Decreto presidenziale 22 novembre 2025
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00141/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01352/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1352 del 2025, proposto da
LO AG, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Billante, Sandra Biglioli, con domicilio eletto presso lo studio Sandra Biglioli in La Spezia, viale Italia n.121;
contro
Ambito Territoriale di Caccia della Spezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Piera Sommovigo, Davide Bonanni, con domicilio eletto presso lo studio Piera Sommovigo in Genova, via Malta 2 Interno 2 A;
per l'esecuzione
della sentenza TAR Liguria, II sezione, 23 ottobre 2025 n. 1145.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ambito Territoriale di Caccia della Spezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. LU OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente agisce per l’esecuzione della sentenza TAR Liguria, II sezione, 23 ottobre 2025 n. 1145.
Con tale sentenza la Sezione ha annullato il provvedimento dell’Ambito Territoriale di Caccia della Spezia (A.T.C. SP), comunicato ai capi squadra il 25/9/2023, riguardante le assegnazioni delle zone di caccia al cinghiale in forma collettiva nella parte in cui ha operato la riduzione, per circa 300 ettari, della zona di caccia C1 della squadra n. 32 a favore della squadra n. 29, operante nella zona confinante C9.
In particolare il Collegio, avendo ritenuto che i provvedimenti “senza dare atto di “rilevanti variazioni nella disponibilità di territorio venabile” (art. 6 comma 3 del regolamento), si sono limitati a ridefinire la cartografia delle zone di caccia, senza addurre specifiche ragioni di fatto o di diritto” li ha annullati.
Successivamente l’amministrazione, a seguito di apposita istruttoria, con provvedimento 4 novembre 2025, ha rieditato il potere con lo stesso contenuto rilevando che:
“ - l’omogeneità delle zone di caccia non si riflette unicamente nella mera estensione delle aree, ma deve considerare altri profili quali la quantità di selvaggina presente, il tipo di selvaggina, le caratteristiche morfologiche del territorio, la densità di nuclei abitativi presenti, la presenza di strade pubbliche e altre infrastrutture che limitino o rendano più difficoltoso l’esercizio dell’attività venatoria; - la zona assegnata alla squadra 32 è interessata da formazioni boscose sufficientemente ampie da ospitare una metapopolazione di cinghiale tale da garantire soddisfazione cinegetica alla squadra di caccia in forma collettiva che vi opera. È attraversata da una rete idrica che consente di limitare gli spostamenti dei cinghiali in aree limitrofe alla ricerca di risorse alimentari e che agevolino lo scambio termico (insogli). Al tempo stesso la sentieristica presente permette di gestire al meglio l’area in esame e non mostra particolari necessità di sviluppo per migliorare gli aspetti ambientali e cinegetici. Per la complessità delle caratteristiche ecologiche, rispetto alla zona riassegnata alla squadra n. , risulta essere comunque omogenea indipendentemente dall’estensione territoriale di entrambe le suddette squadre; - in ragione delle suesposte caratteristiche, nonché delle precisate ragioni di temporaneità della concessione dell’area in oggetto alla squadra 32, risulta ragionevole la riassegnazione dell’area C9 alla squadra 29, la quale opera attualmente in un’area di caccia che rende l’attività poco proficua; - l’accoglimento del ricorso per difetto di motivazione non impedisce, come nel caso di specie, all’Amministrazione competente un riesercizio del potere, anzi lo stesso ente pubblico ha uno spazio assai ampio per il riesercizio dell’attività valutativa (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 6422/2021)”.
Avverso quest’ultimo provvedimento insorge il ricorrente mediante l’azione di ottemperanza chiedendone la declaratoria di inefficacia e l’esecuzione della sentenza.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, rilevando come, nella specie, stante il tenore dell’annullamento per difetto di motivazione del provvedimento impugnato, residuassero spazi per l’esercizio della discrezionalità e che conseguente era possibile e legittima la riedizione del potere con lo stesso contenuto. Non sussisterebbe, pertanto, una ipotesi di violazione/elusione del dictum della sentenza con conseguente inammissibilità del ricorso.
Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2026 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso è inammissibile.
Nel caso in cui l’amministrazione abbia rieditato il potere a seguito del dictum giudiziale il presupposto per potere agire in ottemperanza è la violazione elusione del comando contenuto nella sentenza.
Peraltro la configurabilità della violazione elusione del comando contenuto nella sentenza presuppone requisiti stringenti. “La violazione o l'elusione del giudicato possono dirsi sussistenti solo quando l'Amministrazione, in sede di riesercizio del potere, ometta di adottare l'atto il cui contenuto è già stabilito dalla sentenza di annullamento, ovvero reiteri gli stessi vizi già riscontrati nella sentenza stessa, ovvero non ancora eserciti, in assoluta carenza dei necessari presupposti, un diverso potere rispetto a quello in precedenza esercitato al solo fine di giungere al medesimo risultato” (TAR Lazio, Roma, II, 10 aprile 2025 n. 7064).
In particolare “un nuovo provvedimento adottato dall'Amministrazione a seguito di un precedente giudicato di annullamento può essere considerato violativo e/o elusivo del giudicato soltanto nei casi in cui dal precedente dictum giurisdizionale derivi un obbligo assolutamente puntuale e vincolato, cosicché il suo contenuto sia integralmente desumibile, nei suoi tratti essenziali, dalla sentenza, con la conseguenza che la verifica della sussistenza del vizio comportante la nullità della nuova determinazione amministrativa implichi lo stretto riscontro sulla presenza, o meno, di difformità specifiche dell'atto contestato rispetto all'obbligo processuale di attenersi esattamente al contenuto della pronuncia giudiziale da eseguire” (TAR Sicilia; Catania, III, 12 settembre 2025 n.2645).
Nel caso di annullamento per difetto di motivazione poi la configurabilità del vizio di violazione elusione appare ancora più problematica.
“In tema di conformazione al giudicato dell'attività successiva dell'ente pubblico, qualora ci si trovi di fronte ad un annullamento giurisdizionale per difetto di motivazione o per difetto di istruttoria, residua in modo indubbio uno spazio ampio per il riesercizio dell'attività valutativa da parte dell'amministrazione; se la stessa elimina il vizio, ma ciò nonostante adotta un provvedimento ugualmente non satisfattivo della pretesa, si avrà violazione o elusione del giudicato se l'attività asseritamente esecutiva dell'amministrazione risulti contrassegnata da uno sviamento manifesto, diretto ad aggirare le prescrizioni, puntuali, stabilite dal giudicato; diversamente, viene in questione non una violazione/elusione del giudicato, ma una eventuale nuova autonoma illegittimità” (C.S. V 16 maggio 2025 n. 4207).
Applicando tali insegnamenti al caso di specie risulta evidente come non sia configurabile uno sviamento manifesto del potere in quanto l’amministrazione ha riesaminato il caso e ha motivato sulle ragioni per le quali ha ritenuto di confermare la soluzione precedentemente adottata. La sentenza, infatti, lasciava all’amministrazione margini di discrezionalità nella determinazione dell’assetto degli interessi affidati alle sue cure.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.
Sussistono, tuttavia, i presupposti di legge per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LU OR, Presidente, Estensore
Angelo Vitali, Consigliere
IA EL, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LU OR |
IL SEGRETARIO