Sentenza 25 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 25/10/2022, n. 1695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1695 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/10/2022
N. 01695/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01248/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1248 del 2017, proposto da
Geoambiente S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Pier Luigi Portaluri, con domicilio eletto presso lo studio Pierluigi Portaluri in Lecce, via M.R. Imbriani 36;
contro
Comune Alezio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Mariagabriella Spata, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via G. Zanardelli, 66;
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi Lecce e Taranto, Autorità di Bacino della Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Tiziana Teresa Colelli, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Calasso in Lecce, piazzetta Scipione De Summa;
Comune di Matino, Provincia di Lecce, Asl Lecce, Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi, Comune di Gallipoli, Comune di Taviano, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituiti in giudizio;
nei confronti
Associazione Italia Nostra Onlus - Sezione Sud Salento, Associazione Pro Loco Alezio, Delegazione di Alezio della "Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori", non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della determinazione del Comune di Alezio n. 239 del 18.7.2017;
- della nota comunale prot. n. 9018 del 21.7.2017;
- di ogni altro atto a essi presupposto consequenziale o comunque connesso ancorché non conosciuto in quanto lesivo, ivi incluso, ove occorra:
- il verbale della seduta della conferenza di servizi del 10.7.2017;
- il parere Regione Puglia prot. n. AOO_090 prot. 0507 2017 - OOO7887;
- la p.e.c. Regione Puglia del 5.7.2017;
- nei limiti dell'interesse e in parte qua la nota Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggi per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto - Lecce prot. n. 0013732 del 7.7.2017;
- p.e.c. del 20.6.2017 del Comandante p.t. della polizia locale del Comune di Alezio;
- la nota prot. n. 11049 del 7.7.2017 del Sindaco p.t. del Comune di Matino;
- la nota del Comune di Alezio prot. n. 6839 del 6.6.2017;
- la determinazione del Comune di Alezio n. 164 del 19.5.2017;
- la nota del Comune di Alezio prot. n. 6105 del 19.5.2017;
- ogni altro atto a essi presupposto consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto in quanto lesivo ivi incluso ove occorra:
- il verbale della seduta della conferenza di servizi del 10.5.2017;
- la nota del Comune di Alezio prot. n. 5665 dell'11.5.2017;
- la nota regionale prot. n. AOO_090/prot. 09/05/2017-0005345;
- nei limiti dell'interesse e in parte qua la nota della Soprintendenza prot. n. 0008648 del 3.5.2017;
- nei soli limiti dell'interesse e in parte qua e ove occorra la nota regionale AOO_075/0001614 del 23.2.2017;
- nei soli limiti dell'interesse e in parte qua e ove occorra la nota Autorità di Bacino prot. n. A00_AFF_GEN 0006046 U/08/05/2017;
- la nota regionale acquisita al prot. comunale con il n. 13812 del 24.11.2016;
- la nota sindacale prot. n. 12422 del 3.11.2016;
- nei soli limiti dell'interesse e in parte qua e ove occorra la nota regionale prot. n. 2290 del 23.2.2017;
- ove occorra l'osservazione dell'assessore alla cultura acquisita al prot. com. con il n. 3596 del 24.3.2017;
- la nota del Comune di Alezio prot. n. 3891 del 30.3.2017;
- la nota del Comune di Alezio prot. n. 9790 del 6.9.2016;
- la nota del Comune di Alezio prot. n. 1635 del 10.2.2017;
- la nota del Comune di Alezio prot. n. 6096 del 19.5.2017;
nonché per l'accertamento dell'obbligo delle PP.AA. intimate per quanto di rispettiva competenza di concludere il procedimento per l'approvazione del progetto presentato dalla ricorrente sottoponendolo a VIA.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune Alezio e di Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi Lecce e Taranto e di Autorità di Bacino della Puglia e di Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 20 ottobre 2022 il dott. Silvio Giancaspro, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto del 14.09.2022 parte ricorrente ha dichiarato che è venuto meno l’interesse alla decisione della causa.
Non resta pertanto che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse al suo accoglimento.
La natura formale della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO