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Sentenza 23 agosto 2025
Sentenza 23 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 23/08/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Isernia
SEZIONE UNICA
R.G. 420/2017
Il Tribunale di Isernia, Sezione Unica, nella persona della dott.ssa Angela Di
Dio, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 420/2017, avente ad oggetto: altri contratti atipici
TRA
Parte_1
(P.IVA , in persona del
[...] P.IVA_1
Curatore avv. , rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto Ferrara ed Parte_2 elettivamente domiciliato come in atti;
- ATTORE -
E
, nato a [...] il [...], (C.F. CP_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. C.F._1
ALFREDO RICCI (C.F. ) e domiciliato come in atti;
C.F._2
- CONVENUTO -
E
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_2
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' avv. C.F._3
Nicandro VIZOCO (C. F. ) e domiciliato come in atti. C.F._4
- CONVENUTO - CONCLUSIONI DELLE PARTI
come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 25.06.2025 tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 18.08.2017, ritualmente notificato, la Curatela del fallimento dell'impresa individuale “ conveniva Parte_3 in giudizio e in qualità di soci della Controparte_2 CP_1 [...]
per sentirli condannare solidalmente al pagamento della somma CP_3 complessiva di Euro 17.483,38 a saldo delle fatture n. 270 del 22.03.2011 pari ad
Euro 1.680,00; n. 314 del 04.04.2011 pari ad Euro 5.022,00; n. 396 del
29.04.2011 pari ad Euro 240,00; n. 519 del 30.05.2011 pari ad Euro 5.890,50; n.
1419 del 25.11.11 pari ad Euro 1.888,33; n. 1440 del 29.11.11 pari ad Euro
2.762,55.
A sostegno della pretesa creditoria, la curatela deduceva in particolare: che, con sentenza n. 67/13 depositata in data 30 aprile 2013, il Tribunale di Latina dichiarava il fallimento dell'impresa individuale 'Buon di Pt_3 [...]
che in data 22 gennaio 2016 la società di Parte_1 Controparte_3
e veniva cancellata dal registro delle imprese;
Controparte_2 CP_1 che agiva, quindi, nei confronti di e , unici Controparte_2 CP_1
soci alla data della cancellazione, al fine di ottenere il pagamento delle fatture rimaste insolute, come risultante dal partitario della ditta 'Buon Caffè' e dal libro giornale.
Rassegnava, in particolare, le seguenti conclusioni: “condanni in solido tra loro il Sig. e , per le causali di cui in premessa, al CP_1 Controparte_2
pagamento, in favore della Curatela del Fallimento dell'impresa individuale
“ , della complessiva somma di Euro 17.483,38 Parte_3 Parte_1
pag. 2/8 oltre interessi legali dal 26.11.2013 sino all'effettivo soddisfo”.
In data 31.10.2017 si costituiva che impugnava e contestava tutto CP_1
quanto ex adverso rappresentato in quanto errato in fatto e diritto ed insisteva per la dichiarazione di inammissibilità ovvero per il rigetto delle richieste di controparte, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
In data 02.11.2017 si costituiva il quale confermava di aver Controparte_2 intrapreso in qualche occasione rapporti commerciali con l'impresa individuale
“ , ma che i predetti rapporti risultavano tutti saldati con l'assegno n. Parte_3
5301306736 – 11 del 30 Aprile 2011 e rassegnava le seguenti conclusioni:
“rigettare l'atto di citazione proposto dalla Curatela del fallimento dell'impresa individuale “ , in persona del curatore Rag. Parte_3 Parte_1
, perché la domanda è assolutamente infondata sia in fatto che in CP_4
diritto per le motivazioni proposte;
nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda proposta, si chiede di decurtare Euro 1.680,00 dalla somma totale richiesta, pari al pagamento della fattura n. 270 del 22 marzo del 2011 con assegno n. 5301306736 – 11 del 30 aprile 2011; infine, condannare la curatela del fallimento dell'impresa individuale “ di , in Parte_3 Parte_1
persona del curatore Rag. al pagamento di tutte le spese, diritti ed CP_4 onorari di giudizio”.
Istruita la causa mediante interrogatorio formale dei convenuti ed acquisita la documentazione prodotta dalle parti, il presente procedimento veniva assegnato allo scrivente magistrato in data 14.05.2025 (a seguito della variazione tabellare dell'8.05.2025); si perveniva all'udienza del 25.06.2025 celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e, con provvedimento del 25.07.2025, la causa veniva riserva in decisione senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. stante l'espressa rinuncia dei procuratori delle parti.
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che la controversia debba essere definita pag. 3/8 sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
Orbene, la domanda di parte attrice è infondata e, pertanto, deve essere rigettata, non avendo adeguatamente assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante.
Come illustrato, la curatela fallimentare ha richiesto il pagamento agli odierni convenuti della somma di euro 17.483,38 deducendo che, nel corso dell'anno
2011, la società fallita 'Buon Caffè' avrebbe effettuato forniture di beni in favore della ., a fronte delle quali sarebbero state emesse sei fatture- Controparte_3
non depositate in atti- per un importo complessivo di euro 17.483,38.
A sostegno della pretesa creditoria, il curatore fallimentare produceva un partitario delle fatture emesse dall'impresa individuale 'Buon Caffè' nei confronti della società 'Global due note, rispettivamente datate 26 novembre CP_3
2013 e 3 aprile 2013, entrambe indirizzate alla , con le quali la Controparte_3 società fallita sollecitava il pagamento della somma di euro 17.483,38 ed un estratto del libro giornale relativo all'anno 2011 della società recante Parte_3
l'annotazione delle fatture emesse nei confronti della Le Controparte_3 fatture, invece, non venivano depositate.
Preliminarmente deve osservarsi che quando il curatore fallimentare agisce in pag. 4/8 giudizio per ottenere l'adempimento di una obbligazione contratta da un terzo nei confronti dell'imprenditore successivamente dichiarato fallito, non agisce in sostituzione dei creditori al fine della ricostruzione del patrimonio originario del fallito, e cioè nella veste di terzo, ma esercita una azione trovata nel patrimonio del fallito medesimo, ponendosi nella sua stessa posizione sostanziale e processuale;
cioè nella stessa posizione che avrebbe avuto il fallito che avesse agito, se il fallimento non fosse stato dichiarato, al fine di far entrare nel suo patrimonio attività che gli competevano già prima della dichiarazione di fallimento, indipendentemente dal dissesto successivamente verificatosi (cfr.,
Cass., 21 novembre 2019, n. 30446; Cass.
9.7.2005 n. 14481; principio desumibile anche da Cass. 2 marzo 2022, n. 6871; Cass. 4 dicembre 2020, n.
27902).
Ne deriva, dunque che, in tale ipotesi, il curatore può legittimamente avvalersi del favore probatorio riconosciuto all'imprenditore dall'art. 2710 c.c., a mente del quale i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti possono far prova tra imprenditori nei rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa.
Nel caso di specie, il curatore fallimentare agisce quale parte del rapporto sostanziale facente capo al fallito, e non come soggetto terzo rispetto ad esso.
Egli, infatti, non opera in sostituzione dei creditori ai fini della ricostituzione del patrimonio del fallito, attività che lo configurerebbe come terzo, bensì esercitando un'azione già rientrante nel patrimonio del fallito, che questi avrebbe potuto autonomamente promuovere quando era ancora in bonis ovvero introducendo un giudizio al fine di ottenere il pagamento di una somma già astrattamente dovuta all'impresa individuale 'Buon Caffè', sulla di fatture Pt_4 nno 2011, quindi alla dichiarazione di fallimento Parte_5 Parte_6
(pronunciata con sentenza n. 67/2013 del Tribunale di Latina depositata in data
30 aprile 2013). pag. 5/8 Tanto precisato, il credito vantato da parte attrice è con tutta evidenza insussistente, o, comunque, del tutto sfornito di prova, nella sua esistenza così come nel suo ammontare.
Il curatore, infatti, a sostegno della propria pretesa si limitava a produrre una documentazione a cui non può accordarsi l'efficacia probatoria da lui pretesa ovvero un partitario ed un estratto del libro giornale dell'impresa Parte_3 relative all'anno 2011, al fine di provare l'esistenza del credito.
Il partitario, infatti, è un documento di formazione unilaterale, che costituisce una scrittura contabile riepilogativa mentre l'estratto del libro giornale non può essere considerato sufficiente a provare il credito, restando le relative risultanze valutabili dal giudice, nel suo prudente apprezzamento, secondo la regola generale dell'art. 116 c.p.c.
