col padre, previo accordo tra i e Parte_3 Pt_2
di settimana in settimana. Quando i bambini saranno con un genitore l'altro potrà parlare con
[...]
loro al telefono quando lo desidererà e potrà vederli quotidianamente a mezzo di videochiamate in orari previamente concordati;
6) i e - in ragione delle rispettive esigenze Parte_3 Parte_2
lavorative - nell'attuazione del diritto di visita del padre ai figli si ispireranno a flessibilità e nel caso in cui uno dei genitori si trovi nell'impossibilità di tenere con sé i bambini nelle giornate prestabilite, prima di ingaggiare una baby sitter dovranno contattare l'altro genitore per poter verificare la disponibilità dello stesso o dei nonni materni o paterni, a sostituirlo. In difetto, la spesa per la baby sitter sarà sostenuta autonomamente dal genitore che vi ricorrerà;
7) i bambini trascorreranno, alternativamente col padre e con la madre e secondo il desiderio dei minori stessi, il giorno del compleanno e se questi organizzeranno per loro una festa per i familiari e gli amici, anche l'altro genitore dovrà essere avvisato con congruo anticipo, onde consentirgli di partecipare;
8) il SIG. corrisponderà alla , entro il giorno 15 di Parte_2 Parte_4
ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, l'importo mensile di € 150,00=
(centocinquantaeuro) per ognuno, per complessivi € 300,00= (trecentoeuro), oltre alla rivalutazione annuale ISTAT, da calcolarsi a decorrere dal mese di gennaio 2024. I SIGG.RI DI Parte_3
e divideranno, inoltre, al 50% le spese straordinarie mediche di e non Parte_2 Per_1 Per_2
coperte dal SSN, i ticket sanitari inclusi (spese che dovranno essere, comunque, tutte previamente concordate fra i genitori) e tutte le spese mediche specialistiche (dentista ed altri medici non convenzionati, anche specialisti, secondo le necessità) e straordinarie scolastiche dei figli, convenendo che esse sono costituite da: tasse annuali di iscrizione, assicurazione, buoni pasto, libri scolastici di testo da acquistare all'inizio dell'anno o nel corso di esso su indicazione dei docenti ed eventuali soggiorni e gite scolastiche, anche all'estero, altro materiale scolastico, le spese relative all'attività sportiva e all'istruzione musicale, se seguita, tutte purché da concordarsi preventivamente fra i genitori ed adeguatamente documentate. Ed in ogni caso per le spese qui non contemplate, si fa riferimento al
Protocollo adottato dal Consiglio Nazionale Forense. Dette spese, laddove autorizzate da entrambi i genitori, saranno rimborsate a colui che le abbia anticipate entro 10 giorni dalla richiesta, previa pagina 3 di 6 presentazione dei relativi giustificativi di spesa. I SIGG.RI DI e Parte_3 Parte_2
divideranno, altresì, al 50% la retta del centro estivo di entrambi i figli, fermo restando che dovranno concordare insieme dove iscriverli.
Per quanto riguarda le spese mediche urgenti, in caso di impossibilità di previa concertazione, esse saranno anticipate dal genitore che si vedrà costretto ad affrontarle, salvo il suo diritto al rimborso da parte dell'altro nella percentuale convenuta del 50%, a costui spettante, previa esibizione dei giustificativi di spesa. La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori.
L'assegno unico universale per i figli o gli assegni familiari andranno in via esclusiva alla
[...]
. Parte_4
Gli eventuali rimborsi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative ai figli andranno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota del 50% di riparto delle spese straordinarie, mentre i sussidi, essendo previsti solo in favore dei minori, rimarranno nella disponibilità della madre collocataria, che li utilizzerà secondo gli accordi che di volta in volta prenderà con l'ex coniuge.
Per quanto riguarda, invece, l'eventuale rimborso / rimborsi delle spese sostenute al 100% fino alla separazione dal o dalla nell'interesse dei figli, anche prima della Parte_5 Parte_4 separazione, verranno trattenuti in via esclusiva dall'uno o dall'altra, senza necessità di previo accordo tra loro;
9) laddove nelle giornate in cui e resteranno con un genitore quest'ultimo desideri Per_1 Per_2 trascorrere un periodo di vacanza per conto proprio dovrà previamente concordare con l'altro genitore chi sarà l'adulto incaricato di accudire i minori (eventualmente anche i nonni) ed in caso di mancato accordo, modificare, se possibile, il periodo di vacanza. Al suo rientro, egli recupererà i giorni non goduti tenendo con sé i figli per un giorno in più alla settimana sino a totale compensazione delle giornate con loro non trascorse, sempre, però, tenuti presenti i desiderata ed i pregressi impegni scolastici ed extrascolastici dei minori;
10) qualora uno dei genitori desideri condurre e in vacanza con sé, dovrà comunicarlo Per_1 Per_2 all'altro con congruo anticipo, onde evitare che questi abbia già in precedenza assunto improrogabili impegni con loro ovvero fissato un analogo periodo di vacanza;
pagina 4 di 6 11) i e concordano che e Parte_3 Parte_2 Per_1 Per_2
trascorreranno metà delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali con la madre e metà col padre, alternativamente, di anno in anno, previo reciproco accordo fra i genitori. Lo stesso varrà per il giorno di
Natale, S. Stefano, ultimo dell'anno e primo dell'anno, Epifania, Pasqua e Lunedì dell'Angelo. Per quanto riguarda, invece, i c.d. “ponti”, che si presenteranno nel calendario annuale, laddove i
[...]
e decidano di trascorrerli con i figli, si accorderanno fra di Parte_3 Parte_2
loro, di volta in volta. Durante le vacanze estive e trascorreranno 15 giorni, anche non Per_1 Per_2
consecutivi, col padre e 15 giorni, anche non consecutivi, con la madre, da concordarsi previamente tra i coniugi, anche tenendo conto dei desiderata dei bambini e dei loro impegni;
12) i e si obbligano a non interferire l'uno nella Parte_3 Parte_2 vita dell'altra e a tenere un comportamento di reciproco rispetto e tale, in ogni caso, da non condizionare negativamente la formazione dei figli e , anche confondendo il ruolo materno o paterno in Per_1 Per_2
dipendenza di eventuali nuovi rapporti affettivi, nati dopo il divorzio e da non denigrare la figura del padre o della madre agli occhi di terzi estranei, ledendone, così, la dignità;
13) i e dichiarano di essere economicamente Parte_3 Parte_2
indipendenti ed autosufficienti, di avere definito ogni questione economica tra di loro conseguente al rapporto matrimoniale di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo e si prestano reciproco assenso al fine del rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e documenti d'identità personale validi per l'espatrio. Il medesimo assenso viene prestato dai suddetti per il rilascio ed il rinnovo di detto documento per i figli e;
Per_1 Per_2
14) i e si impegnano a rispettare le condizioni Parte_3 Parte_2
indicate nel presente ricorso sin dalla data di sottoscrizione dello stesso e dunque, anche antecedentemente alla loro comparizione per l'udienza ex art. 473 bis n. 51 C.P.C.;
15) la perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del marito. Parte_4
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_3
e il 17.06.2017 in Siracusa (SI) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui Parte_2
integralmente trascritte;
pagina 5 di 6 b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Siracusa (SR) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 80 Parte II Serie A Anno 2017 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 30.04.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 166 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. RENZI FRANCA (C.F. ) C.F._2
e
nato a [...] il [...] ( ) con il Parte_2 CodiceFiscale_3 patrocinio dell'Avv. RENZI FRANCA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 30/01/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN), rispettivamente in data 4.06.2014 e
30.05.2018, i figli e;
Per_1 Per_2
- letto il ricorso con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 6 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) I e eserciteranno insieme la responsabilità Parte_3 Parte_2
genitoriale sui figli minori e , che vengono loro affidati in forma condivisa e che avranno Per_1 Per_2
stabile dimora e residenza, anche ai fini anagrafici, presso la madre in 47822 Santarcangelo di Romagna
(RN), alla Via F. Brici n.12 int. 1;
2) i e sono consapevoli che e hanno Parte_3 Parte_2 Per_1 Per_2
diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo sia con la madre, sia col padre;
di ricevere cura ed educazione da parte di entrambi i genitori e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. A tale proposito, dato atto che i figli hanno un buon rapporto con entrambi i genitori, nonché con le rispettive famiglie di origine, si impegnano a garantire loro la piena attuazione del diritto alla bigenitorialità;
3) i e si impegnano a creare le condizioni di Parte_3 Parte_2
coerente stabilità, necessaria per lo sviluppo sereno delle personalità di e , nonché a Per_1 Per_2
condividere in maniera equilibrata il tempo loro dedicato e quindi, ad organizzare occasioni di incontro e di permanenza dei figli presso l'abitazione dell'uno e dell'altro genitore, nel rispetto sia delle loro esigenze affettive ed educative, sia dei loro ritmi di vita, scanditi anche dagli impegni scolastici, extrascolastici, sportivi e ludici;
4) l'amministrazione ordinaria sarà disgiunta, mentre per quanto riguarda le questioni di maggiore interesse relative alla salute, alla educazione ed al futuro di e i Per_1 Per_2 Parte_3
e assumeranno ogni decisione di comune accordo, attuando, secondo
[...] Parte_2
criteri tra di loro previamente individuati, discussi e condivisi, i comportamenti e le strategie, che, di volta in volta, meglio risulteranno realizzare il concreto interesse dei figli e si terranno reciprocamente aggiornati, anche telefonicamente, sulle questioni di maggiore interesse riguardanti la loro salute, a loro pagina 2 di 6 istruzione e la loro educazione, impegnandosi a discuterle tra di loro in separata sede, sempre avendo cura di osservare il massimo rispetto reciproco;
5) i minori e trascorreranno pari tempo con entrambi i genitori e più in particolare, Per_1 Persona_3
alternativamente, 3 giorni alla settimana, anche non consecutivi, con la madre e 4 giorni alla settimana, anche non consecutivi col padre, previo accordo tra i e Parte_3 Pt_2
di settimana in settimana. Quando i bambini saranno con un genitore l'altro potrà parlare con
[...]
loro al telefono quando lo desidererà e potrà vederli quotidianamente a mezzo di videochiamate in orari previamente concordati;
6) i e - in ragione delle rispettive esigenze Parte_3 Parte_2
lavorative - nell'attuazione del diritto di visita del padre ai figli si ispireranno a flessibilità e nel caso in cui uno dei genitori si trovi nell'impossibilità di tenere con sé i bambini nelle giornate prestabilite, prima di ingaggiare una baby sitter dovranno contattare l'altro genitore per poter verificare la disponibilità dello stesso o dei nonni materni o paterni, a sostituirlo. In difetto, la spesa per la baby sitter sarà sostenuta autonomamente dal genitore che vi ricorrerà;
7) i bambini trascorreranno, alternativamente col padre e con la madre e secondo il desiderio dei minori stessi, il giorno del compleanno e se questi organizzeranno per loro una festa per i familiari e gli amici, anche l'altro genitore dovrà essere avvisato con congruo anticipo, onde consentirgli di partecipare;
8) il SIG. corrisponderà alla , entro il giorno 15 di Parte_2 Parte_4
ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, l'importo mensile di € 150,00=
(centocinquantaeuro) per ognuno, per complessivi € 300,00= (trecentoeuro), oltre alla rivalutazione annuale ISTAT, da calcolarsi a decorrere dal mese di gennaio 2024. I SIGG.RI DI Parte_3
e divideranno, inoltre, al 50% le spese straordinarie mediche di e non Parte_2 Per_1 Per_2
coperte dal SSN, i ticket sanitari inclusi (spese che dovranno essere, comunque, tutte previamente concordate fra i genitori) e tutte le spese mediche specialistiche (dentista ed altri medici non convenzionati, anche specialisti, secondo le necessità) e straordinarie scolastiche dei figli, convenendo che esse sono costituite da: tasse annuali di iscrizione, assicurazione, buoni pasto, libri scolastici di testo da acquistare all'inizio dell'anno o nel corso di esso su indicazione dei docenti ed eventuali soggiorni e gite scolastiche, anche all'estero, altro materiale scolastico, le spese relative all'attività sportiva e all'istruzione musicale, se seguita, tutte purché da concordarsi preventivamente fra i genitori ed adeguatamente documentate. Ed in ogni caso per le spese qui non contemplate, si fa riferimento al
Protocollo adottato dal Consiglio Nazionale Forense. Dette spese, laddove autorizzate da entrambi i genitori, saranno rimborsate a colui che le abbia anticipate entro 10 giorni dalla richiesta, previa pagina 3 di 6 presentazione dei relativi giustificativi di spesa. I SIGG.RI DI e Parte_3 Parte_2
divideranno, altresì, al 50% la retta del centro estivo di entrambi i figli, fermo restando che dovranno concordare insieme dove iscriverli.
