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14 luglio 2010
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18 dicembre 2025
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Art. 3. Modalita' di accertamento e valutazione della sordocecita' 1. L'accertamento della sordocecita', come definita ai sensi dell'articolo 2, e' effettuato dall'azienda sanitaria locale competente per territorio mediante la commissione medica di cui all' articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , che procede alla valutazione ((delle disabilita')) sulla base della documentazione clinica presentata dall'interessato. All'accertamento si procede nel corso di un'unica visita alla quale sono presenti entrambi gli specialisti competenti ad accertare la cecita' civile e la sordita' civile. Esso viene espletato tenendo conto dei requisiti sanitari previsti dalla vigente normativa per il rispettivo riconoscimento della condizione ((di cecita' civile, di sordita' civile e di invalidita' civile)) .
2. La condizione di sordocieco viene riconosciuta al soggetto che dall'accertamento risulti in possesso dei requisiti gia' previsti dalla legislazione vigente rispettivamente in materia di sordita' civile e di cecita' civile ai fini dell'ottenimento delle indennita' gia' definite in base alle vigenti normative relative alle due distinte minorazioni. ((La condizione di sordocieco e' altresi' riconosciuta ai soggetti nei cui confronti sono accertate la condizione di cecita' civile e, in conseguenza di una duratura compromissione dell'udito acquisita anche in seguito all'eta' evolutiva, la condizione di invalidita' civile)) .
3. Il verbale di accertamento e' sottoposto alla verifica delle competenti commissioni provinciali dell'INPS.
4. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80 , dopo le parole: «la sordita',» sono inserite le seguenti: «la sordocecita',».
5. Le modalita' di accertamento e di erogazione unificata delle indennita' e delle prestazioni si applicano per le domande presentate dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' in occasione di eventuali revisioni programmate.
6. Restano ferme tutte le situazioni di incompatibilita' con altri benefici, stabilite da vigenti disposizioni di legge.
2. La condizione di sordocieco viene riconosciuta al soggetto che dall'accertamento risulti in possesso dei requisiti gia' previsti dalla legislazione vigente rispettivamente in materia di sordita' civile e di cecita' civile ai fini dell'ottenimento delle indennita' gia' definite in base alle vigenti normative relative alle due distinte minorazioni. ((La condizione di sordocieco e' altresi' riconosciuta ai soggetti nei cui confronti sono accertate la condizione di cecita' civile e, in conseguenza di una duratura compromissione dell'udito acquisita anche in seguito all'eta' evolutiva, la condizione di invalidita' civile)) .
3. Il verbale di accertamento e' sottoposto alla verifica delle competenti commissioni provinciali dell'INPS.
4. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80 , dopo le parole: «la sordita',» sono inserite le seguenti: «la sordocecita',».
5. Le modalita' di accertamento e di erogazione unificata delle indennita' e delle prestazioni si applicano per le domande presentate dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' in occasione di eventuali revisioni programmate.
6. Restano ferme tutte le situazioni di incompatibilita' con altri benefici, stabilite da vigenti disposizioni di legge.
Commentario • 1
- 1. Sentenze della SettimanaAvv. Brunella Caniglia · https://www.expartecreditoris.it/ · 21 marzo 2019 · 0.89832497
Il debitore che eccepisce la nullità delle clausole inerenti il computo degli interessi (usura, difetto di pattuizione di interessi ultralegali, contestazione delle valute e/o c.m.s., eccetera), necessariamente assume l'onere di dimostrare se ed... Leggi tutto... Se una banca è depositaria di titoli costituiti a garanzia di contratti di locazione finanziaria, ma allo stesso tempo anche creditrice nei confronti di chi ne richiede la restituzione in virtù dell'adempimento delle obbligazioni, può trattenere... Leggi tutto... La banca è responsabile per il danno economico subito dai clienti, che hanno acquistato i diamanti in filiale e va condannata al risarcimento. La fonte della …
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Giurisprudenza • 2
- 1. TAR Roma, sez. 3B, sentenza 02/07/2014, n. 7024Provvedimento: […] Anche sotto tale profilo, dunque, in violazione dell'art. 3, comma 3, della legge n. 107 del 2010 che tanto prevede, non risulta che l'Istituto scolastico resistente abbia predisposto alcuno dei doverosi mezzi di rilevazione della sospetta diagnosi di DSA che affligge lo studente, né che abbia altrimenti cercato di colmare il divario di apprendimento facilmente percepibile da soggetti particolarmente qualificati come gli insegnanti.Leggi di più...
- violazione delle direttive ministeriali·
- compensazione delle spese di lite·
- annullamento verbale di scrutinio finale·
- ordinanza cautelare di ammissione·
- mancata ammissione alla classe successiva·
- discriminazione scolastica·
- violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990·
- compiti scritti supplementari·
- sospensione disciplinare·
- disturbi specifici di apprendimento (DSA)·
- interventi didattici personalizzati·
- violazione del regolamento disciplinare·
- violazione dei diritti fondamentali dello studente