Come noto, le scritture contabili, ancorché regolarmente tenute, non hanno valore di prova legale a favore dell'imprenditore che le ha redatte e, laddove lo stesso intenda utilizzarle come mezzo di prova, ai sensi dell'art. 2710 c.c., anche se regolarmente tenute, sono assoggettate al prudente apprezzamento del giudice.
Spetta a quest'ultimo valutare, caso per caso, se e in quale misura esse siano attendibili e idonee, in concorso con altre risultanze probatorie idonee a dimostrarne la veridicità (cfr. Cass. n. 532/2023; Cass. n. 9968/2016, Cass. 31
Luglio 2012, n. 13669).
Nel caso di specie parte attrice non ha prodotto documentazione in grado di provare in modo inequivoco la sussistenza del credito, come suo precipuo onere processuale, ed infatti, nulla ha indicato e nulla ha precisato in ordine al rapporto fondante la pretesa ovvero alla natura, alla quantità ed alla qualità dei beni ceduti.
Nella vicenda in esame, lo si ribadisce, oltre ad un estratto del libro giornale e ad un partitario delle fatture nulla veniva prodotto per dimostrare l'esistenza del pag. 6/8 credito vantato.
Come noto, il creditore che agisce in giudizio per il pagamento di un suo credito,
è tenuto a fornire la prova del rapporto, del titolo dal quale deriva il suo diritto.
Diversamente da quanto asserito da parte attrice, nessuna affermazione di natura confessoria risulta desumibile dalle difese dei convenuti: ambedue le controparti, infatti, pur riconoscendo di aver intrattenuto rapporti commerciali con la impresa hanno del tutto contestato la pretesa attorea, negando l'esistenza di Parte_1
alcun debito, precisando che per i rapporti commerciali intercorsi tutte le obbligazioni assunte erano state integralmente adempiute.
I convenuti hanno fin dalla comparsa di costituzione e risposta contestato la pretesa creditoria della parte attrice negando che la documentazione posta a fondamento della pretesa trovasse giustificazione in prestazioni professionali effettivamente espletate precisando anche l'impossibilità di una compiuta difesa essendo stato indicato da parte attrice solo il numero delle fatture così come riportate nel libro giornale senza alcuna ulteriore indicazione in ordine alla effettiva prestazione della quale si chiedeva il pagamento ovvero del fatto costitutivo fondante la pretesa. La contestazione dell'esistenza del credito vantato dalla curatela veniva effettuata anche in sede stragiudiziale (cfr., nota del 29 gennaio 2014, sottoscritta dai soci della nella quale veniva Controparte_3
espressamente negata dai convenuti la sussistenza di un debito residuo).
A fronte delle contestazioni della controparte parte attrice non ha provato la propria pretesa creditoria né attraverso produzione documentale né elementi di prova sono stati offerti dalla prova orale ovvero dall' espletamento dell'interrogatorio formale reso da e che non CP_1 Controparte_2 ha avuto esito probatorio apprezzabile ai fini del giudizio ex art. 232 c.p.c., non riscontrandosi dichiarazioni di natura confessoria ed essendosi le parti limitate a negare di aver ricevuto i beni indicati nelle fatture oggetto di giudizio e di aver pag. 7/8 recuperato l'iva indicata nelle predette fatture (cfr. verbale udienza del
21.02.2019).
Nella vicenda in esame si ritiene, dunque, che parte attrice non ha provato il credito vantato nei confronti della , non ha adempiuto all'onere Controparte_3 probatorio sulla stessa gravante non avendo fornito adeguata prova della fonte del diritto azionato e la carenza sotto il profilo dell'allegazione dei fatti costitutivi della domanda e della prova degli stessi non è sopperibile neppure ex art. 210 c.p.c.
La domanda, pertanto, proposta deve essere rigettata.