Per quanto riguarda le spese mediche urgenti, in caso di impossibilità di previa concertazione, esse saranno anticipate dal genitore che si vedrà costretto ad affrontarle, salvo il suo diritto al rimborso da parte dell'altro nella percentuale convenuta del 50%, a costui spettante, previa esibizione dei giustificativi di spesa. La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori.
L'assegno unico universale per i figli o gli assegni familiari andranno in via esclusiva alla
[...]
. Parte_4
Gli eventuali rimborsi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative ai figli andranno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota del 50% di riparto delle spese straordinarie, mentre i sussidi, essendo previsti solo in favore dei minori, rimarranno nella disponibilità della madre collocataria, che li utilizzerà secondo gli accordi che di volta in volta prenderà con l'ex coniuge.
Per quanto riguarda, invece, l'eventuale rimborso / rimborsi delle spese sostenute al 100% fino alla separazione dal o dalla nell'interesse dei figli, anche prima della Parte_5 Parte_4 separazione, verranno trattenuti in via esclusiva dall'uno o dall'altra, senza necessità di previo accordo tra loro;
9) laddove nelle giornate in cui e resteranno con un genitore quest'ultimo desideri Per_1 Per_2 trascorrere un periodo di vacanza per conto proprio dovrà previamente concordare con l'altro genitore chi sarà l'adulto incaricato di accudire i minori (eventualmente anche i nonni) ed in caso di mancato accordo, modificare, se possibile, il periodo di vacanza. Al suo rientro, egli recupererà i giorni non goduti tenendo con sé i figli per un giorno in più alla settimana sino a totale compensazione delle giornate con loro non trascorse, sempre, però, tenuti presenti i desiderata ed i pregressi impegni scolastici ed extrascolastici dei minori;
10) qualora uno dei genitori desideri condurre e in vacanza con sé, dovrà comunicarlo Per_1 Per_2 all'altro con congruo anticipo, onde evitare che questi abbia già in precedenza assunto improrogabili impegni con loro ovvero fissato un analogo periodo di vacanza;
pagina 4 di 6 11) i e concordano che e Parte_3 Parte_2 Per_1 Per_2
trascorreranno metà delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali con la madre e metà col padre, alternativamente, di anno in anno, previo reciproco accordo fra i genitori. Lo stesso varrà per il giorno di
Natale, S. Stefano, ultimo dell'anno e primo dell'anno, Epifania, Pasqua e Lunedì dell'Angelo. Per quanto riguarda, invece, i c.d. “ponti”, che si presenteranno nel calendario annuale, laddove i
[...]
e decidano di trascorrerli con i figli, si accorderanno fra di Parte_3 Parte_2
loro, di volta in volta. Durante le vacanze estive e trascorreranno 15 giorni, anche non Per_1 Per_2
consecutivi, col padre e 15 giorni, anche non consecutivi, con la madre, da concordarsi previamente tra i coniugi, anche tenendo conto dei desiderata dei bambini e dei loro impegni;
12) i e si obbligano a non interferire l'uno nella Parte_3 Parte_2 vita dell'altra e a tenere un comportamento di reciproco rispetto e tale, in ogni caso, da non condizionare negativamente la formazione dei figli e , anche confondendo il ruolo materno o paterno in Per_1 Per_2
dipendenza di eventuali nuovi rapporti affettivi, nati dopo il divorzio e da non denigrare la figura del padre o della madre agli occhi di terzi estranei, ledendone, così, la dignità;
13) i e dichiarano di essere economicamente Parte_3 Parte_2
indipendenti ed autosufficienti, di avere definito ogni questione economica tra di loro conseguente al rapporto matrimoniale di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo e si prestano reciproco assenso al fine del rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e documenti d'identità personale validi per l'espatrio. Il medesimo assenso viene prestato dai suddetti per il rilascio ed il rinnovo di detto documento per i figli e;
Per_1 Per_2
14) i e si impegnano a rispettare le condizioni Parte_3 Parte_2
indicate nel presente ricorso sin dalla data di sottoscrizione dello stesso e dunque, anche antecedentemente alla loro comparizione per l'udienza ex art. 473 bis n. 51 C.P.C.;
15) la perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del marito. Parte_4
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_3
e il 17.06.2017 in Siracusa (SI) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui Parte_2
integralmente trascritte;
pagina 5 di 6 b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Siracusa (SR) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 80 Parte II Serie A Anno 2017 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 30.04.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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