Sentenza 22 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 22/06/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. 1782/2024
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente relatore
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
Dott.ssa Maria Paduano GOP
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 08/07/2024, da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N.12 - VENIANO con l'Avv. ALESSANDRA COLOMBO TACCANI
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N.12 - VENIANO con l'Avv. ANGELA DI VASTO
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in TRADATE, in data 06/10/2012,
(anno 2012, atto n. 31, parte II, serie A);
SEPARAZIONE:
6.11.2024 (passata in giudicato, v. documenti in atti). con i seguenti figli MINORI:
1) nato il [...] in [...]; Persona_1
2) nata il [...] in [...]_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 08/07/2024, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“A) dichiarare la separazione personale dei coniugi signori e Parte_1 Pt_2
, matrimonio celebrato il 06.10.2012 a Veniano, trascritto nel Registro degli atti di
[...] matrimonio del Comune di Veniano anno 2012, atto n.7, Parte II Serie B, autorizzando i coniugi a vivere separatamente, nel mutuo rispetto;
B) All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art.3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni stabilite per la presente separazione, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile le dovute trascrizioni;
C) ordinare al Comune di Veniano di annotare l'emananda sentenza a margine della trascrizione dell'atto di matrimonio;
D) OMOLOGARE le seguenti
CONDIZIONI
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, alle condizioni che seguono, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile le dovute trascrizioni;
2) All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art.3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni stabilite per la presente separazione, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile le dovute trascrizioni;
3) Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
4) Stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé. I figli saranno collocati presso l'abitazione di entrambi i genitori, a settimane alterne, con inizio al venerdì di ogni settimana. Le Festività quali Vigilia, Natale (in modo che i bambini saranno la Vigilia con un genitore e Natale con l'altro, con alternanza annuale), Santo Stefano, 31 Dicembre e I gennaio saranno accorpati (con alternanza annuale tra i genitori), Befana, Pasqua, 25 Aprile, I Maggio, 2
Giugno, saranno alternati fra i genitori, di anno in anno. Nello specifico per l'anno 2024 il Natale sarà trascorso con la sig.ra il 31.12. e 01.01.2025 i figli rimarranno con il papà. La Pt_2
Comunione di e la Cresima di saranno festeggiati con la mamma a pranzo e con il Per_1 Per_2 papà a cena (secondo gli accordi che gli stessi prenderanno in vista dell'organizzazione delle cerimonie). e trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni in occasione delle Per_1 Per_2
Ferie Estive, anche non consecutivi tra loro. Entro il 31.05 i genitori si comunicheranno le date delle proprie Ferie con i figli.
5) In occasione delle vacanze estive, frequenterà il dopo asilo, per il mese di luglio, ovvero Per_2 il Grest. frequenterà il Grest. In ogni caso i genitori si accorderanno in base alle reciproche Per_1 esigenze dei figli.
6) Nessun contributo al mantenimento per i figli minori è previsto, trattandosi di collocamento paritario presso ciascun genitore. Il Sig. continuerà a percepire l'intero assegno unico erogato Pt_1 dall' attualmente percepito. CP_1
7) Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
A) Spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal
SSN e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
B) Le spese per l'iscrizione all'Università, per visite specialistiche non coperte dal SSN, quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
8) La sig.ra si impegna a rimborsare al sig. , il 50% di tutti Parte_2 Parte_1 gli importi dovuti per i figli minori, arretrati, presenti e futuri, quali rette per la scuola dell'infanzia, libri, mensa e corredi scolastici. La sig.ra provvederà a saldare il Parte_2
50% degli importi di cui sopra, tramite versamento mensile di €. 200,00 da corrispondere al sig.
entro il giorno QUINDICI di ogni mese. Parte_1
9) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità dell'espatrio.
10) Dichiarare compensate le spese di lite Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Giudice, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi Parte_1 Parte_2 in data 06/10/2012, in TRADATE con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TRADATE
(anno 2012, atto n. 31, parte II, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TRADATE perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 20/06/2025 Il Presidente relatore dott.ssa Barbara Cao