Per quanto riguarda, infine, la regolamentazione delle spese processuali, la peculiarità e la controvertibilità in fatto delle questioni trattate inducono a ritenere che ricorrono giusti motivi per compensare le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, Sezione unica, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda proposta da parte attrice;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
23.08.2025
Il Giudice
dott.ssa Angela Di Dio
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Isernia
SEZIONE UNICA
R.G. 420/2017
Il Tribunale di Isernia, Sezione Unica, nella persona della dott.ssa Angela Di
Dio, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 420/2017, avente ad oggetto: altri contratti atipici
TRA
Parte_1
(P.IVA , in persona del
[...] P.IVA_1
Curatore avv. , rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto Ferrara ed Parte_2 elettivamente domiciliato come in atti;
- ATTORE -
E
, nato a [...] il [...], (C.F. CP_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. C.F._1
ALFREDO RICCI (C.F. ) e domiciliato come in atti;
C.F._2
- CONVENUTO -
E
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_2
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' avv. C.F._3
Nicandro VIZOCO (C. F. ) e domiciliato come in atti. C.F._4
- CONVENUTO - CONCLUSIONI DELLE PARTI
come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 25.06.2025 tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 18.08.2017, ritualmente notificato, la Curatela del fallimento dell'impresa individuale “ conveniva Parte_3 in giudizio e in qualità di soci della Controparte_2 CP_1 [...]
per sentirli condannare solidalmente al pagamento della somma CP_3 complessiva di Euro 17.483,38 a saldo delle fatture n. 270 del 22.03.2011 pari ad
Euro 1.680,00; n. 314 del 04.04.2011 pari ad Euro 5.022,00; n. 396 del
29.04.2011 pari ad Euro 240,00; n. 519 del 30.05.2011 pari ad Euro 5.890,50; n.
1419 del 25.11.11 pari ad Euro 1.888,33; n. 1440 del 29.11.11 pari ad Euro
2.762,55.
A sostegno della pretesa creditoria, la curatela deduceva in particolare: che, con sentenza n. 67/13 depositata in data 30 aprile 2013, il Tribunale di Latina dichiarava il fallimento dell'impresa individuale 'Buon di Pt_3 [...]
che in data 22 gennaio 2016 la società di Parte_1 Controparte_3
e veniva cancellata dal registro delle imprese;
Controparte_2 CP_1 che agiva, quindi, nei confronti di e , unici Controparte_2 CP_1
soci alla data della cancellazione, al fine di ottenere il pagamento delle fatture rimaste insolute, come risultante dal partitario della ditta 'Buon Caffè' e dal libro giornale.
Rassegnava, in particolare, le seguenti conclusioni: “condanni in solido tra loro il Sig. e , per le causali di cui in premessa, al CP_1 Controparte_2
pagamento, in favore della Curatela del Fallimento dell'impresa individuale
“ , della complessiva somma di Euro 17.483,38 Parte_3 Parte_1
pag. 2/8 oltre interessi legali dal 26.11.2013 sino all'effettivo soddisfo”.
In data 31.10.2017 si costituiva che impugnava e contestava tutto CP_1
quanto ex adverso rappresentato in quanto errato in fatto e diritto ed insisteva per la dichiarazione di inammissibilità ovvero per il rigetto delle richieste di controparte, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
In data 02.11.2017 si costituiva il quale confermava di aver Controparte_2 intrapreso in qualche occasione rapporti commerciali con l'impresa individuale
“ , ma che i predetti rapporti risultavano tutti saldati con l'assegno n. Parte_3
5301306736 – 11 del 30 Aprile 2011 e rassegnava le seguenti conclusioni:
“rigettare l'atto di citazione proposto dalla Curatela del fallimento dell'impresa individuale “ , in persona del curatore Rag. Parte_3 Parte_1
, perché la domanda è assolutamente infondata sia in fatto che in CP_4
diritto per le motivazioni proposte;
nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda proposta, si chiede di decurtare Euro 1.680,00 dalla somma totale richiesta, pari al pagamento della fattura n. 270 del 22 marzo del 2011 con assegno n. 5301306736 – 11 del 30 aprile 2011; infine, condannare la curatela del fallimento dell'impresa individuale “ di , in Parte_3 Parte_1
persona del curatore Rag. al pagamento di tutte le spese, diritti ed CP_4 onorari di giudizio”.
