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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 02/12/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 1543/2024 promossa da:
Controparte_1
)
[...]
RICORRENTE - ESTROMESSO
CONTRO
(C.F. e P. IVA: in persona del legale CP_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore con sede legale a Ton (TN), frazione Vigo di Ton, via G. Prati n. 9/A ; rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Borghesi del foro di Rimini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale, in Rimini, Via Flaminia n. 187/L e nel domicilio digitale pec: Email_1
RESISTENTE
E
(C.F.: ) in persona del legale rappresentante pro CP_3 P.IVA_2 tempore con sede legale in Piazza Tre Torri, 3 Milano;
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Colella ( . ed Emai_2 Email_3 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Rimini (RN) invia Flaminia 163/E
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
Avente ad oggetto AZIONE DI REGRESSO CP_1
MOTIVAZIONE
La presente vicenda processuale concerne la domanda presentata dall' il CP_1 quale , premesso che l'infortunio occorso in data 2\09\2022 al lavoratore aveva comportato per l'Istituto la corresponsione di Parte_1 prestazioni economiche pari a complessivi Euro 40.262,75 ed era imputabile alla datrice di lavoro , domandava in regresso, a norma degli artt. CP_2
10 e 11 del D.P.R. n. 1124 del 1965 , la condanna di quest'ultima società al pagamento delle prestazioni erogate essendo risultato dalle indagini svolte dalla Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza della Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna la violazione delle norme antinfortunistiche .
Si costituiva ritualmente in giudizio che , nel contestare la CP_2 pretesa dell' , effettuava la chiamata in causa a manleva della compagnia CP_1 di assicurazione he si costituiva ritualmente in giudizio . CP_3
Si perveniva così alla udienza del 6\11\2025 nella quale la difesa di CP_3 proponeva all' la corresponsione della somma di € 30,000,00 a
[...] CP_1 tacitazione e saldo e stralcio della domanda di regresso , proposta questa che veniva accettata dalla difesa di che nell'occasione dichiarava CP_1 formalmente che l'Istituto ricorrente non aveva più nulla a pretendere relativamente alla domanda di regresso.
Di seguito il Giudice estrometteva definitivamente l' dal presente giudizio CP_1 e rinviava la causa per l'ulteriore corso - la pretesa di di CP_2 ottenere da il rimborso delle spese di costituzione in giudizio – CP_3 alla udienza del 2 dicembre 2025 .
Così sintetizzata la presente vicenda processuale , la pretesa di CP_2 appare meritevole di accoglimento .
Le spese sostenute da per resistere all'azione di regresso CP_2 promossa nei suoi confronti dall' si devono porre correttamente a carico CP_1 della società assicuratrice ai sensi dell'art. 1917 c.c. alla luce della comunicazione inviata da in data 05/10/2023 (doc. n. 20) da CP_3 cui si evince che sia stata costretta a costituirsi in giudizio a CP_2 causa del rifiuto immotivato opposto di di dare seguito alla CP_3 richiesta di rimborso formulata da . CP_1
Sul punto va qui richiamato il chiaro principio di diritto espresso da Cass. Sez. III n. 19176 in data 11/09/2014 (Rv. 633085 - 01) secondo il quale nell'assicurazione per la responsabilità civile la costituzione e difesa dell'assicurato - giustificata dall'instaurazione del giudizio da parte di chi assume di aver subito un danno - è svolta anche nell'interesse dell'assicuratore, ritualmente chiamato in causa, in quanto finalizzata all'obbiettivo ed imparziale accertamento dell'esistenza dell'obbligo di indennizzo.
Pertanto, anche nel caso in cui nessun danno venga riconosciuto al terzo che ha promosso l'azione, l'assicuratore è tenuto a sopportare le spese di lite dell'assicurato nei limiti stabiliti dall'art. 1917 comma 3 cc. a norma del quale “ le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse ” (cfr. Cass. n. 3638 del 2013; Cass. n. 5300 del 2008; Cass. n. 4554 del 1985; Cass. n. 2227 del 1977) .
Va ulteriormente ricordato che per la costante giurisprudenza di legittimità le spese giudiziali al cui pagamento l'assicurato venga condannato in favore del danneggiato vittorioso , costituiscano un accessorio dell'obbligazione risarcitoria e pertanto , ai sensi dell'art. 1917 cod. civ. gravino sull'assicuratore ovviamente se e nei limiti in cui non comportino superamento del massimale di polizza ( cfr. Cass. Civile Sez. III n. 5242 del 15\03\2004 Riv. 571157 e le conformi della I Sezione n. 10170 del 14/10/1993 Rv. 483957 e n. 13088 del 22/12/1995 Rv. 495193 ).
E questo a differenza delle spese sopportate dall'assicuratore per resistere alla domanda del danneggiato le quali, ai sensi del terzo comma del medesimo articolo, sono invece a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata, e, quindi, anche oltre il limite del suddetto massimale;
facendo con tutta evidenza le clausole delle polizze assicurative che inibiscono il riconoscimento delle spese incontrate dall' per i legali o tecnici Parte_2 designati dalla Compagnia riferimento esclusivo a quest'ultima ipotesi .
Nel caso di specie dagli risulta come la difesa della società assicurata sia stata sicuramente effettiva e si sia svolta anche nell'interesse dell'assicuratore , come lo dimostra il fatto che in via transattiva l'originaria pretesa risarcitoria del ricorrente pari a circa quarantamila euro è stata ridotta all'inferiore importo di trentamila euro .
Accertata dunque l'operatività delle condizioni di polizza esistente tra le parti relativamente alla R.C.O. versata in atti e tenuto conto del valore effettivo della causa pari all'importo della transazione raggiunta dalle parti (trentamila euro) nonché dei valori medi di cui al regolamento n. 55 del 2014 , CP_3 andrà dunque condannata al pagamento unicamente in favore della assicurata delle spese processuali per resistere all'azione del danneggiato CP_2 contro l'assicurata che si ritiene di liquidare definitivamente in complessivi € 9.590,10 oltre al rimborso delle spese generali (15% pari a € 1.438,52) e ad I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge.
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro visto l'art. 429 c.p.c.;
pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da nei CP_2 confronti della terza chiamata in causa CP_3
1) Accertata l'operatività delle condizioni di polizza esistente tra le parti relativamente alla R.C.O. versata in atti, condanna la terza chiamata in causa al pagamento in favore della assicurata delle CP_3 CP_2 spese processuali per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato ai sensi dell'art. 1917 comma 3 c.c. che ai sensi del regolamento n. 55 del 2014 si liquidano in complessivi € 9.590,10 oltre al rimborso delle spese generali (15% pari a € 1.438,52) e ad I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge e ad I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge.
Così deciso in Rimini, all'udienza pubblica del giorno 2\12\2025.
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'