Istruita la causa mediante interrogatorio formale dei convenuti ed acquisita la documentazione prodotta dalle parti, il presente procedimento veniva assegnato allo scrivente magistrato in data 14.05.2025 (a seguito della variazione tabellare dell'8.05.2025); si perveniva all'udienza del 25.06.2025 celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e, con provvedimento del 25.07.2025, la causa veniva riserva in decisione senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. stante l'espressa rinuncia dei procuratori delle parti.
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che la controversia debba essere definita pag. 3/8 sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
Orbene, la domanda di parte attrice è infondata e, pertanto, deve essere rigettata, non avendo adeguatamente assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante.
Come illustrato, la curatela fallimentare ha richiesto il pagamento agli odierni convenuti della somma di euro 17.483,38 deducendo che, nel corso dell'anno
2011, la società fallita 'Buon Caffè' avrebbe effettuato forniture di beni in favore della ., a fronte delle quali sarebbero state emesse sei fatture- Controparte_3
non depositate in atti- per un importo complessivo di euro 17.483,38.
A sostegno della pretesa creditoria, il curatore fallimentare produceva un partitario delle fatture emesse dall'impresa individuale 'Buon Caffè' nei confronti della società 'Global due note, rispettivamente datate 26 novembre CP_3
2013 e 3 aprile 2013, entrambe indirizzate alla , con le quali la Controparte_3 società fallita sollecitava il pagamento della somma di euro 17.483,38 ed un estratto del libro giornale relativo all'anno 2011 della società recante Parte_3
l'annotazione delle fatture emesse nei confronti della Le Controparte_3 fatture, invece, non venivano depositate.
Preliminarmente deve osservarsi che quando il curatore fallimentare agisce in pag. 4/8 giudizio per ottenere l'adempimento di una obbligazione contratta da un terzo nei confronti dell'imprenditore successivamente dichiarato fallito, non agisce in sostituzione dei creditori al fine della ricostruzione del patrimonio originario del fallito, e cioè nella veste di terzo, ma esercita una azione trovata nel patrimonio del fallito medesimo, ponendosi nella sua stessa posizione sostanziale e processuale;
cioè nella stessa posizione che avrebbe avuto il fallito che avesse agito, se il fallimento non fosse stato dichiarato, al fine di far entrare nel suo patrimonio attività che gli competevano già prima della dichiarazione di fallimento, indipendentemente dal dissesto successivamente verificatosi (cfr.,
Cass., 21 novembre 2019, n. 30446; Cass.
9.7.2005 n. 14481; principio desumibile anche da Cass. 2 marzo 2022, n. 6871; Cass. 4 dicembre 2020, n.
27902).
Ne deriva, dunque che, in tale ipotesi, il curatore può legittimamente avvalersi del favore probatorio riconosciuto all'imprenditore dall'art. 2710 c.c., a mente del quale i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti possono far prova tra imprenditori nei rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa.
Nel caso di specie, il curatore fallimentare agisce quale parte del rapporto sostanziale facente capo al fallito, e non come soggetto terzo rispetto ad esso.
Egli, infatti, non opera in sostituzione dei creditori ai fini della ricostituzione del patrimonio del fallito, attività che lo configurerebbe come terzo, bensì esercitando un'azione già rientrante nel patrimonio del fallito, che questi avrebbe potuto autonomamente promuovere quando era ancora in bonis ovvero introducendo un giudizio al fine di ottenere il pagamento di una somma già astrattamente dovuta all'impresa individuale 'Buon Caffè', sulla di fatture Pt_4 nno 2011, quindi alla dichiarazione di fallimento Parte_5 Parte_6
(pronunciata con sentenza n. 67/2013 del Tribunale di Latina depositata in data
30 aprile 2013). pag. 5/8 Tanto precisato, il credito vantato da parte attrice è con tutta evidenza insussistente, o, comunque, del tutto sfornito di prova, nella sua esistenza così come nel suo ammontare.
Il curatore, infatti, a sostegno della propria pretesa si limitava a produrre una documentazione a cui non può accordarsi l'efficacia probatoria da lui pretesa ovvero un partitario ed un estratto del libro giornale dell'impresa Parte_3 relative all'anno 2011, al fine di provare l'esistenza del credito.
Il partitario, infatti, è un documento di formazione unilaterale, che costituisce una scrittura contabile riepilogativa mentre l'estratto del libro giornale non può essere considerato sufficiente a provare il credito, restando le relative risultanze valutabili dal giudice, nel suo prudente apprezzamento, secondo la regola generale dell'art. 116 c.p.c.
Come noto, le scritture contabili, ancorché regolarmente tenute, non hanno valore di prova legale a favore dell'imprenditore che le ha redatte e, laddove lo stesso intenda utilizzarle come mezzo di prova, ai sensi dell'art. 2710 c.c., anche se regolarmente tenute, sono assoggettate al prudente apprezzamento del giudice.
Spetta a quest'ultimo valutare, caso per caso, se e in quale misura esse siano attendibili e idonee, in concorso con altre risultanze probatorie idonee a dimostrarne la veridicità (cfr. Cass. n. 532/2023; Cass. n. 9968/2016, Cass. 31
Luglio 2012, n. 13669).
Nel caso di specie parte attrice non ha prodotto documentazione in grado di provare in modo inequivoco la sussistenza del credito, come suo precipuo onere processuale, ed infatti, nulla ha indicato e nulla ha precisato in ordine al rapporto fondante la pretesa ovvero alla natura, alla quantità ed alla qualità dei beni ceduti.
Nella vicenda in esame, lo si ribadisce, oltre ad un estratto del libro giornale e ad un partitario delle fatture nulla veniva prodotto per dimostrare l'esistenza del pag. 6/8 credito vantato.
Come noto, il creditore che agisce in giudizio per il pagamento di un suo credito,
è tenuto a fornire la prova del rapporto, del titolo dal quale deriva il suo diritto.
Diversamente da quanto asserito da parte attrice, nessuna affermazione di natura confessoria risulta desumibile dalle difese dei convenuti: ambedue le controparti, infatti, pur riconoscendo di aver intrattenuto rapporti commerciali con la impresa hanno del tutto contestato la pretesa attorea, negando l'esistenza di Parte_1
alcun debito, precisando che per i rapporti commerciali intercorsi tutte le obbligazioni assunte erano state integralmente adempiute.
I convenuti hanno fin dalla comparsa di costituzione e risposta contestato la pretesa creditoria della parte attrice negando che la documentazione posta a fondamento della pretesa trovasse giustificazione in prestazioni professionali effettivamente espletate precisando anche l'impossibilità di una compiuta difesa essendo stato indicato da parte attrice solo il numero delle fatture così come riportate nel libro giornale senza alcuna ulteriore indicazione in ordine alla effettiva prestazione della quale si chiedeva il pagamento ovvero del fatto costitutivo fondante la pretesa. La contestazione dell'esistenza del credito vantato dalla curatela veniva effettuata anche in sede stragiudiziale (cfr., nota del 29 gennaio 2014, sottoscritta dai soci della nella quale veniva Controparte_3
espressamente negata dai convenuti la sussistenza di un debito residuo).
A fronte delle contestazioni della controparte parte attrice non ha provato la propria pretesa creditoria né attraverso produzione documentale né elementi di prova sono stati offerti dalla prova orale ovvero dall' espletamento dell'interrogatorio formale reso da e che non CP_1 Controparte_2 ha avuto esito probatorio apprezzabile ai fini del giudizio ex art. 232 c.p.c., non riscontrandosi dichiarazioni di natura confessoria ed essendosi le parti limitate a negare di aver ricevuto i beni indicati nelle fatture oggetto di giudizio e di aver pag. 7/8 recuperato l'iva indicata nelle predette fatture (cfr. verbale udienza del
21.02.2019).
Nella vicenda in esame si ritiene, dunque, che parte attrice non ha provato il credito vantato nei confronti della , non ha adempiuto all'onere Controparte_3 probatorio sulla stessa gravante non avendo fornito adeguata prova della fonte del diritto azionato e la carenza sotto il profilo dell'allegazione dei fatti costitutivi della domanda e della prova degli stessi non è sopperibile neppure ex art. 210 c.p.c.
La domanda, pertanto, proposta deve essere rigettata.
Per quanto riguarda, infine, la regolamentazione delle spese processuali, la peculiarità e la controvertibilità in fatto delle questioni trattate inducono a ritenere che ricorrono giusti motivi per compensare le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, Sezione unica, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda proposta da parte attrice;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
23.08.2025
Il Giudice
dott.ssa Angela Di Dio
pag. 